
DECRETO PRESIDENZIALE 10 ottobre 2017
G.U.R.S. 20 ottobre 2017, n. 44
Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n. 11 [N.d.R. recte: legge regionale 12 maggio 2010, n. 11], approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visti lo Statuto della Regione siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
Vista la Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento all'art. 9, comma 2 e all'art. 117, commi 1, 5 e 6;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
Visto l'art. 69, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120 di Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva n. 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Vista la legge 28 agosto 2004, n. 239 [N.d.R. recte: legge 23 agosto 2004, n. 239], recante "Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
Visti la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 14 giugno 2016, n. 12, che approva il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9";
Visto il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009 ed emanato con D.P.Reg. 9 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
Visto l'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e, in particolare, il par. 17;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n. 2003/30/CE";
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
Visto il Protocollo di legalità stipulato in data 23 maggio 2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato nel sito internet del Dipartimento regionale dell'energia;
Visti il regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento regionale recante "Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11" emanato con D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 e, in particolare, l'art. 2 e l'art. 13, comma 1;
Vista la legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, recante "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche", e, in particolare, gli artt. 1 e 3; (1)
Ritenuto necessario, al fine di accelerare l'iter autorizzativo per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile eolica, individuare le aree non idonee alla realizzazione dei suddetti impianti attraverso specifica ricognizione delle aree elencate nell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge regionale n. 29/2015 nel rispetto dei criteri del su citato D.M. 10 settembre 2010, paragrafo 17, e del relativo allegato 3, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;
Considerato che, come specificato dall'allegato 3 al D.M. 10 settembre 2010, sopra richiamato, l'individuazione delle aree non idonee deve tenere conto delle seguenti specifiche:
a) essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;
b) essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
d) non riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela;
e) procedere ad indicare come aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti;
Considerato che le aree di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), terzo alinea, della legge regionale n. 29/2015 citata sono sostanzialmente ricomprese, rispettivamente, nelle IBA (Important Bird Areas) e nei siti Ramsar di cui alla lett. d) del medesimo art. 1, comma 1;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 12 luglio 2016 di approvazione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 nonché dell'art. 2 del regolamento regionale, recante "Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11", emanato con D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48; (1)
Vista la nota n. 7257/Gab del 15 settembre 2017 dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, che ha trasmesso la proposta di decreto presidenziale di cui alla nota prot. n. 30060 del 9 agosto 2017, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ha riproposto, previo coordinamento, interlocuzione e concertazione con i Dipartimenti regionali interessati, una ridefinizione dei criteri ed una nuova ed aggiornata individuazione delle aree non idonee, per l'approvazione della Giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 18 settembre 2017;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità;
Decreta:
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza non superiore a 20 kW sono individuati, secondo la classificazione degli elementi a rischio riportata nella Tabella 11.2 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), con la sigla "EO1"; gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 60 kW sono individuati con la sigla "EO2"; gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 60 kW sono individuati con la sigla "EO3".
2. Con il presente decreto sono individuate le "Aree non idonee" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica in relazione alla potenza e tipologia, come individuati nel precedente comma 1, in quanto caratterizzate da particolare ed incisiva sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente e del paesaggio ed in quanto rientranti in zone vincolate per atto normativo o provvedimento.
3. Sono altresì individuate le "Aree oggetto di particolare attenzione" all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nelle quali, a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio.
4. Le aree di cui al comma 2 sono georeferenziate, in ambiente GIS, nel Geoportale Sistema informativo territoriale regionale (SITR) curato dal Dipartimento regionale dell'urbanistica con il relativo recepimento dinamico degli elaborati cartografici desumibili dal suddetto SITR e accessibili anche, a mezzo appositi link, nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'energia, e degli altri Dipartimenti regionali interessati.
Aree non idonee caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica
1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO2 ed EO3 possono essere considerati impianti tecnologici di primaria importanza rientranti nella classe "E3" e, pertanto, nelle aree individuate nel PAI a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3), non possono essere realizzati.
Beni paesaggistici, aree e parchi archeologici, boschi
1. I beni paesaggistici nonché le aree e i parchi archeologici comprendono i siti e le aree di cui all'art. 134, lett. a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; comprendono, altresì, i beni e le aree di interesse archeologico di cui all'art. 10 del codice medesimo. I parchi archeologici si identificano con le aree perimetrate ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 [N.d.R. recte: legge regionale 3 novembre 2000, n. 20].
2. Il grado di vulnerabilità paesaggistica dei beni e delle aree specificate dal comma 1, in rapporto al tipo di impianto di produzione di energia eolica di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è rappresentato negli elaborati cartografici consultabili come specificato dall'art. 1, comma 4, secondo le seguenti classi:
i) aree non idonee per gli impianti EO1, EO2 ed EO3;
ii) aree non idonee per gli impianti di tipo EO3; tali aree sono idonee esclusivamente per la realizzazione di impianti costituiti da singoli aerogeneratori di tipo EO1 ed EO2 a supporto di attività connesse all'agricoltura nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i.
