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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

G.U.R.S. 29 settembre 2017, n. 41

Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana approvate l'8 agosto 2017:

Documento V

Art. 1

Riordino competenze Commissioni legislative permanenti e Comitato per la qualità della legislazione. Riduzione numero componenti Commissioni

1. L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

"Art. 62

1. Le Commissioni legislative permanenti sono sei ed hanno competenza rispettivamente nelle seguenti materie:

1) Affari istituzionali: ordinamento regionale, riforme istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali, diritti civili, pari opportunità;

2) Bilancio: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extraregionale, partecipazioni regionali, credito e risparmio;

3) Attività produttive: agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia;

4) Ambiente, territorio e mobilità: lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili;

5) Cultura, formazione e lavoro: pubblica istruzione, beni ed attività culturali, teatro, musica, cinema, spettacolo, turismo, lavoro, formazione professionale, emigrazione, sport;

6) Salute, servizi sociali e sanitari: sistema sanitario regionale, tutela della salute, igiene, politiche sociali, volontariato e terzo settore, previdenza ed assistenza sociale.

2. Ciascuna di dette Commissioni si compone di tredici membri.".

2. All'art. 39 bis, comma 2, la parola "quindici" è sostituita con l'altra: "tredici".

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 160 ter sono sostituiti con i seguenti:

"2. Esso è composto da tre deputati scelti dal Presidente dell'Assemblea regionale.

3. La Presidenza è esercitata a turni di diciotto mesi, procedendo dal componente più anziano d'età, salvo diversa intesa.".

4. All'articolo 160 ter è aggiunto il seguente comma:

"9. Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso.".

Art. 2

Riduzione quorum

1. All'articolo 23, comma 2, la parola "cinque" è sostituita dall'altra: "quattro".

2. All'articolo 64, comma 2, la parola "quindici" è sostituita dall'altra: "dodici".

3. All'articolo 76, comma 1, la parola "dieci" è sostituita dall'altra: "otto".

4. All'articolo 77, comma 1, la parola "quindici" è sostituita dall'altra: "dodici".

5. All'articolo 85, comma 1, la parola "cinque" è sostituita dall'altra: "quattro".

6. All'articolo 100, comma 2, la parola "cinque" è sostituita dall'altra: "quattro".

7. All'articolo 101, comma 2, la parola "otto" è sostituita dall'altra: "sei".

8. All'articolo 112, comma 4, la parola "quattro" è sostituita dall'altra: "tre".

9. All'articolo 115, comma 2, la parola "cinque" è sostituita dall'altra: "quattro".

10. All'articolo 120, comma 1, la parola "otto" è sostituita dall'altra: "sei".

11. All'articolo 122, comma 2, la parola "dodici" è sostituita dall'altra: "nove".

12. All'articolo 127, comma 2, le parole "cinque", "sette" e "nove" sono sostituite rispettivamente con le altre: "quattro", "cinque" e "sette".

13. All'articolo 128, comma 1, la parola "cinque" è sostituita dall'altra: "quattro".

14. All'articolo 152, comma 1, la parola "quattro" è sostituita dall'altra: "tre".

15. All'articolo 153, comma 1, la parola "cinque" è sostituita dall'altra: "quattro".

Art. 3

Modifiche al procedimento di verifica dei poteri

1. All'art. 40, comma 1, dopo le parole "dalla nomina", sono aggiunte le seguenti: "avvenuta a norma della lettera b) del comma 1 del precedente articolo 6.".

2. Il comma 4 dell'art. 61 è sostituito con il seguente:

"4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 42 e al comma 2 del presente articolo, i ricorsi e i reclami presentati nel corso della legislatura sono decisi dalla Commissione entro novanta giorni dalla data di presentazione.".

3. All'art. 61, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"5. Sono inammissibili, quand'anche validamente presentati, i ricorsi ed i reclami vertenti tra le medesime parti ed aventi il medesimo petitum, proposti alla Commissione in data successiva alla presentazione di gravame in sede giudiziale.

6. La sopravvenuta presentazione di gravame in sede giudiziale rende improcedibili, quand'anche validamente presentati, i ricorsi e i reclami proposti alla Commissione vertenti tra le medesime parti ed aventi il medesimo petitum.

7. Quanto previsto nei precedenti commi 5 e 6 si applica anche ai procedimenti di verifica delle elezioni avviati d'ufficio.".

Art. 4

Della presentazione degli ordini del giorno

1. Il comma 1 dell'art. 124 è sostituito con il seguente:

"1. Prima dell'inizio della discussione generale o durante lo svolgimento della stessa, possono essere presentati da ciascun deputato ordini del giorno strettamente attinenti all'oggetto della discussione, secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente che inappellabilmente decide. Nel caso in cui venga ammesso l'ordine del giorno può sempre essere opposta la questione pregiudiziale.".

Art. 5

Armonizzazione delle procedure contabili

1. All'art. 9, comma 1:

- dopo la parola "provvedono", sono aggiunte le seguenti: ", secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e contabilità,";

- dopo le parole "incidano in più", sono aggiunte le seguenti: "di tre".

Art. 6

Norma transitoria e finale

1. Le modifiche di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Il Presidente: ARDIZZONE