
LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2018, n. 2
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 16 febbraio 2018, n. 8
Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Grammichele e Mineo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, preso atto dell'esito positivo del referendum, quale momento costituzionalmente garantito a che la popolazione interessata si esprima al riguardo, autorizzato con il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 32 del 13 aprile 2012 e svoltosi in data 22 luglio 2012, si provvede, con la presente legge, ad approvare la variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3.
Nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo
1. E' approvata la variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo, i cui confini sono variati e rettificati secondo le indicazioni del progetto approvato dal consiglio comunale di Grammichele con la deliberazione n. 35 del 20 luglio 2011 e dal consiglio comunale di Mineo con la deliberazione n. 41 del 3 ottobre 2011, stante la positiva conclusione del procedimento previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto presidenziale n. 8 del 24 marzo 2003.
2. Il territorio dei comuni di Grammichele e Mineo è variato e rettificato nei confini secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale in base al quale i fogli di mappa n. 146 (intero) e n. 147 (in porzione: particelle del foglio nn. 52 - 59 - 68 - 60 - 53 - 54 - 61 - 16 - 110 - 11 - 103 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 33 - 87 - 94 - 88 - 99 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109) si distaccano dal comune di Mineo e si aggregano al comune di Grammichele.
Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari
1. Alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 febbraio 2018.
MUSUMECI
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica: GRASSO