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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 novembre 2016

G.U.R.I. 23 novembre 2016, n. 274

Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visti l'art. 47, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale «L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonchè dei seguenti ulteriori criteri:

a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;

b) articolazione del compenso del commissario straordinario in:

un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura;

c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.»;

Visto l'art. 45, comma 4, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale hanno diritto a compenso i membri del comitato nominati in qualità di esperti, spettando agli altri membri il solo rimborso delle spese;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, concernente «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 501, della sopra citata legge n. 296/2006, secondo il quale «il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%»;

Visti i decreti in data 4 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico adottati in esecuzione del sopra citato art. 1, comma 498;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che: «Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata.»;

Vista la nota del 28 luglio 2016, prot. n. 0017831, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto concerto;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visti l'art. 47, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale «L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo" nonchè dei seguenti ulteriori criteri:

a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell'impresa, tenuto anche conto dell'eventuale affidamento della gestione dell'esercizio;

b) articolazione del compenso del commissario straordinario in:

un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa; un compenso remunerativo dell'attività concorsuale, da liquidarsi in rapporto all'attivo realizzato al netto dei costi sostenuti per l'attività concorsuale e al passivo della procedura, secondo aliquote individuate in misura non superiore all'80% di quelle vigenti per la determinazione dei compensi dei curatori fallimentari e modulate sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza della procedura;

c) determinazione del compenso dei membri esperti del Comitato di sorveglianza secondo importi minimi e massimi definiti in relazione al numero degli occupati, al fatturato e al numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura.»;

Visto l'art. 45, comma 4, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale hanno diritto a compenso i membri del comitato nominati in qualità di esperti, spettando agli altri membri il solo rimborso delle spese;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, concernente «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può disporre l'attribuzione al medesimo organo commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico relativo a più procedure che si trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali;

Visto l'art. 1, comma 501, della sopra citata legge n. 296/2006, secondo il quale «il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30%»;

Visti i decreti in data 4 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico adottati in esecuzione del sopra citato art. 1, comma 498;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che: «Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico»;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata.»;

Vista la nota del 28 luglio 2016, prot. n. 0017831, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto al Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisizione del previsto concerto;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto (1)

Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 47, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti al commissario giudiziale, al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, concernente «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, ferme le disposizioni speciali di cui agli articoli 2, secondo periodo del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 e 15, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

(1)

Le parole riportate nella modifica di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021, non sono presenti nell'articolo annotato.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per «d.lgs 270/99», il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

b) per «d.l. 347/03», il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, concernente «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni;

c) per «legge fallimentare», il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) per «Ministro», il Ministro dello sviluppo economico;

e) per «Ministero» e per «Autorità di Vigilanza», il Ministero dello sviluppo economico;

f) per «commissari giudiziali», i commissari giudiziali nominati a norma dell'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

g) per «commissari straordinari», i commissari straordinari nominati a norma dell'art. 38 e dell'art. 85 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

h) per «comitato di sorveglianza» il comitato nominato a norma dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

i) per «Tribunale», il tribunale competente di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

j) per «procedura madre», la procedura relativa alla prima tra le imprese di un gruppo per la quale è aperta - o in corso di apertura - la procedura di amministrazione straordinaria a norma degli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

k) per «imprese del gruppo», le imprese di cui all'art. 80, comma 1) lettera b) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, per le quali è aperta - o in corso di apertura - la procedura di amministrazione straordinaria a norma degli articoli 81 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

l) per «programma», il programma di cui agli articoli 54-61 e 66 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

m) per «attivo realizzato»: gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti diversi dai crediti commerciali pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali e le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge ed in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale;

n) per «passivo accertato», l'insieme dei crediti anteriori alla dichiarazione d'insolvenza, ammessi al concorso sul patrimonio dell'impresa insolvente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare;

o) per «passivo amministrato»: il decremento o il mancato incremento del passivo conseguente alla attività di gestione e conciliazione giudiziale condotta dai commissari in relazione a crediti nei confronti della procedura accertati o contenziosi;

p) per «somme ripartite ai creditori», quanto attribuito ai creditori anteriori alla dichiarazione d'insolvenza con le ripartizioni di cui agli articoli 67 e 68 del decreto legislativo n. 270/1999, con un concordato o attraverso altre forme di soddisfazione adottate nel quadro del programma di ristrutturazione economico-finanziaria;

q) per «costi della procedura», tutti i costi, al netto dei compensi agli organi della procedura, sostenuti per l'amministrazione della procedura e l'esecuzione delle attività di natura concorsuale, compresi i costi del personale dipendente impiegato nelle attività concorsuali dopo la dichiarazione di cessazione dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999 ed esclusi i costi che, pur avendo manifestazione finanziaria durante la fase liquidatoria della procedura, conseguano anche indirettamente all'esercizio dell'impresa.

