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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 20 novembre 2017, n. 18

G.U.R.S. 1 dicembre 2017, n. 52

Armonizzazione contabile - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

AGLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI UFFICI DI GABINETTO

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA

L'art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al comma 1, prevede:

1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Secondo le disposizioni del punto 4.3 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il Piano degli indicatori di bilancio si annovera tra i documenti della programmazione; la disciplina del Piano degli indicatori è contenuta, oltre che nel sopra richiamato art. 18 bis, nel punto 11 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Esso ha lo scopo di illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi resi e interventi realizzati.

Gli enti e gli organismi strumentali della Regione devono pubblicare il Piano degli indicatori sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale del sito, e devono trasmetterlo entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (o budget di esercizio) e del rendiconto della gestione (o bilancio di esercizio).

Si precisa che, con specifico riferimento agli organismi ed agli enti strumentali della Regione per i quali la delibera di bilancio diviene esecutiva solo dopo la relativa approvazione da parte dell'Amministrazione regionale competente, i 30 giorni decorrono dalla data di detta approvazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Il comma 4 del citato art. 18 bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. prevede che il sistema degli indicatori delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali venga definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e che gli enti sono obbligati ad adottare il Piano degli indicatori a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione di detto decreto; in attuazione di tali disposizioni, il MEF ha emanato il decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2015, n. 296, S.O. e rinvenibile nel sito Arconet.

Si precisa e si evidenzia che esso, oltre le Regioni, riguarda solo gli organismi e gli enti strumentali in contabilità finanziaria, che appartengono al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009; pertanto:

- gli enti strumentali che non appartengono al settore delle P.A. non devono predisporre il Piano degli indicatori,

- gli enti strumentali in contabilità economica che appartengono al settore delle P.A. dovranno adottare il Piano degli indicatori a seguito di altro prossimo specifico decreto del MEF.

Per gli organismi e gli enti strumentali, detto decreto definisce gli indicatori riferibili al bilancio di previsione (all. 3) e quelli riferibili al rendiconto della gestione (all. 4): le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi, rispettivamente, al bilancio di previsione 2017-2019 e al rendiconto della gestione 2016.

Il Piano degli indicatori definito dal citato decreto MEF del 9 dicembre 2015 comprende indicatori sintetici e indicatori analitici: per il bilancio di previsione ogni indicatore misura i vari aspetti del bilancio su base pluriennale; per il rendiconto della gestione gli indicatori riguardano il solo esercizio di riferimento.

Gli indicatori sintetici riguardano:

- la rigidità strutturale del bilancio,

- la capacità dell'ente di realizzare le entrate, in termini sia di competenza sia di cassa,

- l'incidenza e la sostenibilità delle varie tipologie di spesa,

- la capacità di smaltimento dei debiti,

- la composizione dell'avanzo di amministrazione presunto ovvero l'entità del Disavanzo presunto,

- l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato,

- l'incidenza sul bilancio delle partite di giro.

Gli indicatori analitici riguardano i diversi titoli e tipologie di Entrata, con un'attenzione particolare alla capacità di riscossione dell'ente, e le Spese per ogni Missione e Programma.

Riguardo il bilancio di previsione, l'incidenza delle varie tipologie di spesa per ogni esercizio di bilancio viene confrontata, in percentuale, con la corrispondente incidenza media desunta dai tre rendiconti precedenti, che misura anche la capacità di pagamento dell'ente.

Riguardo il rendiconto, gli indicatori di bilancio riportano il confronto con le previsioni, sia iniziali sia definitive, e la capacità di riscossione e di pagamento. L'analisi dei risultati conseguiti con le motivazioni degli scostamenti rispetto alle previsioni è svolta in un'apposita relazione da allegare al piano dei risultati.

Il Piano degli indicatori si conclude con un quadro sinottico riassuntivo.

E' facoltà di ogni ente introdurre nel proprio Piano degli indicatori ulteriori indici rispetto a quelli comuni previsti dal decreto ministeriale.

A seguito della pubblicazione del citato decreto MEF del 9 dicembre 2015, questa Ragioneria generale ne aveva fatto debita menzione in apposito paragrafo della circolare n. 4 del 17 febbraio 2016 (cfr. paragrafo 6 - pag. 9), ove aveva anche evidenziato la rilevanza del documento e ne aveva compendiato le relative disposizioni. Nonostante detta attenzione, si è avuto modo di rilevare che non tutti gli enti e gli organismi strumentali della Regione, tenuti alla redazione del Piano degli indicatori, hanno curato puntualmente tale adempimento; pertanto, si ritiene necessario richiamare la particolare attenzione sia degli organi, di amministrazione e di controllo, degli enti e degli organismi strumentali sia dei Dipartimenti regionali o Uffici equiparati che esercitano la vigilanza amministrativa su di essi.

Gli enti e gli organismi strumentali della Regione devono presentare il Piano degli indicatori ai rispettivi Dipartimenti regionali o Uffici equiparati che esercitano la vigilanza amministrativa. I Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza amministrativa dovranno vigilare affinché il Piano degli indicatori sia redatto e trasmesso entro i termini di legge e sia, altresì, tempestivamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente stesso.

Gli enti e gli organismi dovranno, altresì, trasmettere al servizio vigilanza di questa Ragioneria generale, all'indirizzo di posta elettronica servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it:

- apposita attestazione che il Piano degli indicatori è pubblicato nel sito istituzionale dell'ente ed è stato presentato all'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa;

- il Piano degli indicatori in foglio elettronico in formato editabile.

Gli enti e gli organismi per i quali il bilancio di previsione 2017-2019 e/o il rendiconto della gestione dell'anno 2016 siano già stati approvati, daranno corso alle predette istruzioni entro 15 giorni dalla presente.

Si raccomanda ai Dipartimenti regionali, che leggono per conoscenza, di dare massima diffusione alla presente circolare presso tutti gli enti e gli organismi strumentali da essi dipendenti.

I revisori dei conti vigileranno per la corretta applicazione degli obblighi di legge e delle presenti direttive.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR AssessoratoEconomia/ PIR_DipBilancioTesoro/PIR _Circolari1/PIR.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA