
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DECRETO 13 dicembre 2017
G.U.R.S. 2 febbraio 2018, n. 6
Riparto delle risorse di parte corrente ai comuni per l'anno 2017 ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i..
L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni", come modificato con decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017- 2019;
Vista la delibera n. 187 del 15 maggio 2017, con la quale la Giunta regionale ha approvato il relativo Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;
Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale, tra l'altro, a seguito delle modifiche apportate con il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, sono stati determinati in 340.000.000,00 euro i trasferimenti di parte corrente in favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2017;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, con il quale, per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., tutti i riferimenti di legge al previgente fondo perequativo sono da intendere riferiti all'assegnazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i;
Viste le norme di seguito specificate che prevedono le riserve sotto indicate, a valere sulla richiamata assegnazione per l'anno 2017:
- comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2016, che riserva 10.000.000,00 di euro al riequilibrio delle assegnazioni regionali pro-capite di parte corrente;
- comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2016, che riserva 6.000.000,00 di euro alle Isole minori per il trasporto dei rifiuti via mare;
- comma 8 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2016, che riserva 800.000,00 euro al comune di Lipari per la proroga progetto di utilizzo ex lavoratori PUMEX;
- comma 9 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2016 e s.m.i., che riserva la somma di 983.333,34 euro quale contributo destinato a far fronte ad emergenze finanziarie comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario dal 2011 al 2016 in ragione del costo di ogni dipendente che risulti in soprannumero;
- comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 e s.m.i. prevede una riserva di 250.000,00 euro quali risorse destinate ad evitare la collocazione in disponibilità del personale dei comuni in stato di dissesto finanziario;
- commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 riserva 800.000,00 euro quali risorse da destinare ai comuni in stato di dissesto;
- comma 11 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016, che riserva la somma di 150.000,00 euro contributo all'ANCI Sicilia per favorire il processo di integrazione con l'URPS;
- comma 4, lett. b), dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2017 che riserva la somma di 6.000.000,00 di euro quali risorse da destinare ad interventi di protezione civile;
- comma 10 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2017, che riserva la somma di 1.000.000,00 di euro quali risorse destinate alle finalità della legge regionale n. 61/1981 (interventi per Ragusa-Ibla);
- commi 11 e 12 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2017, che riservano la somma di 1.700.000,00 di euro quali risorse destinate al Fondo unico per interventi di protezione civile;
- comma 15 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2017, che riserva la somma di 800.000,00 euro quali risorse destinate alla compartecipazione regionale ai contributi statali in favore dell'associazionismo comunale;
- comma 14 dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2017, che riserva la somma di 2.500.000,00 di euro quali risorse destinate alle finalità della legge regionale n. 24/1973 (contributo alle spese di trasporto agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori);
- comma 4, lett. b), dell'art. 1 della legge regionale n. 8/2017, che riserva la somma di 500.000,00 euro quali risorse destinate alle finalità del comma 13 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2016 (contributo in favore dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo per alluvione autunno 2015);
- commi 3 e 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 8/2017, che riservano la somma di 300.000,00 euro quali risorse destinate alla copertura degli oneri per la proroga dei contratti a tempo determinato ai sensi del comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016;
- comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2017, che riserva la somma di 1.100.000,00 euro quali risorse destinate all'applicazione per l'anno 2017 delle disposizioni del comma 7ter dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;
- l'art. 10 della legge regionale n. 15/2017, che riserva la somma di 500.000,00 euro quali risorse destinate alla copertura integrale spesa per i precari dei comuni in dissesto per l'anno 2016;
- comma 6, art. 4, legge regionale n. 16/2017, che riserva la somma di 1.000.000,00 di euro quali risorse destinate alla concessione di anticipazioni ai comuni per far fronte ad emergenze nel settore idrico;
Visto il comma 15 del citato art. 7 della legge regionale n. 3/2016 - come modificato, in ultimo, dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 27/2017 [N.d.R. recte: legge regionale n. 27/2016] - che prescrive ai fini del riparto che ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni dell'art. 156, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, sia garantita un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015;
Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità";
Visto il comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che prevede che il 10 per cento delle assegnazioni regionali di parte corrente in favore dei comuni autorizzate dalla richiamata lett. a) del comma 1 del medesimo articolo 1 siano destinate all'assistenza dei disabili gravi;
