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N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 14, comma 1, del D.A. Infrastrutture e Mobilità 2 maggio 2019.

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

DECRETO 13 settembre 2017

G.U.R.S. 29 settembre 2017, n. 41

Modalità di organizzazione interna e di funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 14, comma 1, del D.A. Infrastrutture e Mobilità 2 maggio 2019.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;

Visto l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1;

Visto il D.P.Reg. n. 305/Area 1/S.G. del 22 giugno 2017, con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'ing. Luigi Bosco Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, si rende necessario stabilire, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, le modalità di organizzazione interna e di funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 363 del 31 agosto 2017, con la quale è stato apprezzato lo schema di decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, recante "Modalità di organizzazione interna e di funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici" in conformità alla proposta di cui alla nota n. 3298/GAB del 10 agosto 2017 dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

Decreta:

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Art. 1

Ambito di applicazione - Definizioni

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, competente anche all'espletamento delle gare relative a finanza di progetto e concessioni di lavori pubblici, da affidare mediante procedura aperta o ristretta, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "Codice" il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii.;

b) per "Legge regionale" la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

c) per "Articolo 9" l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1;

d) per "Ufficio" l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici;

e) per "Commissione di gara" la Commissione di cui all'articolo 9, commi 7 e 9;

f) per "Commissione giudicatrice" la Commissione di cui all'articolo 9, commi 22 e 24.

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Art. 2

Commissioni costituite presso le Sezioni territoriali e la Sezione centrale. Nomina, funzioni e trattamento economico

1. I componenti delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), assumono il ruolo di presidente della sezione territoriale, quelli di cui all'articolo 9, comma 7, lettera b), assumono il ruolo di vicepresidente della sezione territoriale, e sono nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 12, ai fini della istituzione delle Commissioni di cui ai commi 7, 9 e 11.

2. Nel decreto presidenziale di cui al comma 12 dell'articolo 9 è indicato il presidente ed il vice presidente.

3. In caso di impedimento del presidente della sezione per giustificati motivi, le funzioni di presidente della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sono assunte dal vice presidente.

4. I presidenti delle sezioni territoriali assumono, a rotazione, il ruolo di presidente di turno della sezione centrale e di vice presidente, con il criterio già individuato dall'articolo 7 del decreto presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1.

5. Il criterio con il quale avviene la rotazione, che opera con cadenza bimestrale, già individuato secondo l'ordine fissato nel decreto presidenziale n. 16/GAB del 23 settembre 2005 di nomina dei componenti delle Commissioni è il seguente: Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina, Trapani, Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa.

5. L'indennità annua lorda di funzione per il presidente ed il vice presidente della sezione territoriale, già fissata dall'articolo 2 del decreto presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1, è determinata, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, rispettivamente in euro. 40.800,00 ed in euro. 24.000,00.

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Art. 3

Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa. Nomina e trattamento economico.

1. L'Ufficio di segreteria, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 14, costituisce struttura tecnico-amministrativa in relazione alle attività della Commissione, ed in particolare cura la predisposizione degli atti e documenti necessari per lo svolgimento delle sedute della Commissione.

2. I dirigenti preposti agli Uffici di Segreteria tecnicoamministrativa e quelli in servizio presso i predetti uffici sono scelti in relazione a riconosciute competenze e professionalità in materia di lavori pubblici; in analogia è scelto il personale assegnato tra soggetti che hanno maturato esperienza in materia di lavori pubblici.

3. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 2, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

4. Il trattamento economico accessorio, da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di cui al presente articolo, è stabilito secondo il vigente accordo ARAN, ex articolo 88, comma 6, del CCRL per il comparto non dirigenziale.

5. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

6. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

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Art. 4

Adempimenti istruttori. Responsabile degli adempimenti di gara

1. Per ogni richiesta di espletamento gara, pervenuta all'Ufficio, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 19, il dirigente preposto nomina tempestivamente un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, il cui nominativo deve essere indicato nel bando, che è responsabile degli adempimenti di gara dal momento della ricezione del bando alla conclusione delle attività dell'Ufficio.

2. In particolare, il responsabile degli adempimenti di gara riceve il bando e il disciplinare predisposti dal responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante, corredato almeno della seguente documentazione:

a) avvenuta attribuzione del CUP (ove previsto) e del CIG della procedura di gara;

b) modello di dichiarazione da rendersi ai sensi del Protocollo di legalità (Circolare dell'Assessore regionale LL.PP. 31 gennaio 2006, n. 593);

c) modello del Patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

d) attestazione del RUP in relazione alla libera disponibilità di aree e immobili necessari ai sensi dell'articolo 31, comma 4, lettera e), del "Codice";

e) capitolato speciale d'appalto Parte I;

