
DECRETO PRESIDENZIALE 1 ottobre 2015, n. 25
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 30 ottobre 2015, n. 44
Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.
TESTO COORDINATO (al Decr. Pres. 31/2019 e con annotazioni alla data 8 maggio 2020)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione";
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante "Addestramento professionale dei lavoratori";
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", ed in particolare l'art. 17, che dispone che le attività di formazione professionale sono svolte da parte delle Regioni e/o delle Province autonome, anche in convenzione con enti aventi "requisiti predeterminati";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come recepita dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 e della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 622 (principi su istruzione scolastica) e 624 (prosecuzione percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale" ed, in particolare, i relativi regolamenti di attuazione;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato), sostituito, nel corso dell'acquisizione del parere degli organi consultivi aditi per l'approvazione del presente regolamento, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Jobs Act);
Ritenuto pertanto di dovere fare riferimento, per ragioni di semplificazione e coerenza normativa, nell'art. 6, comma 2, lettere a) e c) del regolamento in cui si parla di apprendistato, alle "disposizioni vigenti in materia" piuttosto che, in maniera espressa, a quelle contenute nel previgente Testo unico dell'apprendistato;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (legge di stabilità regionale), ed in particolare l'art. 86, che prevede che "con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità a specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166;
Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il parere della Sezione consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa, numero affare 793/15 - Adunanza di Sezione del 7 luglio 2015;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n 185 del 21 luglio 2015;
Vista l'osservazione dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti contenuta nel rilievo n. 19 del 31 agosto 2015, secondo cui il comma 3 dell'articolo 3, nella sola parte in cui si prevede che "i progetti formativi e/o orientativi possono ...prevedere anche attività non ricomprese tra quelle di cui al precedente articolo 2...", si pone in contrasto con le finalità stesse del regolamento;
Ritenuto di dovere prendere atto della superiore osservazione della magistratura contabile resa in sede di controllo, e di dovere pertanto eliminare dal citato comma 3 dell'articolo 3 del decreto oggetto delle osservazioni, l'espressione "e prevedere anche attività non ricomprese tra quelle di cui al precedente articolo 2";
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 231 del 14 settembre 2015;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;
Decreta:
Definizione dell'accreditamento (1)
1. L'accreditamento è l'atto con cui l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare, in un'ottica di qualità, azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno e comunitario, delle leggi di settore, della programmazione regionale ed extraregionale, dei principi del pluralismo, della libertà di insegnamento e della parità di accesso ai percorsi.
2. L'accreditamento favorisce una selezione dinamica aperta alla possibilità di ingresso di nuovi soggetti qualificati, ai quali attribuire sovvenzioni per l'erogazione dei servizi formativi ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La selezione e la consequenziale concessione della sovvenzione avviene con la stipulazione di una convenzione tra l'Amministrazione regionale e gli organismi formativi accreditati ai sensi del presente regolamento, nel rispetto delle norme di settore e delle disposizioni contenute nel presente atto normativo, che in ogni caso sono da considerarsi parte integrante della convenzione medesima.
Tanto l'accreditamento, quanto le procedure di attribuzione della sovvenzione possono essere subordinati all'adesione ad appositi patti di integrità ovvero protocolli di legalità predisposti ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
4. Il sistema di accreditamento di cui al presente regolamento recepisce i principi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 maggio 2001, n. 166, e dell'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed i relativi allegati.
In merito a "Chiarimenti su disposizioni accreditamento 2015" si vedano le Circ. Istruzione e Formazione Professionale:
Attività relative all'accreditamento
1. L'accreditamento riguarda le attività di formazione professionale e/o di orientamento.
2. Costituiscono attività di formazione professionale gli interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento che potranno essere realizzati anche con metodologia a distanza, erogati nel rispetto del sistema di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
3. Costituiscono attività di orientamento gli interventi di carattere informativo, formativo e consultivo, finalizzati a facilitare la scelta formativa, scolastica e professionale attraverso percorsi individuali o di gruppo.
Destinatari dell'accreditamento
(modificato dall'art. 1 del Decr. Pres. 31/2019)
1. I destinatari dell'accreditamento sono gli organismi, con le sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività formative e/o orientative nel territorio della Regione.
2. Per organismo si intende un soggetto pubblico o privato, giuridicamente autonomo, che ha tra le proprie finalità l'orientamento e la formazione professionale e che dispone di una struttura organizzativa e logistica e di un raccordo sistematico col territorio.
3. I progetti formativi e/o orientativi possono essere presentati anche da associazioni temporanee di imprese o scopo purché siano accreditati il capofila e gli organismi associati che erogano attività di formazione professionale e/o orientamento.
4. Lo status di soggetto accreditato non è trasferibile. Non è del pari trasferibile il consequenziale complesso di attività oggetto dei progetti formativi o orientativi finanziati, senza previo, motivato nulla osta del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, in ogni caso subordinato alla sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti di cui al presente regolamento e di quelli di idoneità al finanziamento previsti dall'avviso in forza del quale è stata affidata la sovvenzione.
5. Sono accreditati di diritto:
a) le Università pubbliche, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e formazione pubblici, gli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), le istituzioni scolastiche pubbliche e gli Istituti superiori parificati legalmente riconosciuti;
b) le società, le agenzie e gli enti, comunque denominati, partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici, aventi la funzione di erogare servizi formativi ed orientativi. L'eventuale stipulazione diretta della convenzione ed il conseguente trasferimento dei finanziamenti restano subordinati al pieno rispetto dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo da parte dell'Amministrazione e dell'esecuzione delle prestazioni esclusivamente a favore di quest'ultima, ai fini dell'operatività dell'in house providing;
c) gli organismi accreditati presso altre regioni in conformità all'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'art. 1.
6. Non sono sottoposti alle procedure di accreditamento:
a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle Amministrazioni titolari delle forme d'intervento o dell'Amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;
b) le imprese che svolgono attività di stage e tirocinio.
7. Gli organismi di cui ai commi 5 e 6 presentano in ogni caso apposita istanza per il rilascio degli estremi identificativi e per l'inserimento nell'Elenco di cui all'articolo 17, comma 3.
Sedi operative
1. Gli organismi, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono di sedi operative direzionali e di erogazione.
2. La sede direzionale è la struttura logistica dove si svolgono in maniera stabile e continuativa sia funzioni di governo dell'organismo, consistenti nella direzione, nella gestione economico-amministrativa e nel controllo, sia di processo, articolate nella definizione ed analisi dei fabbisogni, nella progettazione e nella valutazione.
3. La sede di erogazione è la struttura logistica dove si svolgono in maniera stabile e continuativa le attività di formazione e/o orientamento.
4. L'accreditamento è concesso all'organismo nella sua unitarietà. La sede direzionale e quella di erogazione possono essere ubicati anche in siti diversi.
5. L'organismo, per lo svolgimento di attività di formazione professionale e/o orientamento, può utilizzare sedi di erogazione occasionali, con disponibilità di aule e laboratori adeguati all'attività da svolgere, conformi alle vigenti normative in materia di urbanistica ed edilizia, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche.
6. L'accreditamento per la macrotipologia formativa di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e/o per l'orientamento, è subordinato, oltre alla disponibilità della sede direzionale, anche a quella di almeno una sede di erogazione avente i requisiti specifici indicati nell'allegato A al presente regolamento.
Soggetti responsabili dell'accreditamento
1. Responsabile del procedimento relativo all'accreditamento degli organismi è il Servizio "Sistema informativo, accreditamento - recupero crediti", istituito presso il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
2. Ciascun organismo formativo indica al responsabile del procedimento di cui al comma 1 il responsabile dell'accreditamento, quale referente dell'organismo nei confronti dell'Amministrazione regionale per tutti gli adempimenti relativi alle procedure di accreditamento.
3. Per la diramazione di uno o più avvisi, ovvero per la specifica stipulazione di una o più convenzioni, l'Amministrazione può nominare un responsabile del procedimento diverso da quello previsto dal comma 1.
Ambiti e macrotipologie di accreditamento
1. Gli organismi possono richiedere l'accreditamento per gli ambiti generali della "formazione professionale" e dell' "orientamento".
2. L'accreditamento per l'ambito formazione professionale riguarda il complesso delle attività programmate ed erogate per soddisfare il fabbisogno formativo del soggetto in tutto l'arco della sua vita (lifelong learning), per l'inserimento nel mercato del lavoro, per l'adattamento della professionalità alla modifica dei saperi, per la riqualificazione ai fini neo-occupazionali, riconducibili, ai fini del rilascio del relativo provvedimento da parte dell'Amministrazione, ad almeno una delle seguenti macrotipologie formative:
a) obbligo di istruzione e formazione, comprendente:
- percorsi e progetti, attuati da organismi inseriti nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministero della pubblica istruzione, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
b) formazione successiva, che comprende quella erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria di cui alla lettera a), e che versano in situazione not employment, education and training (neet);
c) formazione superiore, comprendente:
- la formazione successiva al diploma, inclusa quella erogata dagli Istituti tecnici superiori (ITS);
- la formazione successiva alla laurea. I progetti formativi aventi ad oggetto master e corsi di perfezionamento, presentati dagli organismi, possono essere finanziati solo se organizzati in partenariato con le università;
- l'apprendistato di terzo livello in conformità alle disposizioni vigenti in materia;
d) formazione continua e permanente, destinata ai soggetti occupati, collocati in cassa integrazione guadagni e/o in mobilità, ai disoccupati ed agli inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, agli apprendisti che abbiano adempiuto all'obbligo formativo ed agli adulti per il miglioramento dell'inserimento sociale e lavorativo e per l'innalzamento delle competenze.
3. L'accreditamento per l'ambito orientamento è rilasciato per le attività destinate a tutte le tipologie di utenti che necessitano di informazione, formazione e consulenza orientativa.
4. Gli organismi richiedono l'accreditamento per uno od entrambi gli ambiti generali. Per l'ambito della formazione professionale sono specificate, nella richiesta, una o più macrotipologie.
Requisiti generali per l'accreditamento
1. Al momento di presentazione dell'istanza di accreditamento all'organismo è richiesta, in armonia con quanto previsto nell'Intesa del 20 marzo 2008 di cui all'articolo l, comma 3, e negli allegati A, B, C, D, ed E del presente regolamento, la conformità a criteri generali riguardanti:
a) risorse infrastrutturali e logistiche;
b) affidabilità economica e finanziaria, nella quale sono ricompresi i requisiti morali e professionali dell'organismo e dei soggetti che rappresentano l'ente. Possono rappresentare l'ente ai fini applicativi del presente regolamento:
- il legale rappresentante;
- i direttori;
- il responsabile dell'accreditamento;
- ogni altro soggetto munito del potere, esercitato anche di fatto, di impegnare verso l'esterno, per uno o più affari, la volontà dell'ente secondo le disposizioni organizzative interne;
c) capacità gestionali e risorse professionali. La qualità del sistema di gestione è assicurata dalla certificazione conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata dagli organismi di certificazione ed ispezione accreditati presso l'ente italiano di accreditamento Accredia;
d) efficacia ed efficienza (performance);
e) relazioni con il territorio.
2. l requisiti generali sono mantenuti per l'intero periodo di accreditamento, e sono differenziati, ai sensi del presente regolamento e dei relativi allegati, a seconda del tipo di accreditamento richiesto.
3. Ai fini valutativi e sanzionatori, i requisiti generali per l'accreditamento di cui ai commi 1 e 2, sono ulteriormente declinati negli articoli 14 e 15, nonché nei singoli allegati al presente regolamento.
4. Per l'accreditamento relativo alla macrotipologia formativa di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), relativa ai percorsi dell'obbligo di istruzione e formazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e relativi allegati, è necessaria la conformità ai criteri di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del 29 novembre 2007, nonché ai criteri per l'accreditamento degli enti di formazione professionale e degli istituti professionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale contenuti nelle vigenti linee guida regionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale approvate con deliberazione di Giunta regionale.
5. Gli organismi formativi dimostrano all'Amministrazione regionale il possesso di tutti requisiti previsti per la tipologia di accreditamento per la quale fanno istanza, inclusa l'iscrizione al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, salvo quanto diversamente previsto dalla vigente disciplina di settore.
Tipologie dell'accreditamento e finanziamento dei progetti formativi
1. Il sistema di accreditamento della Regione è articolato in accreditamento per attività autofinanziate ed accreditamento per attività finanziate.
2. L'accreditamento per attività finanziate è ulteriormente ripartito in accreditamento iniziale ed accreditamento standard.
3. E' altresì previsto un accreditamento avanzato, che delinea un sistema di qualità nell'erogazione dei servizi riconosciuto agli organismi che rispettano le condizioni previste nell'articolo 12.
4. I progetti formativi e/o orientativi sono finanziati sulla base di avvisi diramati dall'Amministrazione e pubblicati nel sito istituzionale dell'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Accreditamento per attività auto-finanziate
1. L'accreditamento per attività auto-finanziate è rilasciato agli organismi che intendono erogare attività orientative ed attività formative non finanziate con risorse pubbliche.
Le attività formative si concludono con il rilascio di certificazioni riconosciute dalla Regione Siciliana.
Accreditamento iniziale
1. L'accreditamento iniziale riguarda esclusivamente attività di orientamento e/o formazione professionale rientranti nelle macrotipologie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e d), del presente regolamento.
2. L'accreditamento iniziale comporta l'impossibilità per l'organismo formativo di essere capofila in eventuali associazioni temporanee di impresa o di scopo, nonché di espletare attività per un importo complessivo non superiore a 250 migliaia di euro nel corso della stessa annualità.
L'importo può essere rideterminato, con cadenza periodica triennale, con provvedimento motivato del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
3. L'organismo che abbia portato a termine almeno tre annualità di attività di orientamento e/o formazione professionale, e sia in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), può accedere all'accreditamento standard di cui all'articolo 11.
Accreditamento standard
1. L'accreditamento standard è rilasciato agli organismi che abbiano presentato la relativa istanza per organizzare ed erogare attività orientative e/o formative, senza le limitazioni dell'accreditamento iniziale, per tutte le macrotipologie di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento.
2. Gli organismi risultanti dalle cessioni di complessi aziendali operate nell'ambito dell'amministrazione commissariale straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 cumulano l'eventuale esperienza pregressa maturata dall'azienda cedente nei settori della formazione e/o dell'orientamento.
Accreditamento avanzato
1. L'accreditamento avanzato è rilasciato agli organismi accreditati per le attività autofinanziate, ovvero a quelli accreditati per attività finanziate in regime di accreditamento standard, i cui allievi, per una quota complessiva pari almeno al 50 per cento, entro i due anni decorrenti dalla conclusione del percorso formativo intrapreso, in ragione delle professionalità acquisite, o comunque, delle sistematiche attività di inserimento avviate dall'organismo, abbiano avviato un'attività lavorativa autonoma, oppure abbiano stipulato, e mantenuto, un rapporto di lavoro di durata almeno annuale.
2. Gli organismi destinatari del relativo provvedimento possono integrare il proprio logo o la propria denominazione con la dicitura "organismo formativo d'eccellenza riconosciuto dalla Regione Siciliana". Di tale riconoscimento è fatta menzione nell'Elenco di cui al comma 3 dell'articolo 17.
3. Gli avvisi per il finanziamento dei progetti formativi prevedono significative premialità a favore degli organismi in regime di accreditamento avanzato.
4. L'accreditamento avanzato è mantenuto per un triennio ed è confermato se, al termine di questo periodo, l'organismo abbia conservato le soglie minime di cui al primo comma, riferite sempre ad un biennio dalla fine del percorso. Diversamente, è ripristinato di diritto l'accreditamento standard.
