
N.d.R.: La presente delibera è tratta dal sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 23 novembre 2016, n. 19783
Avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) e adozione di disposizioni transitorie.
Testo con annotazioni alla data 26 maggio 2021
N.d.R.: La presente delibera è tratta dal sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
VISTO l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari";
VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, recante "Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262";
VISTO, in particolare, l'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del richiamato decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotti dall'art. 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante "Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)";
VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007;
VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 1, della richiamata delibera n. 19602, a norma del quale "La Consob adotta, con successive delibere disposizioni di attuazione del regolamento, disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, e ne determina la data di avvio dell'operatività.";
VISTA la propria delibera n. 19700 del 3 agosto 2016, di "Adozione delle disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento emanato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016";
VISTA la propria delibera n. 19701 del 3 agosto 2016, di "Adozione del codice deontologico per i componenti del collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016";
VISTA la delibera n. 19729 del 21 settembre 2016, con la quale è stato costituito l'Ufficio di Segreteria tecnica dell'ACF;
VISTA la delibera n. 19782 del 23 novembre 2016 con la quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del collegio dell'ACF;
RITENUTO di determinare la data di avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF);
RITENUTO, altresì, di adottare disposizioni transitorie volte, da un lato, ad assicurare un più agevole accesso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie da parte degli investitori e, dall'altro, di consentire agli intermediari di gestire al meglio gli adempimenti connessi all'adesione al nuovo Arbitro e all'inoltro delle deduzioni nell'ambito delle procedure di ricorso;
Delibera:
N.d.R.: La presente delibera è tratta dal sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie
1. La data di avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è il 9 gennaio 2017.
N.d.R.: La presente delibera è tratta dal sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Disposizioni transitorie
1. Per un periodo di due anni dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), come determinata all'articolo 1, gli investitori che non si avvalgono del supporto di un'associazione dei consumatori ovvero di un procuratore possono presentare il ricorso all'Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea, fermo restando che le fasi successive all'inoltro del ricorso si svolgeranno secondo le modalità informatiche rese note sul sito web dell'Arbitro.
2. Per un periodo di due anni dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all'associazione che, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all'ACF con le modalità rese note sul sito web, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del predetto regolamento. (1)
3. Entro quattro mesi dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), gli intermediari provvedono a modificare la documentazione contrattuale al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, lettera a), del regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob.
23 novembre 2016
Il Presidente
GIUSEPPE VEGAS
Per la proroga, al 31 dicembre 2020, del periodo di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 1, comma 1, della Delibera CONSOB 20 dicembre 2018, n. 20760. Il predetto periodo è stato ulteriormente prorogato, fino al 1° luglio 2021, dall'art. 1, comma 1, della Delibera CONSOB 22 dicembre 2020, n. 21666 e fino al 30 settembre 2021 dall'art. 2, comma 6, della Delibera CONSOB 26 maggio 2021, n. 21867.