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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 marzo 2018

G.U.R.S. 13 aprile 2018, n. 17

Impianti a rischio di incidente rilevante (RIR) - Piano regionale delle ispezioni, ex art. 27, comma 3, del D.Lgs. 16 giugno 2015, n. 105 [N.d.R. recte: D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105]. Informazione al pubblico e partecipazione al processo decisionale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il D.P.Reg. n. 708 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente al dott. Giuseppe Battaglia, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 59 del 13 febbraio 2018;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.";

Vista la deliberazione di Giunta n. 187 del 15 maggio 2017 "Legge di stabilità regionale 2017 e bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Allegato 4/1 § 9.2 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 517 del 23 dicembre 2017 "Approvazione disegno di legge: Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 2018;

Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.;

Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con le sostanze pericolose (Seveso ter);

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

Visto il D.D.G. del Dipartimento regionale bilancio e tesoro n. 1067 del 13 giugno 2017, con il quale è stato istituito, nella rubrica del Dipartimento regionale dell'ambiente, il capitolo 7496 "Proventi derivanti da servizi ispettivi e di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in attuazione della direttiva 2012/18/UE";

Vista la nota prot. 5178/Gab/12 del 20 settembre 2017, con la quale l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha emanato la "Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione delle attività afferenti al Dipartimento regionale dell'ambiente, al Dipartimento regionale dell'urbanistica e ad A.R.P.A. Sicilia";

Vista la nota prot. 66862 del 26 settembre 2017, con la quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente ha invitato il servizio 2 - Pianificazione e programmazione ambientale ad attivare e adottare le disposizioni di cui alla superiore direttiva assessoriale;

Considerato che l'art. 3 del D. Lgs. n. 105/2015 suddivide gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante in due categorie, "soglia superiore" e "soglia inferiore", per le quali i controlli sono rispettivamente di competenza statale e regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello stesso decreto;

Considerato che l'art. 7 del D.Lgs. n. 105/2015, con riferimento agli stabilimenti di "soglia inferiore", attribuisce alle Regioni, o ad altri soggetti da esse designati, il compito di:

- predisporre ed adottare il Piano Regionale delle ispezioni;

- svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie nell'ambito di una programmazione annuale;

- adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti delle ispezioni;

- disciplinare le modalità contabili relative al versamento delle tariffe per le ispezioni di competenza regionale;

Considerato che, secondo l'art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015 "le regioni predispongono piani regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi territori" (comma 3), e inoltre "predispongono ogni anno, per quanto di rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le varie tipologie di stabilimenti" (comma 4);

Ritenuto che sia necessario, ai fini del coordinamento delle attività ispettive previste dall'art. 27, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 105/2015, sottoscrivere un apposito Accordo di programma con le altre amministrazioni interessate (Arpa, INAIL e Comando regionale Vigili del fuoco);

Ritenuto, inoltre, che sia necessario, in analogia con quanto avviene a livello nazionale, nominare per ogni impianto da sottoporre a ispezione una commissione composta da personale qualificato, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato H, punto 5 "Criteri per l'effettuazione delle ispezioni" del D.Lgs. n. 105/2015, in linea con quanto concordato nell'Accordo di Programma di cui al punto precedente;

Ritenuto che, nelle more della disciplina delle modalità contabili per il versamento delle tariffe di competenza regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), e dell'art. 30 del D.Lgs. n. 105/2015, è possibile applicare il tariffario riportato nell'Allegato I al D.Lgs. n. 105/2015;

Ritenuto di dovere predisporre e approvare il Piano regionale delle ispezioni ex art. 27, comma 3, del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, per gli stabilimenti di "soglia inferiore" soggetti al controllo del pericolo di incidenti rilevanti, al fine di svolgere in modo corretto e con continuità l'attività ispettiva presso gli impianti a rischio dislocati nella Regione siciliana;

Preso atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale;

Decreta:

Art. 1

Piano regionale delle ispezioni

1. E' approvato il Piano regionale delle ispezioni, di cui all'Allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, predisposto ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 26 giugno 2015, n. 105 [N.d.R. recte: D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105], per gli impianti a Rischio di incidente rilevante (RIR) di "soglia inferiore".

2. Nel Piano di cui al comma 1 è compreso il Programma triennale delle ispezioni 2018-2020, riportante l'elenco degli stabilimenti di soglia inferiore oggetto di ispezione, in conformità ai criteri definiti dalla normativa di settore richiamata nelle premesse ed alle caratteristiche intrinseche degli impianti.

