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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 15 dicembre 2022, n. 130

G.U.R.I. 25 gennaio 2023, n. 20

Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata. (Ordinanza n. 130).

TESTO COORDINATO (all'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 224 e con annotazioni alla data 31 gennaio 2025)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, intitolata «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» ed in particolare gli articoli 10 e 11 per quanto concerne la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Considerata la condivisa necessità di garantire la semplificazione normativa delle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata che si sono stratificate negli anni determinando notevoli criticità, attraverso il riordino sistematico ed organico in un testo unico;

Dato atto che tale complesso lavoro si è svolto nell'arco di molti mesi con un ampio coinvolgimento della Struttura commissariale e degli USR, e che la bozza del testo unico è stata sottoposta, a consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre 2021, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria e comitati, e i sindaci dei comuni, contribuendo con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione;

Dato atto altresì che la bozza del testo unico è già stata posta all'esame della Cabina di coordinamento, tenuta in data 20 ottobre 2022, che ne ha positivamente valutato i principi e ha disposto l'approfondimento finale dei contenuti in diverse apposite sedute svolte congiuntamente tra l'Ufficio del Consigliere giuridico, i dirigenti della Struttura commissariale e degli USR delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Rilevato che tali sedute si sono svolte in presenza a Roma e a L'Aquila, per più giorni, con un lavoro intenso e positivo che ha consentito la condivisione del testo definitivo che è stato sottoposto all'approvazione della Cabina di coordinamento;

Considerato nel merito che, all'esito del complesso lavoro svolto, il testo unico della ricostruzione privata costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo. Non sono dunque considerate nel testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonchè quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità. Le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo risultano inevitabilmente permeate dai caratteri della «contingenza, necessità ed urgenza», legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti. E' pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici). La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative. Il testo unico ha pertanto lo scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario;

Dato atto dell'intesa espressa nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 30 novembre 2022 da parte dei Presidenti delle Regioni Lazio, Marche e Umbria, nonchè della regione Abruzzo con nota prot. CGRTS-0030897-A-06/12/2022 e degli interventi di coordinamento formale del testo in virtù della delega al Commissario straordinario conferita dalla stessa Cabina di coordinamento;

Dispone:

Art. 1

Approvazione del testo unico della ricostruzione privata e della relazione illustrativa

1. Con la presente ordinanza è approvato il testo unico della ricostruzione privata, allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (all. 1), con l'unita relazione illustrativa (all. 2).

Art. 2

Regime transitorio ed entrata in vigore

1. Il testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023.

2. Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali previgenti, di cui all'elenco contenuto nell'allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal testo unico, di cui al successivo comma 3, nonchè le ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti, per le disposizioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 77 del 2020 [N.d.R. recte: decreto-legge n. 76 del 2020], come convertito nella legge n. 120 del 2020, per quanto di competenza territoriale.

3. Le ordinanze richiamate, che restano in vigore anche dopo l'approvazione del presente testo unico, sono le seguenti:

ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;

allegato A all'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020;

ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonchè i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di rilascio del contributo.

5. Ai procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle ordinanze vigenti al momento della presentazione della domanda.

6. Per le domande pendenti, di cui al comma 5, è comunque ammessa la facoltà, su istanza dell'avente titolo, di ripresentare la domanda ai sensi del testo unico.

7. Le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data di entrata in vigore di cui al precedente comma 1 prevedono disposizioni sulla base della tecnica della novellazione delle norme del testo unico.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di dare immediata pubblicità alle disposizioni contenute nel testo unico, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2023, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 15 dicembre 2022

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3294

______

Avvertenza:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

ALLEGATO 1

N.d.R.: Il presente allegato è tratto dal sito del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

PARTE I - Principi, definizioni, regime transitorio

Art. 1 - Principi generali

1. La ricostruzione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 disciplinati dal Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con la Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, di seguito "legge speciale Sisma", persegue i fini della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, della sostenibilità ambientale, dell'efficientamento energetico, della qualità architettonica e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, nonché le finalità sociali dello sviluppo economico e sostenibile, dell'economia circolare, della connessione digitale, dell'attrattività abitativa dei comuni delle aree interne. Persegue altresì i valori della conservazione delle identità paesaggistiche, storiche e artistiche dei luoghi e delle innovazioni finalizzate alla promozione della qualità architettonica secondo i canoni della contemporaneità.

2. Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni del presente Testo unico, la ricostruzione è retta dai principi di speditezza e semplificazione amministrativa, nonché di legalità, imparzialità, efficienza, economicità, tutela delle lavoratrici e lavoratori impegnati nella ricostruzione, partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Le regole ed i criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi della ricostruzione, stabiliti dal presente Testo unico, sono vincolanti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) della legge speciale Sisma, per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

4. Ai sensi del comma precedente il Commissario straordinario esercita le funzioni previste dall'art. 2 della legge speciale Sisma, sulla base di un modello di governo multilivello e di una visione unitaria degli interventi nel territorio colpito dal sisma. Tali funzioni consistono, in particolare, nel controllo sulla corretta attuazione dei procedimenti amministrativi e sul rispetto dei termini da parte degli uffici, nella programmazione relativa alla determinazione dei termini e degli obblighi dei soggetti ammessi alla richiesta del contributo per la ricostruzione, nonché nel controllo del rispetto delle normative sul lavoro e dei CCNL nei cantieri della ricostruzione.

Art. 2 - Principi fondamentali della ricostruzione privata

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136)

1. I titoli edilizi della ricostruzione privata sono la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, Scia o Scia edilizia) per gli interventi conformi, di cui al successivo art. 3 lettera y), e il permesso di costruire nei casi previsti dal successivo comma 6.

2. La Scia edilizia attesta lo stato legittimo dell'edificio preesistente, ai sensi dell'art. 9-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di seguito anche "Testo unico dell'edilizia", e la conformità dell'intervento alle norme edilizie vigenti, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché per ragioni di efficientamento energetico.

3. Gli interventi di cui al comma 1, ivi compresi quelli di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione nelle zone A di cui all'art. 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere realizzati immediatamente, senza la preventiva approvazione di nuovi piani urbanistici, salvo che nei casi di delocalizzazione o di impedimenti derivanti dalla inclusione in aggregati edilizi non ancora definiti, nonché nei casi espressamente definiti di salvaguardia con delibera di Consiglio comunale.

4. In coerenza con il principio di semplificazione delle procedure, tali interventi, ove conformi, sono realizzati in deroga alle disposizioni dei piani urbanistici comunali e territoriali senza obbligo di speciali autorizzazioni. Sono in particolare esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, comma 1 della lettera a) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'art. 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, secondo quanto previsto dal Capo V della parte II del presente Testo unico.

5. Nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge speciale Sisma gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con Scia edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.

6. Sono realizzati previo rilascio del permesso di costruire gli interventi che determinano aumenti di volumi o di superfici rispetto agli edifici preesistenti, lievi modifiche della sagoma negli edifici ubicati nelle zone A, e nuove costruzioni, anche a causa di delocalizzazioni, secondo quanto previsto dal Testo unico dell'edilizia, fatte salve le modifiche dovute a ragioni di efficientamento energetico, sismico, per l'accessibilità o per adeguamento igienico-sanitario.

7. Agli interventi edilizi per la ricostruzione privata si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 12- bis della legge speciale Sisma, in quanto norme speciali e prevalenti rispetto alla disciplina del Testo unico dell'edilizia, nonché le disposizioni del Capo V della Parte II del presente Testo unico.

8. La domanda di concessione del contributo ha ad oggetto l'edificio danneggiato al momento dell'evento sismico, salve le facoltà di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari previste dal Testo unico dell'edilizia, nonché dal successivo art. 41.

9. Sono ammesse forme di autoricostruzione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai provvedimenti commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge speciale Sisma.

10. Il Commissario straordinario può disciplinare con proprio decreto la realizzazione e la modalità di finanziamento di studi e sistemi di monitoraggio degli interventi strutturali ai fini antisismici di opere di particolare rilevanza strategica, di pregio storico architettonico o di interesse scientifico per lo studio del comportamento degli edifici in ordine agli effetti sismici, prevedendo, a tal fine, un'apposita struttura tecnica interna o altro organismo, che avrà il compito di raccordarsi con i professionisti incaricati della raccolta dei dati scaturiti dal controllo dei singoli edifici. Verrà altresì istituito un archivio per la raccolta dei risultati locali di monitoraggio, atto a fornire dati utili all'evoluzione delle norme tecniche. Inoltre si promuove la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici sulle opere soggette a contributo.

Art. 3 - Definizioni

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133, integrato dall'art. 3, comma 1, lett. a), dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136 e dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139)

1. Ai fini del presente Testo unico, si intende per:

a) "adeguamento sismico", un insieme sistematico di interventi volti a riportare una costruzione esistente, ai fini della sicurezza, ai livelli paragonabili ad una nuova costruzione, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (di seguito anche NTC) approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Per gli interventi di adeguamento sismico è richiesto il raggiungimento del valore unitario ζE, così come definito nelle stesse NTC; nel caso in cui non sia possibile raggiungere tale valore, eventualità che deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal tecnico per oggettive ragioni contingenti alla particolare situazione incontrata e fermo restando che l'intervento non ricada nelle fattispecie a), b) e d) del §8.4.3 delle NTC vigenti, è possibile derogare, ammettendo un valore di ζE ≥ 0,80;

b) "aggregato edilizio", un insieme di almeno tre edifici contigui strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio; costituiscono "interventi unitari" gli interventi realizzati su due o più edifici caratterizzati dalla redazione di un unico progetto e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori a un'unica impresa; per "unità minima d'intervento", cd. UMI, si intende una frazione di aggregato composto da almeno tre edifici oggetto di un'unica progettazione e di intervento edilizio unitario mediante affidamento ad unica impresa appaltatrice;

c) "attività produttive", quelle definite all'art. 1 dell'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;

d) "beni mobili strumentali", i beni, ivi compresi macchinari, impianti ed attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Sono inoltre considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonché dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature, funzionali all'attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento delle attività d'impresa;

e) "compendio immobiliare", un insieme di più edifici, non necessariamente interconnessi ma contigui dal punto di vista geografico e funzionale, all'interno di un tessuto urbanistico edilizio compreso in un unico perimetro, quale una porzione di abitato costituita da uno o più isolati o un intero nucleo urbano, per i quali si renda necessario un intervento unitario, anche con eventuale modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

f) "costo ammissibile", costo ottenuto quale minor importo tra il costo dell'intervento ed il costo convenzionale;

g) "costo convenzionale", costo ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico, articolato per classi di superficie e riferito al «livello operativo» attribuito all'edificio, comprensivo di incrementi e maggiorazioni, ove applicabili, oltre IVA se non recuperabile;

h) "costo convenzionale potenziale", si intende il costo convenzionale calcolato sullo stato di fatto degli edifici alla data del sisma, con le modalità previste dal presente Testo unico, comprensivo di incrementi e maggiorazioni, ove applicabili;

i) "costo dell'intervento", costo al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezzario Unico del Cratere vigente, ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente, al netto del ribasso ottenuto in seguito all'individuazione dell'impresa e tenuto conto delle voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;

j) "costo parametrico", costo per unità di superficie, articolato per classi di superficie e riferito al «livello operativo» attribuito all'edificio;

k) "costo parametrico ponderale", costo parametrico per un intervento unitario costituito da edifici con livelli operativi differenti, ottenuto attraverso la media dei costi parametrici previsti per i vari livelli operativi degli edifici che compongono l'aggregato ponderata con le rispettive superfici;

l) "costo riparametrato al metro quadro", il rapporto tra il costo convenzionale potenziale e la superficie netta dell'intero complesso edilizio alla data del sisma;

m) "costo convenzionale di progetto", il prodotto tra il costo riparametrato al metro quadro e l'intera superficie netta risultante dallo stato di progetto del compendio immobiliare;

n) "danni lievi", quelli che non presentano livelli di danno causati dal sisma superiori a quelli individuati nell'Allegato n. 1 al presente Testo unico, in relazione alle diverse tipologie degli edifici;

o) "danni gravi", in relazione alle diverse tipologie gli edifici, quelli individuati negli allegati 4 e 5 al presente Testo unico;

p) "delocalizzazioni obbligatorie", gli interventi di ricostruzione che, in conseguenza di attestati e comprovati problemi correlati a situazioni di dissesto del sedime e/o dell'area di sedime dell'edificio danneggiato e, in generale, per la presenza di rischi di natura sismica e/o geomorfologica che gravano sulla medesima area nonché in ogni caso per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia nonché di provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica devono essere attuati necessariamente in altra area di sedime;

q) "delocalizzazioni volontarie", gli interventi che, sulla base delle scelte degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, consentano ai proprietari degli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2, L3 e L4, di demolire e ricostruire anche in altra area edificabile dello stesso comune, previa acquisizione del titolo abilitativo;

r) "delocalizzazioni temporanee", gli interventi edilizi che attraverso la realizzazione di nuova struttura ovvero l'utilizzo di strutture esistenti non danneggiate, consentono il prosieguo delle attività produttive i cui edifici originari siano stati danneggiati dal sisma;

s) "delocalizzazioni definitive", gli interventi, con o senza opere edilizie, che consentono la trasformazione di una struttura di delocalizzazione temporanea in definitiva, in presenza di presupposti di legittimità, anche utilizzando il contributo pubblico, ai fini dell'acquisto o dell'utilizzo stabile dell'unità immobiliare in sostituzione di quella danneggiata;

t) "edificio" (formato da una o più unità immobiliari), l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversi; fabbricati aderenti solo in minima parte;

u) "immobile ad uso produttivo", l'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese attive nei settori industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici;

v) interventi "di miglioramento sismico", quelli che riguardano edifici con "livello operativo" L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato 5 al presente Testo unico, indicati al § 8.4.2 delle NTC approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. Rientrano nella presente definizione anche gli interventi relativi agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti;

w) "riparazione con rafforzamento locale", gli interventi definiti al punto 8.4.1 delle NTC di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018;

x) interventi "di miglioramento sismico" per i beni culturali, per gli edifici dichiarati di interesse culturale sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), fermo restando l'obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio, qualora le esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei migliori livelli di sicurezza, deve essere garantita una capacità di resistenza "R", comunque non inferiore al valore di 0,6. Per gli edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio si dovrà conseguire un livello di sicurezza sismici non inferiore all'80%, come indicato nel parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 22 dicembre 2021, prot. n. 108/2021;

y) interventi "conformi", gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, che non comportano aumenti di volumi o superfici e sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, di efficientamento energetico, igienico-sanitaria;

z) interventi "diretti", vedi "interventi conformi", che sono attuati con Scia, a prescindere dalla disciplina urbanistica. Sono fatte salve le specificità previste dal successivo art. 13 in tema di aggregati edilizi;

aa) interventi "di ricostruzione", quelli che riguardano edifici classificati con "livello operativo" L4, come definito nella Tabella 6 degli Allegati n. 4 e 5 al presente Testo unico e che consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi, ovvero gli interventi di ricostruzione volontaria previsti dall'art. 8, comma 3, del presente Testo unico;

bb) "intervento unitario", intervento edilizio che riguarda due o più edifici contigui e/o strutturalmente interconnessi, caratterizzato dalla redazione di un unico progetto e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice;

cc) "pertinenze", gli edifici o i manufatti edilizi destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di un edificio principale quali, a titolo esemplificativo, garage, magazzini o rimesse;

dd) "superfici accessorie", gli spazi interni all'edifico che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di metri 1,80, nonché i locali interni all'edificio di uso comune, quali androni d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale;

ee) "scorte" e "prodotti in corso di maturazione", le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa, nonché i capi di animali alla cui produzione o scambio era diretta l'attività dell'impresa;

ff) "superficie complessiva", la superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge, balconi e terrazze o destinate a pertinenza, a cui si aggiungono le superfici nette degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare [, nonché le superfici nette delle pertinenze danneggiate, nel limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva] (parole abrogate) (1);

gg) "superficie utile netta", la superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;

hh) "unità immobiliare", ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;

ii) "incremento della sostenibilità ambientale", attraverso l'adozione di protocolli energetico-ambientali (rating system) nazionali o internazionali già riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nei CAM ("criteri ambientali minimi") Edilizia e attraverso il riutilizzo della frazione inerte delle macerie, aggregati riciclati, in qualità di materia prima seconda.

2. Ai fini dell'uniforme attuazione delle disposizioni relative alla classificazione degli interventi si applicano le Note di cui all'Allegato B del decreto commissariale n. 329 del 07 luglio 2022.

Art. 4 - Regime transitorio ed entrata in vigore

(integrato dall'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136)

1. Il presente Testo unico, composto dalle disposizioni normative e dagli allegati tecnici, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023.

2. Per le domande relative alla ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico si applicano le disposizioni presenti e non quelle contenute nelle ordinanze commissariali previgenti, di cui all'elenco contenuto nell'Allegato n. 15, fatte salve quelle espressamente richiamate dal presente Testo unico [1] nonché le ordinanze speciali per i Comuni maggiormente colpiti di cui all'Allegato 7, per le disposizioni in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto legge n. 77 del 2020 [N.d.R. recte: decreto legge n. 76 del 2020], come convertito nella legge n. 120 del 2020, per quanto di competenza territoriale.

3. Per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di rilascio del contributo.

4. Ai procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Testo unico continua ad applicarsi la disciplina prevista dalle ordinanze vigenti al momento della presentazione della domanda.

5. Per le domande pendenti, di cui al comma 4, è comunque ammessa la facoltà, su domanda dell'avente titolo, di ripresentare o di integrare la domanda ai sensi del presente Testo unico, ove possibile.

6. Le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Testo prevedono disposizioni sulla base della tecnica della novellazione delle norme del presente Testo unico.

__________

[1] Le ordinanze richiamate, che restano in vigore anche dopo l'approvazione del presente Testo unico, sono le seguenti:

- ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e ss.mm.ii.;

- ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 e ss.mm.ii.;

- ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e ss.mm.ii.;

- Allegato A all'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020;

- ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e ss.mm.ii.

PARTE II - Soggetti beneficiari, oggetto dell'intervento, misura del contributo, domanda, procedimento

CAPO I - Soggetti beneficiari e requisiti

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Testo unico, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera a), b) c), d), e), f), g) e i) della legge speciale Sisma, si applicano agli interventi sugli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva, e non agli interventi di ricostruzione pubblica, che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e dichiarati inagibili dalle schede AeDES o GL-AeDES, compilate, rispettivamente, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 e 8 luglio 2014, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES o GL-AeDES e oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.

2. Per gli immobili di cui al comma 1 di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, gli esiti agibile con provvedimenti, parzialmente agibile e inagibile delle schede A-DC e B-DP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2006, sono equiparati, rispettivamente, agli esiti B, C ed E delle schede di cui al precedente comma 1.

3. In presenza di scheda redatta dai Gruppi tecnici di supporto al sindaco nell'attività di valutazione delle misure da adottare per la messa in sicurezza dei manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali, a seguito della quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione parziale o totale dell'edificio, l'Ufficio speciale per la ricostruzione procede all'istruttoria della domanda di contributo equiparando la valutazione all'esito E delle schede di cui al precedente comma 1.

Art. 6 - Soggetti beneficiari

(integrato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 28 giugno 2023, n. 144)

1. I contributi per gli interventi disciplinati dal presente Testo unico possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge speciale Sisma. Possono inoltre beneficiare dei contributi previsti dal presente Testo unico i Comuni o gli Enti pubblici che acquisiscano la proprietà o il diritto reale di godimento, a qualunque titolo previsto dalla legge o ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, per finalità di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma;

Il comune acquisisce la proprietà, per sè o società pubblica o ente delegato, in tutti i modi previsti dalla legge e anche tramite compravendita, in presenza delle condizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, oppure attraverso la procedura di espropriazione. Il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza è determinato, a seguito della perizia asseverata di un professionista abilitato che ne attesti la congruità che sia oggetto di reciproca accettazione tra le parti, in caso di mancato accordo tra le parti contraenti in ultima istanza la procedura di stima verrà affidata all'Agenzia delle entrate con valore vincolante e definitivo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che approva l'intesa tra il comune acquirente e il proprietario, espressa nella forma del contratto preliminare condizionato, ai sensi del codice civile.

A tali fini il comune emana, un avviso pubblico con cui rende edotti i cittadini della facoltà di presentare una proposta di cessione dell'immobile danneggiato dal sisma e oggetto di intervento di ricostruzione ai sensi del presente Testo unico, con la documentazione che ne attesti i titoli legittimi di proprietà, la classificazione catastale, la consistenza, la rappresentazione fotografica ed ogni altro elemento utile.

Acquisito il titolo di proprietà il comune provvede all'intervento di riparazione o ricostruzione in qualità di soggetto beneficiario del contributo, presentando la domanda e la documentazione richiesta ai sensi del presente testo unico all'USR competente, attraverso un professionista abilitato o conferendo mandato, con procura notarile, ad un soggetto terzo qualificato che agisce, secondo le disposizioni del presente Testo unico, in nome e per conto del comune.

Il comune beneficia del credito d'imposta nell'ambito dell'attività di natura commerciale esercitata, in coerenza con la risposta n. 389 dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2020 e delle relative circolari del 2009 e del 2015;

b) dei familiari che si sostituiscono ai proprietari, limitatamente ai casi di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge speciale Sisma. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o fino al quarto grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o affini fino al secondo grado;

c) dei proprietari degli edifici danneggiati dal sisma che ricomprendano unità immobiliari in cui veniva svolta, alla data del sisma, l'attività produttiva. In tal caso i requisiti di ammissibilità al contributo sono elencati nell'Allegato 3 al presente Testo unico. Gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all'attività produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati ai sensi del successivo art. 45;

d) delle imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che, ai sensi della legge speciale Sisma, devono eseguire interventi di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Parte le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi simici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge speciale Sisma devono eseguire interventi di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione.

2. Possono altresì beneficiare dei predetti contributi:

a) i proprietari di immobili distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e adibiti, alla data degli eventi sismici, all'esercizio dell'attività di impresa, sulla base di un contratto di locazione, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l'attività successivamente all'evento sismico o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti il permanere dei requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 3, con il mantenimento della stessa o altra attività produttiva;

b) i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici danneggiati dal sisma, nonché i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unità immobiliari;

c) le imprese che hanno subìto danni a beni strumentali e scorte nonostante l'edificio, pur danneggiato dall'evento sismico come risultante da apposita documentazione, sia stato considerato agibile, anche a seguito di interventi provvisionali eseguiti immediatamente dopo il sisma. Detti interventi provvisionali comunque non sono ammissibili a contributo;

d) le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune o in un comune limitrofo con popolazione non superiore a trentamila abitanti, a condizione che tali edifici risultino legittimamente realizzati;

e) le imprese proprietarie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati dal sisma.

3. La domanda di contributo può essere presentata anche da uno dei comproprietari unitamente alla idonea documentazione atta a dimostrare, per quanto possibile, che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati, da almeno 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, presso l'indirizzo di residenza o dell'ultimo domicilio noto.

4. Qualora i soggetti aventi diritto ai sensi del presente articolo non siano reperibili, si procede con la pubblicazione dell'avviso dell'esecuzione degli interventi di cui al successivo articolo 8 sull'albo pretorio del comune territorialmente competente nonché sul sito istituzionale del comune e degli Uffici speciali per la ricostruzione. Decorso inutilmente il termine ulteriore di 45 giorni, il comune provvede ad eseguire l'accesso ai luoghi, a redigere lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili presenti, formando i relativi verbali. Sulla base di essi il comune adotta i provvedimenti di occupazione temporanea e le misure necessarie ai fini della realizzazione degli interventi di demolizione e/o ricostruzione ai sensi del presente Testo unico.

5. Nel caso di trasformazioni soggettive delle società, è fatto salvo il diritto del soggetto subentrante, a condizione che i requisiti di ammissibilità al contributo, ai sensi dell'Allegato 3, siano posseduti dall'impresa al momento del sisma e dal soggetto subentrante al momento della presentazione della domanda.

6. Nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) della stessa legge, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del medesimo articolo 6 per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva.

7. Nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della stessa legge speciale, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi della Parte II, Capo III del presente Testo unico per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui al già citato articolo 6, comma 2, lettere a), b) e d) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.

8. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili privati di associazioni riconosciute e non riconosciute, di fondazioni e di enti del terzo settore, che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall'Allegato 1 al presente Testo unico e dichiarati inagibili secondo le procedure previste dal precedente art. 5.

9. I soggetti beneficiari possono conferire, con procura notarile, mandato alla presentazione della richiesta di contributo a soggetto terzo, anche al di fuori delle ipotesi di rapporto di parentela.

10. La realizzazione degli interventi riguardanti gli edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e ad attività produttive e aventi parti comuni, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.

11. Ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge speciale Sisma, in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Per valore dell'edificio si intende quello risultante dalla superficie utile complessiva. Tali deroghe valgono anche nel caso di totale demolizione con ricostruzione dell'edificio con livello operativo L4, nei limiti ammessi dalla legge per gli edifici di cui al successivo art. 8, comma 4.

CAPO II - Oggetto del contributo

SEZIONE I - Disposizioni generali

Art. 7 - Determinazione del livello operativo

1. I soggetti legittimati devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, la determinazione del livello operativo oppure possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione una valutazione preventiva all'istanza di contributo in ordine alla definizione del livello operativo.

2. Nei casi di cui al comma 1, la determinazione del livello operativo deve essere resa nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, devono, inoltre, essere allegate le schede di cui al precedente articolo 5, comma 1, la perizia redatta dal professionista incaricato con la quale si assevera il livello di danneggiamento, nonché tutta la documentazione utile ai fini della determinazione del livello operativo ottenuto sulla base della combinazione degli «stati di danno» e dei «gradi di vulnerabilità» stabiliti nelle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 al presente Testo unico.

3. Nel caso di edifici classificati attraverso le modalità di cui al precedente articolo 5, interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede di cui al preceedente articolo 5, comma 1 con esito B o C, in relazione ai quali il professionista incaricato dai soggetti legittimati ritenga di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e più grave, come definito dalla tabella 1 degli Allegati 4 e 5, deve essere chiesta all'Ufficio speciale la determinazione preventiva del livello operativo contestualmente alla verifica dello stato di danno ai fini dell'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione. L'Ufficio speciale, nel rilasciare l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento o adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione, indica anche il livello operativo derivante dall'esito dell'istruttoria e dall'ultima conforme dimostrazione del danno asseverata dal professionista.

4. La richiesta di cui al presente articolo non può comportare proroghe ai termini fissati per la presentazione delle domande di contributo, individuate con decreto commissariale.

5. Nel caso in cui nell'elaborazione del progetto ovvero nella fase istruttoria del procedimento di attribuzione del livello operativo ovvero ancora nella fase istruttoria del procedimento di concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione dell'edificio danneggiato, emerga un'errata identificazione delle unità strutturali rappresentate nel perimetro dell'edificio indicato nella scheda AeDES e/o FAST, il professionista, con perizia asseverata corredata da idonea documentazione tecnica e fotografica, può presentare all'Ufficio speciale per la ricostruzione una proposta che individui il numero di unità strutturali che compongono il perimetro medesimo. Nei casi in cui la corretta identificazione delle unità strutturali comporti la revisione del perimetro dell'edificio identificato nella scheda AeDES e/o FAST, l'Ufficio speciale verifica, anche mediante sopralluogo, l'identificazione proposta.

6. Il professionista può presentare la proposta e la perizia di cui al comma 5 contestualmente:

a) alla richiesta di valutazione preventiva del livello operativo, di cui al comma 1 del presente articolo;

b) alla verifica dello stato di danno e alla determinazione del livello operativo, di cui al comma 3 del presente articolo;

c) alla documentazione da allegare alla domanda di contributo di cui all'art. 6 della legge speciale Sisma.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 5, l'Ufficio speciale, previa verifica della proposta, procede all'esame istruttorio delle istanze di cui alle lettere a), b) e c) per ciascun edificio.

8. Il livello operativo per l'edificio danneggiato, approvato definitivamente dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non può essere soggetto a modifiche da parte di professionisti incaricati.

Art. 8 - Tipologia degli interventi

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133)

1. Ai fini del presente Capo sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle vigenti norme tecniche per le costruzioni ed alla circolare esplicativa, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilità presenti nell'intero edificio nonché gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, dichiarati inagibili con ordinanza comunale. Gli interventi si distinguono, in via principale, in relazione all'entità del danno, in danni lievi o danni gravi e, in relazione alla destinazione, in uso abitativo e uso produttivo, con una specifica disciplina per gli aggregati edilizi, gli interventi unitari, i condomini, i collabenti.

2. Ai diversi Livelli operativi che scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, è associato il tipo di intervento di ricostruzione, di adeguamento sismico, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associati alla riparazione dei danni. Il Livello operativo L0, determinato sul solo livello di danno di cui all'Allegato 1 al presente Testo unico, intitolato "Definizione di danno lieve", contempla esclusivamente l'esecuzione di interventi di riparazione con rafforzamento locale e di riduzione delle vulnerabilità. La riduzione delle vulnerabilità viene perseguita mediante l'applicazione sistematica di interventi finalizzati a ridurre o eliminare i collassi locali che, nel caso di edifici in muratura o cemento armato, sono indicati all'Allegato 6 al presente Testo unico, intitolato: "Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale". Gli edifici che rientrano nel livello operativo L0 possono essere oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione laddove si fruisca degli incentivi fiscali, come disciplinato dall'art. 46 del presente Testo unico, ovvero qualora si intervenga con risorse proprie; il termine di esecuzione dei lavori è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi.

3. I Livelli operativi L1, L2 e L3, che riguardano edifici appartenenti alle classi d'uso I e II, comportano l'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 possono essere oggetto di interventi di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.

4. Il Livello operativo L4 che scaturisce dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, comporta l'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico ai sensi delle NTC vigenti.

In presenza di un edificio con livello operativo L4, nei casi di effettiva necessità, adeguatamente giustificata, laddove il professionista attesti e dimostri, con relazione di calcolo strutturale, che con un intervento di solo adeguamento sismico non si riesca a raggiungere l'indice di sicurezza sismico di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Testo Unico, l'intervento di demolizione e ricostruzione deve intendersi obbligatorio.

Per gli edifici con Livello operativo L4 vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, il conseguimento del livello previsto per l'adeguamento sismico non ha valore cogente, fermo restando il rispetto dei livelli minimi stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 con l'obiettivo del conseguimento del massimo livello di sicurezza possibile.

5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di intervento in aggregato edilizio, dove una o più unità strutturali sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.

6. Gli edifici gravemente danneggiati, sia ad uso abitativo che ad uso produttivo con livelli operativi L1, L2 ed L3, qualora non risultino di particolare interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non siano sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici e che a giudizio del Comune, appositamente consultato dall'Ufficio speciale, non rivestano alcun valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico, possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti [nello stesso sito] (parole soppresse) (2). Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione, comprensivo del costo di demolizione dell'edificio originario, ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

Art. 9 - Edilizia in zona rurale

(integrato dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 19 aprile 2024, n. 180 e modificato dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 222)

1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al livello operativo, con le modalità di cui alle disposizioni del successivo Capo III, Parte II del presente Testo unico.

2. Per migliorare la funzionalità dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, ovvero con accorpamento degli stessi, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. Per tutti gli edifici appartenenti a una azienda agricola è possibile presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico. L'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto. I costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie sono in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo.

3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non più funzionali all'attività agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacità edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti.

4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è incrementato dell'10%. Nel caso in cui la riduzione sia almeno del 50%, il costo parametrico è incrementato del 20%.

5. Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di animali, materiali o mezzi agricoli, è esclusa la sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 21 comma 1 allorquando l'istante, sulla base di idonea documentazione, attesti la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica. In tali casi, fermi restando i requisiti previsti dall'Allegato 3 al presente Testo unico, le pertinenze sono ammesse a contributo con le modalità previste per gli edifici principali.

Art. 10 - Tipologie di interventi finanziabili per le attività produttive

(integrato dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136)

1. I contributi disposti con le modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge speciale Sisma, possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità di un'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:

a) il ripristino con rafforzamento locale, con miglioramento o adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate;

b) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;

c) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite dal precedente art. 3;

d) il ripristino e riacquisto di scorte e il ristoro dei danni economici sui prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 della legge speciale Sisma;

e) l'acquisto, nello stesso comune o in un comune limitrofo del cratere con popolazione non superiore a trentamila abitanti, di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attività produttiva;

f) il ripristino con miglioramento, adeguamento sismico e la ricostruzione di edifici o unità immobiliari danneggiati, ad uso abitativo o produttivo, in corso di costruzione o già realizzati ancorché con interventi di manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d'opera, detenuti in proprietà da imprese, da società immobiliari o imprese di costruzioni, che non costituiscono immobili patrimoniali o strumentali ma sono destinati ad essere venduti o locati a terzi e/o alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività principale dell'impresa.

3. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 477 del 27 dicembre 2016.

4. Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili, dagli impianti, dai beni mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi sismici deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia tecnica asseverata o giurata, in relazione alle diverse tipologie di interventi.

5. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, devono riguardare gli edifici nella loro globalità, anche se composti da più unità immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi. A tali condomini si applicano le disposizioni relative alla formazione delle maggioranze previste dall'art. 6, comma 11, della legge speciale Sisma.

6. Le disposizioni relative agli interventi su immobili non si applicano se l'unità produttiva interessata è localizzata all'interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa ammessa a contributo ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Capo III del presente Testo unico, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti.

7. Nel caso di imprese agricole trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 9.

8. Gli interventi di delocalizzazione di cui alla Sezione III, del Capo II, Parte II del presente Testo unico, devono essere realizzati in sito o in altra area, nello stesso comune, idonea dal punto di vista urbanistico, ambientale, idrogeologico e sismico. Nei casi in cui gli stessi interventi non possano essere realizzati in sito o in altra area dello stesso comune a causa di sopravvenute modificazioni degli strumenti urbanistici o per assenza di aree idonee dal punto di vista idrogeologico, sismico, della destinazione urbanistica o funzionale, gli interventi possono essere realizzati, nei limiti del contributo previsto, in area idonea di altro comune confinante nel territorio del cratere, previa conclusione di un accordo di programma tra le due amministrazioni, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267In casi straordinari, previo parere favorevole espresso dall'USR competente, su richiesta del soggetto legittimato, il Vicecommissario può autorizzare l'istanza di delocalizzazione in altro comune del cratere, all'interno della stessa Regione, ferma restando la conclusione dell'accordo di programma di cui al precedente periodo.

9. Gli interventi per il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere realizzati in sito. Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle disposizioni della Parte II, Capo III del presente Testo unico.

Art. 11 - Pertinenze e superfici accessorie

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133 e integrato e modificato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139)

1. Sono ammesse al contributo del 100% le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative superfici accessorie ricomprese nell'edificio.

2. Sono ammesse a contributo le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, funzionali all'abitazione o all'attività produttiva in esercizio alla data del sisma, indipendentemente dalla sussistenza dell'inagibilità dell'edificio principale al cui servizio sono destinate. Le pertinenze utilizzabili, pur se non funzionali ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari, che comprendano almeno tre edifici di diversa proprietà, essendo equiparabili a superfici accessorie dell'aggregato o dell'intervento unitario, sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 e, pertanto, ammesse al contributo al 100%. (3)

3. Le pertinenze sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'immobile principale adibito ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, ove ubicata nell'area di sedime o in prossimità della stessa. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze, fermo restando il limite massimo complessivo di cui al periodo precedente, a condizione che sia presentata un'unica domanda per tutte le pertinenze.

4. Le pertinenze rurali sono disciplinate dal precedente art. 9, comma 5.

Art. 12 - Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata o su edifici in aggregato a prevalente proprietà privata contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133)

1. Sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi:

a) gli interventi su edifici a destinazione abitativa o produttiva, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata;

b) gli interventi su edifici in aggregato a prevalente proprietà privata contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica a destinazione d'uso abitativa o, in ogni caso, riconducibili alla classe d'uso II.

2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati, per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Testo unico e per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge speciale Sisma.

3. Agli interventi di ricostruzione, di riparazione con miglioramento o adeguamento sismico e di rafforzamento locale si procede:

a) per gli interventi di cui al comma 1 lettera a):

i. con le procedure previste dall'art. 59, comma 2, del presente Testo unico, attivate dal condominio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% della superficie complessiva dell'edificio;

ii. con le procedure previste dalla legge speciale Sisma per le opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% della superficie complessiva dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con il rafforzamento locale o miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'intero edificio.

b) Per gli interventi di cui al comma 1 lettera b):

i. con le procedure previste dall'art. 59, comma 2 del presente Testo unico, attivate dal consorzio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% della superficie complessiva dell'intero aggregato ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica non ecceda il 50% di quello complessivo dell'intervento. Per la parte privata il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici di proprietà privata. Le unità strutturali di proprietà interamente pubblica concorrono nel numero degli edifici utili ai fini dell'accesso agli incrementi e alle maggiorazioni applicabili al costo parametrico, previsti dall'articolo 13 del presente Testo unico;

ii. con le procedure e le modalità dalla legge speciale Sisma per le opere pubbliche per gli aggregati con prevalenza di edifici a proprietà pubblica, che non rientrino nella precedente lettera i, per i quali non si applicano le disposizioni del presente Testo Unico.

4. In ogni caso il progetto di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o adeguamento o demolizione e ricostruzione, sia sulle parti comuni che di proprietà esclusiva, deve essere unico e completo della documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente Sezione.

5. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda di contributo per le parti di proprietà privata non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori, che viene selezionata secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

6. In caso di interventi su edifici a maggioranza privata di cui al comma 1 lettera a), l'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al Capo V della presente Parte II, verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite nel presente Testo unico per quanto riguarda la quota relativa alle parti comuni e alle finiture di proprietà esclusiva delle unità immobiliari di proprietà privata. Entro i medesimi termini segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico, determinato secondo il criterio dei costi stimati, afferente alla quota spettante per le finiture interne della porzione di proprietà pubblica, necessario per completare gli interventi.

7. Nel caso di interventi in aggregati con prevalenza di edifici a proprietà privata di cui al comma 1 lettera b), l'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al Capo V della presente Parte II, verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite nel presente Testo unico per quanto riguarda la quota relativa alle parti comuni e alle finiture di proprietà esclusiva delle unità immobiliari di proprietà privata. Entro i medesimi termini, laddove l'intervento non sia già stato previsto nel Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge speciale Sisma, segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico, afferente alla quota spettante per le finiture interne della porzione di proprietà pubblica, necessario per completare gli interventi.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali.

9. In presenza di interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata o su aggregati con prevalenza di edifici a proprietà privata, la presentazione dell'istanza per l'erogazione del contributo avviene con le modalità previste per la ricostruzione privata. Il contributo spettante per le quote di proprietà privata e per le quote di proprietà comune è concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 della legge speciale Sisma, con imputazione del credito d'imposta al condominio o al consorzio. Al contributo per la ricostruzione delle finiture esclusive di proprietà pubblica si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 della legge speciale Sisma e secondo le modalità di cui al comma seguente.

10. Per l'erogazione dei contributi relativi alle finiture esclusive di proprietà pubblica, si provvede mediante decreto del Commissario straordinario a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 della legge speciale Sisma sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle regioni in relazione allo stato di avanzamento della ricostruzione ovvero a valere sugli stanziamenti previsti dal Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge speciale Sisma.

11. In presenza di interventi su edifici di proprietà privata o di proprietà mista pubblica e privata, qualora siano necessari interventi di ripristino strutturale di opere di sostegno di proprietà pubblica che abbiano un rapporto diretto con l'edificio danneggiato, al fine di assicurare l'agibilità, fermo restando l'unitarietà del progetto e l'applicazione delle diposizioni di cui al presente testo unico, l'ufficio speciale per la ricostruzione verifica l'ammissibilità degli interventi e, per la parte pubblica, procede, mediante stima diretta, alla determinazione dell'entità del finanziamento pubblico necessario alla realizzazione degli interventi a valere sulle risorse previste al precedente comma 10.

SEZIONE II: Aggregati edilizi, interventi unitari, collabenti

Art. 13 - Disciplina degli aggregati edilizi

(integrato dall'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139 e modificato dall'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 222)

1. In presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), composto da almeno tre edifici inagibili adibiti, alla data dell'evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo e/o destinate a pertinenza e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ad un livello operativo superiore o uguale a L1 per almeno il 50% della superficie totale dello stesso, può procedersi ad intervento unitario, della medesima categoria per tutti gli edifici, di miglioramento, adeguamento sismico, nonché di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo, previa obbligatoria costituzione dei proprietari medesimi in consorzio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge speciale Sisma e presentazione di un'unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l'aggregato, ai fini della determinazione del contributo, il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 12%. Il costo parametrico è maggiorato del 17% qualora l'aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 3% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l'aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 20%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, in presenza della volontà unanime di tutti i soggetti legittimati o loro rappresentanti.

2. Tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese nell'assemblea consortile con deliberazione dei rappresentanti delle unità strutturali che costituiscono più del 50% delle superfici dell'intero aggregato. Nel caso di interventi riguardanti unità strutturali composte da più unità immobiliari già costituite in condominio al momento del sisma, il condominio ha diritto ad un solo rappresentante che, con un unico voto, esprimerà la volontà dei condomini, già formatasi con le maggioranze previste dall'art. 6 comma 11 della legge speciale Sisma.

3. All'intervento unitario può procedersi anche qualora alcuni edifici dell'aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50% di quella complessiva dell'aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1. E' inoltre possibile, ove ne ricorrano i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente art. 11.

4. Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20%, di quella dell'aggregato stesso, l'ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall'Ufficio speciale a condizione che venga asseverato dal professionista incaricato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 1 per l'intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1.

5. L'unitarietà dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico.

6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle NTC in quanto compatibili con la specifica definizione di aggregato edilizio del presente Testo unico. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dal Capo IV della presente Parte e da una scheda riepilogativa predisposta secondo modelli individuati con specifici atti del Commissario. Il contributo è determinato in relazione al costo convenzionale ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato.

7. In presenza di aggregati edilizi di cui al presente articolo, può procedersi ad un intervento unitario di demolizione e ricostruzione di singole unità strutturali e adeguamento sismico delle altre unità, anche mediante la realizzazione di un giunto sismico. Per gli edifici non demoliti, nel rispetto delle previsioni di cui al §8.4.3 delle NTC vigenti (lettere a),b) e d)), dovrà essere eseguito un intervento di adeguamento sismico che raggiunga almeno il valore di ζE ≥ 0,80. L'esecuzione di differenti categorie di intervento deve essere adeguatamente motivata dal progettista sulla base di oggettive ragioni scaturenti dalla particolare situazione riscontrata.

Art. 14 - Interventi unitari

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133, dall'art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139, dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 19 aprile 2024, n. 180 e modificato dall'art. 4, comma 2, dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 222)

1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda due o più edifici danneggiati con destinazione abitativa e/o produttiva e/o destinate a pertinenza contigui e/o strutturalmente interconnessi.

2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e ai fini della determinazione del contributo, il costo parametrico è maggiorato del 10% qualora si consegua per tutti gli edifici un livello di sicurezza uniforme. Tale incremento non è cumulabile con quello della lettera e) della tabella 7 dell'allegato 5. Nei casi di cui al comma precedente non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui al precedente art. 13.

3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'articolo 124 comma 1, del presente Testo unico.

4. Resta ferma l'applicazione del precedente articolo 13, comma 2, in ordine ai quorum deliberativi, nonché dei commi 5 e 6 del medesimo articolo.

5. La domanda di contributo dovrà essere corredata dal verbale di assemblea, dalle procure e autocertificazioni sulla base dei modelli individuati da specifici atti del Commissario straordinario. Le spese tecniche correlate alle attività professionali di competenza dei rappresentanti del condominio non sono ammesse a contributo.

6. In presenza di più proprietari è possibile prevedere la costituzione del consorzio o di altre forme associative per gestire l'intervento unitario. In tal caso, qualora il numero di edifici - di cui al comma 1 - sia almeno pari a tre, ove ne ricorrano i presupposti, trovano applicazione le previsioni di cui al secondo periodo del comma 2 del precedente art. 11.

7. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici.

8. Al di fuori dei casi di cui ai commi che precedono, in presenza di un complesso immobiliare con destinazione d'uso produttiva ed al fine di migliorare la funzionalità dell'azienda, la ricostruzione degli edifici può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici di proprietà del medesimo soggetto legittimato, ovvero con accorpamento degli stessi. In tali ipotesi, è possibile presentare un'unica domanda, con affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice, selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico. L'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto. I costi derivanti dall'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di volumetrie e/o superficie sono in ogni caso assunti in accollo dal titolare del contributo.

Art. 15 - Interventi unitari su intera frazione o parti di essa

1. E' sempre consentita, tra i consorzi relativi ad aggregati di un'intera frazione o parte di essa, con la partecipazione, ove esistenti, anche dei rappresentanti di condomini ovvero dei proprietari degli edifici siti all'interno della frazione, la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici interessati all'intervento unitario.

2. Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione congiunta di cui al comma 1 è assicurata mediante la costituzione di un unico soggetto giuridico, con le forme previste dal comma 1 del precedente articolo 13, a cui partecipano i soggetti di cui al comma 1 con potere di voto proporzionale alle superfici delle unità immobiliari rappresentate, con il compito di procedere alla scelta del tecnico, o dei tecnici, per la progettazione unitaria degli interventi e per ogni ulteriore attività ad essa connessa, nonché alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori. Con le medesime modalità è effettuata la nomina di un coordinatore per la gestione della fase congiunta con funzioni analoghe a quelle previste per il presidente dei consorzi. Gli eventuali compensi del coordinatore rientrano nei costi ammissibili a contributo dell'intero intervento. Si applica, per le procedure di cui al presente articolo, la disciplina prevista per i consorzi tra proprietari di cui all'articolo 11 della legge speciale Sisma.

3. Il costo dell'intervento è calcolato con le modalità di cui al successivo articolo 19. E' applicata la disciplina del medesimo articolo, ai fini dell'approvazione del progetto da parte degli Enti competenti, nell'ipotesi in cui il progetto medesimo dia luogo alla realizzazione di edifici differenti rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità.

Art. 16 - Aggregati nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133)

1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge speciale Sisma.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano:

a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.

3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi in Unità Minime di Intervento (UMI) composte da almeno tre edifici.

4. I soggetti legittimati di ciascuna UMI si costituiscono autonomamente in consorzio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge speciale Sisma, garantendo l'unitarietà dell'intervento sugli edifici di cui è composta la stessa UMI attraverso la redazione di un unico progetto e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 17 del presente Testo Unico.

Art. 17 - Aggregati con edifici non ammissibili a contributo

(modificato dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 28 novembre 2023, n. 157)

1. Nell'ipotesi di aggregati che presentino al loro interno interi edifici non destinatari di un contributo, ai sensi del presente Testo unico, in quanto:

a) ai sensi dell'articolo 10 della legge speciale Sisma, non avevano alcuna unità immobiliare alla data del sisma, avente requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere considerata agibile e utilizzabile a fini abitativi o produttivi in quanto collabente, fatiscente e priva di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciata alle reti di pubblico servizio;

b) se interamente a destinazione produttiva, alla data del sisma non risultavano adibiti all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentale;

[c) non ammissibili a contributo ai sensi del presente Testo unico.] (lettera soppressa) (4)

Il contributo è determinato sul minore importo tra il costo parametrico ponderale calcolato escludendo le superfici degli edifici di cui alle lettere a) e b) e il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni, per garantire il ripristino della continuità strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni, nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.

2. Limitatamente agli ambiti di cui al precedente art. 16, comma 2, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, il costo dell'intervento ammissibile a contributo comprende il recupero della continuità architettonica.

3. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi unitari, per gli interventi di cui al precedente comma 1 è previsto un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60% del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento.

4. Nei casi di intervenuta demolizione, la superficie di riferimento dell'edificio non ammissibile a contributo, ai fini del calcolo di cui al precedente comma, ove non riscontrabile in documentazione probante, è costituita dall'area di sedime del medesimo.

Art. 18 - Interventi diretti in presenza di edifici interconnessi

1. In presenza di più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, l'intervento unitario è obbligatorio qualora l'aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi del precedente articolo 16. In assenza di tale provvedimento o in mancanza dell'accordo unanime tra tutti i proprietari di procedere ad un intervento unitario ai sensi del precedente articolo 14, è comunque consentito l'intervento diretto sul singolo edificio, così come definito dal presente Testo unico.

2. Ove sussistano le condizioni di sicurezza e agibilità, dichiarate dal direttore dei lavori, può essere ammesso il rientro dei titolari dell'intervento negli edifici ad uso abitativo o produttivo anche in caso di intervenuta agibilità parziale.

Art. 19 - Interventi di ricostruzione di compendi immobiliari

(integrato dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 30 maggio 2023, n. 140)

1. Il Comune, qualora riconosca l'interesse pubblico dell'intervento, può autorizzare, di norma con permesso di costruire convenzionato, la ricostruzione o la riparazione degli edifici, anche con diversa tipologia edilizia, costituenti un intero compendio immobiliare, anche in modo differente rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto.

3. L'intervento di cui al comma 1 costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del Testo unico dell'edilizia, ed è autorizzato dal comune attraverso il permesso di costruire convenzionato, anche in deroga agli strumenti urbanistici, rilasciato ai sensi degli articoli 28-bis e 14, comma 1, del medesimo Testo unico dell'edilizia.

4. Nel costo degli interventi di cui al comma 1 sono considerati ammissibili quelli di urbanizzazione primaria indispensabili alla fruizione degli edifici, eseguiti sull'area di sedime di proprietà del soggetto beneficiario o su proprietà pubblica, per quanto strettamente necessario e autorizzato, nonché ogni altra spesa, per interventi all'interno della medesima area, indispensabile a garantire l'allaccio delle utenze relative ai servizi ambientali, energetici, telematici e di telefonia, fino al collegamento con le derivazioni pubbliche.

5. In presenza di più soggetti beneficiari, si applicano le disposizioni in tema di consorzio obbligatorio di cui all'articolo 11 della legge speciale Sisma. In tale ipotesi i costi ammissibili a contributo eccedenti il contributo concedibile, come calcolato in base alle disposizioni del presente articolo, sono attribuiti ai singoli soggetti legittimati in ragione delle superfici delle unità immobiliari relative allo stato di fatto anteriore al sisma, ovvero allo stato di progetto qualora inferiori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari adibiti ad attività produttive in esercizio al momento del sisma, eseguiti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 20 - Costituzione dei consorzi obbligatori

1. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione comunale di cui al comma 8, dell'articolo 11 della legge speciale Sisma, ne informano gli Uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi del comma 9 del citato articolo 11. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell'aggregato, ovvero della UMI, determinata ai sensi dello stesso articolo 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il Comune si sostituisce, sia nella costituzione del consorzio che nella progettazione, entro il termine assegnato dal presidente del consorzio, nonché nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui al già citato articolo 11.

2. Anche nel caso di consorzio regolarmente costituto, il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento ai proprietari che risultino inerti, dissenzienti o irreperibili.

3. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI, qualora i presidenti dei consorzi tra i soggetti legittimati delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi, l'unitarietà dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, nonché della redazione di un unico piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui alle Norme tecniche per le costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall'articolo 34 della legge speciale Sisma.

4. La determinazione del contributo concedibile su ciascun aggregato, ovvero su ciascuna UMI, è disciplinato, in relazione alla tipologia degli interventi, dai precedenti articoli 13 e 17.

5. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 1, la domanda di contributo può essere presentata dal presidente di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve essere corredata da una apposita scheda informativa redatta dal coordinatore, riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.

6. Agli interventi di cui ai commi precedenti si applica l'art. 11, commi 9, 10 e 11 della legge speciale Sisma.

Art. 21 - Ruderi e collabenti non ammessi a contributo

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133, modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 28 novembre 2023, n. 157 e modificato dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 26 giugno 2024, n. 192)

1. Gli edifici che, ai sensi dell'art. 10 della legge speciale Sisma, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura), possono beneficiare esclusivamente del contributo di cui ai successivi commi.

2. La sussistenza o l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all'art. 1 della legge speciale Sisma.

3. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente mediante presentazione di perizia asseverata debitamente documentata.

4. L'accertamento di "collabenza", "fatiscenza" o "inagibilità" compete al Comune che definisce gli edifici privi dei requisiti necessari per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi. L'accertamento è trasmesso all'USR competente il quale, a sua volta, provvede a verificare, anche avvalendosi delle schede AeDES/GL-AeDES di cui all'articolo 5 del presente Testo unico, se presenti, la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo, secondo quanto previsto dalle linee guida "Ruderi e collabenti" di cui all'Allegato 14 al presente Testo unico.

5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale è riconosciuto nel limite del 65%, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonchè le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Ai proprietari degli edifici di cui al precedente comma 1, è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio o degli edifici demoliti per il costo parametrico di cui alla tabella 6a dell'allegato 4: «Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva» e di cui alla tabella 6a dell'allegato 5: «Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione prevalentemente abitativa. In presenza di più unità strutturali di unica proprietà, il richiedente è obbligato a proporre una sola domanda di contributo.»

8. Ai proprietari degli edifici di cui al precedente comma 1, che determinino un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, è concesso un contributo per eseguire opere di messa in sicurezza di strutture, vale a dire opere di carattere non provvisorio strettamente necessarie alla sicurezza sismica dell'edificio, nonchè opere di finiture atte ad evitare il degrado strutturale del manufatto; a tale scopo, per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, è concesso un contributo determinato moltiplicando il costo parametrico di cui al comma 7, per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio o degli edifici da mettere in sicurezza. Limitatamente agli ambiti di cui al precedente art. 16, comma 2, nonchè agli aggregati disciplinati dal comma 1 del precedente art. 17 ricadenti nei medesimi ambiti, in alternativa all'incremento di cui al comma 3 del predetto art. 17, il contributo per eseguire le opere di messa in sicurezza è incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo dell'intervento di messa in sicurezza e comunque fino al 100%.

9. Il contributo di cui al comma 8, può essere concesso a condizione che l'inagibilità indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica incolumità siano stati dichiarati con apposita ordinanza sindacale, che preveda, altresì, l'obbligo per il privato di eseguire le opere di messa in sicurezza di cui al medesimo comma 8. In tal caso, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonchè l'effettivo recupero dei centri storici e dei nuclei urbani e rurali, il comune si sostituisce ai fini dell'esecuzione degli interventi ai proprietari che risultino inerti o dissenzienti, previa reiterata diffida, ovvero agli irreperibili.

10. Il comune, per le medesime finalità di cui al comma precedente, può, altresì, procedere all'intervento sostitutivo, in luogo dei proprietari che risultino inerti, dissenzienti, ovvero irreperibili, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti.

11. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal comune, a seguito dell'inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura dell'80% del costo dell'intervento, previa richiesta da parte del comune stesso, attestante il costo dell'intervento. Il rimanente importo a saldo, sarà corrisposto a fine lavori, previa presentazione da parte del comune di apposita documentazione tecnico - economica di conclusione dei lavori.

12. Gli USR provvedono a richiedere al commissario l'assegnazione dell'importo di cui al precedente comma, che trova copertura nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

SEZIONE III - Delocalizzazioni degli edifici ad uso abitativo e produttivo

Art. 22 - Classificazione delle delocalizzazioni

1. Ai fini della ricostruzione privata, le delocalizzazioni si distinguono in obbligatorie, volontarie, temporanee e definitive, secondo le definizioni di cui alle lett. p), q), r), s), del precedente articolo 3.

Art. 23 - Delocalizzazioni obbligatorie

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. h), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133, integrato e modificato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 30 maggio 2023, n. 140, modificato dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 155, modificato e integrato dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 28 novembre 2023, n. 157 e dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 20 dicembre 2023, n. 164)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree in frana suscettibili di fenomenologie gravitative attive e/o quiescenti esistenti e/o di neoformazione, nonchè aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismo indotta relativamente all'innesco di fenomeni gravitativi come indicate nell'Allegato 10 al presente testo unico e agli interventi di ricostruzione di edifici ubicati in aree oggetto di delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia nonchè di provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica.

2. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idrogeomorfologico devono essere presentate all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. In presenza di proposte di delocalizzazione obbligatorie per aree interessate da dissesti idrogeomorfologici, accertati ai sensi dell'Allegato 10, gli Uffici speciali possono formulare istanza al Commissario straordinario di realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del rischio e/o della pericolosità dell'area, ove tali interventi rendano economicamente più vantaggiosa la ricostruzione in sito rispetto alla delocalizzazione. Il Commissario straordinario, esaminata la richiesta, può disporre prioritariamente il finanziamento di tali interventi sentita l'autorità competente ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sicurezza. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, sulla base della valutazione costi-benefici allegata all'istanza, individua la più opportuna soluzione anche in relazione ai tempi attesi per la realizzazione delle opere di mitigazione. La domanda di contributo può essere presentata con le modalità di cui agli articoli 55 e 59 del presente testo unico, previa autorizzazione alla delocalizzazione da parte degli Uffici speciali.

3. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeomorfologico indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente e comunque sempre previa stima dei possibili impatti con gli elementi a rischio esposti (Allegato 10).

4. Qualora nei casi di cui al comma 1 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione, quando non riconducibili alla predetta casistica, sono ammissibili, ai fini dell'istruttoria e della domanda di rilascio del contributo, purché sia intervenuta l'approvazione della progettazione definitiva delle opere di mitigazione del rischio e da essa risulti che l'intervento di ricostruzione è compatibile e dunque può essere avviato.

5. L'utilizzo dell'immobile è interdetto sino al collaudo dei medesimi interventi, a cui è subordinata l'agibilità dell'edificio.

6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'Allegato 10 al presente Testo Unico, a seguito del parere reso dal comune territorialmente competente, in sede di conferenza regionale, in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche dell'area originaria individuate con le modalità di cui al comma 1 o attestate nella perizia asseverata resa dal professionista ai sensi del comma 2, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vicecommissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il Vicecommissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.

7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, nonchè, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, il contributo massimo concedibile è pari al minor importo tra il costo dell'intervento di ricostruzione con delocalizzazione comprensivo di ogni spesa conseguente e il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico, determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 di cui agli allegati 4 e 5 al presente Testo unico, calcolato sulla superficie complessiva dell'edificio da demolire ovvero su quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare le spese sostenute per le indagini geologiche sul sito originario, l'acquisto o esproprio dell'area di superficie o valore equivalente, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà comprensivo di ed ogni spesa conseguente e connessa alla delocalizzazione e comunque fino al 30% del costo convenzionale, salvo diversa modalità di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità; nel caso di esproprio il costo dell'area è determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona, ovvero rimangono, prive di capacità edificatoria, di proprietà del soggetto titolare del diritto il quale, previo accordo con il comune, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, corrisponde al comune un corrispettivo computato in relazione al valore dell'area previa stima di congruità da parte dell'Agenzia delle entrate. Quest'ultima disposizione non si applica nel caso in cui l'area oggetto di delocalizzazione sia di proprietà dell'avente diritto. Gli oneri relativi alla demolizione e alla rimozione delle macerie sono ammessi a contributo nei limiti e secondo le modalità previste dalla Parte II del presente Testo unico.

8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui al precedente comma 2 sono inoltrate dai Vicecommissari alle autorità di distretto competenti per territorio ai fini della loro verifica per l'aggiornamento dei piani di bacino o di distretto.

9. Nel caso di acquisto dell'area di superficie o valore equivalente il richiedente deve allegare alla domanda di concessione dei contributi anche il contratto preliminare di compravendita della stessa area registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'art. 48, comma 7 della legge speciale Sisma, nonché l'atto d'obbligo alla cessione gratuita a favore del comune, in data antecedente all'erogazione della rata a saldo del contributo dell'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione. Al contributo si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell'area al comune e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa non può comunque essere superiore al 5% del costo convenzionale.

10. Il contratto preliminare deve contenere la clausola di salvaguardia a favore dell'acquirente per il caso di mancata erogazione del contributo e non deve prevedere alcun acconto del costo e/o caparra confirmatoria.

11. Fuori dei casi di acquisizione diretta delle aree da parte dei Comuni, la domanda di concessione del contributo da parte dell'avente diritto può riguardare aree da acquisire o aree già acquisite, purché in data successiva al sisma. In caso di area già acquisita, il rimborso della spesa sostenuta, nei limiti di cui al precedente comma 7, avviene in occasione del SAL 0. La richiesta di erogazione del rimborso è presentata dal soggetto interessato unitamente all'atto di acquisto dell'area e alla rendicontazione asseverata da parte del professionista delle spese effettivamente sostenute da documentarsi a mezzo di fatture e idonea documentazione contabile.

12. L'atto di acquisto della proprietà dell'area di cui al precedente comma 9 deve essere trasmesso, mediante la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario, all'Ufficio speciale prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo per la ricostruzione degli edifici di cui al precedente comma 6.

13. I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge speciale Sisma possono chiedere la concessione e l'erogazione dell'anticipazione delle spese per l'acquisto dell'area equivalente e delle spese conseguenti. L'importo dell'anticipazione è determinato con le modalità ed entro i limiti previsti dal precedente comma 7.

14. La richiesta di cui al precedente comma 13, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, è presentata dal professionista incaricato contestualmente alla documentazione di cui al precedente comma 9, in allegato alla domanda di contributo per la ricostruzione di cui al precedente comma 7. La richiesta deve contenere i seguenti dati: le generalità delle parti promittente e promissario, i dati catastali identificativi, l'ubicazione, la destinazione urbanistica dell'area nonché la dichiarazione in ordine alla piena proprietà della parte promittente venditrice, l'asseverazione del costo ammissibile a contributo di acquisto dell'area determinato con le modalità di cui al precedente comma 7, l'istituto bancario prescelto e il conto corrente intestato al soggetto beneficiario del contributo. Ad essa deve essere allegata la perizia asseverata del professionista abilitato che attesti la congruità del costo dell'area.

15. L'ufficio speciale, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 14, verifica l'ammissibilità della stessa e procede alla concessione dell'anticipo delle somme a valere, come prestito finanziario tramite un fondo appositamente costituito, sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, della legge speciale Sisma in favore del richiedente sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario del contributo indicato dai singoli soggetti legittimati. L'Ufficio speciale per la ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica l'importo del contributo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, in occasione del primo SAL, da parte dell'Istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al Presidente della Regione - Vicecommissario straordinario. (5)

16. Nel caso di cui al precedente comma 13, l'atto pubblico di acquisto dell'area deve essere trasmesso unitamente alla rendicontazione asseverata da parte del professionista delle spese effettivamente sostenute da documentarsi a mezzo di fatture e idonea documentazione contabile, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di stipula dell'atto di compravendita.

17. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo l'Ufficio Speciale provvederà al recupero delle somme già erogate.

18. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto dell'area di cui al comma 6 dal coniuge, dai parenti o affini fino al primo grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76. In tali casi si applica la previsione di cui all'ultimo capoverso del precedente comma 7.

18. Le disposizioni di cui ai commi 7, 9 e seguenti del presente articolo si applicano anche agli acquisti di porzioni di aree necessarie alle delocalizzazioni parziali obbligatorie imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia, quali: traslazione degli edifici dalla sede stradale, lievi arretramenti dal nastro stradale, rotazione degli edifici.

Art. 24 - Ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica, e su aree soggette a dissesti

(integrato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 20 dicembre 2023, n. 164)

1. La disciplina degli interventi di ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica e su aree soggette a dissesti, è stabilita, anche per i profili tecnici, dall'Allegato 10 al presente Testo unico. La disciplina edilizia degli interventi è, in particolare, definita dal punto 2 dell'Allegato 10.

2. Fatte salve le ipotesi di cui alle lett. a) e c) del successivo comma 10, gli edifici ubicati nelle zone dichiarate in frana, come perimetrate dal Dipartimento della Protezione Civile o da altre Autorità competenti, e da trasferire, sono demoliti e ricostruiti in aree individuate dai Comuni secondo un piano attuativo redatto ai sensi del presente Testo unico, in conformità allo strumento urbanistico vigente o in variante allo stesso. Il piano attuativo assicura la ricostruzione integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed è approvato con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge speciale Sisma.

3. Il piano attuativo di cui al precedente comma 2 può riguardare anche aree di proprietà del Comune oppure aree acquisite o espropriate dallo stesso e cedute ai proprietari degli edifici trasferiti, anche attraverso un contratto di permuta, ove ne sussistano le condizioni, ed in tale ultimo caso con rinuncia da parte del proprietario alla maggiorazione prevista per la demolizione a proprie cure e spese.

3-bis. Al fine di attuare gli interventi di delocalizzazione obbligatoria degli edifici di cui all'art. 23 nelle nuove aree definite nei piani urbanistici attuativi, i Comuni possono adottare regolamenti per disciplinare le procedure di:

a) assegnazione dei diritti di riedificazione con parametri urbanistici ed edilizi conformi a quelli vigenti per gli edifici da delocalizzare;

b) assegnazione delle aree di sedime dei nuovi edifici.

I regolamenti definiscono i criteri di priorità per le assegnazioni.

4. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto del trasferimento è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione e il costo convenzionale determinato ai sensi della Parte II del presente Testo unico, riferito al livello operativo L4, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto o esproprio dell'area, le spese dovute per le indagini geologiche nonché gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà e comunque fino al 30%, alla superficie complessiva dell'edificio da demolire ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Gli oneri relativi alle demolizioni ed alla rimozione delle macerie sono ammessi a contributo nei limiti e secondo le modalità previste dalla Parte II del presente Testo unico. Le spese per l'acquisto, anche tramite esproprio, dell'area da parte del Comune e per gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà, sono finanziate, nel limite di cui al primo periodo, con le risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, della legge speciale Sisma e il relativo importo viene dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge. Tali spese sono autorizzate, previa verifica di congruità, dal Commissario e le somme corrispondenti sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario, sulla base di una stima presuntiva delle stesse determinata da indagini di mercato effettuate dal Comune interessato.

5. Nei casi previsti dal precedente comma 4, il Comune ovvero, previa intesa, l'Ufficio speciale per la ricostruzione competente provvede all'elaborazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 4- bis dell'articolo 14 della legge speciale Sisma, del progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) previste dal piano attuativo a servizio dell'area destinata alla costruzione dei nuovi edifici e strettamente inerenti agli interventi da realizzare, e alla sua trasmissione al Commissario straordinario per la sua approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14.

6. Per la redazione del progetto di cui al comma precedente, il Commissario autorizza la spesa, previa verifica di congruità, sulla base di una stima presuntiva dei costi comunicata dal Comune e calcolata sull'importo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano attuativo di cui al comma 3, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, della legge speciale Sisma e trasferisce le somme corrispondenti sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario. L'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti indicati nella Parte IV del presente Testo unico.

7. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di cui ai commi precedenti, il Commissario straordinario procede alla verifica della fattibilità e della congruità economica dell'intervento e, in caso di esito positivo di detta verifica, provvede:

a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, della legge speciale Sisma; al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione - Vicecommissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso;

b) al trasferimento del progetto alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 della legge speciale Sisma che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Resta ferma l'applicazione agli interventi di cui al comma 7 delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 della legge speciale Sisma e nell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto tra il Commissario straordinario e ANAC.

9. Limitatamente alla fattispecie disciplinata dal presente articolo e sempreché sussistano i presupposti previsti dalla legge speciale Sisma, dal decreto legge n. 8 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni del presente Testo unico, la dichiarazione di inagibilità dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco, ai sensi delle leggi vigenti, è condizione sufficiente per la fruizione di tutte le misure di sostegno alla popolazione e di tutti i contributi previsti dal presente Testo unico e dai sopra menzionati decreti legge.

10. Tutte le attività di studio, approfondimento e indagine riguardanti le pericolosità geologiche e le fragilità territoriali, connesse con Faglie Attive e Capaci, con instabilità gravitative di versante e con fenomenologie idro-geomorfologiche, nonché con fenomeni di amplificazione locale dell'input sismico, devono contenere valutazioni conclusive che forniscono, in via definitiva, le seguenti indicazioni:

a) zona ri-edificabile: zona in cui è ammessa l'edificabilità in quanto presenta livelli di pericolosità geologiche compatibili con la riedificazione in sito;

b) zona non ri-edificabile: zona in cui, per la presenza di elevati livelli di pericolosità geologiche non mitigabili attraverso l'esecuzione di opere, è obbligatoria la delocalizzazione;

c) zona di ri-edificabilità condizionata: zona in cui sono necessari interventi preventivi di mitigazione della pericolosità al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza strutturale.

11. In quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ricostruzione di edifici ubicati in aree oggetto di delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione in attuazione di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia nonchè di provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 25 - Delocalizzazioni volontarie

1. Le delocalizzazioni volontarie sono costituite dagli interventi che, sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, consentano ai proprietari degli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2, L3 e L4, di demolire e ricostruire anche in altra area edificabile dello stesso comune, previa acquisizione del titolo abilitativo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione e il costo convenzionale riferito al livello operativo e alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

Art. 26 - Delocalizzazione temporanea di attività produttive

(integrato dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 26 giugno 2024, n. 192)

1. La delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici è disciplinata secondo le modalità previste dall'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nei casi in cui le imprese devono sospendere la propria attività in conseguenza dell'esecuzione di lavori in edifici dichiarati parzialmente inagibili che sono stati oggetto di concessione di contributo, ai sensi del presente Testo unico, è autorizzata la delocalizzazione temporanea delle attività operative alla data degli eventi sismici al fine di assicurare la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico.

3. La delocalizzazione di cui al comma 2 si attua mediante:

a) affitto di altro edificio o unità immobiliare, esistente, agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso Comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente disposizione, sono considerati equivalenti gli edifici o le unità immobiliari aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 35%;

b) noleggio di struttura temporanea da parte del titolare dell'attività economica interessata, all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti lo stesso lotto delle quali sia dimostrata la disponibilità dal tecnico incaricato con apposita perizia asseverata, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.

