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ASSEMBLEA REGIONALE

REGOLAMENTO INTERNO DELL'A.R.S. 17 marzo 1949

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 17 gennaio 1987, n. 3

Regolamento interno dell'A.R.S.

(Approvato nelle sedute del 17 marzo e 22 giugno 1949, con le modifiche apportate nelle sedute del 30 ottobre 1955, 9 settembre 1964, 24 giugno 1965, 24 maggio 1966, 30 marzo 1967, 17 e 20 novembre 1967, 31 marzo 1971, 21 maggio 1975, 1 ottobre 1976, 8 luglio 1977, 26 luglio 1978, 1 maggio 1986, 20 dicembre 1986, 6 febbraio 1990, 23 luglio 1998, 15 febbraio 2000, 8 agosto 2001, 16 maggio 2002, 8 ottobre 2003, 20 luglio 2006, 2 luglio 2008, 3 agosto 2010, 18 maggio 2011, 30 luglio 2012, 6 febbraio 2014, 8 agosto 2017 e 30 aprile 2018)

Titolo I

Disposizioni preliminari

Art. 1

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. I deputati, con la prestazione del giuramento prescritto dall'art. 5 dello Statuto della Regione, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed assumono diritti, doveri e prerogative derivanti dalla carica.

Art. 2

1. Nella prima seduta dopo le elezioni l'Assemblea è presieduta provvisoriamente dal deputato presente più anziano di età.

2. Nella stessa seduta assumono le funzioni di segretari i due deputati più giovani fra i presenti.

Titolo II

Degli organi dell'Assemblea

Capo I

Della Commissione provvisoria per la verifica dei poteri e della costituzione dell'Ufficio di Presidenza

Art. 2

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 1° maggio 1986)

1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrino ai deputati optanti tra più collegi una volta accertata la regolarità dell'opzione e subordinatamente alla convalida di questi ultimi nel collegio di opzione.

2. Per i relativi accertamenti il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente una Commissione provvisoria per la verifica dei poteri.

Art. 2

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 1° maggio 1986)

1. La Commissione provvisoria è costituita da deputati membri della Commissione per la verifica dei poteri della precedente legislatura che siano presenti alla prima seduta.

2. Qualora il numero sia inferiore a nove, il Presidente procede all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto, facendo in modo che sia garantita una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari.

3. La Commissione provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

Art. 3

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971)

1. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'Assemblea procede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente.

2. E' eletto, a primo scrutinio, chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Qualora nessun deputato ottenga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente, per l'elezione, la metà più uno dei voti dei componenti dell'Assemblea.

3. Se nessun deputato abbia riportato tale maggioranza, si procede, nel giorno successivo, a nuova votazione; risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

4. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, l'Assemblea procede nello stesso giorno al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che abbia conseguito la maggioranza anche relativa.

Art. 4

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986, dell'8 agosto 2001 e del 30 aprile 2018)

1. Avvenuta la proclamazione, il Presidente si insedia immediatamente nella carica. L'Assemblea procede, quindi, nella seduta successiva, alla elezione di due Vice Presidenti, di tre questori e di tre Segretari.

2. In relazione a tale adempimento, il Presidente eletto esperisce le opportune iniziative affinché i gruppi parlamentari siano rappresentati nell'Ufficio di Presidenza in modo da rispecchiare, nel numero e nell'attribuzione degli incarichi, la consistenza relativa ad ogni singolo gruppo.

3. Nella votazione per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun deputato indica sulla propria scheda un solo nome, mentre nella votazione per l'elezione dei questori e dei Segretari indica due nomi.

4. Sono eletti coloro che a primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, esistenti all'atto della sua prima elezione.

6. Quando, a seguito delle votazioni di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più Gruppi di cui al comma precedente, diversi dal Gruppo Misto, non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta nella data stabilita dal Presidente dell'Assemblea.

7. Qualora i Gruppi parlamentari costituiti di diritto di cui al comma 5 siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, si procede in subordine all'elezione degli ulteriori Segretari fra i deputati appartenenti a Gruppi parlamentari autorizzati dal Consiglio di Presidenza, che siano espressione di forze politiche che abbiano partecipato con proprie liste aventi lo stesso contrassegno alla competizione elettorale, e che abbiano ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale pari almeno alla soglia percentuale minima dei voti validi prevista dalla legge per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

8. Il numero degli ulteriori Segretari, di cui ai commi 6 e 7, comunque eletti non può in ogni caso essere complessivamente superiore a due.

8-bis. Ciascun deputato può scrivere sulla scheda di votazione un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi non rappresentati di cui ai commi 6 e 7, ottengono il maggior numero di voti limitatamente ad uno per ciascuno dei suddetti Gruppi.

8-ter. I Segretari eletti ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.

9. Nelle elezioni suppletive, quando si debba coprire un solo posto, è eletto chi a primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun candidato abbia riportato la metà più uno dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

10. Se si debbono coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si debbono coprire tre posti; in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

11. A parità di voti è eletto od entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 4

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. Le votazioni per il Presidente e per i membri dell'Ufficio di Presidenza si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti a stampa il cognome ed il nome di tutti i deputati.

Art. 5

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. Lo spoglio delle schede per l'elezione del Presidente è fatto in seduta pubblica dall'Ufficio provvisorio di Presidenza.

2. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto mediante scheda, lo spoglio è fatto nella stessa seduta da tre deputati scelti dal Presidente ed appartenenti a gruppi parlamentari diversi.

Art. 6

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986 e del 23 luglio 1998)

1. L'Ufficio di Presidenza prende possesso delle sue funzioni nella seduta successiva a quella in cui è avvenuta l'elezione. In tale seduta il Presidente comunica all'Assemblea:

a) i nomi di otto deputati da lui scelti a far parte della Commissione per il Regolamento, garantendo per quanto possibile la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare;

b) i nomi di nove deputati da lui scelti a costituire la Commissione per la verifica dei poteri, garantendo, per quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare;

c) i nomi di tre deputati da lui scelti a costituire la Commissione per la vigilanza sulla Biblioteca dell'Assemblea.

Capo II

Delle attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

Art. 7

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 23 luglio 1998)

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea e ne è l'oratore ufficiale.

2. Egli la convoca e la presiede; dirige e tempera la discussione; mantiene l'ordine ed impone l'osservanza del Regolamento, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare e pone le questioni su cui l'Assemblea deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni.

3. Sovraintende alle funzioni attribuite ai questori ed ai segretari e provvede al buon andamento dei lavori dell'Assemblea.

4. Il Presidente ha l'obbligo della residenza nel capoluogo della Regione.

Art. 8

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci uno dei vice presidenti secondo l'ordine di anzianità. E' considerato più anziano chi abbia riportato, nell'elezione della carica, il maggior numero di voti.

Art. 9

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 agosto 2017)

1. I questori, secondo le disposizioni del Presidente, sovraintendono al cerimoniale, alla polizia ed ai servizi dell'Assemblea; provvedono, secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e contabilità, alla gestione dei fondi a disposizione dell'Assemblea, salvo quando si tratti di assunzione di impegni di spese straordinarie o che incidano in più di tre esercizi finanziari, nel qual caso l'autorizzazione è data dal Presidente dell'Assemblea, sentito il Consiglio di Presidenza; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

Art. 10

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 30 aprile 2018)

1. I segretari sovraintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei deputati iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà del resoconto; redigono il processo verbale delle adunanze del Consiglio di Presidenza e coadiuvano, in genere, il Presidente per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea.

2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più deputati presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretari.

Art. 10

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967 e sostituito nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Gli Assessori regionali, anche se non fanno parte dell'Assemblea, hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare alle sedute dell'Assemblea e delle commissioni.

Art. 11

1. L'Ufficio di Presidenza, quando si riunisce per deliberare su affari di propria competenza, assume la denominazione di Consiglio di Presidenza ed è presieduto dal Presidente dell'Assemblea.

2. Esso approva, su relazione dei questori, il progetto di bilancio e le eventuali variazioni, nonchè il conto consuntivo delle entrate e delle spese da presentare all'Assemblea. Delibera, altresì, su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

3. Il Consiglio di Presidenza provvede con apposito regolamento a tutti i servizi interni dell'Assemblea.

4. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica allo scadere del quinquennio di cui all'art. 3 dello Statuto fino alla nomina del nuovo ufficio di Presidenza. Subito dopo i questori rimettono i conti ai loro successori.

Art. 12

1. I componenti della Giunta regionale non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

Art. 12

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Il Presidente convoca periodicamente la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei Vicepresidenti dell'Assemblea, del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato.

2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni legislative permanenti.

3. Il Presidente informa l'Assemblea sugli accordi intervenuti.

Capo III

Delle attribuzioni del Collegio dei questori

Art. 13

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 giugno 1965)

1. I questori sotto la presidenza del più anziano di essi costituiscono il Collegio dei questori.

2. Della gestione dei fondi il Collegio dei questori rende conto, ai sensi del precedente art. 11, al Consiglio di Presidenza e successivamente all'Assemblea; tale gestione è approvata dall'Assemblea in sede di approvazione del conto consuntivo delle entrate e delle spese.

Sezione I

Della responsabilità contabile

Art. 14

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 giugno 1965)

1. Gli agenti incaricati di riscossioni e pagamenti per conto dell'Assemblea e in generale per tutti coloro che, per qualsiasi causa, maneggiano denaro di cui la medesima è proprietaria, creditrice o debitrice ovvero che si ingeriscono, pur senza autorizzazione, negli incarichi attribuiti agli agenti, dipendono dal Collegio dei questori, verso il quale sono in modo esclusivo responsabili ed al quale debbono rendere il conto della loro gestione. Essi sono soggetti alla vigilanza del deputato questore più anziano, presso il cui ufficio depositeranno, alle scadenze stabilite, il rendiconto.

2. Alla stessa disciplina sono soggetti gli impiegati, dipendenti dall'Assemblea, ai quali sia dato incarico di esigere entrate, quale che ne sia la natura o la provenienza, di spettanza dell'Assemblea medesima ovvero di effettuare pagamenti per conto di essa; detti impiegati, peraltro, sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 15

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 giugno 1965)

1. Il conto, reso al Collegio dei questori, deve essere accompagnato da un prospetto giustificativo della gestione e corredato di una relazione sul suo andamento e dei documenti idonei a convalidare le operazioni effettuate.

2. Il termine per la presentazione del conto è di tre mesi dalla chiusura della gestione cui si riferisce ovvero dalla cessazione, per qualsiasi causa, del contabile dal suo ufficio.

3. Ove il conto non sia presentato in termine, si procederà d'ufficio alla sua compilazione e si provvederà, a mezzo di ufficiale giudiziario, ad intimare al contabile di riconoscerlo e sottoscriverlo entro un congruo lasso di tempo.

4. Il conto si avrà come accettato, qualora, entro il tempo prefisso, il contabile o i suoi aventi causa non avranno risposto alla intimazione.

Art. 16

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 giugno 1965)

1. Spetta al Collegio dei questori di approvare il conto, su relazione del deputato questore incaricato della vigilanza sulla gestione. In sede di approvazione potranno essere richieste informazioni o delucidazioni, imposta l'integrazione dei documenti, adottato ogni incombente ritenuto opportuno.

2. Qualora l'approvazione dovesse essere per qualsiasi ragione rifiutata, ne sarà data immediata notizia al Presidente dell'Assemblea, il quale adotterà, sentito il Collegio dei questori, i provvedimenti amministrativi urgenti ed eserciterà, senza indugio, le azioni civili od anche penali che si rendessero necessarie; promuovendo, peraltro, l'azione disciplinare, ai sensi degli articoli 48 e seguenti del Regolamento interno degli uffici, del personale e dei servizi, qualora nella gestione, cui il conto si riferisce, siano comunque implicati i dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 14.

Art. 17

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 giugno 1965)

1. La disciplina prevista nella presente sezione prima, si applica anche quando il servizio di cassa sia affidato ad un istituto bancario; nel qual caso dovrà essere fatta espressa menzione nell'apposita convenzione.

Norma transitoria

Art. 18

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 giugno 1965)

1. Le norme previste nei precedenti articoli si applicano anche a qualsiasi gestione o conto ancora sospeso.

Sezione II

Della responsabilità amministrativa

Art. 19

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 giugno 1965)

1. Qualora, nell'esercizio, in occasione o in violazione dei compiti istituzionali affidatigli, il dipendente dell'Assemblea cagioni a questa un danno patrimoniale, quale che ne sia la entità, del fatto sarà data immediata notizia al Segretario generale, a cura del direttore o capo servizio competente; il Segretario generale informa il Presidente dell'Assemblea mediante relazione dettagliata dalla quale risultino le circostanze accertate, la presumibile entità del danno cagionato e gli elementi di responsabilità emersi a carico del dipendente e dell'Ufficio di cui fa parte o al quale è sottoposto.

2. Identica relazione sarà trasmessa al Collegio dei questori, il quale, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, procederà, se necessario, agli ulteriori accertamenti e provvederà con decreto alla dichiarazione di responsabilità, alla liquidazione del danno ed alla intimazione del pagamento della somma liquidata, all'uopo assegnando un termine ovvero consentendo il pagamento rateale, qualora ne ravvisi l'opportunità.

3. Contro il summenzionato decreto è ammessa opposizione dell'interessato al Collegio dei questori, entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione.

4. Il direttore o capo servizio, che, per dolo o colpa grave, ometta di notiziare il Segretario generale, a norma del primo comma del presente articolo, può essere dichiarato corresponsabile con il dipendente.

Art. 20

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 giugno 1965)

1. A tutela degli interessi patrimoniali dell'Assemblea, col decreto indicato nell'articolo precedente, saranno anche determinate le misure cautelari di fermo o sequestro degli stipendi ed assegni goduti dal dipendente responsabile, entro i limiti della somma liquidata a titolo di risarcimento e per importi non superiori ad un terzo degli stipendi ed assegni al netto, fino a completa estinzione del debito.

2. In caso di mancata opposizione o di rigetto, le somme fermate o sequestrate, saranno, con apposito provvedimento, avocate a totale o parziale estinzione del debito.

3. Ove il dipendente cessi, per qualsiasi causa, dal servizio ed il debito non risulti estinto, il Collegio dei questori provvederà, con decreto suppletivo, a trasferire sulle spettanze dovute a titolo di quiescenza o pensione le misure cautelari già disposte; nel qual caso l'avocazione sarà stabilita entro i limiti del debito residuo e per importi non superiori al terzo delle summenzionate spettanze al netto.

4. Qualora tale avocazione non consenta l'estinzione del debito, il debito residuo sarà imputato, con gli stessi limiti di importo, sui ratei di pensione e le relative somme saranno avocate allo stesso titolo in capo al dipendente o ai suoi aventi causa.

5. Dei provvedimenti di fermo o sequestro sarà data tempestiva notizia alla Direzione di ragioneria perchè ne curi l'esecuzione in sede di corresponsione al dipendente o ai suoi aventi causa degli stipendi e degli assegni o del trattamento di quiescenza e dei ratei di pensione.

Art. 21

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 giugno 1965)

1. Contro i provvedimenti di esecuzione dei decreti previsti nei precedenti artt. 19 e 20, è dato ricorso al Collegio dei questori entro trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 22

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 giugno 1965)

1. Quando dai fatti accertati ai sensi dell'art. 19 emergano elementi di reato, il Collegio dei questori ne farà immediata denunzia al Procuratore della Repubblica.

