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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 18 aprile 2017

G.U.R.S. 5 maggio 2017, n. 18

Prescrizioni fitosanitarie obbligatorie per la difesa delle pomacee dal colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Visti la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con i quali è stato conferito al dr. Gaetano Cimò l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la nota n. 44967 del 22 settembre 2016, con la quale il dirigente generale dr. Gaetano Cimò ha assunto l'interim del servizio;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visti il titolo III e l'art. 50 del suddetto decreto legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonchè le finalità e le competenze dei Servizi fitosanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 di modifica ed integrazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Visto il D.D.G. n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 31 luglio 2015, con il quale è stato riorganizzato il servizio Fitosanitario regionale in attuazione del decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole del 10 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 15 ottobre 1999, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica";

Visto il decreto dirigenziale di questo Servizio n. 6754 del 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 23 gennaio 2015 che stabilisce fra l'altro la delimitazione delle "aree infette di focolaio primario" e "zone di sicurezza" relative a Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) e le relative prescrizioni obbligatorie nel territorio della Regione Sicilia;

Visto il decreto dirigenziale di questo servizio n. 8253 del 29 dicembre 2016, con il quale è stata aggiornata la delimitazione delle "aree infette di focolaio primario" e "zone di sicurezza";

Considerato che il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) è ormai diffuso su tutto il territorio delimitato dal D.R.S. n. 8253 del 29 dicembre 2016 e in tali zone non si può ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione, pertanto è opportuno adeguare le prescrizioni per la lotta contro questa fitopatia ed emanare nuove misure obbligatorie, nel rispetto di quanto previsto dal sopra citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria;

Considerato che l'attività apistica, pur indispensabile per l'impollinazione dei fruttiferi, può operare la diffusione involontaria del patogeno e che, per tale ragione, può essere assoggettata a opportuna regolamentazione;

Visti gli esiti dei controlli ufficiali svolti da questo Servizio;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Ai fini del presente provvedimento, per piante ospiti di Erwinia amylovora si intendono le specie coltivate e spontanee appartenenti ai generi Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e alla specie Photinia (Stranvaesia) davidiana.

Art. 2

E' fatto obbligo a chiunque di segnalare al servizio Fitosanitario regionale la presenza di eventuali piante che presentino sintomi riferibili al batterio Erwinia amylovora. Il servizio Fitosanitario provvederà alla verifica dei casi sospetti mediante ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali, nonchè a contrassegnare le piante, anche per lotti omogenei, sottoposte a verifica.

Art. 3

In caso di focolai primari in zona precedentemente indenne, qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di Erwinia amylovora in un campione di materiale vegetale, questo servizio Fitosanitario regionale (di seguito SFR) dispone di estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta e, in considerazione del rischio fitosanitario anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette, fino ad un raggio di 10 metri. Il SFR può disporre l'estirpazione di tutte le piante ospiti dell'appezzamento, ancorché asintomatiche, quando la percentuale di piante irrimediabilmente compromesse è uguale o superiore al 30%. La valutazione del rischio fitosanitario, è effettuata anche riguardo alla presenza di appezzamenti nelle vicinanze con piante ospiti. Per finalità di prevenzione fitosanitaria, il SFR può applicare tale misura anche in presenza di percentuali inferiori.

In caso di vivai o commercianti di piante, il SFR può disporre l'estirpazione e la distruzione anche di piante ospiti asintomatiche presenti nelle vicinanze dell'area contaminata, per un raggio eventualmente superiore a 10 mt, o appartenenti allo stesso lotto di origine dei vegetali riscontrati infetti, nel corso di controlli ufficiali effettuati da ispettori fitosanitari.

Nelle zone di sicurezza è fatto obbligo a chiunque di eliminare le piante o le parti di pianta che presentino sintomi riferibili al colpo di fuoco batterico, senza vincolo di analisi batteriologiche di conferma.