3. Sono, altresì, non idonee alla realizzazione di impianti di tipo EO2 ed EO3, le aree delimitate, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come boschi, definiti dall'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, modificato dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.
4. Gli elenchi delle aree di cui al comma 1 sono consultabili, con le modalità di cui all'art. 1, comma 4, e nel sito del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.
Aree di particolare pregio ambientale
1. Non sono idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica EO1, EO2, EO3 le aree di particolare pregio ambientale di seguito individuate:
a. Siti di importanza comunitaria (SIC);
b. Zone di protezione speciale (ZPS);
c. Zone speciali di conservazione (ZSC);
d. Important Bird Areas (IBA) ivi comprese le aree di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta;
e. Rete ecologica siciliana (RES);
f. Siti Ramsar (zone umide) di cui ai decreti ministeriali e riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e s.m.i.;
g. Oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e s.m.i.;
h. Geositi;
i. Parchi regionali e nazionali ad eccezione di quanto previsto dai relativi regolamenti vigenti alla data di emanazione del presente decreto.
2. Non sono altresì idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica EO2 ed EO3 i corridoi ecologici individuati in base alle cartografie redatte a corredo dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), reperibili nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'ambiente e dalla cartografia della Rete ecologica siciliana (RES), consultabili come specificato dall'art. 1, comma 4.
3. I siti di cui alle lett. d, f, h ed i del comma 1 sono elencati in appendice al presente decreto.
Aree che presentano vulnerabilità ambientali con vincolo idrogeologico
1. Sono di particolare attenzione ai fini della realizzazione degli impianti di tipo EO1, EO2, EO3, le aree nelle quali è stato apposto il vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Aree di particolare attenzione ambientale
1. Per la realizzazione degli impianti di tipo EO1, sono di particolare attenzione i corridoi ecologici come richiamati dall'art. 4, comma 2 del presente decreto.
Aree di particolare attenzione caratterizzate da pericolosità idrogeologica e geomorfologica
1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO1 possono essere considerati impianti tecnologici di secondaria importanza rientranti nella classe "E2".
2. La realizzazione degli elementi "E2" nelle aree individuate nel PAI a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) è subordinata alla verifica di compatibilità geomorfologica in relazione con gli obiettivi del PAI medesimo da sottoporre al parere del Dipartimento regionale dell'ambiente.
3. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO1, EO2, ed EO3 possono essere realizzati nelle aree individuate nel PAI a pericolosità media (P2), moderata (P1) e bassa (P0) se corredati da adeguato Studio geologico-geotecnico, effettuato ai sensi della normativa vigente ed esteso ad un ambito morfologico significativo riferito al bacino di ordine inferiore, che dimostri la compatibilità dell'impianto da realizzare con il livello di pericolosità esistente.
Aree di particolare attenzione paesaggistica
1. Gli interventi per la realizzazione di impianti di energia eolica di tipo EO1, EO2 ed EO3 ricadenti nell'ambito e in vista delle aree indicate all'art. 134, comma 1, lett. a) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero in prossimità degli immobili ivi elencati dall'art. 136, comma 1, lett. a) e b), sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 152 del Codice medesimo.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì alle opere di cui al comma precedente ricadenti in prossimità o in vista dei parchi archeologici perimetrati ai sensi della legge regionale n. 20/2000.
3. La disciplina dell'art. 152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio si applica agli interventi ricadenti nelle zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica.
4. Nella fascia di rispetto costiera di cui alla lett. a) dell'art. 142 del suddetto Codice è consentita la realizzazione di impianti esclusivamente in aree destinate ad attività produttive soggette al regime di recupero paesaggistico - ambientale secondo quanto previsto dai piani paesaggistici.
Aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni ed aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione
1. Sono di particolare attenzione, ai fini della realizzazione degli impianti di tipo EO1, EO2, EO3, le aree di pregio agricolo così come individuate nell'ambito del "Pacchetto Qualità" culminato nel regolamento UE n. 1151/2012 e nel regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e nell'ambito della produzione biologica incentrata nel regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio e nel regolamento CE n. 889/2007 del Consiglio, dove si realizzano le produzioni di eccellenza siciliana come di seguito elencate:
i. produzioni biologiche;
ii. produzioni D.O.C.;
iii. produzioni D.O.C.G.; iv. produzioni D.O.P.;
v. produzioni I.G.P.;
vi. produzioni S.T.G. e tradizionali.
2. Sono, altresì, di particolare attenzione, ai fini della realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica di tipo EO1, EO2, EO3, i siti agricoli di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione, così come individuati nella misura 10.1.d del PSR Sicilia 2014/2020.