2. Qualora tali fatti implichino infrazioni disciplinari, si provvederà a norma del Regolamento di disciplina per il personale.

Sezione III

Dell'elezione del rappresentante della Regione Siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(introdotta dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

Art. 22

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Il rappresentante della Regione Siciliana alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è eletto dall'Assemblea, tra i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto.

2. E' eletto, a primo scrutinio, chi consegue la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Qualora nessun deputato ottenga la maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente, per l'elezione, la metà più uno dei voti.

3. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la prescritta maggioranza, l'Assemblea procede, sempre nella medesima seduta, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti entra in ballottaggio ovvero risulta eletto il più anziano di età.

4. Il rappresentante eletto rimane in carica fino al rinnovo dell'Assemblea, tranne che debba procedersi a nuova elezione per cessazione delle Camere nazionali.

5. Il rappresentante eletto, comunque, continua ad esercitare le funzioni dopo la fine della legislatura regionale sino a quando l'Assemblea non avrà eletto il nuovo rappresentante. L'elezione dovrà comunque avvenire entro tre mesi dall'insediamento.

6. E' ammessa la revoca dell'incarico con mozione motivata, la quale deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea e non può essere discussa prima che siano trascorsi cinque giorni dalla comunicazione in aula. In caso di revoca, l'Assemblea procede, nella stessa seduta, all'elezione del nuovo rappresentante con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

7. L'incarico è incompatibile con quello di Presidente della Regione o di Assessore regionale.

8. Il rappresentante riferisce periodicamente all'Assemblea sull'attività svolta in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Tempi e modalità sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

9. Il Consiglio di Presidenza provvede, con apposito regolamento, a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del rappresentante.

Capo IV

Dei Gruppi parlamentari

Art. 23

(modificato dall'A.R.S. nelle sedute dell'8 luglio 1977 e dell'8 agosto 2017(1)

1. Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i deputati sono tenuti a dichiarare alla Direzione di segreteria, per iscritto, a quale gruppo parlamentare intendano appartenere.

2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno quattro deputati.

3. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con un numero inferiore di deputati purchè questi siano stati eletti in almeno due circoscrizioni, nonchè rappresentino partiti o movimenti organizzati nell'intera Regione e/o abbiano rappresentanza, organizzata in gruppi parlamentari, al Parlamento nazionale.

4. Appartengono di diritto al gruppo misto i deputati che non fanno parte di alcun altro gruppo costituito.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 24

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, il Presidente dell'Assemblea indice la convocazione dei deputati appartenenti a ciascun gruppo.

2. L'avviso di convocazione è pubblicato nell'albo dell'Assemblea e notificato a ciascuno dei deputati a mezzo della Direzione di segreteria.

Art. 25

1. Ciascun gruppo procede alla nomina di un presidente e di un segretario. Dell'avvenuta nomina è data comunicazione al Presidente dell'Assemblea.

Sezione I

Della gestione interna e dei contributi dei Gruppi parlamentari

(introdotta dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 2014)

Art. 25

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 2014)

1. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, un proprio regolamento interno che è trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet dell'Assemblea. Ai medesimi obblighi di trasmissione e pubblicità è sottoposta ogni variazione apportata dal Gruppo al proprio regolamento interno.

2. Il regolamento di cui al comma 1 indica gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del gruppo; disciplina le modalità e i criteri per la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea e quelli per la tenuta della contabilità, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art. 25

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 2014)

1. Ai Gruppi parlamentari sono assicurati, in armonia con quanto previsto dalla legislazione in materia, un contributo complessivo annuale per il loro funzionamento ed un contributo per il relativo personale, nonché una dotazione strumentale, logistica e di servizi di assistenza e supporto, adeguata e funzionale a consentire lo svolgimento delle iniziative e dell'attività istituzionale dei gruppi medesimi.

2. I contributi e la dotazione di cui al comma I sono a carico del bilancio interno dell'Assemblea.

Sezione II

Dei rendiconti annuali dei Gruppi parlamentari

(introdotta dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 2014)

Art. 25

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 2014 e integrato nella seduta del 30 aprile 2018)

1. Ciascun gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, rendiconto volto ad assicurare, nel rispetto di quanto previsto dal precitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché a definire la documentazione necessaria a corredo.

2. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dall'Assemblea, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, il presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

4. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute, in conformità alla vigente normativa, sono attestate dal presidente del Gruppo, che ne sottoscrive il rendiconto.

5. Ciascun Gruppo, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, trasmette il rendiconto di esercizio al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette, entro i successivi cinque giorni, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2012.

6. Onde garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea e, unitamente alla delibera della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti attestante la regolarità del rendiconto, nel sito internet dell'Assemblea.

7. A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo per qual-siasi causa, la presentazione del rendiconto avviene entro trenta giorni dalla data dell'evento e a cura di colui che rivestiva la carica di presi-dente del Gruppo. In tal caso, eventuali avanzi di gestione certificati con la presentazione del rendiconto, sono restituiti all'Assemblea.

7-bis. Le movimentazioni finanziarie effettuate nel periodo successivo alla cessazione del Gruppo a seguito della fine della legislatura o per qualsiasi altra causa, e relative esclusivamente alle attività meramente solutorie delle obbligazioni ancora pendenti a quella data, trovano evidenza contabile nel rendiconto suppletivo.

7-ter. Il rendiconto suppletivo, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del Gruppo al momento della sua cessazione, entro trenta giorni dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione, e comunque entro un anno dallo scioglimento del Gruppo, è trasmesso al Presidente dell'Assemblea che lo trasmette, entro i cinque giorni successivi, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

7-quater. Le eventuali operazioni residue, la cui impossibilità a definire entro il termine di un anno dallo scioglimento del Gruppo deve essere espressamente motivata e documentata per ciascuna singola operazione, sono oggetto di un ulteriore rendiconto suppletivo da presentare entro 30 giorni dalla definizione dell'ultima pendenza con le modalità di cui al precedente comma 7 ter.

7-quinquies. Eventuali ulteriori avanzi di gestione, certificati con la presentazione del rendiconto suppletivo, sono restituiti all'Assemblea.

8. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma del comma 9 dell'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 213 del 2012, al rendiconto è allegata copia conforme della documentazione contabi-le relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservato a norma di legge.

9. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Presidenza dell'Assemblea a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

10. Per le procedure di controllo e di regolarizzazione dei rendiconti, e per la relativa disciplina sanzionatoria, si applica la normativa statale e regionale in vigore.

Capo V

Delle Commissioni e Deputazioni

Sezione I

Della nomina e delle sedute delle Commissioni e Deputazioni

Art. 26

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971)

1. Salvo quanto previsto nell'art. 62 bis, per la nomina di tutte le commissioni, la cui elezione spetta all'Assemblea, ciascun deputato vota per due terzi dei membri da eleggersi. Le frazioni della unità sono computate come unità intera se superiori ad un mezzo; non sono computate in caso contrario.

2. La stessa regola si segue nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

3. Si intendono nominati i deputati che, a primo scrutinio, ottengano maggior numero di voti. A parità di voti si applica l'ultimo comma dell'art. 4.

4. Quando si debbano nominare soltanto uno o due membri, la nomina è deferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve tenere conto del gruppo parlamentare cui appartengono i deputati da sostituirsi.

5. Lo spoglio delle schede per le votazioni contemplate nel presente articolo è fatto in conformità dell'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 27

1. Le commissioni di inchiesta sono nominate dal Presidente dell'Assemblea, su designazione dei gruppi parlamentari, in ragione di un componente per ogni gruppo.

Art. 28

1. Le deputazioni sono composte dal Presidente dell'Assemblea e da quattro deputati estratti a sorte.

Art. 29

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 21 maggio 1975)

1. L'Assemblea può deliberare la nomina di commissioni speciali per l'esame di determinati disegni di legge e di commissioni d'indagine e di studio su determinate materie e argomenti.

2. La nomina di dette commissioni può essere deferita al Presidente dell'Assemblea.

Art. 29

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 21 maggio 1975 e modificato nella seduta dell'1 ottobre 1976)

1. Le commissioni speciali per l'esame di uno o più disegni di legge sono composte da tredici membri, in modo da rispecchiare il più possibile la consistenza proporzionale dei gruppi parlamentari presenti in Assemblea.

2. Dette commissioni hanno l'obbligo di presentare la relazione sui disegni di legge entro il termine di due mesi dall'assegnazione, salvo che l'Assemblea non abbia stabilito un termine più breve.

3. Scaduti i termini suddetti, il Presidente dell'Assemblea ne informa quest'ultima, la quale può concedere un nuovo improrogabile termine di non oltre due mesi.

4. Scaduto tale ulteriore termine la commissione speciale decade dal suo mandato e il disegno di legge viene deferito dal Presidente dell'Assemblea ad una commissione legislativa permanente secondo il criterio della prevalente competenza, a meno che un sesto dei componenti dell'Assemblea o tutti i componenti di un gruppo parlamentare non si avvalgano della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 68 del Regolamento interno.

Art. 29

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 21 maggio 1975)

1. Le commissioni d'indagine e di studio sono formate da un numero di deputati non inferiore a sette e sono composte in modo da rispecchiare il più possibile la rappresentanza dei gruppi parlamentari presenti in Assemblea.

2. Esse riferiscono per iscritto all'Assemblea sui risultati della indagine e dello studio, entro il termine stabilito all'atto della loro costituzione.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il Presidente dell'Assemblea ne informa quest'ultima, la quale può concedere una proroga non superiore al tempo già assegnato alla commissione stessa.

4. Scaduto tale ulteriore termine la commissione cessa dalle sue funzioni.

5. Il Presidente dell'Assemblea ne informa quest'ultima, la quale può deliberare il rinnovo della commissione.

6. Nessuno dei componenti può essere confermato.

Art. 30

1. Nessun deputato può essere eletto componente di più di due commissioni legislative permanenti.

Art. 31

(sostituito dall'A.R.S. nella seduta dell'8 agosto 2001)

1) Le Commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente dell'Assemblea, per procedere all'elezione di un Presidente, di due Vice Presidenti, uno dei quali in rappresentanza dei gruppi di minoranza, e di un Segretario, e successivamente dai loro presidenti per mezzo del Segretario generale. Nella loro prima riunione le Commissioni sono presiedute dal deputato più anziano di età.

2) Nella elezione del Presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano per età.

3) Per l'elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e del Segretario, ciascun componente la Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 2.

Art. 32

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986, dell'8 ottobre 2003 e del 30 luglio 2012)

1. Nelle sedute della commissione il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento, qualora ciò sia chiesto da due componenti e la commissione debba procedere a votazione. I richiedenti sono computati agli effetti del numero legale.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti assegnati alla Commissione.

3. Il presidente della commissione la rappresenta, ne presiede le sedute e ne convoca l'Ufficio di Presidenza, composto anche dai vice presidenti e dal segretario.

4. Ciascuna commissione permanente o speciale determina il programma dei propri lavori e il calendario dei disegni di legge da esaminare dando la priorità a quelli inseriti nel programma di cui all'art. 98 ter.

5. L'ordine del giorno delle sedute è stabilito dal presidente, sentiti i vice presidenti ed il segretario.

6. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente della commissione annunzia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva, dandone avviso ai deputati assenti e a tutti i gruppi parlamentari.

7. Nel caso in cui non sia stata data comunicazione al termine della seduta, secondo quanto previsto dal precedente comma, l'ordine del giorno deve essere inviato a tutti i componenti della commissione almeno 48 ore prima della seduta.

8. Della convocazione della commissione e dell'ordine del giorno relativo è data comunicazione a tutti i deputati a mezzo di apposito foglio notizie.

8 bis. Trascorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio dei lavori senza che la seduta sia dichiarata aperta, la seduta viene riconvocata.

9. Il Presidente dell'Assemblea adotta le iniziative necessarie affinchè l'organizzazione dei lavori delle commissioni permanenti sia in sintonia con gli obiettivi e i tempi programmati di cui all'art. 98 quater.

Art. 32

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta d'Assemblea, salvo casi eccezionali e dopo espressa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 33

1. Le commissioni deliberano a maggioranza.

2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 34

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. La pubblicità dei lavori delle commissioni è assicurata mediante sommari redatti a cura del funzionario addetto e pubblicati settimanalmente nel Bollettino delle commissioni.

2. Dei lavori delle commissioni è inoltre redatto, a cura del funzionario addetto, un processo verbale che viene approvato dalla commissione nella seduta successiva e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

3. Ai lavori delle commissioni possono essere ammessi ad assistere i rappresentanti della stampa parlamentare.

Art. 34

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le commissioni legislative permanenti possono decidere di tenere sedute aperte al pubblico previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

2. Alle persone ammesse ad assistere alle sedute delle commissioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 97 e 98.

3. Anche nei casi previsti al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 34.

Art. 35

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. Il presidente della commissione nomina per ciascun affare uno o più relatori.

2. La commissione nomina uno o più relatori all'Assemblea. E' sempre in facoltà della minoranza di presentare proprie relazioni.

3. La commissione presenta le relazioni entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta su cui è chiamata a riferire.

Sezione II

Della decadenza e dimissioni

Art. 36

1. Qualora un componente di commissione si assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive ed in giorni diversi, il Presidente dell'Assemblea, su segnalazione del presidente della commissione, gli infligge la censura.

2. In caso di ulteriore assenza, sempre ingiustificata, il Presidente dell'Assemblea lo dichiara decaduto.

3. Della censura e della decadenza è data comunicazione all'Assemblea.

4. Il provvedimento di decadenza è, inoltre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 37

1. Il deputato che non intenda partecipare alle sedute di una commissione, deve rassegnare le dimissioni al Presidente dell'Assemblea a mezzo del presidente della commissione.

2. Il Presidente dell'Assemblea pone all'ordine del giorno della seduta successiva l'eventuale sostituzione.

Art. 37

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. I componenti della Giunta regionale non possono far parte di alcuna commissione.

2. Qualora un componente di commissione venga eletto componente della Giunta regionale, decade automaticamente dalla prima carica.

Art. 38

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. Qualora una commissione non risponda per un mese agli inviti relativi alla sua prima convocazione, o non sia possibile raggiungere nello stesso tempo il numero legale, il Presidente dell'Assemblea pone all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa il rinnovo totale della commissione.

2. Ove si tratti della Commissione per la verifica dei poteri il Presidente provvede a rinnovare la Commissione stessa, informando l'Assemblea del motivo della rinnovazione.

Sezione III

Della commissione per il Regolamento dell'Assemblea

Art. 39

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. La Commissione per il Regolamento è presieduta dal Presidente dell'Assemblea il quale, udito il parere della stessa commissione, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività.

2. Ad essa spetta l'iniziativa e l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente.

3. Le conclusioni della Commissione in ordine alle proposte di modifica al Regolamento devono essere presentate all'Assemblea, la quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Sezione III bis

Della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea

(modificata dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

Art. 39

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986, modificato nella seduta dell'8 ottobre 2003, del 20 luglio 2006 e dell'8 agosto 2017(1)

1. All'inizio della legislatura l'Assemblea elegge, con le modalità di cui all'art. 62 bis del Regolamento, la Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea e per il coordinamento della legislazione regionale con la normativa comunitaria.

2. La Commissione è costituita di tredici membri. Nella sua prima riunione, la Commissione procede, secondo le norme dell'articolo 31, all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e del segretario.

3. I deputati al Parlamento europeo eletti in Sicilia sono invitati a partecipare stabilmente ai lavori della Commissione.

