
ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE,
DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PESCA
CIRCOLARE 6 aprile 1996, prot. n. 4754
G.U.R.S. 4 maggio 1996, n. 22
Legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2. Circolare esplicativa.
PREMESSA
La legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come integrata e modificata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, ha disciplinato la materia relativa al commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Siciliana.
Alla luce di queste nuove disposizioni e dall'esperienza applicativa finora maturata, si ritiene opportuno, al fine di favorire una uniforme applicazione della legge su tutto il territorio della Regione Siciliana, fornire alcune indicazioni circa le modalità applicative della normativa in parola, su quei punti che sono sembrati più controversi e di maggiore difficoltà attuativa.
Art. 1
a) Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, che, a norma del comma 9 dell'art. 8 della legge, non può essere inferiore a dieci anni, con possibilità di rinnovo.
Tale spazio temporale consente all'imprenditore commerciale di programmare la propria attività, anche con la previsione di congrui investimenti. Pertanto è da escludere che i comuni possono attribuire agli atti di concessione di tali aree validità temporale più ristretta di quella prospettata.
b) Le aree di cui all'art. 1, comma 4, lettera f), sono escluse dalle previsioni programmatorie di cui al comma 4 dell'art. 8, poichè caratterizzate, a differenza delle aree di cui alla precedente lettera e), dalla temporaneità della destinazione, in occasione, appunto, di festività locali e/o circostanze analoghe.
Art. 2
a) L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della legge è rilasciata, previa acquisizione del parere della commissione comunale, dal sindaco del comune dove il richiedente intende esercitare l'attività.
Ciò comporta ovviamente il rilascio di una autorizzazione per ogni posteggio, anche quando i diversi posteggi concessi si trovino nello stesso comune.
Ogni autorizzazione è un documento autonomo e come tale sottoposto quindi alla normativa fiscale e tributaria vigente.
b) Fermo restando il disposto del comma 9, è da evidenziare che l'eventuale carenza di richiesta di parere alla commissione o il mancato parere reso entro i termini di legge dalla stessa non è ostativo alla decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 5.
c) L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) deve essere rilasciata anche senza la disponibilità dell'apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971 n. 426.
L'operatore avrà cura di munirsi di tale tesserino soltanto quando vorrà esercitare l'attività di vendita a domicilio dei consumatori.
d) Il comune di residenza rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), con la quale l'operatore può esercitare l'attività corrispondente nel territorio del medesimo comune.
Per l'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante nell'ambito del territorio di altri comuni il titolare dovrà munirsi del nulla osta di detti comuni, che può essere negato soltanto per i motivi indicati all'art. 8, comma 3 (motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse).
Art. 4
a) La legge quadro del commercio su aree pubbliche (legge n. 112/91) confermata nella spirito e negli obiettivi di fondo dalla recente legislazione regionale (legge regionale n. 18/95) ha previsto l'equiparazione dell'esercente su area privata (ex posto fisso) all'esercente su area pubblica (ex ambulante).
Di conseguenza, l'esercente l'attività su area pubblica può, come l'esercente su area privata, essere titolare di più autorizzazioni all'esercizio di impresa commerciale, sia nello stesso comune che in comuni diversi, salvo il rispetto delle norme sulla preposizione nella gestione dell'azienda e quelle di cui al comma 2, art. 4, e al comma 12, art. 8, legge regionale n. 18/95 (nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra).
Naturalmente, l'operatore interessato può usufruire dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), nei giorni in cui non può fruire dell'autorizzazione di tipologia b).
Art. 5
a) La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa all'autocertificazione.
Tale disposizione impone all'interessato di presentare la domanda, contenente tutti i dati richiesti dalla legge, con l'autentica della firma da parte di un pubblico ufficiale all'uopo abilitato (notaio, segretario comunale o un suo delegato etc.).
b) Non possono essere prese in considerazioni domande non trasmesse a mezzo raccomandata, a fini dell'esame delle stesse secondo l'ordine cronologico di presentazione.
c) Il disposto del comma 3 dell'art. 5 costituisce norma speciale rispetto alle norme di cui alla leggi 7 agosto 1990, n. 241, artt. 19 e 20, e i rispettivi regolamenti attuativi emanati con D.P.R. n. 300/92 e n. 407/94.
La norma di cui alla legge regionale n. 18/95 prevale, pertanto, sulla normativa generale, che si applicherà in materia di commercio su aree pubbliche.
Art. 7
a) La richiesta di designazioni di cui alla lettera d) del 1° comma, art. 7, è inoltrata alle strutture provinciali delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.
La rappresentatività di tali organizzazioni potrà desumersi attraverso la produzione di certificazione INPS relativa alle deleghe firmate dagli associati.
Qualora le organizzazioni in parola non dovessero dare dimostrazione della loro rappresentatività, il sindaco potrà decidere, autonomamente, con provvedimento motivato.
b) Anche relativamente alla lettera e) del comma 1° deve seguirsi analogo procedimento.
c) I membri delle commissioni, nominati come esperti di problemi della distribuzione, si raccomanda di sceglierli fra docenti universitari o di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado di materie attinenti al fenomeno distributivo o fra dipendenti pubblici, esperti del settore commerciale, o in attività o in quiescenza.
d) Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 7 disciplina il funzionamento interno della commissioni comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, alla formazione dell'ordine del giorno, alla validità delle riunioni e delle deliberazioni, alla decadenza dei componenti e alla sostituzione degli stessi.
e) Il legislatore della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2 ha, evidentemente, omesso di abrogare la seconda parte del terzo comma dell'art. 7, risultando nettamente in contrasto con la previsione del comma 5 dell'art. 2, introdotto, appunto, dall'art. 1 della legge regionale n. 2/96.
Nel contrasto non può che prevalere la successiva norma, attraverso la quale si è espressa l'ultima volontà del legislatore.
Pertanto, il parere della commissione si intenderà reso positivamente qualora essa non delibera entro trenta giorni dall'inserimento dell'istanza interessata nell'ordine del giorno di lavori della medesima.
Art. 8
a) La norma di cui al comma 1 ha carattere residuo e affida al sindaco una competenza generale ad intervenire nel caso in cui a ciò non si provveda in applicazione di altre norme.
b) La norma di cui al comma 2, prima parte, affida al consiglio comunale una competenza generale a determinare gli indirizzi di massima degli orari di vendita. Dalla determinazione di tali indirizzi il sindaco trarrà elementi di valutazione per determinare gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Da ciò discende la necessità che il consiglio comunale venga chiamato a pronunciarsi su un documento di indirizzo in materia di orari, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.
In particolare, nel deliberare i consigli comunali terranno conto del disposto di cui all'art. 29 della legge regionale n. 23/86 circa la possibilità di considerare il territorio comunale o parte di esso, per tutto l'anno solare o solamente per determinati periodi, interessato ai presupposti di cui allo stesso art. 29.
c) Il comma 3 dispone che l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
Si ricorda tuttavia che nel testo della legge in esame, così come modificato e integrato, non si riscontrano norme di contingentamento del commercio itinerante, per cui il rilascio dell'autorizzazione di tipo c), sussistendo i requisiti soggettivi del richiedente, è atto dovuto.
d) Il disposto di cui al comma 4 impone al consiglio comunale di individuare l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonchè i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.
Nel merito si formulano alcune osservazioni:
d1) il termine di un anno deve considerarsi perentorio; il decorso di tale termine senza che l'organo competente abbia provveduto impone all'Amministrazione regionale di attivare i poteri sostitutivi;
d2) l'aggiornamento della predetta deliberazione diviene obbligatoria in presenza di novità rispetto a quanto previsto nell'ultima parte del comma considerato;
d3) la deliberazione di cui al comma 4 è un provvedimento di programmazione commerciale, che va esitato disgiuntamente dalla deliberazione di adozione del piano commerciale ex legge n. 426/71.
In ogni caso, nel predisporre la sopradetta programmazione, non si potrà non tenere conto della necessità di dovere assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.
