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N.d.R.: Si rimanda alla Circ. Ass. Attività Produttive 18 novembre 2020, esplicativa del presente decreto.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 30 maggio 2018

G.U.R.S. 8 giugno 2018, n. 25

Disposizioni relative all'attività di panificazione e cessazione degli effetti del decreto 5 marzo 2018.

N.d.R.: Si rimanda alla Circ. Ass. Attività Produttive 18 novembre 2020, esplicativa del presente decreto.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la delibera di Giunta regionale di Governo n. 391 del 12 settembre 2017, con la quale, in riferimento all'attività di panificazione, si è dato mandato all'Assessore regionale per le attività produttive di predisporre apposito decreto assessoriale finalizzato a disciplinare la vendita, gli orari e i requisiti professionali, inerenti l'attività di panificazione, prevedendo, altresì, dei limiti alla stessa attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, individuando il regime di chiusura domenicale e festiva e un regime di turnazione in caso di più festività consecutive ed in relazione alle violazioni in materia apposito regime sanzionatorio;

Visto il decreto assessoriale n 335 del 5 marzo 2018, che disciplina la materia della panificazione in Sicilia;

Visto l'articolo 8, comma 2 del succitato decreto, che prevede che le disposizioni di cui allo stesso decreto hanno natura sperimentale e sono valide fino al 30 giugno 2018 e che pertanto al fine di non determinare incertezza normativa è necessario provvedere in merito;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 162019 del 17 maggio 2018 assunta al protocollo dipartimentale al n. 29295 del 28 maggio 2018 e relativa al decreto assessoriale n. 335 del 5 marzo 2018, con la quale viene definitivamente chiarito, in esito a specifico quesito posto dal comune di Acireale, che la normativa in materia di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura non trova applicazione nelle attività artigianali quale quella di panificazione;

Considerata l'esigenza di tenere conto dell'incremento dei flussi turistici in coincidenza della stagione estiva;

Valutate le esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria operanti nel sistema produttivo della panificazione e tenuto conto della complessità della tematica in argomento nonché la necessità di garantire il riposo settimanale e/o domenicale, la salute ed il godimento dei diritti civili degli operatori del settore;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito nelle more della proposta di un provvedimento regolatorio proposto dalle associazioni di categoria;

Decreta:

N.d.R.: Si rimanda alla Circ. Ass. Attività Produttive 18 novembre 2020, esplicativa del presente decreto.

Art. 1

Attività di panificazione

1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attività di panificazione consiste nell'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con l'esclusione della mera doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato e della vendita.

N.d.R.: Si rimanda alla Circ. Ass. Attività Produttive 18 novembre 2020, esplicativa del presente decreto.

Art. 2

Divieto di panificazione e regime di turnazione

1. L'attività di panificazione è vietata per almeno un giorno alla settimana comprensiva del divieto di panificazione per la prima e terza domenica di ciascun mese nei periodi compresi dall'1 gennaio al 15 giugno e dall'1 ottobre al 31 dicembre.

2. Il sindaco del comune territorialmente competente, ove ricade l'esercizio commerciale, può con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, sostituire le giornate indicate al comma 1 predisponendo un apposito calendario che regolamenti la turnazione delle attività.

3. Il calendario di cui al precedente comma 2 è trasmesso, a cura dell'amministrazione comunale, all'Assessorato regionale delle attività produttive.

4. L'operatore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura della propria attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

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Art. 3

Requisiti antimafia e professionali per l'esercizio dell'attività di panificazione e disciplina dei corsi professionali

1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di panificazione sono subordinati al raggiungimento della maggiore età e/o di emancipazione nel caso di minorenne, nonché alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

2. L'esercizio di nuove attività di panificazione è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo al settore della panificazione;

b) aver prestato la propria opera per almeno due anni presso imprese esercenti l'attività del settore della panificazione, in qualità di dipendente qualificato o apprendista addetto alla panificazione, o in qualità di socio lavoratore, o in qualità di collaboratore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

3. In caso di ditta individuale il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto con riferimento al titolare o ad altra persona specificatamente delegata all'attività di panificazione; in caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente delegata all'attività di panificazione.

4. L'Assessorato regionale delle attività produttive predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni datoriali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2 ed individua gli enti formativi.

5. Sino alla data di istituzione dei corsi di cui al precedente comma 4, l'esercizio di nuove attività di panificazione è temporaneamente consentita ai soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno un anno presso imprese esercenti l'attività del settore della panificazione, in qualità di dipendente qualificato o apprendista addetto alla panificazione, o in qualità di socio lavoratore, o in qualità di collaboratore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

N.d.R.: Si rimanda alla Circ. Ass. Attività Produttive 18 novembre 2020, esplicativa del presente decreto.

Art. 4

Abusivismo nel settore della panificazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, chiunque panifichi e/o venda pane in violazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale è soggetto al sequestro della merce, oltre alla sanzione amministrativa prevista per l'esercizio abusivo dell'attività.

2. L'accertamento della recidiva comporta, oltre al sequestro della merce e dei mezzi, anche l'aumento della sanzione pecuniaria, pari a tre volte la sanzione minima edittale.

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Art. 5

Divieto di commercializzazione del pane su area pubblica e vendita del pane a domicilio del consumatore

1. E' vietata la commercializzazione del pane su area pubblica nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente.

2. Il pane da consegnare al domicilio del cliente deve essere chiuso in un sacchetto di carta con all'esterno esposto lo scontrino nonché il cognome e l'indirizzo del destinatario.

N.d.R.: Si rimanda alla Circ. Ass. Attività Produttive 18 novembre 2020, esplicativa del presente decreto.

Art. 6

Disposizioni in materia di confezionamento

1. Il pane deve essere confezionato con pellicola microforata per alimenti sigillata sulla quale è apposta l'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.

2. I panificatori che vendono al dettaglio nei locali di produzione e nelle unità locali sono esenti dall'obbligo del confezionamento.

N.d.R.: Si rimanda alla Circ. Ass. Attività Produttive 18 novembre 2020, esplicativa del presente decreto.

Art. 7

Sanzioni

1. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 400,00 e, in caso di recidiva, il sindaco ordina la chiusura dell'attività per un periodo fino a sette giorni.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.

3. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00.

4. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

5. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni nelle materie di cui al presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni è il sindaco del comune competente per territorio.

6. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 5 è attribuita al comune l'intera quota del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in attuazione del presente articolo.

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Art. 8

Subingresso

1. In caso di subingresso per causa di morte, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data del subentro e comunque, in assenza delle disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, per non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni.

N.d.R.: Si rimanda alla Circ. Ass. Attività Produttive 18 novembre 2020, esplicativa del presente decreto.

Art. 9

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto cessano gli effetti del decreto assessoriale n. 335/1.s del 5 marzo 2018.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, anche nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 30 maggio 2018.

TURANO