Capo II

Compenso del commissario giudiziale

Art. 3

Liquidazione

1. Il compenso del commissario giudiziale è liquidato dal Tribunale dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento ex art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999 ovvero, nell'ipotesi in cui il commissario abbia assunto la gestione dell'impresa, dopo l'approvazione del conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il compenso liquidato al commissario giudiziale è da intendersi onnicomprensivo; spetta al commissario giudiziale il rimborso delle spese vive sostenute, documentate ed approvate dal giudice delegato, escluso qualsiasi altro compenso od indennità.

Art. 4

Criteri di determinazione

1. L'ammontare del compenso è determinato tenuto conto dell'opera prestata, dell'importanza, complessità ed entità della procedura, dell'impegno prestato dal commissario giudiziale nel caso di affidamento della gestione a norma degli articoli 8, comma 1, lettera f) e 19, comma 1 del decreto legislativo n. 270/1999 e degli eventuali costi a carico della procedura ai fini dell'espletamento delle attività necessarie per la redazione della Relazione prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 270/1999.

2. Il compenso del commissario giudiziale consiste in una percentuale compresa tra lo 0,05% e lo 0,15% dell'ammontare dell'attivo come risultante dallo stato analitico delle attività di cui all'art. 28, comma 2 del decreto legislativo n. 270/1999; in ogni caso l'importo del compenso non può essere inferiore ad € 40.000 per la procedura madre e ad € 20.000 per le imprese del gruppo, nè superiore ad € 100.000 per ciascuna impresa del gruppo.

3. Nel caso in cui sia stata affidata al commissario la gestione dell'impresa, il compenso di cui al comma 2 è incrementato fino ad un massimo del 20%.

4. Se il commissario giudiziale cessa dalle funzioni prima del termine della procedura, il compenso è liquidato con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, tenuto conto del tempo di permanenza nell'incarico e dei criteri indicati nel presente articolo.

5. Se l'organo commissariale si compone di tre membri, il compenso, determinato con i criteri di cui al presente articolo, è ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio.

Capo III

Compenso del commissario straordinario

Art. 5

Disposizioni generali

1. Il compenso spettante al commissario straordinario si compone di una quota remunerativa dell'attività gestionale pertinente alla predisposizione del programma e all'esercizio dell'impresa e di una quota remunerativa delle attività di natura concorsuale.

2. La misura del compenso, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata e liquidata dal Ministero, secondo i criteri e le modalità specificate negli articoli che seguono.

Art. 6

Compenso del commissario straordinario per l'attività di gestione dell'esercizio dell'impresa

(modificato dall'art. 1, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

1. Il compenso remunerativo dell'attività relativa alla gestione dell'esercizio dell'impresa consiste in una percentuale, individuata secondo le misure di cui all'allegato I, che forma parte integrante del presente decreto, da applicarsi sull'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di gestione. Tale compenso è rideterminato nella misura ed alla luce dei criteri di cui al successivo art. 7, comma 7 in quanto applicabili.

2. L'ammontare del compenso di cui al comma 1 è definitivamente liquidato dal Ministero, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della adozione del provvedimento di cui all'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999, ovvero a norma dell'art. 75 del decreto legislativo n. 270/1999, se la procedura si conclude in esito ad un programma di ristrutturazione o ad un concordato.

Art. 7

Compenso del commissario straordinario per le attività di natura concorsuale

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 3, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

1. Il compenso del commissario straordinario per le attività di natura concorsuale, si compone di due quote:

a) una quota, determinata secondo le modalità di cui all'allegato II, che forma parte integrante del presente decreto, sull'attivo realizzato, al netto dei costi della procedura, come definiti alle lettere m) e q) dell'art. 2;

b) una seconda quota determinata, secondo le modalità di cui all'allegato III, che forma parte integrante del presente decreto, volta alla remunerazione dell'attività di accertamento, amministrazione e ripartizione del passivo, calcolata rispettivamente in percentuale sull'ammontare del passivo accertato, sull'ammontare del passivo amministrato e sulle somme ripartite ai creditori. Se, in ogni tempo, a far data dal decreto che dichiara la cessazione dell'esercizio d'impresa, la procedura cessa di disporre di una propria autonoma sede operativa e di una struttura adeguata, il commissario straordinario può essere autorizzato ad attendere alla operatività della procedura attraverso la propria struttura professionale; in tal caso, è riconosciuto al commissario straordinario, a partire da tale data, un rimborso forfettario delle spese generali non superiore al 5% dell'importo del compenso da calcolare a norma del presente comma 1.

