Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 20 luglio 1991

G.U.R.S. 26 ottobre 1991, n. 50

Istituzione della scheda nosologica individuale presso i presidi ospedalieri pubblici e privati convenzionati nel territorio della Regione.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la legge regionale n. 6/81;

Visto il D.A. n. 78010 de1 7 novembre 1989;

Visto i1 DA. n. 81598 de1 3 maggio 1990;

Considerata la necessità di ricorrere ad una più adeguata valutazione dei dati di degenza e di attività ospedaliera secondo i criteri più avanzati e affidabili;

Decreta:

Art. 1

E' istituita la scheda nosologica ospedaliera individuale che dovrà essere utilizzata, per ogni singolo ricovero, presso i presidi ospedalieri pubblici e privati convenzionati in tutto il territorio regionale.

Art. 2

La scheda nosologica individuale composta da due quadri (A e B) su unica facciata ed in doppio foglio di carta chimica è identica alla scheda adottata nei presidi ospedalieri di cui al D.A. n. 81598 del 3 maggio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 23 giugno 1990.

Art. 3

Il quadro A verrà di regola compilato presso l'ufficio accettazione del presidio ospedaliero.

Il quadro B sarà compilato per le voci 14, 15, 16, 17, 18, 19 dagli operatori sanitari del reparto di ricovero; per le voci 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 esclusivamente dal personale medico di reparto in maniera chiara e leggibile, ad eccezione della codifica che dovrà essere curata dal personale addetto delle direzioni sanitarie.

Art. 4

La cartella clinica dovrà, per ogni ricovero, essere intestata ed aperta, unitamente alla scheda nosologica presso l'ufficio di accettazione del presidio ospedaliero. Negli orari di non funzionamento dello stesso potrà essere aperta in sede di pronto soccorso o direttamente nel reparto di ricovero, fermo restando l'obbligo del regolare completamento del quadro A della scheda da parte di detto ufficio di accettazione entro 24 ore dall'avvenuto ricovero.

Art. 5

Il primario del reparto di dimissione è responsabile della qualità dei dati sanitari riportati sul quadro B della scheda nosologica.

Il direttore sanitario del presidio ospedaliero è responsabile della completezza e della accuratezza dei dati richiesti, dei flussi intraospedalieri della scheda e del regolare inoltro all'Osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 6

I reparti di dimissione provvederanno all'invio della scheda, debitamente compilata, alla direzione sanitaria del presidio entro giorni due dalla dimissione.

La scheda relativa al Day Hospital verranno inviate alla direzione sanitaria non appena concluso l'anno di riferimento.

Art. 7

I medici del reparto di dimissione sono tenuti a collaborare con gli operatori della direzione sanitaria per la congrua codifica dei casi clinici.

Art. 8

L'adozione della scheda nosologica individuale entrerà in vigore dall'1 gennaio 1992.

Non saranno ammesse al flusso le schede prive di un codice individuale.

Art. 9

I moduli di scheda nosologica dovranno essere stampati a cura della USL in cui ricade il presidio ospedaliero, secondo le modalità indicate dall'OER, su doppia foglio in carta chimica. Le relative gare per la fornitura di detto materiale dovranno essere espletate entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto.

Art. 10

Le USL di competenza cureranno trimestralmente la digitazione dei dati delle schede nosologiche seconda le indicazioni impartite dall'OER.

I dati su supporto magnetico verranno inviati all'OER entro il trimestre successivo. Per tale digitazione di dati, dalla cui qualità saranno in ogni caso responsabili, le USL potranno stipulare convenzioni con ditte private. Le relative gare dovranno essere espletate entro giorni 60 dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 11

In caso di inadempienza da parte delle USL si ricorrerà ai poteri sostitutivi di questa amministrazione.

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 20 luglio 1991.

ALAIMO