f) determina dirigenziale a contrarre ed avvio della fase di affidamento dei lavori, nonché di approvazione dello schema di bando e disciplinare di gara;

g) estremi dell'avvenuta verifica preventiva e validazione del progetto ai sensi del "Codice";

h) comunicazione relativa all'avvenuto aggiornamento dei prezzi di progetto al Prezzario unico regionale vigente o motivato parere negativo del RUP, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche (articolo 10, 3° e 4° comma, della legge regionale);

i) dichiarazione che, tra le somme a disposizione dell'amministrazione individuate nel quadro economico dell'appalto, sia stato previsto l'importo degli oneri correlati all'insediamento della Commissione, di cui all'articolo 9, comma 29, (caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

l) dichiarazione che tra le somme a disposizione dell'amministrazione individuate nel quadro economico dell'appalto sia stato previsto l'importo relativo agli oneri per le pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;

m) indicazione della sezione e della sottosezione dell'Albo degli esperti di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale, cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 22, lettera b) e 24 (caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

n) avvenuta stipula della convenzione fra la stazione appaltante ed il CPT competente per territorio, ove prevista;

o) codice fiscale del RUP per avvio procedura informatica.

3. Il responsabile degli adempimenti di gara verifica preliminarmente la rispondenza del bando e del disciplinare alla normativa vigente ed al bando tipo emanato dall'ANAC ai sensi dell'articolo 71 del "Codice", verifica altresì la rispondenza del medesimo alle procedure da adottare in relazione alla tipologia di contratto, ed ai requisiti richiesti ai concorrenti per la partecipazione, e lo trasmette con tempestività all'Amministrazione appaltante per la pubblicazione.

4. Il responsabile degli adempimenti di gara, ove ravvisi irregolarità o illegittimità del bando, è obbligato, tempestivamente, con apposita nota, a segnalarle al responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante affinché provveda alle necessarie correzioni; il responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante deve riscontrare la nota, entro il termine stabilito dall'articolo 9, comma 19, e ove comunichi che non intende provvedere alle correzioni, ma procedere, comunque, alla pubblicazione, il responsabile degli adempimenti di gara ha l'obbligo di darne segnalazione al Dipartimento regionale tecnico, competente a promuovere le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo.

5. Ove la richiesta di espletamento della gara non risulti corredata almeno dei documenti di cui al comma 2 del presente articolo, verrà disposta, a cura dell'Ufficio, la restituzione alla Stazione appaltante, affinché la stessa provveda al completamento degli adempimenti amministrativi di competenza, ai sensi del disposto di cui all'articolo 9, comma 19.

6. Nelle more dell'emanazione dei bandi tipo da parte dell'ANAC ai sensi dell'articolo 71 del "Codice", le stazioni appaltanti potranno avvalersi degli schemi di bando predisposti dall'Ufficio, previa apposita richiesta.

7. Il responsabile degli adempimenti di gara ha il compito di registrare data ed ora di arrivo dei plichi, e di provvedere alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato, ed è inoltre responsabile, su disposizione del presidente della Commissione, degli eventuali sub-procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara.

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Art. 5

Sedute della Commissione costituita presso la Sezione territoriale

1. Le sedute della Commissione della Sezione territoriale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

2. All'inizio di ogni semestre, il presidente della Commissione determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola, settimanale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato sui siti istituzionali della Sezione territoriale e della Sezione centrale.

3. Alle sedute partecipa un dipendente in servizio presso l'Ufficio, con qualifica almeno di collaboratore, con funzioni di verbalizzante non componente la Commissione di gara.

4. Le sedute della Commissione costituita presso la Sezione territoriale sono pubbliche.

5. Con apposito provvedimento il presidente, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 8, costituisce una seconda Commissione di gara ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

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Art. 6

Sedute della Commissione presso la sezione centrale. Sorteggi per la designazione dei componenti delle Commissioni per l'aggiudicazione delle gare da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Le sedute della Commissione della Sezione centrale, costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 11, sono valide se sono presenti tutti i componenti, e si svolgono presso la sede della Sezione centrale. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

2. All'inizio di ogni bimestre, il presidente di turno determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie. La cadenza di esse è, di regola, quindicinale, salva diversa necessità correlata al carico di lavoro sorto. Il calendario è pubblicato sul sito istituzionale della Sezione centrale.

3. Alle sedute partecipa un dipendente in servizio presso l'Ufficio della Sezione centrale con qualifica almeno di collaboratore, con funzioni di verbalizzante non componente la Commissione di gara.

4. Le sedute della Commissione della Sezione centrale sono pubbliche.

5. Nei casi di appalti di lavori pubblici, di finanza di progetto e di concessione di lavori pubblici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il presidente di turno provvede ad effettuare i sorteggi pubblici dei componenti della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 9, comma 22, lettere a) e b), e comma 24 nei casi ivi previsti, con le modalità di cui al comma 23. A tal fine gli Uffici delle Sezioni territoriali procedono ad inoltrare alla Sezione centrale le richieste di sorteggio entro la data ultima di ricezione dei plichi indicata nel bando.

