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N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 29 giugno 2016

G.U.R.S. 22 luglio 2016, n. 32

Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;

Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 di attuazione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;

Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti";

Visto l'art. 15 della superiore legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, che, in quanto compatibili, opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;

Visto l'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 8, recante "Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia";

Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1999, n. 496, recante "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";

Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti";

Visto, in particolare, il comma 2 del superiore art. 19, che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art. 19;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, recante "Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti" emanato in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visti gli articoli 68 e 69 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 inerenti disposizioni sugli impianti di distribuzione carburanti e sulla benzina verde;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2003, con il quale è stato approvato il "Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia", prorogato fino all'approvazione della legge di settore;

Visto il D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, recante il "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale G.P.L. per autotrazione";

Visto l'art. 33 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti";

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 55, della succitata legge n. 239, con il quale si dispone che "Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7";

Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005";

Visto, in particolare, l'art. 4 della superiore legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante disposizioni sugli "Impianti autostradali di distribuzione carburanti";

Visto il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239";

Vista la circolare del dirigente regionale del Dipartimento industria n. 16 del 24 ottobre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 10 novembre 2006, recante disposizioni esplicative relative all'applicazione nella Regione Sicilia del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 695 del 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 18 maggio 2007, recante "Modifica del decreto assessoriale 12 giugno 2003, concernente nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia";

Visto l'art. 83bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante "Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 556 del 26 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008, recante "Disposizioni relative all'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione per la Sicilia", con il quale, in particolare, è stato disposto che le norme regionali contenenti vincoli e restrizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti, caducate con l'art. 83bis della legge n. 133/2008, non sono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 2 del 7 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio 2009, con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è stato adeguato il decreto dell'Assessore per l'industria n. 45 del 12 giugno 2003 con le nuove disposizioni sugli impianti autostradali di distribuzione carburanti;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 24 aprile 2009, con il quale veniva fissato il termine per la presentazione delle istanze di concessione per la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di solo metano;

Visto l'art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante "Norme sul deposito di carburanti agricoli";

Vista la circolare 8 marzo 2010, n. 1, esplicativa del succitato art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

Visto l'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti";

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 21727 116/11/2013 del 19 settembre 2013, con il quale l'adito Ufficio conferma anche l'applicabilità nel territorio regionale dei commi 3 e 4 del succitato art. 28;

Visto il D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, recante "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", e, in particolare, l'art. 3 "Valutazione dei progetti", che prevede esclusivamente per le attività di cui all'allegato I, categorie "B" e "C" l'espressione di un parere da parte dei Comandi dei VV.FF.;

Visti i principi e le norme europee in tema di liberalizzazione e semplificazione degli oneri in tema di attività produttive richiamati, in ultimo, agli artt. 1 e 17 del D.L. n. 1/2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 962 del 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 16 novembre 2012, di semplificazione delle procedure nel settore dei carburanti;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 232 del 25 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 dell'8 novembre 2013, recante "Disposizioni relative agli impianti di distribuzione dei carburanti";

Vista la circolare dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 2 del 30 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 10 del 7 marzo 2014, recante disposizioni esplicative circa l'applicazione del D.A. n. 232 del 25 ottobre 2013;

Vista la circolare n. 1 del 7 marzo 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 25 marzo 2016, recante "Applicazione dell'art. 5, punto 8) allegato A, del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 - Variazione assetto funzionale impianto distribuzione carburanti";

Visto l'art. 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che prevede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, l'emanazione da parte dell'Assessore regionale per le attività produttive delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia;

Visto l'art. 49, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che nella materia degli oli minerali e dei carburanti stabilisce che "per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali";

Visto l'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, di recepimento dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Visto l'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 71 del citato D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 con il quale, in ordine ai requisiti di onorabilità, stabilisce i casi in cui non è possibile esercitare l'attività commerciale;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche.

Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

Visto l'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di recepimento delle disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni in materia di "Semplificazione dell'azione amministrativa";

Sentiti i rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e del Comando dei vigili del fuoco nelle riunioni del 18 maggio 2016 e dell'8 giugno 2016;

Sentite le organizzazioni di categoria nelle riunioni del 19 maggio 2016 e dell'8 giugno 2016;

Ritenuto di dover dare corso a tutte le iniziative volte a rimuovere in massima misura gli ostacoli amministrativi secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nonché di consentire una semplificazione dell'iter procedurale in materia di documentazione amministrativa;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare prontamente ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato;

Fatti salvi gli effetti dell'impugnativa presentata dallo Stato nei confronti dell'articolo 49 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 con ricorso n. 28/2016 del registro dei ricorsi della Corte Costituzionale;

Decreta:

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 1

Finalità

1. In attuazione dell'art. 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti", nonché, in generale, di tutti i procedimenti relativi agli impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti;

2. L'installazione e l'esercizio degli impianti e dei depositi, così come definiti nel presente decreto, è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 2

Classificazione

1. Gli impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti secondo le vigenti disposizioni normative possono essere così classificati:

a) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane;

b) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali;

c) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato;

d) contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato;

e) impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto;

f) depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi, oli lubrificanti e bitume;

g) depositi GPL in serbatoi fissi;

h) Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL;

i) depositi GPL in bombole;

l) distribuzione GPL in bombole o serbatoi;

m) depositi industriali per il ciclo produttivo e ad uso privato.

