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GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

COMUNICATO

G.U.R.I. 21 novembre 2017, n. 272

Adozione del Codice etico.

Con delibera del 31 ottobre 2017 è stato adottato il Codice etico del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Il testo integrale del codice è consultabile sul sito www.garantenpl.it

N.d.R. Si riporta in allegato la delibera del 31 ottobre 2017 tratta dal sito internet www.garantenpl.it.

CODICE ETICO DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

DELIBERA ottobre 2017

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

Nel testo che segue per:

a) Garante si intende l'organo collegiale del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 14 [N.d.R. recte: decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e composto dal presidente e da due membri nominati dal Presidente della Repubblica;

b) Ufficio del Garante si intende la struttura, la composizione e l'organizzazione del Garante;

c) Codice di Autoregolamentazione si intende Il Codice di Autoregolamentazione adottato dal Garante in sede collegiale il 31 maggio 2016 ai sensi dell'articolo 1 bis, lett. b) del DM 11 marzo 2015, n. 46 [N.d.R. recte: dell'articolo 2, lett. b) del DM 11 marzo 2015, n. 36];

d) legge istitutiva si intende l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 14 [N.d.R. recte: decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e integrato dall'articolo 1, comma della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016;

e) destinatari del Codice si intendono il presidente e i membri del Garante, il personale in posizione di comando o distacco o fuori ruolo dalle Amministrazione dello Stato e altre istituzioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio del Garante, nonché i soggetti che a qualsiasi titolo collaborano o frequentano tale ufficio, inclusi i consulenti;

f) "Protocollo ONU", si intende il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;

g) DPR 62/2013 si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

h) ANAC si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già CIVIT;

i) CEDU si intende la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Art. 2

Obiettivi e finalità

1. Il Codice si propone di definire le migliori condizioni per favorire il buon funzionamento e l'affidabilità del Garante e di tutelarne l'immagine pubblica. Allo scopo il Codice assume le disposizioni di cui al DPR n. 62 del 2013 e alla delibera n. 75 dell'ANAC del 2013 come principi minimi di eticità e integrità di comportamento nello svolgimento dei compiti istituzionali del Garante.

2. Le norme del Codice provvedono ad adeguare tali disposizioni alle peculiarità ordinamentali del Garante e a specificare i contenuti dei Principi Guida di cui all'articolo 4 del Codice di Autoregolamentazione, nonché quelli pertinenti del Protocollo ONU, al fine di definire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, indipendenza, trasparenza e buona fede che devono informare la condotta del Garante, del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante e dei soggetti che operano a qualsiasi titolo nel suo ambito.

3. Il Codice costituisce strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione e del rispetto della legalità in linea con le prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'ANAC.

Art. 3

Ambito di applicazione

Il Codice si applica ai membri del Garante, ai componenti dell'Ufficio del Garante e a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano o frequentano tale Ufficio, inclusi i consulenti.

Art. 4

Pubblicazione e diffusione del Codice

1. Al Codice è data la massima diffusione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet istituzionale del Garante e su quello del Ministero della Giustizia, nonché sulla rete Intranet. Una copia cartacea del Codice è affissa in posizione ben visibile e accessibile, all'ingresso e in tutti i locali delle sedi dell'Ufficio del Garante.

2. Il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione del Garante ne cura l'invio via e-mail al personale in servizio e ai collaboratori abituali, anche a titolo gratuito, che sono tenuti a sottoscriverlo per conoscenza e accettazione di obblighi e doveri, pena la nullità dei relativi incarichi e la risoluzione dei rapporti contrattuali.

TITOLO II

Obblighi di comportamento nell'esecuzione dei compiti istituzionali e delle prestazioni di lavoro

Art. 5

Principi generali di buona condotta

1. I comportamenti del Garante e dei componenti dell'Ufficio del Garante sono improntati a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione con i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'attività istituzionale svolta, nonché di reciproco rispetto della dignità di ciascuno nelle relazioni interpersonali all'interno dell'organismo di garanzia. Allo scopo manifestano disponibilità e cortesia in ogni comunicazione con i vari interlocutori utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile, motivando in modo esauriente la loro risposta alle richieste di aiuto o chiarimenti sulla loro condizione di detenzione o privazione della libertà personale.

2. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante dimostrano la massima disponibilità a collaborare con le altre amministrazioni pubbliche, assicurando lo scambio e la trasmissione di informazioni, dati e documentazione in qualsiasi forma, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.

3. Il Garante e i componenti dell'Ufficio del Garante limitano ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali degli apparecchi telefonici e telematici e delle fotocopiatrici in dotazione, anche in caso di mera ricezione di comunicazioni.

Art. 6

Indipendenza

1. I destinatari del Codice sono tenuti ad assicurare l'assoluta indipendenza dei comportamenti innanzitutto osservando i principi del Protocollo ONU, in particolare quelli indicati nell'articolo 18.

2. I destinatari del Codice curano altresì di contrastare ogni indebita interferenza nello svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione e a quelli ulteriori affidati dalla legge.

3. I destinatari del Codice debbono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con gli interessi personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, inclusi quelli connessi all'intento di assecondare pressioni politiche, professionali, sindacali e di superiori gerarchici.

4. Fatti salvi incarichi occasionali di insegnamento, studio e ricerca, la partecipazione a convegni di studio o corsi di perfezionamento da comunicare tempestivamente al Presidente del Garante per le relative autorizzazioni, al personale in servizio è vietato assumere altro impiego o incarico stabile, anche gratuito, nonché esercitare attività professionale, commerciale e imprenditoriale di qualsiasi tipo.

5. Ai destinatari del codice è fatto divieto di accettare, per sé o per altri, regali, benefici o altre utilità, anche sotto forma di sconti, pure in occasione di viaggi, seminari o convegni, salvo quelli d'uso di modico valore, purché non superiori complessivamente a 150 euro nel singolo anno solare e siano corrisposti nell'ambito di ordinarie relazioni di cortesia e consuetudini locali. Non è altresì consentito richiedere o sollecitare regali o qualsiasi altra utilità a titolo di corrispettivo per compiere un atto d'ufficio.

6. Fermo restando il diritto di associazione e di adesione a partiti politici e sindacati, il Garante e il personale dell'Ufficio del Garante evitano di partecipare all'attività di associazioni, organizzazioni, partiti e movimenti politici che contrastino con le finalità istituzionali del Garante. Il presidente e i membri del Garante ove accettino una candidatura per elezioni politiche, europee o nazionali, o amministrative restano sospesi dall'incarico e ove eletti cessano dall'incarico. Il componente dell'Ufficio del Garante, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale è posto in aspettativa, così come in caso di elezione.

Art. 7

Imparzialità

1. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante sono tenuti a evitare trattamenti di favore, a respingere pressioni indebite di qualsiasi natura, ad assumere le decisioni nella massima trasparenza, a non creare o fruire di situazioni di privilegio per se o altri.

2. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante sono tenuti inoltre a non fare promesse, a non assumere impegni o a dare assicurazioni in ordine a questioni che rientrino nelle competenze istituzionali.

3. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante evitano di partecipare attivamente e di assumere incarichi presso associazioni, circoli o altri organismi, ove possano derivarne obblighi, vincoli o aspettative tali da poter pregiudicare l'imparzialità di comportamento nello svolgimento delle attività istituzionali o delle prestazioni lavorative.

Art. 8

Protezione delle informazioni riservate

1. I destinatari del Codice sono tenuti a proteggere le informazioni riservate raccolte a qualsiasi titolo dal Garante per ragioni di ufficio.

2. Nessun dato personale raccolto può essere raccolto senza il consenso dell'interessato e divulgato senza il suo consenso.

Art. 9

Segretezza sull'attività istruttoria

1. I destinatari del Codice debbono garantire la massima segretezza su attività istruttoria, informazioni e documentazione acquisite nel corso delle visite o sopralluoghi disposti ai sensi dell'artico 3 del Codice di Autoregolamentazione e nello svolgimento degli altri compiti istituzionali affidati al Garante dalla legge o dalle Convenzioni europee o internazionali.

