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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 20 ottobre 2016

G.U.R.S. 18 novembre 2016, n. 50

Abrogazione del comma 4 dell'articolo 13 del decreto 29 giugno 2016, concernente nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto il D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, recante le "Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

Visto l'articolo 13 del succitato decreto, recante disposizioni in materia di "Apparecchiature self-service";

Visto, in particolare, il comma 4 del succitato articolo 13, il quale dispone che "Solo nelle fasce orarie diurne di apertura obbligatoria dell'impianto, l'utilizzo delle apparecchiature self-service deve essere garantita con la presenza del titolare della licenza di esercizio dello stesso impianto, o dai suoi dipendenti";

Visto l'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti";

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 7 del succitato articolo 28 del d.l. n. 98/2011, recante disposizioni in materia di utilizzo di apparecchiature self-service, il quale stabilisce che "Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque siano ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato";

Vista la nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prot. n. 60242 del 20 settembre 2016, con la quale, nel comunicare il parere reso ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e deliberato nella riunione del 14 settembre 2016, la stessa Autorità, in ordine alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 13 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, rileva che introducono "una palese restrizione rispetto alla normativa nazionale";

Ritenuto di dover dare corso a tutte le iniziative volte a rimuovere tale restrizione, in quanto, come si evince dal citato parere dell'Autorità, le disposizioni regionali in argomento violano i principi relativi alla materia della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost.;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare prontamente ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016.

Art. 2

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 20 ottobre 2016.

LO BELLO