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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2017

G.U.R.I. 24 maggio 2017, n. 119

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

TESTO COORDINATO (al D.M. Economia e Finanze 4 febbraio 2021)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che reca la disciplina delle casse conguaglio prezzi;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941 del 29 agosto 1961, con il quale è stato istituito il "Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche";

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del Fondo suddetto è stata modificata in "Cassa conguaglio per il settore elettrico";

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le "funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato";

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 21 dicembre 2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le attività di esazione, erogazione e controllo previste per l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti;

Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico è trasformata in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA);

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 667/2015/A del 28 dicembre 2015, recante disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA);

Visto l'art. 1, comma 670, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) che prevede che "Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, [...] è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2016, di approvazione dello Statuto della CSEA;

Vista la nota n. 25099 del 30 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stato trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico lo schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, al fine di acquisire il parere previsto dal citato art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la delibera 12 gennaio 2017, n. 2/2017/I con la quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

1. E' approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 363

ALLEGATO

(modificato dall'articolo unico del D.M. Economia e Finanze 4 febbraio 2021)

Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa o Ente), ivi comprese l'assunzione, la crescita, la valutazione e la formazione del personale.

Art. 2

Principi e valori

1. La CSEA svolge la propria attività nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ispirandosi ai valori di lealtà, imparzialità, indipendenza, riservatezza e diligenza espressi nel Codice etico di cui al successivo art. 10.

2. La CSEA opera altresì nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela dei dati personali, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione della corruzione, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza.

Art. 3

Uffici e personale

1. La dotazione organica della CSEA è individuata in novanta unità, di cui cinque appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore generale.

2. Gli uffici della Cassa sono organizzati, su proposta del direttore generale, con deliberazione del Comitato di gestione, approvata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità).

3. Il piano di assunzioni è deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del direttore generale e viene eseguito attraverso selezioni pubbliche, per titoli ed esami, di cui al successivo art. 7.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, può essere utilizzato, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, in assegnazione temporanea, personale appartenente all'Autorità per progetti afferenti alle attività di interesse della stessa, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonchè personale proveniente dalle società istituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e dell'art. 4, comma 1, dell'art. 5, comma 1, dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.

5. I responsabili delle unità organizzative di primo livello della CSEA sono nominati con deliberazione del Comitato di gestione, su proposta del direttore generale.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dello Statuto, le modalità di cessione del contratto saranno definite nel rispetto del codice civile e del contratto collettivo nazionale del settore elettrico. I piani delle assunzioni, sin dalla prima applicazione, sono deliberati dal Comitato di gestione, su proposta del direttore generale, individuando i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni della Cassa ed in coerenza con le necessità organizzative, tecniche e gestionali.

7. La Cassa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può stipulare accordi, convenzioni, contratti con enti pubblici, nonchè conferire incarichi per lo svolgimento di attività che non possono essere realizzate con le professionalità già presenti in organico.

Art. 4

Direttore generale

1. La Cassa si avvale di un direttore generale. Il direttore generale è nominato dal Comitato di gestione, con l'approvazione dell'Autorità, per un periodo di durata non superiore a cinque anni. L'incarico può essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra il Comitato di gestione e il direttore generale.

2. Il direttore generale è responsabile del funzionamento dell'Ente, è preposto alla direzione ed al controllo delle attività degli uffici della CSEA ed esercita i poteri di spesa relativi.

3. Il direttore generale, sulla base delle istruttorie condotte dagli uffici, formula le proposte di delibera e, per le materie di sua competenza, predispone la relativa documentazione ai fini dell'approvazione del Comitato di gestione. Le proposte sono illustrate dal direttore generale in sede di Comitato.

4. Il direttore generale è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato di gestione cui fornisce adeguata e tempestiva informazione.

5. Il direttore generale nomina i responsabili delle unità organizzative di secondo livello ed assegna le singole risorse umane agli uffici in base alle professionalità ed alle competenze ed alla luce delle esigenze dell'organizzazione.

6. Il direttore generale attua le politiche di incentivazione e promozione del personale dipendente, nel quadro dei principi e dei criteri definiti annualmente dal Comitato di gestione, sentiti i responsabili delle singole unità.

Art. 5

Dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili della organizzazione e della gestione delle risorse umane, strumentali e, ove previsto, finanziarie, oltre che dei risultati delle attività degli uffici cui sono preposti.

2. Il direttore generale esercita funzioni di coordinamento e di controllo nei confronti dei dirigenti ed assegna loro gli obiettivi.

Art. 6

Relazioni sindacali

1. La CSEA stipula accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto della normativa vigente in materia e del contratto collettivo nazionale del settore elettrico.

Art. 7

Selezione del personale

1. La ricerca e la selezione del personale si conformano a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, secondo procedure deliberate dal Comitato di gestione su proposta del direttore generale.

2. Le procedure di selezione del personale sono avviate con la pubblicazione di un avviso sul sito internet della CSEA contenente il profilo ricercato ed il relativo livello d'inquadramento.

Art. 8

Formazione

1. La CSEA riconosce valore strategico alla formazione del personale sia per favorire la crescita professionale dei lavoratori, sia per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La CSEA promuove ed attua interventi specifici di formazione secondo i propri fabbisogni formativi.

Art. 9

Principi in tema di gestione, crescita e valutazione del personale

1. La gestione, la crescita e la valutazione del personale della CSEA sono improntate alla valorizzazione delle competenze e della professionalità, dei comportamenti proattivi, collaborativi, del merito e alla responsabilizzazione personale.

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1 ed in funzione delle esigenze gestionali, la CSEA adotta un sistema di valutazione dei dipendenti.

3. Le valutazioni, necessarie ai fini dell'attuazione delle politiche di incentivazione e promozione della CSEA, sono effettuate dal direttore generale, sentiti i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

Art. 10

Codice etico

1. La Cassa si dota di un proprio Codice etico, adottato con delibera del Comitato di gestione.

2. Gli organi della Cassa, il direttore generale, il personale dipendente ed i collaboratori della Cassa sono tenuti al rispetto del Codice etico adottato dal Comitato di gestione.

3. La Cassa istituisce un Garante del Codice etico, per il controllo circa l'osservanza del Codice medesimo.