D'altronde anche l'Ufficio legislativo e legale sottolinea: (parere n. 5354/271.93.11 del 16 aprile 1994) che, anche se le Amministrazioni interessate possono procedere con provvedimenti deliberativi separati, sostanzialmente l'unità voluta dalla legge n. 426/71 appare confermata dal complesso di analisi, requisiti e parametri richiesti per pervenire agli atti deliberativi predetti;
d4) è opportuno sottolineare che le aree di cui al comma 4 sono quelle definite alla lettera c) del comma 4, art. 1, della legge.
e) La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana di cui al comma 5 ha solo finalità di pubblicità delle deliberazioni adottate e non di efficacia delle stesse.
f) Per mercati già istituiti devono intendersi i mercati istituiti con provvedimento dell'amministrazione comunale e non certamente quelli sorti abusivamente.
Per posteggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi quei posteggi occupati, pur senza formale concessione ma tuttavia riconosciuti dalle amministrazioni comunali attraverso comportamenti concludenti (pagamento tassa occupazione suolo pubblico; presenza prolungata nel tempo nello spazio interessato senza notifica di formale diffida parte dell'Amministrazione, etc.).
g) La partecipazione al sorteggio di cui al comma 7 delle organizzazioni di categoria non è sottoposta a invito preventivo da parte dell'Amministrazione.
Sarà quindi cura delle organizzazioni interessate farsi parte diligente nell'assicurare tale presenza. In caso contrario si procederà senza indugio.
Il sorteggio sarà effettuato fra gli operatori presenti al momento del sorteggio e non assegnatari di posteggio in quel mercato.
h) Le autorizzazioni di tipo c) consentono l'esercizio del commercio su qualsiasi area, purchè in forma itinerante. Ciò esclude che con le autorizzazioni di tipo c) possa esercitarsi l'attività consentita con l'autorizzazione di tipo b), con la sola eccezione di cui al comma 8 dell'art. 8, il quale dispone che le aree sulle quali si svolgono fiere, fiere - mercati o sagre (lettera f), comma 4, art. 1), sono prioritariamente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), ossia agli itineranti.
i) La tassa di posteggio di cui al comma 16, è una tassa comprensiva di tutti i servizi resi dal comune al mercato, e quindi anche del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Art. 8/bis
a) L'articolo in esame prende in considerazione sia i mercati sorti spontaneamente sia quelli sorti in seguito a formale istituzione da parte dei comuni.
I primi vanno formalmente riconosciuti con apposito atto del consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'art. 7.
La medesima procedura andrà seguita ai fini del riconoscimento degli ampliamenti abusivi dei mercati formalmente istituiti.
E' opportuno precisare, comunque, che a norma del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 8, l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal sindaco, ed è soggetto a limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario e per altri motivi di pubblico interesse.
La competenza ad attivare i superiori poteri limitativi è del sindaco.
Le previsioni del comma 3 dell'art. 8 sono estensibili anche al commercio su aree pubbliche in forma fissa.
Si ritiene di dover ribadire, pertanto, che compete al consiglio comunale assentire o prendere formalmente atto degli ampliamenti di quelli già esistenti, mentre compete al sindaco, ove lo ritenga, limitare sia l'estensione sia il numero che la dislocazione topografica dei posteggi da assegnare con provvedimento motivato ex commi 1° e 3°, art. 8, della legge.
b) Il sindaco contestualmente procederà al rilascio ai soggetti interessati delle relative autorizzazioni, previa acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge.
Il comune con il regolamento di cui all'art. 21/bis potrà eventualmente inserire altre clausole di salvaguardia del pubblico interesse.
Da quanto esposto appare evidente la necessità dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 21/bis ai fini dell'applicazione della presente legge.
Art. 8/ter
a) La commissione di mercato viene eletta sulla base di due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree private.
La commissione risulterà composta alla fine di cinque componenti di cui quattro eletti nella lista degli esercenti su aree pubbliche ed uno eletto nella lista degli esercenti su aree private.
