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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2018

G.U.R.S. 9 febbraio 2018, n. 7

Individuazione dei requisiti per l'attivazione dei centri specializzati e delle strutture non specializzate che erogano Interventi assistiti con gli animali (IAA). Procedura per l'iscrizione nell'elenco regionale e disposizioni concernenti l'attivazione di corsi di formazione secondo le Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA).

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la "Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia" conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo ";

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 di "Attuazione della direttiva n. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";

Visto l'Accordo del 6 febbraio 2003 Rep. Atti n. 1618/Csr tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, relativa a "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7, con il quale è stato approvato il "Regolamento esecutivo dell'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 «Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo»";

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, concernenti, rispettivamente, "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" e la "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equini";

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 60/Csr del 25 marzo 2015 sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)";

Visto il proprio decreto 23 marzo 2016, n. 473, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 16 del 15 aprile 2016, di "Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni rep. Atti n. 60/C.S.R. del 25 marzo 2015, concernente «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)»";

Vista la nota prot. n. 68971 in data 26 agosto 2016, concernente "Istruzioni transitorie per la conduzione in ambito regionale di talune attività connesse con l'applicazione delle Linee guida nazionali sugli interventi assistiti con gli animali";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 6463 del 30 ottobre 2017 di conferimento dell'incarico ad interim di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 25415 del 7 novembre 2017, concernente "Vademecum corsi di formazione IAA";

Vista la legge 20 novembre 2017, n. 167, contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" e, in particolare, l'articolo 13, concernente "Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento UE 2016/429 e al regolamento UE 2015/262";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1^/S.G. in data 29 novembre 2017, di "Costituzione del Governo della Regione siciliana";

Considerato che, come richiamato dal sopra citato Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015, gli animali domestici svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e che numerose sono le evidenze scientifiche che ne dimostrano l'efficacia;

Considerato, altresì, che - secondo lo stesso Accordo - "gli interventi assistiti con gli animali, da non intendersi al momento rientranti nei LEA, coinvolgendo soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con disabilità, in disagio o marginalità sociale, devono essere improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali";

Considerato che il decreto assessoriale 23 marzo 2016, n. 473 ha rinviato ad un successivo provvedimento l'emanazione delle disposizioni attuative concernenti, in particolare, l'istituzione di un elenco regionale pubblico per l'iscrizione a) dei Centri specializzati, delle strutture pubbliche e private non specializzate che operano nel settore degli IAA; b) delle figure professionali sanitarie e non e degli operatori attivi in ambito IAA e c) dei soggetti erogatori della formazione;

Rilevata la necessità di dovere individuare procedure standardizzate di valutazione e apposite check-list ai fini del rilascio del nulla osta previsto dalle linee guida nazionali ai centri specializzati in Terapie assistite con gli animali ed educazione assistita con gli animali (TAA/EAA) e alle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA;

Rilevata, altresì, la necessità di dovere uniformare il modello di presentazione della istanza di nulla osta da parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco regionale dei centri specializzati e delle strutture non specializzate in ambito TAA/EAA e il modello di certificazione da emettere a cura del servizio medico veterinario e del servizio di igiene degli ambienti di vita della autorità competente (nulla osta);

Ritenuto di dovere soprassedere - al momento - all'accreditamento, al riconoscimento e all'iscrizione in un apposito elenco regionale degli enti che erogano formazione in ambito IAA prevedendo, piuttosto, una procedura autorizzativa dei singoli corsi da parte del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico previa valutazione della conformità alle linee guida nazionali e dell'expertise curriculare dell'ente proponente e dei docenti da esperire, eventualmente, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per gli IAA e/o con l'Istituto superiore di sanità e/o con il Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università degli studi di Messina;

Ritenuto, ancora, di dovere istituire presso il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico il nodo regionale del portale della Digital Pet per la gestione di un elenco pubblico dei soggetti formati nell'ambito dei corsi autorizzati dallo stesso Dipartimento e, in via sperimentale, di un elenco degli animali impiegati in ambito regionale in Interventi assistiti con gli animali;

Ritenuto di dovere prevedere, infine, che le disposizioni di cui al presente decreto non debbano comportare nuovi ulteriori costi a carico del bilancio della Regione;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto riportato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, ai fini di una armonica e uniforme applicazione nel territorio della Regione siciliana, è approvato il documento allegato concernente "Procedure di valutazione per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati in Terapie assistite con gli animali/educazione assistita con gli animali TAA/EAA e alle strutture non specializzate che erogano Terapie assistite con gli animali/educazione assistita con gli animali TAA/EAA". L'allegato si completa con:

- lo schema di istanza ai fini del nulla osta per i centri specializzati e per le strutture non specializzate;

- le check-list per la verifica dei requisiti dei centri specializzati e delle strutture non specializzate;

- il modello di nulla osta da rilasciarsi a cura del Dipartimento di prevenzione veterinaria e del servizio di igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione medico della competente Azienda sanitaria provinciale.

Art. 2

1. Presso il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è istituto l'elenco regionale, collegato al portale nazionale della Digital Pet, dei centri specializzati in TAA/EAA e delle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA operanti in Sicilia.

2. I titolari dei centri specializzati e delle strutture non specializzate di cui al precedente comma interessati alla iscrizione nell'elenco regionale inoltrano al Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio istanza di nulla osta utilizzando il modello A1 annesso all'allegato.

3. Acquisita l'istanza il Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio verifica, congiuntamente al servizio di igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione medica, la regolarità della documentazione prodotta richiedendo, se necessario, eventuali chiarimenti o integrazioni.