3. Al di fuori del Programma delle ispezioni potranno essere disposte delle ispezioni "straordinarie", con oneri a carico dei gestori, allo scopo di indagare con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti", nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 105/2015.

Art. 2

Ispezioni e Accordo di programma

1. Ai fini del coordinamento delle attività ispettive previste dall'art. 27, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 105/2015, sarà sottoscritto un apposito Accordo di programma tra il Dipartimento regionale dell'ambiente e le altre amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 105/2015.

2. Con successivo decreto verrà nominata, per ogni impianto da sottoporre a ispezione, una commissione composta da personale qualificato, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato H del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, punto 5 "Criteri per l'effettuazione delle ispezioni", che opererà secondo quanto concordato nell'Accordo di programma di cui al comma precedente.

Art. 3

Oneri istruttori

1. Nelle more della regolamentazione delle modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 105/2015, per il pagamento degli oneri a carico dei gestori saranno applicate le tariffe stabilite dall'Allegato I del D.Lgs. n. 105/2015.

2. Il gestore dello stabilimento sottoposto a ispezione, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'ispezione, è onerato al versamento della tariffa corrispondente, sul capitolo in entrata n. 7496 "Proventi derivanti da servizi ispettivi e di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose in attuazione della direttiva 2012/18/UE". L'originale della quietanza di pagamento, o l'evidenza informatica attestante l'avvenuto versamento, dovrà essere trasmessa a questo Dipartimento.

Art. 4

Informazioni al pubblico e accesso all'informazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 105/2015, le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione dello stesso D.Lgs. n. 105/2015, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. Le informazioni detenute dalle autorità competenti in applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 sono messe a disposizione del pubblico che ne faccia richiesta, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

3. La divulgazione delle informazioni previste dal D.Lgs. n. 105/2015 può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

4. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 105/2015 da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.

5. Il comune ove è localizzato lo stabilimento RIR mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 105/2015, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n. 105/2015. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 105/2015.

6. Le informazioni di cui al comma 5, comprensive di informazioni chiare e comprensibili sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante, sono fornite d'ufficio dal sindaco, nella forma più idonea, a tutte le persone ed a qualsiasi struttura e area frequentata dal pubblico, compresi scuole e ospedali, che possono essere colpiti da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti, nonché a tutti gli stabilimenti ad esso adiacenti soggetti a possibile effetto domino. Tali informazioni, predisposte anche sulla base delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 7, del D.Lgs. n. 105/2015, sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 105/2015, nonché sulla base delle ispezioni di cui all'articolo 2 del presente decreto e, per gli stabilimenti di soglia superiore, sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 105/2015. Le informazioni sono nuovamente diffuse in occasione del loro aggiornamento e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

7. Contro le determinazioni dell'autorità competente concernenti il diritto di accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 105/2015, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 23, comma 8, del D.Lgs. n. 105/2015.

Art. 5

Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 105/2015, il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:

a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 105/2015;

b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 105/2015, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 105/2015;

c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 105/2015.

2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito di tale procedimento.

3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del comune medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata, sui seguenti aspetti:

a) l'oggetto del progetto specifico;

b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, nei casi previsti dall'art. 24, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 105/2015;

c) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti;

d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;

e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalità con le quali esse sono rese disponibili;

f) i dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico.

4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il comune provvede affinché, con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:

a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del comma 3;

b) alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto comma.

5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3, e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del comune o di altra amministrazione competente.

6. Il comune, o altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata:

a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui è fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del provvedimento finale e una spiegazione delle modalità con cui si è tenuto conto di tali esiti.

7. Il pubblico deve avere l'opportunità di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Le premesse e gli allegati, in formato cartaceo e digitale, costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia, e in particolare al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

Avverso il presente decreto è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato, senza gli allegati in formato digitale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il decreto inoltre, completo di tutti gli allegati (in formato digitale), sarà pubblicato e reso disponibile per la consultazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Il presente decreto sarà inoltre trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, al Comitato tecnico regionale presso la direzione regionale dei vigili del fuoco della Sicilia, agli Uffici territoriali del Governo, al Dipartimento regionale di protezione civile e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Palermo, 19 marzo 2018.

BATTAGLIA