
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 settembre 2016
G.U.R.I. 26 settembre 2016, n. 225
Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.
TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 22 dicembre 2022)
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonchè le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;
Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);
Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
Visto l'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:
gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
Visto il decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
Visti gli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;
Visto l'art. 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, gli iscritti agli albi professionali dei veterinari inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
Visto l'art. 3, comma 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che per le finalità di cui al medesimo decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al comma 1 del medesimo decreto del Ministro:
a) il Ministero della salute rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e f), del medesimo decreto;
b) le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del medesimo decreto;
Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilità 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria;
Visto l'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione prevista dall'art. 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni;
Considerata la necessità che il Sistema tessera sanitaria provveda alla conservazione, in archivi distinti e separati, dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui al citato art. 3, comma 3-bis. del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonchè per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle citate disposizioni concernenti le sanzioni;
Visto il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;
Visto l'art. 3, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, il quale prevede che le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità con le modalità previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015;
Considerato che occorre individuare le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, in conformità con le modalità previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 28 luglio 2016, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreta:
Definizioni
(integrato dall'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.M. Economia e Finanze 22 dicembre 2022)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "SSN", il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) "Assistito", il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
c) "Sistema TS", il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
d) "Sito web dedicato del Sistema TS", il sito internet del sistema TS, reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze;
e) "TS-CNS", la tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all'art. 11, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
f) "provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015", il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
g) "provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016", il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016);
h) "decreto 31 luglio 2015": decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
i) "decreto 2 agosto 2016": decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2016 attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
j) "decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze", decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175 del 2014;
k) "provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016", il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 attuativo dell'art. 3, comma 2 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze;
l) "CAD", il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
m) "Codice", il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
n) "esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
o) "psicologi", gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
p) "infermieri", gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
q) "ostetrici", gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
r) "tecnici radiologi", gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
s) "ottici fabbricanti", gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 ovvero registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat - Ateco 2007 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia";
t) "soggetti di cui all'art. 1 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni", gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi e ottici fabbricanti;
u) "veterinari", gli iscritti agli albi professionali dei veterinari inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese;
v) "elenchi del Ministero della salute", gli elenchi del Ministero della salute dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e f), del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni;
w) "elenchi", gli elenchi delle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali dei soggetti di cui all'art. 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni;
x) "documento fiscale", le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
y) "scontrino parlante", lo scontrino fiscale emesso dalle farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
z) "rimborsi", i rimborsi per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
Modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata
(integrato e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e), f), g), h), i) e j), del D.M. Economia e Finanze 22 dicembre 2022)
1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, relativi alle spese sanitarie cosi come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonchè quelli relativi a eventuali rimborsi.
2. I veterinari trasmettono in via telematica al Sistema TS i dati indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonchè quelli relativi a eventuali rimborsi.
3. Le modalità di trasmissione telematica dei dati di cui al presente articolo sono conformi a quanto previsto dal decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.
4. Per le finalità di cui al presente decreto, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono richiedere, [entro il 31 ottobre,] (parole eliminate) (1) al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità di cui al decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, effettua la verifica delle richieste di cui al comma 4, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni. Nel caso degli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2022, a partire dalla data del 1° dicembre 2022, per la verifica delle richieste di cui al comma 4, il Sistema tessera sanitaria acquisisce dall'Agenzia delle entrate l'informazione puntuale che l'esercente l'arte ausiliaria di ottico richiedente sia registrato in Anagrafe tributaria, con il codice delle attività - primario o secondario - della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat Ateco 2007 47.78.20 «Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia».
6. Con riferimento alle verifiche di cui al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria:
a) in caso di esito positivo, invia al soggetto richiedente le credenziali, secondo le modalità di cui al decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni;
b) in caso di esito negativo, comunica al soggetto richiedente di non poter rilasciare le credenziali.
7. In conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto 31 luglio 2015, i dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere tramessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi a tal fine individuati e designati dai soggetti di cui al medesimi commi 1 e 2, come responsabili al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi alle istruzioni riportate nel citato decreto 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.
8. In conformità con quanto previsto dall'art. 2, comma 4 del decreto 31 luglio 2015, i soggetti individuati ai sensi del comma 7 del presente articolo richiedono telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, l'abilitazione all'invio telematico dei dati, in conformità con quanto previsto dal presente decreto, per conto del soggetto delegante.
9. Le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica di cui al presente articolo saranno pubblicate sul sito internet del Sistema tessera sanitaria (www.sistemats.it) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Parole eliminate dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D.M. Economia e Finanze 22 dicembre 2022.
Termine per la trasmissione telematica dei dati
(modificato e integrato dall'art. 4, comma 2, lett. a), b) e c), del D.M. Economia e Finanze 27 aprile 2018)
1. La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie di cui al presente decreto deve essere effettuata entro il termine di cui al capitolo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.
2. La trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al presente decreto sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-bis dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n. 19 del 27 febbraio 2017.
Opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie di cui all'art. 2, comma 1
(modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 14 dicembre 2016)
1. Le modalità per l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sono le medesime di cui all'art. 3 del decreto 31 luglio 2015.
2. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 3 del decreto 31 luglio 2015 si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016.
3. Per le spese sanitarie dei dati di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto sostenute nell'anno 2016 e per i rimborsi erogati nello stesso anno, la richiesta di opposizione all'utilizzo dei dati può anche essere effettuata in relazione alle voci aggregate per tipologia di spesa con le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 29 luglio 2016.
Trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS
(modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), del D.M. Economia e Finanze 27 aprile 2018)
1. Le modalità di trattamento dei dati delle spese sanitarie da parte del Sistema TS di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015.
Disponibilità dei dati delle spese sanitarie del Sistema TS all'Agenzia delle entrate
(modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), del D.M. Economia e Finanze 27 aprile 2018)
1. Le modalità della disponibilità dei dati delle spese sanitarie di cui al presente decreto da parte del Sistema TS all'Agenzia delle entrate sono le medesime di cui all'art. 5 del decreto 31 luglio 2015.
Conservazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del Sistema TS
1. Il Sistema tessera sanitaria conserva, in archivi distinti e separati, fino a quando non siano decorsi i termini previsti dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 settembre 2016, i dati trasmessi telematicamente ai sensi del decreto 31 luglio 2015 e del presente decreto, per le finalità di cui all'art. 3, comma 3-bis. del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonchè per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle disposizioni concernenti le sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l'art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilità 2016, concernenti l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Sistema tessera sanitaria provvede alla cancellazione dei dati di cui al medesimo comma 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2016
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
ALLEGATO A
(modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. Economia e Finanze 14 dicembre 2016)
Disciplinare Tecnico
"Modalità di trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 e dell'articolo 2 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze".
1. INTRODUZIONE
Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 e dell'articolo 2 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze.
I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 settembre 2016, che ne stabiliscono anche le modalità tecniche di utilizzo.
Di seguito sono descritti:
1. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto e le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria e veterinaria che devono essere tramessi.
2. Le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria ne veterinaria.
Le specifiche tecniche dei servizi descritti nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it
2. SOGGETTI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
2.1 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI VETERINARI
2.1.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni veterinario, a seguito della presentazione del codice fiscale da parte del contribuente, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie:
- Acquisto di medicinali per uso veterinario;
- Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289;
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa veterinaria sostenuta dal contribuente, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 " Dati da Trasmettere"
Nome campo |
Descrizione |
Tipologia di spesa |
Il Campo assume i seguenti valori: |
- FV = Farmaco per uso veterinario |
|
- SV= Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 |
|
- |
2.2 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEGLI PSICOLOGI
2.2.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni psicologo, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni relative alle prestazioni sanitarie.
