
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 novembre 2017
G.U.R.I. 23 novembre 2017, n. 274
Riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;
Visto l'art. 40, comma 2, lettera p), della predetta legge n. 196 del 2009, concernente la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 44-ter, comma 1, della predetta legge n. 196/2009, introdotto dall'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, «sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni.» e «Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017, recante: «Eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017;
Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale sono individuate le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, la cui lista, unitamente alla data entro la quale è operata la riconduzione, è riportata nell'allegato 1 al medesimo decreto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2017, recante «Posticipo della data entro la quale è operata la riconduzione al regime di contabilità ordinaria o la soppressione in via definitiva delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria»;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» e, in particolare, gli articoli 585 e ss.;
Tenuto conto che la riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
Decreta:
Riconduzione al regime di contabilità ordinaria delle gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria.
1. Le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria di cui all'elenco allegato sono ricondotte al regime di contabilità ordinaria dalla data del 1° gennaio 2018. A decorrere dal 2 gennaio 2018, viene inibita ai titolari l'operatività sulle predette contabilità speciali e conti di tesoreria. La chiusura delle contabilità speciali e dei conti di tesoreria interessati è disposta d'ufficio dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. La disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente sui capitoli indicati nell'elenco allegato, a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva riassegnazione nella competenza dei capitoli e piani gestionali del relativo stato di previsione, ugualmente indicati nell'allegato.
3. Tramite apposita comunicazione, da trasmettere, entro il 30 novembre 2017, per il tramite del coesistente Ufficio centrale del bilancio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - le amministrazioni di riferimento presentano un piano finanziario degli impegni e dei pagamenti, ove necessario secondo un profilo pluriennale, anche sulla base delle indicazioni fomite dai titolari dei conti circa il profilo temporale previsto per i pagamenti da effettuarsi a valere sul predetto importo. Con la medesima comunicazione, l'amministrazione segnala altresì al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'eventuale sussistenza di una minore esigenza finanziaria in considerazione delle obbligazioni assunte e dei pagamenti previsti. Le somme non oggetto di riassegnazione restano acquisite al bilancio dello Stato.
4. Con la comunicazione di cui al comma 3, le amministrazioni di riferimento possono segnalare l'intenzione di proseguire la gestione, anzichè tramite funzionario delegato di contabilità ordinaria, direttamente tramite ordinativi primari di spesa a valere su apposito capitolo del relativo stato di previsione.
5. Nei casi in cui le risorse presenti sulle gestioni contabili da ricondurre al regime di contabilità ordinaria risultino parzialmente o totalmente accantonate per pignoramenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.
6. I titolari delle gestioni contabili da ricondurre al regime di contabilità ordinaria rendono il conto amministrativo della loro gestione al 31 dicembre 2017, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2017.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2017
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
ALLEGATO
Elenco dei conti oggetto di riconduzione al regime di contabilità ordinaria alla data del 1° gennaio
Amministrazione di riferimento | Tipologia di gestione | Conto di Tesoreria | Imputazione di entrata per versamento disponibilità | Imputazione di spesa sulla quale assegnare le risorse |
Ministero della Giustizia | CS - Contabilità speciale | 0005872 - Commissario Straordinario - Art. 1, c. 99, legge 190-14 | Capo XI - capitolo 3530/05 | Ministero della Giustizia - Capitolo 7207/01 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale | 0023342 - R. Lombardia legge 380-90 E 194-98 | Capo XV - capitolo 3570/05 | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitolo 7700/02 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | CC - Conti correnti presso Tesoreria centrale | 0023346 - R. Piemonte legge 380-90 E L. 194-98 | Capo XV - capitolo 3570/05 | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitolo 7700/02 |