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Art. 3

Modulistica (1)

1. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive si provvederà ad approvare la modulistica da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

(1)

In attuazione dell'articolo annotato, si rimanda al Decr. Dirigenziale Attività Produttive 26 marzo 2019.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 4

Posta elettronica certificata

(P.E.C.)

1. Le istanze e le comunicazioni relative all'applicazione delle disposizione di cui al presente decreto dovranno contenere l'indirizzo PEC (Posta elettronica certificata) del richiedente.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo II

a) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE STRADALI UBICATI NELLE STRADE URBANE O NELLE STRADE EXTRAURBANE

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 5

Pubblico servizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, la distribuzione stradale di carburanti per autotrazione costituisce pubblico servizio.

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Art. 6

Definizione

1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, si intende un unitario complesso commerciale costituito da più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature e servizi igienico-sanitari adeguati all'esigenza dell'utenza e che disponga di un adeguato servizio di rifornimento tale da consentire la sosta degli automezzi al di fuori della sede stradale.

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Art. 7

Ubicazione

1. Gli impianti di cui al presente titolo possono essere ubicati nelle strade urbane o nelle strade estraurbane come definite all'art. 2, comma 2, lettere B), C), D), E) ed F) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 8

Nuova autorizzazione

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e s.m.i., gli impianti di cui al presente titolo sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive.

3. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa di settore e, in ogni caso, al rispetto delle procedure e disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

6. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 9

Obblighi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione debbono comprendere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, almeno uno dei seguenti prodotti:

a) gas metano per autotrazione;

b) gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL).

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste qualora gli impianti sono ubicati:

a) per il gas metano per autotrazione, negli ambiti territoriali di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002. La condizione di cui alla presente lettera deve essere attestata dall'amministrazione comunale territorialmente competente dell'arteria viaria;

b) per il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), negli ambiti territoriali di cui all'art. 3 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340. La condizione di cui alla presente lettera deve essere attestata dall'amministrazione comunale territorialmente competente dell'arteria viaria.

3. Qualora l'erogazione di gas metano per autotrazione, ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), comporti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità degli obblighi di cui al comma 1, previa presentazione di adeguata perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti la ricorrenza di detti ostacoli o di detti maggiori oneri eccessivi e non proporzionali e previa verifica da parte dell'amministrazione, sempre al fine di garantire il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, in alternativa all'erogazione dei suddetti prodotti (metano o GPL), i nuovi impianti dovranno prevedere almeno uno dei seguenti ulteriori prodotti:

a) idrogeno;

b) miscele metano-idrogeno;

c) biometano;

d) GNL;

e) apparecchiature per la ricarica di auto elettriche;

f) altri carburanti rinnovabili.

4. Ai fini della valutazione degli ostacoli tecnici di cui al precedente comma 3 che impediscono l'installazione del gas metano, dovrà ritenersi ammissibile, in analogia ai parametri tecnici in uso per la rete nazionale di distribuzione del metano, la motivazione tecnica riconducibile all'assenza di una condotta con una pressione di esercizio superiore a 1,5 bar, o ad altro parametro superiore, qualora previsto da disposizioni nazionali di settore.

5. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche di cui al precedente comma 3:

a) le motivazioni economiche non potranno essere invocate nel caso di istanze per la realizzazione di impianti nelle cui vicinanze insistono altri operatori con prodotti ecologici;

b) costituisce onere economico eccessivo la realizzazione di un nuovo impianto che insista su di un area il cui traffico veicolare risulti di entità ridotta o risulti riconducibile a flussi veicolari di natura stagionale. La condizione di cui alla presente lettera deve essere attestata dall'ente territorialmente competente dell'arteria viaria.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1 devono inoltre essere dotati:

a) di appositi contenitori e/o serbatoi per la raccolta degli oli esausti;

b) di apparecchiature di tipo self-service prepagamento;

c) di servizi igienico-sanitari secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

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Art. 10

Impianto mono prodotto

1. E' consentito realizzare impianti mono prodotto esclusivamente per la distribuzione di solo gas metano, previa richiesta dell'autorizzazione e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Gli impianti di cui al comma precedente, compatibilmente con l'evoluzione della tecnologia, possono facoltativamente essere dotati di apparecchiature self-service a prepagamento.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 11

