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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 gennaio 2024

G.U.R.I. 21 giugno 2024, n. 144

Organizzazione del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC). 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878 recante «Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» e, in particolare, l'art. 3, comma 5, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, articolato in due unità operative, rispettivamente, per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 7, comma 6-quater, che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter, concernenti l'attribuzione degli incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure, «non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonchè degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'art. 5, comma 9, che vieta alle Pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'art. 50 che:

al comma 1, dispone la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui all' art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e l'attribuzione dell'esercizio delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

al comma 8, dispone che gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 (NUVEC) sono mantenuti fino alla data di cessazione dell'Agenzia per la coesione territoriale, fatti salvi gli incarichi conferiti ai componenti addetti allo svolgimento delle attività di controllo e di Autorità di audit;

al comma 10, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al NUVEC;

al comma 14, dispone che gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del NUVAP sono mantenuti fino alla data di cessazione dell'Agenzia per la coesione territoriale, fatti salvi quelli individuati dal comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare l'art. 22, comma 9-bis che modifica l'art. 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonchè in materia di immigrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, che ha adottato il codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 recante «Riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430», che ha istituito il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (NUVAP) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 2) e il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) presso l'Agenzia per la coesione territoriale (art. 1, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, di modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione», che ha istituito il Dipartimento per le politiche di coesione, ai sensi dell'art. 10 del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2015 recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 3, che ha modificato l'articolazione interna del citato Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 29 aprile 2016 recante la nuova organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione, e, in particolare, l'art. 2, comma 4, che dispone «alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (NUVAP) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2017 recante «Ampliamento organico del Nucleo di valutazione ed analisi della programmazione (NUVAP)» e, in particolare, l'art. 1, che, nel modificare l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, ha ampliato l'organico del NUVAP da trenta a trentadue componenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023 recante la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale, l'individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e la riorganizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023 che, nel sostituire l'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, attribuisce al medesimo Dipartimento la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e prevede che presso lo stesso opera il Nucleo per le politiche di coesione («NUPC»);

Visto il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 22 novembre 2023, recante organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, registrato dalla Corte dei conti il 29 novembre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, l'on. Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al predetto Ministro on. Raffaele Fitto è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante la delega di funzioni al predetto Ministro on. Raffaele Fitto, tra le quali la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, delle politiche di coesione territoriale e degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè in materia di PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Considerata la necessità di procedere, in attuazione dell'art. 50, comma 10, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 alla riorganizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione» (NUPC), nonchè al trasferimento a quest'ultimo delle funzioni e delle attività attribuite al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) di cui all'art. 1, comma 3, del citato medesimo del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 è ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione» (NUPC) e riorganizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Al NUPC sono trasferite, altresì, le funzioni e le attività attribuite al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014.

3. Il NUPC opera a supporto delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2

Attività del NUPC

1. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del supporto del NUPC per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale;

b) approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione e riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

c) monitoraggio, verifica e accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e degli interventi finanziati a valere sul Fondo sviluppo e coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative;

d) ideazione, impulso e attuazione di iniziative per migliorare le capacità di valutazione e di programmazione delle amministrazioni pubbliche, nonchè il coordinamento del Sistema nazionale di valutazione della politica regionale unitaria e le attività di raccordo della Rete dei Nuclei di valutazione e verifica;

e) supporto nei rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali in tema di valutazione e analisi statistica delle politiche di sviluppo territoriali anche in relazione alla partecipazione ai Comitati istituiti presso le organizzazioni internazionali;

f) analisi dei Conti pubblici territoriali (CPT) e delle attività della Rete dei nuclei regionali CPT e produzione dei conti consolidati regionali;

g) verifica di efficienza, efficacia e degli effetti socio-economici dei programmi di investimento finanziati con risorse pubbliche e conseguenti proposte di provvedimenti e supporto alla progettazione;

h) costruzione di strumenti per l'integrazione delle banche dati in materia di investimenti pubblici;

i) proposta delle iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione ed all'accelerazione della spesa;

l) predisposizione di metodologie e strumenti operativi destinati ai soggetti titolari di funzioni di attuazione degli investimenti pubblici, finalizzati ad analisi e previsioni della spesa;

m) analisi finalizzate al miglioramento dell'azione amministrativa da parte della Amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico nella realizzazione di investimenti;

n) monitoraggio sulle iniziative di accelerazione degli investimenti pubblici e iniziative di trasparenza sulle politiche di coesione;

o) diffusione del patrimonio di analisi, metodologie e documentazione derivante, dalle attività istituzionali del Nucleo;

p) attività di analisi, studio e ricerca sui temi delle politiche di sviluppo territoriale;

q) esperienza in materia di contabilità pubblica e diritto finanziario, anche con riferimento al sistema degli aiuti e agli altri strumenti finanziari di sostegno all'imprenditorialità;

r) esperienza anche consulenziale di carattere giuridico, economico e finanziario rispetto ai temi delle politiche di sviluppo.

2. Il Nucleo esercita altresì le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali 2014-2020 (PON Imprese e competitività 2014-2020; PON Iniziativa PMI 2014-2020; PON Ricerca e innovazione 2014-2020; PON Legalità 2014-2020; PON Cultura e sviluppo 2014-2020; PON Infrastrutture e reti 2014-2020) cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea. Inoltre, svolge verifiche di sistema e attività di controllo, anche a campione, sugli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Art. 3

Composizione del NUPC

1. Il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un numero massimo di quaranta componenti, ivi compresi i componenti di cui ai commi 7 e 8.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, i componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, nel rispetto della parità di genere.

3. I componenti del Nucleo sono scelti tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nei settori delle attività del Nucleo così come declinate all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, l'incarico di componente NUPC (di seguito, anche «incarico») è conferito, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha durata triennale, è rinnovabile una sola volta e, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, è incompatibile, nei limiti di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto, con lo svolgimento di altra attività.

5. L'incarico non può essere conferito a soggetti lavoratori privati o pubblici, già collocati in quiescenza. In caso di collocamento in quiescenza durante lo svolgimento dell'incarico, è consentita la prosecuzione a titolo gratuito dell'incarico, salvo rinuncia, per un periodo non superiore ad un anno dal collocamento in quiescenza ovvero fino alla sua naturale scadenza, se anteriore.

6. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente di una pubblica amministrazione, lo stesso è collocato per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

7. Nell'ambito della dotazione complessiva di cui al comma 1, possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, esclusivamente a persone estranee alla pubblica amministrazione.

8. Nell'ambito della dotazione complessiva di cui al comma 1, possono essere destinati fino ad un massimo di sei posti a dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ove nominati, detti dirigenti mantengono il posto in ruolo e conservano il trattamento economico in godimento a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compreso il trattamento fisso, variabile e accessorio. Detti dirigenti trasmettono, con cadenza semestrale, al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud una relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento.

Art. 4

Svolgimento dell'incarico di componente NUPC

1. All'atto del conferimento dell'incarico di componente NUPC, tutti i componenti devono rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del Nucleo, impegnandosi inoltre a non porre in essere nel corso della durata dell'incarico alcuna condotta che possa dar luogo a conflitti di interesse e/o a cause di incompatibilità. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse costituisce causa di decadenza dal medesimo.

2. I membri del NUPC devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti e affini entro il quinto grado, abbiano interesse.

3. I membri del NUPC, ad eccezione di quelli nominati ai sensi dell'art. 3, comma 7, non possono assumere incarichi o consulenze da chiunque conferiti e a qualunque titolo retribuiti, salve le attività di docenza e formazione previamente comunicate al Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. E' in ogni caso vietata l'assunzione di incarichi che possano porre i componenti del NUPC in situazioni di conflitto di interesse.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi da 2 e 3 determina la decadenza dall'incarico.

