Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 8 marzo 2018, n. 14758

G.U.R.S. 23 marzo 2018, n. 13

Circolare ARTA del 27 giugno 2017 "Adempimenti ex art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - Piano di utilizzo del demanio marittimo - Chiarimenti e direttive" - Modifiche.

COMUNI COSTIERI DELLA SICILIA

AREA 2 UFFICI TERRITORIALI DELL'AMBIENTE

SERVIZIO 1 VALUTAZIONI AMBIENTALI

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA REGIONALE

e p.c. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

CAPITANERIE DI PORTO

AGENZIA DELLE DOGANE

DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

UFFICI DEL GENIO CIVILE

SOPRINTENDENZE BB.CC.AA.

SOPRINTENDENZA DEL MARE

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

COMANDO CORPO FORESTALE

ENTI GESTORI

AREE MARINE PROTETTE

ENTI PARCO

ENTI GESTORI

RISERVE NATURALI

LIBERI CONSORZI COMUNALI

CITTA' METROPOLITANE DI CATANIA, MESSINA E PALERMO

UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA

Pervengono a questo Assessorato osservazioni e richieste di approfondimenti in merito alla circolare ARTA n. 47168 del 27 giugno 2017 "Adempimenti ex art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - Piano di utilizzo del demanio marittimo - Chiarimenti e direttive" (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 14 luglio 2017), anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017. Tali richieste riguardano sostanzialmente:

1) procedure da seguire ai fini dell'approvazione del piano;

2) ricognizione della fascia costiera;

3) rilascio di nuove concessioni demaniali a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017.

1) Procedure da seguire ai fini dell'approvazione del piano

Attualmente l'adozione del Piano di utilizzo del demanio marittimo (di seguito "piano" o "PUDM"), da parte del consiglio comunale, è prevista dopo l'acquisizione dei pareri tecnici, fra i quali in particolare la Valutazione ambientale strategica (VAS; cfr. Allegato 1, punto 9, della circolare ARTA del 27 giugno 2017). Tale procedura potrebbe comportare tuttavia, qualora il consiglio comunale dovesse intervenire con modifiche del piano in sede di adozione finale, la necessità di ripetere parte della procedura VAS, con conseguente dilatazione dei tempi di approvazione del PUDM.

Si ritiene quindi opportuno apportare alla circolare ARTA n. 47168 del 27 giugno 2017 alcune modifiche introducendo, al fine di rendere più celeri le procedure, una fase di "Adozione preliminare" del PUDM da parte del consiglio comunale. In particolare al paragrafo "Procedure per l'approvazione del PUDM" della sopracitata circolare sono apportate le seguenti modifiche:

a) Nel sub-paragrafo Procedura di pre-valutazione, al punto 1, viene aggiunto: "ed approvato dalla giunta comunale. Il comune si assume la responsabilità della conformità dei dati e delle informazioni contenuti nel Piano."

b) Dopo il sub-paragrafo Procedura di pre-valutazione viene introdotta una fase di competenza comunale: "3-bis. Il consiglio comunale procede ad una delibera di adozione preliminare del PUDM".

c) Nel sub-paragrafo Fasi di competenza comunale, il punto 9 viene sostituito con il seguente: "9. Il consiglio comunale adotta con delibera (adozione finale) il PUDM (art. 39, comma 2, legge regionale n. 3/2016)".

d) Nel sub-paragrafo Procedura di approvazione finale del PUDM il punto 11 viene sostituito con il seguente: "11.

Il Dipartimento regionale dell'ambiente verifica la conformità del piano (art. 39, comma 1, legge regionale n. 3/2016 - D.A. n. 319/2016). L'approvazione da parte dell'Assessorato avviene entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della delibera di adozione finale da parte del consiglio comunale (punto 9 del diagramma di flusso), decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità da parte dell'ARTA delle norme di salvaguardia di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 71/1978 e s.m.i. (art. 39, comma 1, legge regionale n. 3/2016).".

Il diagramma di flusso "Procedure per l'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali marittime" allegato alla circolare del 27 giugno 2017 viene infine sostituito dal diagramma di flusso allegato alla presente circolare (Allegato 1).

2) Ricognizione della fascia costiera

Al paragrafo "Ricognizione della fascia costiera" della sopracitata circolare viene aggiunto quanto segue: "Laddove il comune dovesse riscontrare differenze tra la "linea di costa ufficiale (SID)" e la "linea di costa reale" verificabile sul campo o attraverso supporti cartografici attendibili (ortofoto o foto aeree recenti), utilizzerà per la pianificazione la "linea di costa reale", che con l'approvazione del piano diventerà la nuova "linea di costa ufficiale" e individuerà quindi il nuovo limite costiero dell'area oggetto di pianificazione.

