Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R: per chiarimenti in merito alla presente Circolare, si rimanda alla Circ. Ass. Territorio e Ambiente 8 marzo 2018, n. 14758.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 27 giugno 2017

G.U.R.S. 14 luglio 2017, n. 29

Adempimenti ex art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - Piano di utilizzo del demanio marittimo - Chiarimenti e direttive.

N.d.R: per chiarimenti in merito alla presente Circolare, si rimanda alla Circ. Ass. Territorio e Ambiente 8 marzo 2018, n. 14758.

COMUNI COSTIERI DELLA SICILIA

AREA 2

UFFICI TERRITORIALI DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 - VALUTAZIONI AMBIENTALI

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA REGIONALE

e p.c. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

CAPITANERIE DI PORTO

AGENZIA DELLE DOGANE

DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

UFFICI DEL GENIO CIVILE

SOPRINTENDENZE BB.CC.AA.

SOPRINTENDENZA DEL MARE

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

COMANDO CORPO FORESTALE

ENTI GESTORI AREE MARINE PROTETTE

ENTI PARCO

ENTI GESTORI RISERVE NATURALI

LIBERI CONSORZI COMUNALI

CITTA' METROPOLITANE DI CATANIA, MESSINA E PALERMO

UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

Premessa

Sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di informazioni, da parte dei comuni costieri dell'isola, in merito alle modalità di redazione e all'iter procedurale da seguire per l'approvazione del Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), dopo l'entrata in vigore dell'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Si rende, pertanto, necessario fornire alcuni chiarimenti in merito, anche alla luce del parere n. 12806 del 30 maggio 2017, espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana.

Redazione del PUDM.

Il PUDM, per quanto riguarda i contenuti, deve essere conforme alle Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvate con D.A. n. 319/Gab del 5 agosto 2016 (art. 4, comma 1), in attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. In particolare, i commi 2 e 3 del predetto articolo 4 stabiliscono rispettivamente che:

- "i comuni costieri della Sicilia predispongono il Piano di utilizzo del demanio marittimo, per le aree di cui al primo comma dell'articolo precedente, in base ai principi e con le modalità e le procedure definiti dal combinato disposto della legge regionale n. 15/2005 e s.m.i. e della legge regionale n. 3/2016";

- "in fase di elaborazione e/o aggiornamento del PUDM i comuni si conformano ai principi e alle specifiche tecniche definiti nelle Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia allegate". Le aree del demanio marittimo regionale oggetto di pianificazione sono quelle individuate dall'art. 3 del D.A. n. 319/Gab del 5 agosto 2016, in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, la cui gestione amministrativa sarà affidata ai comuni costieri a seguito dell'approvazione dei relativi PUDM da parte di questo Assessorato. Le nuove linee guida forniscono le direttive attuative del D.A. n. 319/2016, sostituendo le precedenti linee guida adottate con il D.A. n. 95/GAB del 4 luglio 2011, in quanto abrogato, alla luce delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 3/2016, indicando i principi e le metodologie generali da seguire ai fini dell'elaborazione e/o dell'aggiornamento del PUDM da parte dei comuni costieri dell'isola. Le novità rispetto alla precedente normativa riguardano principalmente:

1. i criteri di individuazione delle aree del demanio marittimo interessate dalla pianificazione, la cui gestione amministrativa è affidata ai comuni costieri ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 3/2016;

2. la fornitura a ciascun comune della cartografia tematica regionale di base in formato vettoriale, necessaria per la delimitazione delle aree demaniali di competenza comunale e per rendere omogenei i dati a livello regionale;

3. la documentazione da produrre con particolare riferimento ai dati vettoriali necessari per l'implementazione del Sistema informativo territoriale del demanio marittimo regionale;

4. le Linee guida per l'editing della Cartografia di base per l'elaborazione della cartografia tematica comunale di base e di dettaglio propedeutica alla successiva fase di redazione del PUDM, e per l'eventuale proposta di revisione della fascia costiera;

5. le Linee guida per l'editing e restituzione cartografica del PUDM in formato vettoriale per la validazione del piano in fase di approvazione e per l'implementazione del Sistema informativo territoriale del demanio marittimo regionale;

6. la ricognizione della fascia costiera e revisione della dividente demaniale ai sensi dell'art. 8 del D.A. n. 319/2016;

7. le procedure di approvazione dei PUDM in conformità all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 15/2005, così come modificato dall'art. 39 della legge regionale n. 3/2016.