4. Nel caso di mancanza di edifici o unità immobiliari aventi le caratteristiche indicate alla lettera a) del comma 3, ovvero qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell'ambito del medesimo Comune è oggettivamente antieconomica rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione temporanea può avvenire anche in edificio o unità immobiliare idoneo ubicato in altro Comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, acquisito il parere favorevole del Comune sede dell'attività economica ed eventualmente di quello ove la stessa si delocalizza. Nel caso di delocalizzazione ai sensi del precedente comma 3, lettera b), qualora sia documentata l'impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza, in area adiacente o in altra area nella disponibilità del richiedente nello stesso Comune, la delocalizzazione può essere autorizzata in area ubicata in altro Comune, acquisito il parere favorevole del Comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa si delocalizza.

5. La richiesta di delocalizzazione temporanea è presentata dal soggetto legittimato, per il tramite del tecnico procuratore incaricato, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dal Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori o comunque, ove già iniziati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico, a pena di decadenza dal relativo diritto. L'Ufficio speciale per la ricostruzione procede all'esame e alla valutazione delle richieste di delocalizzazione presentate e informa il Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge speciale Sisma.

6. Per gli interventi di cui al comma 3, lettera a), il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione e fino alla fine dei lavori di riparazione o di ripristino dell'edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione nel comune ove è ubicato l'immobile danneggiato, indicato nella perizia asseverata tenendo conto delle valutazioni di mercato. Per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), il rimborso massimo ammissibile inerente al noleggio della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti è pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale costo del noleggio per la durata dei lavori come fissata dalle ordinanze commissariali, a cui vanno aggiunte le spese tecniche, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 350 mq per una superficie equivalente a quella dell'edificio danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata. Restano a carico del beneficiario i costi per gli interventi anche impiantistici eventualmente necessari a rendere l'edificio o l'unità immobiliare o la struttura temporanea idonea alla continuazione dell'attività produttiva.

7. In alternativa alla delocalizzazione temporanea, il soggetto legittimato può optare per un indennizzo sostitutivo calcolato per i mesi di effettiva chiusura dell'attività, per un massimo di sei mesi, sulla media degli utili netti desumibili dai conti economici aziendali del triennio precedente proporzionata al medesimo periodo di chiusura. L'indennizzo di cui al presente comma è erogato ai sensi del regolamento (UE) del 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 della Commissione ed è pari al minor importo tra il costo massimo ammissibile delle diverse opzioni di sostegno di cui al comma 3 ed il calcolo derivante dall'applicazione dei criteri di cui al periodo che precede e non può, in ogni caso, superare l'importo di aiuto più elevato applicabile in base ai pertinenti regolamenti relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» o altre decisioni della Commissione europea.

Art. 27 - Trasformazione delle delocalizzazioni temporanee

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136, sostituito dall'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. 28 novembre 2023, n. 157, integrato e modificato dall'art. 4 dell'O.P.C.M. 20 dicembre 2023, n. 164, modificato dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 19 aprile 2024, n. 180, dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 ottobre 2024, n. 208 e dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 23 dicembre 2024, n. 213)

1. I proprietari dell'immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività produttiva in esercizio alla data del sisma, nonchè dell'area su cui è situata la struttura temporanea, regolarmente autorizzata e realizzata sulla base delle disposizioni dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, hanno facoltà di presentare richiesta di trasformazione in definitiva della medesima struttura e contestuale ripristino o demolizione o cessione al comune dell'immobile originario danneggiato dagli eventi sismici. La proprietà dell'area su cui è situata la struttura temporanea può, comunque, essere acquisita prima del provvedimento autorizzatorio adottato dal Vicecommissario ai sensi dei successivi commi.

2. La richiesta di cui al precedente comma deve essere presentata con apposita istanza dedicata, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale, nelle modalità di cui al successivo comma 5.

3. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario la richiesta di cui al precedente comma deve essere avanzata in occasione della presentazione della domanda di contributo dell'edificio danneggiato o prima dell'emissione del decreto di concessione o mediante presentazione di variante da autorizzarsi a cura dell'ufficio speciale e, comunque, non oltre l'erogazione del saldo finale.

4. L'USR competente, nel caso si intenda procedere alla demolizione senza ricostruzione dell'edificio originario, adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, l'USR competente procede secondo le disposizioni di cui al Capo V- Parte II del presente Testo unico.

5. Il professionista incaricato dal soggetto interessato all'attribuzione del carattere di definitività alla struttura temporanea, correda l'istanza con:

a) documenti e relativi elaborati progettuali per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;

b) autorizzazione del comune alla trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:

1) attestazione dei requisiti di compatibilità dell'area;

2) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del presente Testo unico, ove necessario;

3) sottoscrizione di una convenzione tra il comune e il proprietario istante relativa:

agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;

ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie;

ad intese o accordi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, che prevedano l'eventuale cessione dell'immobile originario al comune;

c) atto d'obbligo notarile alla demolizione dell'immobile originario, se non ceduto al comune, nel caso in cui non si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario;

6. Nel caso in cui si intenda procedere alla demolizione dell'edificio originario o alla cessione dello stesso al comune, il costo ammissibile a contributo è pari al minore tra:

a) il costo dell'intervento necessario per l'adeguamento occorrente per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva e la demolizione dell'immobile originario;

e

b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma, al netto del 70% del contributo già erogato al soggetto legittimato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.

7. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione è pari al minore tra:

a) il costo dell'intervento necessario per la riparazione o miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'edificio ante-sisma a cui va aggiunto quello per gli eventuali costi relativi ad interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;

e

b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma al netto del 70% del contributo già erogato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico.

8. I proprietari dell'immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività agricole e zootecniche in esercizio alla data del sisma, come definite all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, assegnatarie di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, ovvero che abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, possono presentare all'USR competente la domanda per la conservazione provvisoria delle strutture temporanee, comprensive dei manufatti già realizzati (es. fienili, silos, silos a trincea, magazzini, depositi di derrate, mangimi, nuclei alimentari, ecc.) annessi all'attività.

9. Fermo restando la ripresa dell'attività economica all'interno delle stalle, fienili o depositi danneggiati a seguito dell'ultimazione dei lavori e ripristino dell'agibilità degli stessi, in deroga al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, le strutture temporanee di cui al precedente comma possono essere conservate provvisoriamente per un periodo massimo di sei anni, decorrenti:

a. dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di cui al successivo comma 10, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi entro la data del 30 settembre 2024;

b. dall'ultimazione dei lavori, nel caso di interventi sull'edificio originario conclusi successivamente alla data di cui al punto che precede.

10. La domanda di conservazione provvisoria della struttura temporanea deve essere presentata:

a. entro il 30 giugno 2025 qualora gli interventi sull'edificio originario siano già stati conclusi alla data del 30 settembre 2024;

b. entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio originario, qualora gli interventi sullo stesso non siano conclusi o avviati alla data del 30 settembre 2024.

11. Ai fini della conservazione provvisoria delle strutture temporanee, alla domanda di cui al comma 10, presentata mediante apposito modello, da inoltrare, tramite la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario, devono essere allegati:

provvedimento autorizzatorio del comune in deroga agli strumenti urbanistici, anche sotto il profilo ambientale e sanitario, contenente, altresì, la durata massima consentita e, ove necessario, nulla osta, autorizzazioni e pareri di altri enti interessati, da rendersi anche in sede di apposita conferenza di servizi, convocata da parte del comune;

titolo di disponibilità dell'area di sedime della struttura temporanea;

atto di impegno da parte dei soggetti legittimati al rispetto degli obblighi di mantenimento della struttura e alla presa in carico delle spese di rimozione della stessa al termine del periodo di autorizzazione concesso.

12. Il presidente della regione, vice commissario territorialmente competente, previa istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla conservazione provvisoria delle strutture temporanee per il periodo stabilito dalle autorità competenti. L'erogazione del saldo del contributo relativo all'intervento di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio immobile o dell'unità immobiliare preesistente, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma.

13. Tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della struttura temporanea sono poste a carico del richiedente, salvo diversa regolamentazione delle stesse prevista dalla normativa vigente.

14. Decorso il termine concesso ai fini della conservazione provvisoria delle strutture temporanee, in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il comune territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.

15. Per le strutture temporanee realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono applicate previo accordo con le regioni e il Dipartimento della protezione civile.

16. I proprietari dell'immobile gravemente danneggiato o distrutto, sede di attività agricole e zootecniche in esercizio alla data del sisma, come definite all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, nonchè dell'area su cui è situata la struttura temporanea, assegnatarie di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, ovvero che abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, hanno facoltà di presentare richiesta di trasformazione in definitiva della medesima struttura e contestuale ripristino o demolizione delle stalle, fienili o depositi danneggiati dagli eventi sismici. La proprietà dell'area può, comunque, essere acquisita, nelle forme ammesse dal codice civile e, ove opportuno, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, prima del provvedimento autorizzatorio adottato dal Vicecommissario ai sensi dei successivi commi.

17. Per le strutture temporanee realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, le disposizioni di cui ai commi successivi, sono applicate previo accordo con le regioni e il Dipartimento della protezione civile.

18. La richiesta di cui al comma 16 deve essere presentata con apposita istanza dedicata, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla struttura commissariale, nelle modalità di cui al successivo comma 21.

19. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario la richiesta di cui al precedente comma deve essere avanzata in occasione della presentazione della domanda di contributo dell'edificio danneggiato o prima dell'emissione del decreto di concessione o mediante presentazione di variante da autorizzarsi a cura dell'Ufficio speciale e, comunque, non oltre l'erogazione del saldo finale.

20. L'USR competente, nel caso si intenda procedere alla demolizione dell'edificio originario, adotta la determinazione motivata sulla domanda di trasformazione in definitiva della struttura temporanea, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, l'USR competente procede secondo le disposizioni di cui al Capo V - Parte II del presente Testo unico.

21. Il professionista incaricato dal soggetto interessato all'attribuzione del carattere di definitività alla struttura temporanea, correda l'istanza con:

a) documenti e relativi elaborati progettuali per i lavori di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;

b) autorizzazione del comune alla trasformazione della struttura da temporanea in definitiva, rilasciata in presenza delle seguenti condizioni:

1) attestazione dei requisiti di compatibilità dell'area;

2) ove necessario, approvazione da parte del Consiglio comunale di una variante puntale degli strumenti urbanistici, nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma e dalla Parte IV del presente Testo unico, ove necessario;

3) sottoscrizione di una convenzione tra il comune e il proprietario istante relativa:

agli adempimenti necessari per la regolarizzazione degli interventi di adeguamento occorrenti per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;

ad ogni altro profilo riguardante le opere di urbanizzazione eventualmente necessarie;

ad intese o accordi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, che prevedano l'eventuale cessione dell'immobile originario al comune;

c) atto d'obbligo notarile alla demolizione dell'immobile originario, se non ceduto al comune, con intervento a cura e spese del proprietario nel caso in cui non si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario.

22. Nel caso in cui si intenda procedere alla demolizione o messa in sicurezza dell'edificio originario, il costo ammissibile a contributo è pari al minore tra:

a) il costo dell'intervento necessario per l'adeguamento occorrente per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva e la demolizione o messa in sicurezza dell'immobile originario;

e

b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma o sulla superficie effettivamente realizzata ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, ovvero ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, in deroga al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione, ove possibile, le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, attestata con specifica relazione tecnica, al netto del 70% del contributo già erogato al soggetto legittimato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico. Nel solo caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla protezione civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 i cui effetti sono stati conservati dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, non si applica la decurtazione del contributo di cui al periodo che precede.

23. Nel caso in cui si intenda procedere anche al recupero dell'edificio originario, il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione è pari al minore tra:

a) il costo dell'intervento necessario per la riparazione o miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'edificio ante-sisma a cui va aggiunto quello per gli eventuali costi relativi ad interventi di adeguamento funzionale ed edilizio per la trasformazione della sede provvisoria in definitiva;

e

b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma o sulla superficie effettivamente realizzata ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, in deroga al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione, ove possibile, le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, attestata con specifica relazione tecnica, al netto del 70% del contributo già erogato al soggetto legittimato per la realizzazione della struttura temporanea o del costo dell'intervento ove realizzato da parte di un soggetto pubblico. Nel solo caso di tensostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame fornite dalla protezione civile in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 i cui effetti sono stati conservati dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, non si applica la decurtazione del contributo di cui al periodo che precede.

24. Il provvedimento di trasformazione definitiva della struttura temporanea è rilasciato dal presidente della regione - vicecommissario, o suo delegato, e contiene obbligatoriamente il vincolo quinquennale di destinazione d'uso che deve essere mantenuto anche in caso di cessione delle attività.

25. Qualora si proceda al solo recupero dell'edificio originario e rimozione della struttura temporanea realizzata ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, ovvero, ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, il costo ammissibile a contributo nel solo caso di intervento di ricostruzione è pari al minore tra:

a) il costo dell'intervento necessario per la demolizione e ricostruzione dell'edificio ante-sisma cui va aggiunto il costo per la rimozione della struttura temporanea;

e

b) il costo convenzionale calcolato sulla superficie dell'edificio ante-sisma o sulla superficie effettivamente realizzata ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile numeri 393, 394 e 396 del 2016, ovvero ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016, in deroga al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, tenendo in considerazione, ove possibile, le norme vigenti finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, attestata con specifica relazione tecnica.

26. Per quanto non previsto, agli interventi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al presente testo unico in tema di attività produttive. Il Commissario straordinario, al fine di agevolare l'attuazione degli interventi nel settore zootecnico, può emanare specifiche linee guida e provvedimenti di natura esecutiva.

27. Qualora l'istanza di trasformazione della struttura temporanea non sia presentata dai proprietari dell'edificio originario, la stessa può essere avanzata dal soggetto che sulla base di un titolo di comodato d'uso, affitto o godimento, valido alla data del sisma, esercitava la propria attività produttiva nel medesimo edificio, previo assenso del proprietario dello stesso il quale resta onerato dell'obbligo di garantire la ripresa dell'attività economica nell'edificio originario a seguito dell'ultimazione dei lavori e del ripristino dell'agibilità. Le modalità, i termini e le condizioni economiche della cessione della struttura temporanea ai fini della sua trasformazione in definitiva, sono indicati in uno specifico bando emesso dal Dipartimento di protezione civile qualora la medesima struttura sia stata realizzata dallo stesso. Nel caso in cui la struttura temporanea sia stata realizzata ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 5 del 28 novembre 2016 e n. 9 del 14 dicembre 2016, ai fini dell'acquisizione del relativo titolo di proprietà, il soggetto legittimato ai sensi del presente comma corrisponde una somma pari al 70% del contributo già erogato per la sua realizzazione da riversare nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. E' fatta comunque salva la sussistenza delle condizioni indicate al precedente comma 5, lettera a) e b), unitamente alla presenza di un idoneo titolo di disponibilità dell'area di sedime della struttura temporanea. Si applicano le disposizioni di carattere procedurale ed autorizzatorio di cui ai commi che precedono nei limiti di compatibilità.

28. Per tutte le fattispecie di cui al presente articolo, nel caso di mancata trasformazione della struttura temporanea in definitiva, si applicano le disposizioni in tema di rimozione della stessa dettate dall'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, fatte salve le tempistiche di conservazione provvisoria di cui ai commi 7 e seguenti del medesimo art. 1, nonchè al comma 9 del presente articolo.

Art. 28 - Contenuti della domanda per la delocalizzazione definitiva delle attività produttive

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133)

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive ai sensi del presente Testo unico inviata all'Ufficio speciale con le modalità di cui agli articoli 26 e 55 del presente Testo unico, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.

2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 26 del presente Testo unico e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite all'art. 56 del presente Testo unico.

3. Nel caso di domanda riferita a edificio già acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate:

a) una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi del presente Testo unico e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilità, con contestuale rinuncia da parte dell'alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi;

b) una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal caso il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del vigente Testo Unico ed il predetto indennizzo assicurativo.

4. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:

a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi del presente Testo unico e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;

b) una dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal caso il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.

5. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea e per gli interventi di delocalizzazione definitiva, è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato a norma della Parte II, Capo III del presente Testo unico.

Art. 29 - Determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133 e integrato dall'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 155)

1. Nei casi diversi da quelli considerati nell'articolo precedente, il proprietario dell'edificio adibito ad uso produttivo, danneggiato dal sisma, può fare domanda di contributo da destinare all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, comunque in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.

2. L'acquisto è ammissibile a contributo a condizione che abbia ad oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni vigenti e siano muniti della certificazione di idoneità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove sono ubicati.

3. Il contributo massimo che può essere concesso per l'acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività produttiva e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo convenzionale spettante per l'intervento di miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello operativo attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 4 al presente Testo unico, intitolato "Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva". E' ammissibile l'acquisto anche di un edificio con le caratteristiche tecniche e tipologiche di cui al comma 1, avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto, ma in tal caso il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato. Qualora invece la superficie dell'edificio acquistato sia superiore a quella dell'edificio preesistente il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie utile complessiva di quest'ultimo. Qualora l'immobile acquistato sia adibito all'esercizio di un'attività produttiva diversa da quella in essere alla data degli eventi sismici nell'edificio danneggiato dal sisma, il costo convenzionale è riconosciuto nel limite del 65%.

4. La concessione del contributo è subordinata alla cessione a titolo gratuito dell'area di pertinenza dell'edificio danneggiato o distrutto al comune. Al contributo come sopra determinato si aggiunge quello necessario per consentire la demolizione e la rimozione delle macerie in misura non superiore al 20% del costo convenzionale.

5. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:

a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi del presente Testo unico e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;

b) dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal caso il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del vigente Testo Unico ed il predetto indennizzo assicurativo.

Art. 30 - Acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione

(integrato e modificato dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139, modificato dall'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M. 30 maggio 2023, n. 140, modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 155, integrato dall'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. 19 aprile 2024, n. 180 e modificato e integrato dall'art. 2, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 26 giugno 2024, n. 192)

1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, il Vicecommissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, legittimo, [non oggetto di contributo] (parole soppresse) (6) o, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, in possesso della Valutazione della Sicurezza, di cui al par. 8.3 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che ne attesti l'uso senza la necessità di interventi, nei casi di obbligatorietà della stessa, e ubicato nello stesso comune [o in un comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, previo assenso dei comuni interessati] (parole soppresse) (6) o, previo assenso dei Comuni interessati, in altro Comune con popolazione non superiore a trentamila abitanti, purchè confinante e all'interno della stessa Regione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'Allegato 5 al presente Testo unico per il livello operativo L4, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.

3. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 1 può avere ad oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 2 è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.

4. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano comprese più unità immobiliari, di diversa proprietà, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, è riconosciuta ai proprietari delle singole unità immobiliari, la facoltà di procedere all'acquisto di abitazioni equivalenti, aventi i requisiti di cui al precedente comma 1, non localizzate nel medesimo edificio. Qualora solamente alcuni dei proprietari vogliano avvalersi dell'acquisto di singole abitazioni equivalenti di cui al periodo che precede, fermo restando l'accordo unanime dell'assemblea del condominio, ai restanti proprietari è, comunque, riconosciuta la facoltà di ricostruire una nuova unità strutturale priva delle unità immobiliari oggetto di acquisto equivalente, in altra area di sedime nello stesso comune, nel limite delle singole quote e connesse maggiorazioni, di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, del costo convenzionale dell'intero edificio d'origine. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento, l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile.

5. Il contributo concedibile per ogni singola abitazione equivalente è pari al minore importo tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, determinato ai sensi del precedente comma 2, e la quota di pertinenza della medesima unità immobiliare relativa al costo convenzionale dell'intero edificio e calcolata - al netto degli eventuali incrementi del costo parametrico - sulla superficie complessiva come definita al precedente art. 3, comma 1, lettera ff) o, se inferiore, su quella oggetto di acquisto, applicando il costo parametrico previsto per il livello operativo L4. Limitatamente alle sole unità immobiliari oggetto di ricostruzione di cui al precedente comma 4, sono altresì applicabili, ai fini del calcolo del contributo concedibile, anche gli eventuali incrementi dei costi parametrici previsti dalle presenti disposizioni normative e relativi allegati nonchè l'ulteriore incremento percentuale previsto al comma 7 del precedente art. 23, fermo restando la determinazione del contributo nei limiti di ogni singola quota di pertinenza. Sono fatti salvi i maggiori costi assunti in accollo dal titolare del contributo. [Per gli immobili non situati nei comuni di cui all'allegato n. 7 al presente testo unico, la nuova unità immobiliare equivalente non potrà essere di superficie superiore a quella da delocalizzare.] (parole soppresse) (7)

6. Per le finalità di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unità immobiliari che compongono l'edificio da delocalizzare è commisurato alla superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unità immobiliari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, della legge speciale Sisma, che non siano ricomprese all'interno di centri storici e borghi caratteristici, ovvero non siano utilizzate come abitazione principale, è ridotto del 50%. Qualora nell'edificio sia presente almeno una unità immobiliare utilizzata come prima abitazione o attività produttiva in esercizio, la riduzione del 50% prevista per le altre unità immobiliari di cui al precedente periodo è limitata al costo delle finiture esclusive.

7. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1, le pertinenze all'edificio o all'unità immobiliare oggetto delle richieste di cui al presente articolo sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare equivalenti e con lo stesso costo parametrico.

8. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze, fermo restando il rispetto del predetto limite massimo complessivo.

9. Con l'avvio della procedura di adozione del P.S.R., di cui all'art. 3-bis comma 1 del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, ovvero di un piano attuativo, ai sensi dell'art. 11 della legge speciale Sisma, il comune interessato emana un avviso pubblico mediante il quale rende edotti i cittadini di voler dare avvio alle relative procedure per l'adozione e l'approvazione degli strumenti citati e fissa un termine, non superiore a 90 giorni, entro cui esercitare la facoltà di acquisto di un immobile alternativo al contributo, di cui al presente articolo. La comunicazione, trasmessa al comune via PEC, deve contenere un contratto preliminare di acquisto, anche non registrato, dal quale risulti che l'immobile individuato risponde ai requisiti di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo. L'acquisto di un immobile in alternativa alla delocalizzazione può avvenire anche in un comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, previo assenso dei comuni interessati. Decorso tale termine senza che il cittadino abbia fatto pervenire la documentazione di cui al precedente capoverso, il comune è autorizzato a procedere con la progettazione dei piani o programmi di cui al presente comma, senza che il cittadino possa ancora utilizzare la facoltà di cui al presente articolo.

10. Nel caso di cui al comma 1, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 5 si aggiungono in ogni caso le spese di demolizione e rimozione delle macerie dell'edificio e il rimborso delle spese sostenute per le indagini geologiche sul sito originario, gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà comprensivo di ed ogni spesa conseguente nonchè per l'atto pubblico di cessione gratuita della proprietà dell'area al comune e delle spese consequenziali, oltre quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda, per la stima dei fabbricati e per la Valutazione della sicurezza di cui al comma 1, non può comunque essere superiore al 20% del contributo concedibile.

11. Nel caso di cui al comma 1, la domanda di concessione dei contributi è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma, attestante che l'edificio è agibile e corrispondente ai requisiti di cui al precedente comma 1 nonché la congruità del prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza sulla base del valore di mercato;

b) attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato l'edificio da acquistare;

c) certificato energetico (APE);

d) contratto preliminare di compravendita dell'edificio di cui al comma 1 registrato presso la competente Agenzia delle entrate con le modalità di cui all'art. 48, comma 7 della legge speciale Sisma. Il contratto preliminare deve contenere clausola di salvaguardia a favore dell'acquirente per il caso di mancata erogazione del contributo; nel caso in cui venga richiesta anche l'anticipazione per la copertura del costo dell'acconto o caparra, in luogo del preliminare registrato dovrà essere trasmesso lo schema di contratto preliminare contenente l'indicazione del costo complessivo e dell'acconto richiesto. Il contratto preliminare, registrato nelle forme di cui al periodo precedente, dovrà essere trasmesso all'USR entro trenta giorni dalla data del decreto con cui è stata liquidata l'anticipazione richiesta;

e) nel caso di cui al comma 4, il verbale dell'assemblea di condominio dal quale risulti la deliberazione unanime all'acquisto dell'abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari;

f) qualora ricorra, la polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;

g) atto d'obbligo a favore del comune territorialmente competente alla cessione gratuita, in data antecedente all'erogazione del contributo dell'area di cui al comma 10;

h) relazione geologica secondo quanto previsto dalle NTC 2018 dell'area interessata dall'edificio esistente.

11-bis. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 11, lettera d), verifica l'ammissibilità della stessa e concede l'anticipo delle somme a valere, come prestito finanziario tramite il fondo per le anticipazioni delle spese connesse alle delocalizzazioni obbligatorie, istituito con ordinanza commissariale n. 185 del 30 maggio 2024 in favore del richiedente, sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario del contributo. L'Ufficio speciale per la ricostruzione nel provvedimento di concessione del contributo indica l'importo del contributo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, da parte dell'Istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al Presidente della regione - vicecommissario straordinario.

12. Il richiedente, a pena di decadenza dal contributo, trasmette all'ufficio speciale l'atto pubblico di compravendita dell'immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.

13. Per le finalità di cui al presente articolo non è consentito l'acquisto della proprietà dell'edificio di cui al comma 1 dal coniuge, dai parenti o affini fino al prima grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

14. Il Vicecommissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi in caso di:

a) mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese;

b) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.

In tali casi il richiedente il contributo è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

15. Il contributo determinato ai sensi del presente articolo è erogato in una unica soluzione dall'istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati, a valere sui fondi di cui all'art. 5 comma 3 della legge speciale Sisma. Con riferimento alle spese ammissibili sostenute e documentate dal soggetto legittimato, il contributo è erogato sul conto corrente allo stesso intestato.

16. Ai fini di cui al presente articolo, i contributi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale, possono essere concessi altresì per l'acquisto, nello stesso comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti nella Sezione III del Capo II della Parte II del presente Testo unico.

Art. 31 - Domanda per acquisto di immobili ad uso abitativo

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dal precedente art. 30 è inviata all'Ufficio speciale tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale.

2. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.

3. La domanda deve contenere le indicazioni previste dalla vigente disciplina e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite dal precedente art. 30 del presente Testo unico.

SEZIONE IV- Interventi di demolizione o messa in sicurezza

Art. 32 - Interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici

(sostituito dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. 28 novembre 2023, n. 157)

1. Gli edifici danneggiati dal sisma che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi ovvero ne impediscano il rilascio dell'agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario con le modalità di cui ai successivi commi da 10 a 15, ovvero, qualora i proprietari risultino inerti, dissenzienti oppure irreperibili, sono demoliti o messi in sicurezza dal comune, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione all'USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori.

2. I comuni, ai sensi dell'art. 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell'edificio di avviare gli interventi di cui al precedente comma 1, fissando un termine per l'esecuzione. Trascorso inutilmente tale termine, i comuni provvedono, con apposita ordinanza, agli interventi edilizi di demolizione o messa in sicurezza finalizzati a tutelare l'incolumità, la sicurezza urbana e la salute pubblica nonchè la speditezza dei lavori di ricostruzione.

3. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal comune, a seguito dell'inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione nella misura dell'80% del costo dell'intervento, previa richiesta da parte del comune stesso, attestante il costo dell'intervento. Il rimanente importo a saldo, sarà corrisposto a fine lavori, previa presentazione da parte del comune di apposita documentazione tecnico - economica di conclusione dei lavori.

4. Gli USR provvedono a richiedere al Commissario l'assegnazione dell'importo di cui al comma 1, che trova copertura nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, della legge speciale Sisma.

5. L'importo delle spese di demolizione o messa in sicurezza erogate al comune deve essere compensato nella somma totale del contributo da concedere per l'intervento di ricostruzione dell'edificio con le modalità di cui al presente testo unico. La somma dell'anticipazione erogata al comune in sostituzione del beneficiario del contributo, deve essere riversata, a cura dell'istituto di credito prescelto da parte del medesimo beneficiario, sulla contabilità speciale del presidente della regione-vicecommissario contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL 0.

6. Nel caso di intervento sostitutivo del comune, resta esclusa dal calcolo del contributo, da concedersi per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione, la maggiorazione di cui alla lettera d) della tabella 7 dell'allegato 5 e di cui alla lettera d) della tabella 7 dell'allegato 4.

7. In relazione agli immobili privati ricompresi nei programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza, nonchè di demolizione volontaria, ove ammissibili, definiti dai Gruppi tecnici di valutazione (GTV) istituiti dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge speciale Sisma possono chiedere l'anticipo delle spese per la demolizione dell'edificio danneggiato prima della presentazione della domanda di contributo.

8. Per la ricostruzione degli immobili privati di cui al comma 7, il contributo da concedersi è calcolato sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 degli allegati 4 e 5 per il livello operativo L4. Per detti immobili, in considerazione del riconoscimento «d'ufficio» del costo parametrico per il livello operativo L4, non si applicano le disposizioni relative alla determinazione preventiva del livello operativo di cui all'art. 7 del presente Testo unico, nonchè le disposizioni ivi contenute relative alla autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, con contestuale valutazione del livello operativo, per gli edifici classificati con esiti B o C della scheda AeDES/GL-AeDES, di cui al precedente art. 5.

9. I proprietari degli edifici classificati L3 e L4, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) e purchè sia stato approvato dall'Ufficio speciale il livello operativo di cui all'art. 7 del presente Testo unico, possono chiedere l'anticipo per le spese di demolizione prima della presentazione della domanda di contributo. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese di demolizione deve essere presentata successivamente all'autorizzazione della richiesta preventiva del livello operativo.

10. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese di demolizione o di messa in sicurezza, di cui ai commi 1, 7 e 9 è presentata, per conto del proprietario, dal professionista incaricato all'Ufficio speciale mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario. La richiesta deve contenere i dati di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 55 del presente Testo unico, ad essa devono essere inoltre allegati:

a) le dichiarazioni rese dai proprietari delle unità immobiliari o dell'edificio con cui attestano il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 6, del presente Testo unico per beneficiare del contributo per gli interventi di ricostruzione;

b) l'attestazione da parte del professionista dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 60 del presente Testo unico;

c) la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 del contributo concedibile determinato ai sensi del successivo comma 10;

d) il progetto di demolizione o messa in sicurezza corredato delle necessarie autorizzazioni;

e) verbale di assemblea contenente volontà unanime di tutti i soggetti legittimati alla demolizione dell'edificio, nel caso di edifici con livello operativo L3, ovvero volontà di tutti i soggetti legittimati, espressa con le maggioranze derogate di cui all'art. 6, comma, 11, della legge speciale Sisma, alla messa in sicurezza dell'edificio o alla demolizione dello stesso nel caso di livello operativo L4;

f) atto di impegno da parte dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda di contributo di cui al comma 2 entro il termine stabilito con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2 della legge speciale Sisma;

11. Le spese per la completa demolizione degli edifici di cui ai commi 1, 7 e 9 e delle relative spese tecniche nel limite del 10% del costo ammissibile, sono provvisoriamente determinate nella misura forfettaria pari a 150 euro per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio. Le spese per la messa in sicurezza degli edifici di cui al comma 1 e delle relative spese tecniche nel limite del 10% del costo ammissibile, sono provvisoriamente determinate nella misura forfettaria pari a 250 euro per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio.

12. Per gli edifici di cui al comma 7, la somma erogata, anticipatamente rispetto alla domanda di contributo per l'intervento di ricostruzione dell'edificio, non sarà compensata nella somma totale del contributo da concedere e, pertanto, non sarà compresa nel costo dell'intervento di ricostruzione, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 42 e di cui al comma 4 dell'art. 44 del presente testo unico.

13. Per gli edifici di cui ai commi 1 e 9 la somma erogata, anticipatamente rispetto alla domanda di contributo per l'intervento di ricostruzione dell'edificio, sarà compensata nella somma totale del contributo da concedere e, pertanto, sarà compresa nel costo dell'intervento di ricostruzione, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 42 e di cui al comma 4 dell'art. 44 del presente Testo unico. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel successivo provvedimento di concessione del contributo, indicherà l'importo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, in occasione del primo SAL, da parte dell'istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al presidente della regione - vicecommissario.

14. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui ai commi 1, 7 e 9, procede alla verifica della ammissibilità della richiesta e con proprio provvedimento, concede l'anticipazione delle spese per la demolizione a valere, come prestito finanziario, sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3 della legge speciale Sisma. Gli importi richiesti sono erogati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione in un'unica soluzione, previa rendicontazione da parte del professionista delle spese effettivamente sostenute da documentarsi a mezzo di fatture e idonea documentazione contabile.

15. La mancata presentazione della successiva domanda di contributo per la ricostruzione nei termini stabiliti dai provvedimenti del Commissario straordinario determina la revoca dell'anticipazione di cui al comma 11 e 14. Il Commissario alla ricostruzione adotta i provvedimenti per l'immediato recupero di quanto erogato in anticipazione.

CAPO III - Disciplina del contributo

SEZIONE I - Disposizioni generali

Art. 33 - Ambito di applicazione

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti nel presente Testo unico, possono essere previsti:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100% del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, salvo quanto previsto dai precedenti articoli 23, 25 e 30, nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. Le spese tecniche e le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi, al netto dell'IVA se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dal presente Capo, secondo le percentuali stabilite nelle intese sottoscritte dal Commissario straordinario e dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 della legge speciale Sisma. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede AeDES/GL-AeDES.

3. Le disposizioni che seguono disciplinano la misura del contributo, degli incrementi e delle maggiorazioni relativi a specifiche tipologie o categorie di danno.

Art. 34 - Divieto e limiti di cumulabilità dei contributi

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 33, i contributi per i danni gravi alle abitazioni non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), della legge speciale Sisma, che è dovuto agli interessati fino al ripristino dell'agibilità dell'immobile originario. Ai fini del presente comma, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni.

2. I contributi per i danni gravi alle attività produttive sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime de minimis, per gli stessi costi ammissibili, nei limiti di cui agli articoli 8 e 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8 e 30 del Regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovra compensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 35 - Obblighi del beneficiario ed esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

1. Sono esclusi dai contributi gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al presente Testo unico. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale del contributo.

2. Il Vicecommissario altresì dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi nei seguenti casi:

a) accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;

b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma del presente Testo unico;

c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta;

d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla scadenza del contratto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condotti in leasing, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, per i contributi richiesti dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione;

e) qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiamo disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale e, inoltre, nel caso di:

- risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l'impossibilità di riscattare il bene mobile e/o immobile concesso in godimento;

- dichiarazioni false in ordine alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva;

- condanna in sede civile dell'impresa costruttrice dell'immobile distrutto o danneggiato al risarcimento dei danni a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile;

- mancata produzione, in fase di controllo, delle quietanze comprovanti i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.

3. In ogni caso, il Vicecommissario può sospendere la concessione dei contributi qualora l'impresa affidataria non rispetti l'obbligo di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore e dei fornitori entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

4. In caso di contributi concessi alle attività produttive il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 3 al presente Testo unico, anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale del contributo.

Oltre che nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il Vicecommissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi per danni gravi alle attività produttive in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 56 del presente Testo unico per l'erogazione dei contributi relativi ai beni mobili strumentali e agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione.

5. Restano in ogni caso fermi i seguenti obblighi e condizioni:

a) la perdita del diritto al contributo lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato per le parti comuni dell'edificio;

b) nel caso in cui il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al Vicecommissario domanda di subentro nel contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario;

c) nel caso in cui il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l'acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dal presente Testo unico per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento simico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

d) qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dal presente Testo unico;

e) in caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull'immobile il contributo stabilito dal presente Testo unico. Ai fini della presentazione della domanda di contributo è sufficiente che gli interessati dimostrino la loro qualità di erede o legatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre per la successiva liquidazione del contributo da parte dell'Istituto di credito sarà necessario dimostrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione;

f) possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Nel caso in cui le procedure di esecuzione forzata o concorsuale siano intervenute prima della presentazione della domanda di contributo, il diritto a richiedere il contributo è riconosciuto a favore dell'acquirente o del curatore fallimentare autorizzato dal giudice con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dal presente Testo unico per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento simico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti. Qualora le predette procedure siano intervenute dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto o il curatore fallimentare autorizzato dal giudice possono presentare al Vicecommissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario. In assenza dell'autorizzazione del giudice, il Vicecommissario procede alla revoca, anche parziale, del contributo concesso;

g) nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge speciale Sisma, la concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario, dell'usufruttuario o del titolare del diritto di godimento alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici;

h) la dichiarazione di assunzione dell'impegno di cui alla precedente lettera g) è presentata all'Ufficio speciale in allegato alla domanda di contributo, informandone anche il Comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori l'unità immobiliare deve essere ceduta in locazione o comodato, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge speciale Sisma, ad altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, come individuati dallo stesso proprietario o dal Comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il Comune o il proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo di abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma, lo stesso proprietario può cedere l'immobile in locazione ad altri soggetti;

i) nei casi di cui alla precedente lettera g), il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario o comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità ovvero qualora, precedentemente agli eventi sismici, egli fosse stato convenuto in giudizio dal proprietario per inadempimento contrattuale;

j) nei casi di cui alle lettere g), h) e i), il proprietario è esonerato dal cedere l'immobile ad altro soggetto individuato dallo stesso proprietario o dal Comune tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, qualora al momento del sisma l'immobile danneggiato fosse locato o concesso in comodato d'uso gratuito ad un parente o affine fino al secondo grado.

6. Resta fermo, per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva, che i beneficiari dei contributi concessi per il rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell'immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva, anche diversa da quella in esercizio alla data del sisma, per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attività al momento della domanda di contributo, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all'Ufficio speciale la ripresa dell'attività produttiva e l'effettiva utilizzazione a tal fine dell'immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all'Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell'immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo della stessa o di altra attività produttiva.

7. I mutamenti di destinazioni d'uso relativi agli interventi di cui al presente articolo con opere o senza opere sono disciplinati dal successivo articolo 103.

8. Nel caso di trasferimento di proprietà, comunque in data successiva al sisma, alla stessa deve essere allegata una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità di quelli di cui alla legge speciale Sisma.

SEZIONE II - Interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo

Art. 36 - Determinazione del contributo

(integrato dall'art. 6, comma 1, lett. a), dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136, dall'art. 6, comma 1, dell'O.P.C.M. 28 novembre 2023, n. 157 e modificato dall'art. 3, comma 2, dell'O.P.C.M. 26 giugno 2024, n. 192)

1. Per l'esecuzione degli interventi di immediata riparazione e rafforzamento locale di edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell'articolo 8 della legge speciale Sisma, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'Allegato 2 al presente Testo unico, intitolato "Parametri per la determinazione del contributo per i danni lievi", in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.

2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio, nonchè il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche, secondo quanto indicato dal presente Testo unico, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti dai successivi articoli 123-126, eventuali compensi dell'amministratore di condominio o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'articolo 179 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura. Il costo dell'intervento inoltre comprende le spese per le opere di rispristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l'agibilità dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l'edificio stesso e garantiscano la stabilità del terreno.

3. Il costo dell'intervento comprende inoltre le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6, comma 8-bis della legge speciale Sisma.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge speciale Sisma il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e al 50% del medesimo costo ammissibile nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 5, della stessa legge speciale Sisma. Per gli edifici situati fuori cratere e fuori centro storico e borghi caratteristici, al cui interno è presente almeno una unità immobiliare ricadente nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e) della legge speciale Sisma, il contributo per le parti comuni è pari al 100% per ciascuna unità immobiliare, fermo restando il limite del 50% del costo ammissibile per le unità immobiliari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c). L'entità del contributo per l'intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

5. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 2 al presente Testo unico, i contributi sono destinati per almeno il 50% all'eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità secondo quanto disposto dal presente Testo unico e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. [Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge.] (parole soppresse) (8)

6. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili, ai sensi degli articoli 21, comma 5, e 42, comma 6, del presente Testo unico.

7. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia.

8. Per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici di proprietà mista trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 12 del presente Testo unico.

9. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del successivo art. 42 e il predetto indennizzo assicurativo.

Art. 37 - Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici

(integrato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 27 luglio 2023, n. 150 e modificato dall'art. 6, comma 1, dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 155)

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente articolo 36, i costi parametrici, come definiti sulla base del sopra citato Allegato 2 al presente Testo unico, sono incrementati:

a) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilità di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00. Ai fini del riconoscimento dell'incremento, si tiene altresì conto degli ostacoli presenti lungo il percorso per raggiungere il cantiere ovvero della dimostrazione della difficoltà oggettiva di impostare il cantiere (a titolo esemplificativo: mancanza di spazi propri o pubblici utili per la predisposizione del cantiere, strettoie che limitano l'accesso, presenza di ostacoli o limiti invalicabili inamovibili, utilizzo di mezzi non ordinari per l'esecuzione delle opere), con particolare riferimento ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali. Le strutture in aderenza su due lati non possono essere le uniche condizioni di accesso alla maggiorazione. La difficoltà oggettiva deve essere dimostrata con un apposito elaborato. L'incremento è riconosciuto anche alle pertinenze esterne, con valutazione separata, alle stesse condizioni sopra indicate per l'edificio;

b) fino al 10% per gli interventi di ripristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l'agibilità dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l'edificio stesso e garantiscano la stabilità del terreno. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire detto incremento è asseverata dal professionista all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi necessari. Nei casi in cui l'incremento previsto dalla presente lettera risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi previsti sulle opere di sostegno, il soggetto avente titolo può chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione di procedere ad una stima diretta del medesimo intervento, allegando un'apposita relazione tecnica a dimostrazione dell'insufficienza dell'incremento. Qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente periodo, l'Ufficio speciale per la ricostruzione verifica l'ammissibilità degli interventi secondo la procedura speciale di cui al successivo articolo 59;

c) delle percentuali stabilite dall'Allegato 8 al presente Testo unico per gli immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico, in relazione alla tipologia di immobile e di intervento proposto.

2. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva, i costi parametrici di cui al sopra citato Allegato 2 al presente Testo unico sono aumentati del 10% qualora l'altezza sotto le travi sia superiore a m. 4,00.

3. Per l'intervento di riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo ubicati nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma di cui all'allegato 7 del presente Testo unico, è previsto un incremento del costo parametrico pari al 10%, in considerazione del grado di distruzione causato dal sisma, dell'intensità macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro.

4. L'incremento di cui al precedente comma 3 non è cumulabile con l'incremento di cui al precedente comma 1, lettera a).

Art. 38 - Superamento dei motivi ostativi successivamente al decreto di rigetto

1. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge.

2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al precedente comma, ovvero l'ulteriore rigetto dell'istanza come sopra integrata, determinano la definitiva inammissibilità al contributo nonché gli effetti decadenziali in materia di autonoma sistemazione previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge speciale Sisma.

Art. 39 - Interventi su singola unità immobiliare

1. Per la presentazione della domanda di contributo con le modalità di cui all'art. 8, comma 1-bis, della legge speciale Sisma costituisce condizione necessaria che gli interventi conseguenti al progetto presentato riguardino edifici con sole inagibilità parziali.

2. E' necessario inoltre che gli interventi previsti nel progetto presentato, anche se circoscritti ad una sola unità immobiliare, ripristinino l'agibilità delle unità immobiliari inagibili e garantiscano l'esecuzione di interventi di riparazione locale dell'edificio.

SEZIONE III - Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici con tipologia costruttiva assimilabile ad abitativa

Art. 40 - Determinazione dei contributi

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto per gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) della stessa legge speciale Sisma, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo articolo 41, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva in esercizio alla data degli eventi sismici.

2. Nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto per gli interventi indicati dal comma 1, concesso a favore dei beneficiari di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), della stessa legge speciale Sisma, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo articolo 41 per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Qualora nell'edificio sia ricompresa almeno una unità immobiliare ricadente nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e) della legge speciale Sisma, il contributo per le parti comuni è pari al 100% per ciascuna unità immobiliare, fermo restando il limite del 50% del costo ammissibile di cui al periodo precedente per le opere relative alle finiture esclusive.

3. Nei medesimi Comuni di cui al precedente comma 2, il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.

4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del successivo articolo 42 e il predetto indennizzo assicurativo.

5. L'entità del contributo per l'edificio oggetto di intervento è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

Art. 41 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 40, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato 5 al presente Testo unico, intitolato "Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa", in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.

2. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza (come definite dal "Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello - AeDES" approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché per le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati dalle disposizioni del presente Testo unico. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

3. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui al precedente articolo 6, comma 11, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all'esecuzione degli interventi.

4. Il costo dell'intervento comprende anche:

a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l'adeguamento delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 di cui al sopra citato Allegato 5 al presente Testo unico;

b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell'edificio, anche quelle necessarie per l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 di cui all'Allegato 5 del presente Testo unico;

c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis della legge speciale Sisma;

d) le spese per le opere di ripristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l'agibilità dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l'edifico stesso e garantiscano la stabilità del terreno.

5. Il contributo è destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'edificio e, per la restante quota, alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni e all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.

6. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative superfici accessorie ricomprese nell'edificio. Sono comunque ammesse a contributo nel limite stabilito dal precedente articolo 11, anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, quali cantine, autorimesse magazzini o immobili comunque funzionali all'abitazione o all'attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.

7. Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.

8. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, nel rispetto della vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del costo convenzionale.

9. Nei casi di demolizione e ricostruzione, anche in altra area dello stesso Comune ai sensi degli articoli 22 e seguenti del presente Testo unico, il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. In ogni caso l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo.

10. Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della presentazione del progetto e sulla base di mutate esigenze, l'incremento del numero di unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva a parità di superficie complessiva dell'edificio e ferma restando la destinazione d'uso preesistente. Le opere aggiuntive derivanti dal frazionamento dell'immobile, asseverate dal professionista incaricato, sono in accollo al soggetto legittimato. L'Ufficio speciale, all'esito dell'istruttoria condotta dal Comune sulla ammissibilità della richiesta in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, determina il contributo ammettendo il minore tra il costo convenzionale determinato sulla superficie delle unità immobiliari alla data del sisma e il costo dell'intervento previsto dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione.

11. Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 10, per la determinazione del contributo viene ammesso il minore tra il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto e il costo degli interventi previsti dal progetto depositato.

12. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad abitazioni o ad attività produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, della legge speciale Sisma, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e di eventuali ulteriori interventi con risorse finanziarie aggiuntive è effettuata unitariamente.

13. Il progetto unitario di cui ai precedenti articoli 14 e 15 può prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive oltre il miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, diverse da quelle specifiche attinenti alla ricostruzione post sisma 2016. Esso può prevedere l'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura. Resta impregiudicato che il contributo va calcolato secondo le disposizioni del successivo articolo 42.

14. Ai fini della determinazione del contributo e della sua liquidazione, vanno determinate le percentuali di incidenza delle opere comuni (es. strutture) afferenti ai diversi finanziamenti e le opere, distinguibili, ammissibili e non ammissibili a contributo ai sensi del presente Testo unico. Le contabilità e le relative fatturazioni sono separate e non possono riguardare le medesime lavorazioni.

15. In tutti i casi di demolizione e ricostruzione di uno o più edifici esistenti, indipendentemente dall'utilizzo di risorse economiche e finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste per la ricostruzione privata, il nuovo progetto può prevedere l'esecuzione di organismi edilizi del tutto o in parte diversi da quelli esistenti per numero di unità strutturali, sagoma, purché conforme con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e con gli atti di programmazione del comune territorialmente competente, previa autorizzazione del comune e degli organi competenti. Nel caso di adeguamento di edifici esistenti è consentito l'aumento delle unità strutturali.

16. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all'interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari come disciplinati ai precedenti articoli 13, 14 e 15, nonché dall'articolo 11 della legge speciale Sisma.Pper i contributi alle imprese resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel successivo articolo 44.

Art. 42 - Modalità di calcolo del contributo

(integrato e modificato dagli artt. 1, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139, dall'art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 30 maggio 2023, n. 140, modificato dall'art. 3, comma 3, dell'O.P.C.M. 26 giugno 2024, n. 192 e dall'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 222)

1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:

a) il costo dell'intervento, al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico del cratere Centro Italia vigente, ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente, al netto dei ribassi eventualmente offerti dall'impresa affidataria e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, e

b) il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 5 al presente Testo unico, articolato per classi di superficie e riferito al "livello operativo" attribuito all'edificio, oltre IVA se non recuperabile.

2. Il "livello operativo" dell'edificio è determinato sulla base della combinazione degli "stati di danno" e dei "gradi di vulnerabilità" stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell'Allegato 5 al presente Testo unico. Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie.

3. Per la ricostruzione degli edifici la cui demolizione totale o parziale è imposta da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 dell'Allegato 5 pari al livello operativo L4.

4. Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti edifici composti da più unità immobiliari, anche ricompresi in interventi unitari, si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unità immobiliare, come stabilito nel presente Testo unico, il credito di imposta è imputato, comunque, al rappresentante comune ai fini della successiva cessione all'istituto bancario prescelto.

5. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all'articolo 6, comma 11, della legge speciale Sisma, ovvero dal consorzio con quelle di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente Testo unico, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all'esecuzione degli interventi.

6. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico e altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale è riconosciuto nel limite del 65%, e il costo dell'intervento, a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne. Il costo dell'intervento, nel caso di demolizione e ricostruzione, deve intendersi quello indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio e la realizzazione delle finiture sulle parti comuni, tra le quali, in difformità da quanto previsto dal precedente comma 4, non sono computabili le finiture esclusive proprie delle unità immobiliari non utilizzabili. Il costo dell'intervento, nel caso di riparazione e in difformità da quanto previsto dal successivo comma 7, deve intendersi quello indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonchè le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.

7. Negli interventi di riparazione degli edifici composti da più unità immobiliari, anche ricompresi in interventi unitari, il professionista incaricato assevera e attesta, sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, previa autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unità immobiliari da acquisire in assemblea con le modalità previste dalla legge speciale Sisma, la ripartizione dei costi dell'intervento distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli relativi alle finiture ed impianti. Il professionista incaricato individua altresì, nella medesima perizia asseverata, gli interventi relativi alle opere di finitura ed impiantistica da eseguirsi sulle parti comuni o, comunque, alle stesse strettamente connesse in ragione della peculiarità dell'intervento da realizzare. I costi delle opere di finitura esclusiva strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni possono essere imputati al condominio o al consorzio.

8. Al fine di determinare le differenti aliquote IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa ai lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell'intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l'aliquota IVA di competenza.

9. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 5 al presente Testo unico. In ogni caso il cumulo totale degli incrementi di cui alle tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 5 non può superare il 90% del costo parametrico per gli interventi su edifici con livello operativo L4 e non può superare il 70% del costo parametrico per tutti gli altri livelli operativi, fatti salvi i casi disciplinati dal successivo art. 96, comma 3. Gli incrementi di cui alle tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 5 sono applicati se il computo metrico estimativo è redatto sulla base del Prezzario unico interregionale (P.U.C.) predisposto dal commissario straordinario e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, con priorità per quello territorialmente di competenza. In esito all'approvazione del nuovo Prezzario unico del cratere, i soggetti legittimati, anche a fronte di concessioni già decretate, possono proporre una variante per utilizzare i nuovi prezzi, nei limiti del contributo massimo concedibile. Fermo restando l'esercizio della richiamata facoltà, nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle nuove tariffe previste. Pertanto, in caso di carenza di spazio finanziario convenzionalmente disponibile, la rimodulazione in riduzione del costo dell'intervento potrà avvenire previo apposito consenso da parte del soggetto legittimato, mediante la sottoscrizione di specifico accordo.

10. Nella quantificazione del contributo, le spese tecniche al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 della legge speciale Sisma. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede di cui al precedente articolo 5.

Art. 43 - Intervento diretto dei Comuni nella ricostruzione privata

1. Ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 1, lett. a), al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione e l'effettivo recupero dei centri storici, contrastare il deprezzamento degli immobili e garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché ridurre i processi di spopolamento delle aree interne, il Comune si sostituisce al proprietario nell'esercizio delle facoltà e delle attività previste ai fini della ricostruzione e nel diritto al contributo, previa reiterata diffida.

2. Ai fini di cui al precedente comma, il Comune può altresì in ogni momento acquisire il consenso del proprietario all'esecuzione, su sua delega e in sua vece, senza costi aggiuntivi, degli adempimenti previsti dal presente Testo unico nonché alla realizzazione dei lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, ove previsto.

SEZIONE IV - Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso produttivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive

Art. 44 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici produttivi

(integrato dall'art. 3, comma 1, lett. b), dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136, modificato dall'art. 1, comma 1, del O.P.C.M. 27 luglio 2023, n. 150, integrato dall'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. 28 novembre 2023, n. 157, dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 20 dicembre 2023, n. 164 e dall'art. 8, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 222)

1. Per l'esecuzione degli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato 4 al presente Testo unico, intitolato "Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione produttiva", in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.

2. Ai fini della determinazione del contributo e dei costi, agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 41, comma 2. Per quanto concerne i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza si applicano le prescrizioni di cui al manuale approvato con decreto del Presidente del Consigli dei ministri del 14 gennaio 2015.

3. Il costo dell'intervento comprende anche:

a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l'adeguamento delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e delle eventuali abitazioni presenti nell'edificio alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato 4 al presente Testo unico, nonché le spese per opere di rispristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l'agibilità dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l'edificio stesso e garantiscano la stabilità del terreno;

b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell'edificio, anche quelle necessarie per l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato 4 al presente Testo unico;

c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici;

d) le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della legge speciale Sisma.

4. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, così come risulta dal computo metrico- estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezzario unico del cratere Centro Italia vigente, ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente, al netto dei ribassi eventualmente offerti dall'impresa affidataria fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, e

- il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 4 al presente Testo unico riferito al livello operativo attribuito all'edificio, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dello stesso. Il costo parametrico è incrementato come stabilito nella Tabella 7 dell'Allegato 4 al presente Testo unico.

Il "livello operativo" dell'edificio è determinato sulla base della combinazione degli "stati di danno" e dei "gradi di vulnerabilità" stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell'Allegato 4 al presente Testo unico.

5. Al fine di determinare le differenti aliquote dell'IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell'intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l'aliquota IVA di competenza.

6. Per la ricostruzione degli edifici la cui demolizione totale o parziale è imposta da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 dell'allegato 4 per il livello operativo L4.

7. Nel caso di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili a fini abitativi o produttivi, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 42, comma 6.

8. Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del comma 4 costituisce il tetto massimo degli aiuti consentiti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 ed all'articolo 30 del Regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702/2014.

9. Nella quantificazione del contributo, le spese tecniche al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d'intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a norma dell'articolo 34 della legge speciale Sisma. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede di cui al precedente articolo 5.

10. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Capo III, Sezione III della Parte II del presente Testo unico. La medesima disciplina si applica agli alberghi e agli agriturismi, per i quali ai fini della determinazione del costo convenzionale, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previsto dalla Tabella 6 dell'Allegato 5 al presente testo unico.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli edifici ad uso produttivo con valore tipologico e architettonico caratteristico della zona rurale, ai fini del recupero e della tutela del patrimonio tradizionale e storico, laddove vengano effettuati interventi conformi a quelli preesistenti quanto a caratteristiche tipologiche, collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza, accessibilità e per il rispetto delle prescrizioni nazionali ed europee che ne condizionano l'utilizzo a specifici fini produttivi. Nel caso in cui l'edificio rurale, di cui al precedente periodo, sia caratterizzato dalla contestuale presenza di unità immobiliari adibite ad attività produttiva e unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, il cui costo convenzionale è riconosciuto nel limite del 65%, e il costo dell'intervento, a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne. Qualora, inoltre, l'unità immobiliare adibita ad attività produttiva, situata all'interno dell'edificio rurale, di cui al secondo periodo del presente comma, sia priva di finiture particolari ed impianti, limitatamente alle superficie della stessa, il costo parametrico è ridotto del 30%.

Nel caso di edifici produttivi con valore tipologico e architettonico caratteristico della zona rurale, che effettuino interventi non conformi a quelli preesistenti, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Capo III, Sezione III della Parte II del presente Testo unico, laddove sia dimostrata l'utilizzabilità a fini abitativi, alla data degli eventi sismici, di almeno un'unità immobiliare in essi ricompresa.

11. Per gli interventi di ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati o distrutti, eseguiti in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico ad ospitare l'edificio stesso ai sensi dei precedenti articoli 22 e seguenti, il contributo viene determinato sul minore degli importi risultanti dalla comparazione tra il costo dell'intervento di ricostruzione ed il costo convenzionale relativo al livello operativo attribuito all'edificio esistente danneggiato ai sensi della Tabella 6 dell'Allegato 4 al presente Testo unico. In ogni caso l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività, la demolizione dell'edificio esistente e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo.

12. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale è quella complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore. L'entità del contributo per l'intero edificio oggetto di intervento di cui al presente comma è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

13. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, nel rispetto della vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del costo convenzionale.

14. Per gli interventi di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici già realizzati, ancorché con interventi di manutenzione ovvero di ristrutturazione in corso d'opera di cui alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 10 del presente Testo unico destinati ad uso produttivo o abitativo, il contributo determinato con le modalità di cui alla presente sezione è ridotto del 40% e senza l'applicazione degli incrementi e delle maggiorazioni al costo parametrico. Qualora i medesimi interventi non riguardino l'intera unità strutturale, ma una o più unità immobiliari, la riduzione di cui al precedente periodo si applica alle sole finiture esclusive delle unità medesime. Per gli edifici o le unità immobiliari non situate nei comuni del cratere la percentuale è ulteriormente ridotta del 50%.

15. Per gli interventi di ripristino con miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione degli edifici in corso di costruzione di cui alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 10 del presente Testo unico destinati ad uso produttivo o abitativo, il contributo ammissibile è pari al 60% dei costi sostenuti, come risultanti dall'ultimo SAL approvato del direttore dei lavori alla data del sisma e dichiarati con perizia giurata del professionista incaricato. Il contributo è erogato a condizione che l'impresa si impegni con atto d'obbligo notarile a realizzare e rendere agibile l'immobile entro i termini di conclusione dei lavori previsti dal presente Testo unico a pena di revoca del contributo.

16. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo dell'intervento determinato ai sensi del successivo art. 42 e il predetto indennizzo assicurativo.

17. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 4 al presente Testo unico. Gli incrementi di cui alle tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 4 sono applicati se il computo metrico estimativo è redatto sulla base del Prezzario unico interregionale (P.U.C.) predisposto dal Commissario straordinario e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, con priorità per quello territorialmente di competenza. In esito all'approvazione del nuovo Prezzario unico del cratere, i soggetti legittimati, anche a fronte di concessioni già decretate, possono proporre una variante per utilizzare i nuovi prezzi, nei limiti del contributo massimo concedibile. Fermo restando l'esercizio della richiamata facoltà, nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle nuove tariffe previste. Pertanto, in caso di carenza di spazio finanziario convenzionalmente disponibile, la rimodulazione in riduzione del costo dell'intervento potrà avvenire previo apposito consenso da parte del soggetto legittimato, mediante la sottoscrizione di specifico accordo.

Art. 45 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte

(modificato dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 ottobre 2024, n. 208)

1. Nei casi di interventi per:

a) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;

b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d), del presente testo unico;

la determinazione del costo ammissibile a contributo, limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 56, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 600 del 1973 o da altri registri, ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario al momento del sisma, in virtù di un valido contratto riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente.

2. In alternativa alla valutazione basata sul costo di sostituzione del bene danneggiato di cui al successivo comma 3, nei casi di cui al comma 1, limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo può avvenire sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 56, riferita al complesso dei beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario. Per le imprese in esenzione dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, l'utilizzo dei beni per l'esercizio dell'attività di impresa deve essere desunto da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri registri ovvero riferirsi a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente. In tale ipotesi la perizia giurata deve fornire gli elementi necessari dai quali emerga che l'acquisto dei nuovi beni, ancorché non corrispondenti a quelli danneggiati o dismessi, sia finalizzato a fornire piena funzionalità per le attività delle imprese destinatarie del contributo. Ai fini della valutazione del valore dei beni occorre applicare le tecniche e i metodi dell'estimo industriale o commerciale mediante l'utilizzo di formule che consentano di determinare il valore di ciascun bene utilizzando i parametri ritenuti più significativi tra i seguenti: valore corrente del bene nuovo; costo storico del bene, vita residua del bene, vita utile del bene, attualizzazione ISTAT del costo storico, coefficienti di obsolescenza, senescenza e deprezzamento del bene, costi della messa a norma del bene, valore commerciale del bene usato. Resta fermo che il costo complessivo riconosciuto ammissibile non può essere comunque superiore al costo storico complessivo dei beni alla data degli eventi sismici causa del danno, come risultante dal libro dei beni ammortizzabili, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai ed impiegati, come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il valore massimo ammissibile di cui al precedente comma è sostituito dal Valore allo Stato d'Uso (VSU), inteso come valore di rivalutazione effettuato, ai sensi della vigente normativa civilistica e fiscale, sui beni materiali danneggiati, se risultante, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero in altri documenti contabili dell'impresa.

3. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2, la valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato, ovvero sulle spese di ripristino del bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

4. Nel caso in cui i beni strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi sismici, nella disponibilità dell'impresa in base a un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le seguenti modalità:

a) i contributi relativi agli interventi di riparazione possono essere chiesti:

i. dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico;

ii. dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo;

b) i contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti possono essere chiesti dal conduttore del bene ovvero dalla società di leasing proprietaria dello stesso.

5. Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a) e b) del precedente comma 4, il conduttore del bene deve allegare alla domanda di contributo:

a) una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;

b) una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario straordinario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti.

6. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 4, il conduttore, all'atto della presentazione della documentazione di spesa, deve altresì produrre le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo.

7. In tutti i casi di cui al comma 4, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

8. Ai fini dell'ammissione al contributo, possono essere prese in considerazione le sole spese di riacquisto o ripristino sostenute successivamente alla data del sisma e riferite specificamente ai beni indispensabili e connessi con l'attività dell'impresa e finalizzati al rapido e completo riavvio dell'attività produttiva.

9. Per la riparazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lett. b), la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo art. 56, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale, riferita all'intervento eseguito sulla base del computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi del contratto di appalto, desunti dal prezziario unico del cratere Centro Italia vigente.

10. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'articolo 10 comma 2, lettera d), del presente Testo unico la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 56, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:

a) accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all'ultimo inventario redatto ai sensi degli articoli 2214 e 2217 del codice civile e dell'articolo 15 del d.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia giurata;

b) tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo è pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato;

c) stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma:

i. il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;

ii. il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

11. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa ed essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate e i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili - attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.

12. Con riferimento ai prodotti in corso di maturazione di cui all'articolo 5, comma 2, lett. c) della legge speciale Sisma, la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale.

A tal fine il professionista incaricato dovrà:

a) accertare la quantità dei prodotti in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente alle risultanze delle scritture contabili di giacenza redatte ai sensi delle norme vigenti in materia. Per quanto concerne i prodotti ad indicazione geografica riconosciuti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 dicembre 2012, n. 1151/2012/CE, si potranno utilizzare anche le registrazioni di cui alle attività di controllo previste dallo stesso regolamento;

b) quantificare il danno subito con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA in relazione alla maturazione/stagionatura dei prodotti presenti nel magazzino e che risultano danneggiati. Qualora il prodotto non avesse, al momento del danno, una quotazione di riferimento si procederà con apposita stima per il collegamento ai valori ufficiali. La stima del danno dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato e quanto altro necessario a garantire la protezione delle certificazioni, e sarà a cura dei rispettivi consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP (ove presenti). Per quanto attiene alla stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l'effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.

13. Il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

14. Per gli interventi sui beni mobili strumentali è concesso un contributo pari all'80% del costo riconosciuto ammissibile a norma del presente Testo unico.

15. Per gli interventi relativi al ripristino delle scorte e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti in corso di maturazione, è concesso un contributo pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile a norma del presente Testo unico.

16. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge speciale Sisma, la differenza tra il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del presente Testo unico e il predetto indennizzo assicurativo.

17. Ai fini del mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti in corso di maturazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge speciale Sisma, le spese di cui al precedente comma 12 devono essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e possono riferirsi anche alla gestione dei prodotti che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione interrotto dall'inagibilità dell'edificio in cui era insediata l'attività produttiva.

18. Le spese sostenute dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge speciale Sisma, successivamente alla data del sisma, per la gestione e il mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge speciale Sisma, che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione che risulti interrotto per effetto dell'inagibilità dell'edificio in cui era insediata l'attività produttiva, sono ammissibili al rimborso nella percentuale del 60% del costo annuale documentato dal richiedente per il conferimento a terzi di parte delle lavorazioni dei predetti prodotti, fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

19. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche e collaudi della funzionalità dei beni mobili nonché per le relative perizie, al netto dell'IVA se detraibile, sono ammesse a contributo secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

a) 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;

b) 2,5% per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a un milione di euro;

c) 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti un milione di euro.

20. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte e dei prodotti di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettera d), comprensive della perizia giurata, sono ammesse a contributo nella misura dell'1% dei costi sostenuti e documentati.

21. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento ai beni strumentali per i quali risulti ineseguibile effettuare le valutazioni del danno subito di cui al precedente comma 1, in quanto situati all'interno di edifici che presentano uno stato di danno superiore al gravissimo per il quale sulla base di perizia giurata venga dimostrata l'impossibilità materiale del recupero dei beni medesimi nonché, in relazione ai rischi di incolumità, l'inaccessibilità, anche temporanea, allo stesso edificio derivante dallo stato di dissesto delle strutture.

SEZIONE V - Bonus edilizi e contributi della ricostruzione

Art. 46 - Disposizioni generali

1. Le disposizioni della presente Sezione disciplinano le modalità di predisposizione dei progetti, in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per i quali si intenda fruire dei benefici fiscali di cui:

a) all'art. 14 del decreto-legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto «eco bonus»);

b) all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto «bonus ristrutturazioni»);

c) all'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto «sisma bonus»);

d) all'art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto «sisma bonus acquisti»);

e) all'art. 119, commi 1-ter, 4-ter, 4-quater e 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche (cosiddetto «super bonus»);

f) nonché di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente.

2. La disciplina della presente Sezione si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6 della legge speciale Sisma per gli interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui alla legge speciale Sisma, limitatamente, con rifermento alle agevolazioni di cui al comma 1, lettere d) ed f), a quelli con destinazione abitativa.

Art. 47 - Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici

(integrato dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 224)

1. Gli incentivi fiscali previsti dal precedente art. 46 sono fruibili, per l'importo eccedente il contributo concesso per la ricostruzione, per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dal presente Testo unico, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria, a seguito di provvedimenti della pubblica autorità, la ricostruzione in altro sito e per le delocalizzazioni, anche volontarie, non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e che non comportino trasformazione urbanistica del territorio.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.

Art. 48 - Principi generali e normativa applicabile

1. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni fiscali di cui alla presente Sezione, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi del presente Testo unico, o alla variante della stessa ai sensi del precedente art. 47 comma 2, apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 46.

2. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale è altresì allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate atte a dimostrare le spese sostenute eccedenti il contributo ammesso oggetto di benefici fiscali ai sensi del precedente articolo 46.

3. Per tutti gli interventi di cui alla presente Sezione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori è effettuata unitariamente.

Art. 49 - Interventi ammessi e termini di conclusione dei lavori

1. Nel caso di interventi sugli edifici residenziali, il progetto unitario di cui al precedente articolo 48, comma 3, può prevedere altresì l'esecuzione di opere finalizzate:

a) alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio, ovvero alla realizzazione di interventi che interessino singoli elementi strutturali che, pur non alterando significativamente il comportamento globale della costruzione, determinino un aumento della sicurezza di almeno una porzione della medesima;

b) al miglioramento sismico dell'edificio ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, come definito dal precedente articolo 3, comma 1, lett. v) e x);

c) all'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero alla demolizione e ricostruzione dell'edificio, come definite dal precedente articolo 3, comma 1, lett. a) e aa);

d) all'efficientamento energetico, all'abbattimento delle barriere architettoniche e ai sistemi di monitoraggio di cui al precedente articolo 2, comma 10;

2. Nel caso di interventi sugli edifici a destinazione produttiva, il progetto può prevedere altresì l'esecuzione di opere finalizzate anche alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio;

3. Con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per gli interventi previsti dal precedente comma 1 per i quali si intenda fruire degli incentivi fiscali di cui ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto "ecobonus"), nonché di ogni altro incentivo fiscale previsto dalle leggi vigenti, il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi; in caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento o all'adeguamento sismico, ovvero alla demolizione e ricostruzione dell'edificio, che rientrino nelle previsioni di cui all'art. 119, comma 4, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "super sisma bonus"), il medesimo termine è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i termini individuati dalla vigente normativa fiscale. Il termine di esecuzione dei lavori è ugualmente prorogato di sei mesi nel caso di edifici con livello operativo L0 sui quali si eseguano interventi di rafforzamento locale, qualora vengano realizzati ulteriori interventi volti a ridurre la vulnerabilità sismica.

4. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 vanno in ogni caso espletati gli adempimenti in materia sismica previsti dalla vigente normativa.

5. Resta fermo, indipendentemente dal contenuto dei progetti unitari di cui al presente articolo, quanto stabilito dal successivo articolo 119 in ordine alla non operatività del limite massimo di incarichi professionali.

6. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, si applicano i termini per l'esecuzione degli interventi previsti dalle disposizioni di cui alle Sezioni I e II del Capo II del presente Testo unico.

Art. 50 - Erogazione del contributo per la ricostruzione privata e incentivi fiscali

1. Ai fini dell'erogazione del contributo di ricostruzione, per le lavorazioni riferite esclusivamente alla quota parte coperta dal contributo, distintamente indicate all'interno del computo metrico estimativo, le percentuali degli stati avanzamento, determinate sull'importo ammesso a contributo, sono stabilite dal presente Testo unico.

2. Laddove si usufruisca congiuntamente degli incentivi fiscali sia per interventi antisismici che di efficientamento energetico, è necessario procedere mediante contabilità distinte tra le due agevolazioni.

3. Resta ferma la facoltà per il soggetto legittimato, in considerazione dell'unitarietà dell'intervento, di avvalersi dei predetti finanziamenti, in relazione ai lavori realizzati, prioritariamente per l'uno o per l'altro procedimento amministrativo.

4. L'erogazione del contributo a saldo avviene alla conclusione dei lavori del progetto nel suo complesso.

SEZIONE VI - Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione

Art. 51 - Misure straordinarie e Prezzario unico del cratere Centro Italia

1. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza, ai sensi dell'art. 2 della legge speciale Sisma, all'adozione di eventuali misure, anche in via di urgenza, volta a fronteggiare i fenomeni straordinari di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ed ogni altra congiuntura eccezionale in grado di incidere gravemente sulla programmazione e sull'esecuzione dei lavori della ricostruzione.

