
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CIRCOLARE 13 giugno 2016
Chiarimenti su disposizioni accreditamento 2015.
Attraverso il nuovo Regolamento, approvato con D.P.R. n. 25 del 1 ottobre 2015, la scrivente Amministrazione ha fornito lo strumento per l'accreditamento fissando modalità e criteri a cui tutti gli Enti richiedenti devono attenersi.
Partendo dall'analisi di quanto previsto dalle Disposizioni 2015, relativamente al requisito A8, Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche finalizzate alla:
a) visitabilità dei locali della sede direzionale;
b) accessibilità dei locali della sede di erogazione, permanente o occasionale
verificati gli specifici riferimenti normativi, si definiscono, qui di seguito, al fine di fornire un esatto indirizzo interpretativo in ordine alla questione de qua, i criteri da adottare per la valutazione dell'ammissibilità di tali dispositivi.
Le prescrizioni tecniche, necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sono state fissate, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L. 13/89 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), con il D.M. 236/1989, qui di seguito richiamato, nella parte riguardante la visitabilità della sede direzionale e l'accessibilità delle sedi di erogazione nonché garantita l'accessibilità agli spazi di relazione (segreteria e direzione).
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel succitato decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (ora D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503).
Tuttavia l'accessibilità agli spazi di relazione può essere derogata, ai sensi del comma 5.7 del D.M. 236/1989 visitabilità condizionata, per gli edifici che non sono stati sottoposti a ristrutturazione, laddove è garantita la possibilità di fruizione, dice il decreto senza null'altro specificare, mediante personale di aiuto e quindi, a maggior ragione, utilizzando anche servoscala mobili, purché sia stato installato pulsante di chiamata a norma.
Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
L'Art. 4 del D.M. 236/1989 - Criteri di progettazione per l'accessibilità - al Comma 4.1.13: definisce i Servoscala e piattaforma elevatrice - apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.
Con l'Art. 8 vengono definite le Specifiche funzionali e dimensionali dei Servoscala e delle piattaforma elevatrici intese rispettivamente:
1) Servoscala.
un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida-e.
2) Piattaforme elevatrici
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m-s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.
Tutto ciò premesso, il nodo della questione riguarda quindi la definizione stessa di accessibilità stabilita dalla norma, laddove è precisato che la fruizione di spazi e attrezzature deve avvenire in condizioni di sicurezza e autonomia, mentre i montascale a cingoli o a ruote sono eterodiretti.
Dall'esame delle richieste di accreditamento, istruite fino a questo momento, emerge che molti Enti richiedenti non potranno essere accreditati perché dotati di solo montascale mobile per il superamento di dislivelli, talvolta anche superiori ai 4 metri.
La Circolare Ministeriale n. 1669/U.L. esplicativa della L. 13/1989, richiamata da diversi Enti per argomentare il requisito 8, non sembra potere porre soluzione al problema.
Tale circolare, infatti, al comma 3.3 specifica che beneficiari delle disposizioni, contenute nell'art. 2 della L. 13/1989, possono essere i soggetti disabili che non siano in grado di raggiungere la propria abitazione e indica, tra l'altro, la carrozzella elettrica montascale come possibile "innovazione" delle parti comuni di un condominio, posta in essere dal portatore di handicap a proprie spese e per la quale il soggetto disabile può richiedere contributo.
Con Circolare Assessoriale 1/F.P. Dell'08/03/2000, pubblicata sulla GURS n. 26 del 02/06/2000, avente ad oggetto "Direttive e procedure per l'avvio, lo svolgimento e la gestione economico finanziaria delle attività formative ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24", l'Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione professionale e della Emigrazione, all'allegato 3, ha disposto, che "In alternativa ai sistemi previsti dal D.M.LL.PP. n. 236/89 (ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici), può essere consentito l'uso di sistemi mobili '%ingoiati" per il superamento di barriere architettoniche, a condizione che l'Ente Gestore produca la seguente documentazione:
- Dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza da parte della Casa costruttrice, prevista dall'att. 2 del D. P R. 24/07/96, n. 459 (Direttiva macchine);
- Dichiarazione da parte di tecnico abilitato, che attesti la idoneità del mezzo cingolato al superamento delle barriere architettoniche della sede formativa in cui viene utilizzato;
- Siano comunicati all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio le persone incaricate alla manovra del mezzo cingolato".
Possibili deroghe e soluzioni alternative, a tale problematica, sono previste dall'art. 19 del DPR 503/1996 qui di seguito esplicitato:
comma 2: Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
comma 3: Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie, motivando la mancata applicazione delle predette norme con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto ed essendo i montascale a ruote o con movimentazione elettrica o cingolati riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89 e del DPR 503/96, come sistemi per il superamento delle barriere architettoniche che necessitano semplicemente della presenza di un accompagnatore che guidi il mezzo e impartisca i comandi di salita e discesa tramite appositi pulsanti, si considera l'uso delle predette attrezzature, quale strumento per il superamento ed l'eliminazione delle barriere architettoniche, rispondenti a quanto previsto dal requisito a8 del criterio a) "Risorse infrastrutturali e logistiche":
- per le sedi direzionali ubicate in edifici non sottoposti a ristrutturazione e dotati di pulsante di chiamata a norma (visitabilità condizionata);
- per le sedi direzionali e le sedi erogazione ubicate in edifici:
- vincolati (ricorrendo le circostanze di cui al DPR 503/1996, art. 19, c. 3);
- in cui si riscontri impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici;
- in cui si possa incorrere nei divieti di cui all'art. 1120 del Codice Civile che dispone "Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino", ammettendo l'uso dei montascale mobili, ma sempre come soluzione ultima.
L'Assessore
BRUNO MARZIANO