Nome campo |
Descrizione |
Tipologia di spesa |
Il Campo assume i seguenti valori: |
- SP= Prestazioni sanitarie |
2.3 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEGLI INFERMIERI
2.3.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni infermiere, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie
Nome campo |
Descrizione |
Tipologia di spesa |
Il Campo assume i seguenti valori: |
- SP= Prestazioni sanitarie |
2.4 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DELLE OSTETRICHE ED OSTETRICI
2.4.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni ostetrica/o, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie:
Nome campo |
Descrizione |
Tipologia di spesa |
Il Campo assume i seguenti valori: |
- SP= Prestazioni sanitarie |
2.5 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
2.5.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni tecnico sanitario di radiologia medica, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie:
Nome campo |
Descrizione |
Tipologia di spesa |
Il Campo assume i seguenti valori: |
- SP= Prestazioni sanitarie |
2.6 ESERCIZI COMMERCIALI (PARAFARMACIE)
2.6.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni esercizio commerciale, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
- Farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici
- Farmaci ad uso veterinario
- Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);
- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 " Dati da Trasmettere"
Nome campo |
Descrizione |
Tipologia di spesa |
Il Campo assume i seguenti valori: |
- FC= Farmaco, anche omeopatico |
|
- FV = Farmaco per uso veterinario |
|
- AD= Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE |
|
- AS= Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna) |
|
- PI = protesica e integrativa |
|
- AA= Altre spese sanitarie |
2.7 ESERCENTI L'ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI OTTICO
2.7.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni scontrino parlante, fattura ovvero ricevuta emessa da ogni ottico, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
- Dispositivi medici con marcatura CE (AD): spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.
- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 " Dati da Trasmettere"
Nome campo |
Descrizione |
Tipologia di spesa |
Il Campo assume i seguenti valori: |
- AD= Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE |
|
- AA= Altre spese sanitarie |
3. TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE E VETERINARIE AL SISTEMA TS
Il presente capitolo descrive le modalità di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie e veterinarie e rimborsi di cui al presente decreto, in particolare vengono di seguito descritti i servizi per la:
1. Trasmissione dei dati relativi agli elenchi dei soggetti tenuti all'invio dei dati di spesa sanitaria e veterinaria
2. Le modalità di richiesta delle credenziali da parte dei soggetti coinvolti
Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in una apposita aerea dedicata.
3.1 TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del xxx, attuativo del articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede all'articolo 3 comma 3 che:
a) Il Ministero della salute provvede all'invio a Sistema TS degli elenchi dei soggetti degli:
1. Esercizi commerciali (ex art. 4, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 114/1998) che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica;
2. Fabbricanti dei dispositivi su misura, limitatamente ai fabbricanti con sede legale in Italia.
b) Le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti agli albi professionali dei:
1. veterinari
2. psicologi;
3. infermieri;
4. ostetriche ed ostetrici;
5. tecnici sanitari di radiologia medica.
Le informazioni da trasmettere da parte dei suddetti enti che li detengono, le modalità di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalità operative di invio e gestione delle stesse, nonché le specifiche tecniche di fornitura dei dati saranno resi disponibili sul sito www.sistemats.it
Di seguito si riportano le informazioni da trasmettere.
