
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 febbraio 2021
G.U.R.I. 11 marzo 2021, n. 60
Approvazione dell'adeguamento della dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Testo con annotazioni alla data 27 novembre 2023
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che reca la disciplina delle casse conguaglio prezzi;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941 del 29 agosto 1961, con il quale è stato istituito il «Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche»;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del Fondo suddetto è stata modificata in «Cassa conguaglio per il settore elettrico»;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA) le «funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 21 dicembre 2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le attività di esazione, erogazione e controllo previste per l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti;
Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di bilancio 2016), con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico è trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA) ed è fissata la dotazione organica dell'ente;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2016 di approvazione dello statuto della CSEA;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2017 di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1:
a) comma 516, il quale prevede che per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, [...] è adottato il Piano nazionale di interventi nel settore idrico [...];
b) comma 520, il quale dispone che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi [...] e che, conseguentemente, la dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali può essere adeguata ai compiti previsti dal presente comma con decreto adottato ai sensi dell'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle disponibilità del bilancio della Cassa medesima;
c) comma 528, il quale dispone che la denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA);
Vista la nota prot. 20928 del 18 novembre 2020 con la quale CSEA ha formulato istanza motivata perchè sia data attuazione al disposto dell'art. 1, comma 520 della richiamata legge 205/2017, richiedendo l'adeguamento della propria dotazione organica;
Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato n. 8783 del 12 gennaio 2021;
Vista la nota del 29 gennaio 2021 acquisita al protocollo n. 21757, con la quale l'ARERA ha espresso parere favorevole in ordine all'istanza formulata da CSEA e alle proposte di modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento;
Vista la nota prot. 2675 dell'1° febbraio 2021 con la quale CSEA, facendo seguito alle predette note della Ragioneria generale dello Stato e dell'ARERA, ha rinnovato l'esigenza di adeguamento della propria dotazione organica ai sensi del predetto art. 1, comma 520 della legge 205/2017;
Decreta:
Articolo Unico
L'art. 3, comma 1, del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) viene modificato come segue «la dotazione organica della CSEA è individuata in novanta unità, di cui cinque appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore generale».
L'art. 3 del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) così modificato è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.
La modifica al decreto viene autorizzata nei limiti delle disponibilità di bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2021
Il Ministro: GUALTIERI
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 144
ALLEGATO (1)
Stralcio del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
(D.M. Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2017)
Art. 3
Uffici e personale
1. La dotazione organica della CSEA è individuata in novanta unità, di cui cinque appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore generale.
2. Gli uffici della Cassa sono organizzati, su proposta del direttore generale, con deliberazione del Comitato di gestione, approvata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità).
3. Il piano di assunzioni è deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del direttore generale e viene eseguito attraverso selezioni pubbliche, per titoli ed esami, di cui al successivo art. 7.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, può essere utilizzato, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, in assegnazione temporanea, personale appartenente all'Autorità per progetti afferenti alle attività di interesse della stessa, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonchè personale proveniente dalle società istituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e dell'art. 4, comma 1, dell'art. 5, comma 1, dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
5. I responsabili delle unità organizzative di primo livello della CSEA sono nominati con deliberazione del Comitato di gestione, su proposta del direttore generale.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dello Statuto, le modalità di cessione del contratto saranno definite nel rispetto del codice civile e del contratto collettivo nazionale del settore elettrico. I piani delle assunzioni, sin dalla prima applicazione, sono deliberati dal Comitato di gestione, su proposta del direttore generale, individuando i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni della Cassa ed in coerenza con le necessità organizzative, tecniche e gestionali.
7. La Cassa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può stipulare accordi, convenzioni, contratti con enti pubblici, nonchè conferire incarichi per lo svolgimento di attività che non possono essere realizzate con le professionalità già presenti in organico.
Per l'incremento di unità alla pianta organica della CSEA, si rimanda all'art. 3, comma 15, del D.L. 29 settembre 2023, n. 131, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.