Le richieste di chiarimenti avanzate in merito da molte amministrazioni comunali riguardano sostanzialmente i punti 1, 6 e 7 sopracitati.

Criteri di individuazione delle aree interessate alla pianificazione

Con riferimento al punto 1, sono state formulate all'Ufficio legislativo e legale (ULL) della Regione Siciliana alcune richieste di chiarimento che riguardano principalmente il comma 2-bis e il comma 3-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, in particolare per i seguenti aspetti:

1) applicabilità della norma alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 29 novembre 2005;

2) modifica dell'assetto territoriale e delle concessioni esistenti in funzione delle esigenze della pianificazione, ai fini dell'adeguamento alle linee guida emanate con il D.A. n. 319/Gab del 5 agosto 2016;

3) concessioni non adeguabili rispetto alle previsioni della pianificazione. In merito l'Ufficio legale ha rappresentato che "le uniche concessioni che attualmente incidono sull'attività pianificatoria dei comuni sono quelle pluriennali rilasciate ai sensi dell'art. 9 del RCN (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione) e non ancora scadute. Per contro per le aree oggetto di concessioni rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2005, in scadenza al 2020 in virtù delle proroghe, pur essendo suscettibili di eventuali modifiche in ordine alla loro destinazione d'uso, la nuova destinazione diventerà effettiva solo alla scadenza delle stesse concessioni per effetto del citato comma 3 bis dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005". Per l'ULL inoltre "le nuove licenze da rilasciare su eventuali aree marittime che non sono mai state oggetto di concessione, e le concessioni da sottoporre a "rinnovo", dovranno necessariamente seguire le indicazioni e le prescrizioni dei Piani di Utilizzo approvati".

Infine l'Ufficio legale, con riferimento al tema dell'adeguamento delle concessioni oggetto di proroga e delle concessioni non adeguabili rispetto alle previsioni di piano, anche al fine di offrire un'interpretazione della norma compatibile con l'ordinamento europeo, chiarisce quanto segue: "Si ritiene utile, in primo luogo, chiarire il significato del termine "rinnovo".

In tal senso si richiama quanto rammentato dal consiglio di stato in ordine alla differenza tra rinnovo e proroga. Al riguardo si rileva che la "proroga" determina il protrarsi dell'efficacia nel tempo dell'originaria concessione; il "rinnovo", invece, come già evidenziato da codesto Dipartimento, comporta un nuovo atto concessorio, che può avere il medesimo oggetto, ma non necessariamente il medesimo destinatario.

Nel primo caso, quindi, il rapporto concessorio viene fatto proseguire, a beneficio del precedente titolare, ex lege o a fronte di una sola domanda, presentata prima della scadenza del titolo;

nel secondo, l'amministrazione "rinnova" un affidamento in concessione, ma ciò non implica la reiterazione in toto, anche dal punto di vista soggettivo, del titolo precedente.

Poste le superiori premesse, le amministrazioni comunali, considerato che le concessioni demaniali pubbliche presentano un interesse transfrontaliero certo, alla loro scadenza dovranno procedere al "rinnovo" rispettando i principi di non discriminare e di tutela della concorrenza, nonché il principio della libertà di stabilimento di cui alla cd. Direttiva Bolkestein (2006/123/CE del 12 dicembre 2006) e, pertanto, con procedure ad evidenza pubblica".

Da quanto sopra consegue che una eventuale modifica sulla destinazione d'uso delle aree demaniali oggi date in concessione diventerebbe cogente solo a partire dal 2021, anche se è prevista in un piano approvato oggi ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 15/2005 e s.m.i..

In sostanza fino al 31 dicembre 2020 il comune potrebbe intervenire, con la pianificazione, solo sulle aree demaniali attualmente libere, mentre dall'1 gennaio 2021 in poi ha ampia potestà di rimodulare l'assetto costiero senza alcun vincolo derivante dalla situazione attuale definita dalle concessioni esistenti. L'unica eccezione è costituita dalle aree occupate dalle concessioni pluriennali, rilasciate ex art. 9 del RCN, delle quali l'amministrazione comunale è invece obbligata a tenere conto in fase di pianificazione, almeno fino alla loro scadenza naturale.

Ricognizione della fascia costiera

Per quanto concerne il punto 6, i comuni dovranno effettuare una ricognizione della fascia costiera di competenza.

Qualora le verifiche effettuate dagli Uffici tecnici comunali (U.T.C.) - sul campo e/o in sede di pianificazione locale e/o in sede di acquisizione dei pareri tecnici - mostrassero incongruenze rispetto a quanto rappresentato dalla cartografia di base fornita da questo Assessorato in formato vettoriale, i comuni dovranno elaborare, insieme al PUDM, anche una proposta di aggiornamento/correzione della dividente demaniale e della linea di costa.

La proposta di revisione dovrà essere trasmessa anche in formato vettoriale, secondo quanto riportato nelle Linee guida per l'editing della Cartografia di Base già trasmesse ai comuni con circolare n. 55182 del 16 agosto 2016.

L'iter di valutazione/approvazione della proposta di revisione della fascia costiera regionale, per la cui conclusione sono prevedibili tempi lunghi considerata la complessità dei temi da trattare, sarà avviato da questa amministrazione solo dopo la conclusione delle procedure di approvazione del PUDM di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale n. 3/2016.

Procedure per l'approvazione del PUDM.

Per quanto concerne il punto 7 va ricordato che il piano deve essere dotato di tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione del parere VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ai sensi degli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e di ogni parere di competenza obbligatorio, in conformità all'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 3/2016. Il piano deve quindi essere adottato dal consiglio comunale, con specifica delibera ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 319/2016, in attuazione dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 3/2016, per la definitiva approvazione in conformità al comma 1 dell'art. 6 del D.A. n. 319/2016.

Il diagramma di flusso "Procedure per l'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime" allegato alla presente circolare (Allegato 1), sintetizza le fasi che conducono all'approvazione definitiva del piano da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente (ARTA), mettendo in evidenza i diversi procedimenti di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente.

Procedura di Pre-Valutazione

1. Il comune trasmette al Dipartimento regionale dell'ambiente (DRA) - Ufficio territoriale ambiente (UTA) competente per territorio, per una valutazione preventiva della conformità alle linee guida adottate con il D.A. n. 319/GAB del 5 agosto 2016, la copia cartacea e digitale (in formato pdf e shapefile) del PUDM redatto ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 319/2016.

2. L'UTA, avvalendosi di una specifica Check-list (Allegato 2), procede alla valutazione preventiva della conformità del PUDM. In particolare verranno verificate la completezza della documentazione inerente il piano, l'eventuale proposta di revisione della fascia costiera, nonché la corretta rappresentazione dello stato di fatto e del piano previsionale di utilizzo delle aree demaniali.

Tali verifiche consentiranno di rilevare, già nelle fasi iniziali, eventuali difformità del piano rispetto alle linee guida al fine di evitare ritardi nell'iter di approvazione.

3. Nel caso di richieste di integrazioni il comune provvede alla revisione del PUDM e ad una nuova trasmissione all'UTA per la verifica di conformità preliminare.

L'esito finale della valutazione preventiva viene trasmesso al comune, ed agli uffici competenti del Dipartimento dell'ambiente in materia di VAS (Servizio 1) e pianificazione (Servizio 2) per i successivi adempimenti.

Procedura VAS

4. Il comune avvia, presso il Dipartimento regionale dell'ambiente, la procedura VAS, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

5. Contestualmente il comune pubblica la proposta di piano all'albo pretorio per 30 gg. per l'acquisizione di eventuali osservazioni da parte dei portatori di interesse legittimo.

6. Il comune acquisisce il provvedimento di verifica di assoggettabilità o il parere VAS, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Fasi di competenza comunale

7. Il comune acquisisce, in sede di conferenza di servizi (L. n. 241/90 e s.m.i.), i pareri tecnici di competenza (art. 5, comma 1, D.A. n. 319/2016) dagli enti territorialmente competenti:

- Capitaneria di porto;

- Soprintendenza BB.CC.AA.;

- Agenzia delle dogane;

- Genio civile regionale;

- Soprintendenza del mare;

- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

- Altri enti competenti che possano avere a vario titolo competenza nell'espressione di pareri, in merito a specifici vincoli presenti sul territorio (Comando Corpo forestale, Ministero della difesa, Enac, Agenzia del demanio etc.).