4. Il Dipartimento di prevenzione veterinaria della Azienda sanitaria provinciale competente per territorio è tenuto ad acquisire la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

5. Entro trenta giorni dalla acquisizione dell'istanza o delle eventuali integrazioni documentali, il Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio effettua, congiuntamente al servizio di igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione medica, uno o più sopralluoghi allo scopo di verificare la conformità del centro specializzato o della struttura non specializzata ai requisiti previsti dalle linee guida nazionali.

6. Il sopralluogo viene effettuato con l'ausilio delle check-list di cui al modello A2 annesso all'allegato.

7. Verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida nazionali, il Dipartimento di prevenzione veterinaria che ha effettuato il sopralluogo redige, congiuntamente al servizio di igiene degli ambienti di vita del Dipartimento di prevenzione medica, il nulla osta sullo schema conforme al modello A3 annesso all'allegato inviandone copia corredata dell'elaborato planimetrico al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che al più presto e comunque entro trenta giorni dalla ricezione provvede ad iscrivere il centro specializzato o la struttura non specializzata nell'apposito elenco di cui al precedente comma 1 collegato al portale nazionale della Digital Pet.

8. Nei casi in cui il servizio medico veterinario e/o il servizio medico di igiene degli ambienti di vita che hanno effettuato il sopralluogo o il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che riceve il nulla osta e la planimetria dovessero ravvisare la necessità di adeguamenti e/o di integrazioni, gli stessi provvedono a notificare le prescrizioni e/o le richieste di integrazioni. Qualora queste non dovessero pervenire entro quattro mesi dalla notifica la richiesta è da intendersi definitivamente respinta e archiviata. 

9. Acquisito il nulla osta di cui al comma 7 con le eventuali integrazioni di cui al comma 8 il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico iscrive attraverso il portale nazionale della Digital Pet il centro specializzato o la struttura non specializzata nell'apposito elenco di cui al comma 1.

10. I titolari dei centri specializzati in TAA/EAA e delle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA sono obbligati:

- a comunicare al Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio e al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, tramite il portale nazionale della Digital Pet, l'avvio dei progetti accludendo una relazione del medico veterinario e del medico componenti l'equipe multidisciplinare;

- a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Dipartimento di prevenzione veterinaria dell'Azienda sanitaria provinciale competente per territorio, al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e al Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali, tramite il portale nazionale della Digital Pet, l'elenco dei progetti attivati nell'anno con una sintetica descrizione dello svolgimento, dell'utenza coinvolta e dei risultati raggiunti.

Art. 3

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto assessoriale n. 473 del 23 marzo 2016 è così sostituito: "L'attivazione dei corsi di formazione previsti dal corrispondente capitolo delle linee guida nazionali è subordinata all'acquisizione di una autorizzazione da richiedere di volta in volta per l'avvio dei singoli corsi al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico accludendo il curriculum dell'ente, sia esso pubblico o privato, che propone il corso, il programma del corso e i curricula dei docenti".

2. Ai fini dell' ottenimento dell'autorizzazione a potere effettuare singoli corsi di formazione in conformità con quanto previsto dalle linee guida nazionali e dal vademecum ministeriale sui corsi di formazione IAA, l'ente interessato trasmette al Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico apposita istanza corredata dal programma del corso, dal curriculum dell'ente integrato da una relazione che ne descriva l'organizzazione ed il possesso di strutture didattiche confacenti. All'istanza deve essere accluso anche il curriculum dei docenti chiamati a svolgere il corso. Il programma del corso deve comunque conformarsi alle indicazioni ministeriali con l'inserimento dei corrispondenti docenti qualificati per ciascuna delle aree scientifico disciplinari secondo quanto stabilito dal vademecum sui corsi di formazione IAA.

3. Acquisita l'istanza di cui al comma precedente il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico provvede a verificare la conformità del corso alle linee guida nazionali e a valutare l'expertise curriculare dell'ente proponente e dei docenti.

4. Per le verifiche e le valutazioni di cui al comma precedente il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico si avvale, se ritenuto necessario, della collaborazione congiunta o disgiunta del Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali, dell'Istituto superiore di sanità e del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università degli studi di Messina.

Art. 4

1. Presso il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è istituito l'elenco pubblico, collegato al portale nazionale della Digital Pet, consultabile attraverso il portale dello stesso Dipartimento:

- dei centri specializzati in TAA/EAA;

- delle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA;

- dei corsi di formazione autorizzati ai sensi delle linee guida nazionali;

- dei soggetti formati nell'ambito dei corsi di formazione autorizzati ai sensi delle linee guida nazionali.

2. Presso lo stesso Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è istituito in via sperimentale l'elenco, per specie, degli animali impiegati in attività di Terapia assistita con gli animali ed educazione assistita con gli animali nel caso di animali iscritti ad una delle anagrafiche istituite ai sensi della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e, sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, ai sensi dei decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 novembre 2011 [N.d.R. recte: 26 settembre 2011]. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dovranno essere riportate, almeno, le informazioni concernenti la specie, il proprietario e l'identificativo individuale elettronico dell'animale.

Art. 5

1. Dall'effettuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le attività e gli adempimenti previsti sono realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili presso il Servizio sanitario regionale ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

1. Il presente decreto viene trasmesso ai Dipartimenti di prevenzione veterinaria e ai Dipartimenti di prevenzione medica delle Aziende sanitarie provinciali della Regione, al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali, all'Istituto superiore di sanità e al Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università degli studi di Messina. Viene altresì trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e al gestore del sito web di questo Assessorato.

Palermo, 23 gennaio 2018.

RAZZA