
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 febbraio 2018
G.U.R.I. 17 aprile 2018, n. 89
Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni.
TESTO COORDINATO (al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 155, 156 e 159;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di regolazione dei mercati a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143 - regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
Visto il decreto ministeriale n. 8077 del 10 novembre 2009, recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 182 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002, in particolare l'art. 7 come modificato dal decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013;
Visto il decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, recante disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti, in particolare gli articoli 5 e 6;
Visto il decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonchè di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute.
Considerato che il regolamento (UE) n. 1308/2013 riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilità di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori;
Considerato che lo stesso regolamento prevede che le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali debbano essere armonizzate, ottimizzate ed estese anche al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione;
Valutata la necessità di consentire alle organizzazioni di produttori di poter esercitare tutte le attività previste dagli attuali regolamenti e allo stesso tempo consentire loro di poter accedere alle risorse rese disponibili a diverso titolo e con diverse finalità dall'Unione europea e dallo Stato italiano senza recare pregiudizio di sorta;
Considerata la più volte richiamata opportunità, da parte dell'Unione europea, di favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e tra queste e le loro associazioni;
Ritenuto strategico e coerente con le linee di indirizzo del vigente Piano di settore olivicolo-oleario 2016 che le organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento abbiano, tra le altre finalità la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti;
Ritenuto necessario, a tal fine, rafforzare il nesso associativo tra la base sociale e l'organizzazione di produttori e tra queste e le loro relative associazioni di organizzazioni di produttori riconoscendo alle cooperative e ai consorzi soci delle Organizzazioni di produttori un ruolo di rafforzamento dell'aggregazione;
Tenuto conto delle valutazioni e delle analisi espresse nel Piano di settore olivicolo-oleario 2016, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 24 marzo 2016 dal quale emergono le criticità operative delle organizzazioni dei produttori in relazione al complesso quadro produttivo nazionale;
Ritenuta la necessità di emanare nuove disposizioni di indirizzo per l'attuazione del regolamento in materia e di definizione dei requisiti minimi per il riconoscimento, il controllo e la revoca delle Organizzazioni di produttori e delle loro associazioni per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, ispirate anche ai recenti provvedimenti di natura legislativa nazionale in materia di semplificazione ma soprattutto alla reale struttura organizzativa del sistema associativo nazionale;
Tenuto conto dei regolamenti delegati emanati dalla Commissione in attuazione del regolamento n. 1308/2013;
Considerata la mancata intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nel corso della seduta del 6 dicembre 2017;
Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 febbraio 2018 è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad adottarlo;
Decreta:
Ambito di applicazione e definizioni
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), del D.MIPAAF e Turismo 12 luglio 2019, n. 7442, integrato dall'art. 18, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 12 febbraio 2021 e modificato e integrato dall'articolo unico, lett. da a ) a i), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
1. Il presente decreto ministeriale - di seguito indicato «Decreto» - reca la nuova disciplina in materia di riconoscimento, controllo e revoca delle organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni.