6. Il presidente di turno, con apposito provvedimento, pubblicato nel sito istituzionale della Sezione centrale, fissa la data per il sorteggio, da svolgersi entro sette giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, presso la sede della sezione territoriale del presidente di turno.

7. Nei casi di appalti indicati al comma 30 dell'articolo 9, si procede ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del "Codice".

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Art. 7

Sorteggio pubblico dei componenti della Commissione giudicatrice

1. Il sorteggio pubblico è effettuato a cura del presidente di turno della Sezione centrale, presso la sede della propria Sezione territoriale ed alla presenza di un componente dell'Ufficio della Sezione territoriale medesima, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 23.

2. Il sorteggio si svolge in due fasi:

a) attingendo da un'urna trasparente i nominativi dei soggetti, titolare e supplente, fra i componenti di cui all'articolo 9, comma 22, lettera a), che non siano già impegnati in due commissioni giudicatrici di competenza dell'Ufficio, i cui nomi sono trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non possa leggersi il nome sugli stessi trascritto e non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista;

b) con le stesse modalità si procede per il componente, titolare e supplente, di cui all'articolo 9, comma 22, lettera b) e nei casi di cui al comma 24.

3. La Sezione centrale cura l'aggiornamento dell'Albo istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 22, ed il monitoraggio delle gare in corso di espletamento per le finalità di cui al comma 23 del medesimo articolo.

4. Ultimato il sorteggio viene redatto un verbale delle operazioni.

5. Terminate le operazioni di sorteggio, il presidente di turno ne comunica l'esito a mezzo PEC a tutti i componenti.

6. I componenti tecnici esterni all'amministrazione entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, trascorsi i quali l'incarico si intende non accettato, devono riscontrare la comunicazione di cui al comma precedente.

7. Il presidente di turno, acquisite le accettazioni di cui al comma precedente, e le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 25, con apposito provvedimento costituisce la Commissione giudicatrice.

8. Il provvedimento di costituzione della Commissione giudicatrice viene trasmesso all'Ufficio della Sezione territoriale competente e pubblicato nei siti istituzionali della stazione appaltante, della Sezione territoriale competente, e del Dipartimento regionale tecnico, unitamente ai curricula dei componenti.

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Art. 8

Compensi e rimborsi

1. E' dovuto il rimborso delle spese debitamente documentate, concernenti la trasferta, sostenute dai componenti di cui all'articolo 9, comma 22, lettere a) e b). Le somme relative ai compensi di cui all'articolo 9, commi 26 e 27, ed ai rimborsi delle spese, sono previsti in misura congrua nel quadro economico dell'appalto fra le somme a disposizione dell'amministrazione.

2. In caso di subentro dei componenti supplenti di cui all'articolo 9, comma 22, il compenso spettante al titolare ed al supplente è determinato, su proposta del dirigente preposto all'Ufficio della Sezione territoriale competente, con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 28.

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Art. 9

Procedimento di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo

1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, il dirigente preposto all'Ufficio della Sezione territoriale competente nomina il responsabile degli adempimenti di gara, che procede ai sensi del precedente articolo 4.

2. La gara è espletata dalla Commissione costituita presso la Sezione territoriale competente, e si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni previste dalla legge.

3. Alle sedute pubbliche della Commissione di gara partecipa un dipendente in servizio presso l'Ufficio della Sezione territoriale competente con qualifica almeno di collaboratore, con funzioni di verbalizzante non componente la Commissione di gara.

4. La gara è espletata nella seduta stabilita nel bando di gara. Eventuale differimento motivato è reso noto ai partecipanti mediante comunicazione pubblicata sui siti istituzionali della Stazione appaltante, della Sezione territoriale competente e del Dipartimento regionale tecnico.

5. La Commissione, aperti i plichi ricevuti, verifica la documentazione amministrativa prodotta, procede ai sensi dell'articolo 83 del "Codice" (soccorso istruttorio), e trasmette al RUP la documentazione necessaria per le verifiche di cui all'articolo 81.

6. Ultimate le operazioni di cui al comma precedente, la Commissione, riunitasi nuovamente, procede all'ammissione ed esclusione dei concorrenti, all'esito dei soccorsi istruttori, e dispone la trasmissione dei verbali al RUP per gli adempimenti di cui agli articoli 29, comma 1, e 76, comma 5, del "Codice". Nella stessa seduta il presidente fissa la data, successiva di almeno cinque giorni, per l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.

7. Le decisioni della Commissione sull'ammissione o esclusione dei concorrenti sono prese a maggioranza, prescindendo dalla funzione dei componenti.