Potenziamento dell'impianto

1. Per potenziamento si intende qualunque intervento finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'impianto, così come specificato di seguito:

a) aumento dei prodotti erogabili;

b) aumento del numero dei serbatoi e/o della capacità degli stessi. Qualora l'intervento riguarda la sostituzione dei serbatoi esistenti con altri serbatoi, anche di maggiore capacità e quindi in numero inferiore di quelli esistenti, che, in ogni caso, non comporta l'aumento della capacità massima complessiva dell'impianto già in esercizio, è omessa l'acquisizione della certificazione attestante l'insussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge regionale n. 97/82;

c) aumento del numero dei distributori;

d) ristrutturazione totale dell'impianto;

e) inserimento dell'olio lubrificante o aumento del suo stoccaggio.

2. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli impianti sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

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Art. 12

Modifiche dell'impianto

1. Per modifica dell'impianto si intende qualunque intervento non finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'impianto e non compreso negli altri articoli del presente titolo, così come specificato di seguito:

a) installazione o aumento del numero di apparecchiature self-service pre-pagamento e/o post-pagamento;

b) sostituzione dei distributori a singola erogazione con altri a doppia o ad erogazione tripla o multi prodotto, o viceversa, limitatamente alle categorie di carburanti già presenti nell'impianto;

c) cambio di destinazione dei distributori o dei serbatoi tra prodotti già autorizzati, con l'obbligo, in ogni caso, del mantenimento di tutte le tipologie di prodotti in dotazione dell'impianto;

d) sostituzione dei distributori e/o dei serbatoi con altri della stessa capacità;

e) diversa disposizione dei distributori e/o dei serbatoi;

f) interramento serbatoio per olio esausto;

g) ulteriori modifiche non ricomprese nel presente articolo.

2. Gli interventi finalizzati alla modifica dell'impianto sono soggetti a semplice comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, concernente modifiche dell'autorizzazione già rilasciata, dovrà essere inviata per conoscenza anche a tutti gli enti che hanno reso pareri endoprocedimentali per il rilascio della stessa autorizzazione.

4. La comunicazione di cui al presente articolo deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 13

Apparecchiature self-service

1. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il numero delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti con il sistema self-service a prepagamento non è soggetto ad alcuna limitazione numerica.

2. Il sistema self-service può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da permettere l'ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità.

3. Ai fini del dimensionamento dello spazio di cui al precedente comma, si intende l'area posta al di fuori della sede stradale in cui possono sostare contemporaneamente almeno tre autovetture, con stalli di dimensione non inferiore a mt 2,5 x 5.

4. Solo nelle fasce orarie diurne di apertura obbligatoria dell'impianto, l'utilizzo delle apparecchiature self-service deve essere garantita con la presenza del titolare della licenza di esercizio dello stesso impianto, o dai suoi dipendenti.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano anche le disposizioni in materia di cui all'articolo 28, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 14

Attività complementare

1. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa presentazione della SCIA al comune territorialmente competente, nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto nella relativa tabella speciale di cui allegato 9 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, così come modificato dall'art. 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561.

2. Sono consentite, altresì, le attività elencate all'art. 28, comma 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del medesimo art. 28.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 9 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 15

Sospensione temporanea dell'attività

1. I titolari degli impianti di cui al presente titolo possono sospendere l'esercizio dell'attività solo al verificarsi di cause correlate alla momentanea difficoltà gestionale, o di cause riconducibili a problematiche tecniche, quali, per esempio, adeguamento o ristrutturazione dell'impianto.

2. L'istanza per la sospensione dell'attività dell'esercizio dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

3. L'autorizzazione alla sospensione dell'attività dell'esercizio può essere concessa per un periodo massimo di mesi dodici nell'arco di un biennio.

4. Entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine della sospensione di cui al comma precedente, il soggetto richiedente dovrà trasmettere all'indirizzo P.E.C. dell'Assessorato regionale delle attività produttive - commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it - formale comunicazione di riapertura dell'impianto utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 16

Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 8, 10 e 11 del presente decreto, ad esclusione dell'installazione di apparecchiature self-service, sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;

c) da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima autorizzato.

3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

4. A seguito della ricezione della comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le procedure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al precedente comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 32/1998, gli impianti di cui al presente titolo sono altresì soggetti al collaudo con periodicità quindicennale.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 17

Verifica

1. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 12 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio.

2. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 12 sono altresì soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o al controllo a cura del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 12 non rientrano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclusione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi, nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavori.

4. Unitamente alla comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui ai commi precedenti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 18

Razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale

1. Nel territorio regionale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. L'incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale è definita in base ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, nonché dall'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

3. I comuni, entro 180 dall'entrata in vigore del presente decreto, individuano gli impianti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelli che possono essere adeguati alle prescrizioni normative, benché dichiarati incompatibili.

