
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 15 gennaio 2024.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2017
G.U.R.I. 25 gennaio 2018, n. 20
Ampliamento organico del Nucleo di valutazione ed analisi della programmazione (NUVAP).
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 15 gennaio 2024.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante «Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, art. 3, comma 5, di istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, articolato in un'unità di valutazione degli investimenti pubblici e in un'unità di verifica degli investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dall'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 7, comma 6-quater che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter concernenti l'attribuzione degli incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonchè degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;
Visto, in particolare, il comma 9 del sopra citato art. 10, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101/2013 e registrato dalla Corte del conti in data 29 dicembre 2014, di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 di istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per le politiche di coesione;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2015, di organizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione;
Ravvisata, pertanto, la necessità di ampliare l'organico del NUVAP per far fronte ad aumentati fabbisogni di alte professionalità, come rappresentato dal Capo del dipartimento per le politiche di coesione, alle cui dipendenze il NUVAP è posto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 con il quale al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno è conferita la delega in materia di politiche di coesione territoriale;
Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 15 gennaio 2024.
Ampliamento dell'organico del NUVAP
1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2014 di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, le parole «Il NUVAP è costituito da non più di 30 componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il NUVAP è costituito da non più di 32 componenti».
2. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento delle politiche di coesione, in attuazione del presente provvedimento, adotta le opportune modifiche al proprio decreto del 27 marzo 2015, recante l'organizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP).
3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con le risorse già disponibili nel bilancio di previsione 2017 e nel bilancio triennale 2017-2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 181 «Spese per la retribuzione ai membri del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP)», centro di responsabilità 18, nei limiti delle dotazioni già assegnate.
Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 20 ottobre 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno
DE VINCENTI
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2326