
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DECRETO 5 agosto 2016
G.U.R.S. 19 agosto 2016, n. 36
Istituzione dell'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 24/2000 e s.m.i..
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 24/2000, art. 12;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 - Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 - "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il comma 1 dell'art. 13 della citata legge n. 8/2016 "Organizzazione per i servizi per il lavoro", che dispone che per l'implementazione dei servizi specialistici nonché dei servizi formativi l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro si avvale degli organismi in house providing della Regione degli enti accreditati come agenzie per il lavoro ai sensi della normativa vigente;
Visto il comma 2 del citato art. 13 della legge regionale n. 8/2016, secondo cui con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è istituito l'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all'art. 12 della legge n. 24/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il comma 3 del citato art. 13 della legge regionale n. 8/2016 secondo cui gli enti ed organismi di cui al comma 1 per la realizzazione delle attività affidate dal Dipartimento lavoro si avvalgono prioritariamente dei lavoratori di cui al comma 2;
Considerato quanto disposto dagli artt. 4 e 14 della legge regionale n. 24/1976 espressamente richiamati dalla legge regionale n. 24/2000;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere all'istituzione del citato elenco di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2016 cui gli enti accreditati quali agenzie per il lavoro e gli organismi in house providing della Regione attingeranno prioritariamente per la realizzazione delle attività loro affidate dal Dipartimento lavoro;
Considerato che, in virtù di quanto disposto dall'art. 13 tutti i lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui alla legge regionale n. 24/2000, art. 12, potranno presentare specifica istanza di inserimento dichiarando, ai sensi e con le modalità del D.P.R. n. 445/2000, di avere svolto attività nell'ambito dei servizi formativi ai sensi della citata legge regionale n. 24/2000 e indicando l'area funzionale e il profilo di appartenenza ai sensi del vigente CCNL di categoria nonché l'iscrizione all'albo degli operatori della formazione professionale di cui al D.A. n. 38/Gab dell'11 ottobre 2013;
Decreta:
Per le motivazioni che precedono e che si intendono integralmente richiamate, è istituito l'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all'art. 12 della legge n. 24/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Possono inoltrare istanza di inserimento nell'elenco unico ad esaurimento, indirizzata al dirigente generale del Dipartimento lavoro tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it. o per raccomandata R/R all'indirizzo via Imperatore Federico, 70/B, 90143 Palermo, tutti i lavoratori che hanno svolto attività nell'ambito dei servizi formativi di cui alla citata legge regionale n. 24/2000 nonché l'iscrizione all'albo degli operatori della formazione professionale di cui al D.A. n. 38/Gab dell'11 ottobre 2013.
Su quanto oggetto di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche al fine di accertarne la veridicità.
Le istanze, munite di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 inerente il possesso dei requisiti e l'indicazione dell'area funzionale e del profilo di appartenenza ai sensi del vigente CCNL di categoria, dovranno pervenire, pena l'esclusione, dalla data di pubblicazione del presente decreto ed entro, e non oltre, il 30 settembre 2016; non farà fede il timbro postale.