I seguenti enti, eventualmente interessati in relazione ai contenuti del piano, potranno esprimere il loro parere nell'ambito della VAS nella qualità di S.C.M.A.:

- Enti gestori aree marine protette;

- Enti parco;

- Enti gestori riserve naturali;

- Dipartimento regionale urbanistica.

8. Il comune, acquisiti il provvedimento VAS (punto 6), l'eventuale documentazione a seguito della consultazione (art. 14, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), i pareri tecnici (punto 7) e le osservazioni dei portatori di interesse legittimo (punto 5), provvede alle opportune revisioni del PUDM e lo sottopone al consiglio comunale per le determinazioni di competenza.

9. Il consiglio comunale adotta con delibera il PUDM (art. 39, comma 2, legge regionale n. 3/2016).

Procedura di approvazione finale del PUDM

10. Il comune trasmette al Dipartimento regionale dell'ambiente (Servizio 2), in forma cartacea e digitale (formato pdf e shapefile), la delibera di adozione del consiglio comunale, il PUDM, l'eventuale Rapporto ambientale, la valutazione preventiva dell'UTA, il provvedimento VAS, i pareri tecnici e le osservazioni dei portatori di interesse legittimo, per l'approvazione finale del piano (art. 6, D.A. n. 319/2016).

11. Il Dipartimento regionale dell'ambiente verifica la conformità del piano (art. 39, comma 1, legge regionale n. 3/2016 - D.A. n. 319/2016). L'approvazione da parte dell'assessorato avviene entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia.

Resta ferma l'applicabilità da parte dell'ARTA delle norme di salvaguardia di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 71/1978 e s.m.i. (art. 39, comma 1, legge regionale n. 3/2016).

12. Nel caso di non conformità il comune provvede, entro 30 giorni dalla notifica (che interrompe il termine dei 90 giorni di cui al punto precedente), alla revisione del PUDM sulla base delle prescrizioni, trasmettendo nuovamente il piano al DRA per le valutazioni finali.

13. L'ARTA provvede all'approvazione del piano ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 3/2016.

Il provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Considerazioni finali

Alla luce di quanto sopra, è di tutta evidenza che i piani già inoltrati a questa Amministrazione, redatti ai sensi della precedente normativa, devono essere aggiornati secondo le nuove linee guida del 2016 ed adottati dal consiglio comunale in conformità alle nuove direttive, prima di procedere alla definitiva approvazione.

Questa Amministrazione pertanto procederà alla restituzione di tutti i piani presentati ai sensi della precedente normativa e non conformi alle linee guida adottate con il D.A. n. 319/Gab del 5 agosto 2016.

I comuni che hanno già redatto il PUDM in conformità alla precedente normativa (Linee guida adottate con D.A. n. 95/Gab del 4 luglio 2011) ed hanno avviato la VAS possono, se l'aggiornamento alle nuove linee guida non comporta modifiche sostanziali al piano, proseguire nella procedura avviata attestando all'ufficio competente del Dipartimento dell'ambiente la validità della documentazione già presentata, integrandola se necessario con la documentazione aggiuntiva richiesta dagli uffici.

Va ricordato che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, "nei confronti dei comuni inadempienti, che, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge non abbiano adottato il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, i commissari ad acta, nominati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005,... sono autorizzati ad esercitare i poteri sostitutivi finalizzati alla redazione ed all'adozione dei suddetti piani".

Considerato che i tempi previsti dalla norma sono stati ormai ampiamente superati, e che si registrano rilevanti ritardi rispetto alle scadenze previste dalla legge, i comuni in indirizzo dovranno trasmettere con urgenza a questo Assessorato, entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione della pianificazione, sia per quanto concerne la redazione del piano, con la documentazione di cui alle linee guida approvate con D.A. n. 319/Gab del 5 agosto 2016, sia con riferimento alle correlate procedure amministrative.

Decorso inutilmente tale termine questa Amministrazione provvederà alla nomina dei commissari ad acta, in attuazione di quanto previsto dall'art. 39, comma 1, della più volte citata legge regionale n. 3/2016.

Per chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi al Servizio 2 "Pianificazione e programmazione ambientale" del Dipartimento regionale dell'ambiente.

La presente circolare verrà pubblicata, senza allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà inoltre resa disponibile, con gli allegati tecnici, nel sito istituzionale del DRA al seguente indirizzo: http://www.artasicilia.eu/old_site/web/demanio/index.html, nella sezione Piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM).

L'Assessore: CROCE