2. Se la procedura si conclude con la ristrutturazione economica finanziaria dell'impresa l'ammontare del compenso è incrementato del 25%, [ferma la previsione di cui al successivo art. 13] (parole soppresse) (1).

3. Se la procedura si conclude con la conversione in fallimento, l'ammontare del compenso di cui al comma 1, lettera b) è decurtato del 50%.

3-bis. Al fine di limitare il ricorso a consulenze e incarichi a professionisti per lo svolgimento delle attività relative all'incarico commissariale, ove non strettamente indispensabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del decreto legislativo n. 270/1999, se nel corso della procedura il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore al 5% dell'attivo realizzato dalla procedura, il compenso finale del commissario è ridotto proporzionalmente:

del 10% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 5% ed il 10% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;

del 15% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 10,01% ed il 20% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;

del 25% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 20,01% ed il 30% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;

del 40% se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura risulta essere superiore al 30% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura, non sarà corrisposto alcun compenso.

3-ter. Sono escluse dal computo dei costi sostenuti per consulenze e incarichi di cui al comma 3-bis le spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio degli interessi della procedura e quelle previste dagli adempimenti di legge in materia.

4. Il compenso liquidato al commissario è da intendersi onnicomprensivo, escluso qualsiasi altro compenso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura, salvo il rimborso, sotto il controllo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico previa attestazione di congruenza e inerenza delle stesse spese da parte del commissario. Nel caso in cui le spese predette vengano sostenute nell'interesse di più società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria esse dovranno essere ripartite fra le procedure interessate in proporzione dell'attivo realizzato, ancorchè eventualmente poste provvisoriamente a carico di una o più di esse.

5. Il compenso di cui al presente articolo è liquidato dall'Autorità di vigilanza, ad istanza del commissario straordinario, all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 75 del decreto legislativo n. 270/1999, nonchè, in caso di chiusura per concordato, secondo i criteri di cui al successivo art. 10, all'atto della autorizzazione al deposito della proposta di concordato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 del medesimo decreto legislativo n. 270/1999 e 214 legge fallimentare.

6. Nel corso della procedura possono essere corrisposti al commissario straordinario acconti sul compenso, al termine della fase di esercizio di impresa e limitatamente alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 che sono oggetto di proroghe dei termini di esecuzione del programma, dopo almeno due anni dal conferimento dell'incarico. Successivamente, possono essere corrisposti acconti con cadenza non inferiore a trentasei mesi. In ogni caso, l'ammontare degli acconti sul compenso non può eccedere il 50% delle somme maturate in applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) limitatamente a quanto maturato in relazione al passivo accertato e alle somme oggetto di ripartizione ai creditori. A chiusura della procedura l'ammontare spettante sarà ridotto, con le modalità previste dall'art. 7, comma 3-bis.

7. Il 10% del compenso complessivamente spettante secondo i criteri fissati dai precedenti commi è corrisposto previa verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, avendo, tra l'altro, riguardo a:

adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie;

adeguato soddisfacimento del ceto creditorio, anche con riferimento ai creditori chirografari;

adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali;

restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai predetti fini.

Art. 8

Compenso del commissario nel caso di estensione della procedura

1. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese del gruppo, a norma degli articoli 81 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999, spetta al commissario straordinario, per ciascuna impresa del gruppo sottoposta ad amministrazione straordinaria, il compenso di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto.

2. Nel caso in cui l'attivo realizzato non risulti sufficiente per il pagamento del compenso dovuto al commissario straordinario, trova applicazione l'art. 85 comma 2 del decreto legislativo n. 270/1999.

Art. 9

Determinazione del compenso per l'organo collegiale

1. In caso di composizione collegiale dell'organo commissariale, l'ammontare del compenso di cui agli articoli che precedono è incrementato del 50% e ripartito in quote uguali tra i componenti del collegio, [ferma la previsione di cui al successivo art. 13] (parole soppresse) (1).

Art. 10

Compenso nel caso di chiusura della procedura mediante concordato

1. Se la procedura si chiude mediante concordato, il compenso di cui ai precedenti articoli è liquidato, secondo i criteri ivi indicati, considerando, quanto all'attivo, l'ammontare dell'attivo già realizzato e l'ulteriore fabbisogno concordatario attribuito ai creditori.

