
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 13 marzo 2017
G.U.R.S. 31 marzo 2017, n. 13
Modifiche ed integrazioni del flusso informativo della SDO (scheda di dimissione ospedaliera) di cui al decreto 11 aprile 2011 in base ai contenuti del decreto ministeriale n. 261 del 7 dicembre 2016.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 novembre 1993, n. 30 [N.d.R. recte: legge regionale 3 novembre 1993, n. 30] "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto assessoriale n. 94115 del 20 luglio 1991, con il quale è stata istituita la scheda nosologica ospedaliera;
Visto il decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale ed è stato istituito il flusso informativo relativo;
Visto il decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono state definite le modalità di raccolta, i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;
Visto il decreto del Ministro della sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati" con il quale sono state fornite, tra l'altro, regole generali per la codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto del Ministro della sanità n. 36615 del 27 novembre 2001, che, sulla base del citato D.M. n. 380/2000 e della normativa vigente sulla privacy, adegua il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera e impartisce istruzioni sulle regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni e sulla trasmissione del relativo flusso informativo;
Visto il decreto assessoriale n. 2365 del 18 dicembre 2003 "Approvazione della scheda di dimissione ospedaliera e del disciplinare tecnico con tracciato record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati" (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 23 gennaio 2004);
Viste le indicazioni per la compilazione e codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative contenute nel tracciato nazionale della scheda di dimissione ospedaliera, fornite dalla cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario in esito alla seduta del 9 luglio 2008 e trasmesse per la divulgazione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 ottobre 2008;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 dicembre 2008 "Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere";
Visto l'Accordo, sancito nel corso della seduta del 29 aprile 2010, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale si approvano le nuove linee guida per le informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui al precedente Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002;
Visto il decreto del Ministro della salute n. 135 dell'8 luglio 2010, relativo a "Regolamento recante integrazioni delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380" (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2010);
Visto il decreto assessoriale n. 1822 del 13 luglio 2010 "Adozione del sistema di classificazione ICD9-CM-2007 - versione 24 della classificazione dei DRG", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 13 agosto 2010;
Visto il decreto assessoriale n. 2068 del 9 agosto 2010, relativo a "Aggiornamento delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 17 settembre 2010;
Visto il D.D.G. n. 563 dell'1 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 giugno 2011), relativo a "Aggiornamento delle Linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera";
Visto il decreto assessoriale n. 632 dell'11 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 giugno 2011), relativo a "Aggiornamento delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera";
Visto il D.D.G. n. 269 del 7 febbraio 2013 (pubblicato nel suppl. ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'8 marzo 2013), relativo a "Aggiornamento delle Linee guida per la compilazione e la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera";
Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 febbraio 2017), con il quale vengono integrate le informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e viene disciplinato il relativo flusso informativo al fine di adeguare il contenuto informativo SDO alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione della programmazione sanitaria, anche in considerazione degli orientamenti definiti dalla normativa dell'Unione europea;
Considerato che il citato decreto ministeriale 7 dicembre 2016 nell'articolo 1 indica le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite; ed in particolare dispone anche che il trattamento dei dati acquisiti sia funzionale a:
a) supportare i processi di "programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria";
b) perseguire le finalità relative ai trattamenti effettuati per scopi statistici dai soggetti pubblici che fanno parte del SISTAN e ai trattamenti effettuati per scopi scientifici;
c) consentire una rilevazione sistematica a scopi epidemiologici;
Ritenuto necessario recepire il contenuto del disciplinare tecnico riportato nell'allegato "A" del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016;
Decreta:
Recepimento dei contenuti del decreto ministeriale 7 dicembre 2016
Le informazioni da rilevare tramite il flusso della scheda di dimissione ospedaliera di cui al decreto ministeriale n. 380 del 27 ottobre 2000 ed al decreto assessoriale n. 632 dell'11 aprile 2011 (citati in premessa) sono aggiornate in base ai contenuti del decreto ministeriale 7 dicembre 2016 per le finalità riportate nel relativo articolo 1 e citate in premessa.