3. Il proponente la realizzazione di impianti di cui ai commi precedenti in una o più aree di cui al comma 1 acquisisce apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dall'utilizzatore del fondo sito in quell'area, nella quale è specificato se nel fondo sono realizzate o meno le produzioni di cui al precedente comma 1 nell'ultimo quinquennio e se, inoltre, le medesime produzioni beneficiano o hanno beneficiato o meno nell'ultimo quinquennio di contribuzioni erogate a qualsiasi titolo per la produzione di eccellenza siciliana; la verifica delle suddette dichiarazioni è demandata al Dipartimento regionale dell'agricoltura per il rilascio di specifico parere.
Disposizione transitoria
1. L'aggiornamento delle aree e dei siti non idonei elencati nell'appendice al presente decreto, pubblicati e consultabili sui siti istituzionali del Dipartimento regionale dell'energia e degli altri dipartimenti regionali interessati, si intende dinamico e senza necessità, pertanto, di ulteriori adempimenti amministrativi.
2. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore della su menzionata legge regionale n. 29/2015. (1)
Pubblicazione
1. Il presente decreto è pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana. (1)
Palermo, 10 ottobre 2017.
CROCETTA
Appendice
ELENCAZIONE DEI SITI E DEI BENI VINCOLATI
L'elencazione dei siti aggiornata, incluse le relative cartografie in formato shape, è consultabile con le modalità di cui all'art. 1, comma 4.
Art. 4, comma 1, lett. d: Aree di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta
1. IBA 152 Isola Eolie;
2. IBA 153 Monti Peloritani;
3. IBA 154 Nebrodi;
4. IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina;
5. IBA 156 Monte Cofano, capo San Vito e Monte Sparagio;
6. IBA 157 Isola Egadi;
7. IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani (anche Ramsar);
8. IBA 162 zone umide di capo Feto (anche Ramsar);
9. IBA 163 medio corso del Simeto e Biviere di Lentini;
10. IBA 164 Madonie;
11. IBA 166 biviere e piana di Gela (anche Ramsar);
12. IBA 167 pantani di Vendicari e capo Passero (anche Ramsar);
13. IBA 168 Pantelleria e isole Pelagie;
14. IBA 215 Monti Sicani, Rocca Busambra e bosco della Ficuzza (ex IBA 159 e 160).
Art. 4, comma 1, lett. f: Siti Ramsar
1. Saline di Trapani e Paceco istituita con D.A. n. 81 del 14 marzo 1984;
2. Palude Costiera di Capo Feto, Margi Spanò, Margi Nespolilla e Margi Milo istituita con D.M. 28 giugno 2011;
3. Stagno Pantano Leone istituita con D.M. 28 giugno 2011;
4. Biviere di Gela istituito con D.A. n. 585/44 dell'1 settembre 1997;
5. Riserva Naturale Oasi Faunistica di Vendicari istituito con D.A. n. 81 del 14 marzo 1984;
6. Laghi di Murana, Preola e Gorghi Tondi istituita con D.M. 28 giugno 2011.
Art. 4, comma 1, lett. f: Riserve naturali | Ente gestore |
AGRIGENTO | |
Foce del Fiume Platani | D.R.S.R. |
Torre Salsa | W.W.F. |
Isola di Lampedusa Legambiente Monte San Calogero (Monte Kronio) | D.R.S.R. |
Grotta di Sant'Angelo Muxaro Legambiente Isola di Linosa e Lampione | D.R.S.R. |
Maccalube di Aragona | Legambiente |
CALTANISSETTA | |
Monte Capodarso e valle dell'Imera Meridionale | Italia Nostra |
R.N. Geologica di Contrada Scaleri | Provincia |
Lago Sfondato | Legambiente |
Monte Conca | C.A.I. |
Biviere di Gela | L.I.P.U. |
Lago Soprano Provincia Sughereta di Niscemi | D.R.S.R. |
CATANIA | |
Oasi del Simeto | Provincia |
Fiume Fiumefreddo | Provincia |
La Timpa di Acireale | Provincia (ante) Azienda FF.DD |
Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi | Università CT |
Complesso Immacolatella e Micio-Conti | Università CT |
ENNA | |
Lago di Pergusa | Provincia |
Sambuchetti-Campanito | D.R.S.R. |
Rossomanno-Grottascura-Bellia | D.R.S.R. |
Vallone di Piano della Corte | Università CT |
Monte Altesina | D.R.S.R. |
MESSINA | |
Montagne delle Felci e dei Porri | Provincia |
Laguna di Capo Peloro | Provincia |
Bosco di Malabotta | D.R.S.R. |
Isola Bella | Provincia |
Laghetti di Marinella | Provincia |
Fiumedinisi e Monte Scuderi | D.R.S.R. |
Isola di Panarea e Scogli Viciniori | D.R.S.R. |
Isola di Stromboli e Strombolicchio | D.R.S.R. |
Isola di Alicudi | D.R.S.R. |
Isola di Filicudi Scogli Canna e Montenassari | D.R.S.R. |
Vallone Calagna sopra Tortorici | D.R.S.R. |
PALERMO | |
Grotta Molara | G.R.E. |
Serre della Pizzuta | D.R.S.R. |
Grotta di Entella | C.A.I. |
Serre di Ciminna | Provincia |
Grotta di Carburangeli | Legambiente |
Grotta dei Puntali | G.R.E. |
Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto | D.R.S.R. |
Isola delle Femmine | L.I.P.U. |
Capo Rama | W.W.F. |
Capo Gallo | D.R.S.R. |
Grotta Conza | C.A.I. |
Monte Pellegrino | Rangers |
Isola di Ustica | Provincia |
Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella | Provincia |
Bosco della Favara e Bosco Granza | D.R.S.R. |
Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago | D.R.S.R. |
Monte San Calogero | Azienda FF.DD |
RAGUSA | |
Pino d'Aleppo | Provincia |
Macchia Foresta del Fiume Irminio | Provincia |
SIRACUSA | |
Fiume Ciane e Saline di Siracusa | Provincia |
Oasi Faunistica di Vendicari | D.R.S.R. |
Cavagrande del Cassibile | D.R.S.R. |
Pantalica, Valle dell'Anapo e T. Cavagrande | D.R.S.R. |
Grotta Monello | Università CT |
Complesso Speleologico Villasmundo-S. Alfio | Università CT |
Grotta Palombara | Università CT |
Saline di Priolo | L.I.P.U. |
TRAPANI | |
Zingaro | D.R.S.R. |
Isole dello Stagnone di Marsala | Provincia |
Isola di Pantelleria | D.R.S.R. |
Foce del Fiume Belice e Dune Limitrofe | Provincia |
Bosco di Alcamo | Provincia |
Grotta di Santa Ninfa | Legambiente |
Monte Cofano | D.R.S.R. |
Lago Preola e Gorghi Tondi | W.W.F. |
Saline di Trapani e Paceco | W.W.F. |
.
Art. 4, comma 1, lett. h: Geositi
1. "GSSP del Piacenziano" a Punta Piccola (Porto Empedocle), di interesse Stratigrafico, rilevanza Mondiale (D.A. 103/15);
2. "Grotta Rumena 1" (D.A. 104/15) interesse Speleologico grado Mondiale;
3. "Lave brecciate a fluoro-edenite e fluoroflogopite di Monte Calvario" (Biancavilla) (D.A. 105/15). Interesse Mineralogico grado Mondiale;
4. 76 Geositi ricadenti all'interno delle 36 Riserve Naturali istituite per motivi geologici (D.A. 106/15 cumulativo).( vedi elenco allegato);
5. 4 Geositi di rilevanza "Mondiale";
6. 12 Geositi di rilevanza "Nazionale";
7. 57 Geositi di rilevanza "Regionale";
8. 3 Geositi di rilevanza "Locale";
9. Sistema delle Salinelle del Monte Etna - Area 1 Salinelle dei Cappuccini (Paternò)(D.A. 581/15) (interesse Vulcanico/Geochimico rilevanza Mondiale);
10. Sistema delle Salinelle del Monte Etna - Area 2 Salinelle del Fiume (Paternò)(D.A. 584/15) (interesse Vulcanico/Geochimico rilevanza Mondiale);
11. Sistema delle Salinelle del Monte Etna - Area 3 Salinelle di San Biagio (Belpasso) (D.A. 96/16) (interesse Vulcanico/Geochimico rilevanza Mondiale) che fanno parte di uno stesso sistema legato all'attività vulcanica dell'Etna e che per le loro caratteristiche geochimiche e vulcaniche risultano praticamente uniche nel panorama mondiale dei vulcani di fango;
12. "Travertino della Cava Cappuccini" (Alcamo), interesse "Paleontologico/ Stratigrafico" grado Mondiale (D.A. 583/15);
13. "Collina storica" (Paternò), interesse Vulcanologico grado Nazionale (D.A. 582/15). "FonteMaimonide" (Paternò) interesse Geochimico grado Nazionale (D.A. 585/15);
14. "Permiano della Valle del Sosio" (interesse Geostorico grado Mondiale);
15. "Successione medio-triassica di Pizzo Sant'Otiero" (interesse Stratigrafico grado Nazionale);
16. "Calcari a Porites del sentiero urbano di Petralia Sottana"
(interesse Paleontologico grado Regionale).
Art. 4, comma 1, lett. i: Parchi Parco dei Nebrodi;
Parco delle Madonie;
Parco Fluviale dell'Alcantara;
Parco dei Monti Sicani; Parco dell'Etna.