2. A tali fini, il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia-2022", approvato con ordinanza del 28 aprile 2022, n. 126, resta in vigore per i profili sostanziali e procedurali. Ai lavori della ricostruzione privata si applicano altresì le misure in materia di compensazione dei sovraccosti e di revisione dei prezzi previste dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 52 - Ulteriori misure emergenziali

(integrato dall'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 155)

1. Per far fronte ai fenomeni straordinari di cui all'articolo precedente, lo stato di avanzamento lavori (SAL) può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale dei lavori relativi, per l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL può determinare il superamento del 90% di erogazione del contributo.

2. L'USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, nel caso in cui sussistano circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell'agibilità o abitabilità, anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile.

3. Al di fuori della fattispecie di cui al primo comma, per far fronte a particolari criticità contingenti del cantiere, può essere, altresì, richiesto, su istanza dell'interessato adeguatamente motivata, uno stato di avanzamento lavori mediante il quale il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale degli stessi. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite e in nessun caso può determinare il superamento del 90% di erogazione del contributo. L'istanza è autorizzata o rigettata dagli uffici speciali con espresso provvedimento.

Art. 53 - Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori

1. Ai fini degli articoli precedenti, i termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e del presente Testo unico, nonché delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di 90 giorni, su disposizione del direttore dei lavori.

2. Il direttore dei lavori nella ricostruzione privata con finanziamento pubblico può disporre la sospensione anche parziale di alcune lavorazioni attestando la sussistenza di cause impeditive. La sospensione dei lavori per un termine inferiore a 60 giorni è comunicata all'USR competente, mentre deve essere autorizzata dall'USR ove disposta per un periodo superiore a tale termine.

Art. 54 - Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi

1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei costi delle materie prime, nonché al fine del rispetto dell'obbligo di aggiornamento periodico del Prezzario unico del cratere Centro Italia, previsto dal precedente articolo 51, comma 2, è istituito l'"Osservatorio per il monitoraggio dell'evoluzione dei prezzi", costituito da un rappresentante della Struttura commissariale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, da un rappresentante delle principali associazioni datoriali, da un rappresentante della Rete delle Professioni Tecniche, e da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di settore. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime al fine di verificare la sostenibilità degli interventi di ricostruzione rispetto all'andamento dei prezzi. L'Osservatorio redige una relazione al Commissario circa gli esiti del monitoraggio. In caso di variazioni significative in aumento o in ribasso dei prezzi, tali da suggerire la revisione del prezziario di cui al precedente articolo 51, l'Osservatorio ne dà immediata informazione al Commissario suggerendo gli eventuali nuovi prezzi da adottare.

2. Ai membri dell'Osservatorio non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

CAPO IV - Contenuti della domanda di contributo

Art. 55 - Contenuti della domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo

(integrato dagli artt. 3, comma 1, lett. c) e 7, comma 1, dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136, dall'art. 1, comma 1, lett. c), dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139 e dall'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. 30 maggio 2023, n. 140)

1. La domanda di concessione del contributo è presentata dai soggetti legittimati, tramite la piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della Scia, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Ai fini della semplificazione dell'esame può svolgersi una consultazione preliminare con gli Uffici in merito alla completezza della domanda. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990, con cui il professionista attesta la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali.

2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello reso disponibile dalla Struttura commissariale e completa delle indicazioni e degli allegati stabiliti dai successivi commi per ciascuna tipologia di intervento, riguarda gli interventi:

a) di immediata esecuzione e rafforzamento locale sugli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, della legge speciale Sisma, eseguiti con le procedure di cui all'art. 8 della medesima legge;

b) per danni gravi, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione di edifici aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale;

c) per danni gravi, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione degli edifici adibiti ad attività produttive ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione abitativa dichiarati inagibili con ordinanza comunale.

3. La domanda di contributo per gli interventi di cui al precedente comma 2, lett. c), relativi agli edifici adibiti ad attività produttive o che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilità di un'impresa sulla base di un contratto di leasing riguarda congiuntamente:

a) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) la riparazione o l'acquisto dei beni mobili, macchinari, attrezzature ed infrastrutture, anche acquisiti in caso di leasing;

c) la ricostituzione delle scorte, la sostituzione dei prodotti danneggiati e il ristoro dei danni subiti ai prodotti in corso di maturazione;

d) l'acquisto di edifici, beni mobili e scorte nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 4, lettera a).

4. La domanda di cui al comma 3 può riguardare separatamente le tipologie di interventi previste dal medesimo comma secondo le seguenti modalità:

a) domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici di cui rispettivamente al comma 2 lettera c) e di cui alla lettera d) del comma 3;

b) domanda per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla lettera a) del precedente comma 3;

c) domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3. Qualora le domande siano separate a norma del presente comma, la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto di edifici deve precedere quella relativa a beni mobili e scorte.

5. Per gli interventi sugli edifici di cui al precedente comma 2, la domanda deve indicare, con riferimento alla tipologia di intervento e alla data dell'evento sismico:

a) gli estremi e la categoria catastale dell'edificio o di ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio;

b) gli estremi delle schede di cui al precedente articolo 5 che attesti l'inutilizzabilità dell'edificio, ove previsto;

c) il nominativo dei proprietari di ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio o dell'edificio e/o delle imprese operanti;

d) i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato;

e) nel caso di edificio abitativo, la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni e all'attività produttiva nonché alle superfici accessorie e alle pertinenze, ove esistenti e danneggiate, anche di edifici agibili ai sensi del precedente articolo 11;

f) nel caso di edificio per l'esercizio dell'attività produttiva, la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma e quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell'edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria e le pertinenze, anche di edifici agibili ai sensi del precedente articolo 11, nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell'abitazione presente nell'edificio;

g) la destinazione d'uso;

h) nel caso di edificio di cui alle precedenti lettere e) ed f), l'indicazione di eventuale domanda di delocalizzazione temporanea e/o di eventuali contributi già percepiti.

6. Nella domanda devono inoltre essere indicati:

a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede di cui al precedente articolo 5;

b) l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo;

c) l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi del presente Testo unico.

7. Fatto salvo quanto previsto dal successivo Capo V in tema di procedura semplificata, alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni della legge speciale Sisma:

a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alle schede di cui al precedente articolo 5 ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES o GL-AeDES;

b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:

i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;

ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la sua conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;

iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 1, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;

iv. nel caso di abitazioni, indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienicosanitario necessari per superare le carenze presenti nell'edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui alla precedente lettera a);

v. nel caso di edifici per l'esercizio di attività produttiva, indicazione degli eventuali interventi minimi necessari per conseguire l'agibilità dell'edificio sotto l'aspetto igienico-sanitario;

vi. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;

vii. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione, miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienico-sanitario per abitazione, e di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal Prezzario unico del Cratere vigente, ovvero, in alternativa, dal prezzario regionale di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di cui al precedente comma 1, fatta salva per le voci non previste l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

viii. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del Testo unico dell'edilizia, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;

ix. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

x. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;

a. dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non presenti abusi non sanabili ai sensi del successivo articolo 65 e che lo stesso non risulti interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale;

b. dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, della legge speciale Sisma;

c. eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;

d. delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonché eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente Testo unico.

8. Nel caso di edifici per i quali non sia stata presentata la scheda AeDES sulla base della scheda FAST non utilizzabile, il professionista incaricato della progettazione presenta la scheda AeDES corredata dalla relativa perizia giurata contestualmente alla domanda di contributo.

Art. 56 - Contenuti della domanda di contributo per beni strumentali e scorte

1. Per gli interventi di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. b), c), e d), la domanda di contributo inviata all'Ufficio speciale mediante la procedura informatica deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:

a) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature ed infrastrutture nonché di impianti, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;

b) nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei relativi costi;

c) in ogni caso una perizia giurata, redatta a cura di un professionista abilitato.

2. La domanda deve inoltre contenere:

a) descrizione dell'azienda e dell'attività svolta ovvero, per i soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettera e) della legge speciale Sisma, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva;

b) dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'Allegato 3 al presente Testo unico;

c) dichiarazione autocertificativa attestante il possesso di idonea Autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle autorità competenti, ovvero di avere proceduto alla richiesta delle suddette autorizzazioni; in tale ultima ipotesi, la concessione del contributo è condizionata all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;

d) documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti;

e) copia di eventuali polizze assicurative o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;

f) dichiarazione autocertificativa attestante che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per l'ipotesi di diniego dell'iscrizione dei fornitori stessi nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, della legge speciale Sisma.

3. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 55, comma 2, lett. b) e c), le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:

a) agli edifici;

b) agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) ai beni mobili strumentali e infrastrutture fisse o mobili;

d) alle scorte e al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP;

e) alla delocalizzazione definitiva mediante acquisto.

4. Le perizie relative alle varie tipologie di intervento devono essere asseverate nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 3, e giurate nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del medesimo comma. Le stesse devono descrivere e documentare in modo esauriente, con il corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione ai fini della comparazione col costo convenzionale determinato applicando le tabelle di cui all'Allegato 2 al presente Testo unico.

5. Le perizie devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'edificio.

6. Con riferimento ai prodotti in corso di maturazione, la perizia giurata dovrà attestare che il valore del contributo massimo concedibile dei beni determinato ai fini dell'ammissione al contributo ai sensi della stessa disposizione, compresi i pagamenti di eventuali polizze assicurative, non superi il 100% dei costi ammissibili e cioè dei costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli eventi sismici, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 del regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e dall'articolo 30 del regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014.

CAPO V - Procedimento e istruttoria

Art. 57 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa stabiliti dagli articoli 12 e 12-bis della legge speciale Sisma, e dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono finalizzate a definire le modalità procedimentali della semplificazione e accelerazione degli interventi edilizi della ricostruzione privata, nonché della concessione del contributo.

2. La presente disciplina si applica a tutti gli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche previa demolizione, compresi gli interventi di delocalizzazione, e le nuove costruzioni disciplinate dalla presente Parte, e alle relative varianti, anche in accollo rispetto al contributo massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni lievi o gravi, anche con le modalità degli interventi unitari, volontari o obbligatori, con esclusione degli interventi di importo superiore alle soglie indicate dal successivo articolo 59, comma 4.

3. Il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, con opere o senza opere, è disciplinato ai sensi degli articoli 23-ter e 23-quater del Testo unico dell'edilizia.

Art. 58 - Titoli abilitativi dell'intervento edilizio

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136)

1. Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano le norme del Testo unico dell'edilizia in quanto compatibili con quanto disposto dalla legge speciale Sisma.

2. Ai fini della disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi, si applicano gli articoli 6, 12 e 12-bis della legge speciale Sisma.

3. Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge speciale Sisma, all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico dell'edilizia, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo Testo unico. Nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge speciale Sisma gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con Scia edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.

Art. 59 - Procedura semplificata, procedura speciale e termini di esecuzione dei lavori

(modificato dall'art. 2 dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 174 e integrato dall'art. 6, comma 2, dell'O.P.C.M. 19 aprile 2024, n. 180)

1. Agli interventi edilizi di riparazione e ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati, realizzati con Scia edilizia o con permesso di costruire, ai sensi degli artt. 10, 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia nonché degli artt. 12 e 12-bis della legge speciale Sisma, si applica la procedura semplificata di cui al presente Capo, nei limiti delle soglie di valore previste dal successivo comma 4.

2. Si intende per procedura speciale la disciplina che si applica agli interventi superiori alle soglie indicate dal successivo comma 4, agli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata di cui al precedente art. 12, alle delocalizzazioni obbligatorie, di cui ai precedenti articoli 23 e 24, agli interventi su edifici vincolati di cui al successivo articolo 91, comma 5, agli interventi su edifici già danneggiati di cui all'art. 13, comma 6-bis della legge speciale Sisma, alle pratiche oggetto di verifiche a campione e controlli ai sensi del successivo articolo 76, comma 2, nonché nei casi previsti dall'articolo 102, comma 3, per i quali:

a) i termini procedimentali di cui al successivo articolo 66 sono aumentati della metà;

b) i controlli da parte degli USR dei requisiti soggettivi, della domanda e della documentazione allegata, ai sensi del precedente articolo 55 nonché della regolarità della Scia che attesta la congruità del contributo, sono svolti nel modo seguente:

1. valutano la congruità del livello operativo attestato dal professionista incaricato;

2. procedono al controllo di almeno un campione delle voci dell'elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, con riferimento alle voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa. La predetta verifica deve comunque riguardare almeno una voce per ognuna delle seguenti macrocategorie: indagini e prove, opere sulle strutture, finiture parti comuni e finiture interne;

3. verificano la completezza del quadro tecnico economico, intesa come presenza di tutti gli importi relativi alle diverse categorie di lavorazione e spese tecniche relative alle varie figure professionali coinvolte;

4. verificano il costo ammissibile a contributo quale minor somma tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, comprensivo degli incrementi, riscontrando la corrispondenza, per almeno il 30% delle superfici utilizzate e per almeno un terzo delle unità immobiliari interessate;

5. procedono alla verifica della ripartizione tra le opere strutturali e di finitura riportate nel computo metrico in attuazione delle percentuali stabilite dalla normativa vigente in materia.

c) Il comune provvede a verificare, dandone comunicazione all'Ufficio speciale:

1. la necessità di parere in materia ambientale o paesaggistica e di acquisizione del parere della Conferenza regionale ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge speciale Sisma;

2. l'eventuale esistenza di elementi che inducano a considerare l'immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a norma dell'art. 10 della legge speciale Sisma;

3. l'eventuale esistenza di abusi totali o parziali, salva restando la possibilità di sanatoria nei termini e con le modalità previste dal presente Testo unico;

4. la pendenza di domande di sanatoria ancora non definite.

3. I soli interventi edilizi che determinano aumenti di volumetrie o superfici o nuove costruzioni, anche tramite delocalizzazione, sono soggetti a permesso di costruire, e si applicano le disposizioni del Testo unico dell'edilizia, l'art. 12 della legge speciale Sisma, ai fini del rilascio del titolo edilizio e il successivo art. 66, ai fini della concessione del contributo.

4. Le procedure disciplinate dal presente Capo si applicano a tutti gli interventi di riparazione, ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati per i quali il costo convenzionale, al netto dell'IVA, determinato con certificazione dal professionista, sia pari o inferiore a:

a) euro 1.000.000,00, per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

b) euro 5.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi;

c) euro 15.000.000,00, per gli interventi unitari volontari o obbligatori. Le disposizioni di semplificazione di cui al presente Capo si applicano sia agli interventi realizzati con Scia edilizia, sia agli interventi soggetti a permesso di costruire, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

5. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all'Ufficio speciale mediante le procedure informatiche previste.

6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi. Per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro il termine è di trentasei mesi; per gli interventi di importo superiore a 20 milioni di euro il termine è di quarantotto mesi. Restano ferme la disciplina della proroga del termine prevista dal successivo comma 7 e le cause di decadenza dal contributo.

7. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui ai precedenti commi per non più di 9 mesi, sia per i danni lievi che per i danni gravi.

8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi. Parimenti a quanto disposto al precedente periodo, nel caso in cui la sospensione dei lavori sia disposta dal direttore dei lavori per la sostituzione dell'impresa esecutrice a seguito della risoluzione del contratto, il periodo intercorrente tra la data di sospensione e la ripresa dei lavori successiva alla nomina della nuova impresa non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

8-bis. I termini di cui ai precedenti commi 6 e 7, nonchè quelli oggetto di proroghe anche straordinarie per l'ultimazione dei lavori restano sospesi, su istanza del committente, nel caso in cui siano pendenti contenziosi con i soggetti di cui all'art. 73, comma 1. La sospensione opera per un periodo non superiore a tre mesi e, in caso di domanda cautelare, fino alla decisone assunta in tale sede dai competenti organi giurisdizionali.

8-ter. Salvo diversa ed espressa volontà delle parti, le proroghe e le sospensioni dei termini stabilite dal presente articolo o dalla normativa vigente in materia di ricostruzione privata non incidono sulle conseguenze negozialmente pattuite discendenti dal ritardo nell'ultimazione delle prestazioni rispetto ai termini fissati nei singoli contratti di diritto privato stipulati con i soggetti di cui all'art. 73, comma 1.

9. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere, allegando il collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione, ovvero il certificato di regolare esecuzione nel caso di interventi di riparazione locali, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti. L'Ufficio speciale può disporre verifiche in loco per accertare la veridicità di quanto dichiarato.

10. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini di cui ai commi precedenti, ovvero in caso di grave inadempienza, il Vicecommissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi. In caso di ulteriore inadempienza, il Vicecommissario decreta la decadenza e chiede la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi maturati.

Art. 60 - Compiti del professionista

1. Il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3, del Testo unico dell'edilizia, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:

a) la conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione della Scia, ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del Testo unico dell'edilizia o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte I del medesimo Testo unico o del titolo unico ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 160 del 2010;

b) la conformità urbanistica dell'intervento proposto attraverso:

1) documentazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9-bis del Testo unico dell'edilizia. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Tali disposizioni si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia;

2) nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell'intervento che ne fa richiesta alle Autorità competenti in presenza di vincoli di ogni natura, anche idrogeologici, relativi all'esecuzione dei lavori sull'edificio danneggiato dal sisma, o richiesta di convocazione della Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, della legge speciale Sisma;

3) attestazione dell'ufficio comunale competente da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio. L'attestazione deve essere rilasciata da parte dell'ufficio comunale competente nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, decorso il quale la domanda si intende assentita;

4) scheda di conformità urbanistica attestante la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato, ai sensi dei precedenti punti 1. e 3., per l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area;

c) importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile, con le modalità previste dal presente Testo unico, provvedendo ad attestare la congruità dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato, comunque non superiore ai costi parametrici, nei limiti previsti dall'art. 6 della legge speciale Sisma e con le modalità di cui al successivo art. 66, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria in accollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge;

d) utilizzabilità dell'edificio alla data degli eventi sismici, ai sensi dell'art. 10 della legge speciale Sisma e delle previsioni vigenti con riferimento agli edifici collabenti.

2. La domanda di contributo e la Scia edilizia, secondo gli schemi e i modelli indicati nella piattaforma informatica, sono presentate dai soggetti legittimati mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario, per gli adempimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto concerne la competenza sul contributo, e degli uffici comunali, per quanto concerne la competenza sui titoli edilizi. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli uffici comunali procedono, in autonomia e parallelamente, all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti di competenza, assicurando la massima collaborazione reciproca, al fine di evitare ogni aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 61 - Contenuti della Scia edilizia

1. Negli interventi disciplinati dal presente Capo, la Scia edilizia, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia, è costituita dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo precedente, e dagli elaborati progettuali richiesti. La Scia attestante la congruità del contributo è disciplinata dal successivo art. 66.

2. La presentazione della Scia edilizia, ai sensi dell'articolo 22 del Testo unico dell'edilizia, con le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari, consentono l'inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Testo unico dell'edilizia.

3. Entro tale termine gli uffici comunali, in carenza dei presupposti, possono adottare motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attività e richiedere integrazioni e regolarizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990.

4. Il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo.

5. Gli interventi realizzati ai sensi della legge speciale Sisma rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 3 lett. d) del Testo unico dell'edilizia.

Art. 62 - Disciplina degli interventi conformi

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136)

1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvi i casi di delocalizzazione di insiemi di edifici che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali.

2. Ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 24 ottobre 2019, n. 123 [N.d.R. recte: decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123] e dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nei Comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, le deroghe riguardano prescrizioni, indici, parametri edilizi e urbanistici contenuti negli strumenti urbanistici comunali, nei regolamenti edilizi e nella pianificazione territoriale.

4. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo si applicano le norme del Testo unico dell'edilizia, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 123 del 2019, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici, sono realizzati attraverso la Scia edilizia, mentre le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le modeste variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca.

5. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie o superfici rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire.

6. Il permesso di costruire, ove convenzionato ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avere ad oggetto anche opere di urbanizzazione o la realizzazione di servizi che non richiedono atti di pianificazione urbanistica.

7. Gli interventi edilizi attuati nei limiti di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del d.P.R. 31 dicembre 2017, n. 31, nonché del successivo art. 64.

8. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo, le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi gravi, che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto- legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e, per quanto non previsto, della disciplina di cui al successivo articolo 65.

Art. 63 - Interventi edilizi e prescrizioni urbanistiche

1. Agli interventi della ricostruzione privata a causa del sisma, realizzati in modo conforme all'immobile preesistente di cui è dichiarato lo stato legittimo, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b), punto 1 del presente Testo unico, trattandosi di conforme ricostruzione di quanto già legittimamente esistente, non si applicano le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione territoriale, riguardanti invece nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura.

2. Per gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni con aumenti di volumetrie o superfici e le delocalizzazioni di edifici, i comuni possono stabilire, con propri provvedimenti e nei modi previsti dalle leggi, deroghe o prescrizioni diverse da quelle attualmente in vigore.

Art. 64 - Vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136)

1. Ai fini della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, per gli interventi sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni del comma 1, terzo e quarto periodo, dell'articolo 12-bis della legge speciale Sisma. Per i beni di interesse paesaggistico non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione e consolidamento degli edifici o al ripristino con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti, in nessun caso alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

2. Non costituiscono comunque alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, della lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere interne e di consolidamento che non modificano la sagoma, sono eseguite nel rispetto dei limiti volumetrici e del colore delle facciate degli edifici, secondo quanto previsto dall'art. 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o dai regolamenti comunali ed inoltre per gli interventi edilizi sanabili, inclusi nelle deroghe e nelle nuove tolleranze introdotte dall'art. 1-sexies, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 55 del 2018, come convertito dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere previsti dall'articolo 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, elencati nell'Allegato al predetto decreto, nonché gli interventi sanabili ai sensi dell'art. 1-sexies, dei commi 4 e 5 del decreto-legge n. 55 del 2018, come convertito dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

4. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3, sono sempre escluse dall'autorizzazione paesaggistica, sulla base di apposita asseverazione, resa dal professionista di cui all'articolo 3 del presente Testo unico, della sussistenza dei pertinenti presupposti, le seguenti tipologie di interventi, corrispondenti alle voci "A.3" e "A.29" dell'Allegato "A" al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.

5. In coerenza con quanto precisato dalla Circolare MIC del 7 marzo 2022, prot. 8510-P, non necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi agli edifici preesistenti, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari, comunque nel rispetto delle prerogative dell'autorità preposta al vincolo circa la conforme e regolare attuazione degli interventi. Parimenti non necessitano della autorizzazione paesaggistica le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 12, della legge speciale Sisma, che si applica ai territori di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge.

6. Le segnalazioni certificate di inizio attività attestano la conformità degli interventi alle prescrizioni, anche relative ai materiali, contenute nei piani attuativi dei centri storici aventi valore di piani paesaggistici, ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge speciale Sisma.

7. Ai nulla osta di competenza dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga si applicano le disposizioni del presente articolo per le tipologie di interventi edilizi conformi al preesistente.

8. Fatte salve le disposizioni vigenti a livello regionale, sono soggetti alle autorizzazioni e nullaosta, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 11 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43CEE "Rete Natura 2000", tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, quelli che determinano aumento delle superfici o delle volumetrie degli edifici nonché quelli che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio e dei valori dell'ambiente, della flora, della fauna, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 65 - Edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio

1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, in caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei comuni di cui all'art. 1 della legge speciale Sisma, [nei limiti stabiliti dall'art. 20-bis, comma 1, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,] (parole soppresse) (9) realizzati prima degli eventi simici del 24 agosto 2016, per gli interventi eseguiti in assenza della Scia o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, presenta contestualmente alla domanda di contributo una Scia in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui agli articoli, 36, comma 1, 37, comma 4 e 93 del Testo unico dell'edilizia, nei modi e agli effetti ivi previsti. Le domande in sanatoria devono essere definite dai comuni con priorità ed urgenza avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di ricostruzione e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto.

2. Le Scia o le domande di permesso di costruire relative a edifici per i quali siano state presentate istanze di sanatoria o di condono edilizio, diverse rispetto a quelle riconducibili all'art. 1-sexies del decreto-legge 28 maggio 2018 n. 55 [N.d.R. recte: decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55], convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 sono disciplinate secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Nel caso di abusi in totale o grave difformità o variazione essenziale dal titolo edilizio, o che determinino un aumento della superficie o dei volumi o rischi per la statica e la sicurezza dell'edificio, risultanti dalle pratiche di condono o sanatoria pendenti o riscontrati su segnalazione dei professionisti incaricati, ai fini dell'efficacia del titolo edilizio abilitativo e della concessione del contributo, nei modi previsti dal presente Capo, è necessario che sia rilasciato il conseguente titolo in sanatoria oppure, in caso di esito negativo del procedimento, sia stato demolito quanto abusivamente realizzato.

4. Le difformità parziali o lievi nelle tipologie di interventi soggetti a Scia o permesso di costruire, sono sanzionate ai sensi del Titolo IV, Capo II, del Testo unico dell'edilizia, secondo i procedimenti previsti dalla legge, i cui esiti sono comunicati dal Comune agli Uffici Speciali per la Ricostruzione. A tali fini, il progetto dell'intervento di riparazione o di ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma dovrà farsi carico, ove possibile, della rimozione o demolizione delle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, a cura e spese dei responsabili dell'abuso, da detrarre nella determinazione del contributo, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico dell'edilizia.

5. Alle sanatorie relative ai casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, presentate successivamente alla data del 24 agosto 2016 e relative ad abusi che hanno determinato un aumento di superficie o di volume, non spetta comunque il contributo per la parte eccedente.

6. Ai sensi del precedente comma 1 non costituisce abuso edilizio:

a) la realizzazione di un manufatto di minori dimensioni rispetto al progetto autorizzato che non abbia alterato il comportamento strutturale dell'edificio all'azione sismica;

b) gli interventi che rientrano nelle tolleranze esecutive ammesse all'epoca di realizzazione del manufatto nonché quelli realizzati anteriormente alla data del sisma nei limiti non superiori al 5%, ai sensi dell'art. 34-bis del Testo unico dell'edilizia. Si applica il limite di tolleranza del 2% per gli interventi realizzati successivamente alla data del sisma;

c) le difformità tra lo stato legittimo, come desumibile dai titoli edilizi presentati o rilasciati, e le mappe e le piantine catastali, che presentano difformità grafiche anche in planimetria o traslazioni formali dell'immobile, dovute ai differenti strumenti di misurazione o di disegno utilizzati nel corso dei decenni.

7. Al fine di favorire la semplificazione nel rispetto dei principi di legge, si applica di regola la sanzione di euro 516, salva diversa determinazione da parte del responsabile del procedimento, ai sensi del richiamato art. 1-sexies.

Art. 66 - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

(integrato dall'art. 2, comma 5, dell'O.P.C.M. 30 maggio 2023, n. 140)

1. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, ad eventuale integrazione della documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della Scia, i documenti previsti dal precedente art. 55.

2. Verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio con il soggetto interessato e con le rettifiche eventualmente necessarie della domanda, l'Ufficio speciale adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al Vicecommissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda previa trasmissione da parte del comune dell'attestazione che l'intervento risulti non conforme ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera y) del presente Testo unico, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti dall'art. 12-bis della legge speciale Sisma, trasmettendo la domanda. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di 90 giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall'art. 12-bis della legge speciale Sisma ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

4. Il Vicecommissario o suo delegato, nei successivi 10 giorni, definisce il procedimento emanando il provvedimento di concessione del contributo, in osservanza di quanto disposto dal presente articolo, ovvero rigettando la domanda, anche parzialmente, previa congrua motivazione.

5. Gli Uffici speciali procedono alle verifiche a campione, preventive e successive alla concessione del contributo, e a quelle, per quanto possibile, ritenute in ogni momento opportune, ai sensi dell'art. 76 del presente Testo unico.

6. Tutti i termini per la conclusione del procedimento, previsti dal presente Capo, decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 241 del 1990.

7. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, commi 9, 9-bis, ter, quater e quinquies della legge n. 241 del 1990 da parte del Commissario straordinario affinché promuova le iniziative opportune, nell'esercizio di quanto previsto dall'art. 2 della legge speciale Sisma, ovvero, ai sensi dell'art. 31 del codice del processo amministrativo, può agire in giudizio per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Art. 67 - Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori e documentazione connessa

1. Per ogni tipologia di intervento disciplinato dal presente Testo unico, l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata entro e non oltre i 120 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Trascorso il termine di cui al precedente periodo, in caso di mancata comunicazione dell'impresa appaltatrice, l'USR procede alla revoca del decreto di concessione del contributo, fatta salva la facoltà per il soggetto legittimato di riproporre o integrare la domanda, entro e non oltre i successivi 120 giorni, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica predisposta dalla Struttura commissariale. Resta fermo che, in caso di comunicazione dell'impresa, non potranno essere iniziati i lavori prima del rilascio da parte dell'ufficio regionale competente dell'attestato di deposito sismico o dell'autorizzazione sismica ai sensi di quanto previsto dal Testo unico dell'edilizia. Per gli interventi di cui al presente Capo, nel caso in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista ne dà comunicazione all'USR competente, ai fini della determinazione del nuovo importo del contributo concedibile.

2. Il soggetto legittimato trasmette all'Ufficio speciale l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, da lui scelta direttamente tra quelle che risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, della legge speciale Sisma e che abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni. Contestualmente alla predetta indicazione, il soggetto legittimato deve produrre:

a) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale;

b) l'autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, lettera c), della legge speciale Sisma;

c) l'autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, della legge speciale Sisma;

d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della direzione dei lavori, nonché l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse;

e) contratto d'appalto tra il committente e l'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 68 - Stato legittimo dell'edificio e Conferenza regionale

1. Nel caso in cui, a causa del sisma o per motivi di forza maggiore, il titolo edilizio relativo all'edificio oggetto del contributo non sia più disponibile, il professionista può limitarsi, ai sensi del comma 1- bis dell'art. 12-bis della legge speciale Sisma, ad attestare in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis dell'art. 12-bis della legge speciale Sisma, la conformità dell'intervento all'edificio preesistente al sisma consiste nell'attestare, da parte del professionista, anche sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal proprietario, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, o di documentazione fotografica probante e comunque nei modi previsti dall'art. 9-bis del Testo unico dell'edilizia, che l'intervento non determini variazioni volumetriche dell'edificio preesistente e risulti conforme alla normativa edilizia ed antisismica vigente.

3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti su istanza del professionista ovvero del comune competente.

4. La Conferenza regionale, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990:

a) si esprime sulla conformità urbanistica dell'intervento, attestando la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area, nonché la conformità dell'intervento al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, ove adottato;

b) acquisisce, ove necessario, i pareri ambientali, paesaggistici e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli idrogeologici, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 62;

c) acquisisce l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli Enti competenti ai fini della formazione del titolo edilizio, nel rispetto dell'art. 1-sexies, del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018, per gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente, o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione di cui alla precedente lettera a).

5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza costituisce il presupposto del decreto di concessione del contributo e per il rilascio del titolo edilizio. Tale determinazione è adottata di regola entro il termine di 30 giorni dalla convocazione e comunque, ove necessario, nei termini stabiliti dall'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.

6. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le procedure ordinarie.

Art. 69 - Attività del Comune

1. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di sportello unico delle attività produttive.

2. Le domande di permesso di costruire o di titolo unico sono esaminate dai comuni, rispettivamente ai sensi dell'art. 20 del Testo unico dell'edilizia e dell'art. 7 del d.P.R. 7 settembre 2010 n. 160; le Scia sono esaminate ai sensi degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia.

3. Sono compresi nel regime della Scia tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché nei limiti dei volumi preesistenti, fatti salvi i modesti incrementi derivanti per ragioni di adeguamento alla normativa antisismica, di adeguamento igienico sanitario e di efficientamento energetico e previsti dalle norme vigenti.

4. Compete altresì al Comune in tutti i casi di cui all'articolo 12- bis, comma 1-bis, della legge speciale Sisma e cioè nei casi in cui il professionista abbia attestato la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma, nonché nei casi in cui sia necessario il rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del d.P.R. n. 160 del 2010, il rilascio del relativo parere in seno alla Conferenza regionale. Nell'ipotesi in cui il professionista non abbia attestato la conformità urbanistica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 60, comma 1, del presente Testo unico, il Comune esprime parere sulla conformità urbanistica in seno alla Conferenza regionale in ordine alla legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e all'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area.

5. Competono al Comune le attività previste dal Testo unico dell'edilizia e dalle leggi, i controlli nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Capo VI del presente Testo unico, nonché il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 60, comma 1, lett. b), punto 3, del presente Testo unico e degli atti relativi alla sanatoria degli interventi edilizi indicati nell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018 nonché dell'articolo 20-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

6. Competono altresì ai Comuni le attività istruttorie eventualmente delegate ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis della legge speciale Sisma.

Art. 70 - Attività dell'Ufficio Speciale

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono all'attività istruttoria delle domande di contributo, ai sensi degli articoli precedenti del presente Capo, provvedendo preliminarmente a verificare la legittimazione del richiedente e l'abilitazione del professionista e quindi all'accertamento della completezza delle certificazioni e dei documenti prodotti, sotto propria responsabilità, dal professionista.

2. In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vicecommissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.

3. Nel caso di positivo riscontro, gli Uffici speciali provvedono a trasmettere la proposta di concessione del contributo al Vicecommissario, che decreta in via definitiva.

4. Per tali adempimenti e per la convocazione della Conferenza regionale, ove prevista dalla legge speciale Sisma, si applicano le modalità procedimentali e i termini stabiliti dal Capo VIII del presente Testo unico. Le verifiche a campione sono svolte ai sensi del successivo art. 76 del presente Testo unico.

5. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono altresì a definire elenchi separati delle richieste di contributo. Gli Uffici speciali, esclusivamente per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis della legge speciale Sisma, definiscono gli elenchi A e B di cui al comma 2 dello stesso articolo 12-bis e delle disposizioni del Commissario straordinario, sulla base delle liste generate automaticamente dalla procedura informatica conseguenti alle conformi dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. L'istruttoria degli elenchi A e B è condotta contemporaneamente. L'istruttoria di ciascuno degli elenchi di cui alle lettere A e B è effettuata sulla base delle priorità stabilite dall'articolo 12-bis comma 2, della legge speciale Sisma, rispettivamente, alle lettere a) e b). All'interno della stessa priorità è garantita la precedenza in relazione al numero di protocollo della domanda di contributo e delle varianti in corso d'opera per le quali il professionista è ricorso alla Scia. Gli Uffici speciali determinano inoltre le modalità di organizzazione delle attività istruttorie secondo le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 12-bis nonché di quelle di cui all'articolo 12 della legge speciale Sisma, ivi comprese quelle pendenti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, al fine di non pregiudicare i diritti acquisiti conseguenti al numero di protocollo delle singole domande di contributo. In ogni caso le domande presentate ai sensi del presente Testo unico devono essere istruite nei termini indicati dalla legge.

6. Gli Uffici speciali, approvato il progetto per l'importo ritenuto congruo, provvedono tempestivamente a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) e i codici CIG e COR previsti dalle leggi vigenti, dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.

Art. 71 - Servizio Assistenza Sisma

1. Il Servizio Assistenza Sisma (S.A.S.), composto da tecnici ed esperti della Struttura commissariale, assicura un costante ed uniforme supporto ai soggetti interessati dal processo della ricostruzione post sisma 2016, mediante un servizio continuo di consulenza in favore di cittadini, uffici comunali, professionisti incaricati.

2. Il supporto viene offerto contemporaneamente su più livelli, attraverso:

- servizio di ticketing, che consente sia l'invio di un nuovo quesito che la visualizzazione di risposte già fornite dalla Struttura commissariale;

- servizio di supporto telefonico per i chiarimenti e le risposte orali;

- FAQ, ossia le risposte fornite dalla Struttura commissariale alle domande più frequenti poste dai soggetti interessati dal processo di ricostruzione;

- guide e modulistica, pubblicate sul sito web della Struttura commissariale;

- pareri giuridici e circolari interpretative, alla cui predisposizione provvede l'Ufficio del Consigliere giuridico della Struttura commissariale a seguito di specifici quesiti posti dai professionisti, dai cittadini o dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

3. Le risposte ai quesiti sono date immediatamente e comunque entro e non oltre 120 giorni, garantendo il coinvolgimento degli Uffici speciali per la ricostruzione al fine della omogeneità dell'interpretazione.

CAPO VI - Erogazione del contributo

Art. 72 - Erogazione del contributo e credito d'imposta

1. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 dell'art. 5 della legge speciale Sisma sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

2. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 della legge speciale Sisma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico.

3. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4 della legge speciale Sisma.

Art. 73 - Tempi e modalità di erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. k), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133, modificato dall'art. 8, comma 1, dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136, integrato dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139, modificato e integrato dall'art. 8, comma 1, dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 155, modificato dall'art. 3, comma 1, dell'O.P.C.M. 9 aprile 2024, n. 174 e dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. 19 aprile 2024, n. 180)

1. Il contributo è erogato, dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'impresa esecutrice dei lavori e alle imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o delle prove di laboratorio sui materiali, nonchè ai professionisti incaricati dell'asseverazione e del coordinamento dell'intervento, della progettazione architettonica, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, della relazione geologica, del collaudo dell'intervento, nonchè di altre prestazioni specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, fermo restando il limite massimo previsto dal comma 2 del successivo art. 114. Il contributo è, altresì, erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente, all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio o al consorzio per le spese di funzionamento; nel caso in cui il beneficiario del contributo abbia provveduto all'anticipazione, seppur parziale, delle spese eleggibili, l'istituto di credito prescelto procede al rimborso su indicazione del vice Commissario.

2. Il Direttore dei lavori nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ai fini dell'erogazione del contributo in occasione della richiesta di pagamento, esercita un servizio di pubblica necessità ed assevera, ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge n. 241 del 1990, ferme le facoltà di controllo degli uffici competenti, quanto segue:

a) lo stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 7 marzo 2018, n. 49, utilizzando i prezzi del contratto di appalto;

b) l'esecuzione della quota dei lavori corrispondenti alle percentuali stabilite al successivo art. 74, ricondotti alle macrocategorie del quadro economico, dichiarando inoltre quali imprese (appaltatrici e sub appaltatrici) sono intervenute nell'esecuzione;

c) il quadro economico relativo al SAL di cui si chiede l'erogazione;

d) l'avvenuta richiesta da parte della impresa esecutrice o da parte dello stesso Direttore dei lavori del DURC Congruità relativo all'intero importo dei lavori ai sensi del successivo art. 131.

3. Il Direttore dei lavori è tenuto a trasmettere per l'erogazione dei contributi:

a) con riferimento all'importo relativo al primo Stato di Avanzamento dei Lavori e a quelli intermedi, la sola asseverazione prevista dal precedente comma 2, entro 15 giorni dal raggiungimento delle percentuali lavori ammessi, come individuate dal successivo art. 74;

b) con riferimento all'importo relativo al saldo finale ovvero al saldo unico, l'asseverazione di cui al comma 2, comprensiva dell'attestazione sulla raggiunta piena agibilità dell'edificio nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano, anche ai fini, laddove necessario, della revoca - entro i trenta giorni successivi - dei benefici di assistenza o di delocalizzazione, concessi per il superamento delle fasi emergenziale e di ricostruzione degli immobili danneggiati nonché la documentazione di cui al successivo comma 17, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori.

Eventuali ritardi, non congruamente motivati, da parte del Direttore dei lavori costituiscono presupposto per la segnalazione della condotta da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione all'Ordine professionale di appartenenza. Resta ferma la possibilità tra le parti di individuare nel contratto di affidamento dell'incarico professionale relativo alla direzione lavori ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente periodo.

4. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il contributo concesso, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 2.000.000,00 e inferiore a 5.000.000,00, l'interessato può chiedere l'erogazione di un SAL straordinario, per una sola volta, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente articolo e il relativo importo non può superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facoltà può essere esercitata durante il corso dei lavori, ma non oltre il termine previsto dal successivo comma 12, ai fini della domanda di riconoscimento dell'anticipo, qualora il richiedente intenda avvalersene. Per gli interventi di ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione degli immobili privati per i quali il costo ammesso a contributo, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a euro 5.000.000,00, l'interessato può chiedere l'erogazione di SAL straordinari, di importo minimo pari a 1 milione di euro, in una percentuale diversa da quelle indicate al successivo art. 74, comma 2, per lavori effettivamente eseguiti, come accertati dal direttore dei lavori, fermo restando l'impegno sottoscritto dell'impresa alla prosecuzione degli stessi lavori. In tale caso lo stato di avanzamento lavori è trasmesso all'Ufficio speciale per la ricostruzione con le modalità di cui al presente articolo e il relativo importo non può comunque superare il 90 per cento del contributo concesso. La predetta facoltà può essere esercitata più volte durante il corso dei lavori, senza tuttavia superare - cumulativamente - in termini percentuali la previsione di cui al precedente periodo.

5. Il valore limite del costo convenzionale di cui al comma precedente non trova applicazione per gli interventi di riparazione dei danni lievi. Nel caso di danni lievi, qualora l'interessato si sia avvalso dell'anticipazione di cui al comma 12 in concomitanza dell'istanza di SAL 0, il SAL straordinario può essere richiesto per un importo che attesti l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori, negli altri casi può essere richiesto in percentuale diversa da quella prevista al successivo art. 74, comma 1, fermo restando il limite del 90% del contributo concesso.

6. La conclusione del procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui agli articoli 5 e seguenti della legge speciale Sisma, coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati, ove richiesto, ovvero del certificato di regolare esecuzione e la conseguente liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

7. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alle lettere b) e c) del successivo art. 74, comma 1, e di cui alle lettere d) ed e) del medesimo art. 74, comma 2, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

a) collaudo dei lavori eseguiti anche con la verifica della realizzazione dell'impiantistica di pertinenza dell'edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria;

b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico, di adeguamento sismico e di ricostruzione ovvero certificato di regolare esecuzione nel caso di interventi di riparazione locali, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti;

c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e corredato di quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Inoltre, dove previsto dalla normativa di riferimento, dovrà essere trasmesso il DURC Congruità;

d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ivi compresi i costi anticipati dal professionista ai sensi del protocollo d'intesa di cui all'art. 113, comma 3 del presente Testo unico, da documentarsi a mezzo fatture e idonea documentazione contabile, che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per quelli in eccedenza a carico dal richiedente;

e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.

8. La consegna dell'immobile è effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell'amministratore del condominio. Non ostano alla conclusione del procedimento di cui al precedente comma 6 la fase di acquisizione del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 del Testo unico dell'edilizia, le eventuali pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili e pubblici, né eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine all'esatto riparto delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati titolari di diritti sull'immobile.

9. Il beneficiario può inoltre richiedere, dopo l'emissione del decreto di concessione del contributo, l'erogazione ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione, nonchè agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile, di un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte.

10. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste.

11. Il beneficiario può chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture e di documenti comprovanti l'avvenuto pagamento, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista dallo stesso incaricato a imprese specializzate, purché queste risultino iscritte all'Anagrafe di cui all'art. 30 della legge speciale Sisma.

12. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, in occasione del SAL 0, l'interessato può chiedere il riconoscimento di un anticipo, non superiore al 30% dell'importo lavori ammessi a contributo, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. L'anticipo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL.

13. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tale ipotesi il richiedente inoltra all'Ufficio speciale, tramite la procedura informatica, la richiesta di anticipo, allegando la fattura e la polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, di importo pari all'anticipo richiesto, incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vicecommissario, che la svincola dopo l'erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

14. Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vicecommissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo, a seguito della verifica dell'insussistenza di motivi ostativi.

15. Dopo l'erogazione del contributo a saldo, il Vicecommissario provvede a svincolare la polizza a seguito della verifica della sussistenza di motivi ostativi.

16. Alla compensazione dell'anticipo percepito ai sensi del comma 112: per i danni gravi si procede nella misura di 1/3 in occasione dell'erogazione dello stato avanzamento dei lavori di cui all'art. 74, comma 2, lettera b), nella misura di 1/3 in occasione dello stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera c) del medesimo comma 2; la restante quota di 1/3 è compensata a saldo del contributo di cui alla lettera d) del medesimo comma 2. Per i danni lievi si procede nella misura di 1/3 in occasione dell'erogazione dello stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 74, comma 1, lettera a) e la restante quota di 2/3 è compensata a saldo del contributo di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. Con riferimento ai SAL straordinari di cui ai commi 4, 5 e 25 del presente articolo e all'art. 52 commi 1 e 3, si procede al recupero proporzionale dell'eventuale anticipo percepito sulla base del rapporto tra la percentuale di esecuzione dei lavori richiesta con il SAL straordinario e la quota di recupero residua di cui ai periodi che precedono.

17. L'Ufficio speciale, entro 20 giorni dal deposito nella piattaforma informatica degli stati di avanzamento economico di cui al precedente comma 2, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'autorizzazione all'erogazione del contributo ad ogni stato di avanzamento previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).

18. L'Ufficio speciale, ad ogni stato di avanzamento, autorizza il pagamento degli importi rispettivamente spettanti a tutti i soggetti destinatari, che siano risultati in regola con gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali/assistenziali e della Cassa Edile, lasciando sospeso il pagamento della quota parte del corrispettivo dovuto ai soggetti che non risultano in possesso di DURC regolare al momento della effettiva liquidazione, nei confronti dei quali la pubblica amministrazione provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50. Il rispetto della disciplina in materia di DURC di congruità, di cui all'art. 131 del presente Testo Unico, è vincolante al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

19. Gli Uffici speciali entro 30 giorni dal deposito nella piattaforma informatica del quadro economico a consuntivo di cui al comma 2, autorizzano l'erogazione a saldo del contributo.

20. I termini di cui ai precedenti commi 17 e 19 sono sospesi, per una sola volta, in tutte le ipotesi in cui sia necessaria l'acquisizione di dati, attestazioni e documentazione, non già in possesso della pubblica amministrazione, richiesti dalla presente disciplina e decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del precedente articolo 66, comma 7.

21. Ai fini dell'autorizzazione gli Uffici speciali verificano la coerenza del conto consuntivo presentato dal direttore dei lavori con gli importi delle macrocategorie (opere sulle strutture, finiture parti comuni, finiture di proprietà esclusiva) di cui si compone il computo metrico relativo agli interventi assentiti con il decreto di concessione del contributo, fatta salva l'approvazione di successive varianti progettuali e la regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC) anche per le eventuali imprese sub-appaltatrici intervenute nel corso dell'esecuzione.

22. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente, non costituiscono varianti al progetto le variazioni non significative delle singole voci che compongono il computo metrico tali da non determinare una modifica del costo complessivo dell'intervento. Il professionista incaricato è comunque tenuto a fornire opportuna relazione giustificativa qualora dal confronto tra gli importi del computo a consuntivo e quelli del computo metrico estimativo della concessione o della variante se intercorsa, risulti uno scostamento in aumento o in diminuzione superiore al 20%.

23. Il contributo è liquidato dagli Istituti di credito aderenti alla convenzione "Plafond Sisma Centro Italia", sottoscritta tra l'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) il 18 novembre 2016, nel rispetto delle tempistiche, come modificate nell'Addendum alla predetta convenzione sottoscritto dalle medesime parti il 2 luglio 2021.

24. In caso di anticipo percepito ai sensi del comma 12, lo stato di avanzamento lavori di cui all'art. 74, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), deve essere richiesto entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'inizio dei lavori, pena il recupero delle stesse.

25. Al di fuori della fattispecie di cui ai commi 4 e 5, per far fronte a particolari criticità contingenti del cantiere, può essere, altresì, richiesto, su istanza dell'interessato adeguatamente motivata, uno stato di avanzamento lavori mediante il quale il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale degli stessi. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite e in nessun caso può determinare il superamento del 90% di erogazione del contributo. L'istanza è autorizzata o rigettata dagli uffici speciali con espresso provvedimento.

Art. 74 - Disposizioni specifiche per l'erogazione del contributo per i danni lievi e per i danni gravi

1. Per i danni lievi, fatta salva la verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) fino al 50 % del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

b) il restante contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale degli elaborati e delle dichiarazioni a consuntivo dei lavori, che attestino l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio;

c) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

2. Per i danni gravi, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 130 e 131, il contributo è erogato nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) fino al 20% del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;

b) fino al 20% del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;

c) fino al 30% del contributo, entro 20 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;

d) il restante contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo;

e) l'erogazione del contributo può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione prevista per la presentazione della richiesta del saldo.

Art. 75 - Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali e al ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione

1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali ed impianti, il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati. Pertanto, il richiedente può optare:

a) per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l'eventuale anticipo di cui al successivo comma 6, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;

b) per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

2. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l'istituto di credito può procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore.

3. La richiesta di concessione del contributo è presentata dal beneficiario con le modalità di cui al presente Testo unico. In ogni caso, l'erogazione del contributo è subordinata alla produzione:

a) di copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze;

b) di copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.

4. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 è depositata dal beneficiario con le seguenti modalità:

a) nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 è allegata alla domanda di contributo ovvero, in alternativa, allegata anche disgiuntamente ai diversi stati di avanzamento, in occasione della loro presentazione;

b) nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoriamente allegata alla domanda di contributo.

5. Nel caso di allegazione disgiunta della documentazione ai diversi stati di avanzamento, a norma della lettera a) del precedente comma, l'Ufficio speciale procede alla liquidazione del contributo anche per stralci, fino a concorrenza dell'importo determinato a norma dell'art. 45 del presente Testo unico.

6. Il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata alla condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.

7. L'anticipo di cui al precedente comma 6 può essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e installazione delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo è erogato a condizione che:

a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura e installazione dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;

b) vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile;

c) vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.

8. La fidejussione di cui al comma 7, lett. c), deve avere i requisiti di cui al comma 13 del precedente articolo 73.

9. La richiesta di anticipo di cui al comma 6 è presentata all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente Testo unico e deve essere corredata da dichiarazione auto-certificativa con la quale il richiedente attesti di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici alla data di emissione delle fatture.

10. L'istituto bancario prescelto può procedere all'erogazione dei contributi solo dopo che l'Ufficio speciale abbia comunicato l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

11. All'erogazione del contributo si provvede:

a) entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 1, lettera a), per gli stati di avanzamento lavori;

b) entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo al precedente comma 1, lettere a) o b).

12. I termini di cui al precedente comma sono sospesi in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ufficio speciale. Essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all'ufficio entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo.

13. I contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione sono erogati con i tempi e le modalità di cui al presente articolo.

CAPO VII - Controlli

Art. 76 - Verifiche a campione preventive

1. Sulle domande di concessione del contributo presentate ai sensi del presente Capo, le verifiche e i controlli sono preventivi e successivi alla concessione del contributo sia per la procedura semplificata che per gli interventi della procedura speciale di cui al precedente articolo 59.

2. Le verifiche ed i controlli delle domande di contributo relative agli interventi previsti del presente Capo sono svolti in via preventiva anche ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, primo periodo, della legge speciale Sisma.

3. Gli Uffici speciali provvedono al controllo di cui al comma precedente mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali, della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore alla percentuale del 25% delle domande di contributo presentate nel mese precedente.

4. Le verifiche ed i controlli da parte del comune sulla Scia edilizia o il permesso di costruire sono svolte ai sensi di quanto previsto dal Testo unico dell'edilizia.

Art. 77 - Controlli

1. Le verifiche successive al rilascio del provvedimento di concessione del contributo, di cui al presente Capo, sono svolte con cadenza mensile dagli Uffici speciali, mediante verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della legge speciale Sisma, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10% dei decreti di concessione dei contributi. Le verifiche di cui al presente comma sono svolte nella stessa misura del 10% anche a fine lavori, sulla certificazione del direttore lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità. Ove possibile, anche al di fuori dei casi precedenti, gli Uffici speciali procedono comunque a controlli e verifiche prima della conclusione dei lavori, assumendo i relativi provvedimenti o segnalando al comune le eventuali irregolarità.

2. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Vicecommissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

3. Nel corso dei controlli espletati ai sensi del precedente comma 1, non rilevano le difformità di lieve entità inferiori alla tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, lett. b) del Testo unico dell'edilizia, che non aumentano le superficie e non incidono sugli interventi di carattere strutturale dell'edificio. La conformità delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate deve essere certificata con Scia dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli articoli 22 e 22-bis del Testo unico dell'edilizia.

4. Il livello operativo per l'edificio danneggiato, approvato definitivamente dall'Ufficio speciale per la ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non può essere soggetto a modifiche in sede di controllo. Resta ferma la possibilità da parte del professionista di chiedere la determinazione preventiva del livello operativo ai sensi del precedente articolo 7.

5. In sede di verifiche e controlli la congruità del contributo certificata dal professionista è oggetto di accertamento con riferimento all'erroneità dei presupposti o a false attestazioni.

Art. 78 - Modalità di effettuazione dei controlli successivi alla concessione del contributo

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133 e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. d), dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136)

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in relazione ai territori di rispettiva competenza, anche coordinandosi con la Struttura commissariale centrale, provvedono ad effettuare le verifiche successive all'adozione del decreto di concessione del contributo con le modalità di cui al successivo comma 3 e all'art. 12, comma 5, della legge speciale Sisma, procedendo al sorteggio mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore.

2. Le pratiche vengono sorteggiate prescindendo dall'avvenuta effettuazione di precedenti altri controlli. Gli Uffici speciali per la ricostruzione possono comunque procedere al controllo di un quantitativo di decreti superiore alle percentuali indicate dal comma 1 del precedente articolo 77, dandone comunicazione al Commissario straordinario.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla verifica accertando l'effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dal presente Testo unico. Non possono procedere ai controlli i funzionari degli Uffici speciali che - a qualunque titolo - abbiano partecipato all'istruttoria della pratica di erogazione del contributo o comunque ad ogni altra e diversa fase ad essa riconducibile.

4. Nel caso di controlli relativi ai decreti di cui al precedente articolo 77 per i quali non siano ancora iniziati i lavori, gli Uffici speciali per la ricostruzione verificano, in particolare, la sussistenza dei seguenti presupposti:

a) la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) la verifica del nesso di causalità danno-sisma mediante la corrispondenza tra documentazione fotografica e quadro fessurativo dell'edificio;

c) il controllo sull'esatta individuazione del livello operativo verificando gli stati di danno e i gradi di vulnerabilità dichiarati con l'effettivo stato dei luoghi;

d) la verifica della corrispondenza tra quanto rappresentato in progetto e quanto rilevato in sede di avvio dell'intervento.

5. Nel caso dei controlli di cui al precedente articolo 77 per i quali gli interventi siano in corso di esecuzione o eseguiti, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a verificare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 4 e ad accertare, entro un termine non superiore a 90 giorni decorrenti dalla data dell'avvio del procedimento: la conformità dell'intervento alle previsioni di progetto; la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti). Gli Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del precedente periodo emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti.

6. Ai fini dei controlli espletati ai sensi dei precedenti commi, non rilevano le difformità di lieve entità inferiori alla tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, lett. b) del Testo unico dell'edilizia, che non aumentano le superficie e non incidono sugli interventi di carattere strutturale dell'edificio. La conformità delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate deve essere certificata con Scia dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli artt. 22 e 22-bis del Testo unico dell'edilizia. Possono essere regolarizzate le difformità riscontrate nel corso dei controlli riguardanti:

a) la ripartizione delle somme destinate alle opere strutturali e di quelle relative alle opere di finitura strettamente connesse;

b) l'adozione di prezzi unitari non compresi nel prezzario cratere, ovvero prezzario regionale, e/o privi della dovuta analisi;

c) le carenze negli elaborati tecnici del progetto, comunque tali da non pregiudicare la lettura progettuale complessiva;

d) le differenze tra misure del rilievo in sito e misure di progetto, ivi compreso il computo metrico tramite idonea campionatura nel limite del 20%.

7. All'esito dei controlli di cui ai commi 4 e 5, gli Uffici speciali per la ricostruzione redigono apposito verbale. Qualora dal verbale risulti accertata almeno una delle difformità indicate al precedente comma 6, l'Ufficio speciale per la ricostruzione comunica al professionista incaricato, al soggetto beneficiario del contributo e al direttore dei lavori, mediante posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., nonché al competente comune, l'esito del sopralluogo e le difformità riscontrate concedendo un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione. Nel corso del medesimo termine i lavori sono provvisoriamente sospesi. Analoga comunicazione è inviata qualora dall'esito dei sopralluoghi venga riscontrata l'assenza dei presupposti per la concessione del contributo nonché difformità non regolarizzabili, fatta salva l'ipotesi in cui, qualora sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso della verifica si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del Testo unico dell'edilizia, il Comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l'Ufficio speciale che provvede ad avviare il procedimento di revoca del contributo concesso con le modalità di cui ai successivi commi 9 e 10.

8. Nel caso in cui non si provveda alla regolarizzazione nel termine indicato al secondo periodo del comma 7 e comunque nei casi di cui al quarto periodo dello stesso comma 7 trovano applicazione le disposizioni recate ai commi 9 e 10.

9. Gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle ipotesi di cui al comma 8 avviano il procedimento di revoca anche parziale del contributo mediante comunicazione, in cui sono indicati i motivi che sostengono la revoca, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., al professionista incaricato, al direttore dei lavori e all'impresa esecutrice nonché ai singoli beneficiari del contributo. Dell'avvio del procedimento di revoca è data comunicazione al Comune. La ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca determina l'immediata sospensione dei lavori.

10. Il professionista incaricato può, anche in nome e per conto del soggetto legittimato, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, formulare osservazioni e/o produrre documentazione ritenuta utile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, mediante posta elettronica certificata. Gli Uffici speciali per la ricostruzione nei successivi 60 giorni valutano le eventuali osservazioni formulate, esaminano la eventuale documentazione prodotta e concludono il procedimento avviato ai sensi del comma 9. La conclusione del procedimento avviene con l'adozione, entro il termine massimo di sei mesi dalla data del sorteggio e comunque non oltre dodici mesi dal decreto di liquidazione del conto consuntivo del contributo, del provvedimento di revoca totale o parziale del contributo ovvero di archiviazione.

11. La comunicazione dell'archiviazione del procedimento di revoca consente la ripresa dei lavori.

12. I termini di cui al terzo periodo del comma 10 non si applicano qualora emerga che i provvedimenti di concessione del contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali ipotesi, ferma restando l'eventuale segnalazione agli organi competenti, si procede comunque, ove ne ricorrano i presupposti, alla revoca anche parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente erogate.

13. I presidenti di Regione - Vicecommissari provvedono, con cadenza semestrale, ad inoltrare al Commissario straordinario una relazione riassuntiva contenente l'elenco delle pratiche oggetto di controllo e delle verifiche svolte corredata della relativa documentazione.

14. Con provvedimento del direttore, ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a definire i criteri e le modalità organizzative per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo.

Art. 79 - Ambito di applicazione e modalità di effettuazione delle verifiche da parte del Commissario Straordinario

1. La struttura commissariale provvede, tramite gli Uffici speciali per la ricostruzione, alle verifiche previste dall'art. 12, comma 5, della legge speciale Sisma sui contributi complessivamente concessi, nella misura e con le modalità previste dagli articoli precedenti. Gli Uffici speciali per la ricostruzione segnalano al Vicecommissario e al Commissario straordinario, per quanto di competenza, i casi di gravi inadempimenti che possono comportare la revoca, l'annullamento o la decadenza dal contributo.

Art. 80 - Revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133 e integrato e modificato dall'art. 8 dell'O.P.C.M. 28 novembre 2023, n. 157)

1. Nel caso in cui all'esito delle verifiche disciplinate dal presente Capo i Presidenti di Regione- Vicecommissari o il Commissario straordinario accertino l'avvenuta concessione di un contributo o di un rimborso non dovuto ovvero l'esecuzione di interventi difformi o non interamente realizzati da quelli finanziati, provvedono all'immediata revoca, anche parziale, del provvedimento e alla richiesta di restituzione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.

1-bis. Nei casi di risoluzione contrattuale in cui l'impresa esecutrice, a fronte dell'anticipazione concessa coperta da garanzia fideiussoria, non abbia eseguito lavori o li abbia realizzati per un importo inferiore a quello percepito, si procede all'adozione del provvedimento di revoca, totale o parziale, del decreto di liquidazione dell'anticipazione stessa sulla base dello stato di consistenza del cantiere asseverato dal direttore dei lavori. L'affidamento dei lavori non realizzati alla nuova impresa individuata dal beneficiario del contributo, per un importo pari al valore dell'intervento al netto delle lavorazioni eventualmente eseguite, così come asseverate dal direttore dei lavori, è comunicato dal soggetto legittimato, per il tramite del tecnico incaricato, all'Ufficio speciale per la ricostruzione al fine delle verifiche di cui al Capo III della Parte V del presente Testo unico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al soggetto beneficiario del contributo e all'impresa esecutrice dei lavori destinataria del pagamento da recuperare anche, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni. Nel caso in cui il provvedimento venga adottato dal Commissario straordinario, la comunicazione può avvenire per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, a cui sono trasmessi i provvedimenti di revoca disposti all'esito delle verifiche.

3. I presidenti di Regione-Vicecommissari o il Commissario straordinario possono, in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, disporre, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, la rateizzazione del pagamento della somma capitale e dei relativi interessi. A tal fine, si tiene conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all'entità del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate trimestrali non superiore a 16 e di importo non inferiore ad euro 300,00. In ogni caso, il debito residuo può essere estinto in qualsiasi momento mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dai Presidenti di Regione o dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare dovuto in un'unica soluzione.

3-bis Nel caso in cui il debito non venga estinto immediatamente e si faccia ricorso alla rateizzazione di cui al comma che precede, il ripristino delle somme occorrenti all'esecuzione dei lavori avviene mediante anticipazione delle stesse in favore dei soggetti legittimati ad opera dell'Ufficio speciale per la ricostruzione ed a valere sulle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario dal fondo di cui all'art. 4, comma 3 della legge speciale Sisma. A tal fine con decreto del Commissario straordinario sono disciplinate la costituzione di uno specifico fondo di rotazione e le modalità per l'erogazione della suddetta anticipazione. Gli importi oggetto di ripetizione sono riversati sulle contabilità speciali intestate ai vice commissari o al Commissario straordinario al fine della ricostituzione del medesimo fondo di rotazione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a rendicontare con cadenza trimestrale al Commissario straordinario i flussi dei pagamenti effettuati e delle somme riaccreditate ai termini del presente articolo.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, i Presidenti di Regione - Vicecommissari o il Commissario straordinario provvedono alla riscossione coattiva di quanto dovuto in un'unica soluzione. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. Il Commissario straordinario può avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione per gli adempimenti richiesti all'ente impositore dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

4-bis Nel caso in cui si debba procedere all'escussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia dell'anticipazione dell'importo lavori, i presidenti di regione - vice commissari o il Commissario straordinario, sulla base dell'asseverazione del direttore lavori dello stato di consistenza del cantiere, in esecuzione del decreto di revoca totale o parziale dell'importo anticipato, rispettivamente per lavori non realizzati o realizzati in parte, e procedono all'invio della richiesta di escussione della polizza fideiussoria alla compagnia assicuratrice o all'istituto di credito che ha emesso la garanzia, a mezzo PEC o raccomandata A/R, comunicando al fideiussore le modalità e i termini per il rimborso delle somme garantite così come indicato nel decreto del Commissario straordinario di cui al comma 3-bis che precede.

4-ter In caso di inadempimento del fideiussore, decorso il termine di quindici giorni dalla richiesta di rimborso, i presidenti di regione - vicecommissari o il Commissario straordinario, provvedono alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di regolare l'attività di riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate, il Commissario straordinario provvede a stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e riscossione.

CAPO VIII - La disciplina delle conferenze di servizi permanente e regionale

Art. 81 - Attività della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente, istituita dall'articolo 16, comma 1, della legge speciale Sisma al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l'attività di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione ed adotta gli atti decisori relativi agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti.

2. Ferme le previsioni di cui al comma 1, la Conferenza permanente:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

b) approva, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i progetti delle opere pubbliche, dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario e di quelli predisposti dai soggetti indicati dall'art. 14, comma 4 e dall'art. 15, comma 1, lett. b) e c) della legge speciale Sisma ed acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura.

c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f) della legge speciale Sisma.

Art. 82 - Composizione della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente di cui al precedente articolo 81, è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero della cultura;

b) un rappresentante del Ministero della transizione ecologica;

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

d) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente;

f) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente;

g) un rappresentante unico della Provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;

h) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente.

2. Partecipano alle riunioni della Conferenza permanente:

a) il Commissario straordinario o il suo delegato;

b) i rappresentanti del Ministero della cultura, del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale, c) i rappresentanti degli Enti parco, d) delle altre amministrazioni dello Stato, e) delle Regioni e delle altre amministrazioni regionali, f) delle Province e delle altre amministrazioni provinciali, g) dei Comuni e delle altre amministrazioni comunali.

3. Il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvedono a designare, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'articolo 1, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 1 è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della conferenza permanente.

5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1 entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della conferenza permanente.

6. Gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della conferenza permanente.

7. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

8. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera d) del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

Art. 83 - Modalità di funzionamento della Conferenza permanente

1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

3. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.

4. Il Commissario straordinario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte nel precedente articolo 81, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).

5. I lavori della Conferenza si concludono non oltre 15 giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i 30 giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 84 - Determinazioni della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

3. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico dell'edilizia. Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini dell'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell'amministrazione competente.

4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero della cultura in seno alla Conferenza.

5. Il parere del rappresentante del Ministero della transizione ecologica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali.

6. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14- ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Art. 85 - Attività delle Conferenze regionali

1. Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è istituita la Conferenza regionale prevista dall'articolo 16, comma 4, della legge speciale Sisma.

2. La Conferenza regionale di cui al comma 1:

a) esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo. Nell'ambito della conferenza è inoltre acquisita l'autorizzazione sismica, qualora ne ricorrano le condizioni;

b) approva i progetti relativi agli interventi attuati dai soggetti indicati nell'articolo 15, comma 1, lettere a), d), e) ed e-bis), e comma 2 della legge speciale Sisma;

c) esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Art. 86 - Composizione delle Conferenze regionali

1. La Conferenza regionale di cui al precedente articolo 85, è presieduta dal Presidente della Regione- Vicecommissario o da un suo delegato.

2. Partecipano alle riunioni della Conferenza regionale:

a) il Presidente della Regione - Vicecommissario o il suo delegato e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza per materia e territoriale:

b) i rappresentanti del Ministero della cultura,

c) del Ministero della transizione ecologica, e

d) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

e) i rappresentanti degli enti parco,

f) delle altre amministrazioni dello Stato,

g) della regione e delle altre amministrazioni riconducibili alla medesima regione territorialmente competente,

h) delle province e delle altre amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente,

i) dei comuni e delle altre amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente competente, nonché

j) il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato;

3. Il Ministero della cultura, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili designano il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'articolo 85, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui al comma precedente è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto territorialmente competente provvede alla designazione del rappresentante unico entro 5 giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza regionale.

5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria designano il rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1 entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza regionale.

6. Gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro 5 giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza regionale.

7. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

8. Resta salva la possibilità di invitare alla riunione della Conferenza tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 82, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

9. La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio.

Art. 87 - Modalità di funzionamento delle Conferenze regionali

1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

2. La Conferenza regionale si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.

3. Il Presidente della Regione - Vicecommissario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte nel precedente articolo 85, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a 7 giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) La data della prima riunione della Conferenza regionale che non può essere fissata prima di giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).

4. I lavori della conferenza si concludono in 15 giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 3. Qualora alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i 30 giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

5. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le norme ordinarie.

6. Nei casi di interventi finalizzati alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 12-bis della legge speciale Sisma, richiamati anche gli artt. 57, 58 e 59 del presente Testo unico, non dovrà procedersi alla convocazione della conferenza regionale, anche in presenza di un vincolo paesaggistico o di procedura di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), di cui alla direttiva 92/43CEE "Rete, Natura 2000".

Art. 88 - Determinazioni delle Conferenze regionali

1. La Conferenza regionale delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

3. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico dell'edilizia.

4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni sono rese dal rappresentante del Ministero della cultura in seno alla Conferenza.

5. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni contenute nel precedente art. 87, e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

PARTE III - Procedimenti speciali

CAPO I - Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico

Art. 89 - Definizioni

(integrato dall'art. 2, comma 1, lett. a), dell'O.P.C.M. 28 dicembre 2023, n. 166)

1. Ai fini del presente Capo, si intendono per «immobili di interesse culturale e paesaggistico» le seguenti tipologie di beni:

a) «immobili dichiarati di interesse culturale»: gli immobili dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "codice", e gli immobili verificati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo "codice";

b) «immobili sottoposti a tutela ope legis»: gli immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sottoposti alle disposizioni della Parte II del "codice" fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, stesso "codice";

c) «immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del "codice";

d) «edifici collabenti»: gli immobili di cui all'articolo 10, comma 3-bis, della legge speciale Sisma formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del "codice" che risultino danneggiati a seguito degli eventi sismici, non utilizzati o inagibili al momento del sisma, con o senza collasso di elementi strutturali, anche abbandonati e privi di impianti, ovvero dotati di impianti essenziali quali lo smaltimento delle acque nere, l'adduzione dell'acqua e dell'energia elettrica, anche con presenza di un grado di finitura minimo (pavimenti, intonaci interni ed esterni, infissi), costituiti da una regolare e ben individuata struttura, riconducibile per materiali costituenti e funzionamento strutturale a tipologie tradizionali dell'edilizia in muratura;

e) «immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricompresi nelle "zone a carattere storico, ambientale, paesistico" previste dai piani regolatori comunali ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo introdotto con la legge 19 novembre 1968, n. 1187), oppure che siano qualificati di interesse culturale nella strumentazione urbanistica comunale, provinciale o regionale vigente o rientrino con medesima qualificazione nelle perimetrazioni dei centri storici e dei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, effettuate dalle Regioni;

f) «immobili sottoposti a tutela paesaggistica provvedimentale specifica»: gli immobili la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, dichiarati di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi delle lettere b) - ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del "codice" - e c) - complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici - dell'articolo 136 del "codice" (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall'articolo 157 stesso "codice");

g) «immobili sottoposti a tutela paesaggistica ex lege o come bellezza panoramica, ovvero in base a previsioni del piano paesaggistico»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti in una delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del "codice" o sottoposti a tutela paesaggistica con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera d), del "codice" (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall'articolo 157 stesso "codice"), nonché gli immobili specificamente sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del "codice";

g-bis) "immobili sottoposti a tutela paesaggistica costruiti in data posteriore al 1945": gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data posteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui alle precedenti lettere f) e g);

h) «ruderi»: gli immobili contemplati dall'articolo 10, comma 3-bis, della legge speciale Sisma, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del "codice", (edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l'altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai, o con alcune volte e/o orizzontamenti).

