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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 novembre 2017 

G.U.R.I. 3 gennaio 2018, n. 2

Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonchè recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione della direttiva 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli» come modificato dall'art. 20, comma 5, della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati», e in particolare l'art. 32 concernente l'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 70 «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati», e in particolare il Capo IV recante «Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;

Visto il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio», che ha modificato e integrato il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 22 dicembre 1992, recante «Metodi ufficiali di analisi per le sementi»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2003, recante «Campagna di semina - Modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati»;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005, recante «Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato»;

Vista la nota prot. 12433 del 26 maggio 2017 della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto al Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale e Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e all'Istituto superiore per la ricerca ambientale, di esprimere l'assenso tecnico sullo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 23610 del 7 giugno 2017 con la quale la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute ha espresso il proprio assenso tecnico sullo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 27891 del 7 giugno 2017 con la quale l'Istituto superiore per la ricerca ambientale ha comunicato l'assenso tecnico in merito allo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 7906 del 14 giugno 2017 con la quale il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ha comunicato di non avere osservazioni di natura tecnica da formulare in merito allo schema di provvedimento;

Vista la nota prot. 19247 del 5 luglio 2017 con la quale la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha espresso il proprio assenso tecnico relativamente allo schema di provvedimento;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 5 ottobre 2017, repertorio n. 125/CU;

Decreta:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. In attuazione dell'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, è adottato il piano generale di durata quadriennale, di cui all'allegato I, parte integrante del presente decreto, sulla base del quale è esercitata l'attività di vigilanza sull'applicazione del medesimo decreto legislativo.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le attività di vigilanza relative agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati immessi sul mercato in virtù di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, per i quali si applica quanto previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004; fanno eccezione gli OGM autorizzati alla coltivazione ai sensi del medesimo regolamento (CE) n. 1829/2003, per i quali si applicano le previsioni del presente decreto;

b) le attività di vigilanza e controllo volte a garantire il rispetto di quanto previsto del regolamento (CE) n. 1830/2003;

c) le attività di analisi e controllo relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

3. L'attività di vigilanza sull'applicazione del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, consiste nella verifica:

a) della conformità dell'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, ovvero a scopo sperimentale, alle condizioni precisate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, alle modifiche apportate alle modalità dell'emissione deliberata per nuove informazioni ai sensi dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui l'OGM sia una pianta superiore geneticamente modificata, come definita nell'allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, saranno verificate altresì la conformità dell'emissione alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005 e l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del citato decreto legislativo;

b) della conformità dell'immissione in commercio di un OGM alle condizioni prescritte nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o, se ne ricorrono i presupposti, nella decisione adottata ai sensi dell'art. 18, comma 3, o nel rinnovo dell'autorizzazione concesso ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo;

c) della conformità dell'immissione in commercio di un OGM alle condizioni di impiego e alle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche stabilite nei provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ovvero del rispetto delle condizioni per l'immissione in commercio stabilite nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE o nelle autorizzazioni alla coltivazione di un OGM rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

d) del rispetto degli obblighi in materia di monitoraggio post commercializzazione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e, nel caso in cui l'immissione in commercio dell'OGM sia per coltivazione, dell'obbligo di comunicazione della localizzazione e di conservazione delle informazioni relative agli OGM coltivati e alla loro localizzazione per un periodo di dieci anni ai sensi dell'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

e) degli eventuali effetti ambientali derivanti dall'immissione in commercio di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nei casi in cui nell'autorizzazione siano prescritte condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi, ambienti e aree geografiche;

f) della conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio degli OGM immessi sul mercato alle specifiche indicate nelle relative autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

g) dell'applicazione delle misure di confinamento per gli OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad essere impiegati in ambiente confinato ai sensi dell'art. 3 lettera d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, inclusa la verifica dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'art. 28 del medesimo decreto legislativo.

4. L'attività di vigilanza ha anche lo scopo di accertare che l'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio, l'immissione in commercio di un OGM o la messa in coltura di un OGM non siano effettuate:

a) in mancanza della preventiva notifica;

b) dopo la notifica ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata, sospesa o revocata;

c) dopo la scadenza del provvedimento di autorizzazione in mancanza della notifica per il rinnovo del provvedimento;

d) nel caso in cui il rinnovo del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o revocato;

e) nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento d'urgenza di limitazione o divieto temporaneo dell'immissione sul mercato, dell'uso o della vendita di un OGM ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o dell'art. 23 della direttiva 2001/18/CE;

f) nel caso in cui siano state adottate le misure di emergenza ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 per un OGM autorizzato alla coltivazione ai sensi degli articoli 7 e 19 del medesimo regolamento.

5. L'attività di vigilanza è finalizzata anche alla verifica:

a) del rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) del rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) del rispetto dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Costituisce altresì parte integrante del presente decreto l'allegato II concernente i modelli di verbale per le ispezioni e il modello di verbale di campionamento. I modelli di cui all'allegato II sono aggiornati con decreto direttoriale della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti direzioni generali dei Ministeri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 2

Registro nazionale degli ispettori

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; tale registro è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il registro contiene l'indicazione delle generalità dell'ispettore nonchè l'indicazione dell'amministrazione che lo ha designato e viene aggiornato almeno ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle designazioni di cui al successivo comma 3.

3. Gli ispettori sono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero della salute, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e provincie autonome fra funzionari pubblici con adeguato profilo tecnico-scientifico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sono nominati con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

4. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza l'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, le regioni e le province autonome e gli enti locali si avvalgono degli ispettori iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al presente decreto gli ispettori svolgono funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo.

6. L'autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, assicura l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel registro nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3

Clausola d'invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

Il Ministro della salute

LORENZIN

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1-4585

ALLEGATO I

PIANO GENERALE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA

Il presente allegato descrive il piano generale per l'attività di vigilanza di cui all'art. 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Il piano generale ha lo scopo di programmare e coordinare l'attività di vigilanza, di garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, e di assicurare adeguata informazione pubblica rendendo disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati dell'attività svolta.

Il piano generale ha durata quadriennale; nel corso del quadriennio potrà rendersi necessario apportare delle modifiche al piano al fine di aggiornarlo sulla base dei criteri di cui al successivo punto VIII e con le modalità previste dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l'adozione del piano stesso.

Il piano generale è attuato attraverso un programma operativo nazionale annuale sulla base del quale vengono predisposti i programmi operativi regionali annuali delle ispezioni.

Il programma operativo nazionale annuale deve contenere altresì le modalità di gestione delle non conformità rilevate durante l'attività di vigilanza.

Le ispezioni e i controlli sono effettuati su incarico dell'autorità nazionale competente di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (di seguito autorità nazionale competente), dei Ministeri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni e province autonome e degli enti locali.

Il programma operativo nazionale annuale sarà condiviso nell'ambito di un Tavolo di coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e le regioni e province autonome, istituito presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale.

Il programma operativo nazionale annuale viene comunicato dalla Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni e province autonome, a mezzo di informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente all'anno di riferimento del programma stesso.

I. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato

1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 9, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, la regione o la provincia autonoma interessata redige un programma operativo delle ispezioni che:

a) preveda un numero di ispezioni non inferiore a quello minimo eventualmente stabilito nell'autorizzazione;

b) sia idoneo a verificare la conformità dell'emissione deliberata nell'ambiente alle condizioni indicate nell'autorizzazione e, nel caso in cui l'OGM sia una pianta superiore geneticamente modificata (1), alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 gennaio 2005, nonchè l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. La regione o la provincia autonoma trasmette senza indugio il programma operativo delle ispezioni all'autorità nazionale competente.

3. La regione o la provincia autonoma, durante la sperimentazione, apporta al programma operativo delle ispezioni le variazioni divenute necessarie a seguito della comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e alle risultanze del piano di monitoraggio, di cui all'art. 8, comma 2, punto 5, del medesimo decreto legislativo, e ne informa l'autorità nazionale competente.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni relative all'immissione sul mercato di OGM autorizzati, ai sensi degli articoli 18, commi 1 e 3, e dell'art. 20 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE, e lo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, all'autorità nazionale competente.

2. Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di impiego e delle relative restrizioni circa ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, tenendo conto anche dei risultati dei piani di monitoraggio, e la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio, ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto legislativo.

3. Le ispezioni sono effettuate presso i luoghi individuati dalle regioni e province autonome tra quelli dove detti OGM vengono utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi.

4. Ciascuna regione e provincia autonoma modifica il programma operativo delle ispezioni sulla base della modifica all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, dandone comunicazione senza indugio all'autorità nazionale competente.

5. Per quanto riguarda l'immissione in commercio di OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, ciascuna regione o provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni per monitorare gli eventuali effetti ambientali tenuto conto dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) e all'art. 17, comma 5, lettera b) del medesimo regolamento, se previsto nell'autorizzazione.

III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per coltivazione

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni da effettuare nei siti di coltivazione e nelle aree limitrofe, naturali o coltivate sulla base:

i. delle localizzazioni degli OGM coltivati in virtù del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, annotate nei registri informatici ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

ii. delle comunicazioni ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relative alle localizzazioni delle coltivazioni degli OGM autorizzati ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e lo trasmette all'autorità nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma modifica il programma operativo delle ispezioni sulla base della modifica all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10 e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003, dandone comunicazione senza indugio all'autorità nazionale competente.

3. La regione o la provincia autonoma che ha richiesto la reintegrazione nell'ambito geografico o la revoca delle misure di limitazione o divieto ai sensi dell'art. 26-quinquies del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo, modifica di conseguenza il programma operativo delle ispezioni, dandone comunicazione all'autorità nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione introdotti ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

1. Ciascuna regione e provincia autonoma redige un programma operativo delle ispezioni da effettuare allo scopo di verificare il rispetto:

i. dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

ii. dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

iii. dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. Ciascuna regione e provincia autonoma comunica il programma operativo delle ispezioni all'autorità nazionale competente e al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, entro il 30 aprile di ogni anno.

V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato

L'autorità nazionale competente assicura la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati

L'autorità nazionale competente assicura l'attività di vigilanza nel caso di un'emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio o nel caso di un'immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; il riscontro di non conformità comporta l'adozione da parte dell'autorità nazionale competente delle misure necessarie a porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di tali OGM non autorizzati in applicazione dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Nel caso in cui si verifichi l'immissione in commercio di un OGM per il quale non sia stata concessa l'autorizzazione nell'Unione europea, a seguito della comunicazione nel merito da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, l'autorità nazionale competente, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.

VII. Rendicontazione e informazione pubblica

1. Ciascuna regione e provincia autonoma trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l'attività di vigilanza effettuata, all'autorità nazionale competente, un resoconto sulle attività di vigilanza svolte.

2. L'autorità nazionale competente redige un rapporto annuale comprendente una valutazione complessiva dei risultati ed eventuali indicazioni correttive, anche al fine di razionalizzare l'attività di vigilanza, e lo trasmette al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero della salute e alla Conferenza unificata; tale rapporto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l'attività di vigilanza effettuata.

VIII. Criteri e modalità di aggiornamento del piano generale per l'attività di vigilanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiorna, ove necessario, il piano generale per l'attività di vigilanza, con cadenza annuale, con le modalità previste dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l'adozione del piano stesso, tenendo conto dei risultati del rapporto annuale di cui al precedente punto VI, sulla base:

a) delle autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) degli aggiornamenti del pubblico registro informatico, istituito ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, dove sono annotate le localizzazioni degli OGM emessi in virtù del titolo II e degli aggiornamenti dei pubblici registri, istituiti ai sensi del medesimo articolo, dove sono annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtù del titolo III;

c) delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relative alla localizzazione delle coltivazioni di OGM autorizzati ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

d) delle autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione, rilasciate ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'art. 18, comma 3, o dell'art. 20 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, oppure rilasciate ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;

e) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 8, comma 2, lettera a) punto 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

f) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 16, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 13, comma 2, lettera e) della direttiva 2001/18/CE;

g) dei risultati del piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) e all'art. 17, comma 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1829/2003;

h) degli impieghi in ambiente confinato di OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 3 lettera d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

2. Il piano generale per l'attività di vigilanza è aggiornato anche sulla base:

a) dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) dei divieti di coltivazione adottati ai sensi dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) dei divieti temporanei di impianto introdotti ai sensi dell'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Qualora non sussistano i motivi di cui ai precedenti punti 1 e 2, il piano generale per l'attività di vigilanza rimane invariato.

IX. Compiti degli ispettori

1. L'attività di vigilanza è effettuata dagli ispettori iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Gli ispettori hanno il compito di verificare che:

a) l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per ogni fine diverso dall'immissione in commercio sia effettuata nei siti di sperimentazione nel rispetto delle condizioni indicate nell'autorizzazione e, nel caso delle piante superiori geneticamente modificate, delle prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare di cui del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005, nonchè l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di modifiche all'autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, gli ispettori verificano che l'emissione deliberata nell'ambiente avvenga conformemente alle modifiche apportate;

b) l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti avvenga in conformità alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità nazionale competente o nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di un altro Stato membro. Nel caso di modifiche dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20 della direttiva 2001/18/CE, gli ispettori verificano che l'immissione in commercio avvenga conformemente alle modifiche apportate. Gli ispettori verificano inoltre che l'etichettatura e l'imballaggio degli OGM immessi sul mercato siano conformi alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

c) quanto alla coltivazione di OGM autorizzati, il rispetto da parte di chi li coltiva delle condizioni previste nell'autorizzazione rilasciata in virtù del titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o in virtù degli articoli 15, 17 e 18 delle direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonchè delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di modifiche all'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10 e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003, gli ispettori verificano che la coltivazione degli OGM avvenga conformemente alle modifiche apportate;

d) il rispetto dei divieti di coltivazione introdotti con l'adeguamento dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 o adottati ai sensi dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nonchè il rispetto dei divieti temporanei di impianto previsti dall'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Gli ispettori hanno inoltre il compito di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e l'applicazione delle misure adottate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

X. Procedura per l'ispezione

1. Le ispezioni sono eseguite senza preavviso.

2. Gli ispettori redigono il verbale dell'ispezione secondo i modelli di cui ai punti A, B, C, D ed E dell'Allegato II.

3. Nel verbale sono riportati i risultati dell'ispezione e le eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito a quanto rilevato dall'ispettore.

4. Gli ispettori possono procedere al prelievo di campioni di materiale compilando il modello di verbale di campionamento di cui al punto F dell'Allegato II.

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(1) Il termine «piante superiori» indicata le piante appartenenti ai gruppi tassonomici delle Spermatofite, ovvero Gimnosperme e le Angiosperme (allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224).