Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 settembre 2017

G.U.R.I. 26 ottobre 2017, n. 251

Estensione delle disposizioni, di cui al decreto 22 dicembre 2016, ai nuovi comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, allegato inserito con decreto-legge del 9 febbraio 2017, n. 8.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge, n. 83 del 2012» e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis, introdotto con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, come successivamente estesi, nei casi di «situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l'art. 2, comma 3 del citato decreto in base al quale «I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la circolare direttoriale del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale si è provveduto a disciplinare le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentino, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, nonchè i criteri di individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente novellato con decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che prevede, per il rilancio del sistema produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato decreto 9 giugno 2015, previo riconoscimento con decreto del Ministero dello sviluppo economico dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, riportati negli allegati 1 e 2 al citato decreto-legge n. 189 del 2016, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016»;

Vista l'ordinanza 15 novembre 2016, n. 3 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, recante «Individuazione dei comuni ai quali è estesa l'applicazione delle misure di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, a seguito degli ulteriori eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, applicativo dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che riconosce i Comuni, riportati negli allegati 1 e 2 al citato decreto-legge n. 189 del 2016, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto l'allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 introdotto con decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017»;

Visto l'art. 18-undecies del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 di novella del decreto-legge n. 189 del 2016 che al suo comma 2 reca «Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo»;

Decreta:

Art. 1

Estensione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016 si applicano anche ai comuni elencati nell'allegato 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, introdotto con decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2017

Il Ministro: CALENDA