2. Ai fini del presente Capo si intendono per:

a) «restauro»: l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, assicurandone la funzionalità, nonché alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali;

b) «ripristino»: l'intervento diretto a restituire l'aspetto e la consistenza che un edificio aveva a una data epoca, perlopiù fra le più antiche della sua storia, e che aveva perduto in seguito a crolli o ad opere successive di trasformazione e adattamento, mediante rimozione di aggiunte o parziali ricostruzioni, al fine di restituire all'edificio la sua integrità e funzionalità;

c) «ricostruzione»: l'intervento riguardante edifici distrutti o in avanzato stato di disfacimento, condotto, sul medesimo sito e senza dislocazione, con l'intento di restituire l'edificio allo stato precedente il danno, in riferimento ad una solida base documentaria ed in coerenza con la natura storica dei luoghi.

3. L'Allegato n. 8 al presente Testo unico, intitolato "Beni culturali", elenca le tipologie di interventi, gli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e gli elementi costitutivi dell'architettura storica in relazione ai quali sono declinati e articolati gli incrementi percentuali.

4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito della conclusione della costruzione in data anteriore al 1945 è possibile utilizzare ogni mezzo di prova, ivi inclusi i documenti, le informazioni, i dati e le riprese fotografiche e ogni altro strumento probatorio previsti dall'articolo 9-bis del Testo unico dell'edilizia.

5. Gli incrementi di cui al successivo art. 94, sono applicabili anche agli immobili privati sottoposti alla normativa di tutela ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per i quali sia stata presentata, prima della domanda di contributo, la domanda di verifica dell'interesse culturale, ai sensi del predetto articolo 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a condizione che la verifica positiva, da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, intervenga prima della concessione del contributo.

Art. 90 - Finalità

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 5, comma 2, lett. e) della legge speciale Sisma, sono finalizzate a riconoscere un contributo fino al 100% delle spese occorrenti a realizzare gli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, in modo da assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei Comuni colpiti dal sisma.

Art. 91 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati si applicano a tutti gli immobili sottoposti a regime di tutela ai sensi della Parte II del "codice", agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del "codice", la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, nonché, nei limiti e secondo le modalità definiti negli allegati, agli immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945.

2. Sono ricompresi nell'ambito applicativo del presente Capo, ove ricadenti in una delle categorie elencate nell'articolo 89, anche gli interventi che hanno ad oggetto tipologie particolari di immobili di interesse culturale, di proprietà privata, non qualificabili come abitazioni di carattere ordinario, quali, a titolo esemplificativo, i complessi monastici e abbaziali, le chiese, i castelli, ivi incluse le fortificazioni e altri manufatti architettonici che, in relazione alle peculiari tipologie edilizie e costruttive, richiedano una specifica valutazione del connesso costo economico. Sono compresi altresì gli interventi di riparazione e consolidamento di tutti gli elementi architettonici anche complementari quali, ad esempio, fontane, recinzioni, scaloni, chiostre, giardini, che concorrono a determinare il carattere di pregio dell'immobile, nonché il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessate dagli interventi. Alle particolari tipologie di immobili di cui al presente comma non si applica la riduzione del costo parametrico per classi di superficie.

3. Agli immobili di interesse culturale rientranti nella categoria dell'articolo 89, comma 1, lettera a) che, pur non ricadendo nelle tipologie particolari di cui al comma precedente, quali, a titolo esemplificativo, le ville antiche ad uso privato destinate ad abitazione ovvero ad uso pubblico, siano tuttavia dotati di elementi architettonici complementari che concorrono a determinarne il carattere di pregio, sono riconosciuti altresì gli interventi di riparazione e consolidamento di detti elementi architettonici, ferma restando la riduzione del costo parametrico per classi di superficie. Tali immobili, nei casi precedenti, sono aperti al pubblico per finalità turistiche e culturali sulla base di una convenzione stipulata con il comune.

4. Resta fermo nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, della legge speciale Sisma il contributo previsto per gli interventi di cui al presente Capo, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), della stessa legge speciale che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) della legge speciale Sisma ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.

5. Nei soli casi eccezionali di immobili rientranti nella previsione dell'articolo 89, comma 1, lettera a) per i quali l'applicazione dei parametri valutativi e dei criteri applicativi stabiliti nell'Allegato n. 8 al presente Testo unico risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi progettati, in considerazione della peculiare o unica configurazione strutturale dell'immobile, il soggetto avente titolo può domandare che si proceda a una stima diretta del contributo allegando un'apposita relazione tecnica che dimostri l'insufficienza del contributo come calcolato in base al presente Testo unico, tenuto conto delle speciali esigenze dell'intervento. Il Vicecommissario provvede sulla domanda di ammissione alla stima diretta previo parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui ai periodi precedenti, dispone che si proceda alla stima diretta del contributo. La richiesta di contributo, successiva a tale disposizione, è operata secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 12 della legge speciale Sisma. Se all'esito dell'istruttoria risulta che non sussiste il presupposto dell'insufficienza del contributo, si applicano gli incrementi e la procedura previsti dal presente Capo.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì agli immobili rientranti nella previsione dell'articolo 89, comma 1, lettera d), limitatamente agli edifici isolati e non facenti parte di complessi edilizi, quali ad esempio torri, campanili, fari, per i quali l'applicazione dei costi convenzionali di cui al successivo articolo 95 non consenta il recupero in ragione della ridotta superficie.

Art. 92 - Interventi ammissibili a contributo

(modificato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 224)

1. Nell'ambito degli interventi di cui al precedente articolo 89, di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici di interesse culturale e paesaggistico compresi nell'ambito applicativo del presente Capo, rientrano nel costo dell'intervento anche quelle ulteriori lavorazioni, connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l'architettura dell'edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi. Sono ammesse a contributo anche le lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli altri apparati decorativi non inclusi nelle Tabelle di cui all'Allegato 8 al presente Testo unico. Sono altresì ammessi gli interventi che comprendano il recupero di mura urbiche connesse all'intervento sull'edificio danneggiato, mediante applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo 91, comma 5.

2. Per gli edifici di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a) e b), del presente Testo unico, le opere ammissibili a contributo sono determinate sulla base delle indicazioni contenute nel già menzionato Allegato 8. Le predette indicazioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricostruzione pubblica eseguiti su beni culturali.

3. In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 89, comma 1 lett. a) e b), qualora sia stato necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse culturale, è riconosciuto a copertura dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell'edificio un contributo non superiore a 5.000 euro a copertura dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione.

5. Qualora gli edifici di cui al presente articolo siano totalmente o parzialmente crollati, o comunque abbiano riportato danni tali da renderne necessaria la demolizione e l'integrale ricostruzione, è sempre possibile procedere al loro smontaggio controllato e alla successiva rimessa in opera, purché in modo fedele all'assetto preesistente, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

6. Gli immobili di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 101 del presente Testo unico, anche non adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data degli eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al momento utilizzati sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilità strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, è assunto il livello operativo attribuito e trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previste dalla Tabella 6 degli Allegati 4 e 5 al presente Testo unico. Sono riconosciute le maggiorazioni di cui alla Parte II del presente Testo unico, laddove compatibili con le opere ammesse a contributo.

Art. 93 - Base di calcolo del contributo

1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per gli interventi di cui ai precedenti articoli 89 e 90 sono applicati ai costi parametrici definiti, in relazione alla destinazione residenziale, produttiva o di uso pubblico. In ogni caso il contributo complessivo, incluse tutte le maggiorazioni, non può superare il 100% delle spese occorrenti per realizzare gli interventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge speciale Sisma.

2. In considerazione dell'esigenza di promuovere e di favorire, nel processo di ricostruzione, i più alti livelli di protezione sismica compatibili con le esigenze di tutela del valore culturale e paesaggistico degli immobili interessati dagli interventi, non assume rilievo, nel riconoscimento degli incrementi, la distinzione tra danni lievi e danni gravi, fermi restando i termini di decadenza per la presentazione delle domande di contributo stabiliti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni del presente Capo si applicano indistintamente sia agli immobili con destinazione residenziale, sia a quelli con destinazione produttiva o mista.

Art. 94 - Incrementi del costo parametrico

(integrato dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c), dell'O.P.C.M. 28 dicembre 2023, n. 166 e dall'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2025, n. 222)

1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse culturale e paesaggistico indicate nell'articolo 89, comma 1, ad esclusione di quella prevista dalla lettera h), sono previsti i seguenti incrementi percentuali del costo parametrico:

a) fino al 100% per gli immobili rientranti nella lettera a) dell'art. 89 (beni vincolati/dichiarati);

b) fino al 70% per gli immobili rientranti nella lettera b) dell'art. 89 (ope legis);

c) fino al 35% per gli immobili rientranti alla lettera c) dell'art. 89 (prescrizioni di tutela indiretta) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14% per gli interventi di ricostruzione;

d) fino al 50% per gli immobili rientranti alla lettera d) dell'art. 89 (edifici collabenti vincolati/dichiarati);

e) fino al 50% per gli immobili rientranti alla lettera e) dell'art. 89 (urbanistica) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 20% per gli interventi di ricostruzione;

f) fino al 70% per gli immobili rientranti alla lettera f) dell'art. 89 (paesaggistici «specifici»);

g) fino al 35% per gli immobili rientranti alla lettera g) dell'art. 89 (paesaggistici «generici» o di piano paesaggistico) per gli interventi di conservazione e restauro;

g-bis) del 10% per gli immobili rientranti alla lettera g-bis) dell'art. 89 (paesaggistici "specifici" o paesaggistici "generici" o di piano paesaggistico costruiti dopo il 1945) per gli interventi di conservazione, restauro e ricostruzione;

h) fino al 14% per gli interventi di ricostruzione;

i) fino al 14% per gli interventi di ricostruzione di immobili con livello operativo L4 rientranti nei casi di cui alla precedente lettera g-bis), mediante applicazione degli incrementi della tabella 2a dell'allegato 8.

2. Gli incrementi di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), sono articolati, entro il limite massimo percentuale ivi previsto, in una quota minima garantita, pari al 30%, e in ulteriori maggiorazioni condizionate all'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto richiedente, tramite il professionista che ha redatto il progetto, di realizzare uno o più degli interventi, specificati nelle tabelle di cui all'Allegato n. 8 al presente Testo unico. Nel caso di vincoli parziali, che riguardino, ad esempio, la sola facciata o singole parti dell'edificio, è esclusa la quota minima garantita di incremento automatico del 30%, di cui al precedente periodo.

3. Per gli immobili rientranti nella tipologia di cui all'articolo 89, comma 1, lettere d) ed e), è riconosciuto un incremento massimo del 50% per gli interventi di conservazione e restauro e, solo per la tipologia di cui alla lettera e), del 20% per quelli di ricostruzione. Per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 89, comma 1, lettere c) e g), è riconosciuto un incremento massimo del 35% per gli interventi di conservazione e restauro e del 14% per quelli di ricostruzione.

4. L'incremento del contributo complessivo effettivamente spettante per le voci variabili, entro il limite percentuale massimo previsto per ciascuna delle tipologie di immobili di cui al comma 1, è determinato dalla somma delle singole voci parametriche, relative alle tipologie di immobile e di intervento proposto, purché rientrante nella categoria di intervento di conservazione o ricostruzione, e in relazione alla considerazione degli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e degli elementi costitutivi dell'architettura storica riportati nelle tabelle dalla n. 1 alla n. 3 dell'Allegato n. 8 al presente Testo unico, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera g-bis) del precedente comma 1.

5. In particolare:

a) per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), b) ed f), l'incremento del contributo economico è determinato, in relazione agli specifici interventi proposti tra quelli indicati nella tabella 1 dell'Allegato n. 8, denominata "Conservazione e restauro", nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate;

b) per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 89, comma 1, lettere c) e g), la cui realizzazione sia antecedente al 1945, l'incremento del contributo economico è determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonché in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2A e 3 dell'Allegato n. 8, denominate rispettivamente "Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici" e "Riduzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'architettura storica", integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati;

c) per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 89, comma 1, lettere d) ed e), la cui realizzazione, per quest'ultima tipologia, sia antecedente al 1945, l'incremento del contributo economico è determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonché in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2B e 3 dell'Allegato n. 8 al presente Testo unico, denominate rispettivamente "Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici" e "Riduzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'"architettura storica", integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati.

6. La documentazione progettuale allegata alla domanda deve contenere un'adeguata descrizione, asseverata dal progettista, che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali per le quali si chiede l'incremento.

7. Ad eccezione dell'incremento minimo garantito del 30% previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) dell'articolo 89, primo comma, e del 15% previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lett. f), a condizione, in questo caso, che tali interventi siano rispondenti alla nozione di "ricostruzione" di cui all'articolo 89, comma 2, lett. c), la domanda degli incrementi di cui al presente Capo, come articolati nelle tabelle di cui all'Allegato 8 al presente Testo unico, è facoltativa. La mancata compilazione, in tutto o in parte, delle predette tabelle non incide sul diritto al contributo corrispondente al costo parametrico.

Art. 95 - Beni culturali, collabenti e ruderi

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), dell'O.P.C.M. 28 dicembre 2023, n. 166)

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 3-bis, della legge speciale Sisma, per gli edifici collabenti formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del "codice" è consentita la copertura, nel limite del costo convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sulla base del progetto approvato dalla competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguenti del "codice". A tal fine sono riconosciuti gli incrementi percentuali, fino al 50% del contributo di base, come articolati nelle tabelle 2b) e 3 dell'Allegato n. 8 al presente Testo unico.

2. Agli immobili di cui all'articolo 10, comma 3-bis, della legge speciale Sisma, ridotti allo stato di rudere, è riconosciuto il contributo non superiore a euro 300/mq senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto di IVA. E' escluso il riconoscimento delle maggiorazioni di cui al precedente art. 94, comma 1.

3. Nel caso di immobili rientranti nella previsione dell'articolo 89, comma 1, lettera h) (ruderi), sono ammessi a contributo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti lavorazioni:

- eliminazione di vegetazione potenzialmente dannosa per le strutture;

- formazioni di copertine superficiali a protezione da infiltrazioni meteoriche dei maschi murari;

- chiusura leggera di aperture per evitare ingressi non autorizzati;

- smontaggi controllati e conseguente cernita e accatastamento degli elementi,

- tratti di cuci-scuci delle murature;

- inserimento di catene e/o profilati metallici;

- ripristino di orizzontamenti leggeri quando indispensabili ad impedire instabilità di elementi murari o preservare dalle intemperie elementi di pregio all'intradosso.

4. Tra le opere ammissibili sono da comprendere anche le finiture esterne, limitatamente a quelle strettamente necessarie ad evitare il degrado strutturale del manufatto quali regimentazione delle acque meteoriche, etc. In ogni caso sono ammesse quelle opere, nei limiti del contributo, che garantiscano le finalità degli interventi. Viceversa, sono da escludere le opere di tipo provvisionale e gli interventi inerenti finiture interne e impianti.

Art. 96 - Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con altre forme di contribuzione

1. Le maggiorazioni previste dal presente Capo non sono cumulabili tra di loro.

2. Le maggiorazioni previste dal presente Capo sono cumulabili con le altre maggiorazioni già previste ad altro titolo dal presente Testo unico, ad eccezione delle lettere j), k), ed l) della Tabella 7 dell'Allegato n. 5 al presente Testo unico, intitolato "Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione prevalentemente abitativa".

3. In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni non può superare il 100% del costo parametrico per gli interventi sugli immobili rientranti nella tipologia di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) e non può superare l'80% del costo parametrico per tutte le altre tipologie.

4. E' escluso il cumulo tra gli incrementi previsti dal presente Capo e i contributi pubblici per la spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di conservazione di cui agli articoli 31 e seguenti del "codice", se riferiti ai medesimi interventi.

5. Per gli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma appartenenti ad imprese, i contributi di cui al presente Capo sono ammissibili nei limiti di cui alla vigente normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 97 - Livelli di sicurezza

1. Fatta eccezione per gli interventi di cui al successivo comma 2, gli interventi che beneficiano degli incrementi del contributo previsti dal presente Capo devono conseguire un maggior grado di sicurezza dell'edificio rispetto alle condizioni preesistenti al danno, compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio. L'intervento, pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione precedente al danno, e comunque in misura tale da garantire il livello di sicurezza minimo valutato secondo quanto previsto al cap. 8 delle NTC2018 non inferiore all'indice 0,6 del rapporto capacità-domanda, successivamente denominato capacità di resistenza "R".

2. Gli interventi locali non possono limitarsi alla semplice riparazione ma devono prevedere interventi di rafforzamento locale. Il progettista è tenuto ad elaborare, anche attraverso il confronto con la Soprintendenza competente, le soluzioni progettuali più idonee al fine di garantire, allo stesso tempo, i livelli di sicurezza minimi e il rispetto delle peculiarità nella tutela del bene culturale.

3. Per i beni di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), b) e d), per i quali viene richiesto il contributo, qualora le esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei migliori livelli di sicurezza, deve essere garantita una capacità di resistenza "R", comunque non inferiore al valore di 0,6. In quest'ultimo caso, nella relazione tecnica strutturale devono essere evidenziate, per le diverse ed alternative soluzioni strutturali necessarie per elevare la capacità resistente, sottoposte ad autorizzazione, le esigenze di tutela del bene culturale rispetto alle quali le diverse soluzioni proposte risultino non compatibili, richiamando a tal fine anche le eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela che determinano il mancato raggiungimento della migliore capacità di resistenza richiesta dal decreto sopra richiamato. In ogni caso, per gli edifici scolastici con oltre 70 anni di vita va garantito un indice di resistenza non inferiore a 0,8.

4. L'intervento deve garantire in ogni caso l'eliminazione di carenze e criticità gravi che possono dare luogo a meccanismi di collasso rovinosi della costruzione o di sue parti rilevanti, che possano avvenire prematuramente e improvvisamente senza che la costruzione esprima un efficace comportamento resistente di insieme.

5. Indipendentemente dal livello di sicurezza globale raggiunto, resta fermo l'obbligo del progettista strutturale di esprimersi, all'esito della valutazione globale della sicurezza finale, in ordine alle condizioni d'uso della costruzione, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti.

6. Al fine di perseguire nel processo di ricostruzione, con riferimento agli edifici rientranti nelle tipologie di cui al precedente articolo 89, il massimo livello di sicurezza e una significativa riduzione della vulnerabilità sismica, il Commissario provvede a definire apposite regole tecniche, d'intesa con il Ministero della cultura, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico costituito con decreto n. 396 del 30 dicembre 2020, a tal fine integrato con ulteriori esperti in possesso di adeguata professionalità, di cui due designati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 98 - Procedimento

1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire gli incrementi previsti dal presente Capo è asseverata dal professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Capo V, Parte II, all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell'Allegato n. 8 al presente Testo unico, mediante la procedura informatica messa a disposizione del Commissario.

2. In particolare, il soggetto richiedente, al fine di ottenere gli incrementi relativi alle quote variabili, deve presentare i documenti progettuali specificati nelle tabelle contenute nell'Allegato n. 8 al presente Testo unico e deve barrare le caselle corrispondenti alle singole voci descrittive degli elementi o delle caratteristiche dell'intervento, specificate nelle predette tabelle, la cui somma determina la percentuale totale dell'incremento spettante.

3. Con la presentazione della domanda completa delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, la parte richiedente e il progettista assumono il formale impegno di adottare effettivamente le misure e di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e conservazione e di qualità architettonica e del restauro, tra quelli previsti nelle tabelle contenute nell'Allegato 8, indicati nella domanda.

4. Nel caso di interventi aventi ad oggetto gli immobili di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 89, comma 1, sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del "codice", il progetto, corredato dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle di cui all'Allegato n. 8 al presente Testo unico, è presentato all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, secondo le modalità telematiche previste dal presente Testo unico. In tali casi il soggetto richiedente può presentare il progetto in via preventiva alla Soprintendenza territorialmente competente ai fini dell'autorizzazione prevista dagli articoli 21 e seguenti del "codice".

5. Il comma 3 si applica anche nel caso di interventi aventi ad oggetto immobili di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 89, comma 1, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del "codice", per i quali sia richiesta la previa autorizzazione paesaggistica e non trovi applicazione il combinato disposto degli articoli 146 e 149 del "codice" e del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, nonché quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo V, Parte II del presente Testo unico.

6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede, sulla base delle asseverazioni rese dal professionista ai sensi del comma 1, alla concessione del contributo, ivi incluse le maggiorazioni previste dal presente Capo, sulla base della disciplina e nei limiti di cui al presente Testo unico.

Art. 99 - Controlli

1. Si applicano le disposizioni sui controlli contenute nel Capo VII della Parte II del presente Testo unico. Nel caso in cui risulti, sulla base delle verifiche a campione sulla ricostruzione privata previste dal presente Testo unico, che gli interventi realizzati o in corso di realizzazione non corrispondono in tutto o in parte a quelli progettati e presentati in sede di richiesta di contributo, la concessione degli incrementi è revocata e il contributo complessivo è ridotto nella misura corrispondente alla percentuale di incremento relativa alle lavorazioni e agli interventi non eseguiti o eseguiti in difformità.

2. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. Restano fermi i controlli inerenti alle funzioni di vigilanza previste dagli articoli 18, 19 e 155 del "codice" e dal Titolo IV del Testo unico dell'edilizia.

Art. 100 - Accordi di collaborazione

1. Il Commissario straordinario, gli Uffici speciali per la ricostruzione e le Soprintendenze territorialmente competenti possono definire appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di reciproca competenza, anche ai fini di cui all'articolo 97, in modo da assicurare la speditezza della trattazione delle pratiche e la massima semplificazione procedurale. La predetta collaborazione istituzionale può svolgersi ed essere avviata anche prima della formale stipula degli accordi di cui al primo periodo.

CAPO II - Disposizioni su edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d'uso e interventi nel "doppio cratere" e su edifici già dichiarati inagibili

Art. 101 - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e d) della legge speciale Sisma, disciplinano gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale, ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 della citata legge:

a) edifici a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che, al momento dei suddetti eventi sismici, erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose;

b) edifici che al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e sociosanitarie e a caserme.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Capo i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli edifici di cui al comma 1.

Art. 102 - Criteri e modalità per l'accesso ai contributi

(integrato dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 3 ottobre 2024, n. 205)

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione sugli edifici di cui al comma 1 del precedente articolo 101, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Parte II del presente Testo unico. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie.

2. Per gli edifici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 101, qualora in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge speciale Sisma ai fini della determinazione del contributo è in ogni caso assunto il livello operativo L4, con l'applicazione, qualora ne ricorrano le condizioni, degli incrementi di cui alle Tabelle 7.1 e 7.2 dell'Allegato 5 al presente Testo unico.

3. Per gli edifici di cui di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 101, fermi restando i criteri di determinazione del contributo concedibile stabiliti nel Capo III, Parte II, come integrata dal presente Capo, la valutazione di congruità dell'Ufficio speciale per la ricostruzione assume quale parametro anche la media dei contributi riconosciuti a favore degli edifici pubblici aventi destinazione analoga, al fine di evitare significativi scostamenti.

4. In caso di edifici di proprietà mista pubblica e privata, nei quali la destinazione di cui al comma 2 riguarda la sola porzione di proprietà pubblica, l'Ufficio speciale per la ricostruzione autorizza la progettazione con l'adeguamento sismico dell'intero edificio qualora non sia possibile, attraverso soluzioni alternative, assicurare allo stesso una diversa destinazione unitaria e omogenea.

5. In tutti i casi di cui al presente articolo, sono ammissibili a contributo le opere già individuate per gli interventi disciplinati dalla Parte II del presente Testo unico, riguardanti l'edificio, sia per la parte strutturale ed impiantistica che per le finiture, nonché per le attrezzature particolari e gli impianti speciali. Sono parimenti ammissibili le opere necessarie per il ripristino e l'allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative al ripristino di arredi e recinzioni esterni. La determinazione delle opere ammissibili a finanziamento tiene conto delle indicazioni contenute nell'Allegato n. 9 al presente Testo unico, intitolato "Criteri per l'individuazione delle opere ammissibili a contributo". In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.

6. Nei limiti del costo convenzionale, sono ammissibili a contributo le opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e/o per l'adeguamento alla normativa antincendio per l'intero edificio di proprietà privata adibito a uso prevalentemente pubblico al momento degli eventi sismici, qualora la destinazione a uso pubblico permanga anche dopo la conclusione dei lavori. Nei limiti del costo convenzionale, sono altresì ammissibili a contributo le medesime opere, qualora, con l'esecuzione dei lavori, siano state adibite a uso pubblico ulteriori porzioni dell'edificio di proprietà privata e permanga la destinazione a uso pubblico anche dopo la conclusione dei lavori. Ai fini del presente comma, per destinazione a uso pubblico si intende, a titolo esemplificativo, la destinazione dell'edificio a scuola, cinema, teatro, presidio sanitario ovvero l'adibizione dello stesso a funzioni sociali, religiose o culturali.

Art. 103 - Disciplina generale del mutamento di destinazione d'uso

(modificato dall'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 155)

1. Ai fini dell'ammissione al contributo nella ricostruzione privata, si considera la destinazione d'uso che l'immobile danneggiato possedeva al verificarsi dell'evento sismico.

2. I mutamenti di destinazione d'uso degli immobili ammissibili a contributo sono disciplinati dagli artt. 23- ter e 23-quater del Testo unico dell'edilizia. Le eventuali nuove opere aggiuntive, funzionali al mutamento di destinazione d'uso, sono in accollo dei privati.

3. Restano ferme le limitazioni previste dall'art. 6, comma 3 della legge speciale Sisma, in tema di locazioni, usufrutto e comodato.

4. Per gli immobili privati ad uso pubblico (ad es., scuole, cinema, teatri, caserme, presidi sanitari o edifici adibiti a funzioni sociali, religiose o culturali) è consentito il mutamento della destinazione d'uso posseduta alla data del sisma, ai fini abitativi o produttivi, nel rispetto dei richiamati artt. 23- ter e 23-quater.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3, il contributo è calcolato con le modalità ordinarie previste dal Capo III della Parte II del presente Testo unico ed è esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capo.

Art. 104 - Interventi di ricostruzione su edifici colpiti da precedenti eventi sismici e su edifici già dichiarati inagibili

1. Agli interventi di ricostruzione e riparazione sugli edifici privati situati nel territorio della Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un danno ulteriore prevalente, ai sensi del comma 3, dell'art. 13 della legge speciale Sisma si applicano le disposizioni contenute nei Capi I e IV dell'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Agli interventi di riparazione o ricostruzione su immobili privati situati nelle Regioni Umbria e Marche già danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un aggravamento, ai sensi dei commi 6 e 6 bis, dell'art. 13 della legge speciale Sisma, si applicano le disposizioni contenute nei Capi III e IV dell'ordinanza commissariale n. 51 del 28 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari adibite, alla data in cui si sono verificati gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ad abitazioni principali o ad attività produttive in esercizio e che alla medesima data risultavano parzialmente utilizzati a seguito di ordinanza di inagibilità parziale per sismi precedenti o per altre cause di inutilizzabilità, e successivamente dichiarati totalmente inagibili a causa dei danni determinati dal sisma del 2016, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie agibile alla data degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni, nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva delle unità immobiliari utilizzate a fini di abitativi o produttivi, fatta eccezione per quelle relative alla porzione di edificio già dichiarata parzialmente inagibile. Per gli edifici di cui al presente comma il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell'avvenuto aggravamento del danno da parte del comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore che ha determinato l'inagibilità totale. Il comune individua la porzione dell'immobile già dichiarata parzialmente inagibile, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Ai fini della verifica della sussistenza degli aggravamenti l'amministrazione si avvale delle schede di cui al precedente articolo 5 e di ogni altra documentazione in suo possesso. Le presenti disposizioni non si applicano agli edifici di cui ai commi 1 e 2.

PARTE IV - Programmazione e pianificazione urbanistica

Art. 105 - Programmazione dei termini per la presentazione delle domande per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici

1. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e alla disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorità stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell'individuazione degli aggregati e delle unità minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalle parti sociali.

2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente Testo unico, del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture Abitative di Emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale.

Art. 106 - Principi della pianificazione urbanistica nella ricostruzione

1. La presente Parte disciplina, sulla base dei poteri di ordinanza riconosciuti al Commissario straordinario dalle legge e, in particolare, dagli artt. 2, 5 e 11 della legge speciale Sisma, l'attività di programmazione e pianificazione urbanistica della ricostruzione, tenendo conto degli strumenti urbanistici vigenti, delle perimetrazioni dei centri storici e dei piani attuativi approvati o in corso di approvazione sulla base dei principi di semplificazione e di unitarietà dello strumento di programmazione della ricostruzione, nonché dell'immediata attuabilità degli interventi edilizi conformi al preesistente.

2. La pianificazione urbanistica nella ricostruzione post sisma ha natura resiliente poiché si adatta, in via generale, ai principi della rigenerazione urbana dell'esistente e di conformità dell'intervento di ripristino, consolidamento o ricostruzione all'edificio preesistente, fatte salve le lievi modifiche di volumi, superfici o sagoma necessari ai fini dell'efficientamento sismico energetico o igienico sanitario.

3. La pianificazione urbanistica nella ricostruzione si ispira inoltre ai principi di riduzione del consumo di nuovo suolo e di sostenibilità e semplificazione amministrativa.

4. La pianificazione urbanistica è sempre necessaria nei casi in cui occorre provvedere alla delocalizzazione di edifici per ragioni di sicurezza sismica o di dissesto idrogeologico o per il ridisegno urbano di centri storici o parti di essi ovvero per la realizzazione di nuove costruzioni.

5. L'adozione dei piani di ricostruzione dei comuni maggiormente distrutti e le varianti urbanistiche di maggiore impatto territoriale, economico e sociale è preceduta dalla convocazione di un'udienza pubblica, con le modalità di seguito disciplinate, ai fini di garantire la massima partecipazione dei cittadini.

Art. 107 - Piani attuativi

1. I piani attuativi previsti dall'art. 11 della legge speciale Sisma sono facoltativi.

I piani attuativi in via di adozione, o già approvati, si adeguano ai principi della presente Parte e tengono conto delle Linee guida intitolate "Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione", che costituiscono l'Allegato 12 al presente Testo unico. In particolare, i piani attuativi si adeguano:

a) al regime degli interventi diretti conformi al preesistente di cui al Capo V della Parte II e al successivo art. 111 del presente Testo unico;

b) al regime dei titoli edilizi ai sensi del successivo art. 111 del presente Testo unico.

In presenza dei requisiti di cui all'art. 23, comma 1, del Testo unico dell'edilizia gli interventi previsti dai piani attuativi possono essere realizzati con SCIA alternativa al permesso di costruire.

2. Nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma, i piani attuativi approvati concorrono alla formazione e fanno parte integrante del Programma Straordinario di Ricostruzione.

3. I piani attuativi non sono soggetti a V.a.s. o a verifica di assoggettabilità, a meno che non ricorrano contemporaneamente le tre condizioni poste dall'art. 11, comma 2, della legge speciale Sisma come modificato ai sensi dell'art. 9, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55.

4. Per la ricostruzione di centri urbani, o parti di essi, che necessitino di interventi quali l'integrale ripristino di opere di urbanizzazione e infrastrutture pubbliche, nuove destinazioni di zona, nuove costruzioni, delocalizzazioni di più edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, ivi compresi quelli volti al recupero delle aree interessate da insediamenti di emergenza, il Comune, adottando adeguate forme di coinvolgimento delle comunità, approva un piano-progetto di ricostruzione ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 327 del 2001, anche in variante al vigente strumento urbanistico generale, comprensivo di tutti gli interventi pubblici, o di cui sia accertato il pubblico interesse nell'area a tal fine perimetrata. Tali interventi possono essere realizzati con ricostruzione pubblica, in uno o più lotti, e per essi è ammesso l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui tali interventi insistano su edifici o aree private, sono necessari gli atti di consenso del proprietario e di delega al Comune alla ricostruzione pubblica di edifici privati, con rinuncia al contributo.

5. Il piano attuativo con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio contiene la previsione delle risorse occorrenti all'amministrazione comunale per l'acquisizione del titolo di proprietà dei terreni interessati, privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in materia.

6. Qualora sussistano esigenze di modesta traslazione degli edifici dalla sede attuale, lievi arretramenti degli edifici dal nastro stradale o dalle sponde di fiumi e torrenti nonché delocalizzazioni parziali di frazioni o nuclei urbani, e in tutti i casi in cui le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28-bis del Testo unico dell'edilizia. Il permesso di costruire convenzionato può assolvere anche alla funzione di atto che dispone la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi attuativi che comportano occupazione temporanea o espropriazione di porzioni di aree di terzi, agli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera b), del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

7. Il permesso di costruire convenzionato è condizione per il rilascio del decreto di concessione del contributo sul progetto approvato, comprensivo del costo presunto delle aree eventualmente da acquisire.

Art. 108 - Programmi Straordinari di Ricostruzione

1. I Programmi Straordinari di Ricostruzione (di seguito anche P.S.R.) di cui all'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, possono riguardare ciascuno dei Comuni o loro ambiti specifici, ovvero più Comuni in forma associata, tra quelli individuati nell'Allegato n. 7, intitolato "Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma".

2. I P.S.R. definiscono il quadro organico delle attività relative alla ricostruzione e contengono indirizzi, criteri, prescrizioni e ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, efficacia e qualità della ricostruzione, tenuto conto delle peculiarità dei territori. Essi hanno natura prevalentemente programmatica e di indirizzo nei confronti degli strumenti della pianificazione urbanistica, dei programmi e dei progetti della ricostruzione privata ma possono contenere scelte aventi valenza urbanistica da attuare attraverso specifici strumenti, anche in variante. Gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati fanno parte integrante e sostanziale dei P.S.R.

3. I P.S.R. possono essere aggiornati, con le stesse modalità disciplinate dalla presente Parte, in relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico.

4. Le Linee Guida costituenti l'Allegato 12 al presente Testo unico, in una visione unitaria dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, stabiliscono principi e indirizzi comuni che possono essere liberamente assunti come quadro di riferimento per i P.S.R. e, più in generale, per le attività dei comuni finalizzate alla ricostruzione.

5. La Struttura Commissariale cura il monitoraggio e assicura la coerenza degli strumenti della programmazione e pianificazione con gli indirizzi e i contenuti delle presenti disposizioni al fine di garantirne l'efficace attuazione e la qualità urbanistica ed edilizia della ricostruzione.

Art. 109 - Proposta dei comuni per i Programmi Straordinari di Ricostruzione

1. Allo scopo di promuovere una ricostruzione integrata e sostenibile, i Comuni maggiormente colpiti, come individuati nell'Allegato n. 7 al presente Testo unico, sulla base dei principali elementi storici, culturali, ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi, adottano, in via facoltativa, una delibera del Consiglio comunale che costituisce proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, contenente:

a) una verifica dell'adeguatezza della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione, anche ai fini dell'indicazione di eventuali varianti necessarie, in particolare per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza;

b) l'identificazione degli aggregati strutturali, nonché, ove necessario, la definizione di principi per la risoluzione di casi di inerzia e/o frammentazione della proprietà;

c) l'individuazione delle opere pubbliche prioritarie in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio o del contesto urbano, quali, a titolo di esempio, opere di messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sottoservizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limita o condiziona il corretto e spedito procedere delle attività di ricostruzione;

d) indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione, in coerenza con le Linee Guida di cui al precedente art. 108, comma 4;

e) l'indicazione degli edifici o aggregati da delocalizzare per ragioni di sicurezza e/o di miglioramento della qualità urbana;

f) indirizzi e/o disposizioni regolamentari, comunque denominati, per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica;

g) ogni altro elemento o indirizzo utile o opportuno ai fini della ricostruzione.

2. I P.S.R. possono, facoltativamente e non obbligatoriamente, contenere:

a) indirizzi per l'accessibilità urbana e la mobilità, e in generale tutti gli strumenti utili a garantire qualità, efficacia e innovazione del processo di ricostruzione;

b) l'indicazione delle priorità della ricostruzione di edifici e spazi pubblici e di edifici privati per motivi di rilevanza strategica o identitaria per la comunità o di funzionalità del contesto cui appartengono;

c) l'indicazione di eventuali opere nuove, opere e servizi ambientali e di efficientamento energetico;

d) l'indicazione di eventuali aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di rigenerazione urbana, ivi comprese le aree utilizzate per le localizzazioni di emergenza;

e) Indirizzi per la definizione della Struttura Urbana Minima negli strumenti di pianificazione generale e attuativa.

3. In fase di prima applicazione, il competente Ufficio speciale per la ricostruzione, su proposta del Comune, ha facoltà di adottare un P.S.R. con i contenuti minimi ritenuti opportuni ai fini delle specifiche esigenze della ricostruzione. I P.S.R. sono aggiornabili periodicamente nelle stesse forme e procedure previste dalla presente Parte.

4. Nella delibera consiliare di cui al comma 1, i Comuni possono prendere in considerazione, in alternativa alla ricostruzione privata, la modalità di intervento della ricostruzione pubblica dei centri storici maggiormente colpiti, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, attraverso un piano/programma di iniziativa pubblica e l'affidamento dei lavori di ricostruzione tramite procedure ad evidenza pubblica, in uno o più lotti, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida costituenti l'allegato 12 al presente Testo unico. Il piano/programma di ricostruzione pubblica, proposto con delibera consiliare e approvato con ordinanza, è predisposto con l'ausilio tecnico e finanziario del competente Ufficio speciale per la ricostruzione e può essere attuato con i poteri di accelerazione e di deroga riconosciuti dalla legge al Commissario straordinario.

5. Nella medesima delibera consiliare, i Comuni possono, altresì, prendere in considerazione, ai fini della ricostruzione, lo strumento del concorso di progettazione, ai sensi degli artt. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto idee per la ricostruzione pubblica e/o privata e l'affidamento ai vincitori della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della direzione dei lavori delle opere pubbliche e dei servizi pubblici comunali, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida costituenti l'allegato 12 al presente Testo unico.

6. Anche su impulso delle Regioni, gli Uffici speciali per la ricostruzione, con l'accordo dei Comuni interessati, possono proporre P.S.R. riguardanti progetti e azioni di livello intercomunale, quali la localizzazione di un nuovo plesso scolastico, viabilità, progetti per l'attrattività turistica e la valorizzazione dei territori naturali e ogni altro intervento relativo a opere, infrastrutture o servizi di carattere sovracomunale in grado di contribuire al rilancio dei territori anche attraverso nuovi modelli di soft economy.

7. Nell'elaborazione della proposta di P.S.R. di cui al comma 1, i Comuni adottano le opportune forme di partecipazione delle comunità, oltre a quelle già previste dagli artt. 7-10 della legge n. 241 del 1990, anche attraverso l'udienza pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 112 del presente Testo unico.

8. I P.S.R. recepiscono gli studi di microzonazione sismica e i successivi approfondimenti di cui all'art. 24 del presente Testo unico.

Art. 110 - Procedura di approvazione dei P.S.R.

1. La proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione è formulata con delibera consiliare ai sensi del precedente articolo 109, comma 1 ed è inviata agli Uffici speciali per la ricostruzione che, previa istruttoria ed eventuale integrazione, in collaborazione con i Comuni, procedono alla predisposizione definitiva ai fini della successiva trasmissione, per l'approvazione, al Presidente della Regione-Vicecommissario.

2. I P.S.R. sono approvati con decreto del Vicecommissario, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 della legge speciale Sisma.

3. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla approvazione della delibera comunale della proposta di P.S.R., il Commissario straordinario può procedere, in via sostitutiva, alla definitiva approvazione del P.S.R., tenuto conto dell'istruttoria svolta.

Art. 111 - Disciplina degli interventi conformi e delle deroghe

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), dell'O.P.C.M. 22 marzo 2023, n. 136)

1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali o interventi di ridisegno urbano.

2. Ai sensi dell'art. 3-bis, del decreto legislativo 24 ottobre 2019, n. 123 [N.d.R. recte: decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123] e dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nei comuni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge speciale Sisma, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità.

3. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 123 del 2019, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici, sono realizzati attraverso la Scia edilizia, mentre le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le modeste variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca.

4. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie o superfici rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire.

5. Gli interventi edilizi attuati nei limiti dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 123 del 2019 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

Art. 112 - Udienza pubblica e partecipazione dei cittadini

1. I comuni maggiormente colpiti dal sisma, e facoltativamente tutti i comuni del cratere, nel corso del procedimento amministrativo relativo all'adozione della proposta comunale di Programma Straordinario di Ricostruzione, nonché nei procedimenti riguardanti deliberazioni comunali relative a scelte di pianificazione, opere o interventi pubblici di particolare impatto urbanistico, sociale ed economico, indicono l'udienza pubblica, almeno trenta giorni prima della relativa deliberazione del consiglio comunale.

2. L'udienza pubblica è indetta dal Segretario comunale o dal Dirigente dell'ufficio tecnico competente tramite avviso pubblicato, almeno 7 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza pubblica, sul sito istituzionale e sulle bacheche dell'amministrazione comunale e pubblicizzato attraverso mezzi di stampa e altre forme idonee di informazione.

Può essere richiesta, altresì, tramite petizione sottoscritta, da un numero di cittadini residenti almeno pari al dieci per cento dei residenti o portatori di interesse (proprietari di seconde case, titolari di attività produttive, professionali, culturali, o altro interesse diffuso).

3. L'avviso pubblico deve contenere l'oggetto del provvedimento da adottare con una sintesi illustrativa di esso e l'indicazione del link sul sito web istituzionale ove sono reperibili e consultabili i documenti illustrativi dei contenuti dell'udienza pubblica, nonché l'indicazione del luogo, della sede, della data e dell'orario dell'udienza pubblica e delle relative modalità di svolgimento dell'attività udienza nonché una sintesi dei principali contenuti e l'indicazione del termine per l'invio della domanda di partecipazione, recante gli estremi identificativi del soggetto richiedente o dell'associazione o comitato portatore di interessi diffusi a nome del quale si interviene, da trasmettere comunque almeno tre giorni prima della data di indizione dell'udienza pubblica, con la precisazione che l'interessato può produrre, con la domanda, un documento o una memoria (max. otto cartelle standard) e relativi eventuali allegati (anche disegni o fotografie), contenenti osservazioni e proposte motivate sull'oggetto del provvedimento e l'indicazione dell'eventuale domanda di intervento orale nel corso dell'udienza.

4. Sono sempre ammessi all'udienza pubblica, con diritto di parola, i cittadini residenti, i proprietari di seconde case, le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i comitati dei cittadini terremotati, comunque denominati.

5. L'udienza pubblica è presieduta dal Segretario comunale o dal Dirigente del servizio tecnico competente, ha una durata di regola non superiore ad otto ore ed è assistita dalla presenza della polizia municipale. Ad essa partecipano di diritto il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale.

6. Il Presidente dell'udienza pubblica, in funzione di pubblico ufficiale, esercita i poteri di direzione dei lavori, assumendo ogni decisione opportuna ai fini del regolare svolgimento dell'udienza pubblica. Nomina il Segretario dell'udienza pubblica in una persona di sua fiducia in possesso di idonei requisiti professionali e deontologici. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei lavori e assume le funzioni di verbalizzazione, anche con l'ausilio di tecnologie adeguate.

7. Al termine dei lavori, che possono essere interrotti per un termine non superiore ad un'ora, il Presidente dell'udienza pubblica dà conto, con l'ausilio del Segretario dell'udienza pubblica, del verbale sommario dei lavori, dei soggetti intervenuti e dei documenti prodotti che si allegano al verbale sommario dell'udienza. Il verbale definitivo dell'udienza pubblica sarà pubblicato, entro un termine non superiore a 10 giorni, sul sito istituzionale.

8. L'amministrazione comunale deve tenere conto, ai fini della completezza e della conclusione dell'istruttoria, delle osservazioni, indicazioni e proposte formulate, anche in forma documentale, nel corso dell'udienza pubblica dai soggetti intervenuti, deve rendere accessibili le osservazioni pervenute, deve adeguatamente motivare in ordine all'accoglimento o meno delle osservazioni e delle proposte.

9. L'omissione di quanto previsto dai commi precedenti può essere valutata quale vizio di legittimità o di eccesso di potere del provvedimento amministrativo finale dinanzi alla competente giurisdizione amministrativa, ai sensi delle leggi vigenti.

PARTE V - Operatori privati

CAPO I - Professionisti

Art. 113 - Ambito di applicazione

1. Il presente Capo, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, della legge speciale Sisma, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e di ogni altra prestazione resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione mediante l'adozione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

2. Le disposizioni della legge speciale Sisma e quelle del presente Capo si applicano a tutti i professionisti iscritti nell'Elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 34 del predetto decreto.

3. Al fine di valorizzare in via prioritaria la collaborazione ed il ruolo dei professionisti tecnici, quali attori principali delle attività di ricostruzione, il Commissario straordinario definisce con le professioni e sottoscrive un protocollo d'intesa con le rappresentanze delle Professioni Tecniche riunite nella Rete delle Professioni Tecniche (RPT), da aggiornarsi sulla base delle ordinanze o leggi intervenute durante la sua applicazione.

4. Il protocollo disciplina i contenuti specifici delle attività professionali con riferimento alle attività della ricostruzione pubblica e privata, le relazioni con gli Uffici speciali per la ricostruzione e con la Struttura commissariale, gli obblighi previsti dalla legislazione speciale e dalle ordinanze, gli schemi dei contratti d'uso, nonché ogni altro contenuto, anche di natura economica, volto ad agevolare l'attività professionale, nel rispetto dei principi dell'ordinamento deontologico e professionale.

5. E' approvato con decreto commissariale lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.

6. Tutti i professionisti, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 della legge speciale Sisma, in relazione alle attività disciplinate dalla legge stessa e dal presente Capo:

a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo richiamato dal precedente comma;

b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti in assenza dell'approvazione da parte del committente e dell'iscrizione del professionista cessionario all'elenco di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma;

c) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto possono avvalersi, direttamente o indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei, dagli appartenenti all'associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore.

7. Al fine della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale è necessario:

a) l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma;

b) il possesso di adeguata copertura assicurativa di responsabilità professionale;

c) l'indicazione specifica delle prestazioni professionali affidate con il contratto;

d) l'approvazione del contratto da parte del committente.

8. Il direttore dei lavori e deve rilasciare apposita dichiarazione autocertificativa con la quale attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.

9. L'inosservanza dei divieti previsti dal precedente comma 8 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 della legge speciale Sisma e il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

Art. 114 - Contributo del Commissario per i compensi professionali

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133, dall'art. 6, comma 1, dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139 e dall'art. 5, comma 2, dell'O.P.C.M. 19 aprile 2024, n. 180)

1. I compensi professionali nella ricostruzione privata sono determinati ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge speciale Sisma, come modificato dall'art. 57, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base del Protocollo di intesa con la Rete delle professioni tecniche (RTP di cui al precedente art. 113, comma 3). Il medesimo protocollo disciplina in modo dettagliato le percentuali relative alle singole prestazioni professionali previste, con riferimento alle principali attività, nonché le spese, i visti di congruità dell'ordine professionale competente, gli aspetti disciplinari e sanzionatori. Fino all'adozione di un nuovo provvedimento commissariale restano in vigore i compensi professionali stabiliti dall'allegato A all'ordinanza n. 108 del 2020. Il rimborso delle spese tecniche di cui all'articolo 4 del richiamato allegato A è riconosciuto in regime forfettario nei limiti percentuali ivi previsti.

2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica, nonchè, ove diversi dal precedente al direttore dei lavori e, in base alle esigenze, ad un diverso direttore specialistico strutturale, al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, al coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonchè a due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto. Fermi gli obblighi di legge, il limite numerico massimo è aumentato a dieci e le figure professionali possono essere anche diverse da quelle innanzi indicate. L'incarico dell'asseverazione e il ruolo di coordinamento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio possono essere svolti, in sede di presentazione dell'istanza di contributo, da uno dei professionisti incaricati della progettazione, scelto dal beneficiario, e, in corso d'opera, anche dal direttore dei lavori.

Art. 115 - Disciplina delle tariffe nella ricostruzione

1. L'importo determinato dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 34, comma 5, della legge speciale Sisma, come prevista dal precedente articolo 114, costituisce la misura della corresponsione dei compensi professionali nell'ambito del contributo commissariale.

2. Ferma restando la facoltà di diversa pattuizione tra le parti, nessuna maggiore somma può gravare a carico del titolare del contributo, salvo che lo stesso non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale. In tal caso la maggior somma è posta in accollo al titolare del contributo.

3. In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle tariffe professionali, restano ferme le attribuzioni dell'ordine professionale competente per territorio e degli organismi previsti dalla legge.

Art. 116 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco speciale, previsto dall'articolo 34 della legge speciale Sisma, i professionisti in possesso dei requisiti di legge precisati, a fini esplicativi, dal successivo comma 4.

2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, le società di ingegneria devono altresì possedere i requisiti previsti dall'articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 dicembre 2016, n. 263.

3. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco speciale previsto dall'art. 34 della legge speciale Sisma, tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un Ente pubblico.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'albo professionale tenuto dall'ordine di appartenenza;

b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;

d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS;

f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; società di persone; società di capitali; società cooperative; consorzi; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività;

i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

k) non essere nelle condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi, non rivestendo alcun ruolo in qualità di dipendente di ente pubblico preposto al ricevimento, all'istruttoria, all'approvazione delle pratiche della ricostruzione, né essere assunto a tempo determinato o indeterminato o essere titolare di altro rapporto di collaborazione presso società o soggetti pubblici o privati competenti alle attività sopra menzionate.

5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) a k) del precedente comma 4, il professionista è cancellato dall'elenco speciale, previo parere dell'Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016.

6. L'iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 117.

7. In materia di appalti pubblici, i professionisti interessati a partecipare alle procedure di affidamento devono essere iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma, ovvero devono aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.

Art. 117 - Modalità di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

1. Il Commissario straordinario cura la formazione e provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 della legge speciale Sisma, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.

2. Il Commissario straordinario rifiuta l'iscrizione e provvede, nel caso, alla cancellazione dall'elenco speciale in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo 116. Nelle suddette ipotesi è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'art. 34 della legge speciale Sisma che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

3. Il Commissario straordinario dispone la non iscrizione all'elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, nel caso di accertata incongruità di più di tre perizie giurate con scheda AeDES o GL-AeDES.

Art. 118 - Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e relativa perizia giurata

1. In caso di svolgimento di prestazione d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, consistente nella redazione di scheda AeDES o GL-AeDES e di perizia giurata a seguito di scheda FAST con esito di inutilizzabilità, è riconosciuto al professionista un compenso secondo modalità e criteri differenziati in ragione dell'esito di agibilità o inagibilità della scheda AeDES o GL-AeDES, come di seguito meglio specificato.

2. Nel caso in cui la scheda AeDES o GL-AeDES con esito "B", "C" e "E" e la perizia giurata confermino l'inagibilità, in tutto o in parte, dell'edificio, le suddette prestazioni sono ricomprese nelle attività di progettazione relative all'intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione, e il relativo compenso è determinato secondo i criteri e gli importi indicati nell'Allegato A all'ordinanza commissariale n. 108 del 2020.

3. Qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile, secondo la procedura AeDES o GL-AeDES, con scheda avente esito "A", al professionista è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, un contributo, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, per l'attività di redazione della scheda AeDES o GL-AeDES e della perizia giurata, differenziato in base al numero delle unità immobiliari dell'edificio residenziale interessati dalla prestazione o alla superficie dell'edificio produttivo, determinato sulla base dei parametri individuati nell'Allegato n. 11 al presente Testo unico.

4. Ai fini della liquidazione del contributo previsto dal comma 3, il professionista provvede a depositare presso il competente Ufficio speciale per ricostruzione apposita domanda redatta in conformità al modello reperibile sul sito del Commissario straordinario, secondo la procedura definita nel già citato Allegato n. 11.

Art. 119 - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali nella ricostruzione privata

1. Al fine di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, tenuto conto delle proposte formulate dalla Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica:

a) è vietato il conferimento contemporaneo di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro cinquanta milioni;

b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta contemporaneamente;

c) i limiti previsti dalle precedenti lettere a) e b), dell'importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso abitativo.

2. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 si applicano alle prestazioni professionali principali, costituite dalla contemporanea progettazione architettonica e dalla direzione dei lavori.

3. Sono considerate prestazioni parziali: i rilievi dell'edificio, la progettazione impiantistica, la progettazione strutturale, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la contabilità dei lavori, il collaudo statico, la relazione geologica. Il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 è fissato in centocinquanta.

4. Nel caso in cui il professionista esegua contemporaneamente sia prestazioni principali che parziali, il numero complessivo degli incarichi è pari a centoventi di cui trenta per prestazioni principali e novanta per prestazioni parziali.

5. I limiti di cui al comma 1 si applicano a tutti gli operatori, in forma singola o associata, abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici ai sensi delle leggi vigenti in materia di ordinamento professionale.

6. I limiti massimi previsti dal precedente comma 1 sono aumentati:

- fino al 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare);

- fino al 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria, e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni;

- fino al 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare);

- fino al 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni;

- fino al 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti società di ingegneria e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in due o più ambiti o settori tecnici - professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni. Tale percentuale è, altresì, aumentabile del 5% per ogni giovane professionista iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni, fino ad un massimo del 50%;

- non sono computate nei conteggi ai fini delle soglie gli incarichi di verifica dei progetti, di collaudo e altre attività non inerenti la fase di progettazione o di direzione dei lavori;

- le opere pubbliche sono escluse dal cumulo degli incarichi, essendo oggetto di specifica disciplina.

7. Lo schema di contratto tipo, di cui al precedente art. 113, comma 5, è pubblicato sul sito istituzionale. Il Commissario straordinario provvede, con decreto, all'aggiornamento dello schema di contratto tipo, previa intesa con la Rete delle Professioni Tecniche.

8. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti commi viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste dai punti due e quattro del precedente comma 6, l'aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attività professionale effettuata dal giovane professionista.

9. Tenendo conto del criterio della contemporaneià, l'inosservanza dei limiti massimi previsti dai precedenti commi comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 della legge speciale Sisma. Al professionista cancellato dall'elenco speciale non spetta il contributo previsto dal medesimo articolo 34, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

10. Su istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi, può essere autorizzata, con apposito provvedimento del Commissario straordinario, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui ai predetti commi. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata della legge speciale Sisma e dal presente Testo unico, e di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti commi.

11. Il professionista incaricato è tenuto a presentare la domanda di contributo, con gli elaborati richiesti, prima al committente e, entro un termine non superiore a 10 giorni, all'USR competente, allegando l'avvenuta comunicazione al committente.

12. Fermo l'obbligo del professionista previsto dal contratto tipo e decorsi 10 giorni dalla sottoscrizione dell'incarico professionale, il titolare del contributo può trasmettere al competente Ufficio speciale per la ricostruzione a mezzo PEC il contratto con cui incarica il professionista delle prestazioni per la ricostruzione dell'edificio.

Art. 120 - Conclusione delle attività ai fini della concentrazione degli incarichi

(integrato dall'art. 2, comma 2, dell'O.P.C.M. 23 dicembre 2024, n. 213)

1. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art. 34, comma 7, della legge speciale Sisma, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all'atto della concessione del contributo da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, mentre per la prestazione principale di direzione lavori e le prestazioni parziali relative alla fase di esecuzione dei lavori, che si avvia con l'inizio dei lavori, la conclusione dell'incarico deve intendersi coincidente con la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell'istanza di saldo completa della documentazione prevista. Nei soli casi di cui al primo periodo del precedente art. 67, comma 1, la prestazione parziale del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è da intendersi conclusa all'atto dell'inizio lavori. Per i geologi la conclusione dell'incarico si ha con il deposito del progetto, che include la relazione, sulla piattaforma informatica.

2. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione pubblica di cui all'art. 34, comma 6 della legge speciale Sisma, la prestazione professionale del geologo, dei progettisti e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si intende ultimata con l'emissione del decreto di concessione del contributo e, per quanto concerne le prestazioni di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore, che si avviano con il verbale di inizio dei lavori, si intendono ultimate con il collaudo o la regolare esecuzione dell'opera.

Art. 121 - Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016

1. L'Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 ha la funzione di analisi e di verifica delle diverse problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dal sisma, di evidenziare le criticità̀ esistenti e di proporre soluzioni al Commissario straordinario.

2. L'Osservatorio tecnico si fa carico, inoltre, di segnalare quanto opportuno ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali interessati per le determinazioni di competenza.

3. I componenti dell'Osservatorio tecnico sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di 10 membri, di cui 7 espressione delle professioni tecniche, 3 espressione della Struttura commissariale; tra questi ultimi uno assume la funzione di presidente. Il presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro delegati o di un rappresentante dell'ANCI. Ad essi non spetta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese effettive documentate. Su proposta del presidente, l'Osservatorio può disciplinare con regolamento i propri lavori.

Art. 122 - Anticipazioni dei compensi per i professionisti

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133, modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, dell'O.P.C.M. 10 maggio 2023, n. 139 e integrato dall'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. 28 novembre 2023, n. 157)

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'articolo 34 comma 7-bis della legge speciale Sisma, sono finalizzate a disciplinare i criteri, le modalità e i tempi dell'anticipazione ai tecnici e ai professionisti, delle spese tecniche per la progettazione e per la relazione geologica, e, alle imprese esecutrici, delle spese delle indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali nonché agli amministratori di condominio e ai presidenti di consorzio aventi i requisiti di cui all'art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, con le modalità di cui ai successivi commi, afferenti agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ubicati nei comuni di cui all'articolo 1 della citata legge speciale Sisma.

2. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese di cui al comma 1 avviene nell'ambito della domanda di contributo da presentare secondo le modalità dettate dal presente Testo unico.

3. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente Testo unico, un'anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

4. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda:

a) verifica preliminarmente l'ammissibilità della domanda;

b) acquisisce le dichiarazioni sostitutive dei soggetti professionali di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del d.P.R. n. 445/2000, che contengono l'importo del contributo concedibile, delle spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica, delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e dei presidenti di consorzio e delle spese per le indagini preliminari geognostiche, strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali rese ai sensi della legge speciale Sisma.

5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione concede, con proprio provvedimento, l'anticipazione al titolare del contributo ed eroga a valere sulle risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario dal fondo di cui all'articolo 4, comma 3 della legge speciale Sisma, in favore dei soggetti di cui al precedente comma 3, l'importo delle spese sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche, strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali. Gli importi richiesti sono erogati sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti professionali.

6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione concede l'anticipazione dando priorità alle domande già presentate e trasmette il provvedimento al Commissario.

7. L'Ufficio speciale per la ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica:

a) l'importo del contributo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, da parte dell'Istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al Presidente della Regione-Vicecommissario;

b) determina l'importo complessivo delle spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche strutturali e/o prove di laboratorio sui materiali da corrispondere ai soggetti professionali, a seguito dell'effettiva determinazione del contributo, indicando la quota di anticipazione già erogata ed il saldo dovuto.

8. Ai sensi dei precedenti 73 e 74, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, nel provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione dell'80%, (SAL0), dovrà indicare la somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali, e quella a conguaglio per le spese tecniche e indagini specialistiche, commissionate, da versare sui rispettivi "conti correnti dedicati", e indica le somme da rimborsare al 100% per le spese tecniche e le indagini specialistiche eseguite.

9. La somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali è riversata, a cura dell'Istituto di credito prescelto da parte del soggetto beneficiario, sulla contabilità speciale del Presidente della Regione-Vicecommissario contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL di cui al comma 8.

10. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo disciplinati dal presente Testo unico, nonché nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista è superiore al contributo ammissibile e si renda necessaria la restituzione anche parziale dell'anticipazione, l'Ufficio speciale adotta i provvedimenti per l'immediata ripetizione di quanto erogato in anticipazione e non dovuto al professionista. L'importo da restituire comprende la quota capitale, gli interessi e ogni altro onere dovuto. La restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui al periodo che precede.

11. In caso di inadempimento da parte del professionista, l'Ufficio speciale ne dà espressa comunicazione al Commissario ai fini del recupero coattivo delle somme indebitamente percepite.

12. Le somme riscosse sono riversate nelle contabilità speciali dei Vicecommissari.

13. Nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista sia superiore al contributo ammissibile e si configuri l'ipotesi di dichiarazione dolosamente mendace, l'Ufficio speciale per la ricostruzione trasmette gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti.

14. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Commissario straordinario sono disciplinate la costituzione di uno specifico fondo di rotazione e le modalità per l'erogazione delle anticipazioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a rendicontare con cadenza trimestrale al Commissario straordinario i flussi dei pagamenti effettuati e delle somme riaccreditate ai termini del presente articolo.

CAPO II - Amministratori di condominio e presidenti di consorzio

Art. 123 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo sono finalizzate a disciplinare l'istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari, condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione, sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere più celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell'attività tecnica ed amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei contributi, anche in relazione alla successiva attività di verifica e controllo eseguita in attuazione dell'articolo 12, comma 5, e 12-bis, comma 3, della legge speciale Sisma.

Art. 124 - Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi

(integrato dall'art. 10, comma 1, dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 155 e sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. 13 maggio 2024, n. 182)

1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni:

1,50% del costo dell'intervento di importo fino a euro 500.000;

0,80% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 500.000 e fino a euro 1.000.000;

0,50% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 1.000.000 fino a euro 2.000.000;

0,20% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 2.000.000.

2. In ragione della necessità di garantire lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo con la necessaria professionalità, nonchè consentire l'equiparazione, anche i fini assicurativi delle richiamate figure professionali, è possibile incrementare sino al 50% le percentuali indicate al comma 1, nel caso in cui gli amministratori di condominio ovvero i presidenti di consorzio siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie possono computare, all'interno del compenso calcolato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, spese forfettarie per un massimo del 10%.

4. L'importo definito ai sensi del presente articolo è unico e omnicomprensivo sia delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio sia delle spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari. E' facoltà dell'assemblea consortile nominare un revisore unico dei conti laddove ritenuto necessario ai fini del controllo della gestione finanziaria, della tenuta delle scritture contabili o di ogni altra certificazione allo scopo occorrente.

5. L'importo di cui al presente articolo è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attività professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condomini o dei consorziati. Ai presidenti di consorzio spetta l'anticipazione del 50% prevista per gli amministratori di condominio.

6. Il presidente ha la rappresentanza del consorzio e ne è l'amministratore con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria ad esso conferiti dallo statuto del consorzio e dall'assemblea. E' responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati e dei contributi erogati dall'ufficio speciale per la ricostruzione. Il presidente amministratore accende il conto corrente vincolato intestato al consorzio, presso l'istituto di credito convenzionato individuato dall'assemblea dei consorziati per l'erogazione del contributo con le modalità stabilite dall'art. 5 della legge speciale sisma.

Art. 125 - Incompatibilità

1. L'attività di amministratore di condominio o di presidente di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi della legge speciale Sisma. Inoltre, per l'amministratore di condominio o di consorzio si applica il regime di incompatibilità previsto dal precedente articolo 113, comma 8. I soggetti di cui al presente comma prima dell'inizio dei lavori dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante l'insussistenza delle incompatibilità indicate.

[2. Il contibuto per le spese di cui al precedente articolo 124 è corrisposto in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attività professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condomini o dei consorziati.] (comma abrogato) (10)

Art. 126 - Condomini registrati ai fini fiscali

1. Il contributo per le spese professionali degli amministratori di condominio è riconosciuto qualora il condominio risulti registrato ai fini fiscali in data precedente al 23 maggio 2019 e solo laddove l'amministratore sia stato nominato in attuazione dell'articolo 1129 del codice civile, indipendentemente dal numero dei condomini che compongono il condominio e purché l'amministratore sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.

CAPO III - Imprese

Art. 127 - Contratti di appalto

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133, integrato dall'art. 11, comma 1, dell'O.P.C.M. 14 novembre 2023, n. 155 e modificato dall'art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. 11 settembre 2024, n. 203)

1. Ai fini della predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi si avvalgono del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Le parti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono di comune accordo introdurre deroghe o pattuizioni ulteriori, ove ritenute necessarie ad adeguare il regolamento contrattuale alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto delle clausole di natura cogente e nei limiti della compatibilità con l'impianto generale, che non potrà essere alterato nel suo assetto complessivo.

2. Il contratto di appalto contiene obbligatoriamente le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari come stabilito agli articoli 30, comma 13, e 31, comma 1, della legge speciale Sisma. In caso di inosservanza si applicano i commi 2, 3 e 4 del predetto art. 31 della legge speciale Sisma.

3. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono essere iscritte all'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 della legge speciale Sisma ed essere in possesso di idonea qualificazione, come previsto dal successivo articolo 129.

4. Il contratto di subappalto deve prevedere l'obbligo dell'impresa affidataria di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale.

5. Si applica ai subappalti della ricostruzione privata la disciplina prevista dall'articolo 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. E' vietato il subappalto a cascata.

6. L'avvenuta sottoscrizione di un contratto di subappalto e i dati identificativi dell'impresa subappaltatrice devono essere comunicati entro la data di avvio dei lavori oggetto di subappalto all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per territorio, secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica predisposta dalla struttura commissariale.

Art. 128 - Comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori

1. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori relativi alla riparazione o ricostruzione degli edifici privati, ove non indicata in sede di presentazione della domanda di contributo, deve essere comunicata entro e non oltre i 120 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione del contributo. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 67.

2. Per gli interventi disciplinati dall'art. 57 del presente Testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo concesso, il professionista correda la comunicazione del precedente comma con la documentazione inerente alla determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai sensi del presente Testo unico.

3. In ogni caso, l'Ufficio speciale provvede alla rideterminazione del contributo in ragione dell'individuazione dell'impresa all'atto di erogazione del primo stato di avanzamento lavori.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i termini di inizio lavori previsti decorrono dalla data della comunicazione di cui al comma 1.

Art. 129 - Requisiti di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti nella ricostruzione privata

1. Ai sensi e ai fini dell'articolo 8, comma 5 lettera c) della legge speciale Sisma, in relazione alla qualificazione degli operatori economici per la realizzazione degli interventi di ripristino o ricostruzione degli edifici privati, i requisiti di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti esclusivamente per i lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro finanziati ai sensi della legge speciale Sisma e agli interventi finanziati attraverso il cd. super bonus di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Nel caso di lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro, finanziati ai sensi della legge speciale Sisma, le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, lettera c) della medesima legge si intendono rispettate qualora sulla base delle rilevazioni previste nel computo metrico estimativo, sia dimostrato il possesso dei requisiti dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici mediante idonea attestazione SOA per ciascuna delle categorie di opere generali e/o specializzate, ai sensi del art. 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e come definite dall'allegato A al medesimo decreto.

3. In presenza di raggruppamenti temporanei e di consorzi di operatori economici, come disciplinati dall'art. 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, accertata la sussistenza di categorie "prevalenti" e categorie "scorporabili", autocertificata dal professionista incaricato, come definite all'art. 3, comma 1, lettere oo-bis) ed oo-ter), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è necessario che ciascuno dei soggetti raggruppati sia in possesso dei requisiti di cui al precedente comma in ragione delle quote percentuali stabilite dall'art. 92 commi 2 e 3 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Per l'esecuzione dei lavori, l'operatore economico può soddisfare i requisiti di qualificazione di cui ai precedenti commi avvalendosi delle capacità di altri soggetti mediante applicazione delle disposizioni previste dall'art. 89 del codice dei contratti pubblici in quanto compatibili.

Art. 130 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata

1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:

a) verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC online):

i. al momento dell'aggiudicazione, dell'apertura del cantiere e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica;

ii. al momento dell'adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, della legge speciale Sisma, per gli interventi di ricostruzione privata;

iii. in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi;

b) acquisiscono dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).

2. Resta ferma l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni e dell'articolo 35 della legge speciale Sisma.

Art. 131 - DURC di congruità

1. E' recepito il contenuto dell'Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d'ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione - Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 30 della legge speciale Sisma, dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile.

2. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa compente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.

3. Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio sono delineate nell'Allegato 13 al presente Testo unico, denominato "Modalità di applicazione del DURC congruità", i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

4. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro 10 giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 15 giorni. Ai fini della regolarizzazione del DURC di congruità si applicano, comunque, i tempi previsti dal punto 6. dell'Allegato 13.

5. Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro istituiti in ciascuna Regione dal Vicecommissario e composti da un rappresentante della Regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell'Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio e da un rappresentante della RPT. L'attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.

6. L'individuazione degli interventi da sottoporre a verifica è affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentatività delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale.

ALLEGATI AL TESTO UNICO

- Allegato 1: "Definizione di danno lieve"

INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE DANNO LIEVE PER EDIFICI IN MURATURA

(integrato dall'art. 3, comma 2, dell'O.P.C.M. 20 dicembre 2023, n. 164)

Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili secondo le procedure di cui all'art. 5 del presente Testo unico, che non supera nessuna delle condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo;

- evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;

- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;

- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;

- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), fino a 0,005 h (dove h è l'altezza del piano interessato dal fuori piombo);

- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un'estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;

- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra.

DANNO LIEVE PER EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili, che non supera le condizioni di seguito definite:

- lesioni passanti nelle tamponature o nei tramezzi principali (di spessore maggiore o uguale a 10 cm) di ampiezza superiore a mm. 0,5 e fino a 2 mm. che interessano, ad un solo piano, un numero di elementi (tamponature e tramezzature principali) presenti al medesimo piano fino al 25%;

- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello;

- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;

- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 0,5 mm e fino a1 mm, per non più di due travi interessate;

- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm e fino ad 1 mm, per non più di due pilastri interessati;

- evidenti lesioni per schiacciamento del non più del 5% dei pilastri;

- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.

DANNO LIEVE PER EDIFICI A STRUTTURA MISTA

Si intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia costruttiva prevalente in relazione alla capacità di resistere alle azioni sismiche.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il professionista incaricato dimostra il danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA

Per edifici a prevalente destinazione ad uffici, commercio, industria, artigianato, turismo, ad alberghi, aziende agrituristiche o residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati con struttura portante in muratura, in cemento armato tradizionale o mista, il danno lieve è individuato sulla base delle stesse condizioni stabilite per gli edifici a prevalente destinazione residenziale.

Nei limiti previsti, per i medesimi edifici rurali, dal comma 10 dell'art. 44 del testo unico della ricostruzione privata

Le stesse condizioni devono intendersi estese agli edifici rurali con identica tipologia strutturale, destinati a ricovero animali od attrezzature.

Per edifici a prevalente destinazione commerciale, industriale, artigianale, residenze pertinenziali delle attività produttive inserite nello stesso edificio, realizzati in struttura prefabbricata in cemento armato o in acciaio per danno lieve si intende il danno diffuso su una superficie inferiore al 25% delle superfici verticali e./o orizzontali, senza crolli, o concentrato sulle strutture verticali per un'estensione minore o uguale al 5% degli elementi di un piano, senza deformazioni e spostamenti alla base o in sommità, che richiedono, per il recupero della funzionalità̀ dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale.

- Allegato 2: "Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi"

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali

Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra:

il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 al netto dei ribassi ottenuti mediante la procedura selettiva per la selezione dell'impresa, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 480 euro/mq, più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 130 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 130 e fino a mq 220 il costo parametrico si riduce a 396 euro/mq e per le superfici eccedenti i 220 metri quadrati il costo parametrico si riduce a 360 euro/mq. I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'articolo 37 del presente Testo unico.

2. Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc)

Il costo ammissibile è determinato come per gli edifici di cui al punto 1 senza le riduzioni per superfici crescenti ed applicando gli incrementi di cui all'articolo 39 del presente Testo unico.

3. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva

Il costo ammissibile a contributo per edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale esclusi in ogni caso quelli con tipologia edilizia assimilabile a quella abitativa) è pari al minore importo tra il costo dell'intervento così come risulta dal computo metrico- estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile ed il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 125 euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a mq. 1000. Per le superfici superiori a mq 1000 e fino a mq 2000 il costo parametrico si riduce ad 100 euro/mq. Il costo parametrico si riduce a 87,50 euro/mq per le superfici superiori a mq 2000 e fino a mq 5000, ed ulteriormente a 75 euro/mq per le superfici eccedenti i mq. I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'art. 37 del presente Testo unico.

Costo parametrico residenziale Livello operativo L0
Fino a 130 mq. 480
Da 130 a 220 mq. 396
Oltre i 220 mq. 360

.

Costo parametrico produttiva Livello operativo L0
Fino a 1.000 mq 125
Da 1.000 a 2.000 mq 100
Da 2.000 a 5.000 mq 87,50
Oltre 5.000 mq 75

.

- Allegato 3: "Requisiti di ammissibilità al contributo per le attività produttive"

Requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento CE 17 giugno 2014, n. 651/2014 e dall'art. 6 del presente Testo unico;

2. Esse devono possedere, alla data dell'evento sismico, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite, iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti, nonché nei registri o negli albi previsti dalle vigenti disposizioni con riguardo alle cooperative sociali, ai loro consorzi, alle ONLUS, ai centri di assistenza fiscale ed agli istituti di patronato e di assistenza sociale;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

c) essere in regola con gli obblighi contributivi, per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, fatte salve le agevolazioni e sospensioni stabilite dalla legge speciale Sisma o da altre disposizioni vigenti;

d) assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

e) non essere inadempienti, in presenza di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

3. Per quanto riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l'attività svolta nonché l'eventuale iscrizione all'ordine o collegio professionale. Nel caso di attività svolta in forma associata deve essere indicata la partita IVA e fornito l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; quest'ultima deve comunque essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2, sub c).

4. Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche che chiedono i contributi in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo, deve essere dimostrata la presenza all'interno dell'immobile, alla data del sisma, di un'attività produttiva avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del presente Testo unico.

5. Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarità di quote di produzione tali da coprire la capacità produttiva aziendale. Non sono ammissibili interventi proposti da imprese agricole non in regola con le quote, cioè con quote sistematicamente inferiori alla capacità produttiva aziendale e che, oggetto di imputazione del prelievo supplementare, non abbiano provveduto al versamento dello stesso. Tali soggetti potranno accedere alla misura previa regolarizzazione della propria posizione, attraverso il versamento del prelievo supplementare con le modalità previste dalla normativa vigente e la dimostrazione della titolarità di quota che copra la capacità produttiva aziendale.

6. Sono ammessi a contributo gli interventi su edifici rurali abitativi di aziende agricole attive (iscritte all'anagrafe delle aziende agricole) e che alla data del sisma risultavano occupati da operai dell'azienda fissi/stagionali residenti/domiciliati.

Nel caso in cui non vi siano operai stagionali/fissi con residenza o domicilio, l'edificio rurale può essere ammesso a contributo qualora sia dimostrato tramite la perizia asseverata:

a) che, alla data del sisma, l'impresa sia zootecnica e/o orticola e/o frutticola e/o dedita a specifiche colture che necessitano, nel sistema produttivo, di operai stagionali/fissi. La perizia deve inoltre dimostrare la correlazione tra il sistema produttivo e il numero degli operai stagionali/fissi;

b) di avere alla data del sisma, o di avere avuto nei 24 mesi precedenti tenuto conto del ciclo economico, lavoratori stagionali regolarmente iscritti;

c) che l'edificio era dotato di allacciamento ai pubblici servizi (acqua, energia elettrica) e che i consumi erano tali da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;

d) che l'edificio era idoneo ad accogliere gli operai stagionali/fissi ed era munito di sufficienti servizi igienici e di acqua calda.

Nel caso in cui l'azienda agricola richiedente sia costituita in forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, la perizia asseverata deve attestare la sussistenza delle sole condizioni di cui alla lettera c) ed alla lettera d), limitatamente alla idoneità ed alla dotazione di servizi, del periodo che precede.

Non hanno diritto ai contributi gli edifici rurali abitativi e strumentali che alla data del sisma risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili.

7. Per la particolarità del settore agricolo, con riguardo alla richiesta di contributi per interventi sui beni immobili danneggiati, si precisa quanto segue:

a) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 l'utilizzo produttivo in proprio si identifica con l'esercizio di impresa;

b) l'istanza è presentata dall'impresa agricola qualora la proprietà si identifica con l'impresa anche individuale/famigliare e pertanto il proprietario/comproprietario esercita l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

c) l'istanza è presentata dalla proprietà qualora il bene sia concesso in comodato d'uso, affitto o godimento a impresa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria;

d) l'istanza è presentata dalla società qualora il bene sia conferito alla società stessa con atto registrato anteriormente alla data del sisma, salvo eventuali clausole in relazione agli obblighi di manutenzione straordinaria.

8. In ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

9. I requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione dall'accesso ai contributi. Resta salvo quanto previsto al secondo periodo, del comma 8, dell'articolo 35 del presente Testo unico.

10. Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.

- Allegato 4 (11)

Allegato 5 (12)

- Allegato 6: "Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale"

CRITERI DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE

1. INTRODUZIONE

Si premette che qualunque intervento su una costruzione esistente danneggiata dal sisma, che si tratti di ripararla e rafforzarla o di demolirla per poi ricostruirla, ha l'obbligo di rispettare quanto dettato dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) e di seguire, preferibilmente ma non obbligatoriamente, la relativa Circolare di attuazione (Cir).

Peraltro, NTC e Cir non bastano a disciplinare il percorso progettuale di riparazione/ricostruzione orientandolo correttamente verso un uso oculato delle risorse e una sistematica riduzione del rischio sismico, senza l'adozione di specifiche Ordinanze.

Le Ordinanze emesse dal Commissario Straordinario (CS) hanno cercato di fare ordine in questo complesso problema, individuando macro categorie nelle quali accorpare situazioni relativamente omogenee per livello di danno e possibile metodologia di intervento e dettando, per ciascuna categoria, i criteri di intervento.

Nel caso di danni lievi il percorso progettuale è risultato particolarmente delicato e complesso, sia nel come valutare i livelli di danno, sia nel definire gli interventi da eseguire. Il motivo per cui gli interventi sugli edifici che hanno subito danni lievi necessitano di alcuni chiarimenti è legato al rapporto tra danno sismico e vulnerabilità sismica.

La vulnerabilità sismica di una costruzione è la inclinazione che essa ha a subire danni per effetto di un sisma ed è una caratteristica propria della costruzione che, peraltro, si manifesta solo quando la costruzione è investita da un terremoto, attraverso i danni che quel terremoto produce.

Accade così che, a parità di vulnerabilità, le costruzioni manifestino danni diversi a seconda della severità del terremoto che le ha colpite; se una costruzione ha riportato danni lievi ciò non deve far concludere che la costruzione è sismicamente poco vulnerabile. Potrebbe infatti trattarsi di una costruzione a vulnerabilità sismica elevata che ha incontrato un terremoto lieve.

Poiché la ricostruzione post-sisma vuole non solo riparare i danni da terremoto passato, ma anche svolgere attività di prevenzione nei confronti dei danni da terremoto futuro, almeno là dove occorre intervenire per riparare anche danni lievi, è evidente che un intervento di riparazione che non sia attenta alla valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica è un intervento incompleto.

Ecco, dunque, che l'attività di riparazione deve essere necessariamente accompagnata da un'attività di riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificio sul quale si interviene.

Per determinare l'effettiva condizione di rischio di una costruzione occorre incrociare la vulnerabilità sismica con la pericolosità sismica, ottenendo, dalla combinazione delle due, il rischio sismico della costruzione. In particolare, le "Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni", emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 28 febbraio 2017, possono costituire un utile supporto in tal senso.

Seguendo le linee guida citate, la riduzione della vulnerabilità sismica può essere perseguita attraverso la sistematica applicazione di una serie di interventi di rafforzamento locale finalizzati a ridurre/eliminare i collassi locali.

Tali interventi sono realizzati con tecniche diverse che, tra loro equivalenti in linea di principio, risultano poi, in funzione delle caratteristiche e delle peculiarità della costruzione su cui si interviene, diversamente efficaci nell'eliminare i collassi locali.

Sta al progettista scegliere la tecnica più efficace tra quelle disponibili e individuare, tra le tante potenziali cause di vulnerabilità, quelle su cui è più opportuno intervenire, in una corretta ottica costi-benefici.

Per facilitare tale scelta, nel seguito verranno evidenziate le principali cause di vulnerabilità sismica e le tecniche di intervento più efficaci nel ridurle, distinguendo le costruzioni di muratura da quelle con struttura di c.a. e trattando separatamente le relative tecniche di intervento.

2. INDICAZIONI GENERALI

Le tipologie di intervento previste dalle norme vigenti (NTC) e dalla relativa circolare attuativa (Cir) sono articolate in tre livelli, di difficoltà attuativa e impegno economico correlato progressivamente crescenti:

1° livello riparazione e/o rafforzamento locale,

2° livello miglioramento,

3° livello adeguamento.

Gli interventi cui ci si riferisce sono quelli del 1° livello.

Le norme, pensate per operare in "tempo di pace", si riferiscono in generale all'intero panorama edilizio nazionale, considerando interventi finanziati con risorse sia private sia pubbliche, su edifici posti in una qualsiasi zona dell'Italia, più o meno sismica; esse non possono coprire al meglio tutte le problematiche specifiche che si presentano nella realtà.

Si ricorda inoltre che, quanto agli edifici esistenti, la scelta del normatore è stata quella di scrivere, in un testo che ha validità di legge (le NTC), solo alcuni principi di base, demandando tutto il resto ad una circolare (la Cir) per evitare interventi "in libertà" e spreco di risorse.

Tra gli interventi di 1° Livello, qui interessano quelli che si riferiscono ad edifici con stato di danno 1 (danno lieve) e ricadono in zone:

a) La cui pericolosità è tale da far presupporre ulteriori eventi di magnitudo significativa in un futuro più o meno prossimo; se si vogliono evitare interventi inefficaci e quindi nuovi disastri, bisogna che gli interventi, oltre alla riparazione, perseguano la riduzione della vulnerabilità sismica attraverso il rafforzamento locale;

b) che hanno caratteristiche ambientali/climatiche sfavorevoli; è quindi opportuno (e previsto dalla legge per la ricostruzione) che entrino in gioco, nelle scelte relative al tipo di intervento, anche gli aspetti impiantistici e di efficientamento energetico, non considerati nelle NTC e Cir; Poiché gli interventi di 1° livello che si attuano hanno l'obiettivo di riparare e insieme rafforzare localmente, gli interventi di rafforzamento locale debbono essere scelti in modo da ridurre la vulnerabilità massimizzando tale riduzione.

Per i casi di "danno lieve", si evidenzia l'importanza di considerare gli elementi di elevata vulnerabilità eventualmente presenti.

In generale si sottolinea l'opportunità di intervenire in modo che le eventuali situazioni di vulnerabilità elevata siano eliminate o quanto meno ridotte, a cominciare da quelle descritte nei § 3 e 4, per ciascuna delle quali si indicano, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di intervento.

Tutti i concetti sopra enunciati si applicano anche ai beni vincolati.

Le indicazioni che seguono, per gli edifici in muratura e per gli edifici con struttura in c.a., riguardano gli interventi prioritari per conseguire la riparazione dei danni lievi e rafforzamento sismico finalizzato alla riduzione delle vulnerabilità principali, nell'ambito delle risorse disponibili.

Potranno essere eseguiti anche interventi alternativi della stessa natura, purché di analoga o maggiore efficacia, con particolare riferimento a quelli indicati in NTC e Cir. In ogni caso, si dovrà garantire che tali interventi non aggravino la situazione degli edifici adiacenti, né quella delle porzioni di edificio nelle quali non si eseguono interventi strutturali e che non producano sostanziali modifiche al comportamento della struttura nel suo insieme.

3. EDIFICI IN MURATURA

Si dovranno riparare, anzitutto, i danni e le lesioni causati dal sisma.

Si dovrà poi valutare se la costruzione esistente abbia:

1. qualità muraria sufficiente per rispondere ad azioni, sia verticali, sia orizzontali come quelle sismiche, senza disgregarsi;

2. vincoli bilaterali efficaci tra pareti e tra pareti e orizzontamenti, nonché vincoli efficaci sugli elementi non strutturali (comignoli, torrini, sporti di gronda, parapetti).

3. sufficiente capacità di sostenere le spinte di archi, volte e coperture;

4. orizzontamenti con capacità portante per carichi verticali sufficiente.

Le eventuali patologie rilevate nei confronti dei comportamenti di cui sopra sono da ridursi, preferibilmente, nell'ordine di elencazione, ma sempre nei limiti delle risorse disponibili.

3.1 Scarsa qualità muraria

Come primo punto occorre considerare la capacità o meno della tipologia muraria dell'edificio in esame di avere un comportamento strutturale vero e proprio. Infatti, nel caso in cui la muratura tenda a disgregarsi e decomporsi sotto azioni cicliche ripetute, viene vanificato qualsiasi tipo di intervento che non sia capace anche di ostacolare tale disgregazione; in queste situazioni perdono significato sia i valori delle caratteristiche di resistenza e deformabilità di cui alle NTC e Cir, sia i metodi di analisi ivi previsti.

Peraltro, molti degli edifici delle aree interessate sono stati realizzati con murature di pietrame di forma irregolare, messe in opera con malte di deboli o debolissime capacità coesive. Molto spesso tali murature sono costituite da più paramenti tra loro non collegati e non rispettano né il corretto sfalsamento dei giunti verticali, né l'orizzontalità dei filari.

Molto spesso le tipologie murarie descritte presentano, sotto l'azione ciclica del sisma, un comportamento di tipo disgregativo che può condurre la costruzione al collasso prima che si possano attivare meccanismi resistenti, locali o globali che siano.

Il caso sopra richiamato, di propensione alla disgregazione, è uno dei peggiori che possano presentarsi. Per valutare, in modo comunque qualitativo, la propensione di una qualsiasi tipologia muraria a disgregarsi, possono essere utili metodi di analisi della qualità muraria che si avvalgono della lettura visiva dei paramenti e della sezione.

E' evidente che la migliore soluzione di questa problematica sarebbe quella di un intervento di rafforzamento complessivo della fabbrica muraria, ma in questo modo si uscirebbe da quanto previsto per i casi di danno lieve. Alcuni interventi compatibili con il livello operativo in questione (L0) sono elencati nel seguito ed hanno l'obiettivo di contenere il fenomeno della disgregazione del solido murario, senza modificare in modo sostanziale le caratteristiche di rigidezza della struttura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

- rifacimento dell'intonaco con idonea malta, previa incisa scarnitura delle commessure murarie;

- posa in opera di intonaco eseguito con malta leggera e rinforzato con reti di metallo o di altro materiale resistente a trazione. L'intervento deve avvenire, di norma, su entrambi i lati della parete, collegando tra loro le reti mediante adeguati connettori. Caratteristiche delle reti, spessore e malta dell'intonaco rinforzato così ottenuto dovranno essere tali da non comportare variazioni significative del comportamento della costruzione;

- ristilatura armata con connessione dei paramenti, effettuata mediante fili di acciaio o altro materiale resistente a trazione, passanti nelle commessure previa incisa scarnitura delle stesse e loro successive stuccature;

- iniezioni localizzate di miscele cementizie o di calce, purché non comportino variazioni significative del comportamento della costruzione e a condizione che gli effettivi benefici delle iniezioni vengano verificati sia preliminarmente (attraverso prove di iniettabilità), sia a posteriori (attraverso saggi e riscontri sperimentali);

- interventi di scuci e cuci, finalizzati al ripristino della continuità muraria, al risanamento di porzioni di muratura gravemente deteriorate e/o lesionate. Devono essere realizzati con materiali simili a quelli originari, collegando i nuovi elementi alla muratura esistente con adeguate ammorsature;

- inserimento di diatoni artificiali di dimensioni contenute e proporzionate agi spessori e alla tipologia muraria esistente, per realizzare un efficace collegamento tra i paramenti murari, al fine di conferire alla parete un comportamento di insieme per azioni ortogonali al proprio piano. L'efficacia dell'intervento è comunque legata all'effettiva possibilità di realizzare la solidarietà dei presidi con la muratura circostante che, pertanto, deve presentare buona consistenza;

- inserimento di tirantini antiespulsivi nello spessore murario, idonei soprattutto nei casi in cui siano già

evidenti rigonfiamenti per distacco dei paramenti. L'efficacia dell'intervento è comunque legata all'effettiva possibilità di realizzare la solidarietà dei presìdi con la muratura circostante che, pertanto, deve presentare buona consistenza.

Come ulteriore motivo di scarsa qualità muraria si segnala la presenza di vuoti all'interno della compagine muraria che, nelle zone colpite dal sisma, ha spesso innescato lesioni o collassi di murature. Tali vuoti costituiscono punti di debolezza che devono, ove possibile, essere sanati ripristinando la continuità della muratura senza alterare la rigidezza della costruzione esistente.

La riduzione dei vuoti nei maschi murari (nicchie, cavedi, canne fumarie e simili) non potrà essere realizzata mediante semplice riempimento del vuoto ma dovrà essere effettuata con una muratura eseguita in opera, compatibile con quella presente; dovranno essere eseguite diffuse prese di collegamento fra le due murature in modo da ottenere un solido murario dal comportamento il più possibile omogeneo.

3.2 Carenze nei collegamenti

Un secondo importante elemento di vulnerabilità, oltre la qualità muraria, è costituito dalle eventuali carenze nei collegamenti tra elementi strutturali, in particolare fra pareti confluenti (angolate, martelli murari, incroci) e, soprattutto, fra pareti ed orizzontamenti (solai e coperture).

Tali carenze conducono alla possibilità di meccanismi locali di collasso. Per contrastare tali cinematismi si possono adottare gli interventi di seguito elencati o interventi equivalenti, il cui obiettivo principale è il ripristino o la creazione di efficaci collegamenti fra gli elementi strutturali, senza andare ad alterare il comportamento globale della costruzione.

A titolo esemplificativo non esaustivo si citano:

- realizzazione di cerchiature esterne in acciaio o in materiale composito, opportunamente chiuse ed ancorate;

- catene e tiranti in acciaio o in materiale composito, diffusi sull'intera struttura e opportunamente ancorati, preferibilmente mediante capochiave a piastra per ripartire meglio le tensioni sulla muratura. La muratura intorno al capochiave dovrà comunque essere adeguatamente bonificata e consolidata.

- collegamenti tra solai e pareti d'ambito realizzati mediante perforazioni armate con opportuno passo, diametro e profondità, le cui armature siano annegate in una soletta leggera da porre sopra il solaio esistente. E' fondamentale per l'efficacia di tale intervento che la muratura, nella zona dei perfori, sia di buona qualità o previamente bonificata e consolidata;

- collegamenti fra coperture e pareti d'ambito realizzate mediante cordoli di limitata rigidezza quali, ad esempio, quelli di muratura armata o di acciaio o di calcestruzzo armato, purché di limitato spessore. Detti cordoli dovranno essere collegati alla muratura sottostante (debitamente bonificata e consolidata nel caso in cui non sia di buona qualità) tramite perfori armati di adeguata lunghezza;

- ammorsamenti tra murature che si intersecano, realizzati con la tecnica del scuci e cuci;

- locali rinforzi di angolate e martelli murari mediante intonaci bilaterali rinforzati con reti in acciaio o in materiale composito;

- perforazioni armate di connessione fra pareti, da utilizzare però solo su murature di elevate caratteristiche meccaniche.

La presenza di collegamenti efficaci alla struttura muraria deve essere perseguita anche per gli elementi non strutturali (comignoli, torrini, sporti di gronda, parapetti, tramezzature, etc.) soprattutto se danneggiati dal sisma.

3.3 Presenza di elementi spingenti

Le spinte generate da coperture, archi e volte si manifestano già in fase statica e sono incrementate dal sisma; spesso producono danni legati all'insorgere di cinematismi di collasso fuori piano.

Gli interventi che seguono hanno l'obiettivo di ridurre o eliminare tali spinte, senza alterare il comportamento globale della costruzione, attraverso:

- inserimento di fasce di acciaio o in materiale composito a cerchiare le coperture ed a contenerne le spinte. Analogo scopo hanno i cordoli illustrati al paragrafo precedente;

- inserimento di catene in acciaio o in materiale composito per assorbire le spinte di archi e volte;

- ove possibile, inserimento di speroni, muri a scarpa, contrafforti e presìdi esterni in genere, in grado di contrastare le spinte suddette purché non modifichino il comportamento globale della costruzione.

3.4 Incremento della capacità portante degli orizzontamenti

Vengono qui di seguito elencati alcuni interventi per i solai e le coperture, che hanno come finalità quella di garantire una sufficiente portanza per carichi verticali.

A titolo esemplificativo non esaustivo si citano:

- risarciture di piccole lesioni;

- rinforzo di solai e coperture esistenti senza aumentarne il peso e senza variarne in modo significativo la rigidezza; tale requisito può essere ottenuto, ad esempio, impiegando solette armate in calcestruzzo leggero facilmente asportabili (intervento reversibile) e ben collegate alle murature d'ambito;

- sostituzione di singoli elementi danneggiati di solai e coperture esistenti;

- sostituzione di campi di solai o coperture esistenti danneggiate senza aumentarne il peso e senza variarne in modo significativo la rigidezza; è consentita la variazione dell'orditura solo in copertura al fine di eliminare le spinte;

- rinforzo di volte, finalizzato a non alterare la loro rigidezza, ottenuto mediante materiali compositi o con cappe di spessore limitato di calcestruzzo tradizionale o leggero, o con la sostituzione dei riempimenti con calcestruzzo armato leggero, facilmente asportabile con utensili manuali, quindi reversibile;

- riduzione di vulnerabilità indotta da pareti o colonne insistenti in falso su solai o volte, ad esempio mediante realizzazione di travi in acciaio di adeguata rigidezza poste sotto la parete in falso;

- sostituzione di architravi danneggiate dal sisma.

Nella progettazione ed esecuzione di alcuni degli interventi elencati si raccomanda di valutare la possibilità di riduzione dei pesi, ad esempio attraverso la rimozione di pavimentazioni stratificatesi nel tempo, in modo da aumentare la sicurezza nei confronti dei carichi verticali aggiuntivi e diminuire le masse e quindi le forze sismiche".

4. EDIFICI CON STRUTTURA DI C.A.

I danni leggeri agli edifici con struttura in c.a. si verificano innanzi tutto negli elementi di tamponatura e nei tramezzi, che possono essere più o meno lesionati o anche parzialmente o totalmente crollati. In relazione allo stato di danno ed alle altre eventuali lavorazioni finalizzate al rafforzamento sismico, si dovrà valutare se risarcire le lesioni o rifare completamente l'elemento danneggiato; in quest'ultimo caso si avrà cura che le caratteristiche di rigidezza del nuovo elemento siano simili a quelle degli altri elementi presenti nell'edificio. Valgono, inoltre, le disposizioni per il rafforzamento degli elementi di tamponatura di cui al paragrafo 4.2.

Qualora siano presenti leggere lesioni agli elementi strutturali, travi e pilastri, si dovrà provvedere al risarcimento, accertandosi che tali lesioni non siano conseguenza di carenze importanti rispetto alle sollecitazioni prodotte dai carichi verticali. In questo caso occorrerà prevedere interventi idonei a risolvere la problematica (ad esempio insufficiente resistenza a flessione delle travi, eccessivi sforzi assiali nei pilastri, etc.) mediante interventi di rafforzamento locale.

Si dovrà, poi, valutare se la costruzione esistente presenti:

1. ammaloramenti locali che possono compromettere la resistenza e la duttilità originaria dei singoli elementi strutturali;

2. pericolo di ribaltamento degli elementi di tamponatura e dei principali tramezzi, con particolare attenzione a quelli realizzati, in parte o in tutto, al di fuori delle maglie strutturali;

3. nodi non confinati, in particolare di quelli perimetrali, con priorità per i nodi esterni d'angolo;

4. giunti di dilatazione di ampiezza insufficiente;

5. elementi non strutturali pericolosi (comignoli, torrini, sporti di gronda, parapetti, antenne, ecc).

Le eventuali patologie rilevate sono da ridursi, preferibilmente, nell'ordine di elencazione, ma sempre nei limiti delle risorse disponibili.

4.1 Ammaloramenti locali

L'esigenza di porre rimedio al degrado degli elementi strutturali è sancito dalle vigenti NTC che, al paragrafo 8.2 recitano: "La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi su costruzioni esistenti devono tenere conto dei seguenti aspetti: ...omissis...

- le strutture possono presentare degrado e/o modificazioni significative rispetto alla situazione originaria." Al paragrafo 8.3, inoltre, riportano: "Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni: .....omissis.....

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali..."

L'ammaloramento degli elementi di calcestruzzo armato si presenta tipicamente sotto due forme:

- disgregazione superficiale del conglomerato, con o senza deformazioni od ossidazione delle armature metalliche esistenti;

- presenza di stati fessurativi diffusi e più o meno profondi che interessano l'intera sezione della struttura o parte di essa.

Le cause possono essere interne ed esterne. Le prime sono legate al fatto che il conglomerato raramente è stato progettato e realizzato in funzione della sua durabilità, mentre le seconde sono da rinvenire nei seguenti fattori:

- penetrazione di sostanze che causano la corrosione delle armature;

- attacchi chimici da parte dell'ambiente circostante in relazione alla sua aggressività;

- attacchi fisico - meccanici dovuti all'ambiente o al tipo di utilizzo.

In tutti i casi, dopo aver individuato le cause, andranno adottati i provvedimenti più opportuni per evitare il ripetersi dei medesimi fenomeni. Si dovrà, inoltre, dopo aver rimosso la porzione di calcestruzzo ammalorato, ripristinare la sezione con malte idonee allo scopo ricostituendo l'armatura eventualmente deteriorata e preparando adeguatamente la superficie in modo da garantire l'aggrappaggio necessario a ricostituire la monoliticità con la parte preesistente.

4.2 Elementi di tamponatura e facciate di chiusura perimetrale

Le tamponature svolgono la funzione di chiusura dell'involucro edilizio e, conseguentemente, sono poste prevalentemente sul perimetro dell'edificio a chiusura degli spazi presenti tra le travi e i pilastri di calcestruzzo perimetrali. Le tamponature, soprattutto nel passato, venivano posizionate sulla struttura senza alcun fissaggio agli elementi in calcestruzzo e, conseguentemente, risultano molto vulnerabili nei confronti dell'azione combinata delle deformazioni nel piano delle tamponature e delle accelerazioni ortogonali, che si producono sull'edificio per effetto degli eventi sismici. Tale criticità è accentuata dal fatto che, al fine di risolvere i ponti termici, le tamponature sono traslate verso l'esterno e, quindi, parzialmente esterne alla maglia di telaio.

Un analogo problema riguarda anche le facciate giustapposte alla costruzione ed i rivestimenti a cortina che, in occasione di azioni sismiche, attivano facilmente meccanismi di ribaltamento fuori dal piano, per la mancanza di vincoli lungo tutta l'altezza dell'edificio.

Il ribaltamento delle tamponature è, ovviamente, pericoloso per l'incolumità delle persone, e per questo è necessario impedire per quanto possibile l'attivazione dei meccanismi di ribaltamento. Le modalità con cui conseguire tale risultato sono molteplici. Il collegamento degli elementi di facciata alla struttura in calcestruzzo armato risulta certamente una delle modalità più semplici ed agevoli.

I collegamenti tra pannelli murari di tamponamento e cornice strutturale possono essere effettuati con tecnologie diverse, essenzialmente riconducibili all'uso di materiali fibrorinforzati o di elementi metallici. Per i dettagli sulle modalità di dimensionamento e di realizzazione si può fare riferimento alla documentazione di letteratura sull'argomento, tra cui le linee "LINEE GUIDA PER RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI, TAMPONATURE E PARTIZIONI", disponibili sul sito http//www.reluis.it/doc/pdf/Linee_guida1.pdf.

4.3 Nodi trave-pilastro

La risposta di un edificio con struttura a telaio di calcestruzzo armato è fortemente condizionata dal comportamento dei nodi di collegamento tra le travi ed i pilastri.

Le vigenti NTC recitano: "7.4.4.3 Nodi trave-pilastro: Si definisce nodo la zona del pilastro che si incrocia con le travi ad esso concorrenti."

L'efficienza strutturale dei nodi assicura la ridondanza della struttura, così come assunta nelle analisi strutturali e nelle verifiche di sicurezza. Il danneggiamento o il collasso dei nodi determina la compromissione della continuità strutturale tra travi e pilastri, una riduzione della ridondanza (in pratica il nodo diviene una cerniera per gli elementi ad esso collegati) e un progressivo raggiungimento della condizione di labilità della struttura, fino al collasso globale.

Nelle strutture esistenti, tipicamente, non veniva posta particolare cura ai dettagli costruttivi necessari a garantire una adeguata resistenza, e dunque, il corretto comportamento del nodo sotto azioni cicliche alternate. Gli eventi sismici del passato hanno evidenziato tali criticità, particolarmente elevata nei nodi "non interamente confinati", ovvero quelli che hanno una, o più, delle quattro facce verticali libere. Ciò accade in particolare nei nodi posti lungo il perimetro dell'edificio e, ancor di più, negli spigoli dell'edificio, in assenza di travi a sbalzo in prosecuzione delle travi del telaio.

In corrispondenza del nodo, inoltre, si realizzano tipicamente le riprese di getto, il che determina una zona di maggior debolezza, sia per la qualità del calcestruzzo, sia per la scarsa aderenza tra i getti successivi.

Il nodo è soggetto a forti sollecitazioni taglianti determinate dai momenti e dai tagli trasmessi dalle travi e dai pilastri a esso collegati. Inoltre, nel caso soprattutto dei nodi perimetrali, anche la tamponatura inserita nella maglia strutturale esercita una forza trasversale in corrispondenza dell'attacco pilastro-nodo, che si sviluppa al deformarsi della struttura; tale forza determina una concentrazione di sforzi taglianti proprio in corrispondenza dell'attacco pilastro-nodo, in una zona che spesso è anche di ripresa del getto, così da determinare lo scorrimento e la dislocazione dell'estremità del pilastro rispetto al nodo.

Gli interventi da attuare devono mirare alla riduzione del rischio d'innesco di meccanismi fragili, quali:

- rottura dei nodi trave-pilastro dovuta alle azioni trasmesse direttamente dalle travi e dai pilastri convergenti nel nodo stesso, che tipicamente determina una prevalente sollecitazione tagliante nel pannello di nodo;

- rottura del collegamento nodo-pilastro inferiore per scorrimento in corrispondenza della ripresa di getto o per taglio all'estremità superiore del pilastro determinata dalla componente tagliante della forza di puntone equivalente trasmessa dal pannello di tamponamento della maglia strutturale;

- rottura per taglio alle estremità delle travi;

L'intervento di rafforzamento, per quanto detto, non deve riguardare unicamente il pannello nodale ma anche le parti terminali di travi e pilastri e deve essere finalizzato a aumentare la loro resistenza a taglio e, nel contempo, a realizzare un confinamento delle parti dove si concentrano le massime richieste di duttilità in flessione e in pressoflessione.

Una particolare attenzione va rivolta alla condizione dei cosiddetti pilastri corti, tipicamente presenti nelle scale o determinati dalla presenza di finestrature a nastro con muratura di tamponamento robusta, per i quali va previsto un trattamento analogo a quello descritto per il nodo, volto ad aumentare sensibilmente la resistenza a taglio, così da favorire lo sviluppo della duttilità.

Per quanto detto, gli interventi di rafforzamento locale nei telai in c.a. dovranno innanzitutto riguardare nodi e le parti terminali dei pilastri e delle travi a essi collegati, con priorità per quelli d'angolo. Ovviamente potranno individuarsi situazioni particolari che possono favorire meccanismi fragili o richieste concentrate di duttilità, eventualmente evidenziate dal danno prodotto dal terremoto; esse meriteranno interventi ad hoc, volti a migliorare il comportamento locale. Potrebbe, ad esempio, essere il caso di nodi interni di telai interrotti, dunque con caratteristiche di nodo esterno, pilastri e travi corte, soggette a grossi sforzi taglianti, etc. E' comunque evidente che il rafforzamento dei telai periferici, che risultano spesso essere quelli più robusti della struttura per la presenza di travi emergenti, presenta vantaggi importanti, legati anche alla maggiore capacità di contrasto degli effetti torsionali globali della struttura.

Per conseguire il confinamento del nodo è possibile operare con diverse modalità, utilizzando tecnologie sia più tradizionali che più innovative. Per i dettagli sulle modalità di dimensionamento e di realizzazione si può fare riferimento alla documentazione di letteratura sull'argomento, tra cui le linee "LINEE GUIDA PER RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI, TAMPONATURE E PARTIZIONI", http//www.reluis.it/doc/pdf/Linee_guida1.pdf.

4.4 Giunti di dilatazione di ampiezza insufficiente

Accade frequentemente che gli eventuali giunti di dilatazione presenti nelle strutture in c.a. non rispettino i distacchi che le NTC richiedono al fine di evitare martellamenti tra le diverse parti della struttura.

E' possibile ridurre la vulnerabilità conseguente al possibile martellamento ampliando il più possibile il giunto, senza ovviamente variare la rigidezza e la resistenza degli elementi strutturali adiacenti, e, se non si raggiungono ancora i limiti di norma, interponendo tra le facce dello stesso che si fronteggiano materiali elastici deformabili in grado di attenuare, per quanto possibile, gli urti.

4.5 Elementi non strutturali pericolosi

Accade frequentemente che sulla costruzione siano presenti elementi non strutturali (comignoli, torrini, sporti di gronda, parapetti, antenne, ecc.) pericolosi perché non ancorati efficacemente alla struttura con vincoli bilaterali.

Tali situazioni devono, per quanto possibile, essere eliminate, curando la effettiva bilateralità dei vincoli.

- Allegato 7: "Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma"

I Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 sono i seguenti:

- Abruzzo: Campotosto, Capitignano, Valle Castellana, Cortino, Montereale, Torricella Sicura; - Lazio: Amatrice, Accumoli, Leonessa, Cittareale, Posta, Borbona;

- Marche: Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Valfornace, Visso, Ussita, Amandola, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montemonaco, Montegallo;

- Umbria: Norcia, Cascia, Preci.

L'individuazione dei comuni di cui sopra tiene conto delle indicazioni e delle motivazioni contenute nelle note degli Uffici Speciali per la ricostruzione ed in particolare del grado di distruzione causato dal sisma ricavato dalle schede AeDES e dagli immobili classificati E, dall'intensità macro-sismica e dalla distanza dall'epicentro, dal numero degli sfollati, delle soluzioni abitative provvisorie e dei contributi di autonoma sistemazione, nonché dal numero delle attività produttive da delocalizzare e dal grado di distruzione delle scuole e delle opere pubbliche.

- Allegato 8 (13)

- Allegato 9: "Criteri per l'individuazione delle opere ammissibili a contributo"

I. Opere ammissibili a finanziamento per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Sono da considerarsi ammissibili a contributo:

- tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, con specifico riferimento agli interventi rivolti alla eliminazione di criticità locali e di miglioramento sismico necessari al raggiungimento di un livello di sicurezza accettabile ai fini della riapertura al pubblico. Il progettista, al fine di dimostrare che l'intervento consegue il livello di sicurezza di cui al periodo precedente sotto il profilo sismico, dovrà effettuare un'analisi di tipo locale e, nel caso di intervento di miglioramento sismico, anche un'analisi complessiva dell'edificio. Indipendentemente dalla riparazione dei danni devono essere previsti in ogni caso gli interventi rivolti alla eliminazione delle seguenti carenze attinenti ai cinematismi locali:

a. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b. presenza di elementi di tamponatura/controsoffittatura non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c. elementi e strutture spingenti.

- Le finiture connesse con le attività di riparazione e consolidamento strutturale. Per finiture connesse si intendono tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie e da eseguire con modalità tali da consentire il pieno ripristino della funzionalità dell'edificio, ivi compresa la riparazione del pavimento, se danneggiato, e la tinteggiatura esterna degli immobili;

- il ripristino della copertura nel caso di danneggiamento della stessa e/o necessità di adeguamento della struttura portante se spingente o qualora essa rappresenti, in virtù della propria massa, elemento di vulnerabilità della struttura;

- il ripristino degli impianti tecnologici essenziali e già esistenti al momento del sisma e le opere di funzionalizzazione necessarie alla riapertura al pubblico con la richiesta conformità impiantistica;

- il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi come cori lignei, altari, organi, cibori, cieli lignei etc, che facciano parte integrante dell'edificio e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessati dagli interventi di riparazione/miglioramento/adeguamento;

- la rimozione, previa adeguata selezione e classificazione, delle macerie eventualmente presenti all'interno dell'edificio e il loro stoccaggio/smaltimento, la rimozione e lo smaltimento di eventuali opere di messa in sicurezza provvisionale realizzate a seguito agli eventi sismici del 2016, le opere di pulitura e di rimozione delle polveri sugli apparati decorativi fissi.

Nel caso di edifici di proprietà privata, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 42/2004 e aventi destinazioni d'uso diverse da quelle di culto (abitazioni, scuole, canoniche, musei, castelli, archivi, biblioteche, etc.), in considerazione del fatto che su tali immobili esiste un'esplicita dichiarazione di interesse culturale e quindi che l'immobile ha in se una valenza architettonica e storicoartistica che ne determina un "interesse pubblico" da preservare, occorre tenere in conto che gli elementi "complementari" all'immobile stesso, che però concorrono a definirne l'interesse culturale, sono ammissibili al finanziamento.

In particolare, si ritengono ammissibili gli interventi di riparazione e consolidamento di tutti gli elementi architettonici anche complementari quali, fontane, recinzioni, scaloni, chiostre che concorrono a determinare il carattere di pregio e quindi di interesse dell'immobile e il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessati dagli interventi.

II. Opere ammissibili a contributo per gli edifici privati a uso pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

Nel caso di edifici non sottoposti alle disposizioni di tutela del d.lgs. n. 42/2004, ma che hanno una destinazione d'uso pubblica sono da considerarsi ammissibili a contributo:

- tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, nonché gli interventi rivolti alla eliminazione di criticità locali e di adeguamento sismico necessari al raggiungimento di un livello di sicurezza obbligatorio ai fini della riapertura al pubblico. Il progettista dovrà effettuare un'analisi di tipo locale e, nel caso di intervento di adeguamento sismico, anche un'analisi complessiva dell'edificio;

- le finiture connesse con le attività di riparazione e consolidamento strutturale. Per finiture connesse si intendono tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie e da eseguire con modalità tali da consentire il pieno ripristino della funzionalità dell'edificio;

- il ripristino della copertura nel caso di danneggiamento della stessa e/o necessità di adeguamento della struttura portante se spingente o qualora essa rappresenti, in virtù della propria massa, elemento di vulnerabilità della struttura;

- il ripristino degli impianti tecnologici essenziali e già esistenti al momento del sisma e le opere di funzionalizzazione necessarie alla riapertura al pubblico con la richiesta conformità impiantistica;

- la rimozione delle macerie eventualmente presenti all'interno dell'edificio e il loro smaltimento, la rimozione e lo smaltimento di eventuali opere di messa in sicurezza provvisionale realizzate a seguito agli eventi sismici del 2016.

CARENZE di edifici di tipologia non riconducibile a quella abitativa o produttiva di cui all'articolo 102, comma 5: α ß
1) Rapporto medio tra altezza interpiano e spessore delle pareti portanti in muratura in entrambe le direzioni principali della costruzione> 10   X
2) Rapporto medio tra altezza interpiano e spessore delle pareti portanti in muratura in entrambe le direzioni principali della costruzione > 15 x  
3) Presenza di un piano con struttura resistente in una direzione formata da colonne o pilastri in muratura, disposti lungo il perimetro dell'edificio, le cui aree di competenza (in termini di scarico dei carichi verticali) sono più del 20% della superficie complessiva dello stesso piano x  

.

- Allegato 10: "Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici"

1) RECEPIMENTO DELLE RISULTANZE DELLE ATTIVITA' DI INDAGINI SVOLTE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA STIPULATO IL 3 OTTOBRE 2020 DA PARTE DELLE REGIONI E DEI COMUNI

Le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di rischio idrogeologico e sismico si avvalgono delle risultanze delle attività di indagine, studi e ricerca svolte in attuazione dell'Accordo di collaborazione scientifica stipulato il 3 ottobre 2020, tra il Commissario straordinario e l'INGV, avente ad oggetto «attività di studio e ricerca per ridefinire le zone di attenzione delle faglie attive e capaci» come integrate in seguito alle attività svolte in attuazione dell'Accordo integrativo di collaborazione scientifica tra il Commissario straordinario e l'INGV in relazione alla Fase 3, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

I comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recepiscono gli esiti delle suddette attività di indagine, studi e ricerca negli strumenti urbanistici generali e/o nei provvedimenti edilizi, assicurando la compatibilità delle relative previsioni con i livelli di pericolosità rilevati e la mitigazione delle condizioni di rischio per le aree edificate anche attraverso il Programma zone instabili (PZI) di cui alle «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci (FAC)». Nelle more dell'adeguamento delle previsioni dei propri strumenti gli strumenti urbanistici generali, i comuni:

a. autorizzano gli interventi di ricostruzione secondo le indicazioni di cui al successivo punto 3;

b. recepiscono i provvedimenti emanati dalle regioni sulla base delle risultanze delle attività di indagine, studi e ricerca svolte in attuazione del sopra richiamato dell'Accordo;

c. informano i cittadini in merito all'individuazione delle zone di pericolosità sismica e i criteri di utilizzo dei suoli.

I programmi straordinari di ricostruzione di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 123/2019 e gli strumenti di pianificazione attuativa di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189/2016 e le loro varianti anche parziali sono adottati - ovvero approvati in via definitiva - tenuto conto degli esiti delle attività di indagine, studi e ricerca di cui al primo periodo.

2) AREE INTERESSATE DA DISSESTI IDRO-GEOMORFOLOGICI

Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione dell'art. 23 del Testo Unico vengono considerate:

a) le aree di neoformazione quindi non cartografate;

b) le aree individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali, ovvero:

i. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4; R3 e R4 nel Bacino del Tevere);

ii. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce omogenee da R1 a R4 caratterizzate da pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4; R3-R4 nel Bacino del Tevere);

iii. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;

iv. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3 che recepiscono oltre alle diverse fattispecie di aree instabili anche le aree perimetrate PAI con eventuali riperimetrazioni da parte dei tecnici.

c) le aree a pericolosità geologica, non per dissesto gravitativo, le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3) ai sensi di quanto previsto dal punto 1 del presente Allegato per gli studi di approfondimento.

d) le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1);

e) le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee corredata della documentazione tecnica individuata nel presente Allegato ai successivi punti 4 e 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del Testo unico nonché i criteri di cui al presente allegato si applicano a tutti gli studi specialistici, ivi compresi quelli eseguiti a firma di professionista di parte, in corso di redazione alla data di entrata in vigore del presente Testo unico.

3) RICOSTRUZIONE IN AREE INTERESSATE DA FAC

Il Commissario, sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro istituito nell'ambito dell'Accordo con INGV, individua le porzioni di ZA sulle quali dichiara l'impossibilità di procedere a studi di approfondimento di livello 3 determinata da una delle seguenti condizioni:

a. presenza di manufatti che impediscono le attività di indagine;

b. non significatività di indagini in aree limitrofe alla ZA.

Le porzioni di tali aree vengono classificate in ZS fintantoché non si rendano possibili le condizioni per l'approfondimento degli studi e si applica la conseguente disciplina d'uso di cui alle linee guida FAC, integrata come di seguito.

Nelle more degli approfondimenti della Fase 3 di cui al punto 1, eventuali studi di ulteriore approfondimento per la rivalutazione delle ZS possono essere presentati dai soggetti proponenti progetti di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione, a condizione che vengano rispettate le procedure e le modalità di studio definite delle linee guida FAC e che tali approfondimenti riguardino porzioni significative lungo una sezione trasversale dell'intera ZS e dell'eventuale ZR interclusa. In tali casi le spese per le indagini ed i prelievi necessari ai fini delle valutazioni, sono riconosciute tra i costi ammissibili nei limiti percentuali massimi previsti dalle ordinanze commissariali con maggiorazione fino al 50% previa dimostrazione del maggior costo richiesto. Gli studi di ulteriore approfondimento sono analizzati dal Gruppo di lavoro richiamato al punto 1 che ne valuta l'accoglibilità nell'ambito degli approfondimenti in corso, rideterminando, ove ricorrano le condizioni, la classificazione della zona instabile.

Nelle ZA, ZS e ZR individuate attraverso gli studi di MS3 vige la disciplina d'uso di cui alle linee guida FAC, integrate come di seguito.

Nelle ZA nelle aree edificate, fatti salvi i casi previsti al primo capoverso del presente punto 3), non è consentito alcun intervento sull'edilizia esistente (come definito nel paragrafo 9.1.1 delle linee guida).

Nelle ZS e ZR viene assunto l'obiettivo 1 del Programma zone instabili (come definito nel paragrafo 9.1.2.1.1 delle linee guida) per la durata della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, salvo proroghe e comunque per non più di cinque anni.

Nelle ZS, in relazione al tipo di danno lieve o grave, l'intervento sugli edifici deve prevedere rispettivamente il rafforzamento locale o il miglioramento/adeguamento sismico, con esclusione della demolizione e ricostruzione, fatto salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente punto 3).

Nelle ZR:

a. non sono consentiti interventi di ricostruzione qualificabili come «nuova costruzione», né ristrutturazioni edilizie con demolizione e ricostruzione: in tali casi è obbligatorio procedere alla delocalizzazione, secondo le procedure dettate dall'art. 24 del Testo unico;

b. per gli edifici con danno grave, in relazione al livello operativo definito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione con miglioramento sismico o adeguamento sismico. Laddove l'adeguamento sismico, qualora obbligatorio, non sia raggiungibile, si applica quanto disposto alla precedente lettera a. Sono altresì ammessi interventi di adeguamento sismico sugli edifici danneggiati gravemente per i quali è obbligatorio l'intervento di miglioramento sismico e in tal caso è riconosciuto un costo parametrico commisurato al livello operativo L4 di cui alla tabella 6 dell'Allegato 4 al Testo unico ovvero alla tabella 6 dell'allegato 5 al Testo Unico;

c. per gli edifici con danno lieve è obbligatorio conseguire un maggior livello di sicurezza sismica rispetto alle condizioni preesistenti al danno, mediante intervento di miglioramento sismico; a tal fine è riconosciuto un costo parametrico commisurato al livello operativo L1 di cui alla tabella 6 dell'Allegato 4 al Testo unico ovvero alla tabella 6 dell'allegato 5 al Testo Unico;

d. non sono ammessi aumenti di superficie o di volume ad eccezione delle sole opere strettamente necessarie per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, sismica, di risparmio energetico e di sicurezza sul lavoro;

e. non sono ammessi gli interventi che comportino incremento del carico urbanistico.

Gli interventi relativi a beni dichiarati di interesse culturale ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono sempre ammessi, compatibilmente con la normativa di settore, a prescindere dalla classificazione della zona instabile.

Le presenti disposizioni, per quanto compatibili, si applicano anche agli edifici ricadenti nelle medesime zone instabili per cui i soggetti legittimati intendano avvalersi della disposizione di cui all'art. 119 comma 4-ter del decreto-legge n. 34/2020.

4) LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO E LO SVOLGIMENTO DEGLI STUDI DI APPROFONDIMENTO DELLE AREE CARATTERIZZATE DA INSTABILITA'

Ai sensi degli articoli 23 e 24 del Testo Unico, rientrano nell'ambito applicativo di tali disposizioni le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee. Il comma 4 del citato articolo 23 stabilisce altresì che nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui alla lettera e) del punto 2, del presente Allegato, a seguito del parere reso in sede di conferenza regionale dal comune territorialmente competente, in ordine alla compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con le condizioni geomorfologiche dell'area originaria, attestate nella perizia asseverata resa dal professionista, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vicecommissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.

Le presenti Linee Guida sono volte ad individuare le modalità di affidamento degli incarichi, le attività e la documentazione necessarie per valutare le reali condizioni di un'area interessata da fenomenologie di instabilità gravitativa, il relativo stato di attività (attivo o quiescente) e il livello di pericolosità. L'obiettivo è quello di avere uno strumento funzionale una ricostruzione in sicurezza e a stabilire un flusso di lavoro condiviso e standardizzato che consenta a tutti i soggetti coinvolti (Struttura Commissariale, Comune, USR, e Cittadini) di esprimersi in merito alla specifica criticità dell'instabilità indagata, sulla base di un'articolata descrizione, supportata da dati certi (derivanti dallo studio di approfondimento) e prodotta da un professionista geologo regolarmente iscritto ad Albo Professionale e all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto legge n. 189 del 2016.

a) Ambito di applicazione e finalità

Nel caso di aree instabili - come già censite dai PAI ovvero nuove aree - su cui insistono immobili danneggiati dal sisma si applicano le disposizioni delle presenti Linee Guida.

A titolo esemplificativo, tra le casistiche di applicazione degli studi di approfondimento si elencano, in particolare: aree instabili ricadenti nei PAI, aree instabili indicate dagli strumenti urbanistici, aree instabili di neoformazione non perimetrate in nessun piano di settore, aree in frana identificate nella microzonazione sismica come Zone di Attenzione (ZA).

Il professionista assegnatario da parte del soggetto legittimato dell'incarico di ricostruzione di un edificio localizzato in area instabile, prima di procedere ad effettuare qualsiasi studio di approfondimento, dovrà prendere atto della presente guida operativa e concordare congiuntamente all'USR competente il piano di indagini più adeguato finalizzato allo studio dell'area instabile in questione; tale procedura è vincolante ai fini dell'istruttoria del progetto di ricostruzione.

Di seguito alcune casistiche ricorrenti e le relative prassi da adottare per l'affidamento dell'incarico:

CASO 1 - Se è possibile procedere ad un affidamento di incarico unitario, il tecnico geologo può essere indicato da parte del proprietario o proprietari dell'immobile o immobili all'USR a svolgere lo studio di approfondimento dell'area caratterizzata da instabilità.

CASO 2 - Se non è possibile procedere ad affidamento unitario di incarico come descritto al CASO 1, lo studio di approfondimento dell'area caratterizzata da instabilità sarà svolto dall'USR territorialmente competente che individuerà, secondo le procedure previste dalla norma vigente per il sisma, l'operatore o gli operatori economici per l'affidamento dell'incarico professionale e l'esecuzione di indagini geofisiche e geognostiche per la redazione dello studio di approfondimento.

CASO 3 - In presenza di dissesti di particolare complessità e pericolosità dichiarati tali dall'USR, indipendentemente dal numero degli edifici coinvolti, l'USR territorialmente competente dovrà procedere secondo le modalità descritte al precedente CASO 2.

Lo studio di approfondimento è obbligatorio in tutte le aree di instabilità, censite e non, a prescindere dal livello di pericolosità e rischio.

Le attività di studio dovranno essere eseguite secondo le modalità e i criteri indicati nelle presenti Linee Guida, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 24 del Testo unico in merito all'obbligo di valutazione conclusiva degli studi, dovendo i medesimi fornire in via definitiva un giudizio sulla riedificabilità dell'area.

b) Elaborati richiesti e note operative

Attraverso la definizione delle attività indicate nella seguente Tabella 1, l'USR territorialmente competente indirizzerà opportunamente l'applicazione delle disposizioni presenti in questo allegato, a seconda delle caratteristiche dell'area oggetto di studio e dei fenomeni presenti e la redazione degli elaborati. L'USR potrà apportare tutti i correttivi ritenuti necessari al piano di indagini proposto in tutte e tre le casistiche precedentemente indicate. Il flusso di lavoro si sviluppa secondo la sequenza delle attività descritte in tabella:

4* - L'attività comprende le seguenti analisi ed elaborati: rapporto sulle diverse foto aeree nei diversi anni analizzati e resoconto delle osservazioni. Sintesi dell'analisi bibliografica e documentale condotta dal professionista dalla quale si evinca la presenza storica della fenomenologia gravitativa e della sua dinamica evolutiva (per le aree in frana conosciute). La sintesi sarà completata da immagini, cartografie e quanto reperito in bibliografia o presso gli uffici tecnici comunali, provinciali e regionali. Descrizione del fenomeno oggetto di incarico (con indicazione dello stato di attività, dello stile, dello stato e della distribuzione). La descrizione dovrà essere basata su dati rilevati (indizi di campagna dimostrati da adeguata documentazione fotografica) e su dati derivanti dall'analisi multitemporale condotta alla scala di dettaglio (1:5.000 o superiore) su base cartografica CTR; l'analisi multitemporale dovrà essere eseguita utilizzando almeno 4 set di immagini aeree (con intervallo temporale tra un volo ed il successivo non inferiore a 10 anni) e, per gli anni successivi al 2000, almeno 3 set di immagini satellitari analizzate mediante la tecnica A-DinSAR. Completerà la descrizione una stima dei tempi di ritorno delle attivazioni storiche del fenomeno. 4 Le nomenclature ed il glossario da utilizzare nelle descrizioni sono quelli adottati del Progetto IFFI (https://www.progettoiffi.isprambiente.it/wpcontent/ uploads/2020/01/Allegato_1.pdf.) Documentazione fotografica (attuale) dell'area interessata dal fenomeno con indicazione planimetrica dei punti di ripresa e dei coni visuali.

Se nuova area, il rapporto aereofotografico conterrà anche il versante in periodi precedenti e la descrizione dei fattori che hanno determinato l'evoluzione e la formazione del fenomeno con documentazione fotografica a corredo per l'identificazione inequivocabile del fenomeno di dissesto.

8* - L'attività comprende le seguenti analisi ed elaborati: descrizione degli esiti della campagna indagini eseguita, con sintesi delle indagini effettivamente realizzate (rispetto al piano delle indagini preliminare) e delle motivazioni che hanno condizionato eventuali modifiche del piano delle indagini preliminare. La descrizione dovrà essere corredata da cartografia delle indagini eseguite (con eventuale evidenza di quelle previste e non eseguite). Dovranno essere discussi, in specifici paragrafi: i risultati delle indagini geognostiche (log di sondaggio, percentuale di carotaggio, presenza di acqua, RQD laddove rilevabile (vedere descrizione specifica quando richiesta tale analisi), misure pocket, etc.), di quelle geotecniche in situ (prove DP, prove CPTU, prove SPT in foro, prove scissometriche in foro, prove pressiometriche, prove dilatometriche, etc.) e in laboratorio (caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni); i risultati delle prospezioni geofisiche eseguite, con indicazione della strumentazione utilizzata e dei codici di calcolo impiegati per le elaborazioni.

In caso di fenomeni di crollo vanno descritte le attività di rilievo geomeccanico svolte per la determinazione delle caratteristiche di resistenza e deformabilità dell'ammasso roccioso. I risultati del rilievo vanno chiaramente identificati e descritti secondo le stazioni di rilevamento realizzate e devono essere quantificati per ogni stazione, l'RMR (secondo i sei indici fondamentali previsti (resistenza a compressione uniassiale, RQD, spaziatura discontinuità, condizioni discontinuità, condizioni idrauliche e orientamento discontinuità), il GSI ed il volume dei blocchi potenzialmente generabili.

Le metodologie di studio su base geofisica (per le frane si devono usare metodi a rifrazione o riflessione) e le analisi delle immagini da satellite sono da preferire in quanto più rapide, solo qualora strettamente necessario (previa autorizzazione dell'USR) si procederà ad un monitoraggio di eventuale inclinometro che dovrà essere eseguito su base, almeno, annuale. La scelta della tecnica di monitoraggio è di esclusiva responsabilità del professionista incaricato e dovrà consentire il prosieguo delle attività di misurazione anche dopo il termine minimo dell'anno.

E' richiesto uno specifico capitolo dell'elaborato finale (relazione) in cui vengono descritte le caratteristiche delle strumentazioni utilizzate per il monitoraggio (ad esempio sonda inclinometrica o catena inclinometrica a gestione remota), le modalità di installazione e l'errore massimo atteso nella determinazione analitica degli spostamenti. Nel caso di monitoraggi topografici dovranno essere adeguatamente descritte le caratteristiche delle monumentazioni e la loro posizione geografica.

Elementi che concorrono alla definizione del modello analitico per la verifica della stabilità del versante: nella descrizione dovrà essere motivata la scelta della sezione di riferimento e la sua ubicazione in pianta, con indicazione della cartografia di base utilizzata. Il capitolo tratterà anche la metodologia di analisi utilizzata (equilibrio limite e metodo prescelto, modelli numerici agli elementi finiti o distinti e/o alle differenze finite) e il software impiegato per le verifiche.

In caso di fenomeni di crollo vanno utilizzati i metodi di calcolo e software riconosciuti e validati per la modellazione del moto e delle traiettorie di caduta.

Inoltre, le attività da 7 a 13 dovranno essere valutate caso per caso, stabilendo la tipologia degli studi necessari in funzione delle caratteristiche dell'area in esame e le indagini geologiche, geofisiche, geognostiche che si ritengono necessarie e sufficienti, che dovranno essere approvate preliminarmente dall'USR territorialmente competente.

c) Conclusione degli studi

Lo studio condotto andrà consegnato all'USR territorialmente competente.

Nel CASO 1 (tecnico indicato dai proprietari), il tecnico incaricato provvede anche a produrre perizia asseverata relativa agli studi svolti.

La consegna dello studio all'USR territorialmente competente permette l'avvio del procedimento istruttorio ai fini dell'autorizzazione da parte del Vicecommissario, previa acquisizione dei pareri degli enti competenti in seno alla Conferenza regionale, alla ricostruzione degli immobili coinvolti in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante.

Ai sensi degli articoli 23 e 24 del Testo unico, il Vicecommissario provvede a inoltrare le proposte di modifica delle aree PAI, o di nuove aree in dissesto, alle Autorità di Distretto competenti per territorio, ai fini della loro verifica per l'aggiornamento dei piani di bacino o di distretto.

d) Requisiti e compiti dei professionisti incaricati

Seguono i requisiti dei professionisti a cui affidare gli incarichi per gli studi di approfondimento delle aree caratterizzate da instabilità.

- Incarico specialistico per lo studio, l'analisi di stabilità di aree in frana, la perimetrazione e/o riperimetrazione delle aree studiate

Requisiti per l'incarico professionale.

Il Professionista incaricato dovrà predisporre il Piano delle Indagini secondo quanto indicato nel presente documento.

Lo specialista da incaricare (o il gruppo di professionisti tra cui un geologo) dovrà possedere comprovata esperienza in campo geomorfologico, nonché negli studi di compatibilità geomorfologica (secondo quanto previsto dai PAI) di aree gravate da pericolosità, nella perimetrazione e nella caratterizzazione dei versanti in frana.

Dovrà possedere, inoltre, comprovata esperienza nel campo della modellazione dei versanti naturali e nell'analisi bidimensionale di stabilità mediante i metodi all'equilibrio limite (Fellenius, Bishop, Janbu et al., Spencer, Morgestern & Price, etc.) o i metodi numerici (agli elementi finiti, alle differenze finite, agli elementi distinti, etc.).

Si intende comprovata l'esperienza maturata nei settori sopra indicati nell'ultimo quinquennio.

Tutti i prodotti dovranno essere consegnati su supporto informatico che dovrà contenere i livelli informativi in ambiente GIS conformi con gli opendata (formati shape, geopackage, pdf, ods, odt etc.) e comunque agli standard previsti dall'Autorità di Bacino Distrettuale competente per territorio.

- Incarico per l'esecuzione di indagini geofisiche, geognostiche e geotecniche e computo metrico

Scelta della Ditta incaricata dell'esecuzione delle indagini

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi, il professionista incaricato del Piano delle Indagini potrà individuare una o più ditte che possano realizzare le lavorazioni previste nello stesso Piano nel rispetto degli standard previsti dal presente documento. Il professionista è anche il Direttore dei lavori del cantiere di indagini.

La/e Ditta/e incaricata/e, ciascuna per la propria specializzazione, dovrà eseguire quanto previsto nel Piano delle Indagini sotto la direzione del professionista incaricato.

A corredo del Piano delle Indagini dovrà essere allegato, il computo metrico di tutti i costi e oneri delle opere di indagine, elaborato sulla base dell'Elenco Prezzi Unico del Cratere ovvero del Prezzario regionale di riferimento in vigore alla data di redazione del Piano.

Il Professionista incaricato, Direttore dei lavori della campagna di indagini, è responsabile della qualità dei prodotti resi e della loro conformità agli standard, degli esiti delle indagini e del computo metrico delle lavorazioni eseguite.

e) Tavolo tecnico Struttura Commissariale - USR - Comuni

Per gli studi di aree in frana particolarmente complesse, qualora nell'ambito delle predette indagini e dello studio svolto ricorrano problematiche di particolare e complessa rilevanza per le quali gli stessi uffici speciali ritengano necessario un esame congiunto, fermo restando la loro competenza ad ogni successiva determinazione, l'USR propone l'attivazione di un "Tavolo tecnico" avente la seguente composizione:

- n. 2 componenti del Servizio Tecnico per gli interventi di Ricostruzione della Struttura commissariale;

- n. 1 componente del Comune in cui ricade l'intervento;

- n. 1 componente USR competente per territorio.

5) DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE COSTI-BENEFICI DI CUI ALLA SEZIONE III

Nei casi in cui venga avanzata una richiesta di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico per le quali emerga, dopo analisi condotta secondo il Piano delle Indagini definito dal presente Allegato al punto 4, una accertata inidoneità del sito, il professionista incaricato dovrà redigere, secondo quanto già previsto nello stesso (cfr., in particolare, punto 10 della tab.1), una valutazione costi-benefici degli interventi di mitigazione e/o delocalizzazione proposti da redigere secondo le seguenti indicazioni.

Le risultanze complessive degli studi di cui ai punti 4 e 5 del presente Allegato sono sottoposti all'USR per la valutazione di competenza ai sensi dell'art. 23, comma 2 del Testo unico. Si esplica una precisazione necessaria, riferita al "tipo di delocalizzazione", potendo fin da ora ipotizzare una macrodistinzione generale tra i casi di delocalizzazioni:

- le delocalizzazioni "puntuali" di singoli edifici o singoli aggregati - come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. b, del Testo Unico - localizzati in aree di dissesto, la cui operazione di delocalizzazione avverrà alla scala del singolo edificio e/o aggregato;

- le delocalizzazioni di "insiemi di edifici", da intendersi come differenti dal caso precedente, quali case sparse coinvolte dal medesimo fenomeno, aggregati, o porzioni di tessuto urbano, operazione per la quale si prospetta, ad esempio, la possibilità di forme di delocalizzazione "unitarie" o comunque "collettive", da gestire anche attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Occorrerà quindi che la valutazione costi-benefici affronti opportunamente, attraverso valutazioni differenziate, tali diverse casistiche.

VALUTAZIONE COSTI-BENEFICI

Si evidenziano i contenuti attesi per la valutazione costi-benefici, distinti in CONTENUTI GENERALI ("A", comuni a ogni caso in esame) e in INDIRIZZI SPECIFICI ("B", per tipologia di dissesto e di delocalizzazione)

A. Indirizzi e Contenuti generali

In senso lato, la valutazione è intesa come atto volto ad indagare, tra almeno due ipotesi di intervento, i seguenti macro-contenuti (rif: art. 23 DL 50/2016 [N.d.R. recte: D.L.vo 50/2016]):

a) le caratteristiche e i fabbisogni del territorio (nonché della collettività ivi insediata), e le possibilità di soddisfacimento;

b) presenza di interventi di riduzione del rischio già attuati, o programmati;

c) la compatibilità (o meno) delle ipotesi di intervento con le norme vigenti (edilizie, urbanistiche, ambientali, di tutela dei beni culturali e paesaggistici), e con i vincoli esistenti (idrogeologici, sismici, archeologici, forestali, etc.);

d) la qualità architettonica e tecnico-funzionale degli interventi proposti (incluse eventuali prescrizioni alla scala edilizia, ove già ipotizzabili), anche in termini di consumo del suolo e impatto ambientale;

e) principali impatti attesi delle ipotesi di intervento (sociali, economici, ambientali, paesaggistici, etc.)

f) tempi e costi delle ipotesi di intervento, anche in relazione a:

- costi già sostenuti per precedenti interventi di riduzione del rischio (in particolare in caso di frane da crollo);

- al ciclo di vita delle opere;

- alla manutenibilità delle opere;

- alla sostenibilità amministrativo-procedurale delle opzioni.

Per l'analisi dei punti precedenti si propone il seguente indice di riferimento:

QUADRO CONOSCITIVO (PUNTI A-B)

1. Inquadramento territoriale, (e ove ritenuto opportuno, sociale) dello stato dei luoghi - quest'ultimi intesi come aree sia di partenza che di atterraggio delle delocalizzazioni ipotizzate (1);

2. Descrizione del tipo di dissesto, che includa eventuali opere di riduzione del rischio già attuate (in particolare in caso di frane da crollo);

3. Dimensionamento esigenziale della domanda di delocalizzazione: volumi edilizi e abitanti coinvolti; livello di danno post-sisma; situazioni di criticità e rischio ambientale, anche sulle aree di atterraggio; vincoli.

QUADRO PROGETTUALE (PUNTI C-D-E)

4. Analisi tecnico-funzionale delle alternative progettuali - che devono includere almeno i due scenari seguenti:

4.1. ipotesi di ricostruzione-in-sito;

4.2. ipotesi di delocalizzazione

L'analisi deve assicurare, in entrambi casi, i seguenti contenuti minimi:

i. la descrizione delle opere di mitigazione del rischio previste;

ii. il dimensionamento edilizio e infrastrutturale dell'intervento;

iii. la descrizione degli impatti e dei benefici, sia diretti che "intangibili", e delle interferenze territoriali o infrastrutturali Non si individua un "livello minimo di approfondimento delle analisi" elencate, rimettendo ciò alla valutazione dell'USR per ciascun caso, e comunque nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in rapporto alle aree coinvolte.

Le alternative andranno delineate sotto i profili tecnico-funzionale ed economico-finanziario, ma non tralasciando gli aspetti socioculturali o ambientali (soprattutto in luoghi di particolare pregio paesaggistico) né gli scenari "residui" (2) sul territorio. Dalla loro descrizione dovrebbero emergere chiaramente problemi e opportunità, le differenze che intercorrono tra le varie soluzioni, con i relativi punti di forza e di debolezza, in modo da disporre di un quadro che consenta una scelta motivata e consona in ragione delle esigenze e del contesto.

__________

(1) Si rimanda anche al Rapporto INU n. 2, come fonte informativa in merito

(2) Es. delocalizzazioni parziali, a causa della presenza di edifici agibili

QUADRO ECONOMICO-TEMPORALE E SOSTENIBILITA' AMMINISTRATIVA (PUNTO F)

Il quadro dovrà offrire una stima sommaria sia dei costi che dei tempi di intervento per tutte le ipotesi descritte al precedente punto 4 (quindi, almeno due: ipotesi di ricostruzione in sito e ipotesi di delocalizzazione)

5. Stima dei costi:

5.1. PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI:

- Costo complessivo dell'intervento di riduzione del rischio dell'area interessata dal dissesto (sia se si opti per la ricostruzione in sito degli edifici danneggiati, sia in caso si opti per la delocalizzazione degli edifici danneggiati aventi diritto al contributo per la ricostruzione;

- Costi (ove disponibili) degli interventi di riduzione dei rischi già attuati o programmati;

5.2. PER LA RICOSTRUZIONE:

- Costo complessivo dell'intervento di ricostruzione, per entrambi i casi di:

- ricostruzione in loco;

- ricostruzione in altro sito per la delocalizzazione degli edifici danneggiati aventi diritto.

a. Applicabile ad entrambi i casi (ricostruzione in loco e ricostruzione in altro sito): se il costo della ricostruzione edilizia privata può considerarsi una costante in entrambi i casi, i costi delle opere di urbanizzazione (3) andranno differenziati tra i due casi.

b. Nel caso di ricostruzione in altro sito, si ritiene necessario ricordare che tale operazione potrà eventualmente necessitare delle seguenti attività, anch'esse da valutare contestualmente:

- indagini di compatibilità idro-geomorfologica delle aree di atterraggio

- eventuale acquisizione (4) dell'area ove delocalizzare gli edifici e spese notarili, necessità di varianti urbanistiche o di particolari opere di infrastrutturazione;

- eventuale redazione di strumento urbanistico attuativo, se necessario;

- Valutazione della fattibilità sociale:

Ove ritenuto opportuno, la stima dei costi potrà arricchirsi di una valutazione degli impatti sociali delle due opzioni, nella misura in cui non incidano in misura superiore al 20% della valutazione propriamente tecnico-economica.

