
LEGGE REGIONALE 11 agosto 2017, n. 14
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 18 agosto 2017, n. 34
Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale.
Testo con annotazioni alla data 2 marzo 2023
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Promozione dell'erogazione delle prestazioni di igiene del cavo orale
1. Per la promozione e diffusione della prevenzione o della cura precoce di specifiche malattie del cavo orale, la Regione assicura l'erogazione delle relative prestazioni nell'ambito del Sistema sanitario regionale.
2. Le Aziende sanitarie provinciali, su base distrettuale, adottano tutti gli atti gestionali e di programmazione volti a garantire l'erogazione delle prestazioni di prevenzione primaria e secondaria, di prevenzione delle complicanze orali correlate a patologie sistemiche e cura precoce delle malattie del cavo orale riconosciute nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza attraverso l'inserimento della figura professionale sanitaria dell'igienista dentale. (1)
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a rimodulare le proprie piante organiche e ad espletare i relativi concorsi pubblici, nel rispetto dei tetti di spesa e dei vincoli normativi fissati per le assunzioni del personale, inserendo la figura dell'igienista dentale quale operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, in grado di assicurare la prevenzione e cura delle affezioni orodentali su prescrizione degli odontoiatri e dei medici chirurghi, responsabili di servizio, autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria come disciplinato dal Decreto del Ministro della sanità n. 137 del 15 marzo 1999.
Per l'istituzione del Tavolo tecnico regionale per la prevenzione delle patologie del cavo orale, si rimanda al D.A. Salute 2 marzo 2023, n. 194.
Prestazioni concernenti la prevenzione e la cura di affezioni del cavo orale
1. Nell'ambito del Sistema sanitario regionale l'igienista dentale abilitato:
a) svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria;
b) collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico statistici;
c) effettua l'ablazione del tartaro e la levigatura delle radici dentali nonché l'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;
d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche d'igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei a evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;
e) indica le regole di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
Linee guida
1. L'igienista dentale abilitato che eroga le relative prestazioni nell'ambito del Sistema sanitario regionale, si attiene alle indicazioni scientifiche e terapeutiche contenute nelle vigenti Linee guida nazionali emanate dal Ministero della salute per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva ed in età adulta nonché negli individui in età evolutiva che devono essere sottoposti a chemioterapia o radioterapia.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge relativi alle assunzioni degli igienisti dentali, le Aziende sanitarie provinciali provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, mediante rimodulazione dei posti in pianta organica conseguente alla soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali, nel rispetto dei tetti di spesa e dei vincoli normativi fissati per le assunzioni del personale.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 11 agosto 2017.
CROCETTA
Assessore regionale per la salute: GUCCIARDI