Art. 10

Riservatezza sugli esiti delle visite

1. Gli esiti dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo 9 debbono essere tenuti riservati fino alla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Garante

Art. 11

Obbligo di trasmettere all'autorità competente le notizie di reato

1. Il Garante è tenuto a trasmettere tempestivamente all'autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai danni di persone detenute o private della libertà persone di cui abbia avuto conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Ove nel corso di una visita o sopralluogo ritenga che la situazione in atto costituisca violazione dell'articolo 3 della CEDU, il Garante informa tempestivamente l'autorità competente perché provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto, dando contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria e al Ministro di riferimento per gli interventi di pertinenza.

Art. 12

Tutela degli informatori

1. Il Garante e i componenti l'Ufficio del Garante, nei limiti delle rispettive competenze, hanno il dovere di adoperarsi attivamente affinché nessuna autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o una organizzazione per aver comunicato al Garante qualsiasi tipo di informazione anche se non veritiera.

2. Il Garante si adopera altresì per evitare che tale individuo od organizzazione subisca pregiudizi di alcun genere.

Art. 13

Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) è nominato dal Presidente tra i funzionari responsabili delle Unità Organizzative dell'Ufficio del Garante.

2. Il RPCT predispone il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) secondo gli obiettivi strategici definiti dal Garante in materia di prevenzione della corruzione, di integrità e di trasparenza.

3. Il Garante, in sede collegiale, adotta il PTPC e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni della legge 190/2012, come modificata dal DPR 97/2016 [N.d.R. D.L.vo 97/2016], e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, inclusi quelli per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, con particolare attenzione a chi opera in ambiti ove è alto il rischio di corruzione.

Art. 14

Responsabilità conseguenti alla violazione degli obblighi del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice costituisce comportamento contrario ai doveri d'ufficio.

2. Ferme restando le ipotesi nelle quali la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché la violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione predisposto periodicamente dal Garante in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC, comportino anche responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del personale in servizio se dipendente pubblico, esse sono fonti di responsabilità disciplinare accertata all'esito del relativo procedimento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

3. La violazione è valutata in ogni singolo caso dal Comitato Etico di cui all'articolo 14 avuto riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al prestigio e all'immagine pubblica del Garante. Tipologia, entità e modalità di applicazione delle relative sanzioni sono indicate nel comma 2 dell'articolo 16 del DPR 62/2013.

Art. 15

Comitato Etico

1. Il Garante nomina il Comitato Etico composto da almeno 3 membri che operano a titolo gratuito. I membri debbono assicurare assoluta indipendenza e avere competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. Essi sono scelti preferibilmente tra coloro che esercitino o abbiamo e esercitato le funzioni di magistrato nelle giurisdizioni superiori o di professore universitario ordinario nelle facoltà di giurisprudenza, o di avvocati abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori. Il membro più anziano d'età assume le funzioni di presidente del Comitato e si avvale di una segreteria fornita dal Garante,

2. Il Comitato Etico monitora la corretta applicazione dei principi e delle norme del Codice e formula al Garante eventuali aggiustamenti al loro contenuto dispositivo con un apposito documento motivato

3. Il Comitato Etico valuta e propone la soluzione di casi concreti aperti d'ufficio o segnalati dal presidente del Garante.

4. Riferisce al Garante in sede collegiale per gli adempimenti di competenza sia che nel caso esaminato ravvisi gli estremi per l'avvio del procedimento disciplinare a carico del personale dipendente pubblico, sia ove ritenga che non sussista alcuna rilevanza disciplinare.

Art. 16

Aggiornamento del Codice

1. Il Garante in sede collegiale, anche su proposta del Comitato Etico o del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, provvede periodicamente ad aggiornare e integrare le disposizioni del Codice.

2. Le procedure di approvazione delle eventuali modifiche e i successivi adempimenti di trasparenza per la loro divulgazione restano, di norma, quelli osservati per l'entrata in vigore del presente Codice.

Roma, 31 ottobre 2017

Il Presidente

MAURO PALMA