Le due versioni della linea di costa (la "linea di costa ufficiale (SID)" e quella oggetto della proposta di modifica/ aggiornamento), da presentare nell'ambito della proposta di revisione della fascia costiera (cfr. D.A. n. 319 del 5 agosto 2016), dovranno essere rappresentate contestualmente anche nel PUDM, sia nella tavola "Cartografia dello stato di fatto" sia nella tavola "Cartografia delle previsioni di piano", inserendo in legenda le voci "Linea di costa SID" e "Linea di costa - Proposta di revisione". In una relazione allegata al PUDM, il comune dovrà inoltre descrivere le aree per le quali ha verificato che la "linea di costa ufficiale (SID)" non corrisponde alla situazione reale. La relazione tecnica dovrà contenere i riferimenti documentali a supporto delle proposte di modifica (foto aeree, ortofoto recenti, sentenze etc.).

Considerato che la pianificazione riguarda l'area compresa tra la linea di costa e la dividente demaniale, laddove il comune dovesse avere l'esigenza di procedere ad una revisione dell'attuale dividente demaniale ("dividente SID"), e dovesse quindi ritenere opportuno formulare una proposta di revisione che riguarda anche la dividente, dovrà per il momento astenersi dal pianificare nell'area incerta, relazionando in merito e rimandando la pianificazione su tali aree ad una seconda fase, successiva all'approvazione della proposta di revisione della fascia costiera.

Anche in questo caso le due versioni della dividente ("Dividente demaniale SID" e "Dividente demaniale - Proposta di revisione"), da presentare nell'ambito della proposta di revisione della fascia costiera, dovranno essere contestualmente fornite anche nel PUDM, sia nella tavola "Cartografia dello stato di fatto" sia nella tavola "Cartografia delle previsioni di piano", inserendo in legenda le voci "Dividente demaniale SID" e "Dividente demaniale - Proposta di revisione".

Premesso quanto sopra, nel PUDM dovranno essere presentati gli shapefiles "xxxx_LineaCostaRev.shp" e "xxxx_DividenteDemanialeRev.shp" (cfr. circolare n. 55182 del 16/08/2016), che dovranno contenere sia la linea continua con la proposta di modifica sia i singoli tratti oggetto di proposta, e per ogni tratto il campo note dovrà riportare il riferimento che ne giustifica la proposta (metadato).

Si chiarisce in ogni caso che l'iter di approvazione della proposta di revisione della fascia costiera sarà avviato soltanto dopo l'intervento della Commissione di delimitazione prevista dall'art. 58 del regolamento del codice della navigazione, da parte degli uffici territoriali dell'ambiente che cureranno gli adempimenti conseguenti, di tutte le proposte dei comuni e pertanto non interferisce con le procedure di approvazione dei singoli piani (Linee guida, All. 1, parte III, par. 5).".

3) Rilascio di nuove concessioni demaniali a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017

Prima del paragrafo "Considerazioni finali" viene aggiunto il seguente paragrafo.

"Rilascio di nuove concessioni demaniali a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017

L'art. 20 della legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017, che integra l'art. 1 della legge regionale n. 15/2005, prevede che "fino al completamento della procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4 è consentito all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime coerente alle previsioni contenute nel piano di utilizzo (PUDM) in corso di adozione ed approvazione". In proposito si chiarisce che l'attestazione di coerenza alle previsioni del PUDM potrà essere rilasciata solo dopo l'approvazione del PUDM da parte della giunta comunale (punto 1 delle Procedure per l'approvazione del PUDM).".

I comuni, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dovranno comunicare al Dipartimento regionale dell'ambiente lo stato di attuazione del piano, con particolare riferimento ai punti 1 (approvazione giunta comunale), 3-bis (adozione preliminare del consiglio comunale) e 9 (adozione finale del consiglio comunale) dell'Allegato 1 alla presente circolare. In caso di mancato adempimento si farà riferimento, per gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 3-ter, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e s.m.i., alla documentazione già presente agli atti dell'Amministrazione.

Per chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi al servizio 2 "Pianificazione e programmazione ambientale" del Dipartimento regionale dell'ambiente.

La presente circolare verrà pubblicata, senza allegati, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà inoltre resa disponibile, con gli allegati tecnici, nel sito istituzionale del DRA al seguente indirizzo "http://www.artasicilia.eu/old_site/web/demanio/index.html", nella sezione Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM). Nel sito verrà inoltre pubblicata una versione coordinata e aggiornata delle presenti direttive.

L'Assessore: CORDARO