Art. 11

Compenso nel caso di avvicendamento nelle funzioni di commissario straordinario

(integrato dall'art. 1, comma 5, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

1. La sommatoria dei compensi dei commissari straordinari succedutisi nella carica, non deve superare l'ammontare massimo stabilito dagli articoli 6 e 7.

2. Al commissario straordinario che cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura, il compenso è provvisoriamente liquidato con i criteri indicati agli articoli che precedono, entro 60 giorni dalla approvazione del conto della gestione a norma dell'art. 75 del decreto legislativo n. 270/1999; la definitiva liquidazione del compenso è effettuata al termine della procedura, a norma del comma 6, dell'art. 7.

2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3-bis del presente decreto si applicano anche al commissario o ai commissari succeditisi nella carica.

3. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorità di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilità del commissario straordinario per atti e fatti compiuti nell'esercizio della funzione.

4. Qualora in sede di definitiva liquidazione del compenso sia accertato che specifiche attività alle quali è conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario straordinario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati alla imputazione pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attività, sulla base dell'attività rispettivamente svolta dai commissari pro-tempore, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione.

Art. 12

Compenso nel caso di procedure accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498 della legge n. 296/2006

Per i commissari straordinari preposti con i decreti ministeriali in data 4 aprile 2007 alle procedure accorpate ai sensi dell'art. 1, comma 498 della legge n. 296/2006, i compensi determinati ai sensi degli articoli precedenti sono ridotti del 10%.

Art. 13

Clausola di salvaguardia

(soppresso dall'art. 1, comma 6, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

[In ogni caso, il compenso liquidato ai sensi degli articoli 7 e seguenti del presente decreto, non può essere inferiore nè superare quello determinabile applicando aliquote pari all'80% di quelle previste dal decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30.]

Capo IV

Compenso dei membri del comitato di sorveglianza

Art. 14

Disposizioni generali

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 7, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

1. A ciascun membro del comitato di sorveglianza nominato in qualità di esperto spetta un compenso a carico della procedura di amministrazione straordinaria. Se la procedura è estesa ad imprese del gruppo ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 270/1999, il compenso unico per gruppo, determinato unitariamente sulla base di quanto previsto nel presente decreto può essere provvisoriamente posto a carico della procedura madre o di altra impresa del gruppo nonchè ed è imputato in via definitiva alle singole procedure, in base al criterio di cui all'art. 85, comma 2, del decreto legislativo n. 270/1999.

2. Il compenso è liquidato annualmente a consuntivo su istanza del commissario straordinario, sottoposta ad autorizzazione con delibera del Commissario straordinario, sottoposta al visto di esecutività dell'Autorità vigilante. Il visto di esecutività è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta ed è subordinato alla positiva verifica circa il regolare deposito, presso il Ministero, delle relazioni di cui all'art. 61, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 270/1999 e dell'art. 205 della legge fallimentare e dei relativi rapporti del Comitato di sorveglianza.

Art. 15

Criteri di determinazione

(modificato dall'art. 1, comma 8, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

1. Il compenso dovuto ai membri del Comitato di sorveglianza è determinato unitariamente per le imprese del gruppo sottoposte alla procedura e consiste nella sommatoria degli importi riportati nell'allegato IV, che forma parte integrante del presente decreto, e individuati sulla base delle corrispondenze per le classi dimensionali di riferimento, rispettivamente in relazione all'ammontare del fatturato, del numero dei dipendenti e del numero delle imprese del gruppo assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. Ai fini della individuazione della classe del fatturato di riferimento, si ha riguardo ai valori del fatturato risultanti dalle relazioni periodiche e dalla ulteriore documentazione di riferimento.

2. Il compenso è adeguato annualmente in relazione alle variazioni delle classi dimensionali di riferimento registrate nel corso della procedura, intendendosi sostituito, per la fase liquidatoria, al fatturato l'attivo realizzato annualmente e le variazioni che intervengono con il procedere delle operazioni di realizzo, come risultanti dalle relazioni periodiche dei commissari.

3. Il compenso dovuto al Presidente del Comitato di sorveglianza, se nominato tra gli esperti, è determinato ai sensi dei commi che precedono ed è ulteriormente maggiorato del 20%.