Sistema regionale dell'accreditamento, istanze e procedure
1. Il sistema regionale di accreditamento è gestito per via telematica attraverso un apposito portale amministrato dal Servizio di cui all'articolo 5, comma 1. Il sistema indica le modalità di registrazione al portale con assegnazione automatizzata di credenziali di accesso alla propria area riservata, nonché le comunicazioni e gli adempimenti, con i relativi formati, connessi a ciascuna procedura e macrotipologia di accreditamento.
2. Gli organismi formativi interagiscono con il sistema mediante apposite procedure validate dall'Amministrazione, la quale comunque assicura specifiche azioni informative e di assistenza. Le comunicazioni si perfezionano esclusivamente tramite posta elettronica certificata, ed i documenti sono trasmessi in portable document format (PDF) firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo.
3. Il sistema regionale dell'accreditamento si articola nelle seguenti procedure:
a) rilascio;
b) mantenimento;
c) variazione dell'accreditamento;
d) variazione dei dati.
4. La procedura di rilascio è ordinata al conseguimento dell'accreditamento per tutte le tipologie di accreditamento.
5. La procedura di mantenimento comporta l'obbligo, per l'organismo formativo, di aggiornare la documentazione inviata una volta scaduti i termini di validità cui la stessa è sottoposta, e di trasmettere all'Amministrazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il permanere di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, nonché l'espletamento di tutti gli adempimenti a tal fine previsti dal regolamento e dagli allegati A, B, C, D ed E, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di verifica e monitoraggio previsti dall'articolo 14.
6. La procedura di variazione dell'accreditamento riguarda gli organismi già accreditati che intendono modificare il proprio sistema di accreditamento in relazione alle previsioni di cui agli articoli 6 ed 8.
7. La procedura di variazione dati è utilizzata per aggiornare il sistema informatico di qualunque situazione modificativa del precedente profilo registrato dall'organismo.
L'organismo comunica le modifiche, corredate dalla pertinente documentazione, non oltre 10 giorni dall'intervenuta variazione, all'Amministrazione, la quale provvede tempestivamente all'aggiornamento del profilo, fermi restando i poteri di cui agli articoli 14 e 15.
Verifiche, requisiti di ammissibilità e monitoraggio
1. L'Amministrazione esegue verifiche sul possesso dei requisiti, anche ricorrendo a risorse esterne, e provvede al monitoraggio sulle attività svolte.
2. La verifica si articola nei momenti dell'istruttoria e dell'audit in loco.
3. L'istruttoria si esegue ogni qual volta l'organismo effettua una delle procedure di cui all'articolo 13 e consiste in una verifica, anche a distanza, sulla veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive e sulla regolarità e completezza della documentazione inviata.
L'istruttoria si perfeziona entro 30 giorni dall'avvio della procedura.
4. Nelle ipotesi in cui le istanze e la relativa documentazione siano incomplete o comunque irregolari, la procedura è sospesa per un periodo massimo di 30 giorni ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con provvedimento motivato dell'Amministrazione e comunicato al responsabile dell'accreditamento. I dati e la documentazione restano custoditi fino al completamento della procedura.
5. Nell'ipotesi di provvedimento negativo conclusivo delle procedure di accreditamento, si applica l'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Costituiscono requisiti di ammissibilità all'accreditamento, determinanti, in caso di carenza, il rigetto dell'istanza:
a) la costituzione con atto pubblico, qualora l'organismo abbia natura di diritto privato;
b) l'espressa previsione, tra le proprie finalità statutarie, delle attività di formazione e/o orientamento, qualora l'organismo abbia natura di diritto privato;
c) la previsione, nello statuto o comunque nei regolamenti organizzativi interni, di un'analitica declinazione degli obiettivi, dei processi e dei servizi offerti, e l'organigramma completo delle funzioni e dei compiti demandati ad amministratori ed operatori con le correlate responsabilità, conformemente al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
d) l'adesione ai protocolli di legalità o ai patti d'integrità eventualmente predisposti dall'Amministrazione;
e) l'adozione del codice etico contenente il complesso delle regole comportamentali cui l'organismo ed i suoi amministratori sono tenuti nell'espletamento dei servizi resi e nei rapporti con l'utenza ed altri soggetti terzi. Il codice etico è eventualmente adottato in conformità ai protocolli di legalità o ai patti d'integrità di cui alla lettera d);
f) finalità non lucrative, qualora l'organismo abbia natura di diritto privato. Sono accolte le istanze degli organismi aventi scopo di lucro esclusivamente per le attività autofinanziate;
g) iscrizione al repertorio delle notizie economiche ed amministrative eccettuate le ipotesi previste dalla vigente disciplina;
h) adozione di un sistema contabile analitico conforme all'allegato B, requisito b6, eccettuato l'accreditamento per attività auto-finanziate;
i) copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di tutte le sedi, operative e/o occasionali, con un massimale di almeno 1.000 migliaia di euro per ciascuna polizza;
j) adozione di un piano biennale per l'aggiornamento delle competenze professionali delle risorse umane conforme al sistema di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, basato su attività formative di cui sia stata certificata la conformità alle disposizioni UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 da organismi accreditati presso l'ente italiano di accreditamento Accredia. Il piano di aggiornamento del responsabile del processo di direzione, del responsabile del processo economico-amministrativo, del responsabile del processo di analisi dei fabbisogni, del responsabile del processo di progettazione e del responsabile del processo di erogazione dei servizi è altresì elaborato e verificato in conformità all'allegato C al presente regolamento. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano agli organismi che fanno richiesta di accreditamento per le sole attività auto-finanziate;
k) assenza di esposizione debitoria a qualunque titolo maturata nei confronti dell'Amministrazione;
l) accensione del conto corrente dedicato alle spese del personale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23. La disposizione della presente lettera non si applica agli organismi che fanno richiesta di accreditamento per le sole attività auto-finanziate;
m) regolarizzazione delle carenze o delle irregolarità della documentazione nelle ipotesi ed entro i termini di sospensione del procedimento previsti nel precedente comma 4;
n) insussistenza, al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento, di taluna delle cause determinanti la revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), k), q), r) e t);
o) conformità ad ogni altro requisito declinato negli allegati A, B, C, D ed E al presente regolamento.
7. Fermi restando i poteri di verifica e monitoraggio di cui al presente regolamento ed alle vigenti disposizioni, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alle medesime condizioni, entro un mese dall'approvazione del bilancio, o comunque non oltre il 31 luglio di ciascun anno, l'organismo trasmette all'Amministrazione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta approvazione del bilancio stesso e della sua redazione in forma riclassificata, in conformità all'allegato B al presente regolamento, requisito b1).
8. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento si conclude con provvedimento espresso.
9. L'audit in loco consiste in un controllo diretto e analitico sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione in originale e può essere disposto dall'Amministrazione sia in fase istruttoria che successivamente, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, presso la sede direzionale e/o le sedi di erogazione.
10. Nell'ipotesi in cui, in sede di audit, venga riscontrata l'insussistenza, anche parziale, dei requisiti dichiarati dall'organismo nelle procedure di accreditamento, l'Amministrazione, ferme restando le garanzie di partecipazione al procedimento dell'organismo destinatario del provvedimento, adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
11. Il costo dell'audit, stabilito secondo un tariffario adottato annualmente dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, è a carico degli stessi organismi accreditati ed è ammissibile ai fini della rendicontazione qualora prevista dalla fonte di finanziamento utilizzata dall'organismo.