2. Ai fini del decreto, si intende per:
a) «Ministero»: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
b) «Regioni»: regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
c) «Regione di riferimento»: regione dove la persona giuridica richiedente possiede il maggior valore di produzione commercializzata;
d) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - organismo pagatore;
e) «Organizzazioni di produttori»: persone giuridiche di cui al successivo art. 3, comma 2, lettera a), b), e c), riconosciute dalle Regioni ai sensi e nei termini del presente decreto ed inserite nell'elenco nazionale di cui all'art. 8, che operano nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
f) «O.P.»: organizzazioni di produttori;
g) «A.O.P.»: associazioni di organizzazioni di produttori, come definite dall'art. 7 del presente decreto;
h) Regolamento: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, compreso il regolamento UE 2021/2117;
[i) «produzione specifica di riferimento»: produzione complessiva di olive e/o di olio prodotte dai soci della O.P. elaborato da AGEA sulla base delle dichiarazioni degli olivicoltori inserite nel registro SIAN, di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 16059 per l'anno solare precedente la presentazione della domanda di riconoscimento o di verifica dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento;] (lettera abrogata) (1)
j) «prodotto»: olive, olio di oliva e olive da tavola e tutte le tipologie di prodotto elencati nella Parte VII dell'Allegato I del Regolamento;
k) «produttore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche come definiti dall'art. 3, comma 1 del regolamento UE n. 2021/2115;
l) «superficie agricola»: qualsiasi superficie occupata da coltura permanente della specie Olea europaea L., ai sensi e nei termini del regolamento (UE) n. 2021/2115;
m) «settore»: il settore delle olive, dell''olio di oliva e delle olive da tavola ai sensi del Regolamento;
[n) «anno di riferimento»: anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre;] (lettera abrogata) (2)
[o) «anno di regime»: anno di riferimento 2017 per il quale le attività di verifica e di controllo dei requisiti e dei parametri delle O.P. che sono state riconosciute ai sensi del decreto ministeriale n. 86483/2014 sono svolte ai sensi del presente decreto;] (lettera abrogata) (2)
p) VPC: il valore della produzione commercializzata determinato come riportato all'allegato IV del decreto ministeriale n. 413214 dell'8 agosto 2023; i relativi controlli vengono svolti ai fini dell'accertamento del rispetto del raggiungimento del VPC minimo di cui alla tabella 1 dell'allegato A;
q) "fascicolo aziendale": fascicolo aziendale confermato o aggiornato annualmente cosi come disposto dall'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; (3)
r) "socio produttore": un socio persona fisica o giuridica (costituita da produttori) che è socio di una OP.
L'articolo unico, lett. h), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024, ha disposto l'introduzione, al presente comma, della lettera "q" con identico testo, non tenendo conto che la stessa fosse stata già introdotta dall'art. 18, comma 1, lett. a), del D.MIPAAF 12 febbraio 2021.
Autorità competenti per il riconoscimento delle O.P. e A.O.P.
(modificato e integrato dall'articolo unico, lett. j) e k), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
1. In attuazione degli articoli 152, 153, 154, [155, 156] (parole soppresse) (1) e 159 [e con le finalità, tra le altre, di cui all'art. 169] (parole soppresse) (1) del Regolamento, le Regioni riconoscono le O.P. per singolo prodotto del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
2. La richiesta di riconoscimento della O.P. è presentata alla «Regione di riferimento» che coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione per la parte di competenza.
3. In attuazione dell'art. 156 [e con le finalità, tra le altre, di cui all'art. 169] (parole soppresse) (1) del regolamento, il Ministero riconosce le A.O.P. del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola sulla base dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto.
4. La richiesta di riconoscimento della A.O.P. è presentata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
Requisiti generali delle organizzazioni di produttori
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), del D.MIPAAF e Turismo 12 luglio 2019, n. 7442 e dall'articolo unico, lett. da l) a r), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
1. Le Regioni riconoscono, su richiesta, quali «organizzazioni di produttori» quelle persone giuridiche che:
a) assumono le forme giuridiche di cui al comma 2;
b) dimostrino i requisiti di cui al comma 3;
c) dimostrino i requisiti specifici di cui all'art. 4.
2. Le persone giuridiche che inoltrano la richiesta di riconoscimento come «organizzazione di produttori» devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) società di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell'art. 2612 del Codice civile;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Ai fini del riconoscimento le predette persone giuridiche devono:
a) essere costitute su iniziativa dei produttori del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale con superficie olivetata;
b) aavere una base sociale costituita da produttori del settore che controllano la società secondo regole statutarie che garantiscano il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese. A tal fine un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente ed indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente ed indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche, la percentuale massima dei diritti di voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore, non potrà superare il 50%. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore, non alla persona giuridica. Tali disposizioni non si applicano alle OP costituite in forma di società cooperative agricole e loro consorzi;
[c) avere una base sociale costituita da produttori del settore che controllano la società secondo regole statutarie che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;] (lettera abrogata) (1)
d) perseguire una finalità specifica che includa almeno uno degli obiettivi specifici indicati alla lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 152 del Regolamento, nonchè svolgere almeno una delle attività previste al paragrafo 1, lettera b) dello stesso articolo e del medesimo regolamento;
e) includere nello statuto come obiettivo specifico della propria attività il punto ii., di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 152 del regolamento. Le Regioni, in fase di istruttoria per il riconoscimento, prevedono l'accertamento della disponibilità, in capo al richiedente, di strutture e di professionalità adeguati alla gestione delle attività;
f) inserire nel proprio statuto le seguenti previsioni minime relativamente ai propri soci:
i. applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla O.P.;
ii. aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, a una sola O.P.; [tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più di una unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più O.P.] (parole soppresse) (2);
iii. fornire le informazioni richieste dall'O.P. a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;
iv. cofinanziare, in quota parte, i costi di gestione amministrativa della O.P..