4. Spetta a tutti i componenti del comitato il rimborso delle spese vive, documentalmente provate, sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Capo V

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 16

Procedure in corso nella fase giudiziale

1. Le disposizioni di cui al capo II, concernenti il compenso al commissario giudiziale si applicano alle procedure in corso per le quali il Tribunale competente non abbia già provveduto, nelle more della adozione del presente decreto.

Art. 17

Procedure di amministrazione straordinaria in corso

(integrato dall'art. 1, comma 9, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

1. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso, il presente decreto si applica, per quanto compatibile e con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 6, con riferimento all'attivo realizzato e al passivo accertato, amministrato e oggetto di riparto che conseguano ad attività successive o in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il compenso per le attività svolte fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, è liquidato dall'Autorità di vigilanza sulla base dei criteri di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, come applicati nella prassi attuativa consolidatasi a far tempo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 270/1999, ferma la previsione dell'art. 1, comma 501, della legge n. 296/2006Per le attività realizzate nel periodo intercorso tra il 23 novembre 2016 e l'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del decreto 3 novembre 2016.

3. Le disposizioni di cui al capo IV, concernenti il compenso ai membri del Comitato di sorveglianza si applicano a far data dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi agli organi della procedura adottati, nelle more dell'adozione del presente decreto, dall'autorità giudiziaria e dal Ministero dello sviluppo economico, per quanto di rispettiva competenza e sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi. Eventuali conguagli sui compensi liquidati a titolo di acconto in favore di commissari straordinari medio tempore cessati dall'incarico sono liquidati con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 6.

Art. 18

Adeguamento dei limiti dimensionali

(modificato dall'art. 1, comma 10, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e al fatturato, di cui agli allegati I, II, III e IV, sulla base degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 20

Pubblicità

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 3 novembre 2016

Il Ministro: CALENDA

ALLEGATO I

Determinazione della quota del compenso del commissario straordinario sull'attività pertinente alla predisposizione del programma e all'esercizio dell'impresa (art. 6, comma 1, lettere a e b)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti nel periodo di gestione Aliquota percentuale applicabile
Quando i ricavi non superino euro 100 milioni 0,25%
Sulle somme eccedenti euro 100 milioni 0,15% 

.

ALLEGATO II

Determinazione della quota del compenso del commissario straordinario sull'attivo realizzato. (art. 7, comma 1, lettera a).

Il compenso sull'attivo realizzato è calcolato come segue:

1. Si procede alla determinazione dell'«attivo-base» (A1), costituito dagli importi complessivamente realizzati dalla procedura mediante:

a) la vendita di aziende e rami d'azienda;

b) la vendita di beni mobili e immobili, le azioni giudiziali e le transazioni attive;

c) il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; e dell'«ulteriore attivo» (A2), costituito dalle somme disponibili all'apertura della procedura, dagli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge, dalle somme derivanti da riparti infragruppo ed in generale dai proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.

2. Si procede alla determinazione del «compenso-base», mediante applicazione all'attivo-base delle seguenti aliquote percentuali:

a) 7,40%, quando l'attivo non superi euro 81.135,38;

b) 4,80%, sulle somme eccedenti euro 81.135,38 fino a euro 405.676,89;

c) 3,60% sulle somme eccedenti euro 405.676,89 fino a euro 811.353,79;

d) 1,08% sulle somme eccedenti euro 811.353,79 fino a euro 2.434.061,37;

e) 0,63%, sulle somme eccedenti euro 2.434.061,37 fino a euro 51.645.690,00;

f) 0,54%, sulle somme eccedenti euro 51.645.690,00 fino a euro 413.165.520,00;

g) 0,45%, sulle somme eccedenti euro 413.165.520,00 fino a euro 1.239.456.560,00;

h) 0,36%, sulle somme eccedenti euro 1.239.456.560,00.

3. Il compenso base è rideterminato sulla base dei seguenti incrementi/decrementi percentuali con riferimento a ciascuna delle categorie dell'attivo-base A1:

Componenti dell'attivo base A1 Compenso base Incremento percentuale del compenso Riduzione percentuale del compenso 
a) Vendita complessi aziendali e rami d'azienda X +5%  
b') Vendita beni mobili, immobili, azioni giudiziali e transazioni attive avvenute con incasso entro il 1° anno dalla approvazione del programma X +18%  
b'') Vendita beni mobili, immobili, azioni giudiziali e transazioni attive a vvenute con incasso entro il 2° anno dalla approvazione del programma X +12%  
b''') Vendita beni mobili, immobili, azioni giudiziali e transazioni attive avvenute con incasso entro il 3° anno dalla approvazione del programma X +6%  
c) Recupero e riscossione crediti non contenziosi X   -20%
b) e c) Vendita beni mobili e immobili non interessati da contenziosi giudiziari; recupero e riscossione crediti non contenziosi, avvenuti dopo il compimento del 6° anno dalla approvazione del programma X   -10% per anno

.