3.1.1 INFORMAZIONI DEGLI ELENCHI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI TRASMESSI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Nome campo |
Descrizione |
Caratteristiche |
Partita IVA |
Partita IVA dell'esercizio commerciale |
Obbligatorio |
Codice Fiscale |
Codice fiscale legale rappresentante |
Obbligatorio |
Numero Identificativo |
Codice univoco a livello nazionale - assegnato dal Ministero della salute |
Obbligatorio |
Codice Regione |
Codice della Regione dove è ubicata la struttura. |
Obbligatorio |
. |
Il Codice Regione assume i seguenti valori: - 010 = Piemonte - 020 = Valle d'Aosta - 030 = Lombardia - 041 = P.A. di Bolzano - 042 = P.A. di Trento - 050 = Veneto - 060 = Friuli Venezia Giulia - 070 = Liguria - 080 = Emilia Romagna - 090 = Toscana - 100 = Umbria - 110 = Marche - 120 = Lazio - 130 = Abruzzo - 140 = Molise - 150 = Campania - 160 = Puglia - 170 = Basilicata - 180 = Calabria - 190 = Sicilia - 200 = Sardegna |
. |
Indirizzo |
Indirizzo della struttura |
Obbligatorio |
Comune |
Codice ISTAT del comune dove è ubicata la struttura |
Obbligatorio |
Provincia |
Provincia dove è ubicata la struttura |
Obbligatorio |
Data Inizio |
Data inizio validità |
Obbligatorio |
Data fine |
Data fine validità |
Obbligatorio |
Casella di Posta |
Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC) |
Obbligatorio |
3.1.2 INFORMAZIONI DEGLI ELENCHI DEI FABBRICANTI DEI DISPOSITIVI SU MISURA TRASMESSI DAL MINISTERO DELLA SALUTE
Nome campo |
Descrizione |
Caratteristiche |
Partita IVA |
Partita IVA dell'esercizio commerciale |
Obbligatorio |
Codice Fiscale |
Codice fiscale fabbricante dispositivo su misura |
Obbligatorio |
Numero di registrazione |
Numero di iscrizione (ITCA) - Per i Fabbricanti dei dispositivi su misura |
Obbligatorio |
Tipologia |
Il Campo assume i seguenti valori: - OT = ottico |
Obbligatorio |
Codice Regione |
Codice della Regione dove è ubicata la struttura. |
Obbligatorio |
. |
Il Codice Regione assume i seguenti valori: - 010 = Piemonte - 020 = Valle d'Aosta - 030 = Lombardia - 041 = P.A. di Bolzano - 042 = P.A. di Trento - 050 = Veneto - 060 = Friuli Venezia Giulia - 070 = Liguria - 080 = Emilia Romagna - 090 = Toscana - 100 = Umbria - 110 = Marche - 120 = Lazio - 130 = Abruzzo - 140 = Molise - 150 = Campania - 160 = Puglia - 170 = Basilicata - 180 = Calabria - 190 = Sicilia - 200 = Sardegna |
. |
Indirizzo |
Indirizzo della struttura |
Obbligatorio |
Comune |
Codice catastale del comune |
Obbligatorio |
Provincia |
Sigla Provincia |
Obbligatorio |
Data Inizio |
Data inizio validità |
Obbligatorio |
Data fine |
Data fine validità |
Obbligatorio |
Casella di Posta |
Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC) |
Obbligatorio |
3.1.3 INFORMAZIONI DEGLI ISCRITTI TRASMESSI DALLE FEDERAZIONI O I CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI
Nome campo |
Descrizione |
Caratteristiche |
Partita IVA |
Partita IVA dell'esercizio commerciale |
Obbligatorio |
Codice Fiscale |
Codice fiscale iscritto all'albo |
Obbligatorio |
Cognome |
Cognome |
Obbligatorio |
Nome |
Nome |
Obbligatorio |
Sesso |
Sesso |
Obbligatorio |
Comune di nascita |
Comune nascita |
Obbligatorio |
Provincia Comune di nascita |
Provincia nascita |
Obbligatorio |
Data di nascita |
Data nascita |
Obbligatorio |
Codice Regione Albo |
Codice della regione di ULTIMA iscrizione. |
Obbligatorio |
. |
Il Codice Regione assume i seguenti valori: - 010 = Piemonte - 020 = Valle d'Aosta - 030 = Lombardia - 041 = P.A. di Bolzano - 042 = P.A. di Trento - 050 = Veneto - 060 = Friuli Venezia Giulia - 070 = Liguria - 080 = Emilia Romagna - 090 = Toscana - 100 = Umbria - 110 = Marche - 120 = Lazio - 130 = Abruzzo - 140 = Molise - 150 = Campania - 160 = Puglia - 170 = Basilicata - 180 = Calabria - 190 = Sicilia - 200 = Sardegna |
. |
Tipologia Albo |
Tipo Albo assume i seguenti valori: - V = Veterinari - P = Psicologi; - I = Infermieri; - O = Ostetriche ed Ostetrici; - R = Tecnici sanitari di radiologia medica |
Obbligatorio |
Provincia Albo |
Sigla Provincia Ultima iscrizione all'Albo |
Obbligatorio |
Data iscrizione |
Data dell'ULTIMA iscrizione all'albo |
Obbligatorio |
Data cancellazione |
Data cancellazione dalle liste dell'ordine (da fornire solo se il soggetto è stato attivo nell'anno di fornitura) |
Obbligatorio |
Matricola |
Numero ULTIMA iscrizione all'albo |
Obbligatorio |
Codice Attività |
Codice attività Ateco |
Obbligatorio |
Casella di Posta |
Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC) |
Obbligatorio |
3.2 ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE AL SISTEMA TS DEI NUOVI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI DI SPESA SANITARIA
L'abilitazione all'invio telematico dei dati di spesa sanitaria presuppone il censimento dei nuovi soggetti.
I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 e 2 del presente decreto, devono richiedere le credenziali per l'invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di auto-accreditamento al Sistema TS.
Il soggetto (titolare della partita IVA dell'esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all'albo) si collega sull'area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ed inserisce i suoi dati identificativi, corredati dalle seguenti informazioni personali.
Nome campo |
Descrizione |
Caratteristiche |
Codice Fiscale soggetto responsabile dell'invio |
Codice Fiscale del soggetto da abilitare all'invio telematico |
Obbligatorio |
Codice Fiscale Legale Rappresentante (soggetto richiedente) |
Codice fiscale del legale rappresentante della struttura (può coincidere con quello del soggette responsabile dell'invio) |
Obbligatorio |
Numero tessera sanitaria |
Numero della tessera sanitaria del soggetto richiedente l'abilitazione: tale informazione è necessaria per evitare frodi |
Obbligatorio |
Data scadenza tessera sanitaria |
Data scadenza della tessera sanitaria del soggetto richiedente l'abilitazione: tale informazione è necessaria per evitare frodi |
Obbligatorio |
Partita IVA |
Partita IVA del soggetto giuridico |
Obbligatorio |
Codice Attività |
Codice attività ATECO della struttura/soggetto |
Obbligatorio |
Casella di Posta |
Indirizzo di Posta elettronica Certificata (PEC) |
Obbligatorio |
Numero Identificativo |
Numero identificativo assume i seguenti valori: - Numero di iscrizione all'Albo - Per gli iscritti agli Albi professionali - Codice univoco a livello nazionale - Per gli Esercizi commerciali (ex art. 4, comma 1, lettere d), e) e f) del D. Lgs. 114/1998), assegnato dal Ministero della salute - Numero di iscrizione (ITCA) - Per i Fabbricanti dei dispositivi su misura |
Obbligatorio |
Il Sistema TS effettua la verifica delle suddette richieste, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della salute e dalle federazioni o dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze e in caso di esito:
- positivo, attribuisce le credenziali di acceso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente;
- negativo, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni da parte degli "Enti di competenza", comunica al soggetto richiedente l'impossibilità al rilascio delle credenziali.
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO
Il presente capitolo descrive le caratteristiche e le modalità di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi di cui al presente decreto, in particolare vengono descritte:
- l'abilitazione e revoca del servizio telematico;
- le modalità di trattamento dei dati;
- i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria;
- la frequenza temporale per la trasmissione dei dati.
4.1 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO
Il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema secondo quanto descritto nel precedente capitolo 4.
Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.
Il Sistema TS prevede inoltre la possibilità di utilizzare la TS-CNS, di cui al comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa L'abilitazione alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e può essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.
L'abilitazione è revocata da parte dell'amministratore di sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze:
- A seguito della cessazione dell'attività dei soggetti censiti; entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall'assistito;
- Mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni. Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura è tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
4.2 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Ai fini del presente decreto sono in carico, ai soggetti di cui ai capitoli precedenti, le attività di cui al capitolo 4.3 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.
4.3 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA
Ai fini del presente decreto si applica quanto previsto al capitolo 4.4 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.
4.4 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS
Ai fini del presente decreto sono resi disponibili, ai soggetti di cui ai capitoli precedenti, i servizi di cui al capitolo 4.5 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015.