4. I comuni comunicano ai titolari dell'autorizzazione degli impianti l'accertamento di incompatibilità di cui al precedente comma 3, dandone contemporaneamente notizia all'Assessorato regionale delle attività, all'Agenzia delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

5. Gli impianti dichiarati incompatibili e senza possibilità di adeguamento devono cessare l'attività di vendita entro un anno dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 4. La cessazione di attività dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica di cui all'articolo 73 del presente decreto.

6. Gli impianti dichiarati incompatibili, con possibilità di adeguamento, devono essere adeguati entro un anno dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 4.

7. Il mancato adeguamento degli impianti entro il termine di cui al comma precedente comporterà la cessazione dell'attività che dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica di cui all'articolo 73 del presente decreto.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5, l'Assessorato regionale delle attività produttive provvederà ad effettuare la revoca della relativa autorizzazione.

9. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, senza che gli impianti incompatibili vengano adeguati, l'Assessorato regionale delle attività produttive provvederà ad effettuare la revoca della relativa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 19

Deroga per gli impianti di pubblica utilità

1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, l'Assessorato regionale delle attività produttive può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pubblica utilità, in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 18 del presente decreto, fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa vigente.

2. L'attestazione di pubblica utilità è resa dal sindaco territorialmente competente.

3. Un impianto è considerato di pubblica utilità in presenza delle seguenti condizioni:

a) costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale;

b) l'impianto più vicino dista oltre 7 chilometri.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo III

b) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE STRADALI UBICATI NELLA RETE AUTOSTRADALE O NEI RACCORDI AUTOSTRADALI

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 20

Definizione

1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 si intende un complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 21

Ubicazione

1. Gli impianti di cui al presente titolo possono essere ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali come definiti all'art. 2, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

2. Eventuali modifiche del codice della strada inerenti le definizioni di cui al comma precedente devono intendersi integralmente recepite nel presente provvedimento.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 22

Norme attuative

1. In attuazione dell'art. 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, in materia di impianti di distribuzione carburanti ubicati nella rete autostradale e nei raccordi autostradali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 7 gennaio 2009.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto dell'Assessore regionale per l'industria del 7 gennaio 2009, con il provvedimento di cui all'art. 3, del presente decreto sarà emanata la modulistica da utilizzare per l'attuazione del presente titolo.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo IV

c) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A USO PRIVATO

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 23

Definizione

1. Per impianto di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato si intende un autonomo complesso, ubicato all'interno di stabilimenti, aviosuperfici, cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, di amministrazioni pubbliche, aziende che esplicano funzioni pubbliche in concessione nonché di ditte operanti temporaneamente nelle medesime aree, e costituito da attrezzature fisse e da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati e a qualsiasi sistema di erogazione con conta litri di carburanti per uso di trazione utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti in possesso delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 24

Nuova autorizzazione

1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni, con esclusione delle forze dell'ordine dello Stato e dei vigili del fuoco.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. Gli impianti devono possedere i requisiti di sicurezza antincendio, devono essere dotati di apposita apparecchiatura di misurazione della quantità di carburante erogato e devono essere adibiti esclusivamente al rifornimento dei mezzi in possesso dell'azienda e/o dell'ente richiedente.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 25

Potenziamento dell'impianto

1. Per potenziamento si intende qualunque intervento finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'impianto, così come specificato di seguito:

- aumento del numero dei serbatoi e/o della capacità degli stessi;

- inserimento o aumento stoccaggio degli oli lubrificanti.

2. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli impianti sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 26

Verifica

1. Le nuove realizzazioni e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 24 e 25 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio.

2. Le nuove realizzazioni e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 24 e 25 sono altresì soggetti, qualora previsto dalla vigente normativa, alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o al controllo a cura del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Qualora le nuove autorizzazioni e i potenziamenti di cui agli articoli 24 e 25 non rientrano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclusione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi, nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavori.

4. Unitamente alla comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui ai commi precedenti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo V

d) CONTENITORI-DISTRIBUTORI MOBILI O RIMOVIBILI DI TIPO OMOLOGATO

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 27

Definizione

1. Per contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato si intende uno o più contenitori distributori destinati al contenimento carburanti di categoria "C" aventi le caratteristiche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, per le attività nello stesso elencate, nonché quelle ricomprese nella circolare Ministero dell'Interno prot. n. P322/4113 del 9 marzo 1998 e nel decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive circolari ministeriali.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 28

Nuova autorizzazione

1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. Gli impianti devono possedere i requisiti di sicurezza antincendio, devono essere dotati di apposita apparecchiatura di misurazione della quantità di carburante erogato e devono essere adibiti esclusivamente al rifornimento dei mezzi in possesso dell'azienda e/o dell'ente richiedente.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 29

Verifica

1. Prima della messa in servizio dell'impianto il richiedente l'autorizzazione dovrà presentare al Comando provinciale dei vigili del fuoco la "Segnalazione certificata di inizio attività" prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.