La nuova scheda di dimissione ospedaliera
La nuova scheda di dimissione ospedaliera si compone delle seguenti sezioni:
A. Sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche di seguito riportate:
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
2-bis ) numero progressivo scheda SDO della puerpera;
3) cognome e nome del paziente;
4) sesso;
5) data di nascita;
6) comune di nascita;
6-bis ) livello di istruzione;
7) stato civile;
8) comune di residenza;
9) cittadinanza;
10) codice identificativo del paziente;
11) regione di residenza;
12) ASP/ASL di residenza.
B. Sezione seconda, che contiene le informazioni del seguente elenco, la cui numerazione riprende e prosegue la numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera A):
1) codice istituto di cura;
2) numero progressivo della scheda SDO;
13) regime di ricovero;
13-bis ) data di prenotazione;
13-ter ) classe di priorità;
14) data di ricovero;
14-bis ) ora di ricovero;
15) unità operativa di ammissione;
16) onere della degenza;
17) provenienza del paziente;
18) tipo di ricovero;
19) traumatismi o intossicazioni;
19-bis ) codice causa esterna;
20) trasferimenti interni;
20-bis ) trasferimenti esterni;
20-ter ) unità operativa trasferimento esterno;
21) unità operativa di dimissione;
22) data di dimissione o morte;
22-bis ) ora di dimissione o morte;
23) modalità di dimissione;
24) riscontro autoptico;
25) motivo del ricovero in regime diurno;
26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno;
27) peso alla nascita;
28) diagnosi principale di dimissione;
28-bis ) diagnosi principale di dimissione presente al ricovero;
28-ter) lateralità diagnosi principale;
28-quater) stadiazione condensata;
29) diagnosi secondarie di dimissione;
29-bis ) diagnosi secondarie presenti al ricovero;
29-ter) lateralità diagnosi secondarie;
29-quater) stadiazione condensata secondaria;
30) intervento principale;
30-bis) intervento principale esterno;
30-ter) data intervento principale;
30-quater) ora inizio intervento principale;
30-quinquies) identificativo chirurgo intervento principale;
30-sexies) identificativo anestesista intervento principale;
30-septies) check list sala operatoria intervento principale;
30-octies) lateralità intervento principale;
31) interventi secondari;
31-bis) interventi secondari esterni;
31-ter) data intervento secondario;
31-quater) ora inizio intervento secondario;
31-quinquies) identificativo chirurgo intervento secondario;
31-sexies) identificativo anestesista intervento secondario;
31-septies) check list sala operatoria intervento secondario;
31-octies) lateralità interventi secondari;
32) rilevazione del dolore;
33) pressione arteriosa sistolica;
34) creatinina serica;
35) frazione eiezione.
Responsabilità e modalità di compilazione e conservazione della scheda di dimissione ospedaliera
1. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, comprensive dell'obbligo di conservazione della documentazione cartacea o di suo equivalente documento digitale, e che tutte le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono trovare valida e completa documentazione analitica nelle corrispondenti cartelle cliniche, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato, costituente parte integrante del presente decreto.
2. Resta in vigore quant'altro già disciplinato dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000 come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 7 dicembre 2016.
Oneri informativi a carico delle strutture erogatrici pubbliche e private
Le strutture erogatrici pubbliche inviano all'Assessorato della salute con periodicità mensile, entro il 18° giorno del mese successivo a quello di competenza, le informazioni di cui all'articolo 2, che costituiscono debito informativo anche nei confronti del Ministero della salute. Le strutture erogatrici private inviano le informazioni di cui all'articolo 2, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza, all'ASP territorialmente competente, che provvederà al successivo inoltro all'Assessorato della salute. Qualora il 18° giorno sia un sabato o un festivo la scadenza si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Eventuali integrazioni devono essere trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della rilevazione.
La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica, attenendosi alle indicazioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto e secondo le specifiche funzionali pubblicate nel sito internet del Ministero della salute www.nsis.ministerosalute.it.
Decorrenza e obblighi
Le disposizioni contenute nel presente decreto, di cui l'allegato "A" è parte integrante, entrano in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2017.
Il rispetto dei tempi di trasmissione del flusso e la qualità e completezza dei dati sarà oggetto di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie ed IRCCS.
Obbligo di trasmissione del tracciato txt e del nuovo tracciato xml
Sarà mantenuto per l'intero anno 2017 l'obbligo per le strutture sanitarie di inviare sia il tracciato TXT attualmente in vigore, per come espressamente previsto dal decreto assessoriale 11 aprile 2011 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 3 giugno 2011), che il nuovo tracciato in formato xml con le informazioni indicate nell'art. 2 del presente decreto e nell'allegato "A", parte integrante del decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il provvedimento, comprensivo dell'allegato A, è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 13 marzo 2017.
GUCCIARDI
ALLEGATO A
DISCIPLINARE TECNICO
La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) deve essere compilata per tutti i pazienti dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati.
La SDO è parte integrante della cartella clinica di cui costituisce una rappresentazione sintetica e fedele, finalizzata a consentire la raccolta sistematica, economica e di qualità controllabile delle principali informazioni contenute nella cartella stessa.
La cartella clinica ospedaliera costituisce lo strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche rilevanti, che riguardano un singolo ricovero ospedaliero di un paziente.
Ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l'intero ricovero del paziente nell'istituto di cura; essa, conseguentemente, coincide con la storia della degenza del paziente all'interno dell'istituto di cura. La cartella clinica ospedaliera ha, quindi, inizio al momento dell'accettazione del paziente da parte dell'istituto di cura, segue il paziente nel suo percorso all'interno dell'istituto di cura ed ha termine al momento della dimissione del paziente dall'istituto di cura.
L'eventuale trasferimento interno del paziente da una unità operativa all'altra dello stesso istituto di cura non deve comportare la sua dimissione e successiva riammissione.
Il numero identificativo, caratteristico di ciascuna cartella clinica e della relativa SDO, deve, pertanto, essere il medesimo per tutta la durata del ricovero, indipendentemente dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cura.
Fanno eccezione i casi di passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, o viceversa, e il passaggio da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà procedere alla compilazione di una nuova cartella clinica e di una nuova SDO.
In caso di ricovero diurno, la cartella clinica, e la corrispondente SDO, devono raccogliere la storia e la documentazione del paziente relative all'intero ciclo di trattamento; ogni singolo accesso giornaliero del paziente è conteggiato come giornata di degenza e la data di dimissione corrisponde alla data dell'ultimo contatto con l'istituto di cura in cui si è svolto il ciclo assistenziale; la cartella clinica, e la corrispondente SDO, relative ai ricoveri diurni, devono essere chiuse convenzionalmente alla data del 31 dicembre di ciascun anno, salvo dar luogo a una nuova cartella, e a una nuova SDO, per i cicli di trattamento in ricovero diurno che dovessero proseguire l'anno successivo.
Le strutture pubbliche e private inviano i dati di cui all'art. 2, esclusivamente in modalità elettronica in due tracciati distinti, di seguito indicati:
- tracciato A - che contiene le informazioni di carattere anagrafico;
- tracciato B - che contiene le informazioni relative al ricovero.
Le informazioni di dettaglio contenute nei due tracciati sono indicate di seguito nelle tabelle.
Si rimanda al documento di specifiche funzionali per il dettaglio delle regole che disciplinano i tracciati record, indicazioni di dettaglio circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi; i valori di riferimento da utilizzare nella predisposizione dei file XML sono contenuti nel documento di specifiche funzionali pubblicato nel sito internet del Ministero www.nsis.salute.gov.it.
Relativamente a tali specifiche fanno eccezione:
- i tempi di trasmissione riportati nel paragrafo 2.3 in quanto disciplinati dall'articolo 4 del presente decreto;
- il campo relativo al codice identificativo del paziente (vedere più avanti le indicazioni riportate nel tracciato A);
- i campi relativi ai codici identificativi di chirurgo intervento principale, anestesista intervento principale, chirurgo intervento secondario e anestesista intervento secondario, che devono riportare il codice fiscale in chiaro.
Ne consegue che la procedura di cifratura descritta nei paragrafi da 5.2 a 5.6 delle specifiche funzionali ministeriali è a carico della Regione.
La seguente tabella riporta, per ciascuna informazione di carattere anagrafico prevista dal presente decreto la definizione, fermo restando che per il dettaglio del relativo sistema di codifica, riconosciuto come standard nazionale per le regole che disciplinano i tracciati record, per le indicazioni circa la struttura dei file XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi si rimanda al documento di specifiche funzionali pubblicate nel sito del Ministero www.nsis.salute.gov.it.