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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2017

G.U.R.I. 19 aprile 2017, n. 91

Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.

Testo con annotazioni alla data 24 luglio 2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Visto, in particolare, l'art. 40, comma 2, lettera p), della medesima legge n. 196 del 2009;

Visto l'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonchè per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria";

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 90 del 2016, che introduce, tra l'altro, l'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, recante "Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria";

Visto il comma 1 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni;

Visto il comma 2 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, in base al quale, con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva;

Visto il comma 3 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, in base al quale, con il decreto di cui al comma 1, sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue;

Visto il comma 4 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, in base al quale non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonchè i casi di urgenza e necessità;

Visto, l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'art. 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 90 del 2016 e la riconduzione al regime di contabilità ordinaria ovvero la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.";

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

Visto l'art. 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visti gli articoli 6, comma 6, e 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante "Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

Visto l'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169;

Ritenuto di stabilire le modalità con cui dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 44-ter, commi 1, 2 e 3, della legge n. 196 del 2009;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Riconduzione al regime di contabilità ordinaria

1. In attuazione del comma 1 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria.

2. La lista delle predette gestioni, unitamente alla data entro la quale è operata la riconduzione, è riportata nell'allegato 1 al presente decreto. La riconduzione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. Fatta salva la facoltà di cui al comma 5, la nuova assegnazione avviene tramite ordini di accreditamento in favore di un funzionario delegato di contabilità ordinaria già attivo oppure di nuova nomina.

4. L'assegnazione al funzionario delegato avviene di norma per l'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Almeno trenta giorni prima della data prevista per la riconduzione al regime di contabilità ordinaria, tramite apposita comunicazione, l'amministrazione di riferimento propone al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un piano finanziario degli impegni e dei pagamenti, ove necessario secondo un profilo pluriennale, anche sulla base delle indicazioni fornite dai funzionari delegati circa il profilo temporale previsto per i pagamenti da effettuarsi a valere sul predetto importo. Con la medesima comunicazione, l'amministrazione segnala altresì al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'eventuale sussistenza di una minore esigenza finanziaria in considerazione delle obbligazioni assunte e dei pagamenti previsti dai funzionari delegati. Le somme non oggetto di riassegnazione restano acquisite al bilancio dello Stato.

5. Le amministrazioni di riferimento possono stabilire che, alla chiusura delle contabilità speciali o dei conti di tesoreria, la gestione prosegua, anzichè tramite funzionario delegato di contabilità ordinaria, direttamente tramite ordinativi primari di spesa a valere su apposito capitolo del bilancio dello Stato. Tale circostanza deve essere segnalata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella comunicazione di cui al comma 4.

6. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, gli eventuali introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria o, nel caso di cui al comma 5, degli stanziamenti di bilancio è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.

7. Nel caso in cui una quota o la totalità delle risorse depositate su contabilità speciali o conti di tesoreria, la cui gestione viene ricondotta al regime di contabilità ordinaria, sia stata accantonata dalla tesoreria a seguito di un atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 del codice di procedura civile e la relativa procedura esecutiva non si sia ancora conclusa, la tesoreria competente mantiene il vincolo pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in uso. Qualora, a seguito della conclusione della procedura esecutiva occorra restituire all'amministrazione pignorata, in tutto o in parte, la disponibilità delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con le stesse modalità previste al comma 3.

8. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al presente articolo la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa per le quali è consentito il trasporto all'esercizio successivo, secondo le disposizioni di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2

Soppressione in via definitiva

1. In attuazione del comma 2 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva.

2. La lista delle predette gestioni, unitamente alla data entro la quale è operata la soppressione, è riportata nell'allegato 2 al presente decreto. La soppressione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. (1)

3. Le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. A tal fine, entro i trenta giorni precedenti alla data di soppressione, l'amministrazione di riferimento comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'importo eventualmente da riassegnare. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine non si dà luogo ad alcuna riassegnazione.

