
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 12 maggio 2017, n. 24
G.U.R.I. 24 maggio 2017, n. 119
Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017. (Ordinanza n. 24). (1)
TESTO COORDINATO (all'O.P.C.M. 24 aprile 2018, n. 55 e con annotazioni alla data 2 agosto 2019)
Per l'assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi della presente si rimanda all'O.P.C.M. 2 agosto 2019, n. 79.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonchè con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonchè delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;
Vista, in particolare, la lettera l-bis) del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto-legge, introdotta dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, il quale prevede che il Commissario straordinario promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri: 1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonchè secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 2) affidamento degli incarichi da parte dei comuni, mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purchè iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 ovvero, in mancanza, purchè attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco; 3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonchè degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi;
Vista lo schema concordato dal Commissario straordinario e dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per la stipula della convenzione prevista dal citato art. 1, comma 1, lettera l-bis), n. 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista, in particolare, l'appendice 5 al predetto schema di convenzione ("Analisi dei costi e quotazione analitica", e in particolare la tabella denominata "Quotazione analitica delle attività in convenzione tra Commissario straordinario e Centro MS", e condivisa la valutazione di congruità dei costi ivi espressa;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del predetto schema di convenzione, la cui sottoscrizione avverrà contestualmente alla pubblicazione della presente ordinanza, nonchè a disciplinare le modalità con cui i comuni provvederanno ad affidare gli incarichi professionali per la predisposizione degli studi di microzonazione sismica, ad approvare gli studi stessi e a percepire e impiegare i relativi finanziamenti;
Vista l'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, con la quale sono state dettate le regole per l'accesso ai contributi per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici;
Rilevato che si approssima la scadenza del termine fissato dall'art. 7, comma 1, della predetta ordinanza n. 13 del 2017 per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, e che è opportuno disporre una proroga del detto termine in considerazione delle difficoltà registrate nella fase di avvio delle procedure di ricostruzione;
Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 20 aprile 2017;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;
Dispone:
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Studi di microzonazione sismica di III livello
1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono finalizzate a dotare i comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 di studi di microzonazione sismica di III livello come definiti dagli "Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, da utilizzare per la pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal sisma.
2. La predisposizione degli studi dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3907 del 13 novembre 2010, nonchè sulla base dei "Criteri di utilizzo degli studi di microzonazione per la ricostruzione" di cui al documento allegato al n. 1 alla presente ordinanza. L'attività viene svolta con il supporto ed il coordinamento scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CMS) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. L'attività di supporto e coordinamento del Centro di microzonazione sismica è definita da apposita convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del decreto-legge n. 189 del 2017 come da schema allegato al n. 2 alla presente ordinanza, e che è sottoscritta fra le parti contestualmente alla pubblicazione della presente ordinanza.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Soggetti e compiti
1. I comuni svolgono funzioni di soggetti attuatori per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello ed operano con il supporto delle strutture tecniche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e con l'affiancamento del CMS, che in particolare coordina l'attività di esperti incaricati e cura lo svolgimento di una parte degli studi secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 3 dell'art. 1.
2. Per monitorare l'avanzamento degli studi di microzonazione ed assicurare l'efficacia e la tempestività delle attività delle istituzioni competenti è costituito un apposito "Gruppo di lavoro", composto da:
un rappresentante della struttura del Commissario straordinario, che assume le funzioni di coordinatore del gruppo;
un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, indicato dal Capo del Dipartimento;
quattro rappresentanti delle regioni, indicati dai dirigenti delle strutture competenti;
tre rappresentanti del CMS, indicati dal responsabile del Centro stesso.
3. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di avanzamento degli studi, ed ha il compito di effettuare la verifica di conformità finale degli stessi prima della loro consegna alle regioni.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Ripartizione dei fondi ai comuni
(modificato dall'art. 9, comma 1, dell'O.P.C.M. 9 giugno 2017, n. 29 nel testo modificato dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. 2 novembre 2017, n. 41) (1)
1. Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica sono assegnati ai comuni euro 3.758.400,00, IVA compresa, a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall'art. 1 del decreto-legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Il finanziamento di euro 3.803.400,00 è ripartito tra i comuni sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, come indicato nella tabella allegata al n. 3 alla presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 41/2017 le modifiche operate dalla medesima ordinanza, hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente O.P.C.M. n. 24/2017.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Affidamento degli incarichi e procedure di gara
1. L'affidamento degli incarichi di redazione degli studi di microzonazione tiene conto di attività simili già in corso in alcuni comuni e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione di I livello predisposti con finanziamenti diversi da quelli di cui all'art. 3. A tal fine i comuni sono organizzati in tre gruppi di seguito indicati:
a) comuni che devono affidare l'incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di I e III livello;
b) comuni che devono affidare l'incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di III livello;
c) Comuni di Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e Montegallo che devono affidare l'incarico per la sola relazione conclusiva dello studio di microzonazione sismica di III livello.
2. Gli studi di microzonazione riferiti ai tre gruppi di comuni di cui al comma 1 sono redatti secondo le disposizioni contenute nei disciplinari tecnici predisposti dal Centro di microzonazione sismica sulla base della convenzione di cui all'art. 1, comma 3, della presente ordinanza.
3. I comuni, per la realizzazione degli studi di microzonazione, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano già elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'importo sia nel limite ivi previsto di euro 40.000 al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso art. 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi
1. I professionisti affidatari degli incarichi devono possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di analoghi studi di microzonazione come stabilito all'art. 4, comma 3, la laurea magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell'ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'Unione europea, o la laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizione alla sezione A dell'ordine professionale degli ingegneri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'Unione europea, ed essere iscritti nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. In mancanza di tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato art. 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.
2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall'art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di un dettagliato curriculum:
di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;
di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in quanto (co-)titolare dell'incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (IMCS 2008), specificando il comune o i comuni in cui lo studio è stato effettuato;
di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;
di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;
di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.
3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le società di ingegneria e geologia e gli studi associati devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero, in mancanza, attestare il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come già previsto al precedente comma 1 e di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.
4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, società di ingegneria o geologia, studio associato può essere affidatario di non più di cinque studi di microzonazione.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Erogazione dei fondi
1. Il finanziamento di cui all'art. 3 viene erogato al comune con le seguenti modalità:
a) il 40% entro quindici giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell'avvenuta firma del contratto;
b) il 60% entro quindici giorni dall'avvenuta verifica di conformità finale dello studio da parte del gruppo di lavoro di cui all'art. 2, comma 2.
2. I comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalità stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori
(modificato dall'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. 2 novembre 2017, n. 41) (1)
1. I comuni che utilizzano la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 5 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Tale termine è prorogato di ulteriori trenta giorni per i comuni che utilizzano la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i comuni abbiano provveduto, i presidenti delle regioni - vice commissari si sostituiscono ai comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all'affidamento degli incarichi.
3. Entro 150 giorni (per i comuni appartenenti ai gruppi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4, comma 1) ovvero entro 90 giorni, (per i comuni appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo art. 4, comma 1), computati a decorrere dal 27 luglio 2017 ovvero dalla firma del disciplinare di incarico, se avvenuta in data successiva al 27 luglio 2017, i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di microzonazione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al Gruppo di lavoro di cui all'art. 2 per la verifica finale di conformità che deve avvenire nei successivi dieci giorni.
4. Non appena concluse le verifiche di conformità il gruppo di lavoro ne comunica alla stazione appaltante l'esito positivo ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e consegna alle regioni gli studi di microzonazione riferiti ai comuni di rispettiva competenza. La consegna può avvenire anche in più soluzioni, in relazione all'avanzamento delle verifiche di conformità.
5. Le regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio.
6. I comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 41/2017 le modifiche operate dalla medesima ordinanza, hanno efficacia retroattiva e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente O.P.C.M. n. 24/2017.
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Modifica all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
1. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole "entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2017".
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia
1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nel territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo. 14 marzo 2013, n. 33.
2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 12 maggio 2017
Il Commissario straordinario: ERRANI
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1065
N.d.R.: La presente ordinanza è sostituita e dunque non più vigente dal 1° gennaio 2023, fatti salvi gli effetti giuridici maturati, ai sensi dell'allegato 15 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con O.P.C.M. 15 dicembre 2022, n. 130.
L'allegato sostituito dall'art. 9, comma 2, dell'O.P.C.M. 9 giugno 2017, n. 29 e dall'art. 5, comma 1, dell'O.P.C.M. 24 aprile 2018, n. 55.