4. Alle riunioni della Commissione sono invitati, in rapporto alle questioni da trattare, il Presidente della Regione, gli Assessori regionali e i Presidenti delle Commissioni legislative permanenti competenti per materia.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Sezione IV

Della Commissione per la verifica dei poteri

Art. 40

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971, del 23 luglio 1998, dell'8 ottobre 2003 e integrato nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. La Commissione per la verifica dei poteri è presieduta dal Presidente dell'Assemblea o da un Vice Presidente da lui delegato che la convoca, entro dieci giorni dalla nomina avvenuta a norma della lettera b) del comma 1 del precedente articolo 6, per l'inizio immediato dei lavori.

2. Nella sua prima riunione la Commissione procede, secondo le norme dell'art. 31, all'elezione dei vice presidenti e del segretario.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 40

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. I deputati scelti dal Presidente a costituire la Commissione di verifica dei poteri non possono rifiutarsi nè dimettersi, tranne il caso previsto dall'articolo 37 bis.

2. Non possono far parte della Commissione per la verifica dei poteri i deputati avverso la cui elezione siano pendenti reclami o ricorsi presentati dopo la proclamazione.

3. Il Presidente della Commissione per la verifica dei poteri non può essere eletto presidente di altra commissione.

Art. 41

1. Il Segretario generale dell'Assemblea raccoglie tutti i documenti concernenti ciascuna elezione e predispone, per ogni collegio elettorale, un prospetto contenente:

a) il numero degli elettori iscritti e dei votanti, i voti riportati da ciascun candidato e il numero dei voti nulli o contestati, risultanti dal verbale dell'Ufficio centrale;

b) l'elenco delle sezioni nelle quali vi siano stati proteste, reclami o contestazioni ed un riassunto di questi;

c) l'indicazione riassuntiva delle proteste, dei reclami, delle contestazioni presentate all'Ufficio centrale e di quelli pervenuti direttamente all'Assemblea. La copia dei prospetti è affidata riservatamente ed esclusivamente ai membri della Commissione.

Art. 42

1. La Segreteria generale dell'Assemblea respinge al mittente qualsiasi atto, documento o stampato, relativi ad elezioni, che pervengano oltre la mezzanotte del ventesimo giorno della proclamazione.

Art. 43

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Il Presidente e i vice Presidenti della Commissione curano, di concerto fra loro, che le elezioni siano ripartite secondo si appalesi necessaria minore o maggiore indagine.

Art. 44

1. La Commissione esamina anzitutto le elezioni dei suoi membri e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e della Giunta regionale.

Art. 45

1. Il Presidente assegna i verbali delle elezioni, incominciando da quelle che richiedono minori indagini, ai membri della Commissione, per turno, in ragione della loro età, e seguendo l'ordine alfabetico dei collegi elettorali.

2. Non può essere nominato relatore il componente della commissione che sia stato eletto nello stesso collegio del deputato la cui elezione si debba verificare.

Art. 46

1. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quindici giorni. Qualora non le presenti in detto termine, il Presidente può sostituire il relatore, seguendo il turno di cui all'articolo precedente. Qualora per qualsiasi altra causa si rendano necessarie sostituzioni, ad esse provvede il Presidente, comunicandone il motivo alla Commissione.

Art. 47

1. Il relatore, presi in esame i documenti dell'elezione, ne propone la convalida o la contestazione.

2. Ove non creda di proporre nè l'una nè l'altra, invita la Commissione a deliberare di ammettere il proclamato all'esame dei documenti, perchè, entro un termine che sarà fissato dalla Commissione, fornisca i chiarimenti necessari.

3. Qualora la Commissione approvi la proposta, il Presidente sceglie due altri componenti, perchè concorrano col relatore all'esame degli atti relativi all'elezione, assumano notizie e facciano le successive proposte alla Commissione.

Art. 48

1. Il relatore, in qualunque caso, previo consenso del Presidente, può richiedere a qualsiasi autorità, per mezzo della Presidenza dell'Assemblea, i documenti e gli atti che reputi necessari.

Art. 49

1. Decorsi i termini previsti nel secondo comma dell'art. 47, il relatore, entro i venti giorni successivi, propone alla Commissione la convalida o la contestazione.

Art. 50

1. Per ciascuna elezione la Commissione delibera a maggioranza. Nel caso di parità di voti si intende ammessa la convalida.

2. Quando la Commissione deliberi di contestare l'elezione contro il parere del relatore, il Presidente sostituisce questo con altro relatore scelto nella maggioranza favorevole alla deliberazione della Commissione stessa.

Art. 51

1. Se l'elezione è convalidata, ne è data immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, che l'annunzia in seduta pubblica.

2. L'Assemblea ne prende atto.

3. Dopo che l'Assemblea abbia preso atto della deliberazione della Commissione, non può più mettersi in discussione l'avvenuta convalida, salvo che sussistano motivi di incompatibilità o ineleggibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalida.

Art. 52

1. Le proteste o i reclami elettorali devono essere firmati o da elettori del collegio o da candidati che ivi ottennero voti; le firme devono essere legalizzate da un notaio o dal sindaco del Comune dove i firmatari hanno domicilio o di uno dei Comuni del collegio cui si riferisce l'elezione. Deve essere allegato un documento comprovante la qualità di elettore.

Art. 53

1. Nel caso in cui la Commissione dichiari contestata un'elezione, il Presidente fissa il giorno per la discussione pubblica, dandone annuncio con apposito avviso, che è comunicato alle parti ed affisso all'albo dell'Assemblea. Dal giorno dell'affissione a quello della discussione devono passare non meno di dieci giorni liberi.

Art. 54

1. In caso di contestazione le parti ed i loro difensori possono presentare nuovi documenti e deduzioni fino a cinque giorni prima della discussione pubblica. Le parti possono prendere visione, presso la Segreteria, degli atti contenuti nel piego elettorale, fino al terzo giorno precedente a quello in cui avrà luogo la pubblica discussione.

Art. 55

1. Tutte le elezioni contestate devono essere discusse davanti alla Commissione in seduta pubblica.

2. Nei casi di incompatibilità o di ineleggibilità, riconosciuta ad unanimità dalla Commissione, questa può prescindere dal procedimento di contestazione; ma la proposta dell'annullamento della elezione deve essere sempre presentata dall'Assemblea con relazione scritta.

Art. 56

1. Alle deliberazioni della Commissione, successive alla dichiarata contestazione, si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 50.

Art. 57

1. La Commissione, prima di decidere definitivamente, può nominare un Comitato inquirente composto di tre membri, scelti nel suo seno, i quali hanno facoltà di trasferirsi sul luogo per farne tutte le indagini necessarie.

Art. 58

1. Quando sia stato deliberato un Comitato inquirente è dato avviso alle parti interessate del giorno in cui saranno iniziati gli interrogatori.

2. E' in facoltà delle parti di presentare, non oltre il quinto giorno precedente, liste di testimoni il cui numero può essere ridotto, a giudizio insindacabile del Comitato.

3. Il Comitato ha sempre facoltà di interrogare tutti i testimoni che ritenga utili all'istruttoria, anche se non compresi nelle liste presentate dalle parti.

Art. 59

1. Il Comitato inquirente deve riferire alla Commissione nel più breve termine possibile e, in ogni caso, non oltre i venti giorni. Ove ritenga necessaria una proroga, deve richiederla alla Commissione medesima prima che scada il termine anzidetto.

2. Della seduta della Commissione deve darsi annuncio a norma dell'art. 53 e, per il resto, si segue la medesima procedura stabilita nel successivo art. 60.

Art. 60

1. Il giorno stabilito per la pubblica discussione è improrogabile, tranne che non ricorrano gravi motivi da riconoscersi dalla Commissione.

2. Le parti possono farsi rappresentare e difendere da avvocati che non siano membri del Parlamento nazionale o deputati regionali.

3. L'udienza per la discussione pubblica si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizio.

4. Dopo il relatore parla un solo rappresentante di ciascuna delle parti. Nessuna replica è consentita.

5. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina dell'udienza.

6. Chiusa la discussione, la Commissione, in seduta privata, subito dopo, tutt'al più entro quarantotto ore, prende le sue decisioni. La relazione scritta è presentata alla Commissione entro dieci giorni per l'approvazione.

Art. 61

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967, del 23 luglio 1998 e integrato e modificato nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. La relazione scritta è trasmessa al Presidente dell'Assemblea, che, previa iscrizione all'ordine del giorno, ne dà comunicazione all'Assemblea medesima per la definitiva deliberazione. Detta relazione è distribuita ai deputati almeno quarantotto ore prima che si apra la discussione.

2. La Commissione per la verifica dei poteri esaurisce l'esame dell'elezione dei deputati proclamati dagli uffici centrali circoscrizionali entro un anno dalla data del suo insediamento, decidendo anche sugli eventuali ricorsi o reclami.

3. Qualora detto periodo sia trascorso infruttuosamente, l'elezione s'intende senz'altro convalidata, salvo quanto previsto dall'articolo 53. Della convalida è data comunicazione all'Assemblea a norma dell'articolo 51 e, nel termine di cinque giorni dal prescritto annunzio in seduta pubblica, alle parti. In caso di surrogazione di deputato nel corso della legislatura, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di prestazione del giuramento di cui all'articolo 5 dello Statuto regionale.

4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 42 e al comma 2 del presente articolo, i ricorsi e i reclami presentati nel corso della legislatura sono decisi dalla Commissione entro novanta giorni dalla data di presentazione.

5. Sono inammissibili, quand'anche validamente presentati, i ricorsi ed i reclami vertenti tra le medesime parti ed aventi il medesimo petitum, proposti alla Commissione in data successiva alla presentazione di gravame in sede giudiziale.

6. La sopravvenuta presentazione di gravame in sede giudiziale rende improcedibili, quand'anche validamente presentati, i ricorsi e i reclami proposti alla Commissione vertenti tra le medesime parti ed aventi il medesimo petitum.

7. Quanto previsto nei precedenti commi 5 e 6 si applica anche ai procedimenti di verifica delle elezioni avviati d'ufficio.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Sezione IV bis

Della Commissione inquirente per l'applicazione dell'art. 26 dello Statuto

Art. 61

(1)

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 30 marzo 1967 e modificato nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Per l'applicazione dell'art. 26 dello Statuto è istituita una Commissione parlamentare permanente.

2. La Commissione è composta di undici membri, compreso il Presidente dell'Assemblea che la presiede e la nomina ad inizio di ogni legislatura, garantendo la rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare.

3. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti i vice presidenti ed un segretario.

(1)

Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 6 del 1970.

Art. 61

(1)

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 30 marzo 1967)

1. L'Ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente della Regione e di Assessore.

2. I commissari non possono essere ricusati.

3. Debbono astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede.

(1)

Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 6 del 1970.

Art. 61

(1)

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 30 marzo 1967)

1. Nei casi di incompatibilità, astensione o impedimento, il Presidente provvede alla sostituzione tenendo conto del gruppo parlamentare al quale appartiene il commissario da sostituirsi.

(1)

Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 6 del 1970.

Art. 61

(1)

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 30 marzo 1967)

1. La Commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I commissari non possono astenersi dal voto.

(1)

Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 6 del 1970.

Art. 61

(1)

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 30 marzo 1967)

1. La Commissione adotta le sue decisioni entro 60 giorni dalla ricezione degli atti ad essa trasmessi dal Presidente dell'Assemblea.

2. Nel caso ritenga di dover promuovere il procedimento di accusa rimette gli atti all'Assemblea perchè questa possa esercitare i suoi poteri ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

(1)

Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 6 del 1970.

Art. 61

(1)

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 30 marzo 1967)

1. Ogni deliberazione, conseguenziale ai procedimenti previsti dalla presente sezione del Regolamento interno, è adottata dall'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza dei votanti.

(1)

Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 6 del 1970.

Sezione V

Delle Commissioni legislative permanenti

Art. 62

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 1990, del 20 luglio 2006 e sostituito nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. Le Commissioni legislative permanenti sono sei ed hanno competenza rispettivamente nelle seguenti materie:

1) Affari istituzionali: ordinamento regionale, riforme istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali, diritti civili, pari opportunità;

2) Bilancio: bilancio e programmazione, finanze, controllo della spesa regionale ed extraregionale, partecipazioni regionali, credito e risparmio;

3) Attività produttive: agricoltura, produzione agroalimentare, industria, commercio, cooperazione, pesca, acquacoltura, attività estrattive, artigianato, tutela dei consumatori ed utenti, energia;

4) Ambiente, territorio e mobilità: lavori pubblici, assetto del territorio, ambiente, beni ambientali, parchi e riserve naturali, foreste, comunicazioni, mobilità, trasporti, infrastrutture, porti ed aeroporti civili;

5) Cultura, formazione e lavoro: pubblica istruzione, beni ed attività culturali, teatro, musica, cinema, spettacolo, turismo, lavoro, formazione professionale, emigrazione, sport;

6) Salute, servizi sociali e sanitari: sistema sanitario regionale, tutela della salute, igiene, politiche sociali, volontariato e terzo settore, previdenza ed assistenza sociale.

2. Ciascuna di dette Commissioni si compone di tredici membri.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 62

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967, modificato nelle seduta del 31 marzo 1971 e del 23 luglio 1998)

1. L'Assemblea procede all'elezione di tali commissioni, a norma dell'articolo 4 dello Statuto, dopo la costituzione dei gruppi parlamentari.

2. A tal fine il Presidente, sentiti i vice presidenti dell'Assemblea, determina, in modo da rispecchiare il più possibile in ciascuna commissione la proporzione dei gruppi parlamentari, il numero dei seggi spettanti a ciascuno di questi nelle singole commissioni. Indi comunica detta ripartizione ai gruppi stessi, invitandoli a designare i nominativi relativi ai seggi a ciascuno di essi attribuiti nelle singole commissioni. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila le liste dei componenti delle singole commissioni, le sottopone all'Assemblea la quale le vota complessivamente, a scrutinio nominale.

3. Qualora per dimissioni o altra causa sia necessario sostituire dei componenti di una commissione, la nomina è effettuata dal Presidente dell'Assemblea il quale vi provvede sulla base delle designazioni sostitutive fornite dal gruppo o dai gruppi parlamentari cui appartengono o appartenevano i deputati da sostituire.

Art. 62

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971 e modificato nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. La carica di membro di commissione legislativa permanente è incompatibile con la carica di membro del Governo.

2. Le commissioni legislative permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

3. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della commissione di cui è membro, può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega dello stesso gruppo. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del gruppo di appartenenza dei deputati diretta al Presidente della commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla commissione.

4. Non sono ammesse sostituzioni in seno alla Commissione "Bilancio" allorchè essa esamini disegni di legge riguardanti il bilancio della Regione, e in seno alla Commissione "Affari istituzionali" allorchè questa sia chiamata ad esprimere i pareri di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

5. In casi eccezionali, limitatamente alla Commissione "Bilancio" possono essere ammesse eventuali sostituzioni su richiesta del presidente del gruppo parlamentare di appartenenza e previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

6. Nel caso in cui la Commissione "Bilancio", ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 65, o altra Commissione, ai sensi dei comma quarto e quinto del medesimo articolo, debbano esprimere un parere, la facoltà di sostituzione non è ammessa per i deputati appartenenti alle commissioni cui è destinato il parere.

Art. 62

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971)

1. Il Presidente dell'Assemblea può invitare i presidenti delle commissioni ad inserire nell'ordine del giorno uno o più argomenti in relazione agli accordi intervenuti nella conferenza di cui all'art. 12 bis.

2. Il Presidente dell'Assemblea può, inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più commissioni fissandone l'ordine del giorno.

Art. 63

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971)

1. Le commissioni legislative permanenti possono istituire, nel proprio seno, sottocommissioni composte da almeno cinque membri, per l'esame e l'istruttoria di singoli affari; la definitiva deliberazione è riservata alla commissione plenaria.

Art. 63

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 21 maggio 1975)

1. Nelle materie di loro competenza le commissioni possono disporre, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Nello svolgimento dell'indagine, qualora la commissione reputi opportuno di trasferirsi o di inviare qualcuno dei suoi componenti fuori sede deve ottenere il consenso del Presidente dell'Assemblea.

Art. 64

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986 e dell'8 agosto 2017(1)

1. Alle commissioni legislative permanenti compete il potere di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio da sottoporre al giudizio dell'Assemblea unitamente ai progetti di legge di iniziativa parlamentare o governativa.

2. La discussione in Assemblea ha luogo, in ogni caso, sul testo approvato dalle commissioni, salvo che, a richiesta di dodici deputati o del proponente, l'Assemblea non deliberi altrimenti, con votazione per alzata e seduta. In quest'ultima ipotesi la discussione è rinviata di due giorni.

3. Qualora un disegno di legge sia stato respinto dalla commissione competente, la discussione in Assemblea ha luogo sulla proposta della commissione di non passaggio all'esame degli articoli, che, dopo la discussione, viene posta ai voti.

4. La reiezione della proposta comporta il rinvio del disegno di legge, per l'esame dell'articolato, alla commissione, la quale riferisce entro 60 giorni.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 64

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003 e modificato nella seduta del 30 aprile 2018)

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia statutaria ed elettorale, per il disegno di legge di stabilità regionale e per quelli di approvazione dei bilanci di previsione della Regione e dei connessi documenti finanziari, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può, dandone comunicazione all'Assemblea, assegnare in sede redigente alle commissioni permanenti i disegni di legge recanti testi unici per la deliberazione degli articoli, essendo riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto a norma dell'articolo 131.

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari all'unanimità può individuare, nell'ambito della programmazione dei lavori, altri disegni di legge da esaminare in sede redigente.

3. Nelle commissioni operanti in sede redigente deve essere assicurata la presenza di tutti i gruppi parlamentari. A tal fine il Presidente effettua le integrazioni sulla base delle designazioni fornite dai gruppi parlamentari.

4. Ogni gruppo rappresentato nella commissione esprime tanti voti quanti sono i deputati appartenenti al corrispondente gruppo in aula. Ogni commissario esprime i voti allo stesso attribuiti in una quota pari al totale di quelli rappresentati dal gruppo medesimo diviso per il numero dei componenti dello stesso nella commissione.

5. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o due quinti dei componenti della commissione.

6. Ai fini del presente articolo si intende per disegno di legge recante un testo unico quello avente per oggetto il riordino ed il coordinamento della legislazione vigente in un determinato settore. In tale disegno di legge non possono essere introdotte norme con efficacia innovativa.

Art. 65

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. I disegni e le proposte di legge sono inviati dal Presidente dell'Assemblea ad una delle commissioni legislative permanenti secondo la rispettiva competenza.

2. Un disegno di legge può essere assegnato a più commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i presidenti delle commissioni stesse.

3. Se un disegno di legge riguardi materie non contemplate espressamente nel primo comma dell'art. 62, il Presidente dell'Assemblea ne deferisce l'esame a quella commissione che si occupi di materie analoghe o affini.

4. Qualora un disegno di legge riguardi materie di competenza di più commissioni, il Presidente dell'Assemblea ne deferisce l'esame a quella che appaia prevalentemente competente ed indica a quale delle altre il disegno di legge debba essere inviato per il parere.

5. Qualora, indipendentemente da quanto stabilito nel comma precedente, la commissione incaricata dell'esame di un disegno di legge giudichi opportuno sentire il parere di altra commissione, ne fa richiesta scritta al presidente di detta commissione, informandone il Presidente dell'Assemblea.

6. Se nei due giorni successivi all'annuncio di invio di cui all'art. 83, lettera b, il Governo, un presidente di gruppo o cinque deputati propongano una diversa assegnazione, il Presidente dell'Assemblea sottopone la questione alla Commissione per il Regolamento.

7. Le commissioni hanno sempre l'obbligo di richiedere il parere della Commissione "Bilancio" allorquando il disegno di legge, per le disposizioni contenute nel testo del proponente o, per le modifiche che si intendessero ad esse apportare, implichi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o contenga disposizioni rilevanti ai fini delle previsioni della programmazione regionale.

Art. 65

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 21 maggio 1975)

1. Ogni commissione che richieda o esprima parere su un affare ad un'altra commissione nomina presso quest'ultima un relatore che partecipa alle sedute con voto consultivo.

Art. 66

1. La commissione legislativa richiesta dà il proprio parere per iscritto entro il termine massimo di giorni dieci, ed entro il termine di cinque giorni, qualora si tratti di progetti o disegni di legge per i quali è stata deliberata la procedura d'urgenza.

Art. 67

1. Se il termine fissato nell'articolo precedente sia decorso infruttuosamente, s'intende che la commissione richiesta non abbia trovato nulla da eccepire; il relatore della commissione competente ne fa menzione nella relazione.

Art. 67

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Quando un disegno di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del testo da parte del relatore designato dal presidente della commissione consultata. Dopo il dibattito sul disegno di legge e l'esame degli articoli di competenza della commissione consultata nonchè degli eventuali emendamenti presentati, il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.

2. La deliberazione del parere avviene ponendo in votazione le conclusioni del relatore.

3. Le commissioni ne danno notizia all'Assemblea nelle loro relazioni.

Art. 67

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003 e integrato nella seduta del 30 luglio 2012)

1. Non possono essere assegnate alle competenti commissioni legislative permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.

2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione redatta nei termini di cui al comma 1.

3. Le commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la Commissione "Bilancio" possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa parlamentare, di iniziativa popolare ovvero di iniziativa dei consigli comunali e provinciali, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione deve essere trasmessa dal Governo nel termine di cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine le commissioni procedono all'esame dei disegni di legge.

Art. 68

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. Scaduto il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 35 o l'altro più breve che l'Assemblea avesse precedentemente fissato, il Presidente dell'Assemblea ne informa quest'ultima, la quale può concedere un nuovo improrogabile termine di 60 giorni.

2. Scaduto tale termine, su richiesta di un sesto dei componenti dell'Assemblea o di tutti i componenti di un gruppo parlamentare, il disegno di legge viene discusso nel testo del proponente, previo il parere della Commissione "Bilancio" da esprimersi nel termine perentorio di dieci giorni.

Art. 68

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 16 maggio 2002 e sostituito nella seduta del 30 luglio 2012)

1. I disegni di legge ricompresi nel calendario dei lavori di cui al Capo I bis del Titolo III del presente regolamento, i quali risultino non esitati per l'Aula dalle competenti Commissioni nei tempi programmati, sono discussi nel testo del proponente previo parere, ove occorra, della Commissione "Bilancio" da esprimersi nel termine perentorio di dieci giorni.

Art. 68

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. L'esame dei disegni di legge è organizzato dal presidente della commissione, sentiti i vice presidenti, in modo tale da assicurare che si concluda almeno 48 ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Il procedimento per l'esame dei disegni di legge è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi e dalla formulazione del testo degli articoli.

3. La discussione sul disegno di legge è introdotta dal presidente della commissione o da un relatore da lui incaricato.

4. Nel corso dell'esame dei testi legislativi la commissione può richiedere al Governo di fornire ulteriori dati ed elementi informativi necessari per l'esame del disegno di legge.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma precedente la commissione può richiedere al Governo di trasmettere tali informazioni anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche.

6. Il presidente della commissione, sentito l'ufficio di Presidenza della commissione medesima ed il Governo, stabilisce il termine entro il quale il Governo deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai disegni di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla commissione senza indicarne il motivo, la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari con la maggioranza di cui al successivo articolo 98 quater, comma 4, stabilisce un nuovo termine per l'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

8. Al termine della discussione sul disegno di legge la commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto. I gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Le relazioni di minoranza possono contenere un proprio testo, anche parzialmente alternativo a quello della commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

9. Le relazioni per l'Assemblea debbono dar conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla commissione, anche per quanto concerne l'applicazione del successivo articolo 111, comma 1 bis.

Art. 69

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986, del 23 luglio 1998, dell'8 ottobre 2003 e del 30 luglio 2012)

1. La seduta di ciascuna commissione comincia con la lettura del verbale della seduta precedente che, se non vi sono osservazioni, si intende approvato. Nelle sedute della commissione il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia chiesto da due componenti e la commissione debba procedere a votazione. I richiedenti sono computati agli effetti del numero legale.

2. Le deliberazioni sui testi dei disegni di legge da sottoporre all'Assemblea devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati della commissione.

3. All'esame dei disegni di legge partecipa, stabilmente, il Presidente della Regione o l'Assessore competente per materia.

4. Il presidente di ciascuna commissione, a conclusione della seduta ove si sia proceduto all'accertamento del numero legale, comunica al Presidente dell'Assemblea, che ne dà partecipazione in seduta pubblica, i nomi dei deputati assenti, nonché le eventuali sostituzioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo 62 ter. I deputati che non partecipano alle sedute delle commissioni e siano stati regolarmente sostituiti, o si trovino in missione debitamente autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, non sono considerati assenti ai fini di cui al presente comma.

5. Le commissioni, per l'adempimento dei compiti ad esse assegnati, possono richiedere ai competenti Assessori ed ai deputati proponenti del disegno di legge, nonché ai funzionari dirigenti dell'Assessorato competente, informazioni, notizie e documenti.

6. Hanno, inoltre, facoltà di chiamare nel loro seno gli Assessori per avere chiarimenti sugli affari di loro competenza. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi ed all'attuazione data ad ordini del giorno e risoluzioni approvati dall'Assemblea o accettati dal Governo.

7. Indipendentemente dalla facoltà della commissione, di cui al precedente comma, il deputato proponente del disegno di legge ha il diritto di intervenire alle sedute della commissione, con voto consultivo, per illustrare il disegno di legge in discussione.

8. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più deputati, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari.

9. La commissione ha facoltà di sentire il deputato che ne faccia richiesta con domanda motivata e circostanziata, perché dia utili informazioni sul disegno di legge in discussione.

10. Il deputato invitato dà le spiegazioni, le illustrazioni e le informazioni ritenute opportune dalla commissione senza partecipare nè al dibattito, nè al voto e senza il diritto al gettone di presenza.

11. Ciascun deputato può presentare alle commissioni legislative delle quali non è componente, con le modalità di cui all'art. 112, emendamenti o articoli aggiuntivi a disegni e proposte di legge e chiedere o essere richiesto di svolgerli davanti ad esse.

12. Tale facoltà non è ammessa per i disegni e le proposte di legge all'esame, per il parere, della Commissione "Bilancio", nonchè per quelli relativi al bilancio della Regione ed ai connessi documenti finanziari nella fase finale dell'esame presso la stessa Commissione "Bilancio".

13. Il Governo regionale può chiedere che determinate commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti.

14. Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una commissione ad unanimità di voti, così nelle sue disposizioni come nella motivazione stessa, la commissione può astenersi dal fare una relazione propria e proporre all'Assemblea che la discussione abbia luogo sul testo del disegno medesimo.

15. La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato o della Regione, debbano rimanere segreti.

Art. 69

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971)

1. I gruppi parlamentari che non siano rappresentati in seno ad una commissione legislativa possono far partecipare ai lavori di essa, con voto consultivo, un deputato appartenente al gruppo, previa comunicazione al presidente della commissione.

Art. 69

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. In ordine ai disegni di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 98 ter e seguenti, l'ufficio di presidenza della commissione stabilisce i termini di presentazione degli emendamenti e i tempi e le modalità della discussione in maniera da rispettare le decisioni della conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari. Nel caso in cui tempi programmati non siano rispettati si applica l'articolo 68 bis.

Art. 70

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Se tre dei componenti di una commissione ne domandino la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della commissione provvede a che essa sia riunita entro il decimo giorno da quello in cui gli sia pervenuta la richiesta, comunicando ai singoli componenti l'ordine del giorno motivato, in guisa che, dal giorno della convocazione al giorno della riunione, restino almeno cinque giorni liberi.

Art. 70

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 26 luglio 1978 e integrato nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta è inoltrata al Presidente dell'Assemblea che la assegna alla commissione competente in base alle norme della legge e del regolamento interno, ne dà contemporaneamente avviso al Governo e comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva.

2. Fermi restando i termini particolari previsti da leggi, la commissione competente esprime il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione e lo comunica al Presidente dell'Assemblea, che lo trasmette al Governo. Tale termine può essere prorogato dal Presidente dell'Assemblea per una sola volta e per non più di dieci giorni.

3. Il Presidente, apprezzate le circostanze e la natura dell'atto, può tuttavia fissare, anche su richiesta del Governo, un termine più ampio o più breve.

4. Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante i periodi di aggiornamento dei lavori dell'Assemblea. Per l'esame degli atti pervenuti durante tali periodi e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente dell'Assemblea, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i componenti, almeno tre giorni prima della data di riunione. Delle convocazioni di cui al presente comma è data comunicazione a tutti i deputati.

5. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a trasmettere all'Assemblea regionale documenti, atti, proposte e programmi in ordine ai quali non sia prevista l'espressione di un parere, il Presidente dell'Assemblea li invia, a fini conoscitivi, alle commissioni competenti per materia, per le eventuali iniziative di loro pertinenza, che comunque non comportino interruzioni dell'iter amministrativo.

Art. 71

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. I rappresentanti degli interessi professionali che partecipano, in seno alle commissioni dell'Assemblea, all'elaborazione dei progetti di legge, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono scelti in base ad elenchi predisposti all'inizio di ogni legislatura e annualmente aggiornati a cura della Segreteria generale dell'Assemblea. Tali elenchi sono composti dai rappresentanti regionali delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro, degli organi professionali.

2. I rappresentanti degli organi tecnici regionali devono appartenere agli organici dell'Amministrazione centrale o periferica della Regione e degli enti pubblici da questa controllati, oppure ai ruoli dei professori delle Università siciliane.

3. Le commissioni possono inoltre avvalersi di esperti di particolare competenza nella materia che forma oggetto del disegno di legge in discussione.

Art. 72

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. La partecipazione dei rappresentanti degli interessi professionali è obbligatoria quando la materia del progetto di legge riguarda problemi economici e sindacali.

2. La partecipazione dei rappresentanti degli organi tecnici e degli esperti è decisa dalla commissione con riferimento all'oggetto del disegno di legge.

3. I rappresentanti degli interessi professionali e degli organi tecnici non hanno voto.

Art. 73

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. I rappresentanti degli interessi professionali e i portatori di interessi generali e diffusi possono intervenire alle riunioni delle commissioni nel numero di volta in volta stabilito dal presidente della commissione.

2. La commissione valuta i casi in cui è opportuno che i soggetti di cui al comma precedente partecipino all'elaborazione dell'intero disegno di legge.

3. I rappresentanti degli organi tecnici e gli esperti sono chiamati a intervenire nel numero che sarà di volta in volta stabilito dalla commissione ed autorizzato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 73

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. L'esame del disegno di legge del bilancio della Regione e dei connessi documenti finanziari ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare, della durata di quarantacinque giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione del testo del disegno di legge e delle tabelle allegate, che deve comunque avvenire entro il mese di ottobre di ciascun anno.