2. Unitamente alla comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, dovrà essere allegata la copia conforme della ricevuta della S.C.I.A. di cui al comma precedente.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo VI

e) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER NATANTI DA DIPORTO

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 30

Definizione

1. Per impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto si intende un autonomo complesso unitario per la distribuzione di carburanti non denaturati costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti da diporto.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 31

Nuova autorizzazione

1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni.

2. Per ogni banchina di approdo possono essere rilasciate anche più autorizzazioni.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 32

Potenziamento dell'impianto

1. Per potenziamento si intende qualunque intervento finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'impianto, così come specificato di seguito:

- aumento del numero dei serbatoi e/o della capacità degli stessi;

- inserimento od aumento stoccaggio degli oli lubrificanti.

2. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli impianti sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 33

Modifiche dell'impianto

1. Per modifica dell'impianto si intende qualunque intervento non finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'impianto e non compreso negli altri articoli del presente titolo, così come specificato di seguito:

- sostituzione dei distributori a singola erogazione con altri a doppia o ad erogazione tripla o multi prodotto, o viceversa, limitatamente alle categorie di carburanti già presenti nell'impianto;

- cambio di destinazione dei distributori o dei serbatoi tra prodotti già autorizzati;

- ulteriori modifiche non ricomprese nel presente articolo.

2. Gli interventi finalizzati alla modifica dell'impianto sono soggetti a semplice comunicazione.

3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 34

Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;

c) da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;

d) da un rappresentante della Capitaneria di porto.

2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima autorizzato.

3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

4. A seguito della ricezione della comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le procedure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al precedente comma 1.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 35

Verifica

1. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 33 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio.

2. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 33 sono altresì soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o al controllo a cura del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 33 non rientrano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclusione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi, nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavori.

4. Unitamente alla comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui ai commi precedenti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 36

Avocazione

1. Qualora per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, il Comando provinciale dei vigili del fuoco imponga la realizzazione di interventi di adeguamento dell'impianto senza che il titolare dell'autorizzazione provveda ad eseguirli nei tempi prefissati dallo stesso Comando, la Capitaneria di porto interviene avocando a se la competenza per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza.

2. L'importo dei lavori di adeguamento sarà, in ogni caso, a carico del titolare dell'autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo VII

f) DEPOSITI COMMERCIALI PER CARBURANTI, COMBUSTIBILI LIQUIDI, OLI LUBRIFICANTI E BITUME

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 37

Definizione

1. Per depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi, oli lubrificanti e bitume si intende l'insieme delle attrezzature ed impianti (serbatoi, fusti, pompe di aspirazione, apparecchi di misurazione volumetrica), per una volumetria superiore a mc. 10 e fino a mc. 10.000, in grado di ricevere, stoccare e movimentare i prodotti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 38

Nuova autorizzazione

1. L'installazione dei depositi di cui al presente titolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 39

Potenziamento del deposito

1. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli impianti che prevedono la variazione, in aumento o in diminuzione, di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio, sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 40

Modifiche del deposito

1. Gli interventi finalizzati alla modifica dei depositi, non ricompresi nel precedente articolo 39, compresa l'autorizzazione della gestione in regime fiscale, sono soggetti a semplice comunicazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 41

Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti dei depositi di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;

c) da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco;

d) da un rappresentante dell'ente titolare o gestore dell'area aeroportuale, solo nel caso di depositi avio, o da un rappresentante della Capitaneria di porto nel caso di carburanti denaturati.

2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima autorizzato.

3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

4. A seguito della ricezione della comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le procedure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al precedente comma 1.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 42

Verifica

1. Le modifiche dei depositi di cui all'articolo 40 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio.

2. Le modifiche dei depositi di cui all'articolo 40 sono altresì soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o al controllo a cura del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 40 non rientrano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclusione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi, nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavori.

4. Unitamente alla comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui ai commi precedenti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 43

Divieti

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, i titolari di depositi commerciali di oli minerali non possono esercire, come attività accessoria, l'immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumentali all'agricoltura.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 44

Avocazione

1. Relativamente ai depositi avio, qualora per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, il Comando provinciale dei vigili del fuoco imponga la realizzazione di interventi di adeguamento dell'impianto senza che il titolare dell'autorizzazione provveda ad eseguirli nei tempi prefissati dallo stesso Comando, l'ente gestore o titolare dell'area aeroportuale interviene avocando a se la competenza per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza.

