
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CIRCOLARE 8 febbraio 2017
Modifiche ed integrazioni alla Circolare n. 37 del 14.12.2016.
Ad integrazione di quanto definito con la circolare n. 37 del 14/12/2016, relativamente alle linee guida riguardanti l'invio della documentazione prevista dai requisiti tecnici (A1-A9) e corrispondente alla tipologia e macrotipologia richiesta dagli Enti, ed a seguito di quanto esposto e concordato in sede di Tavolo tecnico del 19 gennaio u.s., alla presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale e del Dipartimento Regionale Tecnico, si delineano i seguenti inserimenti per i requisiti A1-A7.
Riguardo alle categorie catastali, ad integrazione delle categorie già individuate A10 e B5, vengono riconsiderate ammissibili le seguenti categorie catastali:
1. dalla B/1 alla B/5 - la categoria B/6 viene riconsiderata ammissibile esclusivamente per la tipologia "accademie che non hanno sede in edifici della categoria N9";
2. la C/1 e la C/3;
3. la D/3 esclusivamente per attività autofinanziate.
Per la categoria B vengono riconsiderati e rientranti un gruppo di immobili già utilizzati, perchè adatti ai fini dell'attività di formazione professionale (collegi e convitti, prigioni, riformatori, IPAB e oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto), e che rientrano nella succitata categoria sulla base della loro peculiarità immobiliare o sulla destinazione d'uso, effettiva, nel tempo.
Riguardo agli immobili appartenenti alla categoria C vengono riconsiderati i negozi e le botteghe, quali botteghe di mestieri e di addestramento professionale, così come i laboratori artigianali che possono essere utilizzati per le attività didattiche e per l'avvicendamento scuola-lavoro.
Pertanto, in virtù di quanto appena esposto, in fase di istruttoria, saranno, dunque, valutate positivamente le locazioni di immobili di categorie diverse dalla categorie A/10 e B/5.
In relazione al requisito A6 al punto Tipologia di evidenza si precisa che la documentazione, riguardante la visura catastale o la documentazione di accatastamento e il certificato di agibilità ove presente, dovrà essere supportata da una dichiarazione, resa da tecnico professionista abilitato all'esercizio della professione, che attesti la conformità alla destinazione d'uso delle sedi (direzionale - erogazione permanente o occasionale) secondo le vigenti normative di settore (rif.: art. 23-ter e art. 24 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 come modificato dal decreto legislativo n. 222 del 25/11/2016).
Per tutto quanto non espressamente inserito, nella presente integrazione, si rimanda a quanto stabilito con le linee guida, di cui alla Circolare n. 37 del 14/12/2016, quale esatto indirizzo interpretativo delle procedure di richiesta di Accreditamento ed al regolamento approvato con D.P.R. n. 25 del 1 ottobre 2015.
L'Assessore
BRUNO MARZIANO