2. Durante la sessione di bilancio la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di cui al primo comma nei termini stabiliti, sospendendo in Aula ogni attività concernente l'esame dei disegni di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Durante l'esame nelle commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in commissione. E' tuttavia consentito alle commissioni di procedere all'esame di altri progetti di legge allorché abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dall'art. 73 ter.

3. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con la votazione finale sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione. A tal fine la discussione generale in Assemblea è organizzata dalla conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun gruppo. Qualora la conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente dell'Assemblea. Il tempo complessivo disponibile per la discussione del disegno di legge è suddiviso per una parte in misura eguale tra tutti i gruppi parlamentari, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

Art. 73 bis 1

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 15 febbraio 2000, modificato nella seduta dell'8 ottobre 2003 e del 30 aprile 2018)

1. Il documento di economia e finanza regionale presentato dal Governo è assegnato per l'esame alla Commissione "Bilancio" e contestualmente trasmesso a tutte le altre commissioni permanenti affinché ciascuna di esse lo esamini per le parti di competenza.

1 bis. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione invia le sue osservazioni e proposte alla Commissione "Bilancio", nominando un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima commissione.

2. Prima dell'inizio dell'esame degli atti la Commissione "Bilancio", al fine di acquisire gli opportuni elementi informativi, può procedere alle audizioni ai sensi del presente Regolamento interno anche dei competenti organi della Corte dei conti.

2 bis. La Commissione "Bilancio" presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere predisposte una o più relazioni di minoranza.

3. Sul documento di economia e finanza regionale, l'Assemblea delibera con un ordine del giorno, presentato nel corso della discussione, il quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. A fronte di più ordini del giorno si vota per primo quello accettato dal Governo al quale possono essere proposti emendamenti. L'approvazione dell'ordine del giorno preclude gli altri.

4. L'esame del documento di economia e finanza regionale deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre venti giorni dall'assegnazione alla Commissione "Bilancio" e si conclude entro il termine massimo di tre giorni. Per la discussione dei suddetti atti si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 73 bis.

Art. 73 bis 2

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003 e modificato nella seduta del 30 aprile 2018)

1. Gli atti di indirizzo politico del Governo, diversi dal documento di economia e finanza regionale, trasmessi all'Assemblea per il parere parlamentare, sono assegnati dal presidente alla commissione competente per materia in base alle norme di legge e del Regolamento interno.

2. Gli atti di indirizzo politico di cui al comma 1 sono assegnati altresì alla Commissione "Bilancio" che nel termine stabilito dal presidente, trasmette alla commissione competente i propri rilievi, avuto riguardo alla dinamica della spesa, alla compatibilità con le politiche di bilancio e di programmazione e con le previsioni del documento di economia e finanza regionale.

Art. 73

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986, sostituito nella seduta del 15 febbraio 2000 e modificato nella seduta del 30 aprile 2018)

1. Il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione ed il disegno di legge di stabilità regionale sono assegnati per l'esame generale congiunto alla Commissione "Bilancio". Il disegno di legge di stabilità regionale ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione sono contestualmente trasmessi alle altre Commissioni affinché ciascuna di esse li esamini congiuntamente per le parti di competenza.

2. Quando il disegno di legge di stabilità regionale è presentato all'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente o contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di stabilità regionale. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette norme.

3. Entro i dieci giorni successivi all'assegnazione ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di stabilità regionale e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione di propria competenza ed invia le sue osservazioni e proposte alla Commissione "Bilancio", nominando un relatore che partecipi, per riferirvi, alle sedute di quest'ultima Commissione.

4. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del disegno di legge di stabilità regionale e del disegno di legge di bilancio partecipano gli Assessori competenti per materia.

5. Nel periodo di cui al comma 3, la Commissione "Bilancio" provvede ad avviare la discussione generale congiunta del disegno di legge di stabilità regionale e del disegno di legge del bilancio di previsione della Regione; successivamente esamina i saldi previsti dal disegno di legge di stabilità regionale e lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per le parti di competenza del bilancio di previsione.

6. Scaduto il termine di cui al comma 3 la Commissione "Bilancio", entro i successivi venti giorni, anche in mancanza delle osservazioni e proposte di cui al predetto comma 3, esamina il disegno di legge di stabilità regionale ed il disegno di legge del bilancio di previsione della Regione e nomina il relatore per l'Assemblea.

7. Sulle conclusioni della Commissione possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 73

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 15 febbraio 2000 e modificato nella seduta del 30 aprile 2018)

1. Gli emendamenti d'iniziativa sia parlamentare che governativa che riguardano le singole parti del disegno di legge di stabilità regionale di competenza di ciascuna Commissione e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio che propongono variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione debbono essere presentati alle Commissioni competenti per materia. In questa sede possono essere altresì presentati e votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Se sono accolti vengono trasmessi come proposte della Commissione alla Commissione "Bilancio" ai sensi del comma 3 del precedente articolo 73 ter.

2. Gli emendamenti che intendono modificare i limiti del saldo netto da finanziare ed il livello massimo di ricorso al mercato finanziario fissati nel disegno di legge di stabilità regionale ovvero i totali generali dell'entrata e della spesa o il quadro generale riassuntivo nonché ogni altro emendamento non disciplinato dal comma precedente sono presentati alla Commissione "Bilancio" che li esamina assieme agli emendamenti inviati dalle Commissioni competenti. Qualora la Commissione "Bilancio" non accolga le proposte delle Commissioni di cui al comma precedente, ne esplicita le motivazioni nella relazione di cui al comma 6 dell'articolo 73 ter.

3. Sono inammissibili gli emendamenti sia d'iniziativa parlamentare che governativa al disegno di legge di stabilità regionale ed al disegno di legge di stabilità regionale di previsione della Regione che contengano disposizioni estranee all'oggetto della legge di stabilità regionale o della legge di bilancio o che siano contrastanti con le modalità di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la legge di stabilità regionale.

4. In tema di emendamenti si applicano per quanto compatibili gli articoli 111 e seguenti del Regolamento interno.

Art. 73

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 15 febbraio 2000 e modificato nella seduta del 30 aprile 2018)

1. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio, la Commissione "Bilancio" esamina la nota di variazione ai bilanci di previsione, presentata dal Governo, in termini di competenza e di cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge di stabilità regionale. La nota di variazione è successivamente votata dall'Assemblea.

2. A seguito dell'approvazione della nota di variazione si intendono conseguentemente modificati gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate tabelle anche se in precedenza votate.

Art. 74

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. I disegni di legge di variazione di bilancio e tutti gli altri disegni di legge riguardanti il Fondo di solidarietà nazionale sono trasmessi dal Presidente dell'Assemblea alla Commissione "Bilancio" e contemporaneamente alle altre Commissioni legislative permanenti competenti per materia. Queste ultime, nel termine di otto giorni dalla trasmissione, esprimono alla Commissione "Bilancio" il parere sulle parti di propria competenza ed hanno facoltà di proporre emendamenti.

2. Alla Commissione "Bilancio" sono sottoposte per l'esame le relazioni annuali di attività ed i bilanci degli enti regionali e degli organismi preposti all'attuazione della programmazione regionale.

Art. 74

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 21 maggio 1975 e modificato nelle sedute del 1° ottobre 1976 e del 6 febbraio 1990)

1. L'esame delle relazioni, dei programmi e dei bilanci riguardanti l'Azienda asfalti siciliani, l'Ente minerario siciliano e l'Ente siciliano per la promozione industriale, nonché ogni altro adempimento ai sensi di legge, attinente all'attività e all'organizzazione di detti enti, sono demandati alla Commissione "Attività produttive".

Art. 74

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. In seno alla Commissione "Bilancio" i pareri del Governo sugli emendamenti relativi ai disegni di legge riguardanti il bilancio della Regione, le variazioni di bilancio e il Fondo di solidarietà nazionale, sono resi dal Presidente della Regione o dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

2. Gli emendamenti del Governo ai disegni di legge di cui al comma precedente sono proposti dal Presidente della Regione o dall'Assessore per il bilancio e le finanze.

Art. 74

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede periodicamente e comunque almeno una volta per ogni semestre la Commissione "Bilancio" allargata ai Presidenti dei gruppi parlamentari, ai Presidenti delle altre Commissioni legislative permanenti ed al Governo per procedere ad una ricognizione dell'attività legislativa dell'Assemblea in riferimento all'attuazione della programmazione triennale della spesa.

Art. 74

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia all'Assemblea sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e delle amministrazioni pubbliche locali sono assegnate alla Commissione "Bilancio" ed alle commissioni competenti per materia.

2. Alla Commissione "Bilancio" vengono assegnate le relazioni concernenti il rendiconto generale della Regione e l'attuazione di normative che interessano la finanza pubblica.

3. L'esame delle relazioni di cui ai precedenti commi avviene previa illustrazione da parte dei competenti organi della Corte dei conti e può concludersi qualora ne venga fatta richiesta con una risoluzione ai sensi dell'articolo 158 ter del Regolamento interno.

4. Qualora, a conclusione della trattazione dei referti della Corte dei conti, il Governo o un terzo dei componenti della commissione ne ravvisino la necessità, possono chiedere che non si voti la risoluzione di cui al precedente comma e che si investa delle questioni sollevate l'Assemblea sulla base di una relazione della commissione competente. Al dibattito in aula si applicano le norme relative alla discussione e votazione delle mozioni.

Art. 74

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. I presidenti di commissione, su indicazione dell'ufficio di presidenza, possono chiedere al Presidente dell'Assemblea di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti sulle materie di competenza della commissione stessa nei limiti dei poteri attribuiti alla Corte medesima dalle leggi vigenti.

Art. 74

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003 e modificato nella seduta del 30 aprile 2018)

1. Le relazioni che la Corte dei conti invia all'Assemblea sulla gestione degli enti cui la Regione contribuisce in via ordinaria, nonché sui profili della gestione della stessa Amministrazione regionale, sono assegnate all'esame della commissione competente per materia e della Commissione "Bilancio".

2. Le commissioni, su richiesta di quattro dei propri componenti, possono, tramite il Presidente dell'Assemblea, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.

3. Le commissioni affidano ad uno o più componenti ciascuna relazione, con l'incarico di predisporre un rapporto che, approvato dalla commissione stessa, viene inviato alla Commissione "Bilancio"

4. La Commissione "Bilancio" presenta entro il mese di settembre un rapporto generale all'Assemblea su tutte le relazioni ricevute dalla Corte dei conti avanzando anche proposte su cui l'Assemblea delibera.

5. Il rapporto generale della Commissione "Bilancio" è di norma discusso dall'Assemblea prima dell'esame della legge di stabilità regionale.

Art. 74

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Un presidente di commissione, per le materie di competenza di questa, può, tramite il Presidente dell'Assemblea invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti nel rispetto e nei limiti delle competenze alla Corte stessa attribuite in Sicilia dalle leggi vigenti.

Titolo III

Della procedura e disciplina delle sedute

Della discussione - Della votazione

Capo I

Della procedura e disciplina delle sedute

Art. 75

1. Ad eccezione dei casi previsti dagli artt. 3 e 8 dello Statuto della Regione, la convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, con invito da notificarsi ai deputati nel loro domicilio almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

2. Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria con carattere d'urgenza il termine anzidetto è ridotto a cinque giorni.

3. Il carattere di urgenza deve essere riconosciuto dal Presidente dell'Assemblea e tale riconoscimento deve risultare dall'avviso di convocazione.

4. L'avviso di convocazione ed il relativo ordine del giorno devono essere pubblicati, negli stessi termini, nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 76

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia l'Assemblea può deliberare, per alzata e seduta, di adunarsi in seduta segreta, su richiesta scritta di almeno otto deputati.

2. Quando si trattino questioni riguardanti singole persone l'Assemblea si riunisce in seduta segreta.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 77

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Assemblea, esaminati e deliberati in conformità dell'art. 11, sono discussi in seduta pubblica; in seduta segreta, quando vi sia la richiesta della Presidenza dell'Assemblea o di dodici deputati.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 78

1. Alle sedute pubbliche dell'Assemblea assistono il Segretario generale e gli altri funzionari indicati dal Presidente con sua ordinanza.

Art. 79

1. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, stabilisce le materie da trattare per la sessione, annuncia la data e l'ora della seduta successiva e l'ordine del giorno che è affisso all'albo.

Art. 80

1. Di ogni seduta pubblica si redige processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni dell'Assemblea, indicando per le discussioni solamente l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. Di ogni seduta segreta il verbale è redatto dal Segretario, salvo che l'Assemblea non deliberi altrimenti.

Art. 81

1. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione.

2. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata e seduta.

3. Sul processo verbale nessun deputato può avere la parola se non per farvi inserire una rettifica, oppure per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

4. Il processo verbale delle sedute, sia pubbliche che segrete, è firmato dal Presidente e da un segretario subito dopo la sua approvazione.

5. L'Assemblea può decidere, per alzata e seduta, che non si rediga processo verbale di una seduta segreta.

6. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Art. 82

1. I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, sono trascritti a cura della Direzione di segreteria, in un apposito registro. Questo è firmato in ciascun foglio dal Presidente e da uno dei segretari.

Art. 83

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Il Presidente dopo la lettura del processo verbale:

a) comunica all'Assemblea i messaggi e le lettere pervenute, nonché le risposte del Governo alle interrogazioni con risposta scritta; non dà lettura degli scritti anonimi o sconvenienti;

b) comunica l'invio dei disegni di legge alle commissioni legislative permanenti, le eventuali impugnazioni del Governo regionale avverso le leggi ed i regolamenti dello Stato, quelle del Commissario dello Stato avverso le leggi dell'Assemblea, nonché le decisioni dell'Alta Corte (1);

c) comunica le domande di congedo;

d) invita il Segretario a dare lettura delle interrogazioni, interpellanze e mozioni pervenute alla Presidenza.

2. I deputati che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, possono parlare per non più di cinque minuti, prima della conclusione della seduta.

3. Il tempo riservato agli interventi non può eccedere complessivamente i trenta minuti.

(1)

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 1957, dove è detto "Alta Corte" leggasi "Corte Costituzionale".

Art. 84

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003 e del 30 luglio 2012)

1. Nessun deputato può astenersi dall'intervenire alle sedute, se non dopo aver chiesto per iscritto congedo al presidente il quale ne dà comunicazione all'Assemblea.

2. -------------------

3. -------------------

4. Si ritengono in congedo i deputati in missione.

5. I nomi dei deputati che non partecipano per cinque giorni consecutivi alle sedute dell'Assemblea, senza avere ottenuto regolare congedo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 85

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. Nelle sedute dell'Assemblea il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento, qualora ciò sia chiesto da quattro deputati o dal Governo e l'Assemblea debba procedere a votazione per alzata e seduta o per divisione.

2. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale nè in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del presente Regolamento.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 86

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 1990)

1. Per verificare se l'Assemblea sia in numero legale, si fa uso del procedimento elettronico di voto. In caso di difetto dei relativi dispositivi, si procede per appello nominale.

2. I deputati che non abbiano ancora prestato giuramento o che siano in congedo, ovvero assenti per incarico avuto dall'Assemblea o siano stati esclusi ai sensi degli artt. 90 e 91, non sono computati per l'accertamento del numero legale.

3. I congedi che superino il decimo del numero dei deputati, non si computano agli effetti della determinazione del numero legale.

4. I nomi degli assenti, che non siano in regolare congedo, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione e riportati nel resoconto.

5. Il quorum è stabilito nella maggioranza dei deputati computati come sopra, a meno che non sia diversamente prescritto.

6. I richiedenti la verifica del numero legale ed i firmatari della domanda di appello nominale o di scrutinio segreto devono essere presenti all'atto della richiesta, e, ancorché non rispondano all'appello o non partecipino alla votazione, sono considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 87

1. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea s'intende senz'altro convocata per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente ed anche per il giorno festivo, quando l'Assemblea abbia anteriormente deliberato di tenere seduta in detto giorno.

2. Nella seduta successiva o nella ripresa della seduta che abbia luogo lo stesso giorno, a termini del precedente comma, si applica la disposizione dell'art. 85.

Art. 88

1. Nessun deputato può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

Art. 89

1. Se un deputato turba l'ordine o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama, nominandolo.

2. Ogni imputazione di mala fede, ogni attacco a base di personalismi, costituiscono violazione dell'ordine.

3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni dell'Assemblea; se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale nè nel resoconto.

4. Il deputato richiamato può presentare all'Assemblea le sue spiegazioni. Se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita l'Assemblea a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

Art. 90

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nello stesso giorno, il Presidente può disporre l'esclusione del deputato dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, infliggergli la censura.

2. L'esclusione o la censura possono essere inflitte dal Presidente, indipendentemente da precedenti richiami, quando un deputato provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.

Art. 91

1. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione di ricomparirvi per un termine non minore di due giorni e non maggiore di otto.

2. La durata, proposta dal Presidente, è deliberata dall'Assemblea, con votazione per alzata e seduta, senza discussione, udite le spiegazioni del deputato.

Art. 92

1. Se il deputato, nei casi previsti nei due articoli precedenti, si rifiuti di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

2. Ove poi il deputato censurato rientri nell'aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

Art. 93

1. Per fatti di eccezionale gravità, che si svolgano nell'ambito del palazzo dell'Assemblea ed ai quali concorra l'opera di un deputato, il Presidente, udito il Consiglio di Presidenza, può proporre all'Assemblea le sanzioni di cui agli artt. 90 e 91.

Art. 94

1. Qualora sorga tumulto nell'Assemblea e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione si intende sospesa. Il Presidente, se il tumulto continua nella sua assenza o al ritorno nell'aula, può togliere la seduta.

2. In questo ultimo caso l'Assemblea si intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno precedente od anche nel giorno festivo, quando l'Assemblea abbia già deliberato di tenere seduta in detto giorno.

Art. 95

1. I poteri di polizia dell'Assemblea e della sua sede spettano alla stessa Assemblea e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente assistito dai questori, che danno al personale di servizio gli ordini necessari e concertano le opportune disposizioni.

2. La forza pubblica non può entrare nell'ambito dei locali riservati ai deputati e negli uffici dell'Assemblea se non per ordine del Presidente.

3. Essa non può entrare nell'aula, se non dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta e sempre dietro richiesta del Presidente.

Art. 96

1. Nessuna persona estranea all'Assemblea, per alcun motivo, può introdursi nell'aula dove siedono i suoi membri.

2. L'ammissione alle tribune è regolata con norme stabilite dal Presidente e dai questori.

Art. 97

1. Durante la seduta le persone ammesse nelle tribune devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi nel modo più assoluto da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

Art. 98

1. In caso di oltraggio fatto all'Assemblea o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del Presidente, questi può ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorità competente.

Art. 98

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. In caso di sospensione della seduta, il Presidente alla ripresa dei lavori, apprezzate le circostanze, può aggiornarla.

Capo I bis

Sessioni, programma, calendario

Art. 98

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. I lavori dell'Assemblea sono organizzati secondo il metodo della programmazione.

2. A tal fine l'anno solare è suddiviso in sei bimestri.

3. Per ogni bimestre viene tenuta una sessione ordinaria.

4. Per ciascuna sessione viene predisposto un programma relativo al periodo di durata di tutta la sessione e dei calendari riguardanti i lavori di quattro settimane.

5. Nel programma sono elencati i principali argomenti che l'Assemblea deve trattare nella sessione con l'eventuale indicazione dell'ordine di priorità.

6. L'ultima sessione dell'anno è dedicata prioritariamente all'esame del bilancio e degli eventuali altri documenti finanziari ed al dibattito su una relazione del Presidente della Regione sullo stato della spesa e sull'attuazione delle leggi.

Art. 98

(modificato dall'A.R.S. nelle sedute del 20 dicembre 1986 e dell'8 ottobre 2003)

1. Il programma dei lavori è predisposto ogni due mesi dal Presidente dell'Assemblea sentiti i vice presidenti dopo gli opportuni contatti con il Governo, con i presidenti dei gruppi parlamentari, con i presidenti delle commissioni legislative permanenti, ed è sottoposto all'approvazione della conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei vice presidenti dell'Assemblea, del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato.

1 bis. In relazione ad affari di particolare rilevanza il presidente dell'Assemblea, anche su richiesta di uno o più presidenti di commissione, può convocare la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari allargata ai presidenti di commissione.

2. Il Presidente dell'Assemblea può convocare preliminarmente la conferenza dei presidenti delle commissioni legislative permanenti.

3. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate preventivamente dal Governo e delle proposte avanzate dai gruppi parlamentari anche per quanto attiene alle funzioni ispettive e di controllo cui sono riservati tempi specifici. All'interno del programma un terzo è riservato esclusivamente all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai gruppi parlamentari di opposizione.

4. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari che rappresentano almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea.

5. Il programma diventa definitivo con la comunicazione all'Assemblea da effettuarsi immediatamente dopo la conclusione della conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari.

6. Se, all'atto della comunicazione, un presidente di gruppo parlamentare si oppone, l'Assemblea decide, per alzata e seduta, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo, nel tempo massimo di cinque minuti per ciascuno.

7. Qualora il programma venga respinto, il Presidente dell'Assemblea formula lo schema dei lavori ai sensi del successivo articolo 98 quater.1.

8. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

Art. 98 quater 1

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Qualora nella conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 4, dell'articolo 98 quater, il presidente comunica all'Assemblea gli schemi di programma dei lavori che risultano essere stati presentati e li pone ai voti per alzata e seduta. Sull'argomento possono prendere la parola, oltre al Governo, non più di un oratore per gruppo per non oltre cinque minuti ciascuno.

2. Nel corso della settimana la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari è convocata per decidere sul nuovo programma dei lavori.

Art. 98

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986, integrato nella seduta del 23 luglio 1998 e sostituito nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Sulla base del programma dei lavori approvato, il Presidente dell'Assemblea formula un progetto di calendario per un periodo di lavoro di quattro settimane prevedendo le riunioni d'aula e quelle di commissione. Per le riunioni dell'Assemblea sono indicati di norma il numero e la data delle singole sedute e gli argomenti da trattare; per quelle delle commissioni, i disegni di legge che devono essere esaminati e l'eventuale ordine di priorità.

2. Il progetto di calendario, conformemente al programma approvato ai sensi dell'art. 98 quater, riserva un terzo all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai gruppi parlamentari di opposizione.

3. Il progetto di calendario è sottoposto dal Presidente dell'Assemblea alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore.

4. Il calendario è approvato con il consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari che rappresentino almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea e viene comunicato all'Assemblea medesima. Se all'atto della comunicazione un presidente di gruppo si oppone, l'Assemblea delibera, per alzata e seduta, dopo l'intervento di un oratore per gruppo, nel tempo massimo di cinque minuti ciascuno.

5. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma precedente, il presidente, sulla base delle indicazioni emerse nella conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari e secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, predispone un calendario provvisorio dei lavori per una settimana.

6. Per l'organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari determina, di norma, la data iniziale e finale della discussione di ciascuno di essi e la data in cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione. Per i disegni di legge inseriti nel calendario dei lavori, alla discussione generale di cui agli articoli 119 e 120 del Regolamento interno, si applica il comma 3 dell'articolo 73 bis, con il consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari previsto dal comma 4 del presente articolo.

7. La procedura prevista nei commi precedenti si adotta anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

8. Il calendario predisposto a norma dei commi precedenti è stampato e distribuito ed è impegnativo sia per l'Assemblea che per le commissioni legislative.

9. Al calendario di cui al precedente comma si allega l'elenco dei disegni di legge esitati dalle commissioni.

Art. 98

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986 e sostituito nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. In relazione a situazioni sopravvenute, il Presidente ha facoltà di proporre all'Assemblea, anche su richiesta del Governo o di un presidente di un gruppo parlamentare, di inserire nel calendario argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

2. L'Assemblea decide con votazione per alzata e seduta, sentiti, ove ne facciano richiesta, un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

Capo II

Della discussione

Sezione I

Della discussione in generale

Art. 99

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. L'Assemblea può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I disegni di legge possono essere iscritti all'ordine del giorno man mano che vengono licenziati dalle competenti commissioni o che pervengono dalle commissioni in applicazione dell'art. 68.

3. L'ordine del giorno è deciso dal Presidente dell'Assemblea, sentiti i Vicepresidenti dell'Assemblea e i Presidenti dei gruppi parlamentari.

Art. 100

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. I deputati che intendano intervenire in una discussione devono farne domanda al Presidente; non si tiene conto delle domande presentate prima che l'argomento sia posto all'ordine del giorno e di quelle verbali non presentate personalmente dal deputato.

2. Durante la discussione il Presidente ha facoltà di interpellare l'Assemblea perché manifesti se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare. La richiesta di chiusura delle iscrizioni a parlare può essere fatta da quattro deputati, dal Governo o dalla commissione.

3. Il Presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande, alternando, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari.

4. I deputati che non siano presenti nell'aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

5. I membri del Governo ed i deputati che siano stati incaricati dalle commissioni di sostenere la discussione dei progetti di legge non sono soggetti al turno di iscrizione e possono avere la parola ad ogni richiesta.

6. La discussione generale è aperta dal primo oratore iscritto a parlare, salvo il caso previsto dall'art. 119 del presente Regolamento.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 101

(modificato dall'A.R.S. nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. Prima che abbia inizio la discussione generale un deputato può proporre la questione pregiudiziale, cioè che l'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi.

2. Iniziata la discussione, la proposta deve essere avanzata con domanda sottoscritta da almeno sei deputati, dal Governo o dalla commissione.

3. Non può procedersi oltre nella discussione o deliberazione se la domanda non venga respinta dall'Assemblea con votazione per alzata e seduta, dopo che abbiano parlato non più di due oratori a favore e due contro.

4. La questione pregiudiziale o quella sospensiva non sono ammesse in occasione della discussione di uno o più emendamenti.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 102

1. Gli oratori parlano dalla tribuna o dal banco, in piedi e rivolti al Presidente.

Art. 103

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986, modificato e integrato nella seduta del 23 luglio 1998 e modificato nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per un richiamo al regolamento o per fatto personale.

2. Salvo i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un disegno di legge non può eccedere i quindici minuti per la discussione generale ed i dieci minuti su ciascun articolo ed emendamento.

2 bis. Per gli interventi da effettuare in sede di dichiarazione di voto, il termine è di cinque minuti.

2 ter. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

2 quater. Il Presidente, apprezzate le circostanze, può elevare i termini per la discussione generale fino a quarantacinque minuti.

2 quinquies. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori di ciascun emendamento per non più di dieci minuti e nel corso della quale ciascun deputato può intervenire una sola volta anche se sia proponente di più emendamenti.

2 sexies. Ciascun deputato può altresì intervenire per non più di cinque minuti sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 112.

2 septies. Il Presidente comunica all'Assemblea gli emendamenti che introducono articoli aggiuntivi il cui esame è unificato in quanto attinente alla medesima materia, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2 quinquies.

3. I termini previsti nel precedente comma non si applicano per i disegni di legge che modificano il sistema elettorale in Sicilia.

Art. 104

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il deputato insiste, decide l'Assemblea, senza discussione, per alzata e seduta.

2. Non é ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti dell'Assemblea.

Art. 105

1. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati, i quali di essi abbiano fatto parte, hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione, ma devono farne richiesta appena dichiarata chiusa la discussione generale e, in ogni caso, prima che venga indetta la votazione.

Art. 106

1. Quando, nel corso di una discussione, un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente dell'Assemblea di nominare una commissione d'inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate all'Assemblea nella sua prima seduta.

Art. 107

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento ad attenervisi.

2. Se l'oratore non ottempera all'invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola per il resto della seduta su quell'oggetto.

Art. 108

1. I deputati iscritti a parlare in una discussione possono leggere il loro discorso.

Art. 109

1. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta.

Art. 110

1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno a favore, e per non più di dieci minuti ciascuno.

2. Ove l'Assemblea sia chiamata a decidere sui richiami suddetti, la votazione si fa per alzata e seduta.

Art. 111

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986, integrato nella seduta dell'8 ottobre 2003 e modificato nella seduta del 30 luglio 2012)

1. Ogni deputato ha diritto di proporre emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, o secondo quell'ordine logico che il Presidente, inappellabilmente, reputa opportuno per la discussione.

1 bis. Non possono essere presentati in Assemblea emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente Commissione ovvero strettamente connessi con essi secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente.

2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dall'Assemblea adottate sull'argomento o estranei allo specifico oggetto della discussione. Il Presidente inappellabilmente decide, previa lettura.

3. Nel caso in cui venga ammessa la proposta può sempre essere opposta la questione pregiudiziale.

Art. 112

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986, integrato e modificato nella seduta del 23 luglio 1998 e modificato nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. Gli emendamenti devono essere presentati, dattiloscritti e firmati, di norma, prima dell'inizio della discussione generale del disegno di legge cui si riferiscono, al Presidente dell'Assemblea che li trasmette alla Commissione ed al Governo.

2. Essi non possono essere accettati se non contengono gli estremi del disegno di legge in discussione e sono immediatamente distribuiti ai deputati.

2 bis. Possono essere presentati emendamenti strettamente attinenti all'oggetto del disegno di legge in discussione. Tali condizioni si applicano anche alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo.

3 bis. Gli emendamenti presentati ai sensi dei commi precedenti sono esaminati dall'Assemblea ventiquattro ore dopo la chiusura della discussione generale.

3. Prima della chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da quattro deputati o da un presidente di gruppo parlamentare.

4. Dopo la chiusura della discussione generale è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da tre deputati o da un presidente di gruppo parlamentare e si riferiscono ad altri emendamenti presentati, anche a norma del successivo comma, o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea ed abbiano specifico riferimento all'oggetto del disegno di legge.

5. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte del Governo e della Commissione tendenti alla rielaborazione degli articoli nonché degli emendamenti e dei subemendamenti presentati.

6. La Commissione competente e il Governo possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati, ai sensi dei comma precedenti, sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

7. Nell'interesse della discussione, il Presidente dell'Assemblea può sospendere la seduta per consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, ovvero può decidere l'accantonamento dei singoli articoli e dei relativi emendamenti.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 113

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata, debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione "Bilancio" perchè esprima il suo parere entro il termine di ventiquattro ore.

Art. 114

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Una proposta qualsiasi o un emendamento ritirati dal proponente possono essere ripresi da altri.