2. L'importo dei lavori di adeguamento sarà, in ogni caso, a carico del titolare dell'autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo VIII

g) DEPOSITI GPL IN SERBATOI FISSI

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 45

Definizione

1. Per depositi GPL in serbatoi fissi si intende un complesso costituito da uno o più serbatoi fissi, ovvero stabilmente installati nel terreno, comprendente attrezzature per la movimentazione del gas, per una capacità, per i depositi commerciali fino a 200 tonnellate, e per i depositi ad uso privato superiore a mc 26 e comunque fino a 200 tonnellate.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 46

Nuova autorizzazione

1. L'installazione dei depositi di cui al presente titolo è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 47

Potenziamento del deposito

1. Gli interventi finalizzati al potenziamento dei depositi che prevedono la variazione, in aumento o in diminuzione, di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio, sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione. Art. 48 Modifiche del deposito 1. Gli interventi finalizzati alla modifica dei depositi, non ricompresi nel precedente articolo 47, sono soggetti a semplice comunicazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 49

Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti dei depositi di cui agli articoli 46 e 47 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;

c) da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima autorizzato.

3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

4. A seguito della ricezione della comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le procedure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al precedente comma 1.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 50

Verifica

1. Le modifiche del deposito di cui all'articolo 48 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio.

2. Le modifiche del deposito di cui all'articolo 48 sono altresì soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o al controllo a cura del Comando dei vigili del fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 48 non rientrano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclusione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi, nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavori.

4. Unitamente alla comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui ai commi precedenti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo IX

h) IMPIANTI DI RIEMPIMENTO, TRAVASO E DEPOSITO GPL

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 51

Definizione

1. Per impianto di riempimento, travaso e deposito GPL si intende un impianto di capacità non inferiore a mc. 100 e non superiore a 200 tonnellate, costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento così come definiti dall'art. 2 del D.M. 13 ottobre 1994.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 52

Nuova autorizzazione

1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 53

Potenziamento dell'impianto

1. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli impianti che prevedono la variazione, in aumento o in diminuzione, di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio, sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 54

Modifiche dell'impianto

1. Gli interventi finalizzati alla modifica degli impianti, non ricompresi nel precedente articolo 53, sono soggetti a semplice comunicazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 55

Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 52 e 53 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;

c) da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima autorizzato.

3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

4. A seguito della ricezione della comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le procedure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al precedente comma 1.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 56

Verifica

1. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 54 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio.

2. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 54 sono altresì soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o al controllo a cura Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 54 non rientrano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclusione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi, nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavori.

4. Unitamente alla comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui ai commi precedenti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo X

i) DEPOSITI GPL IN BOMBOLE

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 57

Definizione

1. Per depositi GPL in bombole si intende l'insieme delle strutture in grado di immagazzinare recipienti mobili pieni e vuoti per una capacità superiore a Kg. 1.000.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 58

Nuova autorizzazione

1. L'attivazione di cui al presente titolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 59

Potenziamento del deposito

1. Per potenziamento si intende qualunque intervento finalizzato all'aumento dello stoccaggio.

2. Gli interventi finalizzati al potenziamento dei depositi sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 60

Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti dei depositi di cui agli articoli 58 e 59 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;

c) da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima autorizzato.

3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

4. A seguito della ricezione della comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le procedure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al precedente comma 1.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo XI

l) DISTRIBUZIONE GPL IN BOMBOLE O SERBATOI

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 61

Definizione

1. Per distribuzione GPL in bombole o serbatoi si intende l'attività di trasporto e vendita del GPL a mezzo recipienti mobili di proprietà, o effettuata da operatori terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale di aziende distributrici.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 62

Nuova autorizzazione

1. L'attività di cui al presente titolo, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 63

Requisiti

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di cui al presente titolo devono essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 17 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e agli articoli 8, 9, 13 e 14 del D. Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo XII

m) DEPOSITI INDUSTRIALI PER IL CICLO PRODUTTIVO E AD USO PRIVATO

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 64

Definizione

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo, per depositi industriali per il ciclo produttivo e ad uso privato si intende l'insieme delle attrezzature ed impianti (serbatoi, fusti, pompe di aspirazione, apparecchi di misurazione volumetrica), per una volumetria superiore a mc. 25 (GPL superiore a mc. 26) in grado di ricevere, stoccare, movimentare gli oli minerali destinati al ciclo produttivo degli stabilimenti industriali.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 65

Nuova autorizzazione

1. L'installazione dei depositi di cui al presente titolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle attività produttive secondo le vigenti disposizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 66

Potenziamento dell'impianto

1. Gli interventi finalizzati al potenziamento dei depositi che prevedono la variazione, in aumento o in diminuzione, di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all'acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 67

Modifiche dell'impianto

1. Gli interventi finalizzati alla modifica dei serbatoi, non ricompresi nel precedente articolo 66, sono soggetti a semplice comunicazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 68

Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli impianti di cui agli articoli 65 e 66 del presente decreto sono soggetti al collaudo finale da parte di una commissione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;

c) da un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima autorizzato.