12. Il monitoraggio consiste nel periodico rilevamento, da parte dell'Amministrazione, di dati ed informazioni rilevanti per la valutazione delle politiche formative ed orientative, e per il progressivo esercizio dei poteri di verifica demandati all'Amministrazione. Per le finalità di cui al presente comma, gli organismi formativi trasmettono per via telematica all'Amministrazione, secondo modalità dalla stessa impartite, ed in conformità agli allegati A, B, C, D ed E, entro il mese di aprile di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente, contenente: (1)
a) informazioni e dati sulle attività di orientamento e/o di formazione professionale svolte;
b) informazioni e dati aggregati sulla efficacia ed efficienza;
c) informazioni sulle relazioni con il territorio.
13. Ulteriori dati ed informazioni per il monitoraggio sono contenuti negli allegati al presente regolamento. La grave violazione dei relativi adempimenti comporta le sanzioni di cui all'articolo 15.
Per il differimento al 7 agosto 2020, dei termini di cui al comma annotato, si rimanda al Comunicato dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale pubblicato nella G.U.R.S. 8 maggio 2020, n. 27.
Sospensione e revoca dell'accreditamento
1. Qualora siano accertate, successivamente all'accreditamento, irregolarità non integranti fattispecie di revoca ai sensi del comma 3, ovvero gli organismi non abbiano adempiuto, nei tempi e/o con le modalità previste, all'aggiornamento della documentazione scaduta, alle comunicazioni di variazione e/o all'invio delle relazioni e documenti di monitoraggio, l'Amministrazione diffida l'organismo a provvedere entro un termine non superiore ai 30 giorni.
2. Per gravi ragioni, e per il tempo strettamente necessario, è in facoltà dell'Amministrazione disporre contestualmente la sospensione dell'accreditamento in conformità all'articolo 21 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'Amministrazione dispone la revoca dell'accreditamento dell'organismo nei seguenti casi:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, o nei casi in cui sia pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica agli enti di diritto pubblico;
b) pendenza nei confronti del rappresentante dell'organismo di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) pronunciamento nei confronti del rappresentante dell'organismo di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
L'Amministrazione valuta l'entità dei fatti accertati anche con provvedimenti non definitivi dell'autorità giudiziaria, emanati nei confronti anche di coloro che siano cessati dalla carica, qualora l'organismo non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla contestata condotta, provvedendo alla sostituzione dei rappresentanti ed al contestuale esercizio delle azioni di responsabilità ai sensi del codice civile, ovvero alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali contro i soggetti responsabili;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e dei contributi previdenziali ed assistenziali;
f) applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
g) violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
h) violazione delle disposizioni relative alla gestione e rendicontazione delle attività formative e orientative in relazione al sistema contabile analitico conforme all'allega o B, requisito b6, accertate a seguito di controlli e verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica agli enti accreditati per le attività auto-finanziate;
i) violazione delle norme sul rapporto di lavoro, accertate a seguito di verifiche espletate a qualunque titolo anche da altri soggetti pubblici, comprese quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e quelle previste a tutela dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
j) mancato ripianamento della situazione debitoria, a qualunque titolo maturata nei confronti dell'Amministrazione regionale, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione, formalizzata con qualsiasi atto giuridicamente rilevante adottato dall'amministrazione creditrice o dal proprio ente di riscossione. In ogni caso, l'Amministrazione ha facoltà di adottare tutte le misure previste dalle leggi di contabilità statale o regionale, come anche di ogni altra specifica disposizione prevista dall'ordinamento, per la tutela o il recupero delle risorse pubbliche;
k) false dichiarazioni o documentazioni rese in materia di accreditamento e/o in materia di gestione delle attività finanziate;
l) violazione delle clausole contenute nei patti di integrità ovvero nei protocolli di legalità predisposti ai sensi dell'articolo l, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del codice etico di cui all'articolo 14, comma 6;
m) chiusura del conto corrente dedicato alle spese del personale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
n) violazione degli adempimenti relativi alla redazione o approvazione del bilancio riclassificato in conformità all'allegato B, requisito b1;
o) sopravvenuta cessazione della copertura assicurativa ai sensi del precedente articolo 14, comma 6;
p) violazione degli obblighi relativi all'aggiornamento del personale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del presente regolamento. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica agli enti accreditati per le attività autofinanziate;
q) violazione delle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008 di cui al decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 4223 dell'1 agosto 2014 e successivi provvedimenti attuativi;
r) mancata risoluzione, in maniera completa e definitiva, delle inadempienze oggetto di diffida nelle ipotesi ed entro il termine contenuto nella diffida stessa di cui al comma 1.
