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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 ottobre 2020 

G.U.R.I. 29 ottobre 2020, n. 270

Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.

TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 26 aprile 2024 e con annotazioni alla data 8 febbraio 2024)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo del citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Sistema TS);

Visto l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria;

Visti i commi 679 e 680 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), i quali prevedono:

al comma 679, che la detrazione fiscale spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

al comma 680, che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonchè alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto legge n. decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente la semplificazione in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni di imposta 2019 e 2020, tramite il Sistema TS;

Visto l'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'art. 15, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, secondo le seguenti modalità:

dal 1° luglio 2019, per i soli soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro, la possibilità di adempiere all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS;

dal 1° gennaio 2021, l'obbligatorietà per tutti i soggetti di adempiere all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2016, n. 303, attuativo del comma 5 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ed, in particolare, l'art. 6 il quale prevede che il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale» di cui alla lettera m), dell'art. 1, comma 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato 31 luglio 2015;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema TS ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonchè in base a quanto previsto dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del comma 4 del richiamato art. 3, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con le modalità di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020, ossia le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale;

Considerato, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento delle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie di cui ai decreti attuativi dei citati commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di:

estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo la modalità di pagamento (per le finalità di cui al citato art. 1, commi 679 e 680 della Legge di bilancio 2020), nonchè, per le finalità di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e per la trasmissione telematica dei corrispettivi, il tipo di documento fiscale (fattura o corrispettivo), l'aliquota ovvero la natura IVA della singola operazione;

modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS;

prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 132 del 9 luglio 2020 ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 luglio 2015, dopo le parole «scontrini fiscali» aggiungere le seguenti parole «, nonchè i documenti commerciali validi ai fini fiscali».

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

b) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

c) «i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS», i soggetti che inviano i dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) «opposizione», l'opposizione del cittadino alla messa a disposizione all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie per le finalità della dichiarazione dei redditi precompilata;

e) «documento commerciale», il documento di cui al decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il quale documenta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;

f) «fattura», il documento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè i dati relativi alle operazioni di cui all'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

h) «corrispettivi giornalieri», i dati dei corrispettivi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Art. 2

Trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS

(integrato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 28 dicembre 2022)

1. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.

1-bis. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al comma 1 sono comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali.

2. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi, oltre che dei dati di cui al comma 1, anche dei seguenti ulteriori dati:

a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalità di cui agli art. 10-bis e 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;

c) indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'art. 3 del presente decreto. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.

3. Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati delle spese sanitarie all'Agenzia delle entrate per la finalità della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

1. Con riferimento ai dati di cui al presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al decreto 31 luglio 2015 concernenti le modalità di opposizione.

Art. 4

Disponibilità dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del Sistema TS all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

1. Per le sole finalità di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con riferimento ai dati di spesa sanitaria e veterinaria sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto 31 luglio 2015, ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulti, sulla base dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto, effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, per le spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento ai dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020:

a) ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata, il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema TS di cui al comma 2, dell'art. 5 del decreto 31 luglio 2015 include anche i dati di cui all'art. 2 del presente decreto, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2;

b) le funzionalità di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera b), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che l'inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso debba essere indicata obbligatoriamente anche la modalità di pagamento di cui all'art. 2 del presente decreto;

c) le funzionalità di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera c), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che la modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso possa riguardare anche i dati di cui all'art. 2 del presente decreto, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2;

d) le funzionalità di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera e), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che il calcolo sia effettuato con esclusione delle spese sanitarie per le quali risulti effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili.

3. L'Allegato B del decreto 31 luglio 2015 è sostituito dall'Allegato B del presente decreto.

4. Alla rubrica dell'art. 5 del decreto 31 luglio 2015, dopo le parole «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti parole: «per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata».

Art. 5

Consultazione delle spese sanitarie da parte del cittadino

(modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.M. Economia e Finanze 29 gennaio 2021)

1. La consultazione delle spese sanitarie, attraverso le funzionalità del Sistema TS di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015 riguarda anche i dati di cui all'art. 2, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo art. 2, secondo le modalità di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di consentire al cittadino l'eventuale integrazione della dichiarazione precompilata, la consultazione delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 679 e 680, della Legge di bilancio 2020, è consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il codice fiscale dell'assistito è cancellato dal Sistema TS.

