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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 29 gennaio 2018

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 23 febbraio 2018, n. 9

Recepimento dell'Intesa Stato-Regioni, Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, recante "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE nn. 882/2004 e 854/2004".

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le s.m.i.;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le s.m.i.;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i;

Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene per gli alimenti di origine animale e le s.m.i;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'art. 4, comma 2, che sancisce che l'autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti previsti dai regolamenti sopramenzionati;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale, in particolare l'art. 8, concernente le relative procedure di controllo e verifica, nonché l'art. 54 sulle azioni in caso di non conformità;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007, che all'articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.D.G. n. 1094/11 del 14 giugno 2011, che recepisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" (Rep. Atti n. 59/CSR del 29 aprile 2010);

Vista l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE nn. 882/2004 e 854/2004", Rep. atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016;

Considerato necessario, per quanto disposto dalla normativa citata in premessa e dai conseguenti obblighi derivanti ai fini della sua attuazione, adottare comportamenti uniformi su tutto il territorio regionale per migliorare i controlli ufficiali;

Ritenuto di dover recepire e dare attuazione all'Intesa sopra citata;

Decreta:

Art. 1

Ai fini di una uniforme ed univoca applicazione nel territorio regionale, è recepita ed adottata l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE nn. 882/2004 e 854/2004", Rep. atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, costituita dall'Allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

Sarà cura delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia dare esecuzione al presente provvedimento.

Art. 3

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e successivamente pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato della salute.

Palermo, 29 gennaio 2018.

RAZZA