Le inadempienze possono essere accertate dall'Amministrazione come anche da qualunque altro ente deputato all'esercizio dei controlli sugli organismi formativi;
s) ogni altra sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 14, comma 6, ed ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e dei relativi allegati A, B, C, D ed E e di ogni altra normativa di settore, non sanata o comunque non sanabile dall'organismo entro i termini contenuti nella diffida a provvedere, accertata dall'Amministrazione o da qualunque altro ente nell'esercizio dei propri poteri di controllo.
4. Le violazioni previste nel comma 3 determinano la revoca dell'accreditamento dell'organismo unitariamente considerato.
5. Il procedimento di revoca dell'accreditamento dura 60 giorni. I termini possono essere sospesi nelle ipotesi ed alle condizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La sospensione e la revoca dell'accreditamento comportano l'impossibilità per l'organismo di erogare attività orientative e/o formative finanziate o riconosciute dalla Regione Siciliana dal momento in cui è stata disposta. Restano salvi gli effetti, anche successivi, che trovano il fondamento nelle attività effettivamente erogate in esecuzione della convenzione fino al momento della revoca.
7. Gli organismi destinatari del provvedimento di revoca non possono ripresentare istanza di accreditamento fino a quando non siano definitivamente cessate le cause che l'hanno determinata.
8. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale su proposta del responsabile del procedimento di cui all'articolo 5, comma 1.
Poteri di intervento
1. In caso di sospensione o di revoca dell'accreditamento, o comunque, in ogni circostanza accertata che determina l'impossibilità dell'organismo di continuare ad assicurare la prosecuzione delle attività, l'Amministrazione adotta ogni misura utile per garantire il superiore diritto dell'allievo al completamento del percorso formativo.
2. Valutati gli interessi pubblici sottesi al completamento dell'attività formativa ed ogni altra circostanza pertinente, l'Amministrazione può consentire all'organismo il completamento dell'attività in corso di svolgimento con il conseguente riconoscimento delle relative spese ammesse a rendicontazione. Alle medesime condizioni, nella sola ipotesi di sospensione dell'accreditamento, l'Amministrazione può consentire all'organismo la presentazione di progetti e/o la partecipazione ad avvisi, ma non l'avvio delle relative nuove attività, che restano condizionate alla eliminazione delle cause che hanno determinato la sospensione medesima.
3. Nei casi di accertata inadempienza, da parte dell'organismo formativo, degli adempimenti contributivi e retributivi previsti dalle vigenti normative, trovano applicazione le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Rilascio e validità dell'accreditamento
1. L'accreditamento è rilasciato a tempo indeterminato a condizione che gli organismi osservino gli adempimenti riguardanti le procedure di mantenimento previste nel presente regolamento.
2. L'efficacia dell'accreditamento decorre dalla data di emissione del relativo decreto da parte dell'Amministrazione.
3. Gli organismi accreditati e le rispettive sedi di erogazione, con le relative specificazioni, sono inseriti nell'apposito "Elenco regionale degli organismi accreditati", pubblicato nel sito dell'Amministrazione e tenuto costantemente aggiornato mediante le procedure di variazione.
4. L'accreditamento e i successivi aggiornamenti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la registrazione negli elenchi nazionali.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. Per quanto qui non previsto, si applica, unitamente alle eventuali modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, quanto disposto:
a) nella legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e nelle altre leggi, anche statali, del settore;
b) nella legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) nell'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed i relativi allegati.
Palermo, 1 ottobre 2015.
CROCETTA
Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale LO BELLO
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 19 ottobre 2015, reg. n. 1, atti del Governo, fg. n. 148.