
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
CIRCOLARE 9 novembre 2016
G.U.R.S. 25 novembre 2016, n. 51
Procedura abilitativa semplificata. Cessione o trasferimento di progetti. Inammissibilità. Ulteriori direttive ex art. 13, comma 3, del regolamento emanato con D.P.Reg. 18 luglio 2012, n. 48 e trasmissione nota indirizzata ad e-distribuzione S.p.A. concernente l'allaccio e/o la connessione anticipata alla rete elettrica di distribuzione.
AI COMUNI DELLA SICILIA
e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ALL'ASSESSORE REGIONALE PER L'ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELLA SICILIA
ALLE SOPRINTENDENZE DELLA SICILIA
ALL'ANCI SICILIA - PALERMO
Pervengono a questo Dipartimento segnalazioni circa il verificarsi di "cessioni" o "trasferimenti" di progetti per la realizzazione di impianti rinnovabili di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (in particolar modo aerogeneratori c.d. minieolici) da parte dei soggetti titolari in seguito a comunicazioni di P.A.S. avanzata a codeste amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 28/2011.
A supporto giuridico di tali cessioni (si rammenta, di natura giuridica contrattuale-civilistica), viene spesso asserito il combinato disposto dell'art. 6, comma 7, del D.lgs. n. 28/2011 succitato e dell'art. 11, comma 2, del T.U. edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001.
A tal proposito si fa osservare quanto segue.
In primo luogo, non risulta affatto pertinente il riferimento all'art. 11, comma 2, T.U. edilizia, atteso che la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) è disciplinata, com'è noto, dal succitato D.lgs. n. 28/2011, lex specialis di derivazione comunitaria, mentre il T.U. edilizia potrebbe riferirsi, al limite, soltanto agli aspetti meramente urbanistici.
In secondo luogo, la suddetta procedura semplificata in Sicilia è integrata dal regolamento emanato con D.P.Reg. sic. 18 luglio 2012, n. 48.
Orbene, l'art. 7 del suddetto regolamento, il quale rinvia agli artt. 4 e 5 dello stesso, prevede che alla comunicazione di P.A.S. sia allegata la medesima documentazione minima, ai fini della procedibilità, prevista per il procedimento di autorizzazione unica. Tale prescrizione è stata ribadita dallo scrivente Dipartimento regionale dell'energia a codesti comuni con nota circolare prot. n. 37654 del 23 ottobre 2014 (par. 2, lett. c) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47/2014.
Pertanto, poiché tra detta documentazione è contemplata (più precisamente dall'art. 4, comma 1, lett. c, del citato regolamento n. 48/2012) apposita "Dichiarazione d'impegno con la quale il richiedente assume nei confronti dell'Amministrazione l'obbligo della realizzazione diretta dell'impianto fino alla fase dell'avvio dello stesso"(che si presume il proponente abbia rilasciato a codesti comuni al momento della comunicazione di P.A.S.), il trasferimento ovvero la cessione del "progetto" risulta inammissibile mentre, tutt'al più, potrebbe essere assentito quello dell'impianto purché successivamente alla fase di avvio dello stesso (cioè dopo l'ultimazione dell'impianto e la sua connessione alla rete elettrica di distribuzione) e previa verifica da parte di codeste amministrazioni comunali della documentazione prevista dai suddetti artt. 4 e 5 del Regolamento, in particolare di quella afferente la normativa antimafia, che il soggetto potenzialmente subentrante è tenuto, a sua volta, a presentare.
A ciò occorre aggiungere che si pretenderebbe, con atto civilistico, di trasferire ad un "nuovo" soggetto pure le autorizzazioni, atti di assenso, nulla osta e così via i quali, essendo tutti atti invece di natura amministrativa e spesse volte provvedimentale, non sono suscettibili di cessione rivestendo gli stessi, nella materia delle fonti rinnovabili di energia, natura abilitante. Ciò senza che le amministrazioni emittenti siano neppure preventivamente messe in grado di valutare i requisiti del subentrante e rilasciare il necessario preventivo consenso.
In particolare, per quanto attiene la realizzazione delle linee elettriche per la connessione dei suddetti impianti (assentiti con P.A.S. o altri titoli semplificati) alla rete di distribuzione, i relativi provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'allora competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti (Servizio 10), nelle fattispecie sopra rappresentate e debitamente segnalate da codesti Comuni, sono suscettibili di declaratoria di decadenza da parte dello scrivente Dipartimento regionale dell'energia, adesso competente in materia.
Tanto si rappresenta affinché codeste amministrazioni comunali possano porre in essere i necessari adempimenti di propria competenza per il ripristino della regolarità amministrativa.
Nella circostanza, infine, non appare superfluo rammentare, raccomandandone la puntuale osservanza, le disposizioni emanate con la suddetta circolare prot. n. 37654 del 23 ottobre 2014, in particolare quelli di cui al paragrafo 2, lett. A), B) e C). Per quanto concerne invece gli adempimenti di cui alla lett. E), e cioè l'attività amministrativa ai sensi del T.U. n. 1775/1933 (reti elettriche), si rappresenta che la relativa competenza, in seguito ad apposita determinazione assessoriale, è stata attribuita allo scrivente Dipartimento regionale dell'energia. Inoltre, sarà cura di codeste amministrazioni comunali avvertire i soggetti abilitati o autorizzati alla realizzazione di IAFR che occorre registrare gli impianti stessi nel "Portale siciliano dell'energia - SIENERGIA", disponibile al seguente link: http://refer.energia.sicilia.it.
A tal proposito, si rappresenta che, con nota prot. n. 38200 del 28/10/2016 che, ad ogni buon fine, si allega in copia, indirizzata al gestore della rete elettrica di distribuzione (e-distribuzione S.p.A), è stato consentito, nelle more dell'adozione del provvedimento finale di autorizzazione, l'allaccio e/o la connessione alla rete di quei progetti di linea elettrica i cui proponenti dimostrino di avere compiutamente conclusa l'istruttoria presso gli uffici del Genio civile competenti per territorio.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: ARMENIO
N.B. - La nota prot. n. 38200 del 28 ottobre 2016 allegata alla suddetta circolare è stata pubblicata, in data 3 novembre 2016, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'energia.