Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2018, n. 2

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 16 febbraio 2018, n. 8

Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Grammichele e Mineo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, preso atto dell'esito positivo del referendum, quale momento costituzionalmente garantito a che la popolazione interessata si esprima al riguardo, autorizzato con il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 32 del 13 aprile 2012 e svoltosi in data 22 luglio 2012, si provvede, con la presente legge, ad approvare la variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3.

Art. 2

Nuova delimitazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo

1. E' approvata la variazione territoriale fra i comuni di Grammichele e Mineo, i cui confini sono variati e rettificati secondo le indicazioni del progetto approvato dal consiglio comunale di Grammichele con la deliberazione n. 35 del 20 luglio 2011 e dal consiglio comunale di Mineo con la deliberazione n. 41 del 3 ottobre 2011, stante la positiva conclusione del procedimento previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto presidenziale n. 8 del 24 marzo 2003.

2. Il territorio dei comuni di Grammichele e Mineo è variato e rettificato nei confini secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale in base al quale i fogli di mappa n. 146 (intero) e n. 147 (in porzione: particelle del foglio nn. 52 - 59 - 68 - 60 - 53 - 54 - 61 - 16 - 110 - 11 - 103 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 33 - 87 - 94 - 88 - 99 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109) si distaccano dal comune di Mineo e si aggregano al comune di Grammichele.

Art. 3

Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari

1. Alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 febbraio 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica: GRASSO