Il compenso base è incrementato rispettivamente del 18%, 12% e 6%, in relazione alle vendite realizzate entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di approvazione del programma, con esclusione della vendita dei complessi aziendali e rami d'azienda, alla quale è sempre applicato un incremento del compenso baso pari al 5%. Il compenso base è ridotto del 10% in ragione d'anno a partire dal compimento del sesto anno successivo a quello di approvazione del programma, limitatamente alle vendite di beni mobili e immobili ed alla riscossione e recupero di crediti non contenziosi. Il compenso base è inoltre ridotto del 20% con riferimento alle somme realizzate attraverso il recupero e la riscossione di crediti non contenziosi.

.

4. L'importo determinato mediante le operazioni di cui al punto 3, è infine incrementato dell'importo risultante dall'applicazione della aliquota dello 0,36% sull'ulteriore attivo A2, costituito dalle somme disponibili all'apertura della procedura, dagli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge, dalle somme derivanti da finanziamenti, garanzie e riparti infragruppo ed in generale dai proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.

ALLEGATO III

(modificato dall'art. 1, comma 11, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

Determinazione della quota del compenso del commissario straordinario sull'ammontare del passivo (art. 7, comma 1, lettera b).

Compenso sull'ammontare del passivo di cui all'art., comma, è calcolato come segue:

1. Si procede alla determinazione del passivo accertato, del passivo amministrato e delle somme ripartite ai creditori, come rispettivamente definiti ai punti dell'art. 2.

Si procede alla determinazione del compenso mediante applicazione agli importi di cui al punto 1 delle seguenti aliquote percentuali:

1) sul passivo accertato:

0,10% quando il passivo non superi euro 500.000.000;

0,08% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;

0,06% sulle somme che superano euro 1.500.000.000;

2) sul passivo amministrato fino allo 0,06%;

3) sulle somme ripartite ai creditori:

0,10% quando le somme ripartite ai creditori non superino euro 500.000.000;

0,08% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;

0,06% sulle somme che superano euro 1.500.000.000.

3. Le percentuali applicabili sulle somme ripartite ai creditori sono incrementate del 50% (0,06% fino a 500 milioni di euro, 0,05% da 500 a 1.500 milioni, 0,04% oltre 1.500 milioni) nel caso di riparti eseguiti in favore dei creditori entro il quarto anno dall'apertura della procedura. Le medesime percentuali sono ridotte del 25% (0,03% fino a 500 milioni, 0,025% da 500 a 1.500 milioni, 0,02% oltre 1.500 milioni) per i riparti in favore dei creditori eseguiti oltre il sesto anno successivo a quello di apertura della procedura.

[4. L'importo determinato mediante le operazioni di cui ai punti precedenti è infine incrementato dell'importo risultante dall'applicazione dell'importo della aliquota dello 0,05% sull'ulteriore passivo costituito da passivo accertato anche da parte di altra società del gruppo.] (punto soppresso) (1)

ALLEGATO IV

(sostituito dall'art. 1, comma 12, del D.M. Sviluppo Economico 21 giugno 2021)

Determinazione del compenso dei componenti del Comitato di sorveglianza (art. 15, comma 1).

Fase di esercizio di impresa

Ammontare fatturato Fino a euro 50 milioni Da euro 50,001 fino a euro 100 milioni Oltre euro 100 milioni 
euro 3.000 euro 6.000 euro 12.000

.

Numero imprese del gruppo Fino a 5 imprese Da 6 imprese fino a 15 imprese Oltre 15 imprese
euro 3.000 euro 6.000 euro 12.000

.

Numero dipendenti Fino a 300 dipendenti Da 301 dipendenti fino a 1.500 dipendenti Oltre 1.500 dipendenti
euro 3.000 euro 6.000 euro 12.000

.

Fase liquidatoria

Attivo realizzato annualmente  Fino a euro 50 milioni Da euro 50,001 fino a euro 100 milioni Oltre euro 100 milioni
euro 3.000 euro 6.000 euro 12.000 

.

Numero imprese del gruppo Fino a 5 imprese Da 6 imprese fino a 15 imprese Oltre 15 imprese
euro 3.000 euro 6.000 euro 12.000

.