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N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 14 dicembre 2016, n. 8

G.U.R.I. 19 dicembre 2016, n. 295

Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. (Ordinanza n. 8).

TESTO COORDINATO (all'O.P.C.M. 31 dicembre 2021, n. 123 e con annotazioni alla data 7 settembre 2021)

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

Visto l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

Visti l'art. 8 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

Considerato che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, i soggetti che hanno avviato i lavori di riparazione e rafforzamento locale per gli edifici che hanno riportato danni lievi presentano la domanda di concessione dei contributi con la relativa documentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, a pena di inammissibilità della domanda stessa;

Ritenuta la urgente necessità, al fine di rendere operativa la disciplina degli interventi immediati di cui alle disposizioni innanzi citate, di provvedere al completamento della disciplina stessa con la determinazione dei criteri e parametri per la individuazione dei costi ammissibili a contributo e la consequenziale determinazione dei contributi concedibili, in relazione alle diverse tipologie di edifici che possono essere interessati dagli interventi in questione;

Ritenuto che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attività dei soggetti che hanno avviato gli interventi immediati di riparazione e intendono chiedere il relativo contributo, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande medesime ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni sugli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale, e tenuto conto che a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 il termine decadenziale di sessanta giorni, entro cui i soggetti interessati possono presentare la domanda di concessione dei contributi, decorre dalla data di adozione del provvedimento commissariale in materia di disciplina dei contributi medesimi;

Dispone:

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 1

Ambito di applicazione

(modificato dall'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. 9 gennaio 2017, n. 12 e dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 10 gennaio 2018, n. 46)

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016.

2. Agli effetti della presente ordinanza, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 4 del 2016:

a) per "superficie complessiva" si intende la superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, come di seguito definite, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare;

b) per "superficie utile netta" si intende la superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;

c) per "pertinenze" si intendono gli spazi interni all'edifico che, ancorchè individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,80, nonchè i locali interni all'edificio di uso comune, quali androni d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale.

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 2

Determinazione del contributo

(modificato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 7 aprile 2017, n. 20, dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 15 dicembre 2017, n. 44, modificato e integrato dall'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M. 10 gennaio 2018, n. 46, integrato dall'art. 2, comma 1 e 2, dell'O.P.C.M. 2 agosto 2019, n. 80, dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 20 marzo 2020, n. 95 e dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 dicembre 2021, n. 123)

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.

2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio, secondo quanto indicato all'art. 5, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti con apposita ordinanza commissariale, eventuali compensi dell'amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

2-bis. Il costo dell'intervento inoltre comprende le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 189/2016.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le relative pertinenze interne ed al 50% del medesimo costo ammissibile nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016. L'entità del contributo per l'intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari ed alle relative pertinenze.

4. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% all'eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità secondo quanto disposto all'art. 5 e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge.

5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonchè le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.

6. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 30% rispetto al contributo inizialmente concesso.

7. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20% dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2 comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso.

8. Per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici di proprietà mista trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 dell'ordinanza del commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'art. 5 dell'ordinanza del commissario straordinario 1° agosto 2018, n. 61.

9. Per gli interventi su edifici produttivi si applicano le disposizioni in materia di immobili merce contenute nell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017.

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 2

Spese tecniche e per le prestazioni degli amministratori di condominio

(introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. a), dell'O.P.C.M. 3 agosto 2018, n. 62 e modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. 2 agosto 2019, n. 76)

1. Per le finalità della presente ordinanza, il compenso spettante ai professionisti incaricati della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES è determinato con le modalità di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 29 del 9 giugno 2017, e le spese tecniche sono ammesse a contributo nei limiti e con le modalità di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017. Per gli amministratori dei condomini e i presidenti dei consorzi, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 3

Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici

(integrato dall'art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 10 gennaio 2018, n. 46)

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente art. 2, i costi parametrici, come definiti sulla base dell'Allegato 1 alla presente ordinanza, sono incrementati:

[a) del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 [e vincolati ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.] (parole soppresse) (1);] (lettera abrogata) (2)

[b) del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 136 e dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i.;] (lettera soppressa) (2)

c) del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a n. 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità.

2. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva i costi parametrici di cui al capoverso 3 dell'Allegato 1 sono aumentati del 10% qualora l'altezza sotto le travi sia superiore a m. 4,00.

3. Gli incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono cumulabili.

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 4

Pertinenze

(sostituito dall'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M. 7 aprile 2017, n. 20)

1. Le pertinenze esterne sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 5

Interventi di riduzione della vulnerabilità

(modificato dall'art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 7 aprile 2017, n. 20 e dall'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M. 15 dicembre 2017, n. 44)

1. Ai fini della presente ordinanza sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle Norme tecniche per le costruzioni ed alla circolare applicativa, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilità presenti nell'intero edificio.

1-bis. La riduzione delle vulnerabilità viene perseguita mediante l'applicazione sistematica di interventi finalizzati a ridurre od eliminare i collassi locali che, nel caso di edifici in muratura o cemento armato, sono indicati all'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 2017.

2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, della presente ordinanza.

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 6

Avvio dei lavori e concessione del contributo

(modificato dall'art. 7, comma 2, dell'O.P.C.M. 9 gennaio 2017, n. 12, dall'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. 7 aprile 2017, n. 20, modificato e integrato dall'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. 10 gennaio 2018, n. 46, integrato dall'art. 7, comma 1, lett. b), dell'O.P.C.M. 3 agosto 2018, n. 62, modificato dell'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 2 agosto 2019, n. 81 e dall'art. 1, comma 1, lett a) e b), del 24 gennaio 2020, n. 87)

1. La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 17 novembre 2016 costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche in deroga all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio, e sono eseguiti nel rispetto della normativa in materia sismica per gli interventi di rafforzamento locale di cui al punto 8.4.3 delle NTC08 e di quella sull'efficientamento energetico nell'edilizia.

2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all'Ufficio speciale per la ricostruzione attraverso la piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario. Nelle more dell'istituzione della predetta piattaforma informatica l'invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste dal precedente periodo è effettuato mediante il modulo costituente l'allegato "C" dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. L'Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre il 30 giugno 2020, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria. Entro il medesimo termine del 30 giugno 2020, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l'avvio dei lavori. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato. Ricevuta la domanda di contributo l'Ufficio speciale per la ricostruzione effettua la verifica in merito alla legittimazione del soggetto richiedente e ne dà comunicazione al comune territorialmente competente.

3-bis. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma 3, il comune procede allo svolgimento dell'attività istruttoria verificando l'insussistenza di condizioni ostative all'intervento a norma dell'art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Qualora, in conseguenza dei danni causati dal sisma alle strutture comunali ed alla documentazione ivi contenuta, risulti impossibile disporre della documentazione necessaria per le verifiche di conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile interessato dalla domanda di contributo, l'istruttoria di cui al precedente periodo può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni. In tali ipotesi, l'utilizzo dei predetti documenti è consentito previa deliberazione della Giunta comunale che attesti l'impossibilità di avvalersi di documentazione del comune per le ragioni di cui al periodo precedente. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al periodo precedente ovvero di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al vice commissario la proposta di improcedibilità della domanda di contributo.

3-ter. All'istruttoria comunale di cui al precedente comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.

4. L'Ufficio speciale nei trenta giorni successivi alla comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter, ovvero allo scadere del termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo periodo del comma 3, la quale costituisce il termine entro il quale il comune può esercitare i poteri inibitori sulla comunicazione di cui all'art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, provvede all'istruttoria sulla domanda di contributo presentata a norma degli articoli 4 e 4-bis dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 sulla base della documentazione presentata, dando priorità alle istanze relative alle unità immobiliari ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, e sulla base del costo ammissibile individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente ordinanza determina il contributo concedibile. Entro i successivi dieci giorni, il Vice Commissario delegato emette il provvedimento di concessione del contributo ovvero di rigetto dell'istanza, informandone il richiedente, l'istituto di credito prescelto e il comune. In caso di accoglimento dell'istanza di contributo, l'Ufficio provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e il codice CIG. Ove si renda necessaria un'integrazione della domanda, il termine previsto dal presente comma è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse e, in ogni caso, per un tempo non superiore a trenta giorni.

[5. Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell'Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario.] (comma soppresso) (1)

6. Il beneficiario del contributo segnala all'Ufficio speciale per la ricostruzione l'apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l'IBAN di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.

7. Il provvedimento di concessione del contributo non può in ogni caso essere emesso se non risultano acquisiti, dalla domanda di contributo ovvero all'esito della successiva istruttoria, gli estremi dell'ordinanza di inagibilità dell'edificio interessato.

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 7

Erogazione del contributo (1)

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 5, dell'O.P.C.M. 10 gennaio 2018, n. 46, integrato dall'art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 2 agosto 2019, n. 80, sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 7 settembre 2021, n. 118 e modificato dall'art. 12, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 dicembre 2021, n. 123)

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti elencati all'art. 1, secondo comma, dell'ordinanza del 10 ottobre 2020, n. 108, nonchè all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio, che hanno presentato la domanda di contributo. Nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del Vice Commissario.

2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell'erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge n. 241/1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:

a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;

b) l'esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo comma 4, ricondotti alle macro-categorie del quadro economico, dichiarando inoltre le imprese appaltatrici e sub appaltatrici intervenute nell'esecuzione;

c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l'erogazione;

d) l'avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC congruità ai sensi dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019;

3. Il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l'erogazione dei contributi di cui al successivo comma 4:

1) con riferimento all'importo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro quindici giorni dal raggiungimento della percentuale, pari al 50% dei lavori ammessi, come stabilito dalla lettera a), del successivo comma 4;

2) con riferimento all'importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l'asseverazione di cui al comma 2, nonchè la documentazione di cui al successivo comma 7, entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori.