Art. 4

Nelle aree delimitate dal SFR e classificate come focolaio o di sicurezza si applicano le seguenti prescrizioni:

- Qualora gli accertamenti ufficiali confermino la presenza dell'agente patogeno Erwinia amylovora in un campione di materiale vegetale, il SFR informa il detentore delle piante e dispone l'estirpazione delle piante infette o la completa eliminazione e distruzione con il fuoco delle parti di piante infette. Il SFR può disporre l'estirpazione di tutte le piante ospiti dell'appezzamento, ancorché asintomatiche, quando la percentuale di piante irrimediabilmente compromesse è uguale o superiore al 30%. La valutazione del rischio fitosanitario è effettuata anche riguardo alla presenza di appezzamenti nelle vicinanze con piante ospiti. Per finalità di prevenzione fitosanitaria, il SFR può applicare tale misura anche in presenza di percentuali inferiori.

- E' obbligatoria l'applicazione del protocollo fitosanitario per la lotta contro il colpo di fuoco batterico, di cui all'allegato A al presente decreto.

- Sono vietati il commercio e la messa a dimora, senza preventiva autorizzazione del SFR, delle piante dei seguenti generi:

Cotoneaster (cotognastro);

Crataegus (biancospino);

Cydonia (cotogno) ad eccezione dei relativi portinnesti;

Mespilus (nespolo);

Photinia (fotinia e stranvesia);

Pyracantha (agazzino)

nonché di quelle appartenenti alle specie Amelanchier

canadensis e Amelanchier alnifolia.

Art. 5

Le piante o parti di piante infette devono essere distrutte in loco mediante la bruciatura, evitando ulteriore diffusione dell'agente patogeno. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.

Al termine delle operazioni, tutti gli strumenti e macchinari nonché il vestiario utilizzati devono essere sterilizzati in modo idoneo per via chimica o fisica.

Art. 6

E' fatto divieto di trasportare fuori dall'area focolaio e sicurezza piante e parti di piante di specie ospiti di Erwinia amylovora, senza preventiva autorizzazione del SFR. La circolazione dei frutti è autorizzata, qualora vengano rispettate le prescrizioni tecniche riportate negli allegati B ("indicazioni relative alla raccolta dei frutti") e C ("indicazioni relative alle fasi di post raccolta dei frutti") al presente decreto, fatto salvo l'espresso divieto del SFR.

Nel periodo dall'1 marzo al 30 settembre di ogni anno, è fatto divieto di spostare alveari dai focolai verso aree indenni, salvo autorizzazione e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente individuate dal SFR, a fronte di specifica e motivata richiesta.

Art. 7

Lo stato di "area focolaio" e di "area di sicurezza" potrà essere revocato dal SFR solo dopo che, per tre anni consecutivi, e a seguito di controlli ufficiali, non sia stata rilevata alcuna presenza della malattia.

Art. 8

Il SFR, per motivate ragioni di prevenzione, può disporre misure ulteriori a quelle sopra indicate.

Art. 9

L'estirpazione di piante e la loro distruzione, nonché le altre misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto, devono essere effettuate a spese del proprietario delle piante o del conduttore, a qualsiasi titolo, del terreno in cui si trovano le piante stesse, sotto il controllo del SFR. In ogni caso rimane impregiudicata la possibilità di applicare quanto previsto dall'art. 14 del D.M. n. 356 del 1999.

Art. 10

Sono vietate la detenzione e la manipolazione delle colture di Erwinia amylovora, fatta salva l'applicazione del titolo X del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005. Per il trasporto di piante ospiti, loro parti e relativo materiale vegetale, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.M. n. 356/1999.

Art. 11

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si applicano il decreto del Ministero delle politiche agricole 19 settembre 1999, n. 356 e il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, con successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13

Il D.D.S. n. 6754/2014 del 22 dicembre 2014 di cui alle premesse è abrogato.

Art. 14

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Palermo, 18 aprile 2017.

Il dirigente del servizio fitosanitario ad interim: CIMO'