
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 maggio 2017
G.U.R.I. 20 maggio 2017, n. 116
Soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 44-ter, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, "sono individuate..." le "... gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva...." e "... le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione....";
Visto l'art. 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede la soppressione delle contabilità speciali scolastiche dall'anno 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: "Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, e in particolare l'art. 2, nel quale si prevede che:
in attuazione del comma 2 dell'art. 44-ter della predetta legge n. 196 del 2009 sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva;
la soppressione delle predette gestioni è operata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione;
entro i trenta giorni precedenti alla data di soppressione, l'amministrazione di riferimento comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'importo eventualmente da riassegnare e che in caso di mancata comunicazione entro il predetto termine non si dà luogo ad alcuna riassegnazione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e, in particolare, gli articoli 585 e ss.;
Tenuto conto che la soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Soppressione delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria
1. Le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria di cui all'elenco allegato sono soppresse alla data del 30 giugno 2017. A decorrere dal 1° luglio 2017 viene inibita ai titolari l'operatività sulle predette contabilità speciali e conti di tesoreria. La chiusura delle contabilità speciali e dei conti di tesoreria interessati è disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente sui capitoli indicati nell'elenco allegato, a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Su richiesta documentata delle amministrazioni interessate, da trasmettere entro il 31 maggio 2017, per il tramite del coesistente Ufficio centrale di bilancio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, gli importi necessari per l'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte entro la predetta data, sono riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione coinvolta, ai sensi dell'art. 44-ter, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine non si dà luogo ad alcuna riassegnazione.
4. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili da sopprimere risultino parzialmente o totalmente accantonate per pignoramenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017
5. I funzionari delegati titolari delle gestioni soppresse in via definitiva rendono il conto amministrativo della loro gestione al 30 giugno 2017, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2017
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO