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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2017

G.U.R.S. 9 giugno 2017, n. 24

Adozione del nuovo modello della SDO (scheda di dimissione ospedaliera) di cui al decreto n. 456 del 13 marzo 2017.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto assessoriale n. 94115 del 20 luglio 1991, con il quale è stata istituita la scheda nosologica ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale ed è stato istituito il flusso informativo relativo;

Visto il decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono state definite le modalità di raccolta, i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;

Visto il decreto del Ministro della sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati" con il quale sono state fornite, tra l'altro, regole generali per la codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità n. 36615 del 27 novembre 2001 che, sulla base del citato D.M. n. 380/2000 e della normativa vigente sulla privacy, adegua il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera e impartisce istruzioni sulle regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni e sulla trasmissione del relativo flusso informativo;

Visto il decreto assessoriale n. 2365 del 18 dicembre 2003 "Approvazione della scheda di dimissione ospedaliera e del disciplinare tecnico con tracciato record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati" (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 23 gennaio 2004);

Viste le indicazioni per la compilazione e codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative contenute nel tracciato nazionale della scheda di dimissione ospedaliera, fornite dalla cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario in esito alla seduta del 9 luglio 2008 e trasmesse per la divulgazione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 dicembre 2008 "Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere";

Visto l'Accordo, sancito nel corso della seduta del 29 aprile 2010, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale si approvano le nuove linee guida per le informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui al precedente Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002;

Visto il decreto del Ministro della salute n. 135 dell'8 luglio 2010, relativo a "Regolamento recante integrazioni delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380" (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2010);

Visto il decreto assessoriale n. 1822 del 13 luglio 2010, "Adozione del sistema di classificazione ICD9-CM-2007 - versione 24 della classificazione dei DRG", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 13 agosto 2010;

Visto il decreto assessoriale n. 2068 del 9 agosto 2010, relativo a "Aggiornamento delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 17 settembre 2010;

Visto il D.D.G. n. 563 dell'1 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 giugno 2011), relativo a "Aggiornamento delle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera";

Visto il decreto assessoriale n. 632 dell'11 aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 giugno 2011), relativo a "Aggiornamento delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera";

Visto il D.D.G. n. 269 del 7 febbraio 2013 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'8 marzo 2013), relativo a "Aggiornamento delle linee guida per la compilazione e la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera";

Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 febbraio 2017), con il quale vengono integrate le informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e viene disciplinato il relativo flusso informativo al fine di adeguare il contenuto informativo SDO alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione della programmazione sanitaria, anche in considerazione degli orientamenti definiti dalla normativa dell'Unione europea;

Visto il decreto assessoriale n. 456 del 13 marzo 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31 marzo 2017), relativo a "Modifiche ed integrazioni del flusso informativo della SDO (scheda di dimissione ospedaliera) di cui al decreto 11 aprile 2011 in base ai contenuti del decreto ministeriale n. 261 del 7 dicembre 2016";

Considerato che il citato decreto assessoriale n. 456 modifica una serie di campi e ne introduce alcuni ex novo e che inoltre era presente un refuso per quanto riguarda il numero massimo di procedure secondarie (o interventi secondari) da riportare nella SDO erroneamente riportato in 5 anziché 10;

Ritenuto necessario modificare il modello della SDO di cui al citato decreto n. 632 dell'11 aprile 2011 e rettificare l'anomalia relativa al numero massimo di procedure secondarie (o interventi secondari) da riportare nella SDO;

Decreta:

Art. 1

Nuovo modello SDO

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello SDO da inserire in cartella clinica è riportato in allegato A e sostituisce a tutti gli effetti il precedente modello di cui al decreto assessoriale n. 632 dell'11 aprile 2011.

Art. 2

Responsabilità e modalità di compilazione e conservazione della scheda di dimissione ospedaliera

Fermo restando il contenuto del D.M. 27 ottobre 2000 e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 28 dicembre 1991, la scheda di dimissione ospedaliera costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale, comprensive dell'obbligo di conservazione della documentazione cartacea o di suo equivalente documento digitale, e che tutte le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono trovare valida e completa documentazione analitica nelle corrispondenti cartelle cliniche, la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico di cui al decreto n. 456 del 13 marzo 2017 e nei documenti relativi alle specifiche funzionali pubblicate nel sito NSIS del Ministero della salute.

Art. 3

Numero massimo di interventi procedure

A parziale modifica di quanto riportato nell'allegato A del decreto assessoriale n. 456 ed in coerenza con le indicazioni delle specifiche funzionali NSIS, il numero massimo di procedure secondarie (o interventi secondari) è stabilito in dieci oltre all'intervento (o procedura) principale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il provvedimento, comprensivo dell'allegato A, è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 23 maggio 2017.

GUCCIARDI