Ferma restando la competenza del sindaco a impartire le direttive circa le modalità di elezione della commissione di che trattasi, la formazione delle liste di cui sopra sarà di competenza della struttura a ciò incaricata, la quale recepirà tutte le indicazioni di candidatura che gli perverranno sia individualmente dai singoli operatori sia dalle associazioni di categoria.
Le liste verranno formate in semplice ordine alfabetico.
Art. 9
a) Nessuna limitazione e nessun divieto possono essere finalizzati a creare zone di rispetto a tutela di posizioni di singoli operatori.
Nei mercati, le concessioni di suolo pubblico, antistanti i negozi e rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n. 2/96 (24 gennaio 1996) sono fatte salve.
b) I tempi di cui al comma 2 evidentemente debbono essere tali da consentire la proficua attività dell'esercente, senza danneggiare le altre forme di commercio in uso.
La stessa considerazione va fatta per stabilire le distanze fra due soste consecutive.
Si reputa pertanto congruo fissare un limite temporale di non oltre due ore e una distanza fra due soste susseguenti di almeno 400 metri.
Nei comuni con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti la distanza è ridotta a 250 metri.
Art. 10
a) L'inciso di cui al quarto comma "sentita la commissione di cui all'art. 7, nonchè i rappresentanti di categoria" deve intendersi nel senso che tali rappresentanti saranno convocati qualora non rappresentati nella commissione comunale di cui all'art. 7 della legge, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo.
Art. 11
a) L'inciso di cui al comma 1 "Fatti salvi i mercati esistenti" va inteso nel senso che le autorità comunali competenti dovranno salvaguardare i mercati e il numero dei posteggi esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2/96, salvo naturalmente la salvaguardia delle esigenze di ordine igienico-sanitario, di viabilità e di pubblico interesse, così come chiarito nella presente circolare con riferimento alle osservazioni formulate all'art. 8/bis.
b) Le aree di cui al comma 3 dell'articolo in esame vanno comprese fra quelle di cui alla lett. f) del comma 4 dell'art. 1 e sono caratterizzate dalla temporaneità delle destinazioni in occasione, appunto, di festività locali o circostanze analoghe e, quindi escluse dalle previsioni programmatorie di cui al comma 4 dell'art. 8.
Esse verranno individuate dal sindaco di volta in volta al momento della realizzazione delle manifestazioni di che trattasi.
c) Il disposto di cui al comma 4 consente al comune di individuare le aree per lo stesso mercato o nella stessa zona o in zone diverse della città.
In tal caso il mercato può essere suddiviso in zone merceologiche omogenee.
d) Nel caso previsto dal comma 5, andrà sempre deliberata la individuazione e la destinazione dell'area messa a disposizione dai privati ai fini dell'esercizio dell'attività su aree pubbliche.
E' opportuno evidenziare, altresì, che l'iniziativa di cui al comma in esame non è contemplata per l'esercizio di cui all'art. 1, comma 2, lett. c).
Art. 12
a) Le aree destinate a fiere o mercati sono quelle individuate e definite dalla lett. f) del comma 4 dell'art. 1 della legge.
In generale, come detto prima, per l'individuazione e la destinazione delle suddette aree per le finalità di che trattasi si seguirà il procedimento di cui all'art. 11.
b) Nel caso di cui al comma 4 è da considerarsi equivalente alla conversione la richiesta di conversione inoltrata al comune di competenza con l'opzione manifestata dall'interessato.
L'opzione, quindi, per la tipologia c) è da considerarsi equivalente al possesso di una autorizzazione ottenuta ex legge n. 398/76 e convertita a norma della legge in esame.
E' da considerarsi valida a tutti gli effetti di legge la domanda di conversione presentata sia a norma della legge n. 112/91 sia a norma della legge regionale n. 18/95 nella stesura originaria che in quella modificata con la novella n. 2/96.
Art. 13
a) Sembra superfluo sottolineare che il posteggio temporaneamente non occupato viene assegnato in relazione al tempo e al periodo di non utilizzazione.
Il periodo di non utilizzazione è da intendersi la giornata di mercato in cui il posteggio non è assegnato.
Art. 14
a) L'esenzione di cui al comma 1 dell'art. 14 riguarda la rimozione degli ingombri e non anche i rifiuti prodotti che vanno invece rimossi puntualmente.
Gli ingombri cui fa riferimento la legge sono le attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività di vendita del ghiaccio e dei prodotti ittici.
Art. 16
a) L'art. 16 dispone che il trasferimento in gestione e in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.
L'esplicito rinvio operato dalla norma citata esclude che possa applicarsi, in materia di subingressi, la disciplina di cui alla legge in esame relativa al rilascio di nuove autorizzazioni e/o conversione delle autorizzazioni rilasciate a norma dell'abrogata legge n. 398/76.
Ciò posto, non v'è dubbio allora che competente a volturare le autorizzazioni cedute per atto tra vivi o mortis causa è il comune che ha rilasciato l'autorizzazione interessata, fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 17.
Art. 17
a) Il procedimento amministrativo di cui all'articolo in esame è esente da qualsiasi obbligo fiscale, essendo un diritto del titolare di avere convertita l'autorizzazione rilasciata a norma della legge n. 398/76.
b) La conversione di cui al comma 2 dell'art. 17 è operata dal comune dove è ubicato il posteggio di cui il titolare dell'autorizzazione è concessionario.
c) Nel caso previsto dal comma 3, l'autorizzazione rilasciata a norma della legge n. 398/76 verrà ritirata dal comune che l'ha rilasciata, il quale avrà cura di rilasciare all'interessato le eventuali autorizzazioni di sua competenza, e comunque tante copie autentiche dell'autorizzazione ritirata quanti sono i comuni interessati al rilascio delle rimanenti autorizzazioni in base ai posteggi di cui è titolare l'esercente.
d) Nel caso previsto dal comma 5 l'autorizzazione rilasciata a norma della legge n. 398/76 verrà ritirata dal sindaco del comune di residenza del titolare e convertita dallo stesso nell'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), e rilascerà, inoltre, tante copie autenticate della vecchia autorizzazione quanti sono i posteggi posseduti ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni convertite.
e) Qualora si tratti di autorizzazione ceduta per atto tra vivi o mortis causa e non ancora convertita, il subentrante dovrà rivolgersi al comune che ha rilasciato detta autorizzazione, il quale provvede al ritiro della stessa e al rilascio dell'eventuale autorizzazione di propria competenza, nonché le fotocopie della vecchia autorizzazione ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni convertite di competenza di altri comuni.
L'interessato dovrà richiedere ai singoli comuni competenti a rilasciare le singole autorizzazioni convertite, anche la volturazione delle stesse.
f) La richiesta di conversione dell'autorizzazione rilasciata a norma della legge n. 398/76 deve essere presentata dall'operatore al comune competente o alla Regione entro la data del 19 settembre 1996, così come disposto dall'8° comma dell'articolo in esame.
Art. 18
a) Il disposto di cui al secondo comma dell'articolo in esame consente ai soggetti interessati l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 1, comma 1, anche senza l'iscrizione al R.E.C. e senza essere autorizzati preventivamente.
Gli stessi avranno cura di munirsi della necessaria certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al medesimo comma.
L'utilizzo del posteggio è sottoposto alle relative norme vigenti in materia di utilizzo di suolo pubblico.
Qualora l'attività esercitata sia in forma itinerante, gli operatori di cui al presente articolo saranno tenuti a rispettare le norme attinenti al rispetto dei tempi e delle distanze.
Art. 19
a) In attesa della produzione dei nuovi moduli è possibile utilizzare con le opportune modifiche i moduli preesistenti.
Art. 21/bis
a) I comuni possono procedere all'emanazione dei regolamenti, al fine di disciplinare l'applicazione della legge in esame, anche senza attendere le direttive dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, tenendo anche conto del contenuto della presente circolare.
L'Assessore: ABBATE