8. La Commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della procedura, viene formulata la proposta di aggiudicazione, che viene trasmessa alla stazione appaltante entro giorni due, unitamente ai verbali di gara, per il successivo provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del "Codice", e dispone altresì, a cura del responsabile degli adempimenti di gara, la consegna dei plichi alla stazione appaltante.

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Art. 10

Procedura di gara per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, finanza di progetto e concessione di lavori pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara procede ai sensi dell'articolo 9, comma 20, nel giorno fissato nel bando di gara, all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

2. A conclusione delle operazioni di cui al comma precedente, la Commissione di gara consegna al responsabile degli adempimenti di gara i plichi contenenti l'offerta tecnica ed economica dei concorrenti ammessi, affinché provveda a rimetterli alla Commissione giudicatrice.

3. Il presidente della Commissione giudicatrice, ricevuta la comunicazione di conclusione delle operazioni di competenza della Commissione di gara da parte del responsabile degli adempimenti di gara, fissa immediatamente la data della prima seduta pubblica.

4. La Commissione giudicatrice si insedia nella prima seduta pubblica, e procede, per i soli concorrenti ammessi, all'apertura dei plichi contenenti l'offerta tecnica, ricevuti dal responsabile degli adempimenti di gara, al riscontro degli atti ivi contenuti, alla loro elencazione, ed alla verifica della rispondenza degli stessi alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.

5. Alle sedute pubbliche della Commissione partecipa un dipendente in servizio presso l'Ufficio della Sezione territoriale competente con qualifica almeno di collaborato re, con funzioni di verbalizzante non componente la Commissione giudicatrice.

6. In successive sedute riservate la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche e, ultimate tali operazioni, viene fissata la seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi, per l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, l'attribuzione dei punteggi relativi e la formazione della graduatoria.

7. Qualora una o più offerte risultino anomale, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del "Codice", la Commissione giudicatrice richiede le relative giustificazioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 97 e ne dà comunicazione al responsabile unico del procedimento.

8. Il responsabile unico del procedimento, ricevute le giustificazioni, procede, ai sensi dell'articolo 97 del "Codice", alla valutazione delle stesse, avvalendosi, ove lo ritenga, dell'ausilio della Commissione giudicatrice.

9. La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette alla Commissione di gara un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte, ai sensi dell'articolo 9, comma 25.

10. La Commissione di gara formula la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltante per il successivo provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del "Codice", e dispone, altresì, a cura del responsabile degli adempimenti di gara, la consegna dei plichi alla stazione appaltante.

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Art. 11

Espletamento di gara mediante procedura ristretta

1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante procedura ristretta, il dirigente preposto all'Ufficio della Sezione territoriale competente, ricevuta la richiesta corredata dell'avviso di indizione di gara di cui all'articolo 61 del "Codice", e dell'ulteriore documentazione indicata dal precedente articolo 4, comma 3, nomina il responsabile degli adempimenti di gara che procede ai sensi del medesimo articolo 4.

2. Il responsabile degli adempimenti di gara riceve i plichi contenenti la documentazione amministrativa prevista nell'avviso pubblicato dalla stazione appaltante e ne dà comunicazione al presidente della Commissione di gara che nella data e ora fissata per la seduta pubblica procede all'apertura dei plichi.

3. Alle sedute pubbliche della Commissione partecipa un dipendente in servizio presso l'Ufficio della Sezione territoriale competente con qualifica almeno di collaboratore, con funzioni di verbalizzante non componente la Commissione.

4. La Commissione seleziona i candidati da invitare, fra quelli che risultano possedere i requisiti richiesti, secondo quanto previsto nell'avviso di gara e nella determina a contrarre della stazione appaltante, e trasmette al RUP la documentazione necessaria per le verifiche di cui all'articolo 81.

5. Ultimate le operazioni di cui al comma precedente, il responsabile degli adempimenti di gara provvede, con apposito invito, assegnando un termine in conformità a quanto previsto dall'articolo 61 del "Codice", a richiedere agli operatori economici individuati, la trasmissione della seguente documentazione:

a) offerta tecnica;

b) offerta economica;

c) cauzione e dimostrazione del pagamento del contributo ANAC.

6. La documentazione di cui al comma precedente, contenuta in tre buste distinte, deve essere rimessa nei termini assegnati in un unico plico, all'Ufficio della Sezione territoriale competente.

7. La Commissione giudicatrice procede ai sensi del precedente articolo 10.

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Art. 12

Proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione trasmessa alla stazione appaltante è soggetta ad approvazione nei termini e con le modalità previste dall'articolo 33, comma 1, del "Codice".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e del Dipartimento regionale tecnico.

Palermo, 13 settembre 2017.

BOSCO