2. Chi ritira la proposta o l'emendamento ha diritto di esporre le ragioni per un tempo non eccedente i cinque minuti.

3. Gli emendamenti si intendono ritirati se nessuno dei proponenti è presente al momento della discussione.

Art. 115

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986 e dell'8 agosto 2017(1)

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i deputati iscritti, il Governo e, se del caso, il relatore, dichiara chiusa la discussione.

2. La chiusura della discussione può essere chiesta da quattro deputati, dalla Commissione o dal Governo, dopo che siano trascorsi interamente i tempi indicati per la trattazione dell'argomento, a norma dell'art. 98 quinquies.

3. Qualora la Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, appositamente convocata dal Presidente dell'Assemblea, non dovesse pervenire a conclusioni unanimi sulla richiesta di cui al comma precedente, la questione viene posta dal Presidente in votazione per alzata e seduta, dopo avere dato la parola ad un oratore pro e uno contro. Ciascun oratore non può parlare oltre cinque minuti.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, se l'Assemblea approvi la chiusura, possono avere la parola il proponente il Governo ed il relatore.

5. Dopo dichiarata chiusa la discussione, può essere accordata la parola sul modo di porre la questione o per ritirare la proposta o l'emendamento, su cui l'Assemblea è chiamata a pronunziarsi.

6. La richiesta deve essere fatta, in ogni caso, prima che venga indetta la votazione.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 116

1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto e procede cominciando dagli emendamenti soppressivi e venendo quindi ai modificativi ed agli aggiuntivi.

2. E' sempre ammessa la votazione per parti superate.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso; gli emendamenti proposti dai singoli deputati, prima di quelli proposti dalla commissione e quelli presentati dalla commissione, prima di quelli proposti dal Governo.

Art. 117

1. Prima della votazione finale la commissione, il Governo o un deputato possono richiamare l'attenzione dell'Assemblea sopra le correzioni di forma che siano opportune. L'Assemblea, sentito il proponente dell'emendamento o un altro in sua vece, delibera per alzata e seduta.

2. Sopra gli emendamenti già approvati, che sembrino inconciliabili con lo scopo dell'oggetto della deliberazione o con alcune delle sue disposizioni, possono proporsi le necessarie rettifiche.

Art. 118

(soppresso dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 1990)

Sezione II

Della discussione dei disegni di legge

Art. 119

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 23 luglio 1998)

1. Le relazioni delle commissioni ed i relativi testi dei disegni di legge devono essere distribuite almeno quarantotto ore prima della discussione, tranne che, per l'urgenza, l'Assemblea abbia deliberato altrimenti.

2. Della distribuzione eseguita è data notizia in calce all'ordine del giorno della seduta successiva. Tale disposizione non si applica, allorché la distribuzione avviene appena quarantotto ore prima della discussione.

3. L'Assemblea procede prima alla discussione generale, quindi alla discussione particolare ed alla votazione per articoli. Nel caso di relazione orale, si segue il medesimo procedimento subito dopo che essa sia stata fatta; la discussione generale allora è aperta dal relatore a termini dell'ultimo comma dell'art. 100 del presente Regolamento.

Art. 120

(modificato dall'A.R.S. nelle sedute del 20 dicembre 1986 e dell'8 agosto 2017(1)

1. La discussione generale sul disegno di legge può essere fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo, quando lo richiedano il Governo, la commissione, il deputato proponente del disegno di legge oppure sei deputati o un Presidente di gruppo parlamentare e non sorgano opposizioni.

2. Sorgendo opposizioni, decide l'Assemblea con votazione per alzata e seduta, senza discussione.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 121

1. Esaurita la discussione generale, il Presidente mette in votazione, per alzata e seduta, il passaggio alla discussione degli articoli.

2. Se l'Assemblea non l'approvi, il disegno di legge si considera respinto.

3. La discussione sull'articolo precede quella sugli emendamenti.

Art. 121

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971)

1. La votazione si fa sugli emendamenti e sull'intero articolo.

2. Quando è presentato un solo emendamento, e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Art. 121

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971)

1. L'Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 121

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Fermo restando quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 112, nel corso dell'esame di un disegno di legge, la Commissione o il Governo possono chiedere, con proposta motivata, il rinvio dello stesso in commissione per un ulteriore approfondimento.

2. La richiesta può essere anche avanzata da un Presidente di gruppo parlamentare.

3. L'Assemblea decide per alzata e seduta.

4. Trascorsi quindici giorni il disegno di legge sarà reiscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 121

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di disegni di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno o su una mozione. Se il disegno di legge consta di un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale a norma dell'art. 122.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Hanno facoltà di fare dichiarazioni di voto un deputato per gruppo, nonché i deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi.

Art. 121

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 15 febbraio 2000 e modificato nella seduta del 30 aprile 2018)

1. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge di stabilità regionale e sul disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità regionale.

2. Sul disegno di legge di stabilità regionale e sul disegno di legge di approvazione del bilancio si svolge un'unica discussione generale che riguarda le linee generali della politica economica e finanziaria della Regione e l'impostazione globale dei bilanci di previsione.

3. L'Assemblea procede, nell'ordine, all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, iniziando da quello di approvazione dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di legge di stabilità regionale ed alla sua votazione finale.

4. Approvato il disegno di legge di stabilità regionale, dopo l'esame della Commissione "Bilancio" ai sensi del precedente articolo 73 quinquies, l'Assemblea approva le variazioni. Sono conseguenzialmente modificati gli articoli e le tabelle annesse al disegno di legge di previsione del bilancio della Regione collegati a tali variazioni.

5. L'Assemblea procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di bilancio così modificato.

6. La discussione del disegno di legge di stabilità regionale e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione della Regione è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ai sensi dell'articolo 73 bis.

Art. 122

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 1990 e dell'8 agosto 2017(1)

1. I disegni di legge, dopo l'approvazione dei singoli articoli, vengono messi in votazione finale per scrutinio nominale.

2. La votazione si effettua per scrutinio segreto qualora lo richiedano almeno nove deputati.

3. Sulla votazione finale dei disegni di legge non può essere posta dal Governo la questione di fiducia.

4. Qualora si tratti di disegni di legge di approvazione del bilancio o del consuntivo della Regione, di variazioni di bilancio, di autorizzazione all'esercizio provvisorio la votazione finale si effettua in ogni caso per scrutinio nominale.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 123

1. Quando una proposta di legge sia contenuta in un solo articolo, non computando la formula di pubblicazione, e non sia suscettibile di divisione o, pur essendone suscettibile la divisione medesima non sia stata chiesta, e non siano stati presentati emendamenti, si procede soltanto alla votazione finale secondo le norme dell'articolo precedente.

Art. 123

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971)

1. Un disegno di legge o qualsiasi altro documento respinto dall'Assemblea non può essere riesaminato nel corso della stessa sessione.

Sezione III

Della discussione degli ordini del giorno

Art. 124

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 20 novembre 1967 e modificato nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. Prima dell'inizio della discussione generale o durante lo svolgimento della stessa, possono essere presentati da ciascun deputato ordini del giorno strettamente attinenti all'oggetto della discussione, secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente che inappellabilmente decide. Nel caso in cui venga ammesso l'ordine del giorno può sempre essere opposta la questione pregiudiziale.

2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

3. Non sono ammessi emendamenti agli ordini del giorno.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 125

1. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dall'Assemblea sull'argomento in discussione o che siano formulati con frasi sconvenienti o riguardino argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

2. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente; ma può sempre essere proposta la questione pregiudiziale.

Art. 126

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale.

2. Non è ammessa la votazione per parti separate.

3. L'ordine del giorno semplice ha la precedenza su quelli motivati, ma non sulle mozioni.

Capo III

Della votazione

Art. 127

(modificato dall'A.R.S. nelle sedute del 6 febbraio 1990 e dell'8 agosto 2017(1)

1. Le votazioni possono aver luogo per alzata e seduta, per divisione, per scrutinio nominale e per scrutinio segreto.

2. Di regola le votazioni avvengono per alzata e seduta, a meno che quattro deputati chiedano la votazione per divisione, cinque la votazione per scrutinio nominale e sette la votazione per scrutinio segreto, salvo il caso previsto all'art. 122, secondo comma.

3. La domanda, anche verbale, deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti l'Assemblea a votare.

4. Se la domanda è fatta verbalmente, il Presidente per accertare il numero richiesto dal secondo comma del presente articolo, invita i deputati che l'appoggiano ad alzarsi.

5. Se i proponenti della domanda di votazione per divisione, per scrutinio nominale o per scrutinio segreto non sono presenti nell'Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito nel secondo comma, la domanda si intende ritirata.

6. Nel corso di diverse domande quella per lo scrutinio segreto prevale su quella per scrutinio nominale, quella per scrutinio nominale prevale su tutte le altre.

7. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.

8. Normalmente le votazioni a scrutinio nominale ed a scrutinio segreto sono effettuate mediante procedimento elettronico con registrazione dei votanti.

9. Allorché si proceda a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente dà un preavviso di trenta minuti, salvo il caso previsto al comma 3 dell'art. 128. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 128

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 1990 e modificato nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Detta richiesta deve essere fatta oralmente e da non meno di quattro deputati o dal Governo. Su conforme richiesta si procede per divisione se rimanga ancora dubbio sul risultato della riprova.

2. Nella votazione per divisione il Presidente indica da quale parte debbano porsi rispettivamente i deputati favorevoli e quelli contrari.

3. Il Presidente, per agevolare il computo dei voti, può disporre che la votazione per alzata e seduta, o la riprova, sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei votanti.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 129

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 1990)

1. Lo scrutinio nominale ha luogo per appello in caso di difetto dei dispositivi del procedimento elettronico.

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale.

3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del sì e del no e dispone che si proceda all'appello dei deputati in ordine alfabetico. Esaurito l'appello, si rifà la chiama dei deputati che non sono risultati presenti.

Art. 130

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 1990)

1. In caso di difetto dei dispositivi elettronici riguardanti lo scrutinio segreto, ad ogni votante sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, da deporsi nelle urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I deputati segretari prendono nota dei votanti.

2. Il voto favorevole si esprime deponendo nell'urna bianca la pallina bianca e nell'urna nera la pallina nera; il voto contrario nella forma inversa. Chiusa la votazione i segretari contano le palline, redigono il verbale sull'esito della votazione, ed il Presidente proclama il risultato.

Art. 131

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. I deputati prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto.

2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I segretari prendono nota delle astensioni.

4. Nelle votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto, i deputati che dichiarino di astenersi sono computati come presenti ai fini del numero legale.

Art. 131

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 1990)

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del procedimento elettronico di voto.

Art. 132

1. Ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza dei deputati che partecipano alla votazione, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Art. 133

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 1990)

1. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.

2. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "l'Assemblea approva" o "l'Assemblea non approva".

Art. 133

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, di concerto con i vice presidenti, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, individua e fissa le modalità ed i tempi di svolgimento delle sedute registrate dal servizio radiotelevisivo regionale, garantendo nell'ambito della durata delle stesse, la par condicio tra i diversi gruppi parlamentari.

Titolo IV

Della iniziativa delle leggi e della funzione ispettiva e politica

Capo I

Della iniziativa delle leggi

Art. 134

(sostituito dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003 e integrato nella seduta del 6 febbraio 2014

1. L'iniziativa delle leggi spetta al Governo, ai singoli deputati, al popolo, ai consigli comunali, ai consigli provinciali, che la esercitano nei modi indicati dall'articolo 12 dello Statuto della Regione.

2. Ai progetti di legge di iniziativa popolare si applicano, per quanto non disciplinato dall'articolo 12 dello Statuto della Regione, le norme del presente regolamento.

Art. 135

1. I disegni di legge, appena pervenuti al Presidente dell'Assemblea sono trasmessi alla commissione competente di cui all'art. 62. Il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea nella seduta che segue la presentazione del disegno di legge, a termine dell'art. 83, lettera b) del presente Regolamento.

2. In detta seduta il Governo o il deputato proponente possono chiedere all'Assemblea che sia adottata la procedura d'urgenza. L'Assemblea decide con votazione per alzata e seduta.

3. Qualora tale richiesta sia fatta dal Governo in tempo in cui sia chiusa la sessione, il Presidente convoca l'Assemblea in sessione straordinaria, a norma dell'art. 11 dello Statuto della Regione.

Art. 136

1. Nel caso in cui il disegno di legge sia dichiarato urgente, il termine stabilito dall'art. 35 è ridotto a metà, ma l'Assemblea può stabilire un termine più breve e disporre anche che la relazione venga fatta oralmente.

Art. 136

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 31 marzo 1971)

1. All'inizio di ogni legislatura il Presidente dell'Assemblea trasmette a ciascuna commissione, secondo la rispettiva competenza, i disegni di legge approvati dalle commissioni nella precedente legislatura e non esaminati o non votati dall'Assemblea per la sopravvenuta chiusura della legislatura stessa.

2. Nel termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di far propri tutti o alcuni disegni di legge ad essa trasmessi a norma del comma precedente, adottando, ove lo ritenga, la relazione già allora presentata.

Capo II

Della funzione ispettiva e politica

Sezione I

Delle interrogazioni

Art. 137

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Governo per sapere: se un fatto sia vero; se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta; se il Governo intenda comunicare all'Assemblea determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione.

Art. 138

1. Un deputato che intenda rivolgere una interrogazione al Governo ne fa domanda per iscritto, senza motivazione.

Il Presidente ne dà lettura all'Assemblea nella seduta immediatamente successiva alla data in cui l'interrogazione stessa è pervenuta alla segreteria, a termini dell'art. 83, lettera d), del presente Regolamento.

Art. 139

1. Le interrogazioni sono pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono state lette e sono riportate per riassunto, secondo l'ordine di presentazione, nella parte seconda dell'ordine del giorno delle sedute successive, fino ad esaurimento.

2. Sono riportate integralmente e secondo l'ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.

Art. 140

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986, modificato e integrato nella seduta dell'8 ottobre 2003 e modificato nella seduta del 30 luglio 2012)

1. Il Governo ha facoltà di chiedere l'iscrizione di una interrogazione nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi, indipendentemente dall'ordine di presentazione.

2. Ha facoltà, altresì, di rispondere immediatamente all'atto dell'annunzio.

3. La facoltà di cui al primo comma è riconosciuta, per motivi di urgenza, anche agli interroganti.

4. Il Governo ha l'obbligo di rispondere alle interrogazioni con risposta orale entro sessanta giorni.

5. Senza pregiudizio di quanto stabilito dai commi precedenti per lo svolgimento delle interrogazioni con richiesta di risposta orale, il Governo anticipa al primo firmatario il testo scritto della risposta che fornirà all'interrogazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 141

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 maggio 1966)

1. In principio di seduta il Presidente dà lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta stessa seguendo l'ordine della loro iscrizione. Il Governo risponde, eccetto che dichiari di non poterlo fare o di dovere differire la risposta. In quest'ultimo caso indica in quale giorno darà la risposta.

2. Se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno, decade dallo svolgimento orale e l'interrogazione si considera presentata con richiesta di risposta scritta.

Art. 142

1. Le dichiarazioni del Governo su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o non soddisfatto.

2. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Art. 143

1. Sulla richiesta del deputato di riconoscere carattere di urgenza ad una interrogazione giudica il Presidente dell'Assemblea, il quale, sentito il Governo, può disporre lo svolgimento immediato dell'interrogazione o la sua iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Il Governo può sempre chiedere di differire la risposta fissandone la data.

Art. 143

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Nel presentare una interrogazione, il deputato può dichiarare che intende avere risposta in Commissione.