3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità competenti in base alle singole specifiche discipline.

4. A seguito della ricezione della comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le procedure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al precedente comma 1.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 69

Verifica

1. Le modifiche dei depositi di cui all'articolo 67 sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio.

2. Le modifiche dei depositi di cui all'articolo 67 sono altresì soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o al controllo a cura del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 67 non rientrano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclusione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi, nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavori.

4. Unitamente alla comunicazione di "fine lavori", trasmessa entro i termini di cui al successivo articolo 74, dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui ai commi precedenti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Titolo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 70

Conferenza di servizi

1. Qualora la richiesta di autorizzazione di cui al presente decreto non risulti completa di tutti i pareri ivi previsti, propedeutici al rilascio della stessa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Assessorato regionale delle attività produttive, nella qualità di Amministrazione procedente, provvede d'ufficio a richiedere alle altre amministrazioni i richiamati pareri.

2. In assenza di riscontro alla richiesta d'ufficio di cui al comma precedente entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Assessorato regionale delle attività produttive, al fine di acquisire i pareri mancanti, attiva la procedura di indizione della conferenza di servizi di cui alla citata norma.

3. La conferenza di servizi di cui al comma precedente avrà luogo nei locali dell'Assessorato regionale delle attività produttive e si svolgerà con le procedure previste dalla legge regionale n. 10/1991 e dalla legge n. 241/90.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 71

Esenzione

1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, di recepimento di alcune disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, gli impianti e i contenitori-distributori mobili per carburanti di categoria C destinati al rifornimento di macchine e di automezzi utilizzati per l'attività delle aziende agricole e agromeccaniche ubicati all'interno delle stesse, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, sino alla capacità di 25 mc non necessitano di autorizzazione amministrativa.

2. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di petrolio liquefatti confezionato in bombole.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 72

Subingresso

1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto possono essere oggetto di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte.

2. La comunicazione di subingresso dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla cessione a qualsiasi titolo del dante causa, utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

3. La mancata produzione, anche parziale, della suddetta documentazione nei termini previsti al precedente comma 2, comporterà la sospensione dell'attività per un periodo di mesi tre, superato il quale, senza che la ditta abbia provveduto, si provvederà alla revoca della concessione o dell'autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 73

Cessazione di attività

1. La cessazione delle attività o della conduzione degli impianti e/o depositi di cui al presente decreto dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

2. La mancata comunicazione di cui al comma precedente comporterà la continuazione dell'applicazione delle vigenti norme in materia di riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 74

Realizzazione degli interventi

1. I nuovi impianti o i nuovi depositi di cui al presente decreto devono essere realizzati entro tre anni dalla data di rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

2. I potenziamenti degli impianti o dei depositi di cui al presente decreto devono essere realizzati entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

3. Gli interventi di modifica di cui al presente decreto devono essere realizzati entro un anno dalla data di ricezione da parte dell'Assessorato regionale delle attività produttive della relativa comunicazione.

4. Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui ai commi precedenti, il soggetto richiedente dovrà trasmettere all'indirizzo P.E.C dell'Assessorato regionale delle attività produttive - commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it - la comunicazione di "fine lavori", utilizzando la modulistica predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 75

Revoche

1. E' fatto obbligo agli enti che sono utilmente intervenuti nel rilascio degli atti endoprocedimentali previsti dalla vigente normativa per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione di cui al presente decreto, comunicare l'eventuale perdita dei requisiti necessari per il rilascio del parere di competenza.

2. La mancata comunicazione di cui al precedente comma comporterà l'assunzione di responsabilità da parte dell'ente inadempiente.

3. L'accertamento della perdita di un solo requisito necessario per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione di cui al presente decreto, comporta la revoca della concessione o dell'autorizzazione già rilasciata, con la conseguenziale chiusura dell'impianto o del deposito.

4. L'omessa o la tardiva trasmissione all'Amministrazione regionale di quanto previsto al comma 4 del precedente articolo 74, comporta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione per un periodo di trenta giorni.

5. Trascorso il periodo di sospensione di cui al precedente comma senza che il richiedente abbia fatto pervenire quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 74, la concessione all'esercizio di nuovi impianti, o l'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti o nuovi depositi, o l'autorizzazione al potenziamento di impianti o depositi già in attività, sarà revocata.

6. La realizzazione di opere in difformità alla concessione o all'autorizzazione o alla comunicazione di cui al presente decreto comporta la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo compreso da un minimo di mesi tre ad un massimo di mesi dodici, fermo restando, in ogni caso, l'applicazione di eventuali norme di settore che prevedano irrogazioni di sanzioni più cogenti.

