
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 17 febbraio 2016, n. 4
G.U.R.S. 4 marzo 2016, n. 10
Armonizzazione dei sistemi contabili - Istruzioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 degli enti ed organismi strumentali della Regione.
AGLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE
e, p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
L'art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ha recepito in Sicilia le disposizioni dei titoli I e III del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Decreto") con decorrenza 1 gennaio 2015.
La Regione, gli enti e gli organismi strumentali adottano principi contabili e schemi di bilancio comuni; in particolare ai sensi dell'art. 2 del Decreto:
- la Regione adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico- patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che economico- patrimoniale (co. 1);
- gli enti strumentali della Regione che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che economico-patrimoniale (co. 2);
- gli organismi strumentali adottano il medesimo sistema contabile della Regione (co. 3).
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del Decreto, inoltre, gli enti strumentali che adottano la contabilità economico- patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del Decreto e ai principi del codice civile.
Sembra utile richiamare in premessa anche le disposizioni dell'art. 47 del Decreto, concernente "Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della Regione".
Poiché risulta che gli enti e gli organismi strumentali incontrano non poche difficoltà nell'adottare la nuova disciplina contabile e che ad oggi diversi enti non hanno ancora deliberato il bilancio di previsione per l'anno 2016 e seguenti, la presente circolare intende fornire alcune istruzioni per la predisposizione del documento contabile previsionale, fermo restando che per l'intera disciplina dovrà farsi comunque riferimento al testo normativo aggiornato.
1. Il bilancio di previsione finanziario
Le disposizioni più rilevanti che regolano le principali novità introdotte dalla "Armonizzazione contabile" riguardo al bilancio di previsione finanziario sono contenute nel titolo I agli articoli 10 e 11, nel titolo III agli articoli 37, 39, 44 e 45, nonché nel punto 9 dell'allegato 4/1 del Decreto.
Il bilancio di previsione è pluriennale, almeno triennale, ed ha carattere autorizzatorio per tutti gli esercizi in esso contemplati; per le spese gli stanziamenti dei capitoli non costituiscono limite alla gestione solo per i rimborsi delle anticipazioni al tesoriere, per le partite di giro e spese per conto terzi; per le entrate lo stanziamento di bilancio non può essere superato solo per la contrazione di mutui.
Il bilancio finanziario deve essere redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del Decreto: le previsioni di entrata e di spesa sono di competenza e di cassa per il primo esercizio e di sola competenza per gli esercizi successivi.
Le entrate, ai fini della gestione, sono classificate in Titoli, secondo la provenienza delle entrate, Tipologie secondo la loro natura, Categorie, Capitoli ed eventualmente Articoli.
Le Spese sono articolate in Missioni e Programmi, che evidenziano le finalità della spesa ai fini del perseguimento degli obiettivi degli Enti, in Titoli, Macroaggregati (secondo la natura economica della spesa), Capitoli ed eventualmente Articoli.
Il bilancio preventivo decisionale, oggetto di approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico dell'ente, è costituito dalle previsioni di entrata per titoli e tipologie e dalle previsioni di spesa per missioni e programmi; il bilancio preventivo gestionale comprende fino ai capitoli e gli eventuali articoli.
Il bilancio finanziario di previsione deve dimostrare la corretta applicazione del "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria" anche attraverso l'iscrizione nelle entrate e nelle spese del Fondo pluriennale vincolato, i cui stanziamenti vengono dimostrati con gli appositi prospetti allegati (all. 9/b), per ciascun esercizio del bilancio.
Nelle entrate tale Fondo deve essere iscritto come prima posta, distintamente per la parte corrente e quella di conto capitale, con importi corrispondenti alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio corrente sia agli esercizi successivi, finanziati con le risorse già accertate negli esercizi precedenti.
Il Fondo pluriennale vincolato della spesa viene iscritto nel bilancio di previsione decisionale, per ogni programma distinguendo parte corrente e conto capitale, e nel bilancio di previsione gestionale per ciascun capitolo;
esso è costituito da due componenti logicamente distinte:
- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
Fra le entrate del bilancio, subito dopo l'indicazione dei Fondi pluriennali vincolati per spese correnti e per spese in conto capitale, devono essere iscritti l'"utilizzo dell'avanzo di amministrazione" e il Fondo di cassa iniziale.