2. In tal caso il Presidente dell'Assemblea trasmette l'interrogazione al presidente della commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo ed al primo firmatario.

3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla trasmissione, e deve essere discussa entro gli ulteriori quindici giorni.

4. Per lo svolgimento delle interrogazioni in Commissione si prescinde dal disposto del primo comma dell'art. 69, mentre si applicano le norme degli articoli 141 e 142.

5. Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento delle interrogazioni sono pubbliche.

6. A tal fine, la pubblicità dei lavori è assicurata mediante apposita registrazione e ne è dato conto nel Bollettino delle Commissioni.

Art. 144

1. Nel presentare una interrogazione il deputato dichiara se intenda avere risposta scritta.

2. In questo caso, entro quindici giorni, il Governo dà risposta scritta all'interrogante, trasmettendone copia al Presidente dell'Assemblea, che ne dà comunicazione all'Assemblea stessa nella prima seduta successiva, a termini dell'art. 83, lettera a) del presente Regolamento.

3. Questa risposta sarà inserita nel resoconto della seduta in cui viene comunicata all'Assemblea.

Art. 144

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986 e modificato nella seduta del 23 luglio 1998 e dell'8 ottobre 2003)

1. In sede di formulazione del calendario o dello schema dei lavori, è inserita la risposta del Governo a interrogazioni a risposta immediata svolte con il sistema di cui al presente articolo.

2. Il Presidente dell'Assemblea, sentiti i gruppi parlamentari e d'intesa con il Governo, stabilisce per ogni seduta le materie sulle quali saranno presentate tali interrogazioni.

3. Entro le ore 12 del lunedì precedente la seduta indicata, i deputati presenteranno alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.

4. Il Presidente sceglie non più di sei interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, gli argomenti siano diversi e siano anche diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi; eccezionalmente, in caso di urgenza, possono essere iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo vi consenta, anche interrogazioni presentate tardivamente o relative a materie diverse da quelle stabilite.

5. Se sono presentate più interrogazioni sullo stesso argomento il Presidente, fermo in ogni caso il criterio di cui al comma precedente, sceglie l'interrogazione da iscrivere all'ordine del giorno secondo un criterio di rotazione fra i gruppi cui appartengono i presentatori.

6. In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore replica per non più di un minuto. Possono quindi chiedere precisazioni sullo stesso argomento, per non più di trenta secondi ciascuno, non più di cinque deputati appartenenti a gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore: essi sono scelti dal Presidente tra i deputati che lo richiedono al termine della risposta del Governo. Il Governo infine dà ulteriori precisazioni per non più di due minuti.

7. In sede di formulazione del calendario di cui all'articolo 98 quinquies saranno individuate le sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, alle quali saranno riservate non meno di due sedute mensili.

8. Le interrogazioni svolte con il sistema di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Sezione II

Delle interpellanze

Art. 145

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Governo circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta.

2. Un deputato che intenda rivolgere una interpellanza al Governo ne fa domanda per iscritto senza motivazione.

3. Il Presidente ne dà lettura all'Assemblea a termini dell'articolo 83, lettera d) del presente Regolamento.

Art. 146

1. Le interpellanze sono pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono state lette e sono riportate per riassunto per ordine di presentazione, nella parte seconda dell'ordine del giorno delle sedute successive, fino ad esaurimento.

2. Sono riportate integralmente e per ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta destinata allo svolgimento di cui al successivo art. 147.

Art. 147

1. Il Governo può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva. In caso diverso, e non più tardi della seduta successiva a quella in cui ne fu dato annunzio dal Presidente, dichiara se e quando intenda rispondere.

2. Se il Governo dichiari di respingere o rinviare l'interpellanza oltre il turno ordinario, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

3. Quando il Governo non faccia alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annunzio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta all'ordine del giorno, per lo svolgimento, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 148

(integrato dall'A.R.S. nella seduta del 20 novembre 1967)

1. Qualora l'Assemblea lo consenta, le interpellanze relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.

2. Se il primo dei proponenti chieda di svolgere quella da esso presentata, è dato immediatamente avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre.

3. Il Presidente dell'Assemblea, sentito il Governo e i presidenti dei gruppi parlamentari, può destinare apposite sedute allo svolgimento di interpellanze di particolare rilievo politico o concernenti argomenti di largo interesse generale.

Art. 149

1. Il tempo concesso all'oratore per lo svolgimento dell'interpellanza non può eccedere i venti minuti, salvo che a sua richiesta l'Assemblea non lo consenta, senza discussione e per alzata e seduta.

Art. 150

1. Dopo le dichiarazioni date dal Governo l'interpellante può esporre le ragioni per le quali sia o non soddisfatto. Il tempo concesso all'interpellante non può eccedere i dieci minuti.

Art. 151

1. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo deve presentare una mozione.

2. Se l'interpellante non si vale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da qualsiasi deputato.

3. Tra più mozioni si tiene conto solo di quella che fu presentata prima.

Sezione III

Delle mozioni

Art. 152

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967 e dell'8 agosto 2017(1)

1. Una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'Assemblea può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza: in tal caso essa deve essere firmata da almeno tre deputati.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 153

(sostituito dall'A.R.S. nella seduta del 18 maggio 2011 e modificato nella seduta dell'8 agosto 2017(1)

1. La mozione, una volta letta all'Assemblea a termini dell'articolo 83, lettera d), del presente regolamento, non può più essere ritirata se quattro o più deputati vi si oppongano e la determinazione della relativa data di discussione è demandata alla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari ai sensi del Capo I bis del Titolo III del presente regolamento.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 154

1. Le mozioni sono pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono state lette e sono riportate per riassunto, per ordine di presentazione, nella parte seconda dell'ordine del giorno delle sedute successive, fino ad esaurimento.

2. Sono riportate integralmente e per ordine di presentazione nell'ordine del giorno della seduta destinata alla discussione di cui al precedente articolo.

Art. 154

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 23 luglio 1998)

1. Le mozioni possono essere illustrate da uno dei presentatori per non più di dieci minuti.

2. I termini di cui al precedente comma sono ridotti della metà per gli interventi nella discussione generale e per le dichiarazioni di voto.

3. I termini di cui ai precedenti commi sono triplicati in occasione della discussione di mozioni di fiducia o di sfiducia.

Art. 155

1. Qualora l'Assemblea lo consenta, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.

2. In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione subito dopo il proponente.

3. La stessa norma si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze.

Art. 156

1. Qualora una o più interpellanze e mozioni siano state fatte oggetto di una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze, ma gli interpellanti possono rinunziare alle loro interpellanze e, in questo caso, sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione subito dopo il proponente di essa e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.

Art. 156

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Qualora più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi abbiano costituito oggetto di un'unica discussione, esse vengono votate secondo l'ordine di presentazione.

2. La non approvazione di alcune di esse non preclude la votazione delle successive; l'approvazione di una di esse, invece, preclude la votazione delle altre.

Art. 156

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono solo essere messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.

2. Nel caso di concorso di più ordini del giorno riguardanti lo stesso argomento e che abbiano tra di loro delle connessioni, essi vengono votati secondo l'ordine di presentazione.

3. La non approvazione di uno di essi non preclude la votazione dei successivi; l'approvazione di uno di essi preclude invece la votazione dei successivi, tranne quelli che, pur riguardando lo stesso argomento, investono aspetti diversi e compatibili.

Art. 157

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 30 ottobre 1955)

1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Governo devono essere motivate e votate per appello nominale.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea e non può essere discussa prima che siano decorsi tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 158

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. Le disposizioni del titolo III, capo II, si applicano alla discussione delle mozioni.

2. Peraltro non potranno parlare più di due deputati per ciascun gruppo parlamentare.

3. La discussione di una mozione non potrà occupare più di tre sedute. Nel corso della discussione di una mozione, e prima che la stessa sia posta in votazione, l'Assemblea non può iniziare la discussione di altri argomenti.

Art. 158

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 17 novembre 1967)

1. Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti, a norma degli art. 111 e seguenti.

2. La discussione degli emendamenti avviene dopo la chiusura della discussione generale.

3. Il proponente di una mozione ha diritto di parlare prima della chiusura.

4. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

5. Se l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

6. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire: se l'inciso è mantenuto l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

Art. 158

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 20 dicembre 1986)

1. Ciascuna Commissione può votare, su proposta di un suo componente, negli affari di propria competenza per i quali non debba riferire all'Assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopraindicate deve essere invitato un rappresentante del Governo.

2. Alla fine della discussione, il Governo può chiedere che non si proceda alla votazione di una proposta di risoluzione, e che di questo sia investita l'Assemblea.

3. Si adottano in quanto applicabili le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

Sezione IV

Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 159

(modificato dall'A.R.S. nelle sedute del 20 dicembre 1986 e dell'8 ottobre 2003)

1. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze e la discussione delle mozioni devono avere luogo a parte di ogni altra discussione.

2. In sede di formulazione del calendario, di cui all'art. 98 quinquies, saranno individuate le sedute destinate allo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze ed alla discussione delle mozioni prevedendone, di norma, almeno una per ogni settimana.

3. Negli altri giorni sono svolte interrogazioni ed interpellanze limitatamente alla prima ora della seduta.

Art. 160

1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti o che riguardino materia estranea alla competenza dell'Assemblea.

2. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti giudica inappellabilmente il Presidente dell'Assemblea.

3. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza dell'Assemblea, viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione all'Assemblea medesima, la quale decide, per alzata e seduta, sulla ammissibilità.

Sezione V

Della discussione sulla relazione sull'attività svolta dal Governo nei diversi rami dell'amministrazione

(introdotta dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

Art. 160

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre di ogni anno il Governo presenta all'Assemblea una relazione sull'attività svolta nei diversi rami dell'amministrazione.

2. La discussione sulla relazione si svolge in Assemblea non prima di cinque giorni dalla distribuzione ai deputati e non oltre quindici giorni.

3. Ai fini della discussione il Presidente assegna ad ogni gruppo parlamentare 30 minuti, più cinque minuti per ogni deputato iscritto al gruppo. Ogni intervento non può comunque superare i 20 minuti.

4. E' ammessa la presentazione di ordini del giorno.

Art. 160

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003, modificato nella seduta del 2 luglio 2008 e dell'8 agosto 2017(1)

1. Il comitato per la qualità della legislazione, d'ora in avanti comitato, esprime parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.

2. Esso è composto da tre deputati scelti dal Presidente dell'Assemblea regionale.

3. La Presidenza è esercitata a turni di diciotto mesi, procedendo dal componente più anziano d'età, salvo diversa intesa.

4. Le commissioni, prima di esprimere il voto finale, trasmettono al comitato i disegni di legge per il parere. La richiesta è presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori relativa al disegno di legge e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori parlamentari.

5. Il comitato esprime il parere nel tempo massimo di otto giorni dalla richiesta, elevati a quindici nel caso di disegni di legge relativi a testi unici. Trascorso tale termine la commissione può procedere nell'iter legislativo. Il parere è trasmesso alla commissione e allegato alla relazione che questa presenta all'Assemblea.

6. Qualora le commissioni non adeguino il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del comitato, ne indicano espressamente il motivo nella relazione per l'Assemblea.

7. All'esame sono chiamati a partecipare il relatore del disegno di legge e il rappresentante del Governo.

8. Il Presidente dell'Assemblea, qualora ne ravvisi la necessità può convocare congiuntamente il Comitato e la Commissione per il regolamento.

9. Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso.

(1)

Le modifiche all'articolo annotato, di cui alla seduta dell'A.R.S. dell'8 agosto 2017, entrano in vigore a decorrere dalla XVII legislatura.

Art. 160

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta dell'8 ottobre 2003)

1. Il consiglio di presidenza disciplina l'erogazione della diaria in funzione della partecipazione dei deputati ai lavori d'aula e di commissione.

Titolo V

Dell'ordinamento amministrativo dell'Assemblea

Capo I

Della Biblioteca

Art. 161

1. La Biblioteca dell'Assemblea è posta sotto la vigilanza della Commissione nominata ai sensi dell'art. 6, lettera c), del presente Regolamento.

Art. 162

1. La scelta dei libri, carte geografiche e topografiche, giornali e documenti, spetta alla Commissione, che ne dispone l'acquisto e l'abbonamento, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

2. Uno dei membri della Commissione, è, per turno, incaricato alla speciale sorveglianza della Biblioteca. Ad esso spetta l'esame e la decisione in merito alle domande di prestiti ai deputati.

3. Il prestito non può essere concesso, in ogni caso, per un periodo superiore ad un mese.

4. Se un libro non è restituito entro un mese dalla data di consegna, il titolo di esso e il nome del deputato che lo detiene sono iscritti in una tabella affissa nella sala della Biblioteca.

5. Fino a che non vengano cancellati dalla tabella di cui al precedente comma, i deputati non possono ottenere ulteriori prestiti.

Art. 163

1. Il bibliotecario è incaricato di tenere nota dei libri, dei giornali, etc.; ne è responsabile e rimane nella Biblioteca durante il tempo nella quale è aperta.

Art. 164

1. Nessun libro può essere prelevato dalla Biblioteca se non per mezzo di una ricevuta; nessun deputato potrà tenere presso di sè più di due volumi ad un tempo, a meno che non si tratti di volumi riguardanti la stessa opera. Nessun libro, che appartenga a collezioni annualmente indicate dalla Commissione della Biblioteca, può essere dato in prestito.

Art. 165

1. Nessun estraneo può essere ammesso a studiare nella Biblioteca senza permesso scritto del Presidente dell'Assemblea o del membro di turno della Commissione di vigilanza.

Capo II

Degli uffici, dei servizi e del personale dell'Assemblea

Art. 166

(modificato dall'A.R.S. nella seduta del 24 maggio 1966)

1. Una pianta organica approvata dall'Assemblea fissa il numero e le qualifiche del personale delle varie categorie addetto agli uffici ed ai servizi.

2. Regolamenti speciali, approvati dal Consiglio di Presidenza, determinano le norme che regolano l'assunzione, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, i diritti, i doveri, il collocamento a riposo, la destituzione, il trattamento economico, in attività di servizio e in quiescenza, del personale e qualsiasi altra materia relativa allo stesso, nonché quelle concernenti le competenze e le attribuzioni degli uffici.

Capo III

Della previdenza ed assistenza per i deputati

Art. 167

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 29 maggio 1969, modificato nella seduta del 3 agosto 2010 e sostituito nella seduta del 30 luglio 2012)

1. Il trattamento pensionistico spettante ai deputati è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza, in conformità a quello previsto per i membri del Parlamento nazionale.

2. Le altre norme riguardanti l'assistenza e la previdenza dei deputati sono disciplinate con regolamenti emanati dal Consiglio di Presidenza ai sensi del precedente articolo 11.

Titolo VI

Norme transitorie e finali

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 2014)

Art. 168

(introdotto dall'A.R.S. nella seduta del 6 febbraio 2014 e sostituito nella seduta del 30 aprile 2018)

1. Le modifiche all'articolo 4 del Regolamento interno, previste dall'articolo 1 del presente Documento I, sono applicate secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza ad invarianza di spesa relativamente ai costi delle Segreterie particolari e delle spese di rappresentanza dei componenti del Consiglio di Presidenza.

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, il Consiglio di Presidenza è delegato ad apportare le necessarie rimodulazioni dei costi, a seguito delle quali si potrà procedere all'elezione di ulteriori deputati Segretari.