5. Agli incarichi dei componenti del NUPC non si applicano le disposizioni di cui all'art. 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5

Organizzazione e funzionamento del NUPC

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud è definita, sulla base delle attività di cui all'art. 2, l'organizzazione del NUPC per aree di attività, in ogni caso in numero non superiore a 4, e l'assegnazione tra dette aree dei componenti del NUPC.

2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud può essere nominato, tra i componenti del NUPC appartenenti alla fascia professionale A di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, il coordinatore del NUPC. L'incarico di coordinatore ha una durata massima di tre anni e, comunque, non eccedente l'incarico di componente NUPC. L'incarico di coordinatore non può essere conferito ai componenti del NUPC nominati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del presente decreto.

3. Con cadenza mensile, ciascun componente NUPC, ai fini della corresponsione del trattamento economico come determinato ai sensi del successivo art. 6, presenta al Capo del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, per il tramite del coordinatore del Nucleo ove nominato, una relazione sull'attività svolta.

Art. 6

Trattamento economico

1. Fermo quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonchè dall'art. 3, commi 7 e 8, del presente decreto, ai componenti NUPC è riconosciuto un trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

2. Ai fini della determinazione del trattamento economico di cui al comma 1, i componenti NUPC sono suddivisi in quattro fasce professionali individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) Incarico di Fascia A: almeno dieci anni di esperienza nell'ambito di una o più attività di competenza del Nucleo;

b) Incarico di Fascia B: almeno otto anni di esperienza nell'ambito di una o più attività di competenza del Nucleo;

c) Incarico di Fascia C: almeno sei anni di esperienza nell'ambito di una o più attività di competenza del Nucleo;

d) Incarico di Fascia D: almeno quattro anni di esperienza nell'ambito di una o più attività di competenza del Nucleo.

3. Alle fasce professionali di cui al comma 2 sono associate i seguenti trattamenti economici annui lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, e corrisposti in dodici mensilità:

a) Incarico di Fascia A: euro centoquindicimila;

b) Incarico di Fascia B: euro novantacinquemila;

c) Incarico di Fascia C: euro ottantacinquemila;

d) Incarico di Fascia D: euro cinquantamila.

4. Al coordinatore del Nucleo, ove nominato, è riconosciuta, in aggiunta al trattamento economico di Fascia A, un'indennità pari a venticinquemila euro annui lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

5. Il decreto di nomina contiene l'indicazione del trattamento economico riconosciuto e determinato secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3.

6. Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ai componenti del Nucleo appartenenti ad una pubblica amministrazione è riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri un emolumento accessorio corrispondente alla differenza, ove esistente, tra il trattamento economico corrisposto dall'amministrazione di appartenenza ai sensi del predetto art. 9, comma 5-ter, e quello determinato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Ove dirigenti, il suddetto emolumento accessorio integra, per la parte eccedente, il trattamento economico in godimento, comprensivo della retribuzione di posizione variabile, e sostituisce la retribuzione di risultato.

7. Ai componenti nominati di cui all'art. 3, comma 7, è riconosciuto un trattamento economico annuo lordo, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, pari ad euro cinquantamila, da corrispondere in dodici mensilità.

8. All'onere derivante dai compensi per i componenti del Nucleo, diversi da quelli nominati ai sensi dell'art. 3, comma 8, del presente articolo, si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrate con le risorse finanziarie trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2023 fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Incarichi in corso

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, gli incarichi dei componenti del NUVEC, addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, cessano alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi dei componenti del NUPC dedicati alla medesima attività, ovvero alla loro naturale conclusione se anteriore.

2. Ai sensi dell'art. 50, comma 14, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sono fatti salvi fino alla loro naturale scadenza gli incarichi in corso già conferiti nell'ambito del contingente di posti di cui all'art. 3, comma 8.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. A decorrere dalla data del presente provvedimento sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2017.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 gennaio 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 459