g) inserire nel proprio statuto le disposizioni inerenti alle procedure e alle regole elencate all'art. 153, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonchè quelle relative alla costituzione ed al finanziamento del fondo di esercizio in analogia a quanto previsto per l'intervento settoriale ortofrutticolo all'art. 51 del regolamento (UE) n. 2021/2115, destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dalle regioni per le OP e dal Ministero per le AOP;
[h) svolgere almeno una delle attività previste dall'art. 152, comma 1, lettera b) del Regolamento.] (lettera abrogata) (3)
Requisiti specifici per il riconoscimento delle O.P.
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f), g) e h), del D.MIPAAF e Turismo 12 luglio 2019, n. 7442, modificato dall'art. 18, comma 1, lett. b), del D.MIPAAF 12 febbraio 2021 e integrato e modificato dall'articolo unico, lett. da s) a z), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
1. Le persone giuridiche che chiedono il riconoscimento come «organizzazioni di produttori» devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
a) il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori espressi nella Tabella 1 (Allegato A). Ai fini del presente decreto, sono presi in considerazione esclusivamente i produttori muniti di fascicolo aziendale validato, ove pertinente. Sono presi in considerazione esclusivamente i produttori muniti di fascicolo aziendale con superficie olivetata;
b) il valore minimo della produzione commercializzata, così come definito all'art. 1, comma 2, lettera p), proveniente dalle superfici olivetate dei propri soci produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1 (Allegato A) [o l'impegno a realizzare il valore minimo entro il biennio successivo all'anno di riconoscimento] (parole soppresse) (1);
c) qualora una O.P. commercializzi esclusivamente olive destinate alla produzione di olio, il valore minimo della produzione commercializzata è pari al 50% dei valori indicati nella Tabella 1 (Allegato A) per il segmento olio di oliva. Qualora l'O.P. commercializzi sia olio di oliva che olive destinate alla produzione di olio, il valore minimo della produzione commercializzata è quella del segmento dell'olio di oliva.
2. Il periodo di riferimento annuale su cui va calcolato il valore della produzione commercializzata ai fini del riconoscimento deve essere determinato conformemente a quanto disciplinato dall'art. 30 del regolamento (UE) n. 2022/126.
[3. In sede di primo riconoscimento, la produzione commercializzata è costituita dalla media del valore del prodotto commercializzato, calcolato al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi, dalla O.P. e/o dai propri soci nel biennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili. Decorsi due esercizi dalla data di riconoscimento, il valore della produzione commercializzata è ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili della sola O.P..] (comma abrogato) (2)
[4. In sede di riconoscimento e per l'anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento la produzione commercializzata riconosciuta alla O.P. è comprensiva della quota di prodotto commercializzata direttamente dai propri soci produttori, persone fisiche e giuridiche, nei seguenti casi:
a) se la quantità di prodotto, dichiarata al SIAN ai sensi del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, è riconducibile alla vendita diretta dei prodotti al consumatore per fabbisogno personale o al di fuori della propria azienda o con l'utilizzo di detti prodotti nelle attività connesse;
b) se il prodotto è venduto direttamente o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, regolamentata in quantità rispetto al volume della produzione commercializzabile della propria O.P.;
c) se il prodotto è venduto direttamente o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, quando questo prodotto ha caratteristiche intrinseche che non rientrano di norma nelle attività commerciali della O.P.;
d) se il prodotto è commercializzato da società cooperative e consorzi, soci della O.P. in base ad accordi scritti.] (comma abrogato) (2)
[5. Per il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento l'O.P. deve dimostrare la commercializzazione diretta di una quota - espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della O.P., come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'art. 13, comma 6. Nel caso che tale requisito non venga dimostrato, il riconoscimento è revocato a partire dal 1° aprile dell'anno di accertamento del mancato rispetto del requisito.] (comma abrogato) (2)
[6. La percentuale della produzione che la O.P. autorizza complessivamente alla propria base sociale ad essere commercializzata al di fuori dell'organizzazione di produttori non deve superare il 75% (settantacinquepercento) in volume della produzione specifica di riferimento.] (comma abrogato) (2)
7. Le Regioni possono stabilire limiti più elevati per i parametri di cui al comma 1, informandone il Ministero. Ai fini del riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi nella Regione di riferimento.
8. La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento, nonchè delle informazioni reperibili attraverso il fascicolo aziendale del SIAN.
[9. Le organizzazioni di produttori del settore olivicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e dell'art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 del Regolamento fino all'anno di regime. Dall'anno di riferimento 2018, le O.P. devono dimostrare il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentatività di cui al presente decreto.] (comma abrogato) (2)
10. In caso di calamità naturali o condizioni climatiche avverse, i requisiti di riconoscimento previsti dal comma 1, lettera b) del presente articolo [e comma 5] (parole soppresse) (3), possono essere derogati in presenza di una riduzione della produzione annuale complessiva relativa alla base sociale della O.P., validata da AGEA su portale SIAN al 01 marzo dell'anno oggetto di controllo, pari o superiore al 30% rispetto alla produzione media realizzata dai medesimi soci nei tre anni precedenti l'evento calamitoso.
11. I requisiti di riconoscimento previsti dal comma 1, lettera b) del presente articolo, possono essere derogati per le OP che ricadono nelle zone infette da Xylella fastidiosa di cui all'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 2020/1201. La durata di tale deroga può avere carattere pluriennale e, in ogni caso, termina nel 2027. Le OP che richiedono l'applicazione della succitata deroga promuovono e forniscono assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
12. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/2117, le OP che svolgono come finalità prevalente attività di servizi tra quelli elencati all'art. 152, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, diverse dalla distribuzione comune (punto ii), possono chiedere il riconoscimento specificando nella domanda gli obiettivi che intendono perseguire tra quelli elencati all'art. 152, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che concorrono al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione.
13. Alle OP che chiedono il riconoscimento ai sensi del comma precedente non si applica il requisito di riconoscimento indicato al comma 1, lettera b), del presente articolo.
14. Le OP riconosciute in forza del precedente comma 12 non possono essere soggetti beneficiari dei regimi di sostegno dei programmi operativi di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
Fusioni tra O.P.
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.MIPAAF e Turismo 12 luglio 2019, n. 7442)
1. Quando due o più organizzazioni di produttori avviano una procedura di fusione propria in base alla quale perdono la propria soggettività giuridica, il nuovo soggetto giuridico deve richiedere il riconoscimento ex novo.
2. Quando due o più organizzazioni di produttori avviano una procedura di fusione per incorporazione, l'organizzazione di produttori incorporata perde il riconoscimento che rimane in capo alla O.P. incorporante. La procedura deve essere formalizzata dalle assemblee dei soci delle organizzazioni interessate che ne danno tempestiva comunicazione alle Regioni.
3. Il nuovo soggetto giuridico sorto dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse, e comunica alla Regione di riferimento e al Ministero l'avvenuta fusione entro 60 giorni dalla sua registrazione presso il Registro delle imprese. La competente autorità preposta al riconoscimento, entro 30 giorni dalla avvenuta comunicazione, avvia le procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti di riconoscimento.
I soci delle organizzazioni dei produttori
(modificato e integrato dall'articolo unico, lett. da aa) e ff), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia costituita, in tutto o in parte, da persone giuridiche, a concorrere al numero minimo di produttori sono anche i produttori aderenti a ciascuna persona giuridica.
2. Un soggetto che non sia un produttore può essere ammesso come socio di una O.P., ma i soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P e non possono assumere cariche sociali. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e al programma operativo e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'O.P.. I soci non produttori devono essere censiti al SIAN.
[3. Eventuali soci olivicoltori che non hanno costituito il fascicolo aziendale perchè non tenuti a tale obbligo ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto ministeriale n. 8077 del 19 novembre 2009, come modificato dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, non sono presi in considerazione ai fini del raggiungimento del numero minimo di produttori di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e non sono compresi tra i soci non produttori di cui al comma precedente.] (comma abrogato) (1)
4. Non possono aderire ad una organizzazione di produttori singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna O.P. E' possibile operare in deroga in caso di forme di svincolo concordate formalmente tra le parti e se previste nel regolamento interno dell'O.P.. Le persone giuridiche socie delle OP (ed i relativi soci) devono essere censite al SIAN.
5. La durata minima dell'adesione di un produttore a una O.P. non può essere inferiore ad 1 (uno) anno. In caso di presentazione di un programma operativo nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa O.P.
6. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'O.P. con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione. Il recesso acquista efficacia se il socio è in regola con gli eventuali pagamenti dovuti alla O.P. alla fine dell'esercizio sociale in corso [o alla conclusione del programma di impegni] (parole soppresse) (2). L'O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra O.P.. In caso di soci produttori non coinvolti nel programma operativo, il recesso può essere concesso una volta rispettato il periodo minimo di adesione all'OP di almeno un anno.
7. Il socio escluso con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, potrà aderire ad altra O.P. o essere riconosciuto come O.P. se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'esclusione.
8. Le disposizioni di cui ai commi [3] (numero soppresso) (3), 4, 5, 6 e 7 del presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una O.P.
Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P.
(modificato e integrato dall'articolo unico, lett. da gg) a jj), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
1. I requisiti minimi per il riconoscimento delle A.O.P. sono i seguenti:
a) assumere una delle forme giuridiche di cui al comma 2 dell'art. 3;
b) essere costituite su iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute per i prodotti oggetto di riconoscimento;
c) avere una compagine sociale costituita da almeno 8 organizzazioni di produttori riconosciute da almeno 6 regioni;
d) presenza nello statuto delle prescrizioni minime di cui all'art. 153 del regolamento.
2. Una persona giuridica che non sia una O.P. può essere socia di una A.O.P. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive all'interno della A.O.P. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non O.P. non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'A.O.P.
3. Una O.P. può aderire a una sola A.O.P. di settore.
4. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attività o funzione di una O.P., oltre a:
[a) svolgimento delle trattative contrattuali ai sensi dell'art. 169 del regolamento, in applicazione del paragrafo 3 del medesimo articolo;] (lettera abrogata) (1)
b) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;
c) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate, allo scopo di rendere più funzionali le attività delle stesse;
d) svolgere azioni di commercializzazione e di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi e la stipula di accordi sia nei confronti delle proprie O.P. socie che di soggetti terzi.
[5. Alle A.O.P. si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 del decreto.] (comma abrogato) (2)
Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P.
(modificato e integrato dall'articolo unico, lett. kk), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
1. Le O.P. e le A.O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul sito internet istituzionale.
2. Il competente ufficio del Ministero provvede ad assegnare un nuovo codice univoco di riconoscimento ai nuovi soggetti giuridici derivanti dalle fusioni.
3. Il Ministero, l'AGEA e gli Organismi pagatori, anche in attuazione dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, assicurano il collegamento dell'anagrafe delle aziende agricole con l'elenco dei soci delle O.P. e facilitano l'aggiornamento delle informazioni relative alla base sociale delle O.P.
Procedure per il riconoscimento e la loro verifica
(modificato e integrato dall'articolo unico, lett. ll), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
1. Se alla richiesta di riconoscimento è associata anche quella di approvazione del primo programma operativo, la decisione sul riconoscimento, affinchè il programma operativo possa essere realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve essere adottata entro il 15 dicembre dell'anno nel quale la domanda è presentata. In ogni caso, la domanda di riconoscimento va presentata almeno quattro mesi prima del termine ultimo per l'approvazione del programma poliennale, e cioè entro il 15 agosto di ogni anno.
2. Le Regioni effettuano i controlli amministrativi per la verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. sulla base della documentazione presentata in allegato all'istanza di riconoscimento e svolgono accertamenti presso la sede legale o amministrativa dell'organizzazione e/o presso le sedi dei soci. Questi accertamenti riguardano in via prioritaria:
a) i requisiti generali di cui all'art. 3 e gli eventuali requisiti specifici e relativi parametri di cui all'art. 4;
b) la conformità dello statuto al regolamento e al decreto.
3. In caso di O.P. con soci in più Regioni, la Regione di riferimento coordina le verifiche svolte da ciascuna regione interessata, per la parte di competenza.
4. La documentazione a supporto della domanda è specificata nelle Linee guida di cui all'art. 13, comma 8 del presente decreto.
Controllo sulla permanenza dei requisiti e dei parametri
1. Le Regioni verificano la permanenza dei requisiti delle organizzazioni di produttori riconosciute con cadenza triennale, comunicando gli esiti al Ministero.
2. In caso di fusioni i controlli sono effettuati entro 30 giorni dalla data di richiesta o della specifica comunicazione.
3. Quando il controllo amministrativo è mirato a verificare l'esistenza e il permanere dei requisiti che consentono o hanno consentito l'accesso a specifici benefici di natura pubblica la cadenza dei controlli deve rispettare le previsioni delle norme specifiche.
4. Le Linee guida di cui all'art. 13, comma 8 del Decreto possono introdurre elementi per l'analisi dei rischi da recepire nel piano dei controlli.
5. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento le O.P. devono trasmettere alla Regione la documentazione indicata nelle linee guida di cui all'art. 13, comma 8.
6. La verifica della permanenza dei requisiti delle A.O.P. riconosciute è effettuata con cadenza triennale, fatto salve specifiche esigenze. Alle A.O.P. si applica la medesima previsione di cui al comma 3.
Revoca e/o sospensione del riconoscimento
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. j), del D.MIPAAF e Turismo 12 luglio 2019, n. 7442, modificato dall'art. 3, comma 8, del D.MIPAAF 22 maggio 2020 e modificato e integrato dall'articolo unico, lett. da mm) a qq), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
1. Le Regioni procedono, previa notifica del provvedimento di sospensione, alla revoca del riconoscimento della O.P., nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più requisiti previsti all'art. 3 e [al comma 2 dell'art.] (parole soppresse) (1) 4 del decreto [ai sensi dell'articolo 154 paragrafo 3 del Regolamento, le O.P. che sono state riconosciute prima del 01 gennaio 2018 devono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h) entro il 31 ottobre 2020, pena la revoca del riconoscimento al più tardi entro il 31 dicembre 2020] (periodo soppresso) (2);
b) mancato rispetto delle norme statutarie relative ai requisiti minimi indicati all'art. 3, comma 3, [lettera f)] (parole soppresse) (3) del decreto;
c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dalle Regioni ai fini del controllo;
d) mancata trasmissione della documentazione prevista all'art. 10, comma 5.
2. Il Ministero previa notifica del provvedimento di sospensione procede alla revoca del riconoscimento delle A.O.P., nei seguenti casi:
a) perdita, in capo alla A.O.P., di uno o più dei requisiti previsti all'art. 7 del decreto;
b) mancato rispetto delle norme statutarie;
c) inadempienza e mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo.
3. Il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P. può essere sospeso in caso di inosservanza sostanziale temporanea dei criteri di riconoscimento. In questo caso l'Autorità competente invia alla O.P. o alla A.O.P. interessata una formale comunicazione con le misure correttive da adottare.
4. La sospensione può avere una durata massima di dodici mesi e, comunque, termina contestualmente alla successiva verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 10 del presente decreto.
5. La sospensione non determina l'interruzione delle attività e dei finanziamenti approvati per interventi e programmi già in corso, assistiti da garanzie rilasciate a favore delle amministrazioni eroganti, ma le O.P. e le A.O.P. interessate da un provvedimento di sospensione non possono presentare, fino alla completa definizione del relativo procedimento amministrativo, alcuna istanza per l'ottenimento di concessioni e finanziamenti pubblici per i quali sia necessario il riconoscimento di cui al presente decreto.
6. Nel caso in cui il possesso dei requisiti oggetto di sospensione non venga dimostrato entro i termini di cui al precedente comma 4, il riconoscimento è revocato con effetto dal giorno in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dal momento in cui l'inosservanza è stata accertata, con la conseguente restituzione dei finanziamenti ottenuti a partire da tale data.
Periodo soppresso dall'articolo unico, lett. nn), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, si provvede all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Disposizioni finali e transitorie
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k), del D.MIPAAF e Turismo 12 luglio 2019, n. 7442 e modificato e integrato dall'articolo unico, lett. da rr) a vv), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, il valore della produzione commercializzata direttamente dalla O.P., ottenuto dalle superfici olivetate dei propri soci produttori, deve essere superiore al 70% (settanta percento) rispetto al totale delle vendite dell'OP.
[2. Le organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute dallo Stato membro ai sensi del decreto ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014, sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 del regolamento se dimostrano, a decorrere dall'anno di regime, il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentatività stabiliti dal presente decreto. Con riferimento all'anno di regime il possesso dei requisiti di cui alla Tabella 1 (Allegato A) nonchè la cessione o il conferimento da parte della propria base sociale della quota - espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento, indicata dall'art. 4, comma 2, sono dimostrati con le modalità di calcolo di cui al comma 4 del medesimo articolo.] (comma abrogato) (1)
[3. Qualora le O.P. di cui al comma 2 non dimostrino il raggiungimento, con riferimento all'anno di regime, dei requisiti di cui al presente decreto, il riconoscimento ai sensi dell'art. 152 del regolamento è revocato a partire dal 1° aprile 2018.] (comma abrogato) (1)
[4. Il Ministero e le Regioni adottano, negli interventi da loro attivati, criteri preferenziali e specifiche misure in favore delle O.P. riconosciute ai sensi del presente decreto: tali criteri preferenziali possono avere carattere di progressività in relazione alla percentuale della produzione dei soci commercializzata direttamente dalla O.P.] (comma abrogato) (1)
5. AGEA rende disponibili al Ministero, alle Regioni e alle O.P. per quanto di competenza le informazioni inerenti alle modalità di iscrizione al SIAN, alla trasmissione e all'aggiornamento annuale delle basi associative, nonchè alle giacenze ed ai conferimenti risultanti dal registro telematico e alla regolamentazione tecnica per la fruizione dei servizi telematici.
[6. AGEA, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del decreto ministeriale n. 16059 del 23 dicembre 2013, rende disponibili al Ministero, alle Regioni e alle O.P. per quanto di competenza, entro il 10 febbraio di ciascun anno il dato inerente la produzione complessiva di olive e/o di olio prodotte relativamente alla singola O.P. e all'anno di riferimento precedente, elaborate sulla base delle dichiarazioni inserite nel registro SIAN, di cui all'art. 5 del medesimo decreto.] (comma abrogato) (1)
7. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
8. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero e le regioni, entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione, adottano di comune accordo delle linee guida che definiscano:
i. linee di indirizzo per la valutazione di requisiti e criteri di particolare complessità;
ii. modalità comuni per la gestione informatizzata e coordinata delle informazioni e l'integrazione delle relative banche dati;
iii. eventuali elementi aggiuntivi per l'analisi dei rischi, da inserire nei piani di controllo.
9. Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
10. Le OP già riconosciute adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate in occasione della prima assemblea utile dei soci, e comunque entro il 31 marzo 2025.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 24 novembre 2014 n. 86483 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonchè di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute», pubblicato sul sito del Ministero, è abrogato.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 13 febbraio 2018
Il Ministro: MARTINA
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 188
ALLEGATO «A»
(modificato dall'articolo unico, lett. ww), del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 30 luglio 2024)
Tabella 1
Requisiti e parametri tecnici per il riconoscimento delle O.P. del settore
Regioni | Numero minimo di soci produttori (n.) | Valore minimo della produzione commercializzata (euro) |
Segmento dell'olio di oliva | ||
Puglia Calabria |
750, o 100 soci con almeno 2500 ettari |
euro 750.000,00 |
Sicilia Toscana Campania Lazio |
250 | euro 500.000,00 |
Restanti Regioni | 100 | euro 200.000,00 |
Segmento delle olive da tavola | ||
Tutte le regioni | 30 soci, con almeno 50 ettari | euro 200.000,00 |