Art. 6

Modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS

(modificato dall'art. 3, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 29 gennaio 2021, dall'art. 3, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 2 febbraio 2022 e dall'art. 2, comma 2, del D.M. Economia e Finanze 18 luglio 2023)

1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS comunicano al Sistema TS mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it la volontà di adempiere agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e successive modificazioni, [fino al 31 dicembre 2022] (parole eliminate) (1), mediante la trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016.

[2. A decorrere dalla data prevista dall'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono al Sistema TS, entro i termini di cui all'art. 2, comma 6-ter, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.] (comma eliminato) (2)

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l'Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Art. 7

Termini di trasmissione dei dati al Sistema TS

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del D.M. Economia e Finanze 29 gennaio 2021, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 23 luglio 2021, dall'art. 2, comma 1 del D.M. Economia e Finanze 2 febbraio 2022, dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 27 dicembre 2022, modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 16 febbraio 2023 e dall'art. 2, comma 2, del D.M. Economia e Finanze 8 febbraio 2024)

1. La trasmissione dei dati delle spese sanitarie di cui all'art. 2 del presente decreto è effettuata:

a) entro l'8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;

b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;

c) entro l'8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;

d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;

e) entro il 22 febbraio 2023:

per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;

per le spese sostenute nell'intero anno 2022, per i soli soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;

f) entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;

g) entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;

[h) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.] (lettera eliminata) (1)

1-bis. Per le spese sanitarie di cui all'art. 2 sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi dati è effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:

a) entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;

b) entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

1-ter. La trasmissione delle spese veterinarie, di cui all'art. 2 del presente decreto, è effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

2. I dati trasmessi oltre la scadenza di cui al presente articolo vengono memorizzati dal Sistema TS, per le finalità e le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 2 agosto 2016, all'art. 1, comma 6 e all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

2-bis. Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

2-ter. Per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati delle spese sanitarie e veterinarie, trasmessi ai sensi del presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, richiamato nelle premesse. Per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2022 e già trasmesse al Sistema TS, il termine è fissato al 1° marzo 2023. Il calendario dei termini per la trasmissione delle eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema TS ai sensi del presente articolo, è pubblicato per ciascun anno, sul portale del Sistema TS www.sistemats.it.

2-quater. Con riferimento all'esercizio da parte dell'assistito dell'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni, per i dati dei documenti fiscali delle spese sanitarie relativi all'anno 2022 trasmessi al Sistema TS, le relative funzionalità sono disponibili dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023.

Art. 8

Semplificazione degli adempimenti fiscali

1. La trasmissione dei dati di cui al presente decreto assolve agli obblighi di cui:

a) alla dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

b) alla trasmissione dei dati delle fatture ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell'art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Art. 9

Disponibilità dei dati fiscali delle fatture all'Agenzia delle entrate

(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 26 aprile 2024)

1. Per le sole finalità di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successive modificazioni, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali di tutte le fatture emesse in relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d'imposta di cui al medesimo art. 10-bis, ad eccezione del codice fiscale dell'assistito, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione del 1° febbraio 2024, attuativo del predetto art. 10-bis.

Art. 10

Disponibilità dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate

(modificato dall'art. 2, comma 2, del D.M. Economia e Finanze 26 aprile 2024)

1. Per le sole finalità di cui all'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la pubblica amministrazione del 1° febbraio 2024, attuativo del predetto art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2020

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

(1)

Il presente allegato è modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) e d) e dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.M. Economia e Finanze 29 gennaio 2021, sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.M. Economia e Finanze 22 dicembre 2022, integrato dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c), del D.M. Economia e Finanze 28 dicembre 2022 e sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.M. Economia e Finanze 18 luglio 2023.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. Economia e Finanze 8 febbraio 2024, al paragrafo 4.7, dopo le parole «di cui all'art. 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.» sono eliminati i periodi: «In ogni caso, la trasmissione dei predetti dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS.».