4. Nel caso in cui una quota o la totalità delle risorse depositate su contabilità speciali o conti di tesoreria, di cui si preveda la soppressione definitiva, sia stata accantonata dalla tesoreria a seguito di un atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 del codice di procedura civile e la relativa procedura esecutiva non si sia ancora conclusa, la tesoreria competente mantiene il vincolo pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in uso. Qualora, a seguito della conclusione della procedura esecutiva occorra restituire all'amministrazione pignorata, in tutto o in parte, la disponibilità delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con le stesse modalità previste al comma 3.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda ai DD.MM. Economia e Finanze 11 maggio 2017, 4 agosto 2017 e 15 febbraio 2018.

Art. 3

Contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi

1. In attuazione del comma 3 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, sono definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

2. Nell'allegato 3 al presente decreto sono indicate le contabilità speciali aventi le caratteristiche di cui al comma 1. Per le contabilità speciali di cui alla lista A dell'allegato è indicata la data entro la quale è operata la soppressione: le disponibilità eventualmente giacenti sulle medesime contabilità speciali sono versate all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La soppressione delle contabilità speciali di cui alla lista B dell'allegato avviene a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile, da effettuarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, avuto riguardo alla verifica degli interventi già in corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente approvati e integralmente finanziati a valere sulle relative disponibilità residue alla data del presente decreto, alla provenienza originaria delle risorse, nonchè a contenziosi eventualmente pendenti. Con uno o più successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è individuata la data entro la quale è operata la soppressione delle contabilità speciali di cui alla lista B e indicata la destinazione delle eventuali disponibilità residue.

3. La soppressione è effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4

Rendicontazione delle gestioni ricondotte al regime ordinario o soppresse in via definitiva

1. I funzionari delegati titolari delle gestioni operanti sulle contabilità speciali individuate dal presente decreto e riportate negli allegati 1, 2 e 3, alla data ivi indicata di riconduzione al regime ordinario o della soppressione in via definitiva, rendono il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. Alle gestioni operanti sulle contabilità speciali individuate nell'allegato 1 si applicano le disposizioni dell'art. 61, commi 1 e 2 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo previsto dal predetto art. 61, comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3.

3. Le disposizioni di cui all'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, richiamate al comma 2, si applicano, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, anche ai fondi trasferiti tra funzionari delegati delle amministrazioni ivi indicate, a norma dell'art. 1 della stessa legge, o di altre amministrazioni autorizzate ad operare con le modalità della legge medesima, nonchè ai fondi direttamente accreditati in contabilità speciale a carico degli stanziamenti di bilancio. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo previsto dal predetto art. 61, comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3.

4. I titolari dei conti aperti presso la tesoreria statale diversi dalle contabilità speciali, individuati dal presente decreto e riportati negli allegati 1 e 2, alla data ivi indicata di riconduzione al regime ordinario o soppressione in via definitiva, rendono il conto finanziario della loro gestione secondo i termini e le modalità previsti dalle disposizioni che regolano il funzionamento delle gestioni cui i conti medesimi fanno capo.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Le liste di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, possono essere modificate con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Qualora le predette liste debbano essere modificate unicamente con riferimento alla data entro la quale operare la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione, fermo restando il rispetto del limite di 24 mesi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016, la predetta modifica è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate. (1)

2. Un'eventuale modifica dell'intestazione o del numero identificativo dei conti di tesoreria elencati negli allegati al presente decreto, resasi necessaria nelle more della concreta attuazione di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, non pregiudica le operazioni di riconduzione al regime di contabilità ordinaria o di soppressione in via definitiva delle gestioni, come riportate nei medesimi allegati.

3. Con una o più circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, saranno fornite specifiche indicazioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

BOSCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 639

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Economia e Finanze 11 settembre 2017.

(1)

Per l'eliminazione delle gestioni contabili di cui alla lista B del presente allegato si rimanda al D.P.C.M. 13 febbraio 2020 e ai DD.MM. Economia e Finanze 15 dicembre 202017 febbraio 202119 luglio 2022 e 24 luglio 2023.