Vista la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016, che prevede che la Regione garantisce la copertura della quota complementare - rispetto all'assegnazione a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. e già a carico degli enti utilizzatori, alla data del 31 dicembre 2015 - mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;
Visto il comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/2016 che, in particolare, prevede che la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014;
Considerato che, al netto delle destinazioni di legge sopra richiamate, le assegnazioni ai comuni siciliani per l'anno 2017, di cui al comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., risultano complessivamente pari a 305.616.666,66 euro;
Visto il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2017, che ha ridotto, per l'anno 2017, le assegnazioni di cui all'art.6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. dell'importo di 22.750.000,00 euro, nelle more della definizione della cessione al Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana le quote del Fondo di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17/2004;
Considerato, pertanto che, in attuazione del sopra citato comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/2017, le somme effettivamente disponibili da assegnare ai comuni per l'anno 2017 sono pari a 282.866.666,66 euro;
Considerato che l'art. 6, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dispone che le assegnazioni annuali ai comuni disciplinate dallo stesso articolo 6 sono erogate in quattro trimestralità posticipate, l'ultima delle quali è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, e che l'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto di tali disposizioni in materia di erogazione;
Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo, si deve tenere conto dei seguenti criteri:
a) base imponibile IRPEF;
b) dimensione demografica;
c) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento ed in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo rilevazioni ISTAT all'1 gennaio 2016, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015;
d) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;
e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:
- il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;
- la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;
f) capacità di riscossione;
g) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente;
Considerato che il riparto oggetto del presente decreto rispetta i seguenti vincoli previsti dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. e dal comma 15 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i:
- limitare le variazioni significative in aumento o in diminuzione rispetto alle assegnazioni del triennio precedente;
- garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo rilevazioni ISTAT all'1 gennaio 2016 - in conformità alle disposizioni dell'art. 156, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 - un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015, pari a 121.257.151,39 euro;
Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, il riparto delle risorse previste dal comma 1 dell'art. 6 della medesima legge regionale è stato sottoposto alle valutazioni della Conferenza Regione-autonomie locali, in data 11 dicembre 2017;
Visto il documento di sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-autonomie locali nella richiamata seduta, trasmesso con nota prot. n. 19502 del 12 dicembre 2017;
Considerato che, in relazione al riparto dei trasferimenti correnti destinati ai comuni per l'anno 2017 dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., in assenza della completa disponibilità delle risorse, le rappresentanze degli Enti locali hanno ritenuto di astenersi dall'esprimere il parere e, pertanto, l'Amministrazione procederà al riparto ed al successivo impegno delle risorse disponibili, secondo l'ipotesi formulata dal Dipartimento regionale delle autonomie locali con nota prot. n. 19187 del 5 dicembre 2017 e sottoposta alle valutazioni della Conferenza Regione-autonomie locali nella richiamata seduta dell'11 dicembre 2017;
Vista la nota prot. n. 19567 del 12 dicembre 2017 del Dipartimento regionale delle autonomie locali, concernente il rapporto finale sull'attività svolta in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie in argomento;
Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di dovere provvedere, come risulta dall'allegato prospetto facente parte integrante del presente decreto (colonna "F"), al riparto delle risorse in atto disponibili, ammontanti a complessivi 282.866.666,66 euro, da destinare ai comuni per l'anno 2017, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i;
Per quanto sopra esposto;
Decretano:
E' approvato il riparto delle risorse destinate ai comuni dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i, ed effettivamente disponibili, pari a complessivi 282.866.666,66 euro, come specificato nella colonna "F" dell'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto.
In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai comuni assegnatari di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite, al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza, con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità.
In ottemperanza a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è fatto obbligo, altresì, ai comuni assegnatari di spendere almeno il 10 per cento delle somme loro trasferite, al netto della quota complementare di rispettiva pertinenza, siano destinate all'assistenza dei disabili gravi.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 dicembre 2017.
GRASSO
ARMAO