
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 17 aprile 2018
G.U.R.S. 4 maggio 2018, n. 20
Ambiti carenti di assistenza primaria accertati all'1 marzo 2018.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99;
Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 34, che stabilisce i criteri per la copertura degli ambiti carenti di assistenza primaria;
Visto l'art. 15, c. 11, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
Visto il D.A. n. 8927 del 26 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 17 novembre 2006, con il quale sono stati rideterminati gli ambiti territoriali di assistenza primaria, secondo i criteri previsti dall'art. 33 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il D.D.G. n. 2130/17 del 30 ottobre 2017 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 17 novembre 2017) e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2018 ed, in particolare, la graduatoria relativa al settore di assistenza primaria;
Visto l'art. 39, comma 8, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dall'organizzazione sanitaria, così come disposto dall'art. 33 del suddetto A.C.N. di medicina generale;
Visto l'art. 6 della legge n. 114 dell'11 agosto 2014 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 80 [N.d.R. recte: D.L. 24 giugno 2014, n. 90], contenente "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che, a parziale modifica ed integrazione dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, stabilisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza";
Rilevato che la sopravvenuta modifica legislativa determina un assoluto divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi a lavoratori pubblici e privati in quiescenza, configurando una fattispecie di incompatibilità tra questi ultimi e la condizione di quiescenza;
Ritenuto, pertanto, per effetto delle sopravvenute disposizioni legislative, che la fattispecie di incompatibilità di cui sopra opera anche nei confronti dei medici di cui all'art. 39, comma 8, dell'A.C.N. di medicina generale, che fruiscono del trattamento di quiescenza;
Ritenuto, pertanto, di limitare l'applicabilità del disposto di cui all'art. 39, comma 8, alle sole ipotesi in cui il sanitario non sia titolare di trattamento di quiescenza;
Visto l'Accordo regionale, reso esecutivo con D.A. n. 9324 del 19 dicembre 2006 con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, si è stabilito che nell'ambito della Regione siciliana per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria, fatto salvo il disposto di cui all'art. 34, comma 2, letta. a), è riservata la percentuale del 60% dei posti a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2, D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e n. 277/03, e la percentuale del 40% dei posti a favore dei medici in possesso del titolo equipollente;
Visto l'art. 16, comma 9, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale gli aspiranti all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione;
Vista la norma finale n. 2 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi della quale ai medici inseriti nella graduatoria regionale di medicina generale, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella predetta graduatoria, è consentito partecipare all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti nell'ambito della riserva di assegnazione prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), del medesimo A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l'attribuzione del relativo punteggio, previa presentazione, unitamente alla domanda di assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica;
Visto l'art. 34, comma 15, dell'Accordo collettivo nazionale di medicina generale, ai sensi del quale la Regione provvede alla convocazione dei medici aventi titolo mediante raccomandata o telegramma;
Visto il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", come modificato ed integrato dal D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235 ed, in particolare, gli artt. 6 e 48, che disciplinano l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), equiparandone il valore legale a quello della notificazione per mezzo della posta tradizionale;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare, gli artt. 16 e 16 bis contenenti disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi amministrativi e all'adozione di misure di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione;
Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle suddette disposizioni e nel contempo, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa, procedere alle convocazioni di cui all'art. 34, comma 15, dell'A.C.N. di medicina generale, tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);
Vista la nota prot. n. 19001 del 5 marzo 2018, con la quale l'Amministrazione regionale ha attivato le procedure di ricognizione, invitando le AA.SS.PP. ad individuare e comunicare gli ambiti carenti di assistenza primaria accertati all'1 marzo 2018;
Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle AA.SS.PP. della Regione relativamente agli ambiti carenti di assistenza primaria accertati alla data dell'1 marzo 2018;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione degli ambiti carenti di assistenza primaria individuati dalle AA. SS. PP. alla data dell'1 marzo 2018;
Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.;
Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s. m. i.;
Decreta:
Gli ambiti carenti di assistenza primaria, accertati all'1 marzo 2018 e dei quali con il presente decreto si dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono quelli indicati nell'elenco allegato al presente decreto.
Possono concorrere al conferimento degli ambiti sopra elencati, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, limitatamente all'ambito territoriale di provenienza, ovvero all'ambito nel quale erano convenzionati al momento dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 412/91, a condizione che non si tratti di lavoratori collocati in quiescenza;
b) i medici che risultino già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione siciliana e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra regione, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che, al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
c) medici inclusi nella graduatoria regionale definitiva di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2018, i quali al momento della presentazione della domanda di cui al presente bando, nonché al momento del conferimento e dell'attribuzione definitiva dell'incarico, non risultino titolari a tempo indeterminato di assistenza primaria.
I medici interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (art. 34, comma 13, A.C.N. di medicina generale), devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (reiscrizioni), "B" e "B1" (trasferimenti) o "C" e "C1" (assegnazione per graduatoria), all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - Servizio 1 "Personale del S.S.R. - Dipendente e convenzionato " - p. zza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere.
L'Assessorato regionale della salute procederà alle convocazioni per l'attribuzione degli ambiti carenti, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione.
L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione saranno pubblicati nel sito dell'Assessorato regionale della salute.
I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 sono tenuti a compilare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "B1") atta a provare l'anzianità di incarico, in qualità di titolare a tempo indeterminato di assistenza primaria. L'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di assistenza primaria della Regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dall'incarico, con l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorché già compresa nella precedente.
I medici di cui al punto c) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda di essere inclusi nella graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2018, specificando il punteggio conseguito.
I medici inclusi nella graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria valida per il 2018, i quali abbiano conseguito l'attestato di formazione in medicina generale dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, per concorrere alla riserva di posti prevista dall'art. 16, comma 7, lett. a), A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, con l'attribuzione del relativo punteggio, devono allegare alla domanda l'attestato di formazione in medicina generale.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "D".
Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lett. c) dell'art. 2 del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria valida per l'anno 2018;
(per i medici di cui al precedente art. 6 tale punteggio sarà integrato con p. 7,20);
b) attribuzione di 5 punti ai medici che nell'ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2015 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;
c) attribuzione di 20 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione Sicilia fin dal 31 gennaio 2015 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono compilare apposita dichiarazione di residenza storica sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "C1").
Le graduatorie per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi; in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 2 del presente decreto sono ulteriormente graduati nell'ordine secondo la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea.
I medici di cui all'art. 2, lett. c), del presente decreto, in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale, devono dichiarare, nella domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.
L'Assessorato regionale della salute, fatto salvo il disposto di cui agli artt. 39, comma 8, e 34, comma 2, lett. a), A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, riserva una percentuale del 60% dei posti disponibili a livello regionale in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in M.G. di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e D.Lvo n. 277/03, e una percentuale del 40% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.
Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande di incarico, zone spettanti ad una delle percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.
Il medico che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 34, comma 2, lett. a), decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.
Il medico, di cui all'art. 2, lett. c, del presente decreto, che accetta l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1, A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, è cancellato dalla graduatoria regionale di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria valida per l'anno 2018.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 17 aprile 2018.
LA ROCCA