
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 12 settembre 2017, n. 7
G.U.R.S. 22 settembre 2017, n. 40
Attività sanzionatoria in materia di commercio prevista dall'art. 22, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28. Adempimenti di cui al comma 8 del medesimo articolo 22.
AI COMUNI DELL'ISOLA
Come è noto, il comma 7 dell'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999 individua la figura del sindaco quale autorità competente all'accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui alla legge in parola (e quindi quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, ovvero il provvedimento di archiviazione).
Secondo quanto disposto con circolari, che si sono nel tempo avvicendate, le entrate relative alle sanzioni pecuniarie in esame, che in virtù del quadro di classificazione delle entrate del bilancio della Regione siciliana sono assegnate alla competenza del Dipartimento di questo Assessorato, devono essere effettuate sul capitolo 1742, capo 13, "sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di commercio", con le modalità in ultimo disposte con la circolare n. 12 del 14 novembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 25 novembre 2005.
Il comma 8 del precitato art. 22 riconosce al comune, per lo svolgimento dell'attività di cui sopra, una quota pari al 15% del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, così come risultano accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza. Accertamento che, in quanto entrate proprie, rientra nella responsabilità del Dipartimento di questo Assessorato.
Con la circolare assessoriale n. 8 del 9 ottobre 2003, questa Amministrazione, al fine di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti ai sensi dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, sulla base di dati certi circa l'entità del gettito delle sanzioni amministrative irrogate e di operare un riscontro con il rendiconto consuntivo generale della Regione dell'anno di riferimento, invitava codesti Enti a trasmettere l'elenco delle ordinanze emesse e notificate e gli estremi dei relativi pagamenti, entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Tale adempimento costituiva, fra l'altro, condizione sine qua non per l'accertamento in competenza dei crediti discendenti dalle ordinanze emesse nell'esercizio.
Adempimento che, con il recepimento nell'ordinamento contabile della Regione delle disposizioni contenute nel Titolo I e III del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del principio contabile della competenza finanziaria potenziata (di cui all'Allegato 4/2, punto 3 del D.Lgs. n. 118/2011), che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sorge il diritto di credito, non è più suscettibile di deroga.
Peraltro, proprio in merito alla consolidata prassi di effettuare gli accertamenti per cassa, la Corte dei conti in sede di parifica del bilancio della Regione ha reiteratamente lamentato la mancata tempestività dell'adozione di provvedimenti di accertamento rispetto al momento costitutivo dell'obbligazione; evidenziando la tendenza prevalente di contabilizzare le somme a fronte dell'incasso, in difformità al precitato principio della competenza finanziaria che prevede l'accertamento dell'entrata nel momento in cui sorge l'obbligazione, con imputazione all'esercizio in cui il credito è esigibile.
L'accertamento di un'entrata si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati:
a) la ragione del credito;
b) il titolo giuridico che supporta il credito;
c) l'individuazione del soggetto debitore;
d) l'ammontare del credito;
e) la relativa scadenza.
Risulta, con tutta evidenza, come tali elementi possano essere verificati dall'Amministrazione solo in esito all'acquisizione delle ordinanze emesse e notificate e degli eventuali estremi dei relativi pagamenti, la cui mancata tempestiva trasmissione da parte di codesti comuni ha indotto questa Amministrazione ad effettuare gli accertamenti solo a seguito delle riscossioni comunicate dalla Cassa regionale, prassi quest'ultima stigmatizzata dalla Corte dei conti che, in sede di parifica del bilancio regionale 2016, ha dichiarato irregolari alcuni accertamenti effettuati per cassa e quindi in difformità alla vigente disciplina contabile.
Pertanto, al fine di consentire l'accertamento del totale dei crediti discendenti dalle ordinanze emesse da codesti comuni, nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, a parziale modifica di quanto stabilito con la circolare n. 12 del 14 novembre 2005, si invita a trasmettere, con cadenza trimestrale, l'elenco delle ordinanze emesse, secondo lo schema di seguito indicato, unitamente a copia delle stesse ordinanze emesse e notificate nel periodo di riferimento, con indicazione degli eventuali estremi di pagamento.
COMUNE DI _____________________________________ | |||||
Esercizio finanziario 201__ | ordinanze - ingiunzioni(leggi regionali n. 18/95 e 28/99 - commercio) | ||||
NOMINATIVO | NUMERO ORDINANZA | IMPORTO DA VERSARE | SCADENZA | IMPORTO VERSATO | CAP. 1742 N. QUIETANZA |
L'acquisizione delle ordinanze emesse nell'esercizio di riferimento consentirà l'effettuazione di accertamenti regolari, conformi al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, a fronte dei quali sarà possibile la corresponsione della quota prevista dal disposto del precitato comma 8 dell'art. 22 della legge regionale n. 28/99; quale corollario si fa rilevare che a fronte di accertamenti non ritenuti regolari dalla Corte dei conti nessuna erogazione potrà essere effettuata a favore di codesti comuni.
Nel rappresentare la particolare rilevanza di quanto suesposto ed invitare le Amministrazioni in indirizzo ad assicurare la più ampia collaborazione, si comunica che la presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del Dipartimento delle attività produttive.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive: FERRARA