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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 16 novembre 2016, n. 2

G.U.R.S. 2 dicembre 2016, n. 52

Articolo 9 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

AI COMUNI DELL'ISOLA

AI LIBERI CONSORZI DI COMUNI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Come è noto, la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come integrata e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, ha disciplinato la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Siciliana.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 2, della citata normativa stabilisce che:

"Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. (...);

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purchè in forma itinerante".

Il successivo articolo 9, comma 2, stabilisce che "Il regolamento comunale disciplina i tempi di sosta per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nonché la distanza compresa fra due soste susseguenti".

Sul punto, la circolare assessoriale 6 aprile 1996, prot. n. 4754 ha dato indicazioni sui tempi di sosta del commercio in forma itinerante fissando un limite temporale di non oltre due ore e una distanza fra due soste susseguenti variabile da 250 a 400 metri in funzione della classe demografica del comune.

A tal proposito, l'attuazione delle norme vigenti, che disciplinano la liberalizzazione delle attività imprenditoriali e del libero mercato nell'ambito del commercio itinerante, attribuiscono alle amministrazioni comunali, mediante l'attuazione di propri specifici regolamenti, un più ampio potere decisionale in ordine alla determinazione dei parametri di che trattasi.

Infatti, i consigli comunali, nell'individuare le effettive esigenze delle amministrazioni comunali, in forza della conoscenza del proprio territorio, nonché delle tipologie commerciali ivi presenti, possono determinare dei limiti temporali di sosta più congrui alle esigenze territoriali, con la possibilità di effettuare anche una differenziazione sia in funzione delle aree (Z.T.O., piazza, via, etc.), sia in funzione della tipologia commerciale (alimentare, non alimentare, somministrazione), che in funzione di un equilibrato sviluppo commerciale tra gli insediamenti su aree private e su aree pubbliche.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, nel ritenere superato il disposto di cui alla lettera b), dell'articolo 9, della citata circolare assessoriale 6 aprile 1996, prot. n. 4754, è rimessa ai consigli comunali la disciplina dei tempi di sosta per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche in forma itinerante, fermo restando, in ogni caso, il rispetto di norme di tutela dei beni architettonici e monumentali, nonché di eventuali limitazioni e divieti imposti per motivi di viabilità o di carattere igienico- sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

L'Assessore: LO BELLO