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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

G.U.R.S. 25 maggio 2018, n. 23

Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana approvate il 30 aprile 2018:

(Documento I)

Art. 1

All'art. 4, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"5. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, esistenti all'atto della sua prima elezione.

6. Quando, a seguito delle votazioni di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più Gruppi di cui al comma precedente, diversi dal Gruppo Misto, non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta nella data stabilita dal Presidente dell'Assemblea.

7. Qualora i Gruppi parlamentari costituiti di diritto di cui al comma 5 siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, si procede in subordine all'elezione degli ulteriori Segretari fra i deputati appartenenti a Gruppi parlamentari autorizzati dal Consiglio di Presidenza, che siano espressione di forze politiche che abbiano partecipato con proprie liste aventi lo stesso contrassegno alla competizione elettorale, e che abbiano ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale pari almeno alla soglia percentuale minima dei voti validi prevista dalla legge per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

8. Il numero degli ulteriori Segretari, di cui ai commi 6 e 7, comunque eletti non può in ogni caso essere complessivamente superiore a due.

8 bis. Ciascun deputato piò [N.d.R. recte: può] scrivere sulla scheda di votazione un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi non rappresentati di cui ai commi 6 e 7, ottengono il maggior numero di voti limitatamente ad uno per ciascuno dei suddetti Gruppi.

8 ter. I Segretari eletti ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.".

Art. 2

L'articolo 168 è sostituito con il seguente:

"Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 168

1. Le modifiche all'articolo 4 del Regolamento interno, previste dall'articolo 1 del presente Documento I, sono applicate secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza ad invarianza di spesa relativamente ai costi delle Segreterie particolari e delle spese di rappresentanza dei componenti del Consiglio di Presidenza.

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, il Consiglio di Presidenza è delegato ad apportare le necessarie rimodulazioni dei costi, a seguito delle quali si potrà procedere all'elezione di ulteriori deputati Segretari.".

Art. 3

All'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più deputati presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretari.".

Art. 4

All'articolo 25 quater, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7 bis. Le movimentazioni finanziarie effettuate nel periodo successivo alla cessazione del Gruppo a seguito della fine della legislatura o per qualsiasi altra causa, e relative esclusivamente alle attività meramente solutorie delle obbligazioni ancora pendenti a quella data, trovano evidenza contabile nel rendiconto suppletivo.

7 ter. Il rendiconto suppletivo, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del Gruppo al momento della sua cessazione, entro trenta giorni dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione, e comunque entro un anno dallo scioglimento del Gruppo, è trasmesso al Presidente dell'Assemblea che lo trasmette, entro i cinque giorni successivi, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

7 quater. Le eventuali operazioni residue, la cui impossibilità a definire entro il termine di un anno dallo scioglimento del Gruppo deve essere espressamente motivata e documentata per ciascuna singola operazione, sono oggetto di un ulteriore rendiconto suppletivo da presentare entro 30 giorni dalla definizione dell'ultima pendenza con le modalità di cui al precedente comma 7 ter.

7 quinquies. Eventuali ulteriori avanzi di gestione, certificati con la presentazione del rendiconto suppletivo, sono restituiti all'Assemblea.".

Art. 5

- Agli articoli 73 bis.1 e 73 bis.2, le parole "documento di programmazione economico-finanziaria" sono sostituite con le seguenti: "documento di economia e finanza regionale".

- Agli articoli 64 bis, 73 ter, 73 quater, 73 quinquies, 74 septies e 121 sexies, le parole "legge finanziaria" sono sostituite con le seguenti: "legge di stabilità regionale".

Il Presidente: MICCICHE'