
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/892 DELLA COMMISSIONE, 13 marzo 2017
G.U.U.E. 25 maggio 2017, n. L 138
Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2022/2532)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° giugno 2017
Applicabile dal: 1° giugno 2017
______________________________________________________________________
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l'articolo 38, l'articolo 174, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 181, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafi 1 e 4,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera h), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce nuove norme riguardanti i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (4). Quest'ultimo regolamento è modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (5).
2) Al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia, è opportuno stabilire disposizioni che definiscano la struttura e il contenuto della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e la disciplina nazionale per le azioni ambientali. Le azioni ambientali da includere in tale disciplina nazionale e i requisiti da rispettare andrebbero stabiliti al fine di agevolare l'elaborazione e l'esecuzione di tali azioni.
3) E' inoltre opportuno prevedere norme concernenti il contenuto dei programmi operativi, i documenti da presentare, le scadenze per la presentazione e i periodi di attuazione dei programmi operativi.
4) Per garantire la corretta applicazione del regime di aiuto per le organizzazioni di produttori è opportuno stabilire disposizioni relative alle informazioni da inserire nella domanda di aiuto e le procedure per il pagamento del medesimo. Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno offrire alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. Per motivi analoghi, dovrebbe essere disponibile un sistema alternativo per il rimborso delle spese già sostenute.
5) Data l'imprevedibilità della produzione ortofrutticola e la deperibilità dei prodotti, le eccedenze sul mercato, anche di modesta entità, possono causare perturbazioni significative. E' dunque necessario stabilire modalità di applicazione relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi.
6) Occorre adottare le modalità relative all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso. Dovrebbero essere istituite procedure per l'approvazione del suddetto aiuto nazionale nonché per l'approvazione e l'importo del rimborso da parte dell'Unione. Andrebbe inoltre stabilita la percentuale di rimborso.
7) E' opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo e il formato di talune informazioni da fornire ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2103, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento. Tali disposizioni dovrebbero includere le informazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione.
8) E' opportuno adottare disposizioni per quanto riguarda i controlli amministrativi e in loco necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli.
9) Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno adottare norme relative alla correzione degli errori palesi nelle domande di aiuto, comunicazioni, altre domande o richieste.
10) E' opportuno adottare norme riguardanti i contributi finanziari dei produttori non aderenti a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali per i quali determinate regole concordate nell'ambito di organizzazioni o associazioni considerate rappresentative in una circoscrizione economica specifica sono rese obbligatorie.
11) Occorre calcolare valori forfettari all'importazione sulla base della media ponderata dei prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati commercializzati sui mercati d'importazione degli Stati membri, utilizzando i dati su tali prezzi e sui quantitativi importati dei prodotti di cui trattasi comunicati dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891. E' opportuno stabilire disposizioni per i casi in cui i prezzi medi rappresentativi dei prodotti di una determinata origine non siano disponibili.
12) E' opportuno stabilire disposizioni specifiche in merito ai dazi all'importazione addizionali che possono essere imposti a taluni prodotti in aggiunta a quelli previsti dalla tariffa doganale comune. Occorre disporre che possano essere imposti dazi addizionali all'importazione se i volumi di importazione dei prodotti superano i livelli limite stabiliti per prodotto e per periodo di applicazione. Le merci in viaggio verso l'Unione sono esenti dall'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e occorre pertanto prevedere disposizioni specifiche per queste merci.
13) E' opportuno che il presente regolamento entri in vigore e si applichi a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011).
Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento reca norme per l'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, fatta eccezione per le norme di commercializzazione.
2. I capi da I a V si applicano unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.
Strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[La struttura e il contenuto della strategia nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono conformi a quanto stabilito all'allegato I del presente regolamento.]
Disciplina nazionale per le azioni ambientali e gli investimenti ammissibili
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Una sezione distinta della disciplina nazionale di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, indica i requisiti di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che devono essere soddisfatti dalle azioni ambientali selezionate nell'ambito di un programma operativo.
La disciplina nazionale reca un elenco non tassativo delle azioni ambientali e delle relative condizioni applicabili nello Stato membro ai fini dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
L'elenco di cui al secondo comma può includere i seguenti tipi di azioni ambientali:
a) azioni identiche agli impegni agro-climatico-ambientali o agli impegni connessi all'agricoltura biologica di cui agli articoli 28 e 29, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e previste nell'ambito del programma di sviluppo rurale dello Stato membro interessato;
b) investimenti benefici per l'ambiente;
c) altre azioni benefiche per l'ambiente, comprese quelle che non riguardano direttamente o indirettamente una data parcella ma che sono collegate al settore degli ortofrutticoli, purché contribuiscano alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o alla conservazione della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o al miglioramento della gestione dei rifiuti.
Per ciascuna azione ambientale di cui al terzo comma, lettere b) e c), la disciplina nazionale indica:
a) la giustificazione dell'azione in base all'impatto ambientale previsto e
b) l'impegno o gli impegni specifici assunti.
La disciplina nazionale comprende almeno un'azione relativa all'applicazione di pratiche di lotta antiparassitaria integrata.
2. Le azioni ambientali identiche a impegni agro-climatico-ambientali o a impegni connessi all'agricoltura biologica che godono di un sostegno nell'ambito di un programma di sviluppo rurale hanno la stessa durata di tali impegni. Se la durata dell'azione supera la durata del programma operativo iniziale, l'azione è proseguita nell'ambito di un programma operativo successivo.
Gli Stati membri possono autorizzare azioni ambientali di durata più breve, o anche la loro cessazione in casi debitamente giustificati, in particolare tenendo conto dei risultati della valutazione nel penultimo anno di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891.
3. Gli investimenti benefici per l'ambiente effettuati presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori o le filiali che soddisfano il requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891, o presso i loro membri produttori sono ammissibili al sostegno se:
a) consentono di ridurre l'attuale utilizzo di fattori di produzione, l'emissione di sostanze inquinanti o i rifiuti del processo di produzione; o
b) consentono di conseguire la sostituzione dell'uso di fonti energetiche fossili con fonti di energia rinnovabili; o
c) consentono di ridurre i rischi ambientali legati all'uso di taluni fattori di produzione, compresi i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari; o
d) consentono di migliorare l'ambiente; o
e) sono legati a investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi di un impegno agro-climatico-ambientale o connesso all'agricoltura biologica, in particolare qualora tali obiettivi riguardino la protezione degli habitat e della biodiversità.
4. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera a), sono sovvenzionabili se consentono una riduzione pari almeno al 15 %, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, di uno dei seguenti elementi:
a) l'uso di fattori di produzione costituiti da risorse naturali non rinnovabili, come l'acqua o i combustibili fossili, o di possibili fonti di inquinamento ambientale, come i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari o taluni tipi di fonti energetiche;
b) l'emissione di inquinanti dell'aria, del suolo o dell'acqua dal processo di produzione; o
c) la produzione di rifiuti, comprese le acque reflue, dal processo di produzione.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono accettare investimenti che consentono una riduzione pari almeno al 7 %, calcolata sul periodo di ammortamento fiscale dell'investimento rispetto alla situazione precedente, a condizione che tali investimenti permettano di conseguire almeno un altro beneficio ambientale.
La riduzione prevista e, se del caso, i benefici ambientali attesi, dovranno essere dimostrati ex ante tramite specifiche di progetto o altri documenti tecnici da presentare a cura dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori al momento della presentazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma per approvazione, che indichino i risultati ottenibili mediante l'attuazione dell'investimento, come attestato dai documenti tecnici o da un organismo indipendente qualificato o da un esperto riconosciuto dallo Stato membro.
Gli investimenti volti a conseguire una riduzione del consumo idrico:
a) consentono una riduzione del consumo idrico pari almeno al 5 % nei sistemi di irrigazione a goccia o in sistemi analoghi rispetto al consumo prima dell'investimento, e
b) non danno luogo a un aumento netto delle superfici irrigue, a meno che il consumo idrico totale per l'irrigazione dell'intera azienda, compreso l'incremento di superficie, resti pari o inferiore alla media del consumo idrico dei 5 anni precedenti all'investimento.
5. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera b), che consistono in sistemi capaci di generare energia, sono sovvenzionabili se la quantità di energia generata non supera il quantitativo che può essere utilizzato ex ante su base annua per le azioni connesse ai prodotti ortofrutticoli dall'organizzazione di produttori, dall'associazione di organizzazioni di produttori, dalla filiale o dai soci dell'organizzazione di produttori che beneficiano dell'investimento.
6. Gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), sono sovvenzionabili se contribuiscono alla protezione del suolo, al risparmio idrico o energetico, al miglioramento o al mantenimento della qualità delle acque, alla protezione degli habitat o della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione o a una migliore gestione dei rifiuti, anche se il loro contributo non è quantificabile.
L'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori fornisce la prova del contributo positivo atteso per uno o più obiettivi ambientali al momento della presentazione per approvazione della proposta di programma operativo o della modifica di tale programma. L'autorità nazionale competente può esigere che le prove siano fornite sotto forma di specifiche di progetto certificate da un organismo indipendente qualificato o da un esperto del settore ambientale in questione.
7. Alle azioni ambientali si applicano le norme seguenti:
a) è possibile combinare varie azioni ambientali, a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. In caso di combinazione di azioni diverse dagli investimenti in immobilizzazioni materiali, l'entità dell'aiuto tiene conto delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione;
b) gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi;
c) gli investimenti benefici per l'ambiente di cui al paragrafo 3 sono pienamente ammissibili al sostegno.]
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).
Contenuto dei programmi operativi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1146 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. I programmi operativi contengono:
a) una descrizione della situazione iniziale basata, nel caso, sugli indicatori di cui all'allegato II, tabella 4.1.;
b) gli obiettivi del programma, tenendo conto delle prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e sia coerente con gli obiettivi della medesima, compreso l'equilibrio tra le sue attività. La descrizione degli obiettivi indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma;
c) le misure proposte, comprese le azioni di prevenzione e gestione delle crisi;
d) la durata del programma; e
e) gli aspetti finanziari, in particolare:
i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;
ii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio;
iii) informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi e
iv) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma.
2. I programmi operativi indicano:
a) in che grado le diverse misure siano complementari e coerenti con altre misure, comprese le misure finanziate o sovvenzionabili da altri Fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Se del caso, viene fatto specifico riferimento alle misure attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi; e
b) l'assenza di rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione.]
Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 (GU L 317 del 4.11.2014).
Documenti da presentare con il programma operativo
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[I programmi operativi sono corredati di:
a) documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio;
b) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento e
c) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori attestante che non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli.]
Termini per la presentazione dei programmi
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. L'organizzazione di produttori presenta il programma operativo, per approvazione, alla competente autorità dello Stato membro in cui ha sede entro il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di fissare una data posteriore al 15 settembre.
2. La persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, compreso un gruppo di produttori costituito a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o un'associazione di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, quando presenta una domanda di riconoscimento come organizzazione di produttori può presentare nello stesso tempo, per approvazione, il programma operativo di cui al paragrafo 1. L'approvazione del programma operativo è subordinata alla concessione del riconoscimento entro il termine stabilito all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891.]
Periodi di esecuzione dei programmi operativi
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. I programmi operativi sono eseguiti nell'arco di periodi annuali che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. I programmi operativi approvati entro il 15 dicembre vengono eseguiti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'esecuzione dei programmi approvati dopo il 15 dicembre è rinviata di un anno.
3. In deroga al paragrafo 2, in caso di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l'esecuzione dei programmi operativi approvati a norma delle suddette disposizioni inizia non oltre il 31 gennaio successivo alla data di approvazione.]
[SEZIONE 3
Aiuto]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
Importo approvato dell'aiuto
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[Entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto, gli Stati membri comunicano alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni l'importo approvato dell'aiuto.
In deroga al primo comma, in caso di applicazione dell'articolo 33, paragrafo 2, terzo comma, o dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri comunicano alle suddette organizzazioni e associazioni l'importo approvato dell'aiuto entro il 20 gennaio dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto.]
Applicazione dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50% al 60%
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1146 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. L'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50% al 60% per un programma operativo - o parte di esso - presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è concesso se:
a) le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte per ogni anno di attuazione del programma operativo e fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento;
b) la richiesta è presentata da un'organizzazione di produttori riconosciuta al momento della presentazione del programma operativo.
2. Ai fini dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo o parte di esso, il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola da parte delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo di riferimento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891.
Tuttavia, gli Stati membri che applicano il metodo alternativo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891 calcolano il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno in cui l'aiuto è stato approvato a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano all'organizzazione di produttori richiedente l'importo approvato dell'aiuto, compreso l'importo dell'aumento concesso a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'attuazione del programma operativo conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.
4. Per ogni anno del programma operativo gli Stati membri accertano che siano soddisfatte le condizioni di aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.]
Domande di aiuto
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1146 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto.
2. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:
a) l'aiuto richiesto;
b) il valore della produzione commercializzata;
c) i contributi finanziari versati dai soci e quelli versati dall'organizzazione di produttori medesima;
d) le spese sostenute a titolo del programma operativo;
e) le spese relative alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivise per azioni;
f) la quota del fondo di esercizio spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi, suddivisa per azioni;
g) il rispetto dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 33, paragrafo 5, primo comma, e dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
h) una dichiarazione scritta attestante che l'organizzazione di produttori non ha ricevuto alcun doppio finanziamento dell'Unione o nazionale per le misure o le operazioni ammissibili all'aiuto a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli;
i) in caso di domanda di pagamento di un aiuto calcolato in base ai tassi forfettari fissi o alle tabelle standard di costi unitari di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la prova della realizzazione dell'azione di cui trattasi; e
j) la relazione annuale di cui all'articolo 21.
3. Le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a condizione che sia dimostrato che:
a) le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori;
b) dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto e (1)
c) un contributo equivalente dell'organizzazione di produttori rimane nel fondo di esercizio.
L'aiuto è pagato e la cauzione costituita a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, è svincolata soltanto su presentazione della prova dell'esecuzione delle spese programmate di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale dette spese erano state programmate e a condizione che il diritto all'aiuto sia effettivamente accertato.
4. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l'autorità competente dello Stato membro può accogliere domande presentate oltre il termine previsto al paragrafo 1 purché siano stati eseguiti i necessari controlli e sia stato rispettato il termine di pagamento di cui all'articolo 10. In caso di presentazione della domanda oltre il termine previsto al paragrafo 1, l'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni giorno di ritardo nella presentazione.
5. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono presentare domanda di aiuto ai sensi del paragrafo 1 in nome e per conto dei soli soci che sono organizzazioni di produttori riconosciute nello stesso Stato membro che ha riconosciuto l'associazione di organizzazioni di produttori e a condizione che per ciascuno di essi siano trasmessi i documenti giustificativi di cui al paragrafo 2. Il beneficiario finale dell'aiuto è l'organizzazione di produttori.
6. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto per le azioni attuate a livello di organizzazioni di produttori nello Stato membro in cui sono riconosciute. Se sono socie di un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori trasmettono copia della domanda allo Stato membro in cui l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha sede.
7. L'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori presenta domanda di aiuto per le azioni attuate a livello dell'associazione transnazionale nello Stato membro in cui l'associazione ha sede. Gli Stati membri assicurano che non vi sia rischio di doppio finanziamento.]
In deroga alla lettera annotata si rimanda:
Pagamento dell'aiuto
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[Gli Stati membri versano gli aiuti entro il 15 ottobre dell'anno che segue l'anno di esecuzione del programma.]
Anticipi
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Le domande di anticipo possono essere presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre. (1)
L'importo totale degli anticipi per un dato anno non supera l'80 % dell'importo dell'aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.
2. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del loro importo, conformemente al regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (2).
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.]
In deroga al comma annotato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1228.
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014).
Pagamenti parziali
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo.
2. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all'anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato. (1)
3. I pagamenti parziali richiesti sono effettuati nella misura massima dell'80 % della parte dell'aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali e le scadenze da rispettare per le relative domande.]
In deroga al paragrafo annotato si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1228.
[CAPO II
MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE CRISI]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
Azioni di formazione e scambio di buone pratiche
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le azioni di formazione e lo scambio di buone pratiche devono rispettare per essere considerate misure di prevenzione e gestione delle crisi.]
Misure di promozione e di comunicazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1146 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le misure di promozione e di comunicazione devono rispettare, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati degli ortofrutticoli, quando tali misure riguardano la prevenzione o la gestione delle crisi. Tali disposizioni permettono, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.
L'obiettivo principale delle misure è la promozione della competitività dei prodotti commercializzati dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi.
Gli obiettivi specifici delle misure di promozione e di comunicazione applicate dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sono:
a) sensibilizzare il pubblico alla qualità dei prodotti agricoli dell'Unione e alle norme di qualità applicabili alla loro produzione nell'Unione;
b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti trasformati nell'Unione e sensibilizzare il pubblico alle loro qualità all'interno e all'esterno dell'Unione;
c) sensibilizzare il pubblico ai regimi di qualità dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione;
d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti trasformati nell'Unione, concentrandosi sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; e
e) contribuire al ritorno a condizioni normali nel mercato dell'Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi.
2. Le azioni realizzate nell'ambito delle misure di promozione e di comunicazione sono complementari ad altre eventuali azioni di promozione e comunicazione in corso applicate dall'organizzazione di produttori interessata nel suo programma operativo e non connesse alla prevenzione e alla gestione delle crisi.]
Norme di commercializzazione dei prodotti ritirati
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Un prodotto ritirato dal mercato deve essere conforme alla norma di commercializzazione per quel prodotto di cui al titolo II del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, fatte salve le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. Se i prodotti sono ritirati alla rinfusa vengono rispettati i requisiti minimi della categoria II.
Tuttavia i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, devono essere conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.
2. Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato devono rispettare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato III. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.]
Spese di trasporto per la distribuzione gratuita
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Le spese di trasporto via terra per la distribuzione gratuita dei prodotti ritirati dal mercato sono sovvenzionabili nell'ambito del programma operativo in base alla tabella dei costi unitari fissati in funzione della distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna secondo quanto indicato nell'allegato IV.
In caso di trasporto marittimo, gli Stati membri determinano la distanza fra il luogo di ritiro e il luogo di consegna finale. L'indennità non può superare il costo del trasporto terrestre sul tragitto più breve tra il luogo di carico e il punto di consegna finale in cui è possibile il trasporto terrestre. Agli importi di cui all'allegato IV si applica un coefficiente correttore di 0,6.
In caso di trasporto combinato, le spese di trasporto applicabili sono pari alla somma del costo corrispondente alla distanza calcolata per il trasporto via terra più il 60 % del supplemento di spesa che si sarebbe avuto in caso di trasporto effettuato totalmente via terra, secondo quanto stabilito nell'allegato IV.
2. Le spese di trasporto sono pagate alla parte che ha effettivamente sostenuto l'onere finanziario del trasporto.
Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestano in particolare:
a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie;
b) il quantitativo dei prodotti in questione;
c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie e i mezzi di trasporto utilizzati e
d) la distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna.]
Spese di cernita e imballaggio per la distribuzione gratuita
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1863 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Le spese di cernita e imballaggio degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita sono sovvenzionabili nell'ambito dei programmi operativi, tranne se la distribuzione gratuita avviene dopo la trasformazione. Per i prodotti in imballaggi di peso netto inferiore a 25 kg tali spese non superano gli importi di cui all'allegato V.
2. Gli imballaggi dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita recano l'emblema europeo accompagnato da una o più delle diciture elencate nell'allegato VI.
3. Le spese di cernita e imballaggio sono pagate all'organizzazione di produttori che ha effettuato tali operazioni.
Il pagamento è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi che attestino in particolare:
a) i nomi delle organizzazioni beneficiarie;
b) il quantitativo dei prodotti in questione; e
c) la presa in consegna da parte delle organizzazioni beneficiarie, con indicazione delle modalità di presentazione.]
Autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1146)
[1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l'aiuto finanziario nazionale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i programmi operativi da attuare in quell'anno.
La richiesta è corredata di elementi comprovanti:
a) che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento delegato (UE) 2017/891;
b) che soltanto i prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti nella regione beneficiano dell'assistenza; nonché di
c) informazioni sulle organizzazioni di produttori, sull'importo dell'aiuto concesso e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta mediante decisione entro tre mesi. Tale periodo ha inizio il giorno successivo al giorno in cui la Commissione ha ricevuto una richiesta completa da parte dello Stato membro. Se la Commissione non richiede informazioni supplementari entro il periodo di tre mesi, la richiesta si ritiene completa.]
Domanda e concessione dell'aiuto finanziario nazionale
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1146)
[1. Gli articoli 9 e 10 si applicano mutatis mutandis alle domande e al pagamento dell'aiuto finanziario nazionale.
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari relative all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale, compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali.]
Rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1146)
[1. Entro il 1° gennaio del secondo anno successivo all'anno di esecuzione del programma gli Stati membri possono chiedere all'Unione il rimborso dell'aiuto finanziario nazionale approvato effettivamente erogato alle organizzazioni di produttori.
La richiesta è corredata degli elementi comprovanti che le condizioni stabilite all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono state soddisfatte in tre dei quattro anni precedenti.
Ai fini del calcolo del livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo, è altresì preso in considerazione il valore della produzione ortofrutticola proveniente da gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La richiesta di rimborso da parte dell'Unione dell'aiuto finanziario nazionale contiene inoltre:
a) le informazioni sull'organizzazione di produttori interessata;
b) l'importo del contributo versato per ciascuna organizzazione di produttori, limitatamente all'importo inizialmente autorizzato; e
c) una descrizione del fondo di esercizio indicante l'importo totale, l'aiuto finanziario dell'Unione, l'aiuto finanziario nazionale e i contributi delle organizzazioni di produttori e dei soci.
2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta.
La richiesta è respinta quando sono state disattese le norme sull'autorizzazione e sul rimborso dell'aiuto finanziario nazionale o quando non sono state rispettate le disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, fondi di esercizio e programmi operativi stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma di tale regolamento.
3. Se il rimborso dell'aiuto da parte dell'Unione è stato approvato, le spese ammissibili sono dichiarate alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (1).
4. La quota di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione non è superiore al 60 % dell'aiuto finanziario nazionale concesso all'organizzazione di produttori. La quota di rimborso non è superiore al 48 % dell'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014).
[CAPO IV
INFORMAZIONI, RELAZIONI E CONTROLLI]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[SEZIONE 1
Informazioni e relazioni]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
Informazioni e relazioni annuali dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e relazioni annuali degli Stati membri
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1146 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori riconosciuti forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. La struttura della relazione annuale è riportata nell'allegato II del presente regolamento.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al numero di soci, al volume e al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono invitate a comunicare il numero di soci, il volume e il valore della produzione commercializzata.]
Sistema di identificazione unico
Gli Stati membri provvedono affinché alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e ai gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 si applichi un sistema di identificazione unico con riguardo alle domande di aiuto da essi presentate. Questo sistema di identificazione è compatibile con il sistema di identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio.
Procedura di presentazione delle domande
Fatti salvi gli articoli 9, 24 e 25, gli Stati membri stabiliscono procedure per la presentazione delle domande di aiuto, delle richieste di riconoscimento o di approvazione dei programmi operativi nonché delle domande di pagamento.
Concessione del riconoscimento (1)
1. Prima di concedere il riconoscimento a un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 154, paragrafo 4, lettera a), o dell'articolo 156, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco relativi all'organizzazione di produttori o all'associazione di organizzazioni di produttori per verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento.
2. Gli Stati membri effettuano controlli amministrativi e controlli in loco con riguardo ai criteri di riconoscimento che si applicano a tutte le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute almeno una volta ogni cinque anni, anche se le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori non attuano un programma operativo.
In deroga all'articolo annotato, si rimanda:
Approvazione dei programmi operativi e delle relative modifiche
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Prima di approvare un programma operativo a norma dell'articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2017/891, gli Stati membri verificano con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e l'eventuale richiesta di modifiche. Detti controlli riguardano in particolare:
a) l'esattezza delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo;
b) la conformità del programma con l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché con la strategia nazionale e la disciplina nazionale;
c) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte; e
d) la coerenza e la qualità tecnica del programma, la fondatezza delle stime e del piano di aiuti, nonché la programmazione della relativa esecuzione.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 verificano in particolare:
a) se gli obiettivi sono misurabili e possono essere monitorati e conseguiti mediante le azioni proposte; e
b) se le operazioni per le quali è chiesto l'aiuto sono conformi alle leggi nazionali e dell'Unione applicabili, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato, lo sviluppo rurale e i programmi di promozione, e alle norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dalla strategia nazionale.]
Controlli amministrativi
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Le procedure relative ai controlli amministrativi richiedono la registrazione delle operazioni intraprese, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.
2. Prima di concedere l'aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto.
3. I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono, ove pertinente, una verifica dei seguenti elementi:
a) la relazione annuale sull'esecuzione del programma operativo, trasmessa unitamente alla domanda di aiuto;
b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute;
c) la correlazione precisa delle spese dichiarate con i prodotti e i servizi forniti;
d) la conformità delle azioni intraprese con quelle contenute nel programma operativo approvato; e
e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti.
4. Le spese sostenute nell'ambito del programma operativo sono comprovate dalla prova del pagamento. Le fatture utilizzate sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2017/891 oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, le fatture relative alle spese di personale di cui all'allegato III, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono intestate all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, alla filiale conforme al requisito del 90 % di cui all'articolo 22, paragrafo 8, del suddetto regolamento oppure, previo consenso dello Stato membro, a cooperative che sono socie dell'organizzazione di produttori.]
Controlli in loco sulle domande di aiuto annuali
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. A complemento dei controlli amministrativi, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le loro filiali, ove del caso, per garantire il rispetto delle condizioni per il riconoscimento e per la concessione dell'aiuto o del relativo saldo per l'anno considerato secondo quanto indicato all'articolo 9, paragrafo 1.
2. I controlli in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell'importo totale dell'aiuto richiesto per ogni anno. Ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni. (1)
3. Gli Stati membri determinano le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un'analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti criteri:
a) l'importo dell'aiuto;
b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti;
c) un elemento casuale e
d) altri parametri fissati dagli Stati membri.
4. E' possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo.
5. Sono sottoposti a controllo in loco tutti gli impegni e gli obblighi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori, dei loro soci o delle loro filiali, se del caso, che è possibile controllare al momento della visita e che non sono stati verificati nel corso dei controlli amministrativi. I controlli in loco riguardano in particolare:
a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato;
b) l'esecuzione delle azioni e la loro coerenza con il programma operativo approvato;
c) per un congruo numero di azioni: la conformità della spesa con il diritto dell'Unione e il rispetto delle scadenze ivi stabilite;
d) l'utilizzo del fondo di esercizio, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o equivalenti;
e) la completa fornitura dei prodotti da parte dei soci, la fornitura dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate; e
f) i controlli di secondo livello di cui all'articolo 30 per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta.
6. Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati in conformità al diritto nazionale.
A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari.
Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente ma al più tardi prima del pagamento dell'aiuto.
7. Salvo in circostanze eccezionali, i controlli in loco comprendono una visita sul luogo di realizzazione dell'azione o, se l'azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui al paragrafo 2 formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l'esecuzione.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all'aiuto o di mancata esecuzione dell'intervento. La corrispondente decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione. I criteri di analisi dei rischi di cui al paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis al presente paragrafo. (1)
8. Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata al paragrafo 2 soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo.
9. I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. Tale valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le misure preventive e correttive raccomandate.
Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell'anno nella regione o con riguardo all'organizzazione o all'associazione in questione e aumenta la percentuale delle domande corrispondenti da controllare l'anno successivo.]
In deroga al paragrafo annotato, si rimanda:
- all'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1216;
Relazioni sui controlli in loco
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Per ciascun controllo in loco viene redatta una relazione dettagliata recante almeno le seguenti informazioni:
a) il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
b) il nome e le funzioni delle persone presenti;
c) le azioni, le misure e i documenti controllati, compresi la pista di audit e gli elementi di prova verificati; e
d) i risultati del controllo.
2. A un rappresentante dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori è data la possibilità di firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo e per registrare le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione.]
Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Gli Stati membri effettuano, presso ciascuna organizzazione di produttori, controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d'identità suffragato da un controllo fisico, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato, e in un controllo di conformità alle disposizioni dell'articolo 15, secondo le modalità previste dal titolo II, capo II, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891, entro i termini di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.
2. I controlli di primo livello riguardano l'intero quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all'industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro a norma dell'articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2017/891. (1)
3. In deroga al paragrafo 2, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al suddetto paragrafo, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l'organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati membri effettuano controlli supplementari.]
In deroga al paragrafo annotato, si rimanda:
- all'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1216;
Controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Gli Stati membri effettuano controlli di secondo livello sulle operazioni di ritiro presso l'organizzazione di produttori e i destinatari dei prodotti ritirati sulla base di un'analisi del rischio. L'analisi del rischio include le risultanze di precedenti controlli di primo e secondo livello, nonché la verifica dell'esistenza di un sistema di assicurazione qualità in seno all'organizzazione di produttori. La suddetta analisi serve da base per stabilire la frequenza minima dei controlli di secondo livello per ciascuna organizzazione di produttori.
2. I controlli di secondo livello di cui al paragrafo 1 riguardano:
a) la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche che ciascuna organizzazione di produttori che effettui operazioni di ritiro durante la campagna in questione è tenuta a conservare;
b) i quantitativi commercializzati dichiarati nelle domande di aiuto, con particolare riferimento alla contabilità di magazzino e alla contabilità finanziaria, alle fatture e alla corrispondenza tra i dati dichiarati e i dati contabili e fiscali delle organizzazioni di produttori interessate;
c) la contabilità, in particolare la veridicità delle entrate nette realizzate dalle organizzazioni di produttori e da esse dichiarate nelle domande di pagamento nonché la proporzionalità delle eventuali spese di ritiro; e
d) la destinazione dei prodotti ritirati quale dichiarata nella domanda di pagamento e la loro denaturazione.
3. Ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione. (1)
4. La contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria specifiche di cui al paragrafo 2, lettera a), distinguono, per ciascun prodotto ritirato, i quantitativi movimentati (espressi in tonnellate):
a) della produzione conferita dai soci dell'organizzazione di produttori e dai soci di altre organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2017/891;
b) delle vendite realizzate dall'organizzazione di produttori, identificando i prodotti destinati al mercato del fresco e quelli destinati alla trasformazione; e
c) dei prodotti ritirati dal mercato.
5. I controlli sulla destinazione dei prodotti ritirati dal mercato comprendono:
a) un controllo a campione della contabilità di magazzino tenuta dai destinatari e della contabilità finanziaria delle organizzazioni e delle istituzioni caritative in questione, se è applicabile l'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891; e
b) il controllo del rispetto delle condizioni ambientali applicabili.
6. Se dai controlli di secondo livello emergono irregolarità, gli Stati membri approfondiscono tali controlli per la campagna considerata e intensificano la frequenza dei controlli di secondo livello presso le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori durante la campagna successiva.]
In deroga al paragrafo annotato, si rimanda:
- all'art. 6 del Reg. (UE) 2022/1216;
Raccolta verde e mancata raccolta degli ortofrutticoli
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Prima che venga effettuata un'operazione di raccolta verde, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che i prodotti non siano danneggiati e che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente. Dopo la raccolta verde, gli Stati membri verificano che la raccolta sia completa su tutta la superficie e che i prodotti raccolti siano stati denaturati. (1)
2. Prima di un'operazione di mancata raccolta, gli Stati membri verificano mediante un controllo in loco che la superficie interessata sia stata coltivata correttamente, che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale e che il prodotto sia ben sviluppato e generalmente di qualità sana, leale e mercantile.
Gli Stati membri si assicurano che la produzione venga denaturata. Se ciò non è possibile, essi si accertano, mediante uno o più sopralluoghi durante la stagione della raccolta, che non si proceda alla raccolta. (1)
3. Qualora si applichi l'articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891:
a) il requisito di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, che prevede che non abbia già avuto luogo una raccolta parziale, non si applica; e
b) gli Stati membri accertano che le piante ortofrutticole a cui sono state applicate le misure di mancata raccolta e di raccolta verde non siano utilizzate a fini di ulteriore produzione nella stessa stagione di produzione.
4. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3 e 6.]
In deroga al paragrafo annotato, si rimanda:
Organizzazioni di produttori transnazionali
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale ha competenza generale per l'organizzazione di controlli su tale organizzazione per quanto riguarda il programma operativo e il fondo di esercizio nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi.
2. Gli altri Stati membri tenuti a prestare la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/891 effettuano i controlli amministrativi e in loco richiesti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli riferiscono i risultati. Essi rispettano tutte le scadenze fissate dallo Stato membro di cui al paragrafo 1.
3. Le norme vigenti nello Stato membro di cui al paragrafo 1 si applicano nei riguardi dell'organizzazione di produttori, del programma operativo e del fondo di esercizio. Tuttavia, con riguardo alle questioni ambientali e fitosanitarie e alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, si applicano le norme dello Stato membro in cui si svolgono le singole azioni.]
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1146 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[1. Lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione di produttori che è socia di un'associazione transnazionale ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio e al fondo di esercizio nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi.
2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 coopera strettamente con lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori e comunica senza indugio i risultati dei controlli effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative applicate.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori:
a) ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio a livello dell'associazione transnazionale e al fondo di esercizio dell'associazione transnazionale nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi e
b) provvede al coordinamento dei controlli e dei pagamenti per quanto riguarda le azioni del programma operativo dell'associazione transnazionale eseguite al di fuori del territorio dello Stato membro in cui ha sede.
4. Le azioni dei programmi operativi rispettano le norme nazionali e la strategia nazionale dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di aiuto conformemente all'articolo 9, paragrafi 6 e 7.
Tuttavia, le misure ambientali e fitosanitarie e quelle di prevenzione e di gestione delle crisi sono soggette alla normativa dello Stato membro in cui sono effettivamente attuate.
4. Le azioni dei programmi operativi rispettano le norme nazionali dello Stato membro in cui sono effettivamente eseguite.]
Controlli
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell'Unione, gli Stati membri istituiscono controlli e adottano provvedimenti atti a garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e del presente regolamento. Tali controlli e misure sono efficaci, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Gli Stati membri garantiscono in particolare che:
a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa nazionale o dell'Unione o dalla strategia nazionale o dalla disciplina nazionale possano essere verificati;
b) le autorità competenti nazionali responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli e
c) siano predisposti controlli intesi a evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli e da altri regimi degli Stati membri o dell'Unione.]
Errori palesi
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[In caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro, di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/891 o del presente regolamento e ogni domanda di aiuto possono essere corrette e adattate in qualsiasi momento successivamente alla loro presentazione.]
Contributo finanziario
Se uno Stato membro decide, conformemente all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che operatori non aderenti a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali, ma nei confronti dei quali determinate regole sono rese obbligatorie, siano tenuti al pagamento di un contributo finanziario, detto Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni necessarie per verificare l'osservanza delle condizioni previste dal suddetto articolo. Tali informazioni comprendono la base di calcolo del contributo, l'importo unitario del medesimo, le attività previste e i relativi costi.
Estensione di durata superiore a un anno
1. In caso di estensione delle regole di durata superiore a un anno, gli Stati membri verificano, per ciascun anno, che le condizioni di rappresentatività di cui all'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 abbiano continuato ad essere soddisfatte per tutto il periodo di validità dell'estensione.
2. Gli Stati membri revocano l'estensione a decorrere dall'inizio dell'anno successivo se risulta che tali condizioni non sono più soddisfatte.
3. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni revoca. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale informazione nella forma opportuna.
Valore forfettario all'importazione
1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, la Commissione fissa, ogni giorno feriale e secondo l'origine, un valore forfettario all'importazione pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di cui all'articolo 74 del suddetto regolamento, ridotti di un importo forfettario di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.
2. Se per i prodotti e durante i periodi di applicazione di cui all'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è fissato un valore forfettario all'importazione a norma degli articolo 74 e 75 del suddetto regolamento e del presente articolo, non si applica il prezzo unitario di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1). Esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1.
3. Se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media ponderata dei valori forfettari all'importazione in vigore.
4. Durante i periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, i valori forfettari all'importazione restano in vigore finché non sono modificati. Tuttavia essi non sono più applicabili se per due settimane consecutive non viene comunicato alla Commissione alcun prezzo medio rappresentativo.
Se, in applicazione del primo comma, non è in vigore nessun valore forfettario all'importazione per un determinato prodotto, il valore forfettario all'importazione applicabile a tale prodotto è pari all'ultima media dei valori forfettari all'importazione.
5. In deroga al paragrafo 1, se non si è potuto calcolare un valore forfettario all'importazione, a partire dal primo giorno dei periodi di applicazione indicati nell'allegato VII, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891 non si applica alcun valore forfettario all'importazione.
6. Il tasso di cambio applicabile al valore forfettario all'importazione è il tasso più recente pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente all'ultimo giorno del periodo per il quale sono trasmessi i prezzi.
7. I valori forfettari all'importazione espressi in euro sono pubblicati dalla Commissione tramite la TARIC (2).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
Imposizione di un dazio addizionale all'importazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/1146)
1. Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto, salvo se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti del dazio addizionale all'importazione sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato VII e nei periodi ivi indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il dazio addizionale all'importazione è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:
a) il valore in dogana dei prodotti, determinato conformemente all'articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2017/891, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione; e
b) l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale all'importazione.
Importo del dazio addizionale all'importazione
Il dazio addizionale all'importazione applicato a norma dell'articolo 39 è pari ad un terzo del dazio doganale indicato nella tariffa doganale comune per il prodotto in questione.
Tuttavia, per i prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie all'importazione relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale all'importazione è pari a un terzo del dazio doganale specifico per il prodotto in questione in caso di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 2.
Esenzioni dal dazio addizionale all'importazione
1. Sono esenti dal dazio addizionale all'importazione:
a) le merci importate nell'ambito di un contingente tariffario;
b) le merci che hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale all'importazione e che sono scortate, dal luogo di carico nel paese di origine fino al luogo di scarico nell'Unione, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del dazio addizionale all'importazione.
2. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).
Le autorità doganali possono considerare che le merci hanno lasciato il paese di origine prima della data di applicazione del dazio addizionale all'importazione se è esibito uno dei seguenti documenti:
a) in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;
b) in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;
c) in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito nell'Unione o di transito comune;
d) in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha accettato le merci prima di tale data.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
(sostituito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2018/1146 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[Struttura e contenuto della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili di cui all'articolo 2
1. Durata della strategia nazionale:
deve essere indicata dallo Stato membro.
2. Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2.1. Analisi della situazione
Descrizione, con l'ausilio di dati quantificati, della situazione attuale del settore ortofrutticolo, che evidenzi i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori pertinenti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato II. La descrizione riporta almeno:
- le prestazioni del settore ortofrutticolo: punti di forza e di debolezza del settore, competitività e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori;
- gli effetti ambientali (impatti, pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con le principali tendenze.
2.2. Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza
Descrizione dei principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto:
- pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei risultati attesi nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati;
- coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e possibili conflitti o contraddizioni tra gli obiettivi operativi delle varie azioni selezionate;
- complementarità e coerenza delle azioni selezionate con altri interventi nazionali o regionali e con le attività sovvenzionate dai fondi concessi dall'Unione, in particolare con lo sviluppo rurale e i programmi di promozione;
- risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.
2.3. Impatto della precedente strategia nazionale (se pertinente)
Descrizione dei risultati e dell'impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato.
3. Obiettivi dei programmi operativi e indicatori di rendimento di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Descrizione dei tipi di azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo), degli obiettivi perseguiti, degli obiettivi quantitativi verificabili e degli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia.
3.1. Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni incluse nella strategia nazionale e nella disciplina nazionale siano verificabili e controllabili. Qualora la valutazione effettuata durante l'attuazione dei programmi operativi evidenzi che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le azioni interessate sono adattate di conseguenza o cancellate. Se il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari fissi o di tabelle standard di costi unitari, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. Le azioni ambientali rispettano i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Gli Stati membri adottano misure di salvaguardia, disposizioni e controlli per garantire che le azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti pertinenti della politica agricola comune, in particolare dallo sviluppo rurale e dai programmi di promozione o da altri regimi nazionali o regionali. Idonee difese predisposte, a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall'articolo 191 del TFUE e dal settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente.
3.2. Informazioni specifiche richieste per i tipi di azioni volti al raggiungimento degli obiettivi definiti o di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati).
3.2.1. Acquisizione di capitale fisso
- tipi di investimenti sovvenzionabili,
- altre forme di acquisizione sovvenzionabili (per esempio locazione, leasing),
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
3.2.2. Altre azioni
- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili,
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.
4. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili
Designazione da parte dello Stato membro dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.
5. Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione
Gli indicatori di rendimento stabiliti dalla strategia nazionale comprendono gli indicatori previsti all'articolo 4 ed elencati alla tabella 4.1 dell'allegato II. Ove si ritenga opportuno, la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali o regionali propri dei programmi operativi nazionali.
5.1. Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, inclusi gli obblighi di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori.
5.2. Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale
Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.]
Allegato sostituito dall'allegato del Reg. (UE) 2018/1146. Per le modifiche si rimanda all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2091. Successivamente è soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.
ALLEGATO III
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[Requisiti minimi dei prodotti ritirati dal mercato di cui all'articolo 15, paragrafo 2
1. I prodotti devono essere:
- interi,
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- puliti, praticamente esenti da corpi estranei visibili,
- praticamente esenti da parassiti e da danni dovuti a parassiti,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore e/o sapore estranei.
2. I prodotti devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, tenuto conto della loro natura.
3. I prodotti devono presentare le caratteristiche proprie della varietà e del tipo commerciale cui appartengono.]
ALLEGATO IV
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[Spese di trasporto connesse alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 16, paragrafo 1
Distanza tra il luogo di ritiro e il luogo di consegna |
Spese di trasporto (EUR/t) [1] |
Pari o inferiore a 25 km |
18,20 |
Superiore a 25 km ma pari o inferiore a 200 km |
41,40 |
Superiore a 200 km ma pari o inferiore a 350 km |
54,30 |
Superiore a 350 km ma pari o inferiore a 500 km |
72,60 |
Superiore a 500 km ma pari o inferiore a 750 km |
95,30 |
Oltre i 750 km |
108,30 |
[1] Supplemento per il trasporto refrigerato: 8,50 EUR/t.]
ALLEGATO V
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1)
[Spese di cernita e di imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1
Prodotto |
Spese di cernita e di imballaggio (EUR/t) |
Mele |
187,70 |
Pere |
159,60 |
Arance |
240,80 |
Clementine |
296,60 |
Pesche |
175,10 |
Pesche noci |
205,80 |
Cocomeri |
167,00 |
Cavolfiori |
169,10 |
Altri prodotti |
201,10] |
Allegato soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2532, a decorrere dal 1° gennaio 2023, salvo quanto previsto dal medesimo art. 1.
ALLEGATO VII
Prodotti e periodi di applicazione dei dazi addizionali all'importazione di cui all'articolo 39
Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
78.0015 |
0702 00 00 |
Pomodori |
1° ottobre - 31 maggio |
78.0020 |
1° giugno - 30 settembre |
||
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
1° maggio - 31 ottobre |
78.0075 |
1° novembre - 30 aprile |
||
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
1° novembre - 30 giugno |
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
1° gennaio - 31 dicembre |
78.0110 |
0805 10 20 |
Arance |
1° dicembre - 31 maggio |
78.0120 |
0805 20 10 |
Clementine |
1° novembre - fine febbraio |
78.0130 |
0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
1° novembre - fine febbraio |
78.0155 |
0805 50 10 |
Limoni |
1° giugno - 31 dicembre |
78.0160 |
1° gennaio - 31 maggio |
||
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
16 luglio - 16 novembre |
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
1° gennaio - 31 agosto |
78.0180 |
1° settembre - 31 dicembre |
||
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
1° gennaio - 30 aprile |
78.0235 |
1° luglio - 31 dicembre |
||
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
1° giugno - 31 luglio |
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
16 maggio - 15 agosto |
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
16 giugno - 30 settembre |
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
16 giugno - 30 settembre |