7. I soggetti preposti alla verifica del rispetto dei requisiti in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza, avranno cura di comunicare all'Assessorato l'eventuale accertamento delle difformità di cui al precedente comma 6.

8. La riattivazione dell'impianto sospeso potrà avvenire solo dopo la verifica del ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla concessione o all'autorizzazione rilasciata.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 76

Sanzioni

1. Colui che esercita l'attività dell'impianto o installa il deposito o il contenitore-distributore senza l'autorizzazione di cui agli articoli 8, 24, 28, 31, 38, 46, 52, 58, 62 e 65 del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecunaria da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00.

2. Colui che attiva il potenziamento dell'impianto o del deposito senza l'autorizzazione di cui agli articoli 11, 25, 32, 39, 47, 53, 59 e 66 del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecunaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

3. Colui che realizza le modifiche dell'impianto o del deposito in assenza della comunicazione di cui agli articoli 12, 33, 40, 48, 54 e 67 del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecunaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.

4. Nel caso previsto dal comma 1, oltre alla sanzione pecunaria prevista, l'attività dell'impianto o del deposito è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. In assenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, l'Assessorato regionale delle attività produttive ordina lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino dell'area nella situazione originaria.

5. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma è affidato ai corpi di polizia municipale competenti per territorio.

6. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecunaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:

a) in impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;

b) in impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato fornisce carburanti a terzi.

7. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecunaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi, salvo cause di forza maggiore attestate dalla prefettura territorialmente competente.

8. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecunaria di euro 10.000,00 colui che viola le disposizioni di cui al precedente articolo 43, comma 1. In caso di recidiva la sanzione da applicare è elevata ad euro 50.000,00.

9. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecunaria da euro 1.000 a euro 5.000 colui che sospende temporaneamente l'attività di cui al titolo II del presente decreto senza l'autorizzazione di cui al comma 3 del precedente articolo 15.

10. La mancata comunicazione di riapertura dell'impianto entro il termine di cui al comma 4 del precedente articolo 15 comporta l'applicazione del pagamento della sanzione amministrativa pecunaria di euro 1.000,00 per ogni 30 giorni di ritardo dell'omessa comunicazione, applicabile, comunque, per un massimo di 3 volte.

11. Trascorso il periodo di 90 giorni di cui al comma precedente senza che il richiedente abbia fatto pervenire quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 15, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'impianto sarà revocata.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate ai sensi dell'articolo 22, commi 7 e 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e s.m.i.

13. Qualora le autorità territorialmente competente al controllo delle attività e dei depositi di cui al presente decreto emettono provvedimenti sanzionatori che comportano la sospensione temporanea o la chiusura dell'impianto o del deposito, le stesse autorità provvederanno a darne immediata comunicazione all'Assessorato regionale delle attività produttive.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 77

Conversione di diritto

1. Le concessioni, ad eccezione di quelle di cui al titolo III del presente decreto, e le autorizzazioni già rilasciate, ancora in corso di validità, sono convertite di diritto in nuove autorizzazione ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Le istanze di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, presentate in data anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, sono archiviate d'ufficio e le relative concessioni o autorizzazioni sono da intendersi convertite di diritto in nuove autorizzazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. L'acquisizione da parte degli uffici regionali di un eventuale parere negativo endoprocedimentale, precedentemente richiesto a seguito della presentazione dell'istanza di rinnovo, comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 78

Norme di salvaguardia

1. Sono fatte salve le istanze complete della documentazione e dei pareri endoprocedimentali pervenute prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Restano in vigore solo le disposizioni attuative compatibili con le direttive di cui al presente decreto.

3. Per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per la presentazione delle comunicazioni di cui al presente decreto, trovano applicazione le vigenti norme in materia di tasse sulle concessioni governative regionali.

4. Ai sensi dell'art. 49, comma 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative regionali e nazionali di settore.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 79

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati i decreti dell'Assessore regionale per l'industria n. 45 del 12 giugno 2003, n. 695 del 4 maggio 2007, n. 556 del 26 novembre 2008, n. 47 del 16 aprile 2009, i decreti dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 847 del 31 luglio 2012, n. 962 del 25 ottobre 2012, n. 232 del 25 ottobre 2013.

N.d.R. Per modifiche e integrazioni al presente si rimanda al D.A. Attività Produttive 10 dicembre 2018, n. 2284, a decorrere dalla data prevista dall'art. 14, comma 2, dello stesso D.A. n. 2284/2018.

Art. 80

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto del dirigente generale di approvazione della modulistica di cui al precedente articolo 3.

Palermo, 29 giugno 2016.

LO BELLO