Eventuali ritardi, non congruamente motivati, da parte del direttore dei lavori costituiscono presupposto per la segnalazione della condotta da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione all'ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto di affidamento dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

4. Fatta salva la verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione del rispetto dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) fino al 50% del contributo, entro venti giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

b) il restante contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del degli elaborati e delle dichiarazioni a consuntivo dei lavori, che attestino l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio;

c) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

5. L'Ufficio speciale, ad ogni stato di avanzamento, autorizza il pagamento degli importi rispettivamente spettanti a tutti i soggetti destinatari che siano risultati in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali e della Cassa edile, lasciando sospeso il pagamento della quota parte del corrispettivo dovuto ai soggetti che non risultano in possesso di DURC regolare al momento della effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il rispetto dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019 è vincolante al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

6. I termini di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 4, sono sospesi, per una sola volta, in tutte le ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione di dati, attestazioni e documentazione, che non risultino già in possesso dell'amministrazione pubblica, richiesti dalla presente disciplina e decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 6, sesto comma, dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020.

7. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere b) o c) del precedente comma 4, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano, anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dagli uffici speciali;

b) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;

c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, corredato di quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori; inoltre dove previsto dalla normativa di riferimento dovrà essere trasmesso il DURC Congruità;

d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi dell'art. 4 del protocollo d'intesa allegato all'ordinanza n. 108/2020, da attestare a mezzo fatture ed idonea documentazione contabile, che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'istituto di credito e per quelli sostenuti in accollo dal richiedente;

e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

[f) l'avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso direttore dei lavori del DURC congruità ai sensi dell'ordinanza n. 78 del 2 agosto 2019.] (lettera soppressa) (2)

Il beneficiario può inoltre richiedere, dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione di un importo non superiore all'80%, della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte (SAL 0). L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste. Il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate, mediante produzione di fatture e di documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e per indagini preliminari geo gnostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purchè queste risultino iscritte all'anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, l'interessato può chiedere, in occasione del SAL 0, il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammesso a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria, da recuperare, in occasione del pagamento del saldo del contributo.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

In tale ipotesi il richiedente, inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e a polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, che la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi. Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

8. Ai fini dell'autorizzazione gli uffici speciali verificano la coerenza del conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi delle macrovoci di cui si compone il computo metrico relativo agli interventi assentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta salva l'approvazione di successive varianti progettuali e la regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC) anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

9. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, non costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico tali da non determinare una modifica del costo complessivo dell'intervento.

10. Il contributo è liquidato dagli istituti di credito aderenti alla convenzione "Plafond Sisma Centro Italia", sottoscritta tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti (CDP) il 18 novembre 2016, nel rispetto delle tempistiche, come modificate nell'Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il 2 luglio 2021.

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 8

Controlli

1. I controlli a campione di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, successivamente all'erogazione dei contributi, sono condotte con le modalità stabilite con separata ordinanza del Commissario straordinario, da adottare ai sensi del comma 6 del medesimo art. 12.

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 9

Modifiche all'ordinanza n. 4 del 2016

1. L'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale

1. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo attraverso la Soprintendenza territorialmente competente, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo. I termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

Art. 10

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi di cui all'art. 1, in modo da assicurare il rapido rientro dei nuclei familiari interessati nelle proprie abitazioni e la celere ripresa delle attività produttive danneggiate, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 14 dicembre 2016

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3232

N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.

ALLEGATO 1 (1)

(sostituito dall'allegato B, dell'O.P.C.M. 7 aprile 2017, n. 20, integrato dall'art. 2, comma 6, dell'O.P.C.M. 10 gennaio 2018, n. 46 e dall'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. 2 agosto 2019, n. 80)

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali

Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra:

il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'elenco dei prezzi appositamente approvato dal commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per la selezione dell'impresa e al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 400 euro/mq, più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 130 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 130 e fino a mq 220 il costo parametrico si riduce a 330 euro/mq e per le superfici eccedenti i 220 metri quadrati il costo parametrico si riduce a 300 euro/mq. [Nel caso di unità immobiliari a destinazione produttiva il costo parametrico è pari al 70% di quello destinato alle abitazioni.] (parole soppresse) (2)

I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

2. Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc.)

Il costo ammissibile è determinato come per gli edifici di cui al punto 1 senza le riduzioni per superfici crescenti ed applicando gli incrementi di cui all'art. 3 dell'ordinanza.

3. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva

Il costo ammissibile a contributo per edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale esclusi in ogni caso quelli con tipologia edilizia assimilabile a quella abitativa) è pari al minore importo tra il costo dell'intervento così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'elenco dei prezzi appositamente approvato dal commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile ed il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 100 euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a mq. 1000. Per le superfici superiori a mq 1000 e fino a mq 2000 il costo parametrico si riduce ad 80 euro/mq. Il costo parametrico si riduce a 70 euro/mq per le superfici superiori a mq 2000 e fino a mq 5000, ed ulteriormente a 60 euro/mq per le superfici eccedenti i mq. 5000. I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

(1)

Per la revisione dei costi parametrici di cui al presente, si rimanda all'art. 6, comma 4, dell'O.P.C.M. 7 settembre 2021, n. 118.