6. Stima dei tempi, attraverso un cronoprogramma ipotetico delle attività - anche in relazione a procedimenti già in atto - e delle dipendenze tra le attività, ove identificabili.

7. Sostenibilità amministrativo-procedurale: identificazione ed analisi delle problematiche a carattere prevalentemente amministrativo, legate ai vari aspetti autorizzativi e di relazione con altri enti o soggetti, pubblici e privati.

B. Indirizzi specifici

Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici:

Nei casi indicati al punto 2 del presente Allegato, la valutazione costi-benefici dovrà tenere conto dei parametri indicati nella parte "A - Indirizzi e contenuti generali" in presenza di proposte di delocalizzazione obbligatorie per aree interessate da dissesti idro-geomorfologici, accertate ai sensi delle ordinanze vigenti per la ricostruzione privata. In tali casi gli USR possono formulare istanza al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del rischio e/o della pericolosità dell'area, ove tali interventi rendano economicamente più vantaggiosa la ricostruzione in sito rispetto alla delocalizzazione. Il Commissario straordinario, esaminata la richiesta, può disporre prioritariamente il finanziamento di tali interventi sentita l'autorità competente ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sicurezza.

Nei casi di aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.), di cui alla lettera e) del punto 2, del presente Allegato, ai sensi dei paragrafi precedenti, ove la condizione di instabilità dell'area sia portata a conoscenza dell'USR attraverso la redazione da parte del professionista incaricato dal titolare dell'intervento, della perizia asseverata che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio, come prescritto dall'art. 23, comma 2 del Testo unico, si ritiene che possano essere seguite le seguenti procedure, a seconda del "tipo di delocalizzazione" e secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità:

- Nel caso in cui l'area in dissesto interessi un solo edificio (o un solo aggregato) sarà cura dello stesso professionista redigere uno studio particolareggiato finalizzato ad evidenziare i costi necessari per eseguire un intervento di messa in sicurezza del dissesto nel caso in cui si opti per il mantenimento in sito dell'edificio danneggiato, e analogo studio che consenta di valutare il caso in cui si proceda alla delocalizzazione dell'edificio.

Valutata l'idoneità della proposta di cui sopra, l'USR potrà procedere nella valutazione costibenefici, come descritto nella parte "A - Indirizzi e contenuti generali".

- Nel caso in cui l'area in dissesto interessi più di un edificio (o più di un aggregato), preliminarmente l'USR potrà valutare l'opportunità di affidare ad un professionista qualificato la redazione di uno studio particolareggiato finalizzato ad evidenziare i costi necessari per eseguire un intervento di messa in sicurezza del dissesto nel caso in cui si opti per il mantenimento in sito degli edifici (o porzioni urbane) danneggiati nonché analogo studio che consenta di valutare il caso in cui si proceda a delocalizzazione.

Valutata l'idoneità della proposta di cui sopra, l'USR potrà procedere nella valutazione costibenefici, come descritto nella parte "A - Indirizzi e contenuti generali".

Contenuti obbligatori in presenza di fenomeni di crollo

Nei casi indagati, laddove la valutazione costi-benefici sia relativa a zone interessate da fenomeni di crollo, la valutazione dei costi (punto 5.1 dell'indice proposto) dovrà tenere conto anche dei costi sostenuti per la messa in sicurezza dell'area nei 30 anni precedenti, perché i costi sostenuti per tali interventi di messa in sicurezza potrebbero essere particolarmente elevati e molto maggiori della ricostruzione in sito. La valutazione costi benefici dovrà valutare attentamente tale parametro rispetto al valore esposto alla pericolosità. E' inoltre necessario tenere conto degli eventuali costi da sostenere in futuro, dal momento del certificato di regolare esecuzione dei lavori a tutto il tempo di vita in esercizio degli edifici interessati e delle relative infrastrutture, previsto dalla normativa vigente di 50/70 anni.

- Allegato 11: "Liquidazione del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia giurata di cui all'art. 118 del presente Testo unico e criteri di determinazione dell'importo in caso di edificio classificato come agibile"

La domanda depositata presso il competente ufficio speciale per la ricostruzione dal professionista incaricato della redazione della perizia giurata e delle schede AeDES e GL-AeDES ai fini della liquidazione del compenso previsto dall'art. 118, comma 3 del Testo unico determinato sulla base dei parametri individuati nella seguente tabella deve essere corredata, a pena di inammissibilità della richiesta, dai seguenti documenti:

a. lettera d'incarico;

b. dichiarazione sostitutiva rilasciata dal committente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di una delle seguenti situazioni:

i. essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari di unità immobiliari, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto Sisma, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto Sisma, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto Sisma, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

ii. essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari di unità immobiliari, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto Sisma, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto Sisma, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto Sisma, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

iii. essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari di unità immobiliari diverse da quelle previste nella prima e nella seconda linea;

iv. essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari delle strutture e delle parti comuni degli edifici, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto Sisma, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto Sisma, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto Sisma, era presente un'unità immobiliare di cui alla prima, alla seconda o alla terza alinea;

v. essere soggetto mandatario incaricato da proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari delle strutture e delle parti comuni degli edifici, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto Sisma, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto Sisma, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto Sisma, era presente un'unità immobiliare di cui alla prima, alla seconda o alla terza alinea;

vi. essere titolare di attività produttive ovvero essere obbligato, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda, a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto Sisma, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto Sisma ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto Sisma, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

c. scheda AeDES/GL-AeDES;

d. in allegato alla perizia giurata, una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016.

Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto Sisma, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016.

Il professionista che presenta la scheda AeDES/GL-AeDES e la perizia giurata di cui al comma precedente cura in particolare l'esatta identificazione del perimetro dell'unità strutturale.

Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della sussistenza in capo al committente di uno dei titoli giuridici previsti dalla lettera b) del precedente comma 5, nonché della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla liquidazione del contributo concedibile.

L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, è comunicato all'istante, a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

L'Ufficio speciale può richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 8 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'Ufficio speciale può in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali. In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio speciale procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 7 e dopo aver acquisito copia della fattura emessa dal professionista ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti del committente, al pagamento del contributo riconosciuto oltre Iva e contributi previdenziali.

- Allegato 12: LINEE GUIDA "Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione"

PARTE PRIMA: Analisi e principi generali

1. Una visione della programmazione unitaria del territorio del sisma

Il territorio del sisma del 2016 è essenzialmente un territorio di confini, confini tra quattro Regioni, confini tra ambienti insediativi con diverse tradizioni, confini tra ex stati preunitari, confini tra Unità Paesaggistiche scanditi da fiumi (Tronto, Aterno, Nera) e da sistemi montuosi che costituiscono contesti prevalentemente autonomi tra loro.

Di contro l'elemento assiale che incardina i diversi contesti ha un ruolo prevalente da est-ovest collegando, da epoca romana, l'Adriatico a Roma, attraverso la Via Salaria. L'altro importante collegamento longitudinale, la Via degli Abruzzi che collegava Firenze con Napoli attraverso Perugia - Foligno - Norcia -L'Aquila - Sulmona, ha perso gran parte della sua importanza.

Nell'area del cratere del sisma 2016 si sovrappongono i temi della "perifericità", tipici delle Aree Interne così come individuati dalla SNAI, con quelli della "marginalità" rispetto alle politiche nazionali e regionali ordinarie in quanto sono prevalentemente aree di confine.

Ne deriva una diffusa carenza di strategie e, se si considerano singolarmente le aree delle diverse regioni, anche una assenza di massa critica in termini demografici ed economici.

Nella visione della ricostruzione il territorio appare invece "sconfinato".

D'altro canto, l'aggregazione dei diversi contesti in una dimensione unitaria in termini di governo della ricostruzione, ne propone fatalmente una nuova originale interpretazione, che deve stimolare un approccio multilivello e una riflessione da parte di tutte le istituzioni coinvolte finalizzata a riguardare tutta l'area come un sistema complesso la cui riserva di capacità e la ridondanza delle dotazioni rispetto agli abitanti residenti, consentono di individuare un nuovo ruolo nelle politiche europee e nazionali, anche in relazione ai nuovi temi che l'uscita dalla pandemia covid-19 comporterà in termini sociali, economici e di qualità della vita e dell'abitare.

La ricostruzione può in altri termini essere anche l'occasione per sperimentare nuovi modelli di attrattività delle aree interne, dei piccoli comuni e dei borghi storici, che ben possono candidarsi, oggi, a costituire poli di sviluppo sostenibile complementari (se non in parte alternativi) alle grandi conurbazioni metropolitane e agli agglomerati urbani tradizionali, sviluppando un trend già avviato con la legge 8 ottobre 2017, n. 158 [N.d.R. recte: legge 6 ottobre 2017, n. 158] recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni» di recente riproposto in numerosi disegni di legge presentati in Parlamento nell'attuale XVIII legislatura. Una ricostruzione rispettosa dell'identità dei luoghi, ma capace anche di proiettarsi nel futuro di un nuovo concetto di abitare incentrato sul concetto di smart city, di qualità architettonica e di efficienza anti-simica ed energetica dei fabbricati, potrebbe convincere significati strati della popolazione cittadina delle aree metropolitane a valutare un ritorno nelle aree interne o un investimento immobiliare-abitativo alternativo.

L'analisi interpretativa di questo complesso territorio, e dei suoi telai infrastrutturali caratterizzati da importanti flussi di attraversamento ma da modeste e incomplete armature territoriali ed urbane, è la base riflessiva per qualsiasi programma di ricostruzione.

La compresenza di regimi giuridici istituzionali molto diversificati sia per la incidenza, nel territorio considerato, di ben tre Parchi nazionali, che per l'operatività di quattro leggi regionali urbanistiche cui corrisponde una dotazione di Piani Regolatori disomogenea anche nella copertura e nella datazione, e le stesse prassi urbanistiche post-sisma adottate in Umbria-Marche e nel cratere di L'Aquila, comportano soluzioni operative nuove ed efficaci, una necessaria semplificazione amministrativa e burocratica, una visione della pianificazione urbanistica più libera e non necessariamente basata sulla "forma" del PRG di tradizione e dei suoi derivati, una ricostruzione fisica coniugata con lo sviluppo economico sostenibile.

L'azione del Commissario straordinario si pone come indirizzo e supporto dell'attività delle singole Regioni che attraverso i Programmi Straordinari possono meglio coordinare le prassi e orientare verso una strategia unitaria gli interventi della ricostruzione stessa.

D'altro canto, il modello multilivello del governo straordinario della ricostruzione costituisce una piena espressione del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'art. 118 Cost., in una strategia di intervento di primario interesse nazionale, finanziata con il bilancio statale.

L'elaborazione delle Linee Guida riferite a oggetti, soggetti e modalità si pone pertanto in questa logica di governo multilivello della ricostruzione secondo garanzie di coordinamento istituzionalmente previste nell'ambito della legislazione speciale.

Le Linee Guida assumono come riferimento interpretativo di queste complesse e frazionate identità, o Contesti, una nuova dimensione unitaria e aggregante intorno ai temi della fragilità e della antifragilità della resilienza, dell'alta qualità ambientale e paesaggistica come riserva di capacità, e delle filiere agroalimentari quali possibili volani di una ricostruzione dei presidi demografici secondo l'economia di tradizione che si apre ai nuovi modelli di rilancio dei territori e dell'economia digitale.

Una leva innovativa su cui i PSR possono direttamente agire è quella della ricostruzione pubblica, non solo per le opere pubbliche esistenti danneggiate dal sisma ma anche per la ricostruzione dei comuni maggiormente colpiti, con progetti ricompositivi delle frammentazioni e delle criticità, attraverso piani di recupero di iniziativa pubblica, ampiamente partecipati, oggetto di una qualificata selezione concorsuale.

Occorre inoltre considerare che il territorio del sisma del centro Italia 2016 è stato interessato in misura diversa da diverse politiche nazionali e regionali, dalla SNAI alle politiche agricole, dagli Accordi ANAS-Regioni e dai Piani energetici, alla diffusione della "Banda Larga".

Il sisma ha messo in crisi molte di queste politiche facendo così venir meno quel minimo di riferimento che ne connotava i processi di sviluppo in termini di relativa stabilità.

La strategia della ricostruzione, per la rilevante leva degli investimenti pubblici e per una visione integrata tra ricostruzione materiale e sviluppo economico sostenibile, si pone oggettivamente come "una politica tra le politiche", senza alcuna velleità di sostituirsi ad esse in un modello di megaprogrammazione, di cui non sussistono i presupposti istituzionali e politici, ma praticando ogni forma di dialogo e di coordinamento per il raggiungimento di obiettivi comuni.

La ricostruzione comporta una rilettura coerente di queste politiche nella prospettiva di orientare i processi attuativi nella ricerca di una strategia utile alla rigenerazione e valorizzazione dell'intera area, a partire da criticità e punti di forza.

In particolare, i flussi di attraversamento alimentano una rete di distribuzione e di circolazione locale che presenta numerosi punti critici ed un modesto livello di adeguatezza infrastrutture. Questo sistema di telai infrastrutturali costituisce la matrice di supporto sia delle polarità insediative dell'Area sia dell'importantissimo sistema naturalistico ambientale dell'Italia centrale (Parco Gran Sasso Laga - Parco Monti Simbruini).

La corona delle città d'arte che innerva e circonda l'Area (Ascoli, Camerino, Tolentino, Fabriano, L'Aquila, Rieti, Norcia...) rappresenta il supporto ricettivo per un turismo che deve trovare nell'area del sisma 2016 soste ricreative e percorsi eno-gastronomici di assoluto rilievo sia nella tradizione che si era costituita prima del sisma sia in nuove prospettive soprattutto in relazione ai Parchi, al lago di Campotosto ed al processo di ricostruzione stesso.

L'adeguamento dei telai infrastrutturali e la dotazione di banda larga rappresentano pertanto le condizioni necessarie per una ricostruzione orientata a definire un futuro possibile dei territori. Semplificazione amministrativa, stimolo delle politiche infrastrutturali di apertura dei territori, digitalizzazione e banda larga, efficientamento energetico e produzione di energie alternative, economia circolare, nuovi servizi ambientali e alla persona, alta qualità del vivere e dell'abitare come valorizzazione patrimoniale e attrattività demografica, promozione di nuove architetture, dell'offerta culturale, della formazione delle risorse umane, anche nella pubblica amministrazione, attenzione verso la crescita di start up creative e della nuova agricoltura legata alla filiera eno-gastronomica, valorizzazione delle zone parco, accessibilità: questo è l'orizzonte delle politiche della ricostruzione nell'Italia centrale.

Se nella ricostruzione di Gibellina l'assioma è stato quello della delocalizzazione totale degli abitanti e della ricostruzione "altra", se nella ricostruzione del Friuli e del cratere di L'Aquila lo slogan è stato "dove era-com'era", nella ricostruzione dell'Italia centrale post sisma 2016 il principio guida è quello della rigenerazione dell'identità storica, che si apre al futuro del terzo millennio. Sotto questo profilo, si può oggi guardare a questo territorio come se fosse una sorta di arcipelago metropolitano, con al suo interno grandi porzioni di natura e con piccoli e medi centri, ciascuno dei quali legato ad una rete di frazioni, con ciò proponendo un'operazione molto avanzata anche perché - in una condizione come quella attuale - una visione unitaria potrebbe rilanciare un territorio che è stato, tutto insieme, negli ultimi venti trent'anni, soggetto a processi drammatici di abbandono e spopolamento.

Lo scopo dell'azione della ricostruzione non è certamente quello di preoccuparsi esclusivamente di ricostruire l'urbs, cioè i gusci vuoti di una società che non c'è più, ma lavorare contemporaneamente sulla civitas, sul senso di comunità e sulla possibilità di ricostruire in modo autentico, e non identico, le relazioni sociali che avvenivano in quegli spazi.

Ovviamente quelle relazioni sociali non possono più essere le stesse che avvenivano 50, 100, 150 o 400 anni fa, ma devono essere ripensate a partire dalle esigenze contemporanee.

Per questo, la ricostruzione dovrebbe ragionare su infrastrutture minime per il ripopolamento, sulla banda larga, sull'accessibilità e sulle condizioni di abitabilità necessarie affinché questi spazi possano tornare ad essere attrattivi per le nuove generazioni.

Sarà necessaria quindi la possibilità di intervenire sugli spazi interni, ma anche garantire il mantenimento del sistema urbano nella sua parte più pubblica, oltre che naturalmente la conservazione di un rapporto privilegiato con il paesaggio - senza nessun consumo aggiuntivo di suolo - attraverso un grande intervento di sostituzione e riuso di edifici, lavorando su caratteristiche quali l'autosufficienza energetica e il rapporto con l'agricoltura di nuova generazione.

2. Le norme dei P.S.R. e della pianificazione della ricostruzione

I Programmi Straordinari di Ricostruzione (P.S.R.) sono stati previsti dall'art. 3 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, che ha stabilito che: "1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati. 2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienicosanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89."

Con l'Ordinanza 101/2020 è stato approvato l'elenco dei comuni maggiormente colpiti dal sisma, con la previsione di un eventuale aggiornamento dell'elenco a seguito di istruttoria.

L'ordinanza chiarisce la natura programmatica dei P.S.R. che non hanno immediata efficacia urbanistica, salvo che per la definizione delle deroghe ai piani urbanistici e territoriali e ai regolamenti edilizi vigenti, nei limiti di legge, ma costituiscono indirizzi e criteri per i diversi strumenti della pianificazione e della ricostruzione.

I P.S.R. possono contenere scelte aventi efficacia di variante urbanistica.

Gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati fanno parte integrante e sostanziale dei P.S.R.

Con la medesima ordinanza si è stabilito di delegare il Commissario straordinario alla redazione di Linee Guida, condivise nelle sedi istituzionali previste dalla legge, ai fini di favorire la redazione dei P.S.R. secondo un quadro unitario, nel rispetto dell'autonomia delle competenze, e nell'intento di offrire un atto di inquadramento, di visione generale e di indirizzo per gli strumenti della pianificazione e della programmazione territoriale della ricostruzione.

E' opportuno specificare che la ricostruzione non necessita in modo obbligatorio di nuova pianificazione urbanistica, salvi i casi previsti dalla legge o per autonoma scelta dei comuni, nell'ambito delle competenze riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi.

In questo senso, le Linee Guida, espressamente dedicate ai comuni maggiormente colpiti dal sisma del 2016, ai sensi dell'ordinanza 101 del 2020, e loro eventuali successive integrazioni, costituiscono un atto di indirizzo generale anche per i rimanenti comuni individuati dagli elenchi di cui all'art. 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in quanto atto programmatico di riferimento per la ricostruzione, nell'ambito dei poteri commissariali previsti dall'art. 2 del medesimo decreto.

Gli strumenti e gli atti di pianificazione urbanistica comunale previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono 2: a) gli atti di perimetrazione dei centri abitati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e); b) i piani attuativi previsti dall'art. 11 del decreto.

In particolare, è utile richiamare i contenuti di questa norma che è stata sinora attuata da una minoranza dei comuni interessati.

E' previsto che "1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), i Comuni, anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati del censimento generale della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011;

b) aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016; c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o a valutazione d'incidenza. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale.

3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.

4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.

6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché' alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.

8. I Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché' della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.".

Occorre anche evidenziare che l'art. 2 dell'Ordinanza 39 del 2017 ha limitato i piani attuativi ai soli centri storici e nuclei di particolare interesse dei comuni maggiormente colpiti dal sisma, prevedendo quanto segue: "1. I piani attuativi sono predisposti dai Comuni all'interno dei perimetri approvati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legge e dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 25 del 2017, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del medesimo decreto legge e dalla presente ordinanza.

2. I piani disciplinano la ricostruzione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e che necessitano, per l'esecuzione degli interventi, di modifiche alla vigente strumentazione urbanistica. I piani promuovono altresì la riqualificazione ambientale e architettonica del centro o del nucleo perimetrato, definiscono gli interventi idonei a garantire la sicurezza delle costruzioni e favoriscono il reinsediamento delle attività produttive e dei servizi pubblici e privati e il rientro della popolazione nelle abitazioni recuperate.

3. I piani costituiscono supporto determinante per la ricostruzione integrata finalizzata ad assicurare la realizzazione coordinata degli interventi su edifici pubblici o di uso pubblico, sui beni ecclesiastici, sugli edifici privati e sulle opere di urbanizzazione, superando la frammentazione che può derivare dall'elevato numero dei soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere e dallo sfalsamento dei tempi anche nella messa a disposizione delle risorse. Il Comune, d'intesa col Vicecommissario e con gli Uffici speciali per la ricostruzione, assicura il coordinamento delle attività preliminari all'esecuzione degli interventi fin dalla fase di avanzamento delle proposte al Commissario straordinario per la formazione dei programmi previsti dall'articolo 14 del decreto legge.

4. Il piano delle opere pubbliche di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 14 del decreto legge comprende le opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici attuativi nonché la riparazione o la ricostruzione delle opere di urbanizzazione primaria esterne alle zone perimetrate, danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, qualora ciò sia necessario per il ripristino della funzionalità dell'intero centro.".

In realtà, ad una più attenta interpretazione, l'art. 11 comma 1 non pone questa limitazione ai centri storici, poiché il richiamo dell'art. 3, comma 3 del decreto - che attribuisce agli uffici speciali per la ricostruzione la cura di tutta la "pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione" - implica un riferimento di carattere generale a tutta la pianificazione urbanistica, ove necessaria. Tuttavia, i programmi straordinari di ricostruzione potranno tener conto dei contenuti dei piani attuativi comunali già adottati o approvati ai sensi dell'ordinanza n. 39 del 2017.

3. Principi guida della ricostruzione

Ciò premesso, occorre ribadire che i comuni, anche in considerazione delle dimensioni o di altri elementi di opportunità, valuteranno in autonomia la necessità di nuovi strumenti urbanistici o, come probabile, di varianti a quelli esistenti, potendo anche provvedere alla ricostruzione attraverso interventi diretti che non necessitano di nuovi atti di pianificazione.

Nel rispetto del principio di contrastare il consumo di nuovo suolo, occorre tuttavia evidenziare che non possono essere trascurati, anche negli interventi di ricostruzione maggiormente conservativi dell'esistente, i seguenti elementi obbligatori: a) la ricostruzione e innovazione delle opere di urbanizzazione, della rete dei sottoservizi e della viabilità; b) l'individuazione delle aree di delocalizzazione degli edifici per ragioni sismiche o atti volontari di cessione degli immobili previo indennizzo o trasferimento delle volumetrie; c) le eventuali aree di nuova costruzione di servizi e opere pubbliche o per attività produttive, a condizione che sia dimostrata l'assenza di alternative conservative praticabili; d) la riconversione di aree dequalificate, comprese quelle interessate da localizzazioni temporanee. Per le aree degli insediamenti produttivi e di sviluppo industriale sarà necessaria una preventiva pianificazione di area vasta diretta a favorire la concentrazione degli insediamenti in quelle, tra le aree esistenti, che siano meglio attrezzate e meglio collegate alle reti di comunicazione.

Sono elementi che in genere richiedono un certo inquadramento urbanistico, con gli strumenti già noti previsti dalle leggi, anche con delibere consiliari di localizzazione diretta o permessi di costruire convenzionati.

Il principio di fondo della ricostruzione è quello della "riduzione burocratica" ossia del minor aggravamento degli obblighi amministrativi: quando l'atto di pianificazione urbanistica è necessario, nuovo o in variante di quello esistente, deve essere predisposto e approvato quando, viceversa, non è necessario, perché sono sufficienti altri strumenti, occorre procedere in tal senso.

E' dunque evidente che la prima operazione che i comuni devono fare è proprio quella della verifica di adeguatezza dei piani vigenti alla luce degli obiettivi che la ricostruzione comunale intende perseguire.

I piani urbanistici, in sostanza, devono rappresentare strumenti utili per meglio ordinare nel territorio le azioni e i fini della ricostruzione e non "gabbie" che ne ostacolano l'attuazione. Un altro principio fondamentale della ricostruzione è quello della "rigenerazione urbana" che si confronta con lo slogan, coniato dopo il sisma del 2009 in Abruzzo, del "dove era, come era".

Non vi è dubbio che il principio espresso da questo slogan abbia una sua forza nei riguardi dei monumenti, delle chiese, degli immobili soggetti a vincolo culturale e di tutti i tessuti urbani di pregio storico artistico, che contribuiscono alla conservazione dell'identità, della memoria, del genius loci.

Ma occorre non trascurare che questo inestimabile patrimonio di identità storica e culturale, da ricostruire, deve essere "traghettato" nel terzo millennio, nel futuro, e confrontarsi con i temi dell'economia e della sostenibilità ambientale e sociale, per garantire una nuova e più sicura prospettiva di vita, in grado di frenare l'abbandono e di attrarre nuovi insediamenti e attività, garantendo un' alta qualità del vivere e dell'abitare, caratteristica e principale fattore di sviluppo dei comuni e dei borghi sull'Appennino.

Dunque la ricostruzione deve essere improntata da una grande e concreta attenzione per l'efficientamento energetico degli edifici e per la produzione di energia da fonti alternative, per una rinnovata concezione delle opere di urbanizzazione (attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti, piste ciclabili ecc.), per la cura del verde urbano, per la promozione della banda larga per lo smart working, per una certa flessibilità nel riuso edilizio e nei mutamenti di destinazione d'uso compatibili per favorire la nascita di nuovi servizi e attività produttive e commerciali.

Questi elementi sono fattori anche economici che accrescono la qualità della vita e il valore degli immobili. Conservazione ed innovazione possono, devono andare insieme.

Un terzo principio, soprattutto per i comuni e i borghi drammaticamente più colpiti dal sisma, è quello che forse si può definire "oltre la resilienza, il coraggio del cambiamento".

Possono presentarsi circostanze, situazioni particolari ed estreme, in cui l'opzione della ricostruzione nello stesso luogo di un ampio tessuto urbano non è possibile, per ragioni di sicurezza innanzitutto, perché i risultati delle indagini geologiche del terreno lo sconsigliano, o per altri motivi di opportunità.

Si pone in quei casi la drammatica alternativa tra il non-ricostruire e la ricostruzione in altro luogo, non come delocalizzazione di pochi edifici, ma di una "ricostruzione altra", che rompe la continuità dell'immagine e della forma del centro storico, che non può essere più come prima, che è stata irrimediabilmente spezzata dal terremoto e dall'inconsapevole costruzione dell'uomo.

In questi casi, estremi e drammatici, occorre il coraggio del realismo accettando il confronto con tutte le soluzioni e le possibili alternative.

Il problema, quando si pone, non può e non deve essere eluso.

Occorre anzi porsi con lucidità, e con la più ampia collaborazione di tutti, alla ricerca delle migliori soluzioni nel primario scopo della sicurezza della vita nel presente e nel futuro, del recupero della maggior parte degli edifici storici e identitari, della costruzione di una parte nuova e attrattiva, ricca di innovazione e di qualità architettonica e ambientale.

Il ravvicinato dialogo tra antico e contemporaneo può generare buoni frutti.

Naturalmente queste scelte dovranno essere attentamente valutate, nell'ambito dei procedimenti decisionali previsti, con il parere delle Sovrintendenze competenti e della Conferenza regionale di cui al decreto legge 189/2016.

La scelta sulle modalità di modalità di ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dal sisma 2016, in via generale, potrebbe essere realizzata, anche attraverso un piano di recupero ad iniziativa pubblica, secondo le previsioni dell'ordinamento urbanistico, con appalto dei lavori ad imprese di costruzioni selezionate secondo le leggi vigenti.

Questa modalità di intervento, alternativa alla ricostruzione privata, che è ora espressamente prevista dall'art. 11 del decreto 16 luglio 2020 n. 76, deve essere attentamente valutata dai comuni e dalle regioni, anche attraverso forme di consultazione delle popolazioni interessate, sulla base di uno studio preliminare di fattibilità che evidenzi i vantaggi e le criticità, nonché le compatibilità finanziarie sulla base di un bilancio preventivo dei costi complessivi dei contributi pubblici per la ricostruzione dei singoli edifici, privati e pubblici, e delle infrastrutture necessarie.

PARTE SECONDA: I Programmi straordinari di ricostruzione dei comuni maggiormente colpiti dal sisma

1. Finalità e contenuti dei Programmi Straordinari di Ricostruzione

I Programmi Straordinari della Ricostruzione (da qui anche P.S.R.) sono introdotti dall'art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123.

Obiettivo del legislatore è dotare i comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, individuati nell'art. 1 dell'Ordinanza 101/2020 e sue eventuali integrazioni, di uno strumento di programmazione delle attività della ricostruzione, con valenza urbanistica nelle parti in cui autorizza gli interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica comunale e territoriale, nei limiti previsti dal comma 2 dello stesso art. 3-bis.

Infatti, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 3-bis, del decreto "I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Con l'approvazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la semplificazione introdotta dal decreto legge 123/2019 attraverso lo strumento del P.S.R., viene estesa a tutti comuni del cratere sismico: "...Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi della ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156...".

Tale innovazione normativa consente l'immediata attuazione di interventi conformi al preesistente, nei limiti indicati, anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia comunale e territoriale, a prescindere dal P.S.R.

Alla luce di tali innovazioni, assume maggior rilievo la natura programmatica e gestionale dei Programmi Straordinari di Ricostruzione, peraltro ribadita dall'ordinanza n. 101/2020, che li configura come strumenti in grado di offrire una visione integrata del complesso delle attività in itinere e da avviare e degli strumenti più idonei a garantire l'efficacia e la speditezza del processo della ricostruzione fisica e socio-economica, tenuto conto delle specificità dei territori.

Tuttavia, in nome del principio di "unicità del piano-programma di ricostruzione", i P.S.R. possono contenere, come parti integranti, anche atti a valenza urbanistica, inclusi i piani attuativi in via di approvazione.

2. Gli interventi conformi

Il principio su cui il decreto legge n. 123/2020 fonda la semplificazione del processo della ricostruzione è la conformità.

La realizzazione di edifici conformi ai preesistenti, legittimi o legittimati ai sensi delle vigenti ordinanze, determina una semplificazione sia del regime autorizzatorio (SCIA edilizia) che di realizzazione degli interventi (il rispetto dei soli limiti del citato art. 3-bis del decreto legge n. 123/2019).

Modeste traslazioni dell'ingombro volumetrico, della sagoma o del sedime, potranno essere giustificate anche da necessità di carattere pubblico quali l'allargamento delle strade, la realizzazione di piccoli spazi pubblici e di relazione che verranno classificate come "aree sicure" da utilizzare da parte della popolazione in caso di eventi calamitosi.

Sono escluse dai P.S.R. le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi "gravi", ossia quelli previsti dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'art. 1 sexies, comma 1, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali siano stati emessi i relativi ordini di demolizione.

Per gli interventi di riparazione, consolidamento, ristrutturazione anche con totale demolizione e ricostruzione dell'edificio nella stessa area di sedime, salve le modeste traslazioni per ragioni tecnico funzionali, che non comportino aumenti dei volumi preesistenti, la conformità edilizia dell'intervento è attestata dai professionisti abilitati tramite segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi degli artt.22 e 23 d.P.R. n. 380/2001, nonché dell'art. 19 legge 241/1990 anche ai fini della domanda di concessione del contributo, in deroga alle previsioni dei piani urbanistici e dei regolamenti edilizi, nei limiti sopra precisati.

Nei limiti di cui all'art. 23-ter del vigente d.P.R. n. 380/2001 è favorita la flessibilità delle destinazioni funzionali delle unità immobiliari (ad esclusione delle destinazioni del tutto incompatibili con quelle prevalenti del contesto di riferimento) - in particolare dei piani terra degli edifici, anche al fine del sostegno all'attrattività urbana.

Gli interventi sopra descritti sono attuati mediante la SCIA edilizia, mentre gli interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero di delocalizzazione di quelli esistenti o di ristrutturazione con aumento di volumetrie rispetto a quelle preesistenti, salvo i modesti incrementi sopra evidenziati, sono realizzati previo rilascio del permesso di costruire.

3. I Programmi Straordinari di Ricostruzione

Alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 10 del decreto legge n. 76/2020 e della ordinanza commissariale n. 107 del 2020, i Comuni, con il PSR, sulla base delle principali caratteristiche - storiche, culturali, ambientali, socioeconomiche, delle criticità del territorio - vulnerabilità, stato del danno - e degli obiettivi della ricostruzione, definiscono il quadro delle attività, individuano gli strumenti e le misure più idonee alla loro realizzazione, le eventuali priorità e modalità attuative.

I Comuni possono precisare, sulla base delle specifiche esigenze di ricostruzione e dei contesti di intervento, i parametri di conformità introdotti dall'art. 3-bis, fermo restando quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle leggi vigenti.

In tal senso la norma consente l'attuazione immediata di interventi conformi al preesistente come disciplinati dalla medesima ordinanza n. 107 del 2020 senza la previa approvazione dei piani attuativi di cui all'art. 11 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

In merito il Comune, sulla base del quadro normativo e di una verifica di adeguatezza della propria strumentazione urbanistica, può:

a. effettuare una ricognizione delle attività di pianificazione della ricostruzione (perimetrazioni, piani attuativi e altri atti urbanistici comunque denominati) per adeguarli ai principi della presente ordinanza, in un'ottica di semplificazione;

b. individuare gli interventi da attuare immediatamente, ricorrendo al piano attuativo nei casi di delocalizzazioni, nuove costruzioni non preesistenti, nuova destinazione urbanistica o recupero di aree occupate da insediamenti di emergenza, o altri casi in cui è strettamente necessaria la variante urbanistica;

c. valutare, ove possibile, in alternativa alla variante urbanistica, nei casi in cui l'interesse pubblico cui è sotteso l'intervento può essere soddisfatto con modalità semplificata (ad esempio la delocalizzazione di singoli immobili, realizzazione di opere di urbanizzazione o di servizi) il ricorso allo strumento del permesso a costruire convenzionato;

d. predisporre, a supporto degli interventi diretti, con particolare riferimento a quelli attuabili con S.c.i.a., strumenti di tipo regolamentare (abachi, prescrizioni, manuali, cataloghi buone pratiche) atti a garantire la qualità degli interventi, in particolare sul patrimonio edilizio storico non vincolato (in merito si rinvia, in particolare, al paragrafo 4. Gli interventi sul patrimonio edilizio storico);

e. definire obiettivi strategici e/o indicazioni/prescrizioni di riqualificazione o rigenerazione urbana, ad esempio sulle aree di localizzazione delle Strutture Abitative in Emergenza o di altre funzioni con sede inagibile a causa del sisma e in tutti i casi in cui le trasformazioni intervenute, nonostante la temporaneità dell'uso, hanno assunto carattere di irreversibilità;

f. predisporre piani di cantierizzazione per garantire l'ordinato procedere delle attività di istallazione, gestione e sicurezza dei cantieri, in particolare in aree storiche centri (in merito si rinvia, in particolare, al paragrafo 5. Cantierizzazioni);

g. individuare le priorità della ricostruzione pubblica e privata, al fine di definire, sia pure in via preliminare, il cronoprogramma delle principali attività della ricostruzione;

h. dotarsi di ogni altro strumento ritenuto utile alle specificità del proprio territorio; I P.S.R. potranno promuovere progetti e azioni di livello intercomunale, materiali e immateriali, quali la realizzazione di un'opera di interesse territoriale o la centralizzazione di servizi pubblici (trasporti, presidi sanitari, scuole, attrezzature sportive, servizi amministrativi, infrastrutture digitali) che richiedono formule non più convenzionali in grado di adattarsi alla tipologia e alla distribuzione dell'utenza, per contrastare la dispersione e l'abbandono dei territori marginali.

I P.S.R. hanno un ruolo strategico nella ridefinizione della rete dei sottoservizi in chiave smartgrid e nella fattispecie dovranno favorire l'interramento delle linee aeree di alimentazione energetica e telefonica, nell'ottimizzazione delle reti e nell'introduzione intensiva di linee ad alta connettività.

La ridefinizione delle reti, attuabile con piani specifici, dovrà favorire la condivisione alla scala del singolo agglomerato dell'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso la partecipazione degli enti gestori.

Tra queste, ad esempio, la riorganizzazione dei servizi pubblici mediante lo studio dei bacini di utenza reali e potenziali, con l'introduzione di piccoli servizi di comunità che possano essere di effettivo sostegno alle popolazioni, quali le case della salute a bassa complessità, le reti assistenziali di prossimità e poli scolastici integrati che limitino la frammentazione dei plessi.

In generale i programmi straordinari dovranno puntare sulla qualificazione dei servizi pubblici per la popolazione sulla loro potenziale attrattività turistica e ottimizzazione gestionale.

In presenza di effetti particolarmente distruttivi del sisma, con centri storici gravemente danneggiati e accertate difficoltà operative con le modalità della ricostruzione privata, i P.S.R. possono prendere in considerazione l'ipotesi della ricostruzione pubblica attraverso la redazione di un piano urbanistico di recupero del centro storico e dei nuclei urbani maggiormente colpiti e la suddivisione in lotti da affidare attraverso appalti pubblici.

In questa ipotesi, sarà necessario:

a) l'adozione di uno o più piani di recupero o attuativi, coerenti con le indicazioni delle presenti Linee guida, approvati dal consiglio comunale, accompagnati da un progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per quanto applicabile, che evidenzi la convenienza anche economica di tale soluzione tenendo conto dei costi presumibili degli interventi di ricostruzione privata e dei costi delle opere pubbliche e degli edifici di culto presenti e dalla previsione di una suddivisione in lotti ai fini dell'affidamento dei lavori di realizzazione degli interventi;

b) l'espressione del parere sulla proposta da parte della Conferenza Permanente, di cui all'art. 16, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito, ai fini dell'adozione delle successive fasi procedimentali;

c) l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'art. 36 d.lgs.18 aprile 2018, n. 50, nonché tramite concorso di progettazione, ai sensi dell'art. 152, d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

d) l'approvazione definitiva del progetto o dei progetti da parte della Conferenza Permanente, di cui all'art. 16 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 come convertito;

e) l'affidamento dei lavori, da parte della stazione appaltante individuata dal comune ai sensi dell'art. 18 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici.

4. Gli interventi sul patrimonio edilizio storico

I P.S.R. introducono misure di semplificazione sia in merito alle tipologie di intervento che al loro regime giuridico.

Tale semplificazione deve, tuttavia, essere accompagnata da una particolare attenzione ai diversi contesti di intervento in quanto scopo della ricostruzione, fermo restando il soddisfacimento dei criteri di sicurezza, oltre alla conservazione dei valori storico-architettonici identitari dei centri e nuclei storici, è il mantenimento delle tipologie edilizie e delle proporzioni e relazioni reciproche originarie degli elementi spaziali.

A tal fine, i P.S.R. possono corredarsi di disposizioni regolamentari, in qualsiasi forma si ritengano di predisporre - un abaco, un manuale di recupero, linee guida, prescrizioni, indirizzi - che tutelino la permanenza e la valorizzazione - pur nell'innovazione tecnica e funzionale - dei caratteri e dell'identità dei luoghi - tipologie, configurazioni dei fronti e delle coperture, principali elementi distributivi, materiali, dettagli architettonici, apparati decorativi - senza tralasciare l'importanza della cultura materiale locale e il ruolo centrale, nella ricostruzione, delle imprese e maestranze che ne sono depositarie.

Gli interventi di ricostruzione, diretti o preventivi, dei tessuti storici danneggiati dal sisma, devono tendere a preservare la memoria dell'impianto urbanistico nella sua autenticità, mantenendo le proporzioni e le visuali degli spazi pubblici anche attraverso una possibile reinterpretazione delle tipologie architettoniche con l'impiego di materiali, a partire da quelli propri della tradizione locale, che dovranno garantire buoni livelli di sicurezza antisismica, non precludendo l'impiego di materiali e soluzioni tecnologiche innovative e la realizzazione di interventi che siano espressione dell'architettura contemporanea e favoriscano ampia flessibilità d'uso del patrimonio edilizio ricostruito.

Le strade e gli spazi pubblici sono elementi prioritari degli interventi sui centri e nuclei storici poiché ne costituiscono i principi ordinatori a partire dall'impianto urbano preesistente e garantiscono la localizzazione di spazi sicuri e vie di accesso prioritarie in caso di eventi calamitosi.

Altresì prioritario è il rispetto della morfologia dell'insediamento e la ricomposizione dei fronti pubblici dell'abitato lungo gli allineamenti originali.

A tal fine gli strumenti comunali dovranno promuovere un tipo di approccio che si concentra in via prioritaria nella riedificazione dei margini degli isolati lungo gli spazi pubblici.

I PSR potranno attivare una ricognizione sul patrimonio edilizio individuando gli edifici esistenti, anche pubblici, in contrasto con i caratteri identitari richiamati e che saranno oggetto di interventi di ricostruzione anche innovativi, comunque contestualizzati e coerenti con l'impianto urbano, ovvero di delocalizzazione, sentite le Sovrintendenze competenti.

Potranno favorire la lettura e l'interpretazione degli agglomerati urbani preesistenti valorizzandone l'impianto e i suoi caratteri prevalenti.

Il P.S.R. potrà prevedere, per pubbliche finalità, interventi di ricomposizione fondiaria, permute, cessioni, monetizzazioni, occupazioni di suolo permanenti, piccole traslazioni di sagome e/o volumetrie, anche ricorrendo, ove possibile, al permesso di costruire convenzionato.

Pur essendo ammissibile una ricostruzione conforme degli edifici e delle originarie destinazioni d'uso (intese come quelle prevalenti rispetto al totale della superficie utile, ai sensi dell'art. 23-ter del vigenti d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), gli strumenti della ricostruzione dovranno prediligere una riorganizzazione particellare, edilizia e funzionale atta a garantire una ricostruzione urbana coerente con le esigenze della vita attuale e favorire una ricomposizione degli assetti proprietari garantendone la gestione e la sostenibilità futura.

5. Cantierizzazioni

Nell'ambito del P.S.R. va predisposta la pianificazione della cantierizzazione volta a favorire la gestione il più possibile integrata delle attività di cantiere e, per conseguenza, la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.

Ciò attraverso la valutazione, a titolo di esempio, di:

- viabilità comuni con individuazione dei principali accessi, zone di transito, vie d'esodo e punti di raccolta in caso di emergenza, dimensioni minime, ecc.;

- spazi di sosta, ingombro e configurazione dei ponteggi in caso di ridotte sezioni delle strade al fine di garantire il transito;

- individuazione di eventuali aree comuni di stoccaggio, istallazione gru, ecc., disponibili nella zona;

- il regolamento per gli apparecchi di sollevamento da impiegare nei cantieri;

- ogni elemento ritenuto utile alla organizzazione del cantiere e delle sue funzioni;

- analisi fattori esterni che comportino rischi per il cantiere e, viceversa, le lavorazioni di cantiere possono comportare particolare rischio per l'area circostante;

- coordinamento cantieri, anche per comparti, al fine di limitare e gestire le interferenze, soprattutto con l'avanzamento dei lavori e il saturarsi di spazi idonei alla logistica;

- incontri formativi/informativi per i lavoratori e ogni altra iniziativa necessaria a garantire il coordinamento delle contestuali attività di cantiere.

6. La ricostruzione socio-economica

Il P.S.R. può altresì individuare progetti e azioni finalizzate al rilancio socio-economico dei territori, da sviluppare contestualmente al processo di ricostruzione fisica per preservare, prima di tutto, la residenzialità nei territori, e poi per favorirne l'attrattività.

A titolo di esempio i P.S.R. potranno promuovere progetti di efficientamento energetico; una rete di infrastrutture minime essenziali a garantire l'integrazione tra territori; il potenziamento dell'interconnessione e dei servizi digitali a servizio di attività imprenditoriali e professionali, di nuove forme di lavoro a distanza che possano costituire un incentivo per giovani professionisti; la ricostruzione e il riuso del patrimonio pubblico per priorità e funzioni rinnovate; un nuovo modello di gestione del "capitale urbano", cioè il patrimonio abitativo inutilizzato, per ricettività, residenzialità o semi-residenzialità per anziani, housing sociale; il rilancio e la gestione innovativa dei territori rurali e dell'economia dei luoghi (agricoltura, prima lavorazione di prodotti agricoli); la valorizzazione dell'ambiente naturale, della sentieristica storica, della rete dei rifugi e dei capanni per l'avvistamento della fauna, il recupero dei vecchi tracciati ferroviari, la manutenzione e protezione delle aree naturali, azioni in grado di interessare un turismo di qualità, anche legato ad attività sportive o professionali (raduni, ritiri, congressi, ecc.) e all'istanza sempre più espressa del mondo della disabilità di turismo accessibile; servizi essenziali alla permanenza nei luoghi (sanitari, scolastici, commerciali); una rinnovata concezione delle opere di urbanizzazione e flessibilità nel riuso edilizio; e ogni altro elemento che il comune ritenga utile perché connaturato all'identità e alle potenzialità dei luoghi.

Tra i progetti di sistema, i PSR possono promuovere la ridefinizione della rete dei sottoservizi in chiave smart-grid, favorire l'interramento delle linee aeree di alimentazione energetica e telefonica, l'ottimizzazione delle reti e nell'introduzione intensiva di linee ad alta connettività.

Più in generale, la ridefinizione delle reti, attuabile con piani specifici, dovrà favorire la condivisione alla scala del singolo agglomerato dell'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso la partecipazione degli enti gestori.

7. Contenuti del P.S.R. e degli altri atti di pianificazione

Di seguito un elenco esemplificativo cui far riferimento per la redazione dei P.S.R. e dei piani urbanistici comunque denominati.

7.1. Relazione generale

Esplicita dati, informazioni e ricognizioni sul campo sulla base dei quali sono state condotte le valutazioni e le scelte, evidenzia le motivazioni e incrementa, laddove utile, le conoscenze già disponibili attraverso approfondimenti ed integrazioni. Il tutto a supporto della definizione di un quadro organico del processo di ricostruzione e della messa in coerenza delle attività in corso con quelle da intraprendere, con i relativi strumenti e modalità attuative.

7.2. Studio relativo alla consistenza attuale

Il piano preliminarmente indicato lo stato attuale:

1. gli strumenti urbanistici vigenti e dei livelli di tutela

2. il patrimonio storico-culturale

3. il danno degli edifici pubblici e privati, sulla base delle schede Aedes o altra classificazione;

4. lo stato delle reti e dei sottoservizi;

5. gli spazi aperti;

6. le peculiarità paesaggistiche e ambientali da tutelare e valorizzare;

7. la sismicità geologica e geotecnica, sulla base degli studi di microzonazione e dei relativi approfondimenti.

7.3 Pianificazione della ricostruzione

Contenuti in via esemplificativa e non esaustiva:

1. analisi di congruità della pianificazione urbanistica vigente a livello comunale al fine di valutare la necessità di varianti, piani o programmi da adottare, laddove strettamente necessari;

2. le perimetrazioni approvate ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 25/2017 e i perimetri dei piani attuativi ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 189/2016. In merito, la redazione del P.S.R. può costituire un'occasione per effettuare, sulla base della verifica di cui al punto 1 e delle innovazioni introdotte dalla presente ordinanza e dalle leggi cui si riferisce, una rivalutazione dei perimetri delle aree da assoggettare a piano attuativo e loro eventuale modifica, ad esempio conglobando entro il perimetro edifici esistenti che siano inseriti con continuità nel tessuto urbano, oppure aree limitrofe che siano state destinate alla costruzione delle Soluzioni Abitative di Emergenza o che risultino comunque urbanizzate, o comunque per ogni esigenza di sicurezza e/o di tutela, ovvero individuare edifici o loro insiemi attuabili immediatamente ai sensi della presente ordinanza;

3. i centri storici e nuclei antichi, intesi come zone omogenee e storicamente rilevanti che identificano l'identità storico-culturale del Comune o dei nuclei urbani, che possono essere anche più ampie di quelle urbanisticamente definite, dove il Comune ritiene di garantire la conservazione o il ripristino dei caratteri storico-architettonici e paesaggistici, anche attraverso l'adozione di specifiche disposizioni regolamentari;

4. le modalità attuative degli interventi;

5. gli interventi attuabili immediatamente, anche ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 100/2020;

6. gli edifici di particolare rilevanza, quali, ad esempio, gli edifici interessati da vincolo monumentale o gli edifici per i quali risulta opportuna la delocalizzazione o la nuova costruzione per motivi di sicurezza o di miglioramento della qualità architettonica;

7. le priorità della ricostruzione di edifici o gruppi di edifici sulla base di particolari esigenze e specificità, quali la pubblica incolumità, l'elevata presenza di prime abitazioni, la rilevanza storico-identitaria, la funzionalità e attrattività urbana, la rilevanza per la vita della comunità, necessità derivanti dall'organizzazione dei cantieri o altro;

8. gli edifici/aggregati o loro insiemi da delocalizzare e relative aree di delocalizzazione;

9. eventuali aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di rigenerazioni urbana;

10. gli aggregati edilizi identificati. In carenza o incompletezza, il P.S.R. può indicare scadenze e/o criteri semplificati di identificazione (ad esempio 1 aggregato = 1 isolato definito da viabilità pubblica), favorire accorpamenti (in particolare in caso di frammentazione proprietaria o particolare inerzia) e ogni altra iniziativa utile a completare tempestivamente questa fondamentale attività preliminare agli interventi di ricostruzione;

11. indicazioni necessarie alla messa in sicurezza dei centri storici e in particolare degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato;

12. la gestione del sistema degli spazi pubblici e privati anche nell'ottica della sicurezza e l'emergenza;

13. eventuali proposte di acquisizione pubblica.

7.4 Cronoprogramma e stima dei costi

Per una più efficace gestione e monitoraggio del processo della ricostruzione, il P.S.R., sulla base delle diverse modalità di attuazione e delle priorità della ricostruzione, può essere corredato da un cronoprogramma e da una stima preliminare dei costi della ricostruzione.

7.5 Relazione storico-architettonica

Il P.S.R. può essere corredato da una relazione storica quale strumento a supporto dei tecnici che si occuperanno della progettazione esecutiva della ricostruzione.

Essa raccoglie informazioni utili ad attuare le indicazioni della ricostruzione.

Nella relazione storica potranno essere riportati documentazioni fotografiche, disegni e documenti che attestino la consistenza e la tipologia dei manufatti dei centri storici e dei tessuti urbani omogenei che devono essere ricostruiti, nonché i particolari architettonici tipici.

In particolare, è mostrata la documentazione fotografica dei fronti degli edifici lungo gli spazi pubblici così come si presentavano prima del sisma e una rappresentazione schematica delle facciate originarie con indicata la posizione degli ingressi e dei balconi. Le indicazioni della relazione storica, a causa della difficoltà di reperimento del materiale hanno un carattere generico e non sono di natura vincolante, ma mantengono un carattere di indirizzo.

8. La partecipazione

La partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa deve essere garantita, oltre che nelle forme già previste dalla legge 241/1990 e dall'ordinanza 36/2017, anche nelle forme dell'udienza pubblica, prima delle scelte di particolare impatto urbanistico, sociale, economico, attraverso:

1. un avviso pubblico contenente l'oggetto del provvedimento da adottare e la relativa relazione illustrativa, con l'indicazione del luogo, della sede e dell'orario dell'udienza pubblica;

2. la precisazione delle modalità di svolgimento (relazione introduttiva del presidente incaricato; interventi dei soggetti associativi e individui, anche raggruppati, legittimati ad intervenire previa iscrizione con almeno due giorni di anticipo; tempi assegnati per l'illustrazione; produzione di documenti; verbalizzazione dei lavori);

3. documenti, proposte e indicazioni forniti nel corso dell'udienza pubblica, e le verbalizzazioni sommarie degli interventi, sono acquisiti negli atti dell'istruttoria, e di essi l'amministrazione deve tener conto ai fini della decisione finale, fornendo adeguata motivazione in caso di dissenso, con facoltà di ricorso al controllo del giudice amministrativo.

PARTE TERZA: Indirizzi comuni per la pianificazione della ricostruzione

La presente parte terza indica degli approcci metodologici alle tecniche di ricostruzione.

Essi non sono prescrittivi, ma meramente indicativi, restando possibile l'adozione di metodologie e tecniche diverse.

1. Identificazione delle Unità di Intervento

1.1 Definizioni

Sarebbe opportuna la massima omogeneità delle definizioni nei P.S.R., nei piani e negli strumenti di intervento per la ricostruzione.

Tuttavia, sussistendo differenze in ambito regionale, le definizioni che seguono devono intendersi come indicative.

Per Unità Strutturale Omogenea (USO) si intende il singolo edificio come organismo edilizio.

Per Unità Minime di Intervento (UMI) si intende una porzione di aggregato, costituita da una o più USO, che debba essere eseguito unitariamente e si possa configurare come un singolo intervento di ricostruzione.

Per Aggregato Strutturale (AS) si intende un insieme non omogeneo di edifici (unità strutturali non omogenee), interconnessi tra loro con un collegamento più o meno strutturalmente efficace determinato dalla loro storia evolutiva, che possono interagire sotto un'azione sismica o dinamica in genere.

Per Programma Integrato (PI) si intende un insieme non omogeneo di edifici in cui si verificano diverse condizioni che suggeriscono una progettazione unitaria, costituiti da uno o più aggregati.

Può costituire uno strumento idoneo all'attuazione di interventi di rigenerazione urbana in aree complesse.

Le definizioni di Piano particolareggiato (cui è assimilato il piano attuativo ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 189/2016), Programmi integrati e di Piano di recupero sono le stesse contenute nella legislazione nazionale e regionale vigente.

1.2. Le Unità Minime d'Intervento

L'identificazione delle UMI all'interno degli aggregati deve basarsi sugli edifici riconoscibili, nell'ambito dell'aggregato stesso.

Tale operazione non è sempre univoca, specialmente nel caso dei sistemi in muratura tipici dei tessuti storici. L'Unità Strutturale Omogenea deve comunque avere continuità da cielo a terra, così da contenere al suo interno il flusso delle tensioni dovute ai carichi verticali, e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti con tipologie costruttive e strutturali diverse.

Ai fini della sua identificazione dovrà inoltre essere tenuta in considerazione l'unitarietà del comportamento strutturale nei confronti delle azioni dinamiche, oltre che di quelle statiche.

1.3. Gli Aggregati Strutturali

Nel caso dei centri storici l'aggregato, ove non siano presenti giunti, quali ad esempio rue o altre disconnessioni tra i diversi edifici, coincide con il termine (urbanistico) di isolato, la cui soluzione di continuità dal resto del tessuto urbano è costituita dalla presenza di strade e piazze.

Gli elementi che determinano l'univoca individuazione di un aggregato poiché lo rendono strutturalmente indipendente dagli edifici nelle immediate vicinanze sono quindi: strade, piazze, corti interne, rue, giunti tecnici adeguati e/o a norma, collegamenti strutturali deboli che non alterano in modo significativo il comportamento strutturale d'insieme (esempio muri di cinta deboli).

Pertanto un isolato, laddove sussistano le suddette condizioni, può essere costituito da uno o più aggregati strutturalmente "separabili" ma contigui (a formare un isolato).

I piani devono contenere gli Aggregati Strutturali perimetrando le aree relative.

La definizione di aggregati deve essere accompagnata, oltre che dall'individuazione delle UMI, anche dall'individuazione delle unità immobiliari coinvolte, dalla loro consistenza e dall'elenco dei proprietari, delle eventuali diversità degli edifici dell'aggregato in termini di danno subito, età di costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero di piani e stato di manutenzione.

L'Unità Minima di Intervento si configura pertanto come una porzione di aggregato, costituita da una o più Unità Strutturali Omogenee (edifici), che sarà oggetto di intervento unitario, nel rispetto di una corretta modellazione degli aspetti di interazione strutturale tra la parte stralciata e quella posta in adiacenza, esterna alla UMI.

La scelta ottimale delle UMI sarà tale da minimizzare le reciproche interazioni sotto l'effetto dell'azione sismica, sulla base delle indicazioni delle analisi geologiche e geognostiche dei terreni e della microzonazione.

Le UMI che risultano essere di più proprietari, ai fini dell'intervento di ricostruzione, dovranno associarci nella forma di Consorzio Obbligatorio ai sensi dell'art. 11 comma 9 del decreto e sulle successive ordinanze del Commissario.

Le modalità di esecuzione dei Programmi Integrati, o di analoghi strumenti di intervento diversamente definiti, potranno essere specificate nei Programmi Straordinari e dalle ordinanze del Commissario che saranno emesse successivamente.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO DELLA RICOSTRUZIONE

Gli interventi nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 si attuano ai sensi della ordinanza n. 107 del 2020 e delle disposizioni legislative cui essa si riferisce. Il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dall'art. 10 del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, ed eventualmente integrato dalle leggi regionali, individua gli interventi attuabili sul patrimonio edilizio esistente e i relativi titoli edilizi agli articoli 6, 20, 22 e 23.

Si precisa che il permesso di costruire è necessario per le nuove costruzioni, le delocalizzazioni, gli interventi che comportano aumenti di volumetrie salvo che per ragioni di efficientamento energico e sismico.

Occorre tenere presente che tutti gli interventi edilizi devono rispettare le norme e le regole tecniche vigenti in materia di miglioramento sismico e di efficientamento energetico ed, inoltre, che le diverse definizioni proprie del linguaggio della ricostruzione (riparazione, consolidamento ecc.) devono comunque essere riferibili, sotto il profilo del regime amministrativo dei titoli edilizi, alle tipologie definite all'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 come modificato dall'art. 10 del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76.

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché' per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché' del carico urbanistico purché' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché' con tali elementi compatibili, nonché' conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché' quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.

Tra le innovazioni introdotte dall'art. 10, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76, si evidenzia una rilevante innovazione nella definizione della tipologia della ristrutturazione edilizia, cui si rinvia.

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione quelli che prevedono modifiche dello stato preesistente eccedenti le modeste variazioni ammesse dalla ristrutturazione edilizia, o che determinano aumenti di volumetrie rispetto a quelle preesistenti. Più specificamente:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Sono realizzabili tramite rilascio di permesso edilizio, ai sensi dell'art. 10 D.p.r. n 380/2001, gli interventi di cui alle lett. e) nonché quelli di ristrutturazione edilizia con modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, ai sensi l'art. 10, comma 1, lett. c.

Devono essere abrogate o sono da ritenersi comunque inapplicabili le eventuali disposizioni contenute nei piani o nei regolamenti comunali in contrasto con tale disciplina, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett.c) del d.P.R. n. 380/2001.

Si richiama il rispetto di tale obbligo di legge che è di particolare rilievo ai fini della ricostruzione dei comuni maggiormente colpiti dal sisma.

Ai fini della ricostruzione, e nell'intento di promuovere il riuso edilizio e l'insediamento di attività commerciali, turistico-ricettive e di servizi, devono essere favoriti i mutamenti di destinazioni d'uso nell'ambito delle categorie funzionali previste dall'art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001, da realizzarsi tramite SCIA ai sensi dell'art. 19 legge 241/1990.

CLASSIFICAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La definizione degli interventi attuabili sul patrimonio edilizio esistente è basata sulla reale consistenza degli immobili in seguito al sisma del Centro Italia e sulla base della classificazione degli stessi definita nei modi previsti dalle leggi e dalle Ordinanze.

I PSR o i piani comunque denominati possono classificare il patrimonio edilizio esistente di centri storici e dei centri abitati in categorie dipendenti dal grado di protezione cui sono sottoposti e determinare, su tali basi, indirizzi o disposizioni specifiche.

Alle varie categorie di tutela corrispondono, in via indicativa, le seguenti tipologie di interventi.

T1 - Grado di tutela 1

Comprende edifici di rilevante valore storico ed architettonico posti sotto tutela della Soprintendenza ai sensi della Parte II del D.lgs n. 42 del 22.01.2004 per i quali si prevede la conservazione del manufatto. Sono previsti solo interventi di restauro e risanamento conservativo. Tutti gli interventi dovranno in ogni caso acquisire il nulla osta di competenza della Soprintendenza.

T2 - Grado di tutela 2

Comprende unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale, morfologica permettendone il completo o parziale recupero. Tali unità sono sottoposte ad interventi di restauro e risanamento conservativo. Sono inoltre prescritti tutti gli interventi sulle strutture necessari all'osservanza delle norme antisismiche, sempre in modo conforme alle norme tecniche in materia di costruzioni. Se documentato, è sempre possibile ripristinare elementi architettonici esistenti in tempi passati caratteristici della tipologia e non più esistenti al momento del sisma. Nel caso in cui le unità edilizie in oggetto presentino situazioni di forte degrado di parti di esse tale da impedirne un ripristino integrale, è ammessa anche la demolizione anche parziale dell'edificio e di ricostruzione nel rispetto dei caratteri tipologici, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie e linguaggi diversi dai tradizionali, con osservanza delle sagome e delle volumetrie e con rispetto delle facciate originali poste lungo gli spazi pubblici (da salvaguardare o ripristinare a seconda dei casi e in osservanza con la categoria di fronte strada). Sono in ogni caso obbligatori tutti gli interventi finalizzati al rispetto della normativa antisismica.

T3 - Grado di tutela 3

Comprende unità che, pur essendo in mediocre stato di conservazione e privi di elementi architettonici ed artistici di pregio, fanno parte integrante del patrimonio edilizio storico ambientale. Per tali edifici si prevedono interventi di restauro e risanamento conservativo con ristrutturazione limitata. In questi edifici devono essere mantenuti intatti i caratteri architettonici, decorativi e tipologici, in particolare delle facciate disposte sui fronti pubblici. Sono tuttavia possibili opere che comportano anche la riorganizzazione funzionale e strutturale dell'edificio e apportano modifiche all'impianto distributivo originale, ciò anche per meglio interagire con le nuove circostanze ambientali derivanti dalla ricostruzione. Sono in ogni caso obbligatori tutti gli interventi finalizzati al rispetto della normativa antisismica. Se documentato, è sempre possibile ripristinare elementi architettonici esistenti in tempi passati caratteristici della tipologia e non più esistenti al momento del sisma. Nel caso in cui le unità edilizie in oggetto presentino situazioni di forte degrado di parti di esse tali da mettere in discussione la possibilità di un ripristino integrale, è ammessa la demolizione anche parziale dell'edificio e di ricostruzione nel rispetto dei caratteri tipologici, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie e linguaggi diversi dai tradizionali, con osservanza delle sagome e delle volumetrie e con rispetto delle facciate originali poste lungo gli spazi pubblici (da salvaguardare o ripristinare a seconda dei casi e in osservanza con la categoria di fronte strada).

T4 - Grado di tutela 4

Comprende edifici privi di valore storico o architettonico ed estranei al tessuto storico ambientale. Sono possibili interventi di manutenzione e di ristrutturazione edilizia. In caso di demolizione e ricostruzione, devono essere rispettate le regole generali del Piano di Ricostruzione. In ogni caso, i fronti degli edifici posti nell'ambito del nucleo storico o del centro abitato a diretto contatto con gli spazi pubblici dovranno armonizzarsi alle regole generali delle presenti Linee Guida e a quelle di maggior dettaglio eventualmente previste dagli strumenti della ricostruzione, eliminando o sostituendo materiali ed elementi architettonici e di corredo incongrui con i caratteri architettonico-decorativi del fabbricato e con il comparto urbano in cui il manufatto è localizzato. In particolar modo, devono essere rimosse zoccolature (marmo, ceramica, alluminio o altro materiale) che appaiono chiaramente non pertinenti col contesto. Sono in ogni caso obbligatori tutti gli interventi finalizzati al rispetto della normativa antisismica.

T5 - Grado di tutela 5

Edifici e manufatti privi di particolare valore architettonico, storico ed ambientale per cui sono possibili interventi di manutenzione, di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione con eventuale parziale trasposizione del sedime secondo quanto disciplinato nelle NTA Generali. Sono in ogni caso obbligatori tutti gli interventi finalizzati al rispetto della normativa antisismica.

REGOLE GENERALI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DEI CENTRI STORICI

Al fine di ripristinare l'essenza dell'immagine originale dei comuni e dei borghi, il P.S.R. e, più in generale, gli atti di pianificazione della ricostruzione, possono contenere disposizioni regolamentari (in forma di abachi, raccolta buone pratiche, prescrizioni, o altro) volte a garantire, con la ricostruzione, la permanenza dei principali caratteri storico architettonici dei tessuti e del paesaggio urbano, in coerenza con quanto espresso al precedente capitolo.

In generale la qualità degli interventi edilizi dovrà contemperare la semplificazione procedurale con la sicurezza, con il miglioramento della qualità urbana, con la permanenza dei caratteri identitari dei centri e nuclei storici.

Di seguito si riportano alcune indicazioni progettuali per la qualità dello spazio urbano storico.

1. Classificazione dei fronti sugli spazi pubblici

Di seguito si riporta uno schema di lavoro per l'individuazione e la classificazione dell'interesse storico-architettonico del patrimonio edilizio storico, fermo restando che per gli edifici sottoposti a tutela diretta si procede ai sensi della specifica normativa. A tiolo di esempio, si potranno classificare le facciate lungo gli spazi pubblici in categorie riferite al diverso grado di valore architettonico, storico ed ambientale, individuare i fronti oggetto di vincoli specifici, o di particolare valore storico, architettonico ed ambientale, o di particolare valore simbolico per i quali si prevede una ricostruzione fedele all'originale, o prospicienti su tratti di strada individuabili quali vie di fuga in caso di emergenza.

C1 - Categoria 1 - Alto valore di Interesse Storico e Architettonico

Edifici che hanno valori architettonici, storici e culturali che impongono la ricostruzione quanto più possibile fedele all'originale, e facenti parte integrante del tessuto storico- ambientale. Queste facciate devono rispettare dei fronti originali: - altezze e proporzioni generali del fronte; - il posizionamento fedele, per quanto possibile, degli ingressi caratterizzanti la tipologia edilizia; - elementi tipologici-architettonici caratterizzanti (come materiali di finitura e colori, caratteri stilistici, marcapiani, cornicioni, disegno e finitura dei serramenti e degli elementi oscuranti, gli elementi lapidei e di struttura e decoro, eventuali elementi decorativi, piccionaie...) riproposti anche in chiave contemporanea; - il ritmo, le proporzioni, il numero e, per quanto possibile, il posizionamento delle aperture, dei balconi, delle logge, delle terrazze; - la percentuale delle aperture preesistente.

C2 - Categoria 2 - Basso Valore architettonico ma integrati

Edifici che non hanno particolari valori architettonici, storici e culturali, ma facenti comunque parte integrante del tessuto storico- ambientale.

Queste facciate devono rispettare dei fronti originali:

- altezze e proporzioni generali del fronte. L'intervento deve comunque preservare l'immagine di insieme dei fronti dell'isolato di riferimento;

- numero e proporzioni di massima degli ingressi caratterizzanti la tipologia edilizia e, per quanto possibile, il loro posizionamento;

- numero e proporzioni di massima delle porte finestre con balcone, terrazzi e, per quanto possibile, il loro posizionamento;

- elementi architettonici-tipologici caratterizzanti o di riconosciuto valore simbolico (logge di ingresso, nicchie votive, elementi in pietra...);

- la percentuale minima della superficie totale delle aperture preesistenti con un massimo di aperture, in via indicativa, pari al 30 % della superficie complessiva del fronte considerato. Nella definizione delle nuove aperture, deve essere mantenuto invariato il rapporto proporzionale fra altezza e larghezza tipico delle aperture originali.

- E' possibile anche l'introduzione di elementi architettonici nuovi purché adeguatamente motivata.

C3 - Categoria 3 Privi di interesse architettonico

Edifici che non hanno particolari valori architettonici, storici e culturali, e non sono integrati nel tessuto storico- ambientale originale. Tali edifici non hanno particolari prescrizioni se non quelle eventualmente determinate nei piani e nei regolamenti.

2. Margini e fili stradali

Oltre alle categorie degli edifici, nell'ambito della pianificazione attuativa sono individuati anche i fili stradali e i margini significativi preesistenti o di nuova formazione da erigere, al fine della conservazione della forma urbana. Allo scopo di conservare la memoria dell'impianto urbano e del tessuto edilizio preesistenti, la pianificazione dovrà individuare i fili stradali esistenti da ripristinare che coincidano con la situazione pre-sisma. In sede di progettazione possono essere modificati i fili stradali per esigenze funzionali, urbanistiche, per motivi legati alla funzionalità e fruibilità degli spazi pubblici o in funzione della sicurezza, previa adeguata motivazione.

3. Indicazioni tecniche di intervento

Sono di seguito indicati indirizzi e criteri tecnici per gli strumenti e i progetti della ricostruzione, al fine di assicurare, in via generale, modalità operative unitarie degli interventi. Tali indirizzi tecnici hanno valore indicativo e possono essere motivatamente derogati, allo scopo di assicurare una maggiore tutela dei caratteri funzionali, morfologici e architettonici, dai P.S.R., dai piani e dai progetti.

a) Coperture: materiali e soluzioni architettoniche

Il sistema delle coperture dei fabbricati all'interno dell'abitato costituisce un elemento architettonico ambientale importante in questo tipo d'insediamento. Gli edifici ricostruiti devono principalmente utilizzare soluzioni tipiche di tetti in pendenza con rivestimenti in coppi di dimensioni e tonalità tipici della tradizione locale per non alterare la percezione cromatica dell'insieme. Di primaria importanza per l'immagine complessiva è la conservazione delle pendenze di copertura tipiche del luogo (comprese fra il 30 % e il 45% di pendenza) e di sporti di gronda e comignoli formalmente e dimensionalmente coerenti con la tradizione costruttiva locale. Nella ricostruzione, sono da escludersi, di regola, coperture piane (tranne i casi in cui queste erano già presenti negli edifici prima della distruzione del sisma), coperture in cemento, cemento - amianto, conglomerato cementizio, eternit, materie plastiche e lamiera. Per la costruzione degli annessi e dei garage, oltre alle tipologie tipiche rurali, è ammessa e favorita la realizzazione di tetti verdi e coperture leggere compatibili col luogo. Eventuali pannelli e collettori solari, antenne o parabole, dovranno essere disposti in maniera adeguata e, ove possibile, tale da non risultare visibili dagli spazi pubblici. Il posizionamento di lucernai, comignoli, canne fumarie e torrini esalatori devono rispettare le regole generali derivanti dell'esistente o da più specifiche regole tecniche eventualmente contenute nei piani o nei regolamenti edilizi e così, analogamente, i manti di copertura, gli aggetti e le gronde.

3.2. Muri di confine

I Piani di Ricostruzione individuano i muri perimetrali che, sia per la valenza tipologica - architettonica legata al contesto ambientale locale, sia per l'importanza che essi assumono nella ricomposizione delle quinte prospettiche originali, sono soggetti ad interventi di manutenzione e ripristino con rispetto dei materiali, delle dimensioni, degli elementi caratterizzanti gli accessi, delle tecniche costruttive originali. I Piani di ricostruzione individuano i muri perimetrali confinanti con gli spazi pubblici non particolarmente danneggiati dal sisma che per la loro valenza ambientale sono da preservare; sono possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.3 Aperture di esercizi commerciali e attività di ristorazione

Eventuali vetrine di esercizi commerciali e attività di ristorazione di nuova formazione ai piani terra degli edifici non devono influire negativamente sull'immagine complessiva dell'edificato e devono risultare compatibili con l'impostazione architettonica della facciata. Nella progettazione di tali aperture si consiglia di utilizzare come modello la morfologia dei portoni storici che si trovavano lungo le vie del centro del borgo, per lo più derivanti da un uso rurale del tessuto d'origine. 3.4 Parcheggi privati Non è prevista una dotazione minima di parcheggio per gli edifici dei centri storici o dei centri abitati e, in via generale, occorre sconsigliare la localizzazione di parcheggi nel pieno centro storico. I Piani e gli strumenti di Ricostruzione devono individuare aree di parcheggio pubbliche, adiacenti ai centri storici o in prossimità, per consentire la sosta nei periodi di massimo affollamento. I parcheggi privati possono essere realizzati ai piani terra delle abitazioni, disposti a box o a raso sotto pergole, maglie di alberi o altre strutture leggere in aree di pertinenza dell'edificio secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio vigente. Eventuali box e strutture simili devono risultare per tipologia e materiali utilizzati compatibili con le abitazioni e integrati nell'ambiente circostante; a tale fine sono preferibili strutture tipiche rurali e la realizzazione di "tetti verdi".

REGOLE GENERALI PER LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

1. Interventi sugli spazi aperti pubblici del centro storico

I P.S.R. o gli strumenti attuativi della ricostruzione possono prevedere un piano di interventi per gli spazi pubblici e assimilabili, al fine di garantire qualità e buon funzionamento degli spazi aperti.

Tale piano degli interventi degli spazi pubblici dovrà valutare la coerenza dei singoli progetti degli spazi urbani, all'interno di scelte formali e funzionali omogenee; dovrà valutare la coerenza funzionale del disegno degli spazi urbani con la realizzazione dei sotto servizi; dovrà definire la tempistica di sviluppo degli interventi sullo spazio pubblico, al fine di garantire l'accesso ai cantieri della ricostruzione e il loro funzionamento e al fine di garantire che le opere di sistemazione dello spazio pubblico non siano interessate successivamente ad un processo di degrado dovuto alle esigenze dei cantieri limitrofi.

Gli interventi degli spazi pubblici dovranno inoltre essere coerenti con le esigenze di ripristino del sistema di gestione delle acque metereologiche e favorire l'adozione di soluzioni che aumentino la permeabilità dei suoli e il deflusso delle acque. Gli spazi pubblici aperti rappresentano i luoghi sicuri di aggregazione in caso di emergenza e dovranno pertanto essere progettati o adeguati garantendo la sicurezza e l'accessibilità.

1.1 Pavimentazioni di strade e piazze

La pavimentazione degli spazi pubblici non sistemati a verde (strade e piazze) è realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale sulla base di specifici progetti esecutivi. In particolare, in tutte le strade e piazze dei centri storici, si dovrà tendere ad eliminare l'eventuale manto bituminoso residuo, dove previsto dal progetto preliminare per gli spazi pubblici, prevedendo pavimentazioni preferibilmente in pietra o sanpietrini, nelle forme e nei disegni ritenuti più idonei in sede di progettazione esecutiva. Si devono prediligere materiali e soluzioni tecnologiche ad alta permeabilità. In relazione allo stato dei luoghi, alla tipologia degli spazi da pavimentare, all'insieme cromatico del contesto architettonico, il progetto esecutivo della pavimentazione stradale dovrà essere coerente con quanto sviluppato per le reti interrate dei sottoservizi, in modo da garantire alle operazioni di manutenzione e la massima semplicità ed economia. Per le caratteristiche tipologiche e dei materiali per la realizzazione delle piazze e degli spazi pubblici si fa riferimento alle norme e alle indicazioni dei regolamenti edilizi e dei Manuali della Ricostruzione, ove esistenti, ovvero al parere delle Soprintendenze competenti.

1.2 Oggetti di arredo urbano

Tutti gli oggetti di arredo urbano da collocare nell'ambito di applicazione del Piano di Ricostruzione devono essere progettati e realizzati secondo disegni e tecnologie che non siano in contrasto con l'ambito urbano del contesto. Occorre prestare molta cura e attenzione nella scelta, seguendo la tradizione o innovando previa approfondita analisi e adeguata motivazione. Le eventuali fontanelle d'uso pubblico, le panchine e gli altri oggetti d'arredo urbano devono essere realizzati in forme e materiali compatibili con l'ambito urbano. Vasi e fioriere possono essere apposti dai privati negli spazi pubblici antistanti la loro proprietà, nel rispetto delle norme che regolano l'occupazione temporanea di suolo pubblico. Si dovrà favorire l'impiego di soluzioni sostenibili ed ecologiche e che non richiedano un'elevata manutenzione.

2. Pianificazione dei sottoservizi

I Piani e i Programmi di ricostruzione prevedono, di regola, un progetto preliminare per la realizzazione di un anello dei sottoservizi per la distribuzione capillare e razionale degli stessi all'interno in ambito comunale, comprese le frazioni.

La realizzazione delle reti è pertanto a carico degli enti competenti in materia che dovranno sviluppare la progettazione definitiva ed esecutiva delle reti sulla base degli schemi di piano. In particolar modo si suggerisce che gli allacci alle reti dei sottoservizi siano razionalizzati sulla base della progettazione per aggregati.

Qualora ancora aerei, i servizi dovranno essere interrati. Dovranno essere individuate le migliori soluzioni perché la fibra ottica sia estesa almeno alla parte di territorio edificato.

Di seguito sono elencati tutti i servizi previsti in corrispondenza alle vie pubbliche:

- scarichi acque meteoriche;

- scarichi acque nere e grigie (civili);

- acqua potabile;

- gas per usi domestici o per riscaldamento invernale;

- energia elettrica (linea interrata);

- fibra ottica;

- teleriscaldamento (in opzione) in caso di realizzazione della centrale a biomasse.

2.1 Rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche

I Piani di Ricostruzione, comunque denominati, propongono una visione unitaria delle previsioni di piano in materia di gestione del ciclo dell'acqua a scala territoriale e a scala di progetto architettonico.

La progettazione delle reti di smaltimento delle acque reflue e meteoriche dovrà essere coerente con quanto realizzato dall'Amministrazione e dagli enti gestori della rete stessa. Si dovranno separare le reti di scarico nere (WC) dalla rete di scarico delle acque miste e saponate (la progettazione dettagliata degli scarichi dovrà comunque essere approvata dall'ente gestore).

Le acque meteoriche dovranno essere scaricate nella rete municipale. Dove possibile può essere predisposto un sistema di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, adeguatamente raccolte e gestite, per il ricircolo nella rete dei wc, per irrigazione ed altri usi domestici non potabili.

Il Piano deve raccomandare l'applicazione di tutte le buone pratiche per la realizzazione degli spazi non edificati con particolare attenzione alla riduzione delle superfici impermeabilizzate e l'utilizzo di pavimentazioni drenanti sia per le vie carrabili, sia per le parti pedonali.

2.2 Illuminazione pubblica

Il piano della luce, di cui si consiglia l'adozione nelle forme ritenute opportune, ha lo scopo di formulare e presentare le principali linee guida sul tema dell'illuminazione pubblica. Si tratta di un tema di notevole rilievo, su cui si richiama l'attenzione, sotto il profilo funzionale, del risparmio energetico, del benessere e della qualità di vita degli abitanti. L'illuminazione pubblica è realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale sulla base di un progetto esecutivo specifico da sviluppare secondo le linee guida indicate dagli strumenti della Ricostruzione. In tutto l'ambito di applicazione si deve tendere alla eliminazione degli eventuali sistemi di illuminazione con corpi illuminanti sospesi su cavi, garantendo l'illuminazione delle strade e delle piazze per mezzo di corpi illuminanti apposti su bracci a muro e/o su lampioni, da realizzare secondo i modelli riportati nei Manuali della Ricostruzione, ove esistenti, con l'eventuale aggiunta integrativa di fari collocati a muro ed opportunamente posizionati. Sul tema si consiglia di seguire le specifiche indicazioni contenute nel D.M. 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente, intitolato "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici", adeguandosi ad esse in misura non inferiore ai due terzi delle prescrizioni. Si ricorda altresì che costituisce buona prassi l'elaborazione di un progetto di servizio dell'illuminazione pubblica, da porre a gara o confronto concorrenziale, nei modi previsti dal codice dei contratti pubblici, anche al fine di acquisire idee e soluzioni tecnologicamente ed esteticamente appropriate dalle ditte e dagli operatori di mercato.

2.3 Efficientamento energetico

La progettazione dovrà rispettare le normative vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici, sulla base del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, inerente le "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modifiche.

L'efficientamento energetico costituisce tuttavia un obiettivo più ambizioso della ricostruzione, in linea con l'Agenda ONU per lo Sviluppo sostenibile 2030, che riguarda non solo il risparmio dei consumi di energia degli edifici, da realizzare attraverso le norme contenute nel decreto 189/2016 e nelle ordinanze ai fini del rilascio del contributo, ma anche favorendo i "cappotti termici" degli edifici, che non costituiscono volumetria aggiuntiva, e l'installazione di pompe di calore, pannelli fotovoltaici, lastrici solari ed ogni altra tecnologia disponibile ai fini della produzione di energia da fonti alternative, e la raccolta e la vendita attraverso la creazioni di impianti di rete pubblici.

Questi interventi, oggetto di crescenti finanziamenti nella programmazione nazionale ed europea, sono già sostenibili al livello dei singoli interventi edilizi, attraverso gli incentivi definiti "ecobonus" e "sismabonus" che si sommano al contributo pubblico previsto per la ristrutturazione e ricostruzione degli edifici danneggiati.

L'obiettivo è quello di una ricostruzione che consenta ai cittadini e ai residenti non solo di "risparmiare" sulla bolletta energetica ma di "guadagnare", dopo qualche anno, attraverso la vendita dell'energia prodotta.

Più in generale, la realizzazione di questo obiettivo, cui tutti devono concorrere ed in primo luogo i comuni interessati, consente un'elevata qualità di vita e la complessiva valorizzazione del patrimonio edilizio e dell'attrattività dei comuni e dei borghi. Anche su questo tema i progetti dovranno attenersi, alle prescrizioni contenute nel D.M. 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi" in materia edilizia.

3. Ambiti soggetti a interventi specifici di riqualificazione e sviluppo

3.1 Punti cardine e gli edifici di interesse storico culturale

Negli strumenti della ricostruzione si suggerisce di individuare all'interno o all'esterno del perimetro del centro storico o urbano uno o più punti cardine basilari del patrimonio architettonico, tipologico, ambientale, culturale e sociale del comune che possono essere oggetto di piani o interventi specifici strategici per la riattivazione del territorio.

Tra i punti cardini possono essere indicati gli edifici di culto, che costituiscono immobili di interesse storico e culturale danneggiati o distrutti da sisma, la cui progettazione e recupero o delocalizzazione segue le regole previste dalle leggi e dalle ordinanze, i monumenti, gli edifici classificati di "importanza essenziale". I piani e progetti possono comunque prevedere opere di ristrutturazione e adeguamento urbanistico delle aree contigue a tali immobili per un miglioramento globale del paesaggio e una maggiore fruibilità. Possono inoltre essere individuate quelle aree per cui sono previsti interventi di riqualificazione ambientale.

Si tratta per lo più di aree dequalificate o irrisolte dal punto di vista urbano.

b) Spazi per l'aggregazione: spazi ricreativi e aree a destinazione sportiva

Gli strumenti della Ricostruzione possono opportunamente prevedere la riqualificazione o la creazione, dove inesistenti, di spazi per l'aggregazione e la ricreazione, spazi riservati ai bambini, ai ragazzi e agli anziani, e altre aree e servizi a destinazione sociale. I piani e i progetti possono inoltre prevedere l'adeguamento delle aree adibite a sport per giovani e adulti, individuando aree idonee e i servizi necessari, tenendo conto dell'offerta di impianti strutture a scala sovracomunale, ai fini della migliore efficienza ed economicità di gestione. Tali luoghi potranno servire da luoghi sicuri in caso di emergenza e pertanto dovranno essere progettati nel rispetto delle norme di sicurezza e garantendo la massima accessibilità.

c) Aree per il camping e il tempo libero

Tra i servizi e gli spazi pubblici, i piani e i progetti possono prevedere aree per la sosta dei camper e delle tende per uno sviluppo turistico, dotate dei servizi necessari. I piani possono altresì prevedere aree per il tempo libero, il pic-nic, l'aggregazione e prevedere i servizi necessari. Tali aree devono essere individuate nelle vicinanze o all'interno del perimetro urbano, in aree idonee dal punto di vista paesaggistico e idrogeologico.

d) Ambiti specifici e nuovi progetti

I piani e gli strumenti della ricostruzione possono individuare le aree interne all'ambito del nucleo storico dell'abitato in cui si propongono interventi specifici atti a migliorare o completare la struttura del patrimonio edilizio comunale, attraverso progetti, anche innovativi, di elevata qualità architettonica. Ove si tratti di interventi riguardanti edifici pubblici è obbligatorio seguire, salva diversa motivata deliberazione, la procedura del concorso di progettazione, ai sensi dell'art. 152 e seguenti del codice dei contratti pubblici. E' opportuno che siano previste, a riguardo, forme di consultazione dei cittadini sui progetti.

e) Zone di delocalizzazione

Gli strumenti ed i programmi della ricostruzione dovranno in molti casi confrontarsi con una delle principali questioni che è costituita dalla necessità di delocalizzare singoli edifici o aggregati o addirittura parti più consistenti dei centri storici e dei nuclei urbani per ragioni di comprovata incompatibilità geologica dei terreni sotto il profilo del rischio sismico. Un'altra causa di delocalizzazione potrebbe essere costituita da accordi su base negoziale che prevedano il trasferimento di volumetrie o la cessione degli immobili previo indennizzo. In questi casi, ove non si tratti di singoli edifici, ma di una più consistente operazione di riedificazione in altra zona del territorio comunale, è obbligatorio un atto di pianificazione, comunque denominato, che preveda l'esatta localizzazione della riedificazione, le destinazioni d'uso, l'esatta consistenza volumetrica trasferita, le opere di urbanizzazione ed i servizi necessari, le tipologie edilizie realizzabili e gli standard da rispettare, le indicazioni tecniche per le costruzioni ed i materiali da utilizzare, le attrezzature ambientali ed il verde pubblico e privato, e ogni altra prescrizione utile o opportuna al fine della corretta contestualizzazione dell'edificato nel territorio. Gli atti urbanistici di delocalizzazione possono prevedere convenzioni con i privati, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, allo scopo di promuovere unitamente alla funzione abitativa ogni altra attività e destinazione d'uso compatibile. L'ambizione è fare sì che i luoghi simbolo del sisma siano un manifesto della rigenerazione urbana sostenibile, mettendo a frutto le migliori intelligenze ed esperienze italiane.

QUALITA' DELL'ARCHITETTURA E CONCORSI DI PROGETTAZIONE NELLA RICOSTRUZIONE

La qualità degli strumenti attuativi della ricostruzione, dove riguardino ambiti più ampi della singola costruzione e spazi pubblici, sarà molto importante non solo per ridare identità ai luoghi ma anche per collaborare a vocazioni che assicurino un futuro, anche economico, ai luoghi colpiti dal sisma.

La qualità architettonica della ricostruzione è una caratteristica diffusa, dalla restituzione delle tipologie costruttive di origine e dei caratteri architettonici e morfologici di identità, alla sostituzione degli edifici "incongrui", alla selezione di progetti di nuove architetture attraverso concorsi e strumenti che innovano e valorizzano il territorio, alla rigenerazione urbana di aree degradate o utilizzate per gli insediamenti di emergenza.

La "qualità diffusa" è una necessità che mira non solo a restituire identità e dignità ai luoghi ma anche a raggiungere risultati di innovazione e sostenibilità ambientale, rigenerando luoghi e spazi capaci di affrontare le sfide dell'abitabilità del nuovo millennio.

La coniugazione tra memoria e contemporaneità si ottiene con la condivisione tra Pubblica Amministrazione locale, Soprintendenze, esperti e cittadini mediante la redazione di linee guida e quadri delle esigenze da porre a base di Concorsi di progettazione e gare, garantendo qualità e prestazioni che creano il contesto per nuove vocazioni e attrattività dei luoghi. In quest'ottica, il concorso di progettazione costituisce uno strumento che contribuisce ad elevare il livello di qualità e innovazione della ricostruzione.

La possibilità per i Comuni, espressamente richiamata nella presente ordinanza, di ricorrere ai concorsi di architettura negli interventi di ricostruzione pubblica e privata, è intesa a coniugare obiettivi di qualità, innovazione, partecipazione, identità e garantisce la concorrenza di competenze elevate e multidisciplinari inerenti all'urbanistica, al paesaggio, alle infrastrutture e alla mobilità, all'ambiente e alla fattibilità economica. A tal fine i comuni possono agevolmente avvalersi, tenuto conto dei propri obiettivi ed esigenze e per il livello di definizione progettuale che si ritiene di conseguire, delle buone prassi attualmente disponibili per le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale, quali piattaforme digitali e linee guida per la compilazione di bandi e la gestione delle procedure concorsuali.

- Allegato 13: "Modalità di applicazione del DURC di congruità"

Nota redatta a cura della Struttura del Commissario straordinario Sisma 2016 con la collaborazione delle Segreterie Nazionali di FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL, delle Associazioni datoriali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile e non edile e della Rete Professioni Tecniche.

1. Premessa

Il presente documento precisa le modalità di rilascio dell'attestato di congruità della incidenza della manodopera sull'importo dei lavori di ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016 (definito DURC congruità), propedeutiche alla richiesta di erogazione dei contributi degli interventi pubblici e privati e previsto dall'Accordo fra Commissario, Presidenti delle regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e parti sociali del settore edile firmato in data 7 febbraio 2018, di seguito denominato Accordo. Le modalità di seguito descritte consentono di uniformare in tutte le regioni il procedimento di richiesta e rilascio del DURC congruità e fornire indicazioni operative alle imprese, ai tecnici ed agli enti preposti ai controlli sulla concessione dei contributi e sulla regolarità dei cantieri.

2. Elenco prezzi e costo della manodopera

L'Elenco prezzi unico per i lavori del cratere, approvato con l'ordinanza n. 126 del 2022, costituisce il principale strumento di riferimento per il calcolo della congruità della manodopera negli interventi di ricostruzione.

Di seguito si precisa come si calcola l'incidenza della manodopera sugli interventi ammessi a contributo ai fini dell'attestazione di congruità che, per gli esecutori di lavori che rientrano nel campo di applicazione dei C.C.N.L. dell'edilizia, sottoscritto dalle associazioni datoriali (Ance Confindustria, Confartigianato Anaepa, CNA Costruzioni, Claai Edilizia, Fiae Casartigiani, Alleanza delle Cooperative, Confapi Aniem) e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL deve essere rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa competente territorialmente.

3. Calcolo del costo e dell'incidenza della manodopera associata al progetto esecutivo, agli stati di avanzamento ed allo stato finale

3.a. Progetto esecutivo

Il costo della manodopera di progetto è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera associato ad ogni lavorazione, comprese quelle per la sicurezza, per la quantità della lavorazione stessa prevista dal progetto esecutivo. Laddove il progetto esecutivo contenga nuovi prezzi il costo della manodopera da impiegare nei calcoli è quello risultante dagli stessi.

L'incidenza della manodopera di progetto è il rapporto percentuale tra il costo della manodopera di progetto esecutivo e l'importo complessivo del progetto esecutivo (computo lavori + computo costi della sicurezza).

Tale incidenza è di riferimento per il rilascio del DURC di congruità al momento del SAL finale dei lavori ed è indicata nella notifica preliminare di cui all'art. 99 del decreto legislativo n. 81/2008.

La notifica preliminare è richiesta per tutti gli interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti più imprese ed a prescindere dall'importo dei lavori.

Nella fase progettuale viene elaborato il calcolo del costo della manodopera conformemente all'elenco prezzi del cratere di cui all'ordinanza n. 126 del 2022, distinguendo le categorie edili e quelle non edili e comunque conformemente alle modalità previste dalle richieste di contributo di cui al presente Testo unico. Il costo della manodopera viene successivamente determinato in occasione degli stati di avanzamento lavori (SAL intermedi come stabiliti ai punti 6 e 7 dell'accordo) e dello stato finale (SAL finale).

Con riferimento ai lavori edili, il computo della manodopera e la richiesta di certificazione di congruità sono trasmessi, per ogni stato di avanzamento di lavori intermedio, ove richiesto, e per il saldo finale, dal Direttore dei lavori o dall'impresa affidataria principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.

3.b. Stati di avanzamento lavori (punti 6 e 7 dell'Accordo)

Il costo della manodopera di SAL è la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando il costo minimo della manodopera di Elenco prezzi associato ad ogni lavorazione contabilizzata nel SAL, comprese quelle per la sicurezza. L'incidenza minima della manodopera di SAL è ottenuta dal rapporto percentuale tra il costo della manodopera di Elenco prezzi associato alle lavorazioni contabilizzate nel SAL e l'importo lavori eseguiti nello stesso stato di avanzamento, al lordo del ribasso d'asta. L'incidenza minima della manodopera di SAL costituisce riferimento ai fini delle verifiche sulla presenza di operai nel cantiere, registrata nel giornale dei lavori.

Con riferimento ai lavori edili, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente verifica che la manodopera derivante dal calcolo non risulti inferiore a quella minima per un valore superiore al 15% rispetto alla soglia specificandone eventualmente le motivazioni E' ammessa una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima fino ad un ulteriore 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori, qualora lo scostamento sia motivato dall'impresa e sostenuto dal direttore dei lavori tramite una apposita relazione. Nella determinazione della congruità della manodopera di SAL la Cassa Edile/Edilcassa tiene conto del fatto che alcune lavorazioni speciali ed impiantistiche possono essere state eseguite da imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione dei C.C.N.L. dell'edilizia. In tal caso, come previsto dall'Accordo, il DURC congruità si riferisce esclusivamente ai lavori eseguiti dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia ed il costo della manodopera associata alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici o da lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione di tale contratto non contribuisce alla valutazione dell'incidenza della manodopera delle imprese che invece vi rientrano. In questo caso, la Cassa Edile/Edilcassa può tollerare una incidenza della manodopera di SAL riferita alle stesse imprese/lavoratori autonomi inferiore a quella minima di non più del 20%, così come dichiarati, per quantità ed importi, anche tramite autocertificazione da parte dell'impresa e sostenuta dal Direttore dei Lavori tramite una apposita relazione, sempre comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori.

La Cassa Edile/Edilcassa, in occasione della richiesta del DURC di congruità da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL Edilizia, dovrà verificare l'incidenza minima della manodopera, attraverso la documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori, nel corso dei lavori e, ove necessario, sulla scorta del settimanale di cantiere e del giornale dei lavori.

A tal fine il Direttore dei Lavori:

3.b.1. Esegue, in occasione di ogni singolo stato di avanzamento dei lavori, il calcolo del valore totale della manodopera necessaria con le stesse modalità del progetto esecutivo;

3.b.2. descrive, per ogni SAL, le lavorazioni eseguite dalle singole imprese o lavoratori autonomi presenti in cantiere;

3.b.3. individua le lavorazioni edili da quelle non edili che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL di cui al punto 2 (con le stesse categorie del computo metrico estimativo di progetto esecutivo) e ne calcola per ciascuna il costo minimo della manodopera e l'incidenza della manodopera come rapporto tra detto costo minimo e l'importo della quota di rispettiva competenza del SAL, al lordo del ribasso d'asta, coerentemente con quanto dichiarato nel giornale dei lavori e nel settimanale di cantiere;

3.b.4. trasmette alla Cassa Edile/Edilcassa, in occasione della richiesta del DURC congruità, gli importi e le incidenze di cui al punto precedente per il rilascio dello stesso alle imprese che rientrano e che svolgono lavorazioni nel campo di applicazione dei CCNL edilizia.

Per le lavorazioni non edili l'impresa interessata e/o i lavoratori autonomi trasmettono, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, al direttore dei lavori l'autocertificazione contenente la manodopera impiegata nelle lavorazioni contabilizzate nello stato di avanzamento dei lavori. Tale autocertificazione è trasmessa dal direttore dei lavori alla Cassa Edile/Edilcassa che verifica l'incidenza della manodopera dichiarata. A tal fine il direttore dei lavori trasmette alla Cassa Edile/Edilcassa, su richiesta della stessa, il giornale dei lavori ed i documenti emessi ai fini contabili.

3.c. Stati finale dei lavori (punti 6 e 7 dell'Accordo)

L'incidenza minima della manodopera in occasione dello Stato finale è pari al rapporto percentuale tra il costo della manodopera presente in Elenco prezzi associato alle lavorazioni eseguite e l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati nello Stato finale, al lordo del ribasso d'asta. L'incidenza della manodopera di Stato finale è determinata con le stesse modalità, procedure e coefficienti di riduzione previsti al precedente punto 3.b. L'incidenza della manodopera di Stato finale deve essere comunque coerente con quella indicata in sede di progetto esecutivo (punto 3.a) e con le eventuali variazioni motivate in corso d'opera.

9. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi dei privati

4.1. Per appalti privati relativi ad interventi che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro il DURC di congruità è richiesto:

a) per interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione che beneficino di contributi ai sensi del presente Testo unico in occasione della seconda e dell'ultima erogazione del contributo (corrispondenti ai SAL pari).

b) per interventi di riparazione e rafforzamento locale che beneficiano dei contributi ai sensi del presente Testo unico, in occasione di entrambe le richieste di erogazioni, intermedia e finale, del contributo.

4.2. In occasione delle richieste di contributo di cui al precedente punto 4.1 la richiesta di rilascio del DURC di congruità per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia dovrà essere presentata dal Direttore dei Lavori o dall'impresa affidataria principale indicando costi ed incidenza della manodopera, secondo la distinzione tra lavorazioni edili e non edili di cui ai punti precedenti. Contestualmente alla richiesta di rilascio del DURC congruità il Direttore dei lavori provvede altresì ad inviare alla Cassa edile/Edilcassa l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 prodotta dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia.

4.3. La Cassa edile/Edilcassa trasmette, entro 10 giorni dalla richiesta, all'Ufficio Speciale Ricostruzione e per conoscenza al D.L. il documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera (DURC congruità) per le imprese che rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione amministrativa il termine di cui sopra è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per non più di ulteriori 15 giorni.

4.4. Con riferimento ai lavori edili, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente verifica che la manodopera derivante dal calcolo non risulti inferiore a quella minima per un valore superiore al 15% rispetto alla soglia, specificandone eventualmente le motivazioni. E' ammessa una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima fino ad un ulteriore 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori, qualora lo scostamento sia motivato dall'impresa e sostenuto dal Direttore dei lavori tramite una apposita relazione. In caso di Certificato positivo o di mancato rilascio nei tempi massimi di cui al punto 4.3 l'USR conclude l'istruttoria procedendo all'erogazione della quota di contributo prevista.

5. Richiesta e rilascio del DURC congruità per gli interventi pubblici

5.1. Per ciascun appalto pubblico l'incidenza della manodopera viene determinata in sede di progetto esecutivo e, successivamente, in occasione di ogni SAL e del SAL finale con le modalità indicate ai punti 3 e 4 per gli interventi privati. Il DURC Congruità è richiesto dal RUP o dall'impresa affidataria principale alla Cassa edile/Edilcassa competente, specificando i costi e l'incidenza della manodopera indicati dal Direttore dei lavori, il quale comunica tutti i dati necessari, compresa la certificazione relativa alle imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione dei CCNL edilizia. Il Direttore Lavori, nel calcolare l'incidenza minima della manodopera in occasione dei SAL e del SAL finale, può avvalersi delle facoltà previste al punto 3b.

5.2. La Cassa edile/Edilcassa trasmette, entro 10 giorni dalla richiesta, al RUP il documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia. Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione amministrativa il termine di cui sopra è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per non più di ulteriori 15 giorni. Con riferimento ai lavori edili, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente verifica che la manodopera derivante dal calcolo non risulti inferiore a quella minima per un valore superiore al 15% rispetto alla soglia, specificandone eventualmente le motivazioni.

E' ammessa una incidenza della manodopera di SAL inferiore a quella minima fino ad un ulteriore 15%, comunque in coerenza con quanto registrato nel settimanale di cantiere e nel giornale dei lavori, qualora lo scostamento sia motivato dall'impresa e sostenuto dal Direttore dei lavori tramite una apposita relazione.

Il RUP, ricevuto il DURC congruità, procede alla liquidazione delle somme spettanti all'impresa.

6. Regolarizzazione

Per ottenere il DURC congruità l'impresa affidataria ed eventualmente quella subappaltatrice che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia alla data della richiesta:

a) deve aver utilizzato solo manodopera inquadrata con il CCNL Edilizia;

b) deve aver presentato denunce mensili ed effettuato i relativi versamenti presso la Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente dal primo giorno di lavoro;

c) deve avere utilizzato manodopera in misura congrua rispetto ai lavori svolti. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui alle lettere precedenti l'impresa appaltatrice o subappaltatrice riceve dalla Cassa edile/Edilcassa, al momento della richiesta di rilascio del DURC congruità, l'invito a regolarizzare in 30 giorni la sua posizione e ad effettuare i versamenti dei contributi dovuti per la presenza effettiva di manodopera nel cantiere cui si riferiscono i lavori oggetto del DURC congruità.

Qualora l'impresa regolarizzi nei tempi stabiliti la propria posizione e versi i contributi richiesti, la Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità nei 10 giorni dall'avvenuta regolarizzazione. Qualora invece l'impresa non regolarizzi la propria posizione debitoria la Cassa edile/Edilcassa comunica al RUP, nel caso di intervento pubblico, all'Ufficio speciale della ricostruzione e, per conoscenza al Sindaco del Comune ove insiste il cantiere, ed al Direttore dei lavori, nel caso di intervento privato, l'importo del credito vantato per lo specifico cantiere. In tal caso il SAL dovrà essere liquidato, per la quota pari al credito vantato, alla stessa Cassa edile/Edilcassa. La Cassa edile/Edilcassa rilascia all'impresa il DURC congruità entro 10 gg. dalla regolarizzazione della posizione.

Inoltre, nel caso di irregolarità contributiva delle imprese affidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi, comprese quelle non appartenenti al comparto delle costruzioni, attestata attraverso il DOL (Durc online), l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione autorizza il pagamento diretto relativamente ai lavoratori impiegati nello specifico cantiere (intervento sostitutivo).

7. Sperimentazione

Nella fase di avvio dell'Accordo e per la durata della sperimentazione, in attesa della predisposizione della piattaforma informatica e nell'intento di semplificare al massimo possibile l'applicazione iniziale della normativa, la Cassa edile/Edilcassa può comunque definire proprie procedure di trasmissione dei dati e di rilascio del DURC congruità, fermo restando il pieno rispetto delle modalità di determinazione del costo della manodopera e della relativa incidenza, nonché del versamento dei relativi contributi in occasione degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale.

Allegato 14: "Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati"

0 - Ambito di applicazione e Finalità

Le presenti Linee Guida si applicano agli immobili collabenti sia pubblici che privati di cui all'art. 10 della legge speciale Sisma ed all'art. 95 del presente Testo unico.

Va evidenziato che il sopracitato art. 10, sancisce la non ammissibilità a contributo degli edifici definiti collabenti (commi 1, 2 e 3), ad eccezione dei collabenti vincolati (comma 3 bis).

L'applicazione della norma contenuta ai commi 1 e 2 e 3 del sopracitato art. 10, rende necessario fornire, preliminarmente, istruzioni e direttive ai Comuni per la valutazione dello stato di collabenza alla luce degli elementi oggettivi che li contraddistinguono e secondo criteri, il più possibile omogeni e comuni in tutte le aree interessate dalla ricostruzione, che facciano riferimento a concetti quali: "inutilizzato", "fatiscente "e "inagibile".

L'applicazione della norma di cui al comma 3bis del sopracitato articolo 10 (edifici collabenti di interesse culturale), è finalizzata a consentire una seppur limitata fruibilità mediante opere limitate a:

- riduzione delle interferenze e dei rischi verso l'esterno, garantendo l'incolumità pubblica e privata delle aree circostanti/adiacenti, il bene stesso e la sua salvaguardia, nel caso dei ruderi;

- interventi strutturali, nel caso di edifici, ai fini della tutela e salvaguardia del bene;

1 - Criteri e modalità per l'individuazione dei ruderi e degli edifici collabenti (art. 10 - legge speciale Sisma)

L'accertamento di "collabenza", "fatiscenza" o "inagibilità" compete al Comune che definisce gli edifici privi dei requisiti necessari per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi.

La Tabella n. 1 elenca i criteri per l'accertamento dello stato di collabenza da utilizzare da parte dei Comuni.

L'accertamento è trasmesso all'USR competente il quale, a sua volta, provvede a verificare, anche avvalendosi delle schede AeDES/GL-AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge speciale Sisma, se presenti, la sussistenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo.

Le predette indicazioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli edifici di proprietà pubblica.

2 - Condizioni per l'ammissibilità al contributo - (Art. 10 comma 3-bis - legge speciale Sisma)

Gli edifici collabenti, soggetti a vincolo diretto, o ope-legis se non ricompresi nella fattispecie dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, possono essere sostanzialmente distinti nelle seguenti tipologie:

- a) Edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l'altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili né perimetrabili catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai (o con alcune volte e/o orizzontamenti);

- b) Edifici che risultino danneggiati a seguito degli eventi sismici, non utilizzati o inagibili al momento del sisma, con o senza collasso di elementi strutturali, anche abbandonati e privi di impianti, ovvero dotati di impianti essenziali quali lo smaltimento delle acque nere, l'adduzione dell'acqua e dell'energia elettrica, anche con presenza di un grado di finitura minimo (pavimenti, intonaci interni ed esterni, infissi), costituiti da una regolare e ben individuata struttura, riconducibile per materiali costituenti e funzionamento strutturale a tipologie tradizionali dell'edilizia in muratura.

L'edificio collabente, per essere ammesso a contributo deve soddisfare le seguenti condizioni:

- presenza di vincolo diretto, per il quale prima del decreto di concessione del contributo sia stato apposto il vincolo presso l'Ente di tutela, ovvero per quanto riguarda gli edifici pubblici, anche se non formalmente dichiarati dall'art. 12 del decreto legislativo 42/2004 e smi, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, essi risultino sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio, parte II, fino a che non sia stata effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale (art. 12 Codice dei beni culturali e del paesaggio);

- dimostrazione della connessione del danno (o l'eventuale aggravamento) agli eventi sismici del 2016-17 con perizia asseverata da parte di un professionista, con scheda AeDES/GL-AeDES, se presente.

Laddove non siano presenti scheda AEDES/GL-AeDES e Ordinanza sindacale, deve essere prodotta una segnalazione del danno da sisma da presentare al Comune.

Devono essere segnalati al Commissario straordinario, e per conoscenza agli USR competenti per territorio, i collabenti di interesse culturale, di proprietà pubblica da parte di Enti e Amministrazioni, o gli edifici di culto di proprietà degli Enti ecclesiastici, al fine dell'inserimento nella programmazione con una sommaria indicazione della spesa.

2a - Opere e lavori ammissibili

A titolo esemplificativo, nel caso di edificio ridotto a rudere di cui al punto 2 lett. a), si fornisce un elenco, non esaustivo, di lavori ammissibili:

- Eliminazione di vegetazione potenzialmente dannosa per le strutture;

- Formazioni di copertine superficiali a protezione da infiltrazioni meteoriche dei maschi murari.

- Chiusura leggera di aperture per evitare ingressi non autorizzati;

- Smontaggi controllati e conseguente cernita e accatastamento degli elementi;

- Tratti di cuci-scuci delle murature;

- Inserimento di catene e/o profilati metallici;

- Ripristino di orizzontamenti leggeri quando indispensabili ad impedire instabilità di elementi murari o preservare dalle intemperie elementi di pregio all'intradosso;

Tra le opere ammissibili sono da comprendere anche le finiture esterne, limitatamente a quelle strettamente necessarie ad evitare il degrado strutturale del manufatto quali regimentazione delle acque meteoriche, etc.

In ogni caso sono ammesse quelle opere, nei limiti del contributo, che garantiscano le finalità degli interventi.

Viceversa, sono da escludere le opere di tipo provvisionale e gli interventi inerenti finiture interne e impianti.

Nel caso di edificio danneggiato, di cui al punto 2 lett. b), sono ammissibili:

- Opere strutturali finalizzate alla sola sicurezza sismica statica del manufatto o con ripristino degli elementi strutturali danneggiati finalizzate alla salvaguardia e tutela del bene culturale;

- Ripristino delle finiture esterne se connesse al mantenimento della struttura o se parte di un aggregato.

2b - Determinazione del contributo e procedure

Per gli interventi sugli edifici ridotti allo stato di rudere, di cui al punto 2 lett. a), è concesso un contributo non superiore a 300 €/mq, senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto di IVA.

Per gli edifici collabenti, non utilizzati e inagibili, non ridotti allo stato di rudere, di cui al punto 2 lett. b), è concesso un contributo secondo le modalità di cui all'art. 95, comma 1 del presente Testo unico.

Per i collabenti di proprietà pubblica, o per gli edifici di culto degli enti ecclesiastici, si seguono le procedure della ricostruzione pubblica.

A parità di finanziamento concesso e su richiesta motivata del Soggetto Attuatore, l'USR può autorizzare interventi tipologicamente diversi da quelli riportati in Tabella, a condizione che l'intervento autorizzato consenta di raggiungere un maggior grado di sicurezza sismica.

In presenza di collabenti di interesse storico-culturale gli interventi sono finalizzati a ridurre la vulnerabilità e in generale per garantire un livello di sicurezza per la salvaguardia del bene e della pubblica incolumità.

- Allegato 15: "Elenco delle ordinanze di cui all'art. 4, comma 2"

Le seguenti ordinanze commissariali sono sostituite dal presente Testo unico, e dunque non sono più vigenti dalla data della sua entrata in vigore, fatti salvi gli effetti giuridici maturati:

- Ord. n. 127 del 01/06/22: "Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione privata";

- Ord. n. 124 del 01/02/22: "Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 recante: "Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 del 8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021 [N.d.R. recte: n. 116 del 6 maggio 2021]";

- Ord. n. 123 del 31/12/21: "Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018n. 110 del 21 novembre 2020, n. 119 del 8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021 [N.d.R. recte: n. 116 del 6 maggio 2021]";

- Ord. n. 121 del 22/10/21: "Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli artt. 6, 7 e 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021";

- Ord. n. 119 del 08/09/21: "Disciplina degli interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici";

- Ord. n. 118 del 07/09/21: "Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma";

- Ord. n. 117 del 29/07/21: "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti";

- Ord. n. 116 del 01/06/21 [N.d.R. recte: Ord. n. 116 del 06/05/21]: "Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati";

- Ord. n. 114 del 30/04/21 [N.d.R. recte: Ord. n. 114 del 09/04/21]: "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189 [N.d.R. recte: decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189]". Abrogato art. 1;

- Ord. n. 111 del 23/12/20: "Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata";

- Ord. n. 107 del 22/08/20: "Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata";

- Ord. n. 103 del 29/06/20: "Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti";

- Ord. n. 101 del 30/04/20: "Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016 [N.d.R. recte: decreto legge 123 del 2019]";

- Ord. n. 100 del 09/05/20: "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016";

- Ord. n. 97 del 01/04/20 [N.d.R. recte: Ord. n. 97 del 02/04/20]: "Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonché acquisto o ripristino di beni mobili strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da COVID-19";

- Ord. n. 95 del 20/03/20: ad eccezione dell'art. 13;

- Ord. n. 94 del 20/03/20: "Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016";

- Ord. n. 90 del 24/01/20: "Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione - modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell'Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 Ordinanza n. 19/2017 - Approvazione delle Linee Guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018";

- Ord. n. 87 del 24/01/20: "Modifica ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016n. 9 del 14 dicembre 2016n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 2 agosto 2019, nonché disposizioni per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES";

- Ord. n. 85 del 24/01/20: "Modifica delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 80 del 2 agosto 2019. Modifica dell'allegato A dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Proroga dei termini stabiliti dall'ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018";

- Ord. n. 83 del 02/08/19: "Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017";

- Ord. n. 82 del 02/08/19: "Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse- fondi INAIL". Presentazione della manifestazione d'interesse alla istanza di contributo";

- Ord. n. 81 del 02/08/19: "Proroga presentazione domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, e n. 8 del 14 dicembre 2016";

- Ord. n. 80 del 02/08/19: "Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 14 del 16 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 51 del 28 marzo 2018, n. 56 del 10 maggio 2018, n. 57, del 4 luglio 2018, n. 63 del 6 settembre 2018, del 4 luglio 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali, di priorità istruttorie e di concorso di risorse.";

- Ord. n. 79 del 23/05/19 [N.d.R. recte: Ord. n. 79 del 2/08/19]: "Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017";

- Ord. n. 78 del 02/08/19: "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata";

- Ord. n. 76 del 02/08/19: "Disposizioni in materia di spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari. Modifiche alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017";

- Ord. n. 72 del 30/021/19: "Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES. Biennio 2019-2020";

- Ord. n. 70 del 31/12/18: "Proroga di termini stabiliti nelle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 Aprile 2017 e n. 68 del 5 Agosto 2018. Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017";

- Ord. n. 69 del 30/10/18: "Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 ottobre 2018";

- Ord. n. 68 del 05/10/18: "Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività";

- Ord. n. 62 del 03/08/18: "Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018";

- Ord. n. 61 del 01/08/18: "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico";

- Ord. n. 60 del 31/07/18: "Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus)";

- Ord. n. 59 del 31/07/18: "Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo";

- Ord. n. 58 del 07/04/18: "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata";

- Ord. n. 55 del 24/04/18: ad eccezione degli articoli 2 e 3;

- Ord. n. 54 del 24/04/18: "Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse";

- Ord. n. 53 del 24/04/18: "Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018";

- Ord. n. 52 del 28/03/18: "Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del d.l. 189 del 2016 e s.m.i e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell'articolo 2 bis del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertivo con modificazioni in legge convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172";

- Ord. n. 46 del 10/01/18: "Modifiche alle ordinanze n. 4 dell'17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 dell'11 luglio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017n. 37 dell'8 settembre 2017n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017";

- Ord. n. 44 del 15/12/17: "Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei mesi successivi in Italia centrale";

- Ord. n. 41 del 02/11/17: "Misure per assicurare la regolarità contributiva delle imprese che operano nella ricostruzione pubblica e privata";

- Ord. n. 39 del 08/09/17: "Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

- Ord. n. 38 del 08/09/17: "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

- Ord. n. 36 del 08/09/17: "Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18 - decies del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45";

- Ord. n. 30 del 21/07/17 [N.d.R. recte: Ord. n. 30 del 21/06/17]: "Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

- Ord. n. 29 del 29/06/17 [N.d.R. recte: Ord. n. 29 del 9/06/17]: "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017";

- Ord. n. 28 del 09/07/17 [N.d.R. recte: Ord. n. 28 del 09/06/17]: "Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017";

- Ord. n. 25 del 23/05/17: "Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

- Ord. n. 24 del 12/05/17: "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017";

- Ord. n. 20 del 07/04/17: "Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017";

- Ord. n. 19 del 07/04/17: "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

- Ord. n. 16 del 3/03/17: "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i";

- Ord. n. 13 del 9/01/17: "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016";

- Ord. n. 12 del 9/01/17: "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016";

- Ord. n. 11 del 9/01/17: "Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016";

- Ord. n. 10 del 19/12/2016: "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

- Testo coordinato dell'Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 12 del 9 gennaio 2017, n. 20 del 7 aprile 2017, n. 44 del 15 dicembre 2017, n. 46 del 10 gennaio 2018 e n. 62 del 3 agosto 2018: "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi";

- Ord. n. 7 del 14/12/16: "Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016";

- Ord. n. 4 del 17/11/16: "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili";

- Ord. n. 3 del 15/11/16: "Individuazione dei comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016".

(3)

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'O.P.C.M. 30 dicembre 2022, n. 131, sono esentati dalla presentazione della manifestazione di volontà, le domande di contributo inerenti gli edifici pertinenziali, di cui al comma annotato.

(5)

In attuazione del comma annotato, per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al presente, si rimanda all'O.P.C.M. 30 maggio 2024, n. 185.

(13)

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r), dell'O.P.C.M. 31 gennaio 2023, n. 133, nella tabella 2b, la percentuale di maggiorazione «3» prevista per la «Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne ecc...», nel caso di intervento di ricostruzione, è sostituita con la seguente: «2».

ALLEGATO 2

N.d.R.: Il presente allegato è tratto dal sito del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Relazione illustrativa

Premessa

Il Testo unico della ricostruzione privata costituisce una sistemazione organica delle ordinanze commissariali vigenti, via via emanate dopo gli eventi sismici del 2016 e del 2017, con le innovazioni necessarie ad assicurare maggiore completezza, chiarezza, semplicità e stabilità del quadro regolatorio nel tempo.

Non sono dunque considerate nel presente Testo unico le ordinanze commissariali relative alla ricostruzione di opere pubbliche tramite procedure ad evidenza pubblica, nonché quelle relative agli edifici di culto, già fatte oggetto in passato di una sistemazione e aggiornamento coerente con le più recenti norme di semplificazione legislativa. Ugualmente, le ordinanze speciali in deroga, emanate sulla base di un'ordinanza quadro, mantengono la loro autonomia e specificità.

Le ordinanze commissariali succedutesi nel tempo sono inevitabilmente permeate dai caratteri della "contingenza, necessità ed urgenza", legati a fasi temporali, esigenze sociali, assi tematici differenti.

E' pertanto comprensibile che nel corso degli anni si siano stratificate disposizioni normative, motivate dalla necessità dell'aggiornamento, che hanno determinato correzioni e integrazioni, ripetizioni di discipline procedimentali, antinomie, criticità di comprensione in relazione alle necessità temporali poste dagli interventi (rilevazione dei danni, interventi di immediata esecuzione, danni lievi, danni gravi, delocalizzazioni temporanee...) e all'oggetto, ossia alla tipologia dell'intervento (edifici ad uso abitativo, produttivo, rurale, collabenti, di proprietà mista pubblico-privata, ubicati in aree di rischio idro-geomorfologico, in aggregati, soggetti a vincoli culturali e paesaggistici, già colpiti da precedenti eventi sismici...).

La complessità del quadro regolatorio è stata inoltre ulteriormente incrementata dagli interventi di novellazione della legge speciale Sisma, ossia del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno tracciato mutamenti di rotte e richiesto nuove ordinanze attuative.

Il Testo unico ha pertanto l'ambizioso scopo di aggiornare, chiarire e semplificare, secondo un ordine sistematico nuovo, più libero dalle contingenze delle fasi temporali, le regole consolidate della ricostruzione privata, innovando ove necessario.

Già nei primi articoli vengono enucleati i "principi" della ricostruzione e viene definito il regime intertemporale che intercorre tra il nuovo Testo unico e le ordinanze già emanate, che continuano a restare in vigore per gli effetti giuridici già prodotti, mentre ne restano in vigore per il futuro solo alcune espressamente citate, recanti le discipline di specifici temi.

Nella nota finale della presente Relazione sono elencate le ordinanze non più vigenti, fatti salvi i rapporti giuridici maturati, a far data dall'entrata in vigore del Testo unico, mentre in calce al Testo unico sono collocati gli allegati, che restano in vigore, di natura prevalentemente tecnica.

A questo complesso lavoro hanno partecipato molti soggetti e professionalità, in primo luogo nell'ambito della Struttura commissariale e degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Ma il Testo unico è stato sottoposto, già nel 2021, ad un ampio periodo di consultazione pubblica, indetta con decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021, rimasta aperta fino al termine del 14 settembre, cui hanno partecipato cittadini, ordini professionali, associazioni di categoria e comitati, e naturalmente i sindaci dei comuni, contribuendo con osservazioni e proposte al miglioramento della bozza in consultazione.

Relazione illustrativa della Parte Prima: Principi, definizioni, regime transitorio

La Parte I è dedicata ai principi generali, alle definizioni comuni e al regime transitorio.

Si tratta di una parte innovativa, non presente in via generale nelle ordinanze del passato, che traccia una sintesi, una "visione" della ricostruzione, delineando principi e finalità in modo chiaro e comprensibile.

La ricostruzione si basa su un modello di governo multilivello e su una visione unitaria degli interventi nel territorio colpito dal sisma, e persegue i fini della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, della sostenibilità ambientale, dell'efficientamento energetico, della qualità architettonica e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio.

Si precisa, ai fini dell'interpretazione - e ciò è di notevole rilievo per la soluzione dei casi dubbi - che la ricostruzione è retta dai principi di speditezza e semplificazione amministrativa, nonché di legalità, imparzialità, efficienza, economicità, partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Un'altra precisazione importante, che deriva dalla legge speciale, è costituita dalla natura cogente delle disposizioni assunte con ordinanza commissariale, poiché "le regole ed i criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi della ricostruzione, stabiliti dal presente Testo unico, sono vincolanti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto Sisma, per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione". Si tratta evidentemente di una prescrizione non secondaria che deve essere tenuta da tutti gli attori della ricostruzione, pubblici e privati, che in tal modo possono disporre di un quadro di regole certe e stabili.

Per la prima volta vengono ben definiti gli scopi e i fini, con la chiara affermazione secondo cui "la ricostruzione persegue le finalità sociali della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dello sviluppo economico sostenibile, dell'economia circolare, della connessione digitale, dell'attrattività abitativa dei comuni delle aree interne. La ricostruzione persegue altresì i valori della conservazione delle identità paesaggistiche, storiche e artistiche dei luoghi e delle innovazioni finalizzate alla promozione della qualità architettonica secondo i canoni della contemporaneità".

Non sono parole di circostanza. Con esse si afferma una visione della ricostruzione strettamente integrata con lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica, centrali nella nuova stagione dell'attuazione del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, e si indica la direzione della salvaguardia delle identità naturali e storiche dei luoghi colpiti dal sisma nell'orizzonte del terzo millennio.

Non solo attenzione per il passato ma anche per il futuro, non solo ricostruzione fisica dell'urbs ma anche della civitas, con l'intento di invertire i processi di abbandono delle aree interne.

Con l'art. 2, si è ritenuto utile anticipare, in via generale, il principio giuridico fondamentale della ricostruzione edilizia e urbanistica, che sarà meglio specificato in seguito, secondo cui i titoli edilizi della ricostruzione privata sono la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, Scia o Scia edilizia) per gli interventi conformi di cui al Capo V, Parte II del Testo unico, e il permesso di costruire nei casi previsti.

La Scia edilizia attesta lo stato legittimo dell'edificio preesistente e la conformità dell'intervento alle norme edilizie vigenti, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché per ragioni di efficientamento energetico.

Si pone con nettezza il principio di "conformità" dell'intervento all'edificio preesistente (ove non abusivo) e non già alle norme e alle varianti dei piani urbanistici, trattandosi non di costruzione ma di "ricostruzione". Si tratta di un passaggio culturale molto innovativo e assai rilevante anche ai fini della semplificazione burocratica, che libera l'istruttoria da molti adempimenti inutili.

Si stabilisce, inoltre, che questi interventi, ivi compresi quelli di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione nelle zone A (centri storici) del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, possono essere realizzati immediatamente, senza la preventiva approvazione di nuovi piani urbanistici, salvo che nei casi di delocalizzazione o di impedimenti derivanti dalla inclusione in aggregati edilizi non ancora definiti, nonché nei casi espressamente definiti di salvaguardia con delibera di Consiglio comunale. Anche questa costituisce una notevole innovazione rispetto alla regola (frenante) del passato secondo cui era vietato l'intervento edilizio prima dell'approvazione del piano urbanistico attuativo (sono pochi quelli approvati in corso di definizione a sei anni dal sisma), piani attuativi che ora divengono "facoltativi" e utili solo nel caso di delocalizzazioni o impegno di nuovo suolo.

Sempre ai fini di semplificazione amministrativa, gli interventi, ma solo se conformi al preesistente, sono realizzati in deroga alle disposizioni dei piani urbanistici comunali e territoriali e sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'art. 2 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Sono invece esclusi, fino alla definizione, se favorevole, delle eventuali domande di sanatoria pendenti, gli interventi su edifici che presentano abusi gravi, ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in assenza di preventiva sanatoria.

In questo modo è stato correttamente risolto un altro nodo che impediva la speditezza della ricostruzione, con gravi complicazioni per i professionisti tecnici e gli uffici: solo gli abusi più gravi arrestano il rilascio del contributo e del titolo edilizio, se non risolti.

Oltre gli interventi conformi realizzati con Scia, che costituiscono la grande maggioranza della ricostruzione, sono realizzati previo rilascio del permesso di costruire gli interventi che determinano aumenti di volumi o di superfici rispetto agli edifici preesistenti, modifiche sostanziali della sagoma negli edifici ubicati nelle zone A, e nuove costruzioni, anche a causa di delocalizzazioni, secondo quanto previsto dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

In modo assai netto viene altresì affermato che a tutti gli interventi edilizi, in tutti i comuni del cratere, e non solo in quelli maggiormente colpiti, si applicano le norme di semplificazione dell'art. 12 e 12- bis del decreto Sisma, in quanto norme speciali e prevalenti rispetto alla disciplina del Testo unico dell'edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. E' stata una conquista molto importante ottenuta dal legislatore per consolidare la semplificazione amministrativa.

Si evidenzia, comunque, che i principi in sintesi illustrati trovano fondamento e risultano in tutto coerenti con l'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e con la circolare interpretativa del MIC del 7 marzo 2022.

All'art. 3 vengono indicate le "definizioni comuni" ricorrenti in tutto il Testo unico, per favorire una lettura più semplice e ordinata delle diverse disposizioni. Si tratta di una novità assai utile per unificare l'interpretazione su basi certe e più comprensibili e per risolvere eventuali contrasti.

Con l'art. 4 si definisce il fondamentale tema della successione delle disposizioni nel tempo, stabilendo il principio secondo cui "Per le domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico si applicano le norme contenute nel presente Testo e non le disposizioni delle ordinanze commissariali previgenti, fatte salve quelle espressamente richiamate. Per gli interventi che hanno ricevuto la concessione del contributo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico" (comma 2). Inoltre, "le ordinanze commissariali emanate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo prevedono disposizioni sulla base della tecnica della novellazione delle norme del Testo unico" (comma 5).

In sostanza, per le "nuove domande" si applicano il Testo unico e le ordinanze espressamente citate; per quelle che hanno già ottenuto la concessione del contributo, restano validi gli atti e gli effetti giuridici già prodotti, mentre per le domande "in itinere" si applica la disciplina vigente al tempo della loro presentazione, salva la facoltà dell'interessato di aderire alla procedura semplificata prevista dal Testo unico.

Le ordinanze commissariali espressamente citate che, dunque, restano vigenti anche dopo l'entrata in vigore del Testo unico, sono le seguenti: ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, richiamata dall'art. 27 del Testo unico; ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, richiamata dall'art. 26 del Testo unico; ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, richiamata dall'art. 104 del Testo unico; Allegato A all'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, intitolato "Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario Sisma 2016 ed i Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica e scientifica per la determinazione dei compensi professionali relativi ai lavori di riparazione, ricostruzione e ripristino di opere private danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi", richiamato dagli artt. 114 e 118 del Testo unico; ordinanza n. 126 del 24 maggio 2022 [N.d.R. recte: ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022], richiamata dall'art. 51 del Testo unico.

Restano altresì vigenti le modifiche e le integrazioni apportate alle ordinanze sopra richiamate contenute nelle ordinanze abrogate.

Le ordinanze commissariali non espressamente citate nel Testo unico non si applicano alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del Testo unico e dispiegano, dunque, i propri effetti solo nei limiti dei rapporti giuridici determinati e ancora pendentii. Naturalmente, la parte più rilevante delle disposizioni consolidate, contenute nelle ordinanze previgenti, è stata sussunta nel Testo unico.

Relazione illustrativa della Parte Seconda: I soggetti beneficiari, l'oggetto dell'intervento, la misura del contributo, la domanda, il procedimento

La Parte Seconda riorganizza, attraverso Capi e Sezioni, i principi fondamentali della disciplina vigente, anche con riferimento al decreto n. 189/2016 (cd. "legge speciale Sisma"), in tema di soggetti beneficiari, oggetto dell'intervento, misura del contributo, contenuti della domanda e procedimento amministrativo.

Si tratta di una riorganizzazione della materia del tutto innovativa rispetto alla stratificazione per fasi temporali ed emergenziali delle ordinanze vigenti.

Il Capo I rubricato "I soggetti beneficiari e i requisiti" contiene 2 articoli.

L'articolo 5 delinea l'ambito di applicazione delle norme ai fini dell'ammissibilità a contributo, in particolare con riferimento alle caratteristiche di inagibilità ovvero inutilizzabilità degli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva, danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il successivo articolo 6 è dedicato ai soggetti beneficiari del contributo per la ricostruzione e ne elenca in modo specifico e dettagliato le categorie e i requisiti soggettivi.

In merito all'identificazione dei possibili soggetti beneficiari, una importante innovazione è quella concernente la previsione della possibilità di essere titolari del contributo per la ricostruzione da parte dei comuni e degli enti pubblici che abbiano la proprietà o il diritto reale di godimento, per finalità di pubblico interesse, di natura sociale, abitativa o produttiva, anche al fine di favorire processi di neopopolamento dei territori colpiti dal sisma. Le finalità dell'innovazione sono evidenti e rilevanti poiché, in questo modo, si consente ai comuni e agli enti pubblici, nelle forme già previste dalla legge, di subentrare ai proprietari inerti o irreperibili al fine di "completare la ricostruzione" eliminando situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica ed evitando il degrado del contesto sociale in cui essi sono ubicati, che costituiscono gli scopi pubblici primari della ricostruzione. Inoltre, l'art. 6, comma 2, lett. d), prevede che possano altresì beneficiare del contributo "le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune o in un comune limitrofo con popolazione non superiore a trentamila abitanti, a condizione che tali edifici risultino legittimamente realizzati". Si tratta di una disposizione chiara e innovativa che dà risposta a molteplici dubbi riscontrati nella prassi; in sostanza, la delocalizzazione definitiva è possibile: solo su un edificio legittimo, anche sotto il profilo urbanistico e ambientale; ubicato nello stesso comune o in un comune limitrofo, ma con popolazione non superiore ai trentamila abitanti, per contrastare "la fuga verso i centri maggiori".

Si segnala, infine, che lo stesso principio è ribadito dal successivo art. 10, lett. e) nonché, in modo più ampio e articolato, dal successivo articolo 27 mentre, per quanto concerne la determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive, si rinvia alla disciplina contenuta nel successivo articolo 29.

Il Capo II rubricato "Oggetto del contributo" è suddiviso in 4 Sezioni, ciascuna contenente gli articoli rispettivamente dedicati.

La Sezione I reca le disposizioni generali, a partire dalle disposizioni normative in base alle quali, nel caso di edifici interessati da ordinanze di inagibilità emesse sulla base di schede AeDES/GL-AeDES con esito B o C, in relazione ai quali i soggetti legittimati assumano la sussistenza di danni gravi, essi possono chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente la verifica dello stato di danno contestualmente alla determinazione del livello operativo. Quest'ultima, in particolare, può essere fornita dall'Ufficio speciale unitamente all'autorizzazione dell'intervento di miglioramento, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, ovvero può essere chiesta dal soggetto legittimato sotto forma di una valutazione preventiva alla richiesta di contributo. In quest'ultimo caso l'Ufficio speciale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, rilascia la valutazione del livello operativo per l'edificio danneggiato e ne dà comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente tale termine, il professionista incaricato è tenuto a presentare il progetto unitamente alla determinazione del livello operativo. Ove l'inerzia o il ritardo dell'Ufficio speciale risulti ingiustificato, l'inadempimento costituisce elemento di valutazione nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge n. 241 del 1990.

I livelli operativi scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, e ad essi è associato il tipo di intervento di ricostruzione, di adeguamento sismico, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale.

L'articolo 8 disciplina le diverse tipologie di interventi che si distinguono, in via principale, in relazione all'entità del danno, in danni lievi o danni gravi e, in relazione alla destinazione, in uso abitativo e uso produttivo, con una specifica disciplina per gli aggregati edilizi, gli interventi unitari, i condomini e i collabenti.

L'articolo 9 disciplina l'ammissibilità a contributo per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione per gli edifici localizzati in zone rurali, sia ad uso abitativo che per quelli destinati ad attività agricola. Al comma 5 prevede, altresì, la disciplina applicabile nel caso di pertinenze rurali destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, affermando che, qualora l'istante attesti la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica, tramite idonea documentazione, può accedere al contributo per la riparazione dei danni.

L'articolo 10 delinea le tipologie di interventi finanziabili per le attività produttive, sottolineando la condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità di un'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.

L'articolo 11 si occupa della disciplina delle pertinenze, dettandone i limiti di ammissibilità, le condizioni e la misura del contributo. Novità importante introdotta riguarda la previsione che il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Altra importante novità riguarda l'ammissibilità a contributo della pertinenza inagibile di edificio agibile, seppur nei limiti massimi sopra indicati.

L'articolo 12, che costituisce l'ultima norma della Sezione in esame, relativa alle disposizioni generali in tema di oggetto del contributo, delinea la disciplina degli interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata dettando il principio secondo il quale le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati, per la parte privata, nonché su aggregati a prevalente proprietà privata contenenti unità strutturali di proprietà interamente pubblica a destinazione abitativa, sulla base delle disposizioni contenute nel Testo unico, mentre per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge speciale Sisma. Inoltre, per quanto concerne le procedure, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio, si utilizzano quelle previste dal Testo unico, attivate dal condominio; quando, invece, la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione dell'intero edificio, si applicano le procedure previste dalla legge speciale Sisma per le opere pubbliche. Nel caso di interventi misti pubblico-privato in aggregati, viene distinto il contributo per quanto riguarda la quota relativa alle parti comuni e alle finiture di proprietà esclusiva delle unità immobiliari di proprietà privata, coperto secondo il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'art. 5 della legge speciale Sisma. Contestualmente, laddove l'intervento non sia già stato previsto nel Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge speciale Sisma, l'Ufficio speciale segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico, afferente alla quota spettante per le finiture interne della porzione di proprietà pubblica, necessario per completare gli interventi.

La Sezione II disciplina la presentazione delle domande relative agli aggregati edilizi e, in generale, agli interventi di ricostruzione e riparazione su più edifici danneggiati dal sisma mediante progettazione unitaria (articoli 13-20 del Testo unico), nonché le disposizioni particolari relative ai collabenti.

L'articolo 13, relativo alla disciplina degli aggregati edilizi, riproduce in sostanza l'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del 2017. Tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese nell'assemblea consortile con deliberazione dei rappresentanti delle unità strutturali che costituiscono più del 50% delle superfici dell'intero aggregato. Nel caso di interventi riguardanti unità strutturali composte da più unità immobiliari già costituite in condominio al momento del sisma, il condominio ha diritto ad un solo rappresentante che esprimerà con unico voto la volontà dei condomini, già formatasi con le maggioranze previste dall'art. 6, comma 11 della legge speciale Sisma.

Si chiarisce che restano fermi i compiti sostitutivi dei comuni nell'esecuzione dei lavori, nel caso di proprietari inerti, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e seguenti della legge speciale Sisma (art. 43).

L'articolo 14 è analogo al contenuto dell'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del 2017 e descrive le ipotesi diverse e residuali rispetto a quelle descritte nell'articolo 13 per le quali è comunque possibile presentare un progetto unitario per più edifici danneggiati. In tale ipotesi, diversa dalla fattispecie dell'aggregato edilizio, non si applicano le maggiorazioni e gli incrementi di contributo e non è necessaria la costituzione del consorzio (sempre facoltativo). E' importante però che tale tipologia di interventi, su base volontaria, sia il risultato di una volontà unanime dei soggetti legittimati; volontà che nel caso di edifici soggetti alle regole del condominio è espressa dal rappresentante comune dell'edificio medesimo.

L'articolo 15 ridefinisce in modo più chiaro l'ipotesi di realizzare, previo accordo tra i proprietari degli edifici e i consorzi interessati, con un medesimo progetto l'intervento di riparazione e/o di ricostruzione di più aggregati ed edifici singoli, anche non interconnessi strutturalmente, facenti parte di una intera frazione o parte di essa. Questa disposizione, già contenuta nell'ordinanza n. 19, viene resa più esplicita allo scopo di favorire interventi unitari, tramite un solo progetto, riguardanti piccole frazioni o nuclei urbani o parti di essi.

Il riferimento dell'art. 16 del Testo unico è il corrispondente articolo 16 della già richiamata ordinanza n. 19 e riguarda la procedura per gli interventi di recupero o di ricostruzione che coinvolgono interi aggregati edilizi nel caso in cui gli stessi siano ubicati nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali.

Il successivo articolo 17 richiama il contenuto dell'articolo 18 dell'ordinanza n. 19 e concerne gli aggregati con edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non ammissibili a contributo.

Al riguardo l'articolo 17 introduce una modifica al testo originario al fine di sopperire alle criticità riscontrate soprattutto nei centri storici maggiormente distrutti in ordine agli spazi vuoti, nell'ambito delle cosiddette quinte architettoniche, che si andrebbero a determinare in conseguenza della mancata ricostruzione degli edifici che, seppure interconnessi strutturalmente con altri adiacenti, non sono destinatari di contributo pubblico. Tale circostanza, oltre alle criticità relative alla continuità architettonica, comporterebbe gravi danni al tessuto storico e paesaggistico, per la permanenza di ruderi non ricostruibili o riparabili e genererebbe un grado di minore sicurezza sotto il profilo strutturale nell'ipotesi di ripetersi di eventi sismici analoghi proprio per la presenza di edifici fatiscenti, e pericolosi anche sotto il profilo della pubblica incolumità, adiacenti ad altre abitazioni.

Al fine di ovviare alle citate criticità il costo complessivo dell'intervento ammissibile per la riparazione o ricostruzione dell'intero aggregato comprende, altresì, le opere sugli edifici che, ai sensi del presente testo unico, non sarebbero ammissibili a contributo e, tuttavia, indispensabili per assicurare l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne nonché, limitatamente agli ambiti di cui all'art. 16, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, il recupero della continuità architettonica. Viene altresì precisato come nei casi di demolizione e ricostruzione, la superficie di riferimento dell'edificio non ammissibile a contributo, ai fini del calcolo del contributo disciplinato dal medesimo articolo, ove non riscontrabile in documentazione probante, è costituita dall'area di sedime dell'edificio medesimo.

E' altresì espressa la volontà di incentivarne la realizzazione tramite la previsione di un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60% del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento.

L'articolo 18 definisce il perimetro degli interventi diretti comprendenti più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, sancendo che l'intervento unitario è obbligatorio qualora l'aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi del precedente articolo 16.

L'articolo 19 corrisponde all'articolo 1 dell'ordinanza n. 111 del 2020. Detta la disciplina e i criteri di calcolo dell'importo del contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione di interi compendi immobiliari nell'ipotesi in cui il comune territorialmente competente riconosca l'interesse pubblico dell'intervento.

L'articolo 20, in applicazione dell'articolo 11 della legge speciale Sisma, disciplina l'obbligo a carico dei soggetti legittimati di costituirsi in consorzio entro i trenta giorni successivi alla deliberazione del consiglio comunale con la quale l'ente locale individua gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari.

Lo stesso articolo disciplina la procedura di costituzione dei consorzi obbligatori nonché la previsione dell'intervento sostituivo del comune rispetto ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti per la sottoscrizione dell'atto (al fine di raggiungere il quorum necessario), nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza assoluta, in termini di superficie utile, necessaria a costituire il consorzio (soggetti sottoscrittori non rappresentativi di almeno il 51% della superficie utile dell'aggregato).

Per tutti gli interventi disciplinati dalla presente sezione (artt. 13-20) la misura del contributo concedibile è determinata in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato.

Resta fermo che il contributo ammissibile è dato dal minore importo tra il costo ponderale ed il costo dell'intervento risultante dal computo metrico dichiarato congruo dall'ufficio della ricostruzione, ovvero, nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 65, autocertificato dal professionista incaricato.

La Sezione II si chiude con l'articolo 21 che corrisponde ai contenuti dell'art. 18 dell'ordinanza n. 19. Il primo si occupa di disciplinare la casistica relativa a ruderi, collabenti ed ulteriori tipologie residuali di edifici non ammessi a contributo, specificando che gli edifici che alla data del sisma non avevano i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi (in quanto collabenti, fatiscenti o privi di anche uno degli impianti essenziali), non sono ammissibili a contributo, anche se danneggiati dal sisma. La sussistenza di tali condizioni è comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici. Al contrario, l'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente con la presentazione della Scia edilizia. Si tratta di un'innovazione che, nel contempo, semplifica le attività degli uffici, che sono comunque tenuti ai controlli, e responsabilizza il soggetto privato.

La Sezione III riguarda le delocalizzazioni. Le ordinanze commissariali che si sono succedute a partire dal 2016 hanno ammesso - in alternativa all'esecuzione degli interventi di rafforzamento sismico locale, di miglioramento sismico ovvero di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 - la possibilità di procedere alla delocalizzazione degli edifici a uso abitativo e produttivo.

Al riguardo, il Testo unico della ricostruzione privata ha recepito i principi condensati nelle ordinanze commissariali vigenti.

Nello specifico, per quanto riguarda la delocalizzazione degli edifici abitativi, l'articolo 22 classifica le differenti tipologie di delocalizzazione (obbligatorie, volontarie, temporanee e definitive).

L'articolo 23, unitamente al successivo articolo 24 si basano sull'ordinanza n. 119 del 2021, che modifica gli articoli 22 e 22-bis dell'ordinanza n. 19 replicandone i contenuti ed ampliando, al comma 7, la fattispecie a tutti i casi di delocalizzazione imposta da provvedimenti della pubblica amministrazione.

Ai sensi di tale articolo, la delocalizzazione si rende obbligatoria nei casi in cui gli interventi di ripristino con miglioramento sismico coinvolgano edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico o suscettibili di instabilità sismoindotta, così come risultanti dalle cartografie ufficiali. In tali casi, la richiesta di delocalizzazione dev'essere presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, accompagnata da una perizia asseverata che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato. L'Ufficio può poi formulare istanza al Commissario Straordinario di realizzazione di interventi pubblici di mitigazione del rischio e/o della pericolosità dell'area, ove tali interventi rendano economicamente più vantaggiosa la ricostruzione in sito rispetto alla delocalizzazione. Il Commissario Straordinario, esaminata la richiesta, può disporre prioritariamente il finanziamento di tali interventi sentita l'autorità competente ai fini della verifica del rispetto dei criteri di sicurezza. E' inoltre previsto che, qualora gli edifici ubicati nelle aree di cui sopra non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il Vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. In questo caso - e per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione - è concesso un contributo sulla base del costo parametrico, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare nonché l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità̀ della zona.

L'articolo 24 disciplina la ricostruzione in zone di attenzione per faglie attive e capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica, e su aree soggette a dissesti, rinviando per taluni profili, tra cui quelli tecnici, all'Allegato 10 al Testo Unico medesimo.

L'articolo 25 ammette a contributo la demolizione degli edifici a uso residenziali - classificati con livelli operativi L1, L2, L3 e L4 - e la ricostruzione in altro terreno dello stesso Comune, previo parere favorevole del Comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli (c.d. delocalizzazione volontaria); inoltre, quantifica il costo ammissibile a contributo in misura pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione e il costo convenzionale relativo al livello operativo e alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione.

L'articolo 26 riproduce il contenuto dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 118 del 2021 con riguardo alla delocalizzazione di attività produttive agibili per lavori in corso e, al comma 1, rinvia alle disposizioni dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, che resta in vigore, per le fattispecie di delocalizzazione immediata e temporanea.

L'articolo 27 costituisce una più chiara e completa riformulazione dei principi relativi alla trasformazione delle delocalizzazioni temporanee in definitive, precisandone le condizioni. Per un più puntuale commento si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento al precedente articolo 6.

Per quanto concerne le strutture zootecniche si stabiliscono alcuni principi rinviando alle Regioni, competenti in materia, la valutazione delle domande di stabilizzazione nelle strutture effettivamente realizzate.

L'articolo 28 corrisponde al contenuto dell'articolo 11 dell'ordinanza n. 13 del 2017, analogamente al successivo articolo 29, e descrive i contenuti della domanda per la delocalizzazione definitiva delle attività produttive.

L'articolo 29 determina il contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione definitiva delle attività produttive. Per un commento più completo in materia si rinvia alle note illustrative del precedente articolo 6.

L'articolo 30 corrisponde alle modifiche apportate dall'ordinanza n. 119 del 2021, agli articoli 22 e 22-bis dell'ordinanza n. 19 del 2017 in merito all'acquisto di edificio abitativo in alternativa alla delocalizzazione. In sostanza, la disposizione prevede che in alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, il Vicecommissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, legittimo, non oggetto di contributo o, conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, in possesso della Valutazione della Sicurezza, di cui al par. 8.3 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che ne attesti l'uso senza la necessità di interventi e ubicato nello stesso comune o in un comune confinante, con popolazione non superiore a trentamila abitanti, previo assenso dei comuni interessati. Inoltre, nei casi sopra previsti, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'Allegato 5 al Testo unico per il livello operativo L4, calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare. La disposizione riproduce in dettaglio, in un unico contesto, le prescrizioni già previste dalle previgenti ordinanze in tema di adempimenti e procedure.

Risulta innovativa la previsione di cui al terzo capoverso del comma 10 secondo cui è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie dell'edificio originario a cura del soggetto legittimato, nonché delle spese tecniche nel limite massimo del 20% del contributo concedibile, "oltre quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile".

L'articolo 31 deriva dall'articolo 22-bis dell'ordinanza n. 19 e precisa, ai fini di una migliore chiarezza, i contenuti della domanda per l'acquisto di immobili ad uso abitativo, in luogo della ricostruzione, fermo il principio di invarianza del contributo. La disposizione precisa che la domanda di contributo per l'acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti dal precedente art. 30 è inviata all'Ufficio speciale tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Struttura commissariale.

La Sezione IV, infine, perimetra i confini della disciplina inerente agli interventi di demolizione o messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma.

L'articolo 32 corrisponde al contenuto dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 111 del 2020, ed è dedicato agli interventi urgenti di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici e alla misura del contributo spettante per gli edifici che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono od ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, ovvero ne impediscano il rilascio dell'agibilità. Importante innovazione in tal senso è quella relativa alla previsione che tali edifici devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario ovvero, ove sussista una motivata richiesta, sono demoliti dal Comune tramite appalti unitari di esecuzione dei lavori, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione all'USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori. La stessa disciplina si applica, inoltre, alla demolizione degli immobili ricostruiti su altro sito in forza di delocalizzazione, salva diversa intesa con il proprietario, che può essere definita anche ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241 del 1990. L'innovazione è di notevole rilievo poiché si è constatato dalla prassi che i proprietari sono poco propensi a realizzare gli interventi di mera demolizione dei propri edifici danneggiati in tutti i casi in cui l'intervento di demolizione non risulta contestuale a quello di ricostruzione.

Ove la demolizione sia ad iniziativa del proprietario, spetta allo stesso un contributo massimo di euro 100 al metro quadro (anziché 80 euro metro quadro, come in precedenza, in considerazione dell'eccezionale aumento dei costi che ha portato alla rivalutazione degli stessi costi parametrici, come previsto dal successivo articolo 51). Se il proprietario non interviene, i Comuni gli intimano di avviare gli interventi ovvero di formulare la richiesta di cui sopra, fissando un termine per l'esecuzione che, trascorso inutilmente, legittima i Comuni a provvedere agli interventi edilizi di demolizione con apposita ordinanza.

L'articolo 32, ai commi 7-12, definisce infine gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza, nonché́ di demolizione volontaria, ove ammissibili, inseriti nei programmi definiti dai Gruppi tecnici di valutazione (GTV) istituiti dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020.

Il Capo III concerne la disciplina del contributo ed è suddiviso in 6 sezioni, rispettivamente rubricate come di seguito: disposizioni generali, interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo; interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici con tipologia costruttiva assimilabile ad abitativa; interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso produttivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive; bonus edilizi e contributi della ricostruzione; misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione.

Nella prima sezione (articoli dal 33 al 35) vengono delineate le disposizioni generali applicabili agli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, definendo l'ambito di applicazione, divieti e limiti di cumulabilità dei contributi, gli obblighi del beneficiario e, infine, l'esclusione, la revoca e la rinuncia al contributo.

Nella seconda sezione (articoli 36- 39), che corrisponde ai contenuti in materia delle ordinanze n. 4 e 8 del 2016, vengono definiti i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi. Particolare attenzione è dedicata all'incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici.

Sempre nella seconda sezione, con l'articolo 38 vengono disciplinati i casi di revoca del decreto di rigetto in caso di superamento dei motivi ostativi che hanno impedito l'accesso al contributo entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione. Tale disposizione mutua i principi già espressi nell'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021.

Chiude la sezione l'art. 39 che, nel riprendere i contenuti dell'art. 12 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, dà attuazione alle disposizioni previste dall'art. 8, comma 1-bis, della legge speciale Sisma in tema di interventi su singole unità immobiliari in luogo dell'unità strutturale.

Nella terza sezione (articoli dal 40 al 43), che corrisponde ai contenuti dell'ordinanza n. 19, vengono determinati i contributi per gli interventi di riparazione dei danni gravi di edifici con tipologia costruttiva assimilabile ad abitativa e soprattutto la modalità di calcolo degli stessi. Di notevole rilevanza è l'articolo 43, di nuova elaborazione, il quale disciplina la possibilità di intervento diretto dei comuni nella ricostruzione privata, prevedendo che "al fine di salvaguardare il principio di completezza della ricostruzione e l'effettivo recupero dei centri storici, contrastare il deprezzamento degli immobili e garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché contrastare i processi di spopolamento delle aree interne, il Comune può sostituire il proprietario inerte nell'esercizio delle facoltà previste ai fini della ricostruzione e nel diritto al contributo previa reiterata diffida.

Ai fini di cui al precedente comma, il Comune può altresì in ogni momento acquisire il consenso del proprietario all'esecuzione in sua vece degli adempimenti previsti dal presente Testo unico nonché alla realizzazione dei lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, ove previsto".

La disposizione in esame dev'essere letta, ai rilevanti fini pubblicistici evidenziati, unitamente al precedente art. 6, comma 1, lett. a), secondo capoverso, che prevede la possibilità per i comuni di essere beneficiari del contributo ove acquisiscano il diritto reale o di proprietà sull'immobile danneggiato. Qui si introducono, però, altre due fattispecie: la prima è quella della sostituzione del proprietario inerte (e diffidato) da parte del comune; la seconda è quella che riguarda la diversa ipotesi in cui il proprietario dell'immobile danneggiato deleghi volontariamente il comune a svolgere in sua vece gli adempimenti relativi alla ricostruzione privata.

Come rilevato, queste misure concorrono nella finalità di poter garantire il completamento della ricostruzione allo scopo di perseguire un prioritario interesse generale.

Nella quarta sezione (articoli 44 e 45) vengono determinati sia i costi ammissibili a contributo per gli interventi di riparazione dei danni gravi di edifici ad uso produttivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive, sia i costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte.

Nella quinta sezione (articoli dal 46 al 50) sono previste le disposizioni che disciplinano i bonus edilizi e i contributi della ricostruzione.

L'articolo 46, in materia di bonus edilizi, riassume i contenuti delle disposizioni in materia di cui alle ordinanze n. 60 del 2018, 107, 108 e 111 del 2020. La disposizione definisce l'ambito di applicazione e precisa che gli articoli della sezione, che esplicitano i contenuti della circolare interpretativa dell'Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022 in tema di super sisma bonus, si applicano anche agli interventi edilizi che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge (cosiddetto "superbonus").

L'articolo 47 riproduce il contenuto dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 111 e ha per oggetto il coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali, stabilendo il rilevante principio che essi sono fruibili per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dal Testo unico, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria, a seguito di provvedimenti della pubblica autorità, la ricostruzione in altro sito.

L'articolo 48, analogamente all'articolo 46, si basa sulle disposizioni delle ordinanze n. 60, 107, 108 e 111 e precisa le modalità attuative del principio contenuto nel precedente articolo 47. In particolare, si ribadisce che, ai fini previsti, la progettazione e l'esecuzione dei lavori è effettuata unitariamente.

L'articolo 49 riproduce i contenuti dell'articolo 2 dell'ordinanza 60.

L'articolo 50 precisa le modalità relative all'erogazione del contributo e al super sisma bonus in relazione alle percentuali degli stati avanzamento lavori (SAL) stabiliti dai rispettivi canali di finanziamento.

La sezione VI, ultima (articoli dal 51 al 54) riguarda le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione.

L'articolo 51 trae i suoi contenuti dall'ordinanza n. 126 del 2022 in materia di misure straordinarie di compensazione dei sovraccosti derivanti dall'eccezionale aumento dei costi dei materiali da costruzione e all'approvazione del nuovo Prezzario unico del 2022, analogamente alle disposizioni dei successivi articoli 52, 53 e 54.

In particolare, viene espressamente richiamata e citata dal medesimo articolo 51 l'ordinanza commissariale n. 126 del 2022, con la quale il Commissario Straordinario ha approvato il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia-2022".

Vengono poi definite le ulteriori misure emergenziali volte a fronteggiare i fenomeni straordinari di aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ed ogni altra congiuntura eccezionale in grado di incidere gravemente sulla programmazione e l'esecuzione dei lavori della ricostruzione. Tra queste, si evidenziano le misure emergenziali che consentono al direttore dei lavori di liquidare lo stato di avanzamento lavori (SAL) anche nel caso in cui sia accertata l'esecuzione parziale di essi per l'importo minimo di euro 5.000, per una sola volta, e fermo l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori (art. 52); la misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori (nella misura massima di 90 giorni) che può essere disposta dal direttore dei lavori a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi (art. 53).

Di particolare rilievo è la previsione di cui all'art. 54 che, analogamente a quanto previsto dall'ordinanza n. 126 del 2022, prevede la costituzione di uno stabile "Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi", composto da rappresentanti della Struttura commissariale, delle Regioni, delle principali associazioni datoriali, da un rappresentante della Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali di settore, con il compito di monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime al fine di verificare la sostenibilità degli interventi rispetto all'andamento dei prezzi.

Il Capo IV è dedicato alle disposizioni relative alla domanda di richiesta di contributo e ai contenuti richiesti dalla legge. Il Capo si compone di 2 articoli in cui vengono descritte le informazioni che la domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo deve riportare, con una ulteriore specificazione della disciplina nel caso in cui l'istanza riguardi la richiesta di contributo per beni strumentali e scorte ovvero sia indirizzata ad ottenere il contributo per l'acquisto con l'ulteriore distinzione in questo ultimo caso, a seconda che l'acquisto sia rivolto ad immobili ad uso abitativo oppure ad immobili ove delocalizzare l'attività produttiva.

L'articolo 55 riproduce le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 13 e 19 del 2017 relative ai contenuti della domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo.

Per ragioni sistematiche e di maggiore chiarezza la disciplina delle due categorie di immobili è stata unificata, senza innovazioni, ferma restando la distinzione relativa ai diversi usi, abitativo e produttivo.

L'articolo 56 si basa sulle disposizioni dell'ordinanza n. 13 e disciplina la domanda di contributo per beni strumentali e scorte danneggiati dal sisma.

Il Capo V disciplina il procedimento e l'istruttoria e riproduce, in sostanza, la disciplina del procedimento prevista dall'ordinanza di semplificazione n. 100 del 9 maggio 2020, che si è dimostrata particolarmente efficace, poiché con essa sono stati notevolmente ridotti i termini dell'istruttoria da una media di 14-16 mesi a 50-60 giorni.

L'impianto dell'ordinanza 100 è stato in seguito confermato e rafforzato dal decreto di semplificazione 76/2020, in specie con gli artt. 9-bis, 10, comma 6, e 11.

Nell'intento di favorire la semplificazione amministrativa a fronte della stratificazione della legislazione ordinaria, speciale e delle numerosissime ordinanze che hanno nel tempo determinato l'affollato quadro regolatorio, assai complesso e di non agevole conoscibilità, già dal primo articolo si evidenzia la centralità per la ricostruzione privata dello strumento della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge generale del procedimento amministrativo n. 241/1990 e degli artt. 22 e 23 del Testo unico dell'edilizia.

Si tratta di un passaggio molto importante perché volto a recuperare l'approccio di largo respiro tipico di una fondamentale normativa di principio generale, superando la disciplina particolaristica e di carattere emergenziale.

A ben vedere è con questo strumento, basato sulla certificazione di conformità dell'intervento alle norme vigenti da parte del professionista abilitato, che si realizza la larga maggioranza degli interventi della ricostruzione privata (dai danni lievi, in forma di C.i.l.a, fino alla demolizione "con fedele ricostruzione" dell'edificio).

Si tratta di un istituto da anni consolidato nell'ordinamento giuridico nazionale, che è stato ripreso e valorizzato nella normativa della ricostruzione, senza aggravi ingiustificati. L'istituto, con l'ordinanza n. 100, era riferito agli interventi dell'articolo 12 bis del decreto Sisma, entro soglie massime di valore che, con il Testo unico, sono state ulteriormente elevate.

L'articolo 57 definisce l'ambito di applicazione dei principi di semplificazione amministrativa consentiti dalle recenti innovazioni legislative e, inoltre, richiama l'applicazione degli articoli 23 ter e quater del Testo unico dell'edilizia in tema di mutamento della destinazione d'uso degli immobili in seguito meglio definito dal successivo articolo 103 intitolato "disciplina generale del mutamento di destinazione d'uso".

In sostanza, sono ora previsti tre tipi di procedimento:

1. SCIA speciale sisma per gli interventi conformi al preesistente, entro le soglie di valore stabilite dall'art. 59;

2. Permesso di costruire per gli interventi difformi, che aumentano volumi o superfici;

3. SCIA ordinaria o permesso di costruire, in via residuale, per gli interventi superiori alle soglie di valore indicate dall'art. 59.

Ai fini dell'istruttoria sulle SCIA edilizie presentate i Comuni mantengono l'autonomia garantita dal vigente ordinamento in merito ai titoli edilizi ed è possibile che siano effettuate verifiche a campione nei casi previsti dalla legge.

L'istruttoria del Comune deve svolgersi in parallelo con quella degli USR relativa alla domanda di concessione del contributo, di cui si dirà di qui a breve, e il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 23 del d.P.R. n. 380/2001 ai fini dell'efficacia per l'avvio dell'intervento è differito al momento della concessione del contributo.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli Uffici comunali procedono dunque, in autonomia e parallelamente, all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti di competenza, assicurando la massima collaborazione reciproca, al fine di evitare ogni aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

La presentazione della SCIA edilizia, ai sensi dell'articolo 22 del d.P.R. 380 del 2001, con le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari, consentono l'inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.P.R. 380 del 2001: entro tale termine gli Uffici comunali, in carenza dei presupposti, possono adottare motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attività e richiedere integrazioni e regolarizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 6 della legge n. 241/1990.

Tuttavia, il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo. Infatti, mentre negli interventi ordinari le risorse sono private, negli interventi di ricostruzione post sisma le risorse sono pubbliche ed occorre dunque attendere, ai fini del concreto inizio dei lavori, il provvedimento di concessione del contributo. I due procedimenti sono contestuali e paralleli ma hanno, inevitabilmente, tempi diversi, che si è cercato di delineare, per quanto possibile, attraverso la "SCIA di congruità del contributo", ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, che costituisce una base efficace di snellimento dell'istruttoria ma non sostituisce il provvedimento espresso di concessione del contributo.

Si chiarisce la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, indicando che la domanda di concessione degli stessi deve essere presentata dai soggetti legittimati all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del d.P.R. 380 del 2001, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato.

Pertanto, la domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 241/1990, con cui il professionista attesta, da un lato, la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali e, dall'altro, la congruità del contributo richiesto con riferimento al progetto presentato, secondo i principi della legge speciale Sisma.

Verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio con il soggetto interessato e con le rettifiche eventualmente necessarie della domanda, l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al Vice Commissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda. Sul punto non vi sono innovazioni rispetto alla disciplina stabilita dall'ordinanza n. 100 del 2020.

L'Ufficio speciale per la ricostruzione, quando si rende necessaria l'acquisizione di pareri e di atti di assenso comunque denominati di altre Autorità (in particolare, se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali) provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale, trasmettendo la domanda. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di 90 giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall'articolo 12 bis del decreto Sisma ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

Il Vice Commissario o suo delegato, nei successivi 10 giorni, definisce il procedimento emanando il provvedimento di concessione del contributo ovvero rigettando la domanda, anche parzialmente, previa congrua motivazione.

Gli Uffici speciali procedono alle verifiche a campione, preventive e successive alla concessione del contributo, e a quelle, per quanto possibile, ritenute in ogni momento opportune.

Tutti i termini per la conclusione del procedimento decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, commi 9, 9 bis, ter, quater, quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte del Commissario straordinario, nell'esercizio di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto Sisma, nonché, ai sensi dell'articolo 31 del codice del processo amministrativo, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

E' opportuno chiarire che, se gli interventi previsti sono realizzabili in larghissima misura attraverso la SCIA edilizia, ai sensi degli articoli 19 della legge n. 241/1990 e 22 e 23 del d.P.R. 380/2001, in alcuni specifici casi, l'intervento è tuttavia soggetto a permesso di costruire, ove vi siano aumenti di volumetrie eccedenti i modesti incrementi per ragioni di efficientamento energetico, sismico o igienico-sanitario, o nei casi di totale demolizione e ricostruzione con aumenti volumetrici (come previsto dal decreto-legge n. 123 del 2019, nonché dal testo novellato dell'art. 12 della legge speciale Sisma.

In tali limitati o eccezionali casi, si segue il regime ordinario previsto dalle leggi e dalle ordinanze.

Gli interventi di delocalizzazione dell'edificio, per ragioni sismiche o altro, non sono compresi nella disciplina semplificata in esame, e sono sempre soggetti a permesso di costruire, così come tutti gli interventi di nuova costruzione. Viceversa, sono soggetti a SCIA edilizia, ai sensi degli artt. 22 e 23 d.P.R. n. 380/2001, gli interventi di demolizione e ricostruzione nella stessa area di sedime, salvo modesti scostamenti per ragioni tecniche documentate, che non determinino aumenti della volumetria complessiva preesistente (v. articolo 22, comma 1, lett. c, d.P.R. 380/2001).

L'obiettivo di ricostruire in modo accelerato le aree danneggiate dal sisma richiede che, nell'applicare i nuovi principi di semplificazione, si ponga particolare attenzione a non cadere nella tentazione di gravare i proprietari di inutili incombenze.

Nella logica della maggior semplificazione possibile, discendente dai principi generali del diritto amministrativo europeo e nazionale, nonché dall'art. 11, comma 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, si stabilisce di facilitare al massimo gli interventi che non necessitano di preventiva autorizzazione paesaggistica non avendo, per così dire, alcuna capacità lesiva del bene protetto dal vincolo.

L'articolo 64, in coerenza con il principio di riduzione di ogni aggravio procedimentale, dà piena evidenza alla legislazione vigente che già sottrae all'autorizzazione paesaggistica preventiva una serie numerosa di interventi edilizi, in specie derivanti da calamità naturali ed esigenze di consolidamento antisismico, fino al massimo grado della demolizione con "fedele ricostruzione".

Ora, i territori colpiti dal sisma del 2016 sono ampiamente connotati dalla presenza di vincoli paesaggistici e delle aree protette ma occorre considerare che la grandissima parte degli interventi di ricostruzione non costituiscono "nuove costruzioni" ma si limitano a riparazione, ripristino, consolidamento antisismico o "fedele ricostruzione" nei limiti concettuali definiti dall'articolo 3 bis, comma 2, del decreto 123 del 2019, come recepito ed ampliato nel nuovo art. 12 della legge speciale Sisma, ossia di "conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le parziali modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico sanitaria e di sicurezza".

Questa nozione, ben delineata dal legislatore, deve ispirare senza limiti e condizionamenti la ricostruzione privata nella piena salvaguardia dei valori paesaggistici e naturali poiché non vi è alcun nesso tra il ripristino e l'efficientamento dell'esistente, peraltro senza neppure apprezzabili modifiche esteriori, ed il bene paesaggistico oggetto di tutela.

Introdurre ulteriori obblighi, soprattutto laddove non vi siano beni paesaggistici da proteggere, equivarrebbe ad introdurre vincoli senza scopo e senza utilità. Al contrario, è ovviamente fatto salvo l'obbligo di ottenere tutti i nullaosta, pareri e atti di autorizzazione, comunque denominati, relativi all'edificio e previsti dal codice dei beni culturali n. 42 del 2004, che incidono su beni specificamente individuati e ben più circostanziati.

La coerente attuazione del principio richiamato, cui tutti sono tenuti, costituisce un altro importante passo in avanti dell'accelerazione della ricostruzione. La disciplina delineata ha peraltro ricevuto un significativo avallo dalla circolare interpretativa del MIC in data 7 marzo 2022.

Analoga ratio ispira il disposto del successivo articolo 65 con riguardo agli edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio.

Tale norma, che riprende in termini la disposizione dell'art. 9 dell'ordinanza n. 100 del 2020, si occupa di chiarificare e semplificare, negli stretti limiti ammessi dalla legge, il rapporto tra abusi edilizi dichiarati o in via di accertamento, quelli eventualmente sussistenti ma non accertati, e i procedimenti di concessione del contributo e di rilascio o formazione del titolo edilizio. Si tratta di un tema rilevante e diffuso che rischia di aggravare notevolmente le procedure della ricostruzione, talvolta senza giustificato motivo.

Occorre infatti chiarire, in via generale, che gli organi della ricostruzione non hanno la responsabilità né la finalità di sanare o punire gli abusi edilizi del passato, peraltro relativi a vasti territori, responsabilità correttamente demandate ad altre autorità, né di condurre indagini a riguardo. Lo scopo precipuo del diritto della ricostruzione è quello di realizzare gli interventi edilizi di riparazione, consolidamento sismico, ristrutturazione o ricostruzione negli stessi limiti volumetrici, in modo conforme alle leggi vigenti oltre che nei modi più efficienti, anche e in ossequio al principio di riduzione di consumo di nuovo suolo.

I commi 1-4 dell'articolo 65, nel richiamare la sanatoria speciale prevista con la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto-legge n. 55/2018, e le altre fattispecie, disciplinano, ai fini dell'incidenza sulle procedure della ricostruzione, due tipologie di abusi: quelli gravi e quelli relativi alle parziali difformità.

Nella prima categoria, gli abusi eventualmente riscontrati sull'edificio esistente anche in procedure pendenti, realizzati in assenza di permesso di costruire, totale difformità o variazione essenziale, ai sensi dell'articolo 31 del Testo unico dell'edilizia, devono essere valutati ai fini dell'adozione di una misura di sanatoria o delle sanzioni previste, anteriormente e preliminarmente alla concessione del contributo e al rilascio del titolo edilizio.

Le difformità parziali, che determinano un'eventuale sanzione pecuniaria, invece, ai sensi del vigente Testo unico dell'edilizia, sono oggetto di sanatoria ai sensi dell'articolo 1 sexies del decreto-legge n. 55/2018, per gli edifici ricadenti nei comuni del c.d. "cratere sismico", e dell'articolo 20-bis del decreto-legge n, 152/2021 come integrato dall'art. 31-bis, comma 1, del decreto-legge n. 115/2022, per gli edifici "fuori cratere", e nei modi ordinari previsti dall'ordinamento, ma non impediscono il rilascio del contributo e del titolo edilizio ai fini della ricostruzione, salvi gli effetti conseguenti alle specifiche responsabilità e le conseguenti sanzioni.

Il comma 5 precisa che, in ogni caso, per l'abuso che determina un aumento di superfici o di volume non spetta il contributo, a meno che non vi sia una preventiva sanatoria, mentre il comma 6 specifica che sono ovviamente fatti salvi gli aumenti di cubatura o di superfici previsti da leggi regionali.

L'attestazione della conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento, di competenza del professionista tecnico, è chiaramente disciplinata.

Come già osservato, le semplificazioni amministrative introdotte dall'ordinanza n. 100 hanno trovato una definitiva codificazione all'interno della legislazione nazionale a seguito delle modifiche al Testo unico dell'edilizia (d.P.R. 380/2001) oltre che alla legge speciale Sisma.

In particolare, la conformità urbanistica ed edilizia dell'intervento previsto per gli edifici danneggiati dal sisma è attestata dal professionista o dal comune sulla base di soli tre elementi:

1. il titolo edilizio dell'edificio preesistente;

2. l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso;

3. l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

Inoltre, ai sensi del nuovo art. 9-bis del Testo unico dell'edilizia, la mancanza della copia del titolo edilizio non pregiudica la possibilità di attribuire all'edificio la cosiddetta "legittima preesistenza" quando le informazioni sulla medesima siano desumibili da altri documenti probanti (fotografie, atti pubblici e privati ecc.).

Tali semplificazioni, pertanto, sono immediatamente applicabili anche alle istanze di concessione di contributo ed ai relativi progetti presentati precedentemente all'entrata in vigore dell'ordinanza n. 100 e non ancora definite.

La disciplina in esame prevede anche, sul versante procedimentale, diritti e tempi certi anche per i cittadini dei territori colpiti dal terremoto.

In sostanza, l'art. 57 corrisponde all'art. 1 dell'ordinanza 100 del 2020.

L'art. 58 è conforme all'art. 2 dell'ordinanza n. 100.

L'art. 59 sintetizza la disciplina della procedura semplificata, innalzando i limiti delle soglie di valore applicabili, contenuti nell'art. 3 dell'ordinanza n. 100 del 2020 da 600.000 a 1.000.000 euro, da 2.000.000 a 5.000.000 euro e da 7,5.000.000 a 15.000.000 euro, rispettivamente per le categorie di interventi di cui alle lettere a), b), e c), per corrispondere sia agli eccezionali aumenti dei costi, sia alle esigenze di maggiore semplificazione. Disciplina altresì, ex adverso, la procedura ordinaria e i termini per l'esecuzione dei lavori.

L'art. 60 corrisponde all'art. 4 dell'ordinanza n. 100, con la sola innovazione della citazione del sopravvenuto art. 9-bis del Testo unico dell'edilizia in materia di "stato legittimo dell'immobile".

L'art. 61 corrisponde all'art. 5 dell'ordinanza 100.

L'art. 62, riprendendo i principi delle ordinanze 100 e 107, nonché dell'art. 12 della legge speciale Sisma, disciplina organicamente il regime giuridico della nozione di "interventi conformi"; mentre l'art. 63, sempre sulla base delle stesse fonti di riferimento, delinea e chiarisce i rapporti tra gli interventi edilizi conformi e le prescrizioni urbanistiche.

L'art. 64 corrisponde all'art. 8 della già richiamata ordinanza 100.

L'art. 65 riproduce i contenuti dell'art. 9 dell'ordinanza 100.

L'art. 66 corrisponde all'art. 6 della medesima ordinanza 100, nonché all'art. 10 della stessa, relativo all'attività degli USR.

L'art. 67 disciplina i tempi per la comunicazione del nominativo dell'impresa affidataria dei lavori da parte del titolare del contributo ed elenca i documenti necessari per le verifiche rimesse agli Uffici speciali in ordine ai requisiti di regolarità contributiva, iscrizione all'anagrafe prevista dall'art. 30 della legge speciale Sisma e in ordine alle incompatibilità dei professionisti coinvolti nei lavori. I profili di incompatibilità corrispondono a quelli già elencati all'art. 10 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020.

L'art. 68 corrisponde alla disciplina particolare già contenuta nell'art. 7 dell'ordinanza 100.

Gli artt. 69 e 70 disciplinano rispettivamente le attività del Comune e dell'Ufficio speciale.

L'art. 71 costituisce invece un'esplicazione delle norme organizzative contenute nel decreto 231 del 15 luglio 2020, istitutivo del Servizio assistenza sisma (SAS).

Nel Capo VI (articoli dal 72 al 79 75) viene definita la modalità di erogazione del contributo.

L'articolo 72 riorganizza le disposizioni in materia contenute nelle ordinanze n. 4, 8, 13 e 19, alla luce degli articoli 5 e 6 della legge speciale Sisma. L'articolo in esame disciplina il rapporto tra il credito d'imposta e l'erogazione del contributo da parte degli istituti di credito, che rappresenta il "cuore" del finanziamento della ricostruzione privata. La norma, ai fini operativi, richiama le modalità di fruizione del credito d'imposta stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sancisce la durata dei finanziamenti agevolati e il regime delle esclusioni, delle revoche e delle risoluzioni.

L'articolo 73, analogamente, riorganizza le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 4, 8, 13 e 19, con riferimento alle specifiche categorie di immobili e alla classificazione dei danni.

In particolare, sono disciplinati i tempi e le modalità di erogazione degli stati di avanzamento lavori per i danni lievi e per i danni gravi, attraverso la ricostruzione delle fasi procedimentali comuni e lasciando al successivo articolo 74 la disciplina delle peculiarità distintamente riferibili alla categoria dei danni lievi e a quella dei danni gravi.

Il comma 4 dell'articolo 73, inoltre, introduce a regime la previsione dell'erogazione di un "SAL straordinario", per una sola volta, per gli interventi di importo pari o superiore a euro 2.000.000, per meglio corrispondere alle difficoltà delle imprese, fermo il principio di invarianza dei costi contrattuali.

L'articolo 75 riproduce il contenuto dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 13 in materia di erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali e al ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione. L'articolo riassume una disciplina molto articolata che si è consolidata nella prassi.

I contributi sopra descritti sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura, inoltre, un credito di imposta, disciplinato in questa medesima sezione.

Il Capo VII (articoli dal 76 al 80) è dedicato alle attività di controllo da parte dei soggetti preposti. Si descrive, in altre parole, la disciplina di tutte le verifiche e gli accertamenti previsti dalla legge, che i soggetti a vario titolo coinvolti sono chiamati a svolgere sia nella fase precedente, che in quella contestuale nonché, da ultimo, anche nella fase successiva alla presentazione della domanda e all'erogazione del contributo. Nei cinque articoli di cui si compone il Capo viene, pertanto, declinata la differente normativa che riguarda le verifiche a campione e i controlli da svolgere nella procedura semplificata, quelli previsti all'interno della procedura ordinaria per cui viene prevista una specifica norma dedicata alla competenza di ciascun soggetto a chiamato a svolgere le predette delicate funzioni insieme con un'ulteriore disposizione che perimetra le modalità attraverso le quali tali verifiche vengono effettuate dai soggetti competenti.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla tipologia di verifiche e alle modalità di svolgimento delle stesse nel caso dei rimborsi erogati per l'attività di delocalizzazione temporanea delle attività produttive e un articolo a parte riguarda, invece, la descrizione di tutte le attività di controllo che è chiamato a svolgere il Commissario straordinario del governo e la Struttura commissariale.

Viene infine disciplinata in un'autonoma sezione l'ipotesi in cui i controlli e le verifiche abbiano esito negativo con specifica normazione dell'attività di riscossione che ne consegue e della procedura di revoca, totale o parziale, dei contributi e dei rimborsi originariamente riconosciuti.

Il Capo VIII (articoli dall'81 all'88) riguarda il sistema delle conferenze regionali, che trovano il fondamento normativo nell'art. 16 della legge speciale Sisma. Tale sistema ha qui rilievo unicamente per le competenze in materia urbanistica e di vincoli paesaggistici e culturali. La Conferenza permanente è l'organo istituito al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici. Essa è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato ed è composta nei modi previsti dall'art. 16 della legge speciale Sisma.

In particolare, la Conferenza permanente esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni; approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche, dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario, nonché di quelli predisposti dai diversi soggetti attuatori; esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

La Commissione è validamente costituita con almeno la metà dei suoi componenti, delibera a maggioranza dei presenti e la determinazione motivata di conclusione del procedimento sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o gli altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni coinvolte.

Inoltre, presso ciascuna delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici, è istituita una Conferenza regionale, presieduta dal Presidente di Regione - vice Commissario o da un suo delegato, e il cui funzionamento replica quello previsto per la Conferenza permanente.

La Conferenza regionale è deputata ad esprimere il parere sui progetti relativi agli interventi privati sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o ricomprese nelle aree dei parchi nazionali o nelle aree protette regionali; approvare i progetti definitivi relativi agli interventi realizzati dai soggetti attuatori.

Relazione illustrativa della Parte terza: Procedimenti speciali

Il Capo I, comprensivo degli articoli dall'89 al 100 (Immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico) della Parte III del Testo unico riguarda l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi, nell'ambito del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, con specifico riferimento ai danni agli edifici privati di interesse storico-artistico e agli edifici inclusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o comunque appartenenti al patrimonio edilizio storico, anteriore al 1945, preso in considerazione come espressione di valori e interessi culturali e paesaggistici dalla pianificazione urbanistica e da altri piani e programmi delle autonomie territoriali, in attuazione dell'art. 5 della legge speciale Sisma.

L'art. 5, ora citato, prevede, infatti, nella ricostruzione privata, la definizione di criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

Il Capo I riprende, limitatamente ai profili relativi alla suddetta tipologia di edifici, i contenuti delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 2020.

Riproduce pressoché integralmente, inoltre, il contenuto della più recente ordinanza 6 maggio 2021, n. 116, che ha profondamente riformato il sistema previgente degli incrementi da applicare per gli edifici vincolati e di interesse culturale e paesaggistico sul contributo di base stabilito in relazione al costo parametrico dell'intervento.

La logica di fondo che ispira questa disciplina è quella della salvaguardia e valorizzazione non solo dei beni vincolati, ma di tutta l'edilizia tradizionale, storicizzata, che caratterizza profondamente ampie porzioni dei territori colpiti dal sisma. Si tratta, infatti, come è noto, di territori in gran parte ricadenti all'interno dei Parchi Nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga, distribuiti tra centinaia di piccoli comuni e migliaia di borghi e piccole frazioni, tutti connotati da un'elevata qualità paesaggistica e del costruito storico, che deve essere oggetto di un'attenta e calibrata salvaguardia in fase di ricostruzione.

Con la riforma introdotta con l'ordinanza n. 116 del 2021 si è dunque privilegiata l'edilizia storicizzata e tradizionale, anteriore al 1945, per la quale si giustifica il riconoscimento di speciali incrementi del contributo, mentre si è esclusa l'attribuzione di tali incrementi per gli edifici di epoca più recente, in sé privi di qualsiasi interesse paesaggistico o culturale, anche se casualmente ricompresi in aree genericamente sottoposte a vincolo paesaggistico.

La tutela e la valorizzazione di questo importantissimo patrimonio identitario, rappresentato dagli antichi borghi tradizionali e dai centri storici dei piccoli Comuni di queste aree interne, costituisce un principio fondamentale dell'intero processo di ricostruzione. Se non è realistico l'obiettivo (forse troppo rigido) di riprodurre ogni cosa "dov'era, com'era", è però possibile e necessario non stravolgere il patrimonio edilizio che contraddistingue e rende unici questi territori, contribuendo in modo determinante alla loro attrattività, non solo turistica, ma potenzialmente anche di riallocazione delle scelte abitative future (poiché i piccoli comuni e i borghi storici ben possono candidarsi, oggi, a costituire poli di sviluppo sostenibile complementari, se non in parte alternativi, alle grandi conurbazioni metropolitane e agli agglomerati urbani tradizionali, cfr. "Linee guida" già allegate all'ordinanza n. 107 del 2020, recepite nel Testo unico come Allegato n. 12).

In quest'ottica, e con le suindicate finalità, gli incrementi del contributo di base non sono più riconosciuti in modo automatico per il solo fatto della presenza di un vincolo storico-artistico o paesaggistico, a prescindere dalla qualità dell'intervento di ricostruzione o riparazione, ma sono attribuiti in relazione al tipo di intervento che si propone nella domanda di contributo. L'obiettivo è quello di incentivare e di favorire gli interventi di conservazione e di restauro rispetto a quelli di demolizione e ricostruzione ex novo dell'edificio.

Per i beni culturali che risultano vincolati in base al Codice di settore del 2004 è comunque garantita una quota minima automatica di incremento pari al 30% del contributo di base e sono previsti aumenti fino al 100%.

Per i beni paesaggistici è stata operata una distinzione in relazione alla collocazione degli edifici interessati dagli interventi di ripristino, riparazione o ricostruzione: se si tratta di edifici - sempre espressivi dell'edilizia storica e tradizionale, ante 1945 - facenti parte integrante dei centri storici e dei borghi antichi, allora l'incremento del contributo si spinge fino al 70%, altrimenti, se si tratta di edifici che si trovano in aree paesaggistiche generiche (di tipo, ad esempio, naturalistico), allora l'incremento massimo è pari al 50% circa.

Ovviamente questi incrementi non potranno superare il totale dei costi effettivi necessari per la realizzazione degli interventi progettati e sono cumulabili solo con alcuni altri incrementi già previsti dalle precedenti ordinanze ad altro titolo. In ogni caso il cumulo, quando ammesso, non può superare il 100% del costo parametrico per gli interventi sugli immobili vincolati come beni culturali e l'80% del costo parametrico per tutte le altre tipologie.

Il nuovo sistema - qui riprodotto nel Testo unico - si fa carico anche del recupero degli edifici vincolati come d'interesse culturale che già prima del sisma si trovavano in stato di forte degrado (edifici collabenti), ammettendoli a godere del contributo per intero con una maggiorazione fino al 50% (mentre per i ruderi, evidentemente insuscettibili di un riuso o recupero utile, resta il vecchio contributo di 300 euro a mq già previsto dalle precedenti ordinanze).

Come norma di chiusura del sistema è poi prevista la possibilità, del tutto eccezionale, che per taluni immobili molto particolari sottoposti a vincolo come beni culturali si possa dare un contributo a computo metrico di progetto, sulla base di una stima diretta, quando risulti dimostrata l'insufficienza del contributo ordinario (pur con le previste maggiorazioni) a coprire i costi effettivi del recupero.

Il Capo II (articoli dal 101 al 104) (Edifici di proprietà privata destinati a uso pubblico, mutamento di destinazione d'uso e interventi nel "doppio cratere" e su edifici già dichiarati inagibili) completa la disciplina della parte speciale con riferimento alle tematiche indicate nel titolo. In particolare, viene sintetizzata la disciplina degli immobili di proprietà privata di interesse culturale e paesaggistico, di cui al precedente Titolo I della Parte III del Testo unico, nonché di altri edifici ad uso pubblico contenendo ulteriori disposizioni essenzialmente destinate a perimetrare il regime giuridico degli immobili di proprietà privata che, alla data dal 24 agosto 2016, risultavano destinati a uso pubblico, per tali intendendosi tutti gli edifici adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose ovvero ad usi pubblici come scuole private e paritarie, strutture sanitarie e socio-sanitarie, caserme, cinema o teatri ecc..

In attuazione del sistema normativo primario e, in particolare, del testo dell'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e) del legge speciale Sisma, gli articoli 101 e 102 del Capo II dettano ulteriori disposizioni di completamento, relative a condizioni e caratteristiche delle specifiche categorie dei soggetti che possono beneficiare dei contributi e delle misure riconosciuti per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione in relazione a tali precipue tipologie di immobili privati a destinazione pubblica. In particolare, rispetto alle modalità di accesso ai relativi contributi e alla fonte di finanziamento, si prevedono l'applicazione dei criteri stabiliti dall'allegato 9 ed il principio della valutazione della congruità dei costi ammissibili da parte degli USR nell'intento di "non ammettere motivatamente a contributo gli interventi ritenuti incongrui" in relazione al danno subito, alle dimensioni e alle caratteristiche dell'opera.

L'art. 103 disciplina, in via generale, i casi di mutamento di destinazione d'uso richiamando espressamente gli articoli 23-ter e 23-quater del Testo unico dell'edilizia.

Vengono di seguito precisate le sole eccezioni previste dall'art. 6, comma 3, della legge speciale Sisma e viene altresì stabilito il principio secondo cui "le eventuali nuove opere aggiuntive, funzionali al mutamento di destinazione d'uso sono in accollo dei privati".

Si contribuisce, in tal modo, ad una maggiore chiarezza delle condizioni di ammissibilità dei mutamenti d'uso che, per gli effetti derivanti dal sisma, costituiscono una circostanza comprensibilmente diffusa nella prassi.

L'articolo 104 è relativo agli interventi di ricostruzione su edifici già interessati da precedenti eventi sismici e su edifici già dichiarati inagibili, affronta l'importante tematica relativa agli immobili siti nel cosiddetto "doppio cratere", ovvero quelli colpiti sia dal sisma 2009 che da quello 2016/2017, e agli immobili siti nelle regioni Umbria e Marche già danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009. L'articolo ribadisce il principio "del danno prevalente" e rinvia, per il maggior dettaglio, alle disposizioni dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018, che resta in vigore.

L'ordinanza contiene: i criteri per l'individuazione del danno prevalente e le modalità di accertamento dello stesso; la determinazione e le richieste del contributo; spese tecniche ovvero il compenso spettante ai professionisti incaricati della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES/GL-AeDES; le modalità per l'erogazione e contabilizzazione dei contributi; le modalità di finanziamento ed esecuzione degli interventi su edifici pubblici.

Sono inoltre descritte le disposizioni in merito ai finanziamenti per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano già stati oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto Sisma siti nelle Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del 1997 e 1998, che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, i quali risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia «N» del Programmi integrati di recupero (PIR) di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con priorità per gli interventi su edifici ubicati all'interno dei centri e nuclei di particolare interesse ovvero ricompresi negli aggregati edilizi di cui alla Sezione II, Capo II, Parte II del Testo unico.

In ultimo, l'art. 104, al comma 3, inserisce una nuova disposizione che prevede per gli edifici adibiti ad abitazioni principali o ad attività produttive in esercizio alla data degli eventi sismici del 2016/2017 e che alla medesima data risultavano parzialmente utilizzati a seguito di ordinanza di inagibilità parziale per sismi precedenti, la possibilità di ammettere a contributo i maggior danni derivati determinati dal sisma del 2016. In questo caso il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sulla sola superficie agibile alla data degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni, nonché le finiture sulle sole parti di proprietà esclusiva delle porzioni agibili alla data del sisma.

Relazione illustrativa della Parte quarta: La programmazione e la pianificazione urbanistica

La Parte IV (articoli da 105 a 112), che recepisce in particolare le disposizioni dell'ordinanza 107/2020, conferma le innovazioni già introdotte in tema di programmazione e pianificazione urbanistica rispetto al passato.

L'articolo 105, in parte nuovo, trae origine e fondamento dai poteri di programmazione della ricostruzione previsti dagli articoli 2, 4 e 5 della legge speciale Sisma in capo al Commissario Straordinario, che deve nel complesso garantire, nell'esercizio delle funzioni attribuite per legge, un ordinato ed efficace svolgimento delle attività. Viene in particolare posta l'enfasi sul potere-dovere di programmazione dei tempi e dei termini di esecuzione degli interventi, anche con riferimento alla gestione delle risorse della contabilità speciale.

L'articolo 106, anch'esso nuovo e di carattere generale, riassume ed enuclea i principi ispiratori della pianificazione urbanistica nella ricostruzione post sisma con particolare riferimento agli interventi diretti, in quanto conformi all'edificio preesistente, che non richiedono preventivi atti di pianificazione. Ciò nell'intento di fare chiarezza sul ruolo effettivo della pianificazione urbanistica e di evitare inutili e dannosi sovraccarichi di obblighi e adempimenti burocratici.

Il concetto innovativo, già ampiamente contenuto nelle disposizioni dell'ordinanza n. 107 del 2020, può dirsi il seguente: nella ricostruzione post-sisma, se non si sceglie un modello radicale di delocalizzazione, la pianificazione urbanistica non riveste un ruolo determinante poiché non si tratta di costruire nuovi centri o tessuti urbani nel territorio, consumando nuovo suolo, ma di "ricostruire", in larga misura, gli edifici e i nuclei urbani esistenti, sebbene rigenerati. Per queste ragioni, per questa scelta di fondo, ciò che deve guidare la ricostruzione è il diritto della rigenerazione urbana, che si occupa di qualità edilizia, efficienza antisismica, energetica, eco sostenibilità, più che l'urbanistica di tradizione, che si occupa invece di collocazione delle costruzioni nello spazio, nel territorio, di indici e parametri plano-volumetrici, di densità edilizia, distanze, allineamenti, di quanto e dove costruire.

Ma in una ricostruzione che rifiuta il dilemma dei modelli "dov'era, come era" o della "delocalizzazione" e sposa la terza via della rigenerazione urbana, la stragrande maggioranza degli interventi non ha bisogno di nuove regole urbanistiche di disciplina delle costruzioni dello spazio ma di regole che favoriscano il recupero della qualità dell'esistente, la proiezione dell'identità storico-culturale del passato nel futuro, lasciando all' urbanistica il giusto spazio nei casi di nuove costruzioni, delocalizzazioni, ridisegno urbano.

Sulla base di queste premesse, è stata abrogata la regola secondo cui sono vietati gli interventi di riparazione, consolidamento, ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma in assenza dell'approvazione di un piano attuativo (risultavano ben pochi quelli avviati a 5 anni dal sisma). Sono stati resi facoltativi i piani attuativi, si è privilegiata la logica dei programmi straordinari di ricostruzione, più leggera ma più sostenibile e idonea a delineare una visione organica. Deve pure essere evidenziato che questo "ribaltamento delle priorità", riportare cioè l'urbanistica al servizio della ricostruzione anziché il suo contrario, ha determinato, nella prassi sperimentata negli ultimi due anni, una notevole semplificazione delle attività poiché non si tratta più di "attendere il piano" ma di avviare gli interventi, tutte le volte che è possibile, con modalità spedite, secondo regole e programmi.

Se la grande maggioranza degli interventi sono "conformi" al preesistente ossia non determinano aumenti di volumi, superfici e sostanziali modifiche di sagoma, e si preoccupano solo di efficienza antisismica, energetica e di qualità edilizia, si può procedere senza indugi, poiché non sono le regole quelle che mancano.

L'articolo 107, che corrisponde all'art. 4 dell'ordinanza n. 107 del 2020, ridisegna con chiarezza gli strumenti urbanistici, in particolare i piani attuativi. Occorre inoltre evidenziare che l'art. 107 recepisce le linee guida intitolate "Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione", allegate all'ordinanza 107/2020, che contengono, appunto, i nuovi principi e indirizzi in materia di pianificazione, costituenti l'allegato 12 al Testo unico. Occorre evidenziare che il comma 6 dell'articolo in esame precisa l'utilizzo dell'istituto del permesso di costruire convenzionato, peraltro in termini del tutto coerenti con quanto previsto dall'art. 28 bis del Testo unico dell'edilizia. Viene chiarito che: "qualora sussistano esigenze di modesta traslazione degli edifici dalla sede attuale, lievi arretramenti degli edifici dal nastro stradale o dalle sponde di fiumi e torrenti nonché delocalizzazioni parziali di frazioni o nuclei urbani, e in tutti i casi in cui le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 28- bis del Testo unico dell'edilizia. Il permesso di costruire convenzionato può assolvere anche alla funzione di atto che dispone la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi attuativi che comportano occupazione temporanea o espropriazione di porzioni di aree di terzi, agli effetti dell'art. 12, comma 1, lettera b), del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327". Il comma 7 specifica che l'approvazione del progetto con il rilascio del permesso edilizio convenzionato consente la concessione del contributo comprensivo dei costi stimati dell'area soggetta ad espropriazione, in tal modo superando i rischi di arresto del procedimento.

Gli articoli 108, 109 e 110 che corrispondono agli articoli 1, 2 e 3 della medesima ordinanza n. 107 del 2020, si occupano dei programmi straordinari di ricostruzione, chiarendo i contenuti e le procedure di approvazione.

L'articolo 111, che corrisponde all'art. 5 dell'ordinanza n. 107, disciplina gli interventi diretti con riferimento alla pianificazione urbanistica, ribadendo le nozioni di intervento conforme all'edificio preesistente, a cui non si applicano le regole urbanistiche tradizionali.

L'articolo 112 introduce i principi relativi all'"udienza pubblica", in tema di partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative fondamentali, che costituiscono una fondamentale espressione della nozione di democrazia amministrativa e di partecipazione al procedimento, ai sensi degli artt. 7-10 della legge n. 241 del 1990. L'udienza pubblica corrisponde alla necessità di assumere, in forma ordinata, decisioni strategiche per la ricostruzione con il contributo delle osservazioni, delle memorie e dei documenti prodotti dai cittadini interessati e dalle associazioni di rappresentanza, anche nella logica dell'accrescimento del materiale istruttorio utile per le decisioni amministrative. Il verbale conclusivo delle risultanze della conferenza di servizi viene acquisito nell'ambito del procedimento e il comune ha l'obbligo di fornire una congrua motivazione circa l'accoglimento o meno delle osservazioni presentate.

Relazione illustrativa della Parte Quinta: Operatori privati

La Parte Quinta del presente Testo unico raccoglie le disposizioni vigenti e frutto di complessi ed importanti confronti avvenuti nel corso di questi anni anche con le differenti parti sindacali, relative agli operatori privati della ricostruzione: i Professionisti e le Imprese.

Gli articoli 113-122 riproducono, in sostanza, le disposizioni dell'ordinanza n. 108 del 2020 e relative integrazioni, e sono dedicati alla disciplina delle attività professionali.

L'articolo 113 definisce l'ambito di applicazione della disciplina in esame, dando particolare risonanza al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Commissario Straordinario e le rappresentanze delle Professioni Tecniche riunite nella Rete delle Professioni Tecniche (RPT), al fine di valorizzare in via prioritaria la collaborazione ed il ruolo dei professionisti tecnici, quali attori principali delle attività di ricostruzione. Sono richiamate le previsioni contenute nell'art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7 della legge speciale Sisma, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi professionali. Il comma 8 contiene un'innovazione rispetto alle disposizioni previgenti poiché prevede, in coerenza con il già richiamato art. 34 della legge speciale Sisma, che sia il solo direttore dei lavori a dover rilasciare l'apposita dichiarazione autocertificativa attestante l'assenza di conflitti d'interesse, con riferimento agli ultimi tre anni.

L'articolo 114, in particolare, disciplina i compensi professionali, che sono stati incrementati per risolvere una ingiustificata disparità con altre esperienze e con i principi dell'equo compenso. Il Commissario straordinario, sin dal suo insediamento, con un'opinione ampiamente condivisa dalla Cabina di coordinamento, ha insistito per realizzare una maggiorazione dei compensi professionali nella convinzione dell'accresciuto ruolo dei professionisti tecnici nello svolgimento delle funzioni di certificazione in qualità di incaricati di servizio di pubblica necessità (SCIA) ed anche in tema di appalti ha avviato una revisione del prezzario e forme speciali di compensazione, alla luce dell'eccezionale aumento dei costi delle materie prime.

L'articolo 115 detta la disciplina delle tariffe nella ricostruzione, sancendo il principio secondo il quale l'applicazione delle tariffe di cui all'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 costituisce, nelle ipotesi di adesione alla procedura semplificata (come già previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 107 del 2020), una mera facoltà per il professionista incaricato e che nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle tariffe, salvo che lo stesso non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale.

Gli articoli 116 e 117 disciplinano i requisiti e le modalità di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 della legge speciale Sisma, specificando altresì i casi di rifiuto dell'iscrizione e cancellazione della stessa da parte del Commissario Straordinario, qualora sia accertata la carenza dei requisiti previsti in capo al professionista.

L'articolo 118 si occupa del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia giurata sia nel caso di edificio classificato come agibile e sia inagibile, disponendo che sia riconosciuto al professionista un compenso secondo modalità e criteri differenziati in ragione dell'esito di agibilità o inagibilità della scheda AeDES/GL-AeDES e procedendo poi alla disamina specifica di tutte le possibili casistiche.

L'articolo 119 detta la disciplina dei criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali nella ricostruzione privata, specificando i limiti di importo massimo di lavori e di numero di incarichi contemporanei che il professionista è tenuto a rispettare, pena la cancellazione dall'elenco speciale di cui al già richiamato articolo 34 della legge speciale Sisma. Inoltre, è sancita la possibilità di autorizzazione al superamento dei predetti limiti mediante un apposito provvedimento del Commissario Straordinario, previa motivata istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti in parola e soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti. Il comma 11, in parte nuovo, al fine di contenere il fenomeno della concentrazione degli incarichi professionali, prevede che il professionista incaricato è tenuto a presentare la domanda di contributo, con gli elaborati richiesti, prima al committente e, entro un termine non superiore a dieci giorni, all'USR competente, allegando l'avvenuta comunicazione al committente.

L'articolo 120 integra e completa la disciplina in parola, specificando la tematica della conclusione delle attività professionali ai fini della concentrazione degli incarichi.

L'articolo 121 delinea la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio tecnico nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016, sottolineandone le funzioni di analisi e verifica delle varie problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione, nonché di raccordo e semplificazione del dialogo tra le varie parti interessate dai processi di ricostruzione.

L'articolo 122, che chiude il Capo I della Parte V, prevede la disciplina delle anticipazioni dei compensi per i professionisti, stabilendo che ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, un'anticipazione del 50% del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50% del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100% dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

Nel Capo II (articoli da 123 a 126), sono descritte le disposizioni finalizzate a disciplinare l'istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari, condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione, sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere più celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell'attività tecnica ed amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei contributi, anche in relazione alla successiva attività di verifica e controllo eseguita in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto Sisma.

L'art. 124, comma 2 specifica che "ai presidenti di consorzio spetta l'anticipazione del 50% prevista per gli amministratori di condominio", una misura di equità se si tiene conto della centralità e della complessità dei lavori relativi ai consorzi non certo inferiore alle attività degli amministratori dei condomini.

Nel Capo III sono contenuti gli articoli 127-131, relativi alle imprese, ad alcune specificità dei contratti privati di appalto, ai requisiti degli operatori e alle misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese nonché al DURC di congruità.

E' utile chiarire che nella ricostruzione privata non sono applicabili gli istituti del codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ma occorre invece applicare le norme del codice civile (capo VII, Titolo IV), del Testo unico dell'edilizia e della legislazione ordinaria di riferimento, fatte salve le norme speciali in tema di concessione del contributo, obblighi soggettivi, requisiti SOA e, in qualche misura, per i subappalti.

Come noto, l'art. 6, comma 12, del decreto Sisma stabilisce che: "Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 50/2016" (v. Cass. civ. Sez. Unite, Ord. 31.10.2019, n. 28213 secondo cui "…da questo, discende che i lavori in discussione non sono pubblici, condizione quest'ultima che il D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, richiede invece come indispensabile per la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 6. che la mancanza del carattere pubblicistico dei lavori esclude, quindi, radicalmente, la giurisdizione amministrativa").

Tuttavia, ragioni di prudenza in considerazione del rilevante impiego di denaro pubblico hanno indotto il legislatore speciale a prevedere che, oltre al possesso dei requisiti di iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 30 della legge speciale Sisma, per i lavori di importo superiore a 258.000 euro, le imprese affidatarie debbano essere in possesso dei requisiti di qualificazione SOA, anche per i lavori privati, mentre l'art. 129, commi 4 e 5, detta disposizioni specifiche in tema di subappalto richiamando espressamente la disciplina prevista dall'art. 49 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 28 luglio 2021, n. 108 [N.d.R. recte:  legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108].

L'art. 128 stabilisce il termine perentorio, a pena di revoca del contributo in caso di inadempienza, per la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori. Sono descritte le misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 129 disciplina i requisiti di qualificazione degli operatori economici e dei professionisti nella ricostruzione privata, richiamando l'articolo 8, comma 5, lett. c) della legge speciale Sisma e stabilendo che i requisiti di cui all'art. 84 del codice dei contratti pubblici devono essere posseduti, esclusivamente per i lavori di importo superiore ai 258 mila euro, anche per gli interventi finanziati attraverso il cosiddetto superbonus di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il terzo comma dell'articolo specifica che tali requisiti devono essere posseduti, entro i limiti definiti dalla norma, anche in presenza di raggruppamenti temporanei e di consorzi di operatori economici.

Il comma 4 rappresenta invece una novità poiché introduce il principio secondo cui per l'esecuzione dei lavori, l'operatore economico può soddisfare i requisiti di qualificazione di cui ai precedenti commi avvalendosi delle capacità di altri soggetti mediante applicazione delle disposizioni previste dall'art. 89 del codice dei contratti pubblici in quanto compatibili.

L'articolo 130 disciplina le misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

L'articolo 131, ai medesimi fini, disciplina gli obblighi di attestazione della regolarità contributiva delle imprese (DURC online) e il DURC di congruità relativo all'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori.

Infine, costituiscono parte integrante del Testo unico 15 Allegati, di prevalente contenuto tecnico, che non sono stati oggetto di innovazione, salvo che per ragioni di coerenza sistematica e di coordinamento con il Testo unico. Gli Allegati sono i seguenti:

- Allegato 1: "Definizione di danno lieve";

- Allegato 2: "Parametri per la determinazione dei contributi per i danni lievi";

- Allegato 3: "Requisiti di ammissibilità al contributo per le attività produttive";

- Allegato 4: "Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici a destinazione produttiva";

- Allegato 5: "Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa";

- Allegato 6: "Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi di rafforzamento locale";

- Allegato 7: "Elenco dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma";

- Allegato 8: "Beni culturali";

- Allegato 9: "Criteri per l'individuazione delle opere ammissibili a contributo";

- Allegato 10: "Criteri di indirizzo per la progettazione e realizzazione degli interventi in aree interessate da faglie attive e capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici";

- Allegato 11: "Liquidazione del compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES/GL-AeDES e perizia di cui all'art. 118 del presente Testo unico e criteri di determinazione dell'importo in caso di edificio classificato come agibile";

- Allegato 12: LINEE GUIDA "Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi comuni per la pianificazione";

- Allegato 13: "Modalità di applicazione del DURC di congruità";

- Allegato 14: "Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione e modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati";

- Allegato 15: "Elenco delle ordinanze di cui all'art. 4, comma 2".

_______________

i L'elenco delle ordinanze abrogate con l'entrata in vigore del Testo unico, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, è il seguente:

- Ord. n. 127 del 01/06/22: "Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell'ambito della ricostruzione privata";

- Ord. n. 124 del 01/02/22: "Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 recante: "Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017n. 61 del 1° agosto 2018n. 110 del 21 novembre 2020n. 119 del 8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021 [N.d.R. recte: n. 116 del 6 maggio 2021]";

- Ord. n. 123 del 31/12/21: "Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017n. 61 del 1° agosto 2018n. 110 del 21 novembre 2020n. 119 del 8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021 [N.d.R. recte: n. 116 del 6 maggio 2021]";

- Ord. n. 121 del 22/10/21: "Armonizzazione delle scadenze relative ai danni lievi e disposizioni integrative in materia di manifestazione di volontà alla presentazione del contributo, ex art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020, nonché di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui agli artt. 6, 7 e 8 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021";

- Ord. n. 119 del 08/09/21: "Disciplina degli interventi in aree interessate da Faglie Attive e Capaci e da altri dissesti idro-geomorfologici";

- Ord. n. 118 del 07/09/21: "Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma";

- Ord. n. 117 del 29/07/21: "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti";

- Ord. n. 116 del 01/06/21 [N.d.R. recte: Ord. n. 116 del 06/05/21]: "Riordino e razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, restauro, ripristino e ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico appartenenti a soggetti privati";

- Ord. n. 114 del 30/04/21 [N.d.R. recte: Ord. n. 114 del 09/04/21]: "Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189 [N.d.R. recte: decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189]";

- Ord. n. 111 del 23/12/20: "Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata";

- Ord. n. 107 del 22/08/20: "Linee Guida sui Programmi Straordinari di Ricostruzione, indirizzi per la pianificazione e ulteriori disposizioni di accelerazione della ricostruzione privata";

- Ord. n. 103 del 29/06/20: "Termini di scadenza della domanda per danni lievi, differimento dei termini per effetto Covid-19 e misure in favore dei professionisti";

- Ord. n. 101 del 30/04/20: "Individuazione dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3 bis del decreto legge 123 del 2016 [N.d.R. recte: decreto legge 123 del 2019]";

- Ord. n. 100 del 09/05/20: "Attuazione della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016";

- Ord. n. 97 del 01/04/20 [N.d.R. recte: Ord. n. 97 del 02/04/20]: "Disposizioni straordinarie per il pagamento dei lavori, spese tecniche, nonché acquisto o ripristino di beni mobili strumentali e scorte, conseguenti ai provvedimenti assunti dal Governo per mitigare gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti alle misure restrittive adottate per il contenimento del contagio da COVID-19";

- Ord. n. 95 del 20/03/20: ad eccezione dell'art. 13;

- Ord. n. 94 del 20/03/20: "Anticipazione a favore dei soggetti professionali relativa alle attività concernenti le prestazioni tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione sia per danni lievi che per danni gravi, dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016";

- Ord. n. 90 del 24/01/20: "Ruderi ed edifici collabenti: criteri per l'individuazione - modalità di ammissione a contributo dei collabenti vincolati in attuazione dell'Art. 10 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 18 Ordinanza n. 19/2017 - Approvazione delle Linee Guida e modifica della tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018";

- Ord. n. 87 del 24/01/20: "Modifica ordinanze  n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017, n. 22 del 10 luglio 2017 e n. 84 del 2 agosto 2019, nonché disposizioni per il completamento del censimento di agibilità degli edifici con procedura AeDES";

- Ord. n. 85 del 24/01/20: "Modifica delle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017n. 80 del 2 agosto 2019. Modifica dell'allegato A dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Proroga dei termini stabiliti dall'ordinanza n. 68 del 5 agosto 2018";

Ord. n. 83 del 02/08/19: "Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017";

- Ord. n. 82 del 02/08/19: "Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse- fondi INAIL". Presentazione della manifestazione d'interesse alla istanza di contributo";

- Ord. n. 81 del 02/08/19: "Proroga presentazione domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione, modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, e n. 8 del 14 dicembre 2016";

- Ord. n. 80 del 02/08/19: "Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016n. 8 del 14 dicembre 2016n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 10 del 19 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017n. 14 del 16 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017n. 43 del 15 dicembre 2017n. 44 del 15 dicembre 2017n. 51 del 28 marzo 2018n. 56 del 10 maggio 2018n. 57, del 4 luglio 2018n. 63 del 6 settembre 2018, del 4 luglio 2018, n. 68 del 5 ottobre 2018. Disciplina in materia di errata identificazione delle unità strutturali, di priorità istruttorie e di concorso di risorse.";

- Ord. n. 79 del 23/05/19 [N.d.R. recte: Ord. n. 79 del 2/08/19]: "Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017";

- Ord. n. 78 del 02/08/19: "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata";

- Ord. n. 76 del 02/08/19: "Disposizioni in materia di spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari. Modifiche alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017";

- Ord. n. 72 del 30/021/19: "Protocollo di intesa fra il Commissario straordinario del Governo, la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'effettuazione dei controlli a campione sulle perizie giurate relative alle schede AeDES. Biennio 2019-2020";

- Ord. n. 70 del 31/12/18: "Proroga di termini stabiliti nelle ordinanze n. 13 del 9 Gennaio 2017n. 19 del 7 Aprile 2017 e n. 68 del 5 Agosto 2018. Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 Gennaio 2017";

- Ord. n. 69 del 30/10/18: "Modifiche alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017 e n. 68 del 5 ottobre 2018";

- Ord. n. 68 del 05/10/18: "Misure per la delocalizzazione definitiva di immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attività";

- Ord. n. 62 del 03/08/18: "Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016n. 8 del 14 dicembre 2016n. 13 del 9 gennaio 2017n. 16 del 3 marzo 2017n. 19 del 7 aprile 2017n. 26 del 29 maggio 2017n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018";

- Ord. n. 61 del 01/08/18: "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata di interesse culturale o destinati a uso pubblico";

- Ord. n. 60 del 31/07/18: "Rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus)";

- Ord. n. 59 del 31/07/18: "Attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo";

- Ord. n. 58 del 07/04/18: "Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2.11.2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata";

- Ord. n. 55 del 24/04/18: ad eccezione degli articoli 2 e 3;

- Ord. n. 54 del 24/04/18: "Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse";

- Ord. n. 53 del 24/04/18: "Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018";

- Ord. n. 52 del 28/03/18: "Procedimento di accertamento delle violazioni degli obblighi a carico dei professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del d.l. 189 del 2016 e s.m.i e nella attività di redazione delle schede Aedes. Attuazione dell'articolo 2 bis del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertivo con modificazioni in legge convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172";

- Ord. n. 46 del 10/01/18: "Modifiche alle ordinanze n. 4 dell'17 novembre 2016n. 8 del 14 dicembre 2016n. 9 del 14 dicembre 2016n. 13 del 9 gennaio 2017n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 dell'11 luglio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017n. 37 dell'8 settembre 2017n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017";

- Ord. n. 44 del 15/12/17: "Criteri di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di riparazione e di rafforzamento locale degli edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei mesi successivi in Italia centrale";

- Ord. n. 41 del 02/11/17: "Misure per assicurare la regolarità contributiva delle imprese che operano nella ricostruzione pubblica e privata";

- Ord. n. 39 del 08/09/17: "Principi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

- Ord. n. 38 del 08/09/17: "Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

- Ord. n. 36 del 08/09/17: "Disciplina delle modalità di partecipazione delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 all'attività di ricostruzione. Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n. 27 del 9 giugno 2017, all'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017 ed all'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017. Misure attuative dell'articolo 18 - decies del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45";

- Ord. n. 30 del 21/07/17 [N.d.R. recte: Ord. n. 30 del 21/06/17]: "Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, recante "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016" ed all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, recante "Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017, recante "Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

- Ord. n. 29 del 29/06/17 [N.d.R. recte: Ord. n. 29 del 9/06/17]: "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, recante "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229", all'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, recante "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016" ed all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017";

- Ord. n. 28 del 09/07/17 [N.d.R. recte: Ord. n. 28 del 09/06/17]: "Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", misure di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n. 1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017";

- Ord. n. 25 del 23/05/17: "Criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

- Ord. n. 24 del 12/05/17: "Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017";

- Ord. n. 20 del 07/04/17: "Modifiche all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 ed all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017";

- Ord. n. 19 del 07/04/17: "Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";

- Ord. n. 16 del 3/03/17: "Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i";

- Ord. n. 13 del 9/01/17: "Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016";

- Ord. n. 12 del 9/01/17: "Attuazione dell'articolo 34 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016";

- Ord. n. 11 del 9/01/17: "Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico della Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016";

- Ord. n. 10 del 19/12/2016: "Disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

- Testo coordinato dell'Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 12 del 9 gennaio 2017n. 20 del 7 aprile 2017n. 44 del 15 dicembre 2017n. 46 del 10 gennaio 2018 e n. 62 del 3 agosto 2018: "Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi";

- Ord. n. 7 del 14/12/16: "Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016";

- Ord. n. 4 del 17/11/16: "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili";

- Ord. n. 3 del 15/11/16: "Individuazione dei comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016";