Nel caso di disavanzo di amministrazione, questo deve essere iscritto quale prima posta delle spese.
Secondo le disposizioni del comma 3 dell'art. 11 e del punto 9 dell'allegato 4/1 "Principio contabile applicato della programmazione" del Decreto, gli enti devono allegare al bilancio di previsione finanziario la documentazione di seguito elencata:
- prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (all. 9/a);
- prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (all. 9/b), per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (all. 9/c), per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;
- elenco delle spese che possono essere finanziate con il Fondo di riserva per spese impreviste di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 48 del Decreto;
- prospetto degli equilibri di bilancio (vedi più avanti paragrafo 2), per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- nota integrativa, redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11;
- relazione del collegio dei revisori dei conti.
Gli enti devono allegare anche la documentazione già richiesta in precedenti circolari regionali:
- prospetto relativo all'organico effettivo del personale;
- prospetto relativo alle spese per il personale;
- prospetti esplicativi del rispetto, in via previsionale, di ciascuno dei vincoli di spesa vigenti per l'anno 2016 (vedi più avanti paragrafo 5);
- prospetto analitico del debito maturato ed in maturazione a tutto il 31 dicembre 2016 del debito nei confronti del personale per TFR, che indica separatamente per ciascun dipendente: le passività maturate fino all'esercizio precedente, quelle in maturazione nell'esercizio 2016, le somme già anticipate e quindi le passività potenziali al lordo e al netto delle anticipazioni.
2. Equilibri di bilancio
La riforma contabile dell'"Armonizzazione" si connota per il maggiore rigore e la particolare attenzione alle coperture finanziarie ed all'esercizio di una gestione equilibrata.
Il principio contabile generale n. 15 "Principio dell'equilibrio di bilancio" dell'allegato 1 "Principi generali o postulati" del Decreto stabilisce che detto vincolo non è soddisfatto con il solo rispetto del principio di pareggio finanziario ma con "la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione ma anche durante la gestione..."; esso dunque deve essere inteso in una visione completa ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale.
Con riguardo specifico all'aspetto finanziario, l'art. 40 ed il punto 9.10 dell'allegato 4/1 del Decreto prevedono che il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, garantendo altresì un fondo di cassa finale non negativo.
Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni dell'equilibrio finanziario di competenza:
a) equilibrio di parte corrente: le previsioni di spese correnti sommate ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, sommati ai contributi destinati al rimborso dei prestiti, al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente; all'equilibrio di parte corrente devono concorrere anche le entrate in conto capitale destinate per legge al finanziamento di spese correnti e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie (art. 40 del Decreto);
b) equilibrio in conto capitale: le spese di investimento non possono essere superiori a tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili (punto 9.10 dell'allegato. 4/1 del Decreto).
Possono risultare utili delle schematizzazioni.
Punto a)
+ primi tre titoli dell'entrata
+ sommati ai contributi destinati al rimborso dei prestiti
+ fondo pluriennale vincolato di parte corrente
+ utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente maggiore o uguale di
+ spese correnti
+ trasferimenti in c/capitale
+ saldo negativo delle partite finanziarie
+ quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (esclusi i rimborsi anticipati)
Punto b)
+ entrate in conto capitale
+ accensione di prestiti
+ fondo pluriennale vincolato in conto capitale
+ utilizzo dell'avanzo di competenza in conto capitale
+ risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili maggiore o uguale di totale spese di investimento
Riguardo alla locuzione "utilizzo dell'avanzo", più volte riproposta, è utile richiamare la circolare n. 8/2015 del Ministero delle finanze ed in particolare la scheda n. 1 concernente "Impostazione del bilancio previsionale; equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali": essa riporta l'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concernente l'attuazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio e chiarisce che "con particolare riferimento agli effetti in termini di indebitamento netto l'avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell'equilibrio"; essa precisa, altresì, che "la norma in esame impedisce l'utilizzo delle risorse presunte o stimate ma non preclude la previsione del loro utilizzo".
Regole stringenti vigono per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione prima dell'approvazione del rendiconto: l'art. 42 del Decreto consente deroghe a tale regola, limitate alle quote vincolate ed alle quote accantonate, con procedure idonee a dimostrare l'esistenza effettiva di dette quote prima del rendiconto generale; disposizioni più puntuali sono contenute nel punto 9.2 "risultato di amministrazione" dell'allegato 4/2 del Decreto.
Riguardo la disciplina del risultato di amministrazione si richiama la circolare di questo Dipartimento n. 14 del 14 maggio 2015.
Il rispetto degli equilibri deve essere dimostrato nel "Prospetto degli equilibri di bilancio", già annoverato tra gli allegati al bilancio di previsione al precedente paragrafo 1, da redigere per ciascuno degli esercizi del Bilancio di previsione; per la sua corretta compilazione si rimanda al sopra richiamato punto 9.10 dell'allegato 4/2.
3. Contabilità economica
3.1. Organismi ed enti in contabilità finanziaria
Come detto in premessa, gli organismi e gli enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad adottare anche un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
La contabilità economico-patrimoniale applicata secondo il "Testo coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 - Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'art. 18, c. 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19" richiede adeguamenti in attuazione del Decreto e dei relativi allegati. Gli organismi e gli enti regionali in contabilità finanziaria, per adeguarsi alla nuova contabilità economico- patrimoniale, devono applicare:
- il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 al Decreto;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'allegato 1 al Decreto;
- il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al Decreto ed in particolare il punto 9, concernente "L'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata".
Si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione del piano dei conti integrato, strutturato in modo da consentire:
- nel corso dell'esercizio la rilevazione dei fatti economici e patrimoniali, come "misurati" dalle operazioni finanziarie;
- a seguito delle operazioni di assestamento economico- patrimoniale, effettuate in autonomia rispetto alle registrazioni in contabilità finanziaria, di elaborare il conto economico e lo stato patrimoniale del rendiconto della gestione, aggregando le voci del piano dei conti secondo il raccordo riportato nell'allegato 6 al Decreto.
L'avvio della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato richiedono:
a) l'attribuzione ai capitoli/articoli del bilancio finanziario gestionale della codifica prevista nel piano dei conti finanziario (all. 6/1), almeno al quarto livello, dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l'elaborazione del rendiconto della gestione; le riclassificazioni sono effettuate nel rispetto dell'articolo 7 del Decreto, che vieta l'adozione del criterio della prevalenza; gli enti devono effettuare il cd. "spacchettamento" dei capitoli del bilancio gestionale, al fine di garantire una correlazione 1 a 1 tra le voci del bilancio gestionale e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello;
b) la codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato patrimoniale (all. 6/3), sempre senza applicare il criterio della prevalenza, e l'eventuale aggiornamento dell'inventario;
c) l'eventuale adeguamento al principio contabile 4/3 dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente all'1 gennaio 2016, ottenuto riclassificando l'ultimo stato patrimoniale secondo lo schema previsto dall'allegato 10 al Decreto, avvalendosi della ricodifica dell'inventario e applicando i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale allegato 4/3, punto 9.3 "Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione".
3.2. Enti in contabilità economico-patrimoniale
Giova ricordare che gli enti strumentali che già applicano la contabilità economico-patrimoniale adottano gli strumenti della programmazione individuati al punto 4.3 dell'allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"; e precisamente:
1. il piano delle attività, o Piano programma, di durata almeno triennale, definito secondo la programmazione regionale e le indicazioni della Regione;
2. il budget economico almeno triennale;
3. eventuali variazioni al budget economico.
Gli enti del settore delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 196/2009 redigono anche:
- il piano degli indicatori di bilancio (a partire dal bilancio di previsione 2017/2019 e dal bilancio d'esercizio 2016 - vedi il successivo paragrafo 6);
- il prospetto della ripartizione della spesa per missioni e programmi, indicando anche la corrispondente classificazione COFOG di 2° livello: il prospetto deve essere predisposto seguendo lo schema dell'allegato 15 al Decreto mentre l'allegato 14 contiene le corrispondenze individuate nel glossario delle missioni e dei programmi.
Ciò premesso, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del Decreto, gli enti in contabilità economica conformano la propria gestione ai principi generali o postulati dell'art. 1 del Decreto ed ai principi del codice civile; la norma di dettaglio è contenuta nell'art. 17 del Decreto che prevede l'obbligo, appunto, di riclassificare gli incassi e i pagamenti, rilevati attraverso il Sistema informativo delle operazioni delle amministrazioni pubbliche (SIOPE) di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge n. 196/2009, in missioni e programmi come definiti dall'art. 13 del Decreto.
Considerato che gli enti in questione applicano le presenti disposizioni già a decorrere dal 2015, essi nel 2016 non sono tenuti ad adempimenti aggiuntivi.
4. Congruità degli stanziamenti
Gli enti, ai fini della quantificazione delle somme da prevedere nei capitoli di entrata e di spesa, devono fare riferimento, oltre ai "Principi generali o postulati" di cui all'allegato 1 del Decreto, anche al "Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio" (all. 4/1).
I principi contabili generali di particolare rilievo per la determinazione degli stanziamenti sono:
- annualità: il periodo di gestione coincide con l'anno solare;
- unità: con il complesso unitario delle entrate si sostiene la totalità delle spese;
- universalità: il bilancio comprende tutti i valori relativi alla gestione dell'ente;
- integrità: le entrate e le spese devono essere iscritte al lordo
- divieto di compensazione di partite;
- veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità: le previsioni devono essere sostenute da analisi corrette basate sulle reali condizioni gestionali dell'ente;
- congruità: i mezzi disponibili devono essere adeguati in relazione agli obiettivi programmati nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- prudenza: le entrate vengono previste solo se saranno ragionevolmente disponibili e le previsioni di spesa devono essere limitate ai soli impegni sostenibili con le risorse previste;
- coerenza: deve esistere un nesso logico fra la programmazione e le previsioni gestionali, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio;
- continuità: l'ente deve programmare la gestione ed effettuare le valutazioni di bilancio nel presupposto che esso perduri nel tempo;
- costanza: le valutazioni di bilancio devono essere fatte secondo criteri costanti nel tempo al fine di rendere i dati di bilancio comparabili da un esercizio all'altro.
Le previsioni di entrata e di spesa devono essere quantificate nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi sulla base della legislazione vigente e devono essere in equilibrio; resta esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
Con riferimento alle entrate, in attuazione dei principi contabili generali sopra richiamati, il punto 9.4 dell'allegato 4/1 "Principio contabile applicato concernente la Programmazione di bilancio" stabilisce che "la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio, anche nel rispetto dei principi contabili generali dell'attendibilità e della congruità, e rappresenta contabilmente il programma che l'organo di vertice assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento".
In tale ottica le previsioni di entrata devono essere effettuate tenendo debito conto ed esaminando attentamente sia la legislazione vigente sia ogni altra informazione utile a formare un convincimento ragionevole. Al riguardo si precisa che gli enti e gli organismi strumentali sono tenuti a deliberare i bilanci di previsione anche prima che il bilancio della Regione per l'esercizio di riferimento sia approvato con legge: in tal caso, per l'applicazione dei principi contabili generali, gli Enti potranno fare riferimento ad ogni elemento formalmente esistente, tra i quali (in assenza di altre migliori informazioni) si ritiene di potere annoverare il contributo assegnato nell'esercizio precedente prudenzialmente considerato, eventuali direttive dei Dipartimenti regionali titolari della gestione della pertinente spesa, gli stanziamenti previsti dal disegno di legge del bilancio regionale. Analoghe considerazioni valgono per le entrate di provenienza da altri soggetti contribuenti diversi dalla Regione.
Approvato il bilancio di previsione dell'ente, l'eventuale alea delle risorse previste in entrata dovrà costituire guida rigorosa per la prudente gestione della spesa.
Gli enti procederanno tempestivamente alle necessarie variazioni di bilancio non appena avranno certezza delle entrate in misura significativamente diversa da quelle previste.
Riguardo alle spese, il comma 6 dell'art. 39 del Decreto prevede: "Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale".
Per determinare correttamente le previsioni di bilancio, l'ente in particolare deve osservare anche i vincoli di spesa derivanti da leggi o da altri indirizzi politico-amministrativi della Regione.
5. Razionalizzazione e riduzione della spesa
Salve eventuali nuove disposizioni di "spending review" che saranno contenute nella emananda legge di stabilità regionale per l'anno 2016, gli enti nelle proprie previsioni di bilancio devono rispettare tutti i vincoli di spesa già esistenti.
Nel richiamare, per quanto applicabili anche per l'esercizio 2016, le precedenti circolari n. 17/2014 e n. 30/2015, si riportano alcune delle disposizioni di razionalizzazione della spesa e si ribadisce che la complessiva informativa di bilancio deve dare dimostrazione chiara ed analitica del rispetto in via previsionale di ciascun vincolo esistente: in particolare, laddove la normativa prevede riduzioni di spesa derivanti da calcoli esatti, il bilancio di previsione dovrà essere corredato di un apposito prospetto di calcolo dimostrativo per ciascun vincolo.
5.1 Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i.
- Il comma 4 dell'art. 16, prorogato con il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2014, dispone che gli enti concorrono agli obiettivi di finanza pubblica regionale nel limite fissato, in termini di competenza e di cassa, "...nella misura degli importi registrati nell'anno 2009 decurtati del 2 per cento calcolato sul saldo finanziario di parte corrente, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni. Per quanto riguarda le spese del personale, le stesse non possono superare quelle registrate nell'anno 2009."; per le spese relative alle collaborazioni e alle consulenze si richiama, altresì, l'art. 22 della stessa legge (circolari n. 15/2010 e n. 19/2010);
- il comma 1 dell'art. 18 e s.m.i., prorogato con il comma 1 dell'art. 11, legge regionale n. 5/2014, stabilisce che "l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle normative contrattuali, non può eccedere per il periodo 2010- 2013, il 12 per cento del monte salari tabellari, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali";
- il comma 4 dell'art. 18 fa "divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. E' fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche.";
- il comma 1 dell'art. 23 prevede che la spesa a copertura regionale per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, non deve superare la spesa sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 20% (circolari n. 15/2010 e n. 5/2014);
- il comma 2 dell'art. 23 prevede che la spesa a copertura regionale per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata al altre amministrazioni, non deve superare il 50% rispetto al 2009 (circ. n. 15/2010).
5.2 Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011
- Il punto 11 stabilisce che "a decorrere dal 2012, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e di rappresentanza non possono superare il limite del 20% dell'ammontare della spesa sostenuta nel corso dell'esercizio 2009"; la riduzione deve avvenire su ciascuna voce di spesa (circ. n. 10/2011);
- il punto 12 pone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni se non indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.
5.3 Delibera della Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012
Le previsioni di spese per acquisti di beni e servizi non possono superare l'80% dell'analoga spesa sostenuta nell'anno 2011 (punto 4, lett. b, della circolare del 5/10/2010 [N.d.R. recte: circolare del 5/10/2012] e circ. n. 5/2014) e le previsioni di spese per il noleggio (car sharing) e per l'acquisto di buoni taxi non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2011 (punto 4, lett. c, della circolare del 5/10/2012 e circ. n. 5/2014).
5.4 Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9
- L'art. 20 dispone che a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, come determinato ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2012, sia ridotto del 20% (circ. n. 17/2013);
- l'art. 22 vieta di possedere e utilizzare auto di rappresentanza.
Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car-sharing) non possono superare i 1300 cc di cilindrata; pertanto non possono essere previste spese di manutenzione e di esercizio di autovetture (circ. n. 17/2013);
- l'art. 24 detta regole per la nomina dei consulenti: gli enti possono nominare solo eccezionalmente un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita la vigilanza.
E' appena il caso di sottolineare che il mancato rispetto dei vincoli e dei limiti finanziari imposti dalla legge è fonte di responsabilità erariale ed amministrativa.
6. Indicatori di bilancio
Ai sensi dell'art. 18-bis del Decreto, gli enti adottano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" con le modalità di cui al punto 11 dell'allegato 4/1.
Il Piano degli indicatori ha lo scopo di consentire la comparazione dei bilanci mediante un sistema di indicatori semplici, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Esso è quindi lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio e si annovera tra i documenti della programmazione.
In riferimento a ciascun programma, il piano degli indicatori indica gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il periodo della programmazione finanziaria, che sono individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura e formula di calcolo. E' comunque facoltà di ogni ente introdurre nel proprio Piano ulteriori indicatori rispetto a quelli comuni previsti dai decreti ministeriali.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alle disposizioni del comma 4 dell'art. 18-bis del Decreto con il decreto del ragioniere generale dello Stato del 9 dicembre 2015; per espressa previsione del comma 5 dell'articolo unico del decreto del MEF "... Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.".
Pertanto non è obbligatorio per gli enti in indirizzo elaborare il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" con riferimento al bilancio di previsione 2016; tuttavia, in ragione della portata innovativa e della rilevanza del Piano degli indicatori, si è ritenuto opportuno inserire nella presente circolare tale informativa al fine di segnalare la necessità dei prossimi adempimenti, con riserva di intervenire con apposite separate direttive.
Per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti da parte dei Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza amministrativa, si richiamano le istruzioni delle circolari di questo Assessorato n. 8/2005 e n. 17/2014, cui si fa ancora una volta rimando. Si precisa che, affinchè questa Amministrazione possa rendere il parere tecnico di cui all'art. 32 della legge regionale n. 6/1997 e s.m.i., è necessario trasmettere il bilancio di previsione gestionale.
Con l'occasione si ricordano gli obblighi di pubblicità dei documenti contabili, e dei bilanci di previsione in particolare, che incombono sia sugli enti regionali sia sui Dipartimenti regionali che esercitano su di essi la vigilanza amministrativa: detti obblighi di pubblicità, insieme agli obblighi di trasmissione dei dati alla Banca dati unitaria dell'Amministrazione di cui al comma 2 dell'art. 18 del Decreto, sono stati trattati nella circolare n. 15 del 20 maggio 2015 della scrivente, che qui si ritiene opportuno ribadire integralmente.
Considerato che l'esercizio 2016 è già iniziato, si ritiene opportuno segnalare anche che la disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria è ormai unicamente quella contenuta nell'art. 43 e nel punto 8 dell'allegato 4/2 del Decreto: facendo riserva di trattare la nuova disciplina di detti istituti giuridico-contabili con separata circolare, in questa sede, oltre ai riferimenti normativi specifici, si ritiene opportuno sottolineare che la disciplina è stata profondamente innovata. Pertanto gli enti ed i Dipartimenti di vigilanza non potranno più fare riferimento alle disposizioni dell'art. 23 del "Testo coordinato", fatta eccezione per la necessaria autorizzazione del Dipartimento regionale.
Si raccomanda particolare attenzione alle indicazioni della presente circolare in quanto, qualora richiesto, questa Amministrazione non esprimerà positivamente il proprio parere su bilanci di previsione redatti in maniera difforme dalle indicazioni qui formulate.
Si ricorda che per ogni ulteriore approfondimento o istruzione può essere consultato il sito www.rgs.mef.gov.it/ arconet, dove è disponibile tutta la documentazione relativa alla "armonizzazione contabile".
I revisori dei conti sono invitati ad una attenta vigilanza sulla esatta attuazione dell'Armonizzazione contabile e sul puntuale rispetto delle disposizioni di razionalizzazione della spesa e forniranno il proprio supporto professionale nella fase attuale di entrata a regime della nuova contabilità.
I Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza amministrativa, titolari di funzioni di vigilanza o che costituiscano comunque l'Amministrazione regionale di riferimento per gli organismi ed enti pubblici regionali interessati dalla presente circolare, sono invitati a vigilare nei confronti degli enti e degli organismi strumentali affinchè questi attuino l'Armonizzazione contabile in maniera corretta e